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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/11/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 1315/2022 promossa da:
( ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. INTOCCIA ENZA giusta procura speciale in atti;
APPELLANTE contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
OM ZI giusta procura speciale in atti;
APPELLATA
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio il ha appellato la sentenza n. 1686/21 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Civitavecchia con cui era stato annullato il preavviso di fermo n. 1536 del
4.09.2018 emesso nei confronti di in accoglimento dell'opposizione svolta Controparte_2 dalla medesima, in quanto secondo il giudice di prime cure le notifiche dei verbali prodromici alla sanzione avvenute il 6.3.2015, il 13.3.2015 e dell'ingiunzione notificata il 16.4.2018 ai sensi
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
dell'art. 140 c.p.c dovevano ritenersi nulle in quanto nel periodo in questione l'opponente risultava irreperibile per cui la notificazione doveva perfezionarsi ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
2 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Parte appellante chiedeva riformarsi la sentenza impugnata rappresentando come la notificazione dei verbali di accertamento e dell'ingiunzione di pagamento doveva ritenersi regolarmente effettuata, risultando l'irreperibilità relativa e non assoluta della nell'indirizzo di CP_1
Oriolo Romano Via Claudia 53. Secondo il Comune appellante, inoltre, la notificazione doveva ritenersi validamente eseguita ai sensi dell'art. 201 comma 3 CdS, in quanto effettuata all'indirizzo comunicato al PRA dalla convenuta.
Si costituiva in giudizio che deduceva l'infondatezza dell'appello e chiedeva Controparte_1 rigettarsi il medesimo.
Acquisito il fascicolo di primo grado, istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice la causa era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio del 4.11.2025, con la presente sentenza.
L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito specificate.
Parte appellante ha documentato sin dal primo grado di giudizio la ritualità della notificazione dei verbali di accertamento e dell'ingiunzione di pagamento prodromici al preavviso di fermo oggetto di causa ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa.
La ha sostenuto la nullità delle predette notificazioni producendo certificato storico di CP_1 residenza in cui la medesima risultava residente in [...] dal 2008 sino al 2013, poi risultava cancellata per irreperibilità al censimento e poi nuovamente residente al predetto indirizzo dal 5.07.2018 a tutt'oggi.
Ebbene il valore probatorio della predetta certificazione è meramente presuntivo e deve essere valutata dal giudice in ragione degli ulteriori elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio, non da ultimo la circostanza che prima del 2013 e dal 2018 la medesima appellata ha avuto la residenza allo stesso indirizzo, per cui può presumersi che sia rimasta residente di fatto nel medesimo luogo, non avendo, peraltro, la parte chiarito negli atti introduttivi del giudizio quale fosse il suo diverso domicilio negli anni dal 2013 al 2018. Appare pertanto ben verosimile che la sia risultata irreperibile al censimento, ma comunque avesse mantenuto la dimora CP_1 abituale nel medesimo luogo.
Depone a favore di detta circostanza il fatto che sia i verbali di accertamento che l'ingiunzione di pagamento siano stati notificati alla all'indirizzo sopra indicato sia nel 2015 che nel CP_1
2018 e il postino abbia attestato una irreperibilità relativa e non assoluta, per cui deve presumersi la presenza di segni distintivi della permanenza della presso il predetto immobile. CP_1
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Inoltre, deve ritenersi regolare la notificazione dei verbali di accertamento di violazione del
Codice della Strada ai sensi dell'art. 201 C.d.S. a norma del quale comunque le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il
Dipartimento per i trasporti terrestri o dal PRA o dalla patente di guida del conducente.
Sussiste un preventivo onere da parte del conducente di comunicare/dichiarare all'anagrafe comunale la targa del proprio veicolo al fine dell'attivazione del procedimento di aggiornamento del PRA (cfr. Cass. n. 24720/2018, SU n. 24851/2010). L'onere della prova di detta comunicazione grava sull'appellata che, come già indicato, non ha neanche allegato la predetta circostanza nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, né tantomeno nel presente grado di appello ha fornito alcun riscontro probatorio al riguardo.
L'appello deve quindi essere accolto e la sentenza di primo grado integralmente riformata.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio sono liquidate ai sensi del DM 147/2022, ai minimi tariffari attesa la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 1686/2021 emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia, rigetta l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo n. 1536 del 4.09.2018 emesso nei confronti di CP_1
preavviso di fermo che deve essere confermato;
[...]
2) condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in favore dell'appellante, nella somma di € 173 per onorari per il primo grado di giudizio ed € 247 per onorari del presente grado di appello, il tutto oltre esborsi documentati, iva e cpa come per legge.
