Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/03/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
RG. n. 195/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d'appello contro la sentenza n. 3/2021 emessa dal Tribunale di Savona, pubblicata il giorno 08.01.2021, notificata il 05.02.2021, promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Filippo Marioni, Francesco Parte_1 nco Ferrari del Foro di Pavia, in forza di procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casteggio (PV), Via Anselmi n. 20 APPELLANTE contro
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Marco CP_8 Controparte_9 Parte_2 Gallea del Foro di Savona, in forza di procure allegate alla comparsa in appello, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ceriale (SV), Piazza della Vittoria n. 5
APPELLATI e contro
, , , , CP_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_13 rappresentati e difesi dall'Avv. Stefania Poggi del Foro di Savona, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione di primo grado, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Loano (SV),
Via Ricciardi n.9 APPELLATI
e contro rappresentato e difeso dall'Avv.ti Rosavio Bellasio e Marco Bellasio del Foro di CP_14
Savona, in forza di procura posta su foglio separato che fa parte integrante della comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato in Genova presso lo studio dell'Avv. Paolo Bianchini, Via Fieschi n. 1
APPELLATO e contro
, , rappresentati e difesi CP_15 Controparte_16 CP_17 dall'Avv. Simonetta Salvini del Foro di Savona, in forza di mandato in calce alla costituzione di nuovo difensore nel giudizio di primo grado in data 10/09/2018, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Loano (SV), Via Cavour n. 3/3 APPELLATI
1
in qualità di erede di rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_9 Persona_1 Luca Battaglieri del foro di Savona, in forza di procura allegata a memoria di costituzione del
29/05/2023, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Finale Ligure (SV), Via Bernini n. 15/2 APPELLATA
avente a oggetto: controversia in materia di proprietà
nelle quali le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI :
PER L'APPELLANTE
“Contrariis rejectiis IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti già dedotti il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3/2021 emessa dal Tribunale di Savona Sezione civile Giudice dr.ssa Laura Serra, nell'ambito del giudizio n. 2902/2017 R.G.N.R. depositata in cancelleria il 08.01.2021 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: 'respingere l'eccezione del Sig. di carenza di legittimazione passiva, in quanto infondata in fatto ed CP_14 in diritto;
accertare e, conseguentemente, dichiarare, in conseguenza dei fatti e delle ragioni descritti in narrativa, che parte del e relativi accessori, sito in via Privata Grotta, al Parte_3 NCEU Foglio 7, mapp. 1788 (ex mapp. 585) risulta edificato sulla proprietà del Sig. Parte_1
al NCEU foglio 7 mappale 653 (ora mappale 2152); dichiarare tenuti e per l'effetto
[...] condannare i convenuti all'abbattimento della parte del e relativi accessori, Parte_3 sito in via Privata Grotta, al NCEU Foglio 7, mapp. 1788 (ex mapp. 585), edificata sulla proprietà del
Sig. al NCEU foglio 7 mappale 653 (ora mappale 2152) ripristinando lo stato Parte_1 dei luoghi precedente, così arretrando lo stesso in modo da garantire il rispetto delle distanze minime di legge tra i fabbricati;
dichiarare tenuti e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento, in favore dell'attore , dei danni tutti subiti e subendi da liquidarsi, anche in via Parte_1 equitativa, nella somma meglio vista e ritenuta e come meglio emergenda e determinanda in corso di causa;
accertare e, conseguentemente, dichiarare, in conseguenza dei fatti e delle ragioni descritti in narrativa, che gli sporti e le vedute di cui al corpo di fabbrica posto in via Privata Grotta, al NCEU Foglio 7, mapp. 1788 (ex 585), denominato , risultano in violazione delle norme Parte_3 di legge e per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare i convenuti proprietari degli immobili posti al Foglio 7, mappale 1788 sub. 1, 4,5, e 7, come sopra identificati, alla rimozione degli stessi o al loro ripristino nel rispetto della normativa vigente;
respingere le domande dei convenuti Controparte_18
, , , , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6 CP_5
, , , e , in quanto infondate
[...] Controparte_8 Controparte_19 Controparte_9 Parte_2 in fatto ed in diritto;
respingere le domande dei convenuti , , CP_10 Controparte_11
e , in quanto infondate in fatto ed in diritto;
CP_12 Controparte_13 dichiarare tenuti e per l'effetto condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.' IN VIA ISTRUTTORIA: chiede la remissione in istruttoria della causa al fine dell'ammettersi della prova per testi ed interrogatorio formale sulle seguenti circostanze di fatto:
1. Vero che a seguito dell'acquisto del terreno al Foglio 7 mappale 653 (ora mappale 2152) il Sig.
incaricava il tecnico OM. della ricognizione dell'area ed Parte_1 Persona_2 accertava che su una parte di tale proprietà risultavano edificate alcune porzioni e relativi accessori dello stabile denominato sito in Pietra Ligure alla via privata Grotta, come si Parte_3 evince dagli allegati estratto di mappa e rilievo topografico che si rammostrano al teste (allegati nn. 3 e 4);
2. Vero che lo stabile denominato Condominio “ ” risulta edificato alla fine del decennio scorso Pt_3
a seguito della demolizione del precedente volume esistente, come da fotografie che si rammostrano al teste (fotografie allegato 5);
3.Vero che il fabbricato esistente al Foglio 7 mappale 1788, prima della demolizione, aveva la consistenza di cui all'allegata fotografia che si rammostra al teste;
2
4. Vero che la porzione del terreno al foglio 7 mappale 653 nel periodo antecedente la costruzione del “ ” risultava delimitato con paletti, catene e piastrella indicativa della proprietà, Parte_3 come da fotografie che si rammostrano al teste;
5. Vero che la porzione del terreno al foglio 7 mappale 653 nel periodo antecedente la costruzione del “ ” veniva utilizzata per il parcheggio di vetture da parte del proprietario dello Parte_3 stesso, come da fotografie che si rammostrano al teste;
6. Vero che dal confronto dello stato dei luoghi antecedente e quello attuale si evince come lo stabile denominato “ ” sia stato edificato anche su porzione dell'area in oggi di proprietà Parte_3 dell'attore (e odierno appellante), terreno al foglio 7 mappale 653 (ora mappale 2152) adiacente al fabbricato precedentemente esistente (allegato 4 rilievo topografico e 6 fotografie stato dei luoghi);
7. Vero che risultano posizionate sulla proprietà del Sig. , terreno al foglio 7 Parte_1 mappale 653, una parte della rampa di accesso al box del (foglio 7 mappale Parte_3 1788 sub. 19), ed una parte dei prospetti dello stabile sul lato ovest dello stesso, come evidenziato nell'elaborato planimetrico allegato (allegato 4);
8. Vero che risultano essere state aperte vedute sulla proprietà , immobile al foglio 7 Parte_1 mappale 653, con riferimento in particolare agli immobili ai sub. 1 (proprietà ), Controparte_20 sub. 4 (proprietà e ), sub. 5 (proprietà e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6
), sub. 7 (proprietà ), facenti parte del fabbricato al foglio 7 mappale CP_5 Controparte_9 1788, come evidenziati in azzurro nell'allegato elaborato planimetrico che si rammostra al teste (allegato 7);
9. Vero che nell'area oggetto di occupazione, facente parte del terreno al foglio 7 mappale 653 possono essere realizzati n. 3 posti auto, come da planimetria che si rammostra al teste. Si indicano a testi sui capi di prova: , residente in [...]S.S. – amministratore del Testimone_1
, sui capitoli da 2 a 9; Architetto con studio in Albenga – perito Parte_3 Testimone_2 incaricato dal Tribunale, sui capi 2,3,6,7, e 8; Sig. sui capi 1