Civitavecchia, 4 novembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Silvia Vitelli
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 1315/2022 promossa da:
( ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. INTOCCIA ENZA giusta procura speciale in atti;
APPELLANTE contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
OM ZI giusta procura speciale in atti;
APPELLATA
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio il ha appellato la sentenza n. 1686/21 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Civitavecchia con cui era stato annullato il preavviso di fermo n. 1536 del
4.09.2018 emesso nei confronti di in accoglimento dell'opposizione svolta Controparte_2 dalla medesima, in quanto secondo il giudice di prime cure le notifiche dei verbali prodromici alla sanzione avvenute il 6.3.2015, il 13.3.2015 e dell'ingiunzione notificata il 16.4.2018 ai sensi
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
dell'art. 140 c.p.c dovevano ritenersi nulle in quanto nel periodo in questione l'opponente risultava irreperibile per cui la notificazione doveva perfezionarsi ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Parte appellante chiedeva riformarsi la sentenza impugnata rappresentando come la notificazione dei verbali di accertamento e dell'ingiunzione di pagamento doveva ritenersi regolarmente effettuata, risultando l'irreperibilità relativa e non assoluta della nell'indirizzo di CP_1
Oriolo Romano Via Claudia 53. Secondo il Comune appellante, inoltre, la notificazione doveva ritenersi validamente eseguita ai sensi dell'art. 201 comma 3 CdS, in quanto effettuata all'indirizzo comunicato al PRA dalla convenuta.
Si costituiva in giudizio che deduceva l'infondatezza dell'appello e chiedeva Controparte_1 rigettarsi il medesimo.
Acquisito il fascicolo di primo grado, istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice la causa era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio del 4.11.2025, con la presente sentenza.
L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito specificate.
Parte appellante ha documentato sin dal primo grado di giudizio la ritualità della notificazione dei verbali di accertamento e dell'ingiunzione di pagamento prodromici al preavviso di fermo oggetto di causa ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa.
La ha sostenuto la nullità delle predette notificazioni producendo certificato storico di CP_1 residenza in cui la medesima risultava residente in [...] dal 2008 sino al 2013, poi risultava cancellata per irreperibilità al censimento e poi nuovamente residente al predetto indirizzo dal 5.07.2018 a tutt'oggi.
Ebbene il valore probatorio della predetta certificazione è meramente presuntivo e deve essere valutata dal giudice in ragione degli ulteriori elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio, non da ultimo la circostanza che prima del 2013 e dal 2018 la medesima appellata ha avuto la residenza allo stesso indirizzo, per cui può presumersi che sia rimasta residente di fatto nel medesimo luogo, non avendo, peraltro, la parte chiarito negli atti introduttivi del giudizio quale fosse il suo diverso domicilio negli anni dal 2013 al 2018. Appare pertanto ben verosimile che la sia risultata irreperibile al censimento, ma comunque avesse mantenuto la dimora CP_1 abituale nel medesimo luogo.
Depone a favore di detta circostanza il fatto che sia i verbali di accertamento che l'ingiunzione di pagamento siano stati notificati alla all'indirizzo sopra indicato sia nel 2015 che nel CP_1
2018 e il postino abbia attestato una irreperibilità relativa e non assoluta, per cui deve presumersi la presenza di segni distintivi della permanenza della presso il predetto immobile. CP_1
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Inoltre, deve ritenersi regolare la notificazione dei verbali di accertamento di violazione del
Codice della Strada ai sensi dell'art. 201 C.d.S. a norma del quale comunque le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il
Dipartimento per i trasporti terrestri o dal PRA o dalla patente di guida del conducente.
Sussiste un preventivo onere da parte del conducente di comunicare/dichiarare all'anagrafe comunale la targa del proprio veicolo al fine dell'attivazione del procedimento di aggiornamento del PRA (cfr. Cass. n. 24720/2018, SU n. 24851/2010). L'onere della prova di detta comunicazione grava sull'appellata che, come già indicato, non ha neanche allegato la predetta circostanza nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, né tantomeno nel presente grado di appello ha fornito alcun riscontro probatorio al riguardo.
L'appello deve quindi essere accolto e la sentenza di primo grado integralmente riformata.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio sono liquidate ai sensi del DM 147/2022, ai minimi tariffari attesa la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 1686/2021 emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia, rigetta l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo n. 1536 del 4.09.2018 emesso nei confronti di CP_1
preavviso di fermo che deve essere confermato;
[...]
2) condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in favore dell'appellante, nella somma di € 173 per onorari per il primo grado di giudizio ed € 247 per onorari del presente grado di appello, il tutto oltre esborsi documentati, iva e cpa come per legge.
Civitavecchia, 4 novembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Silvia Vitelli
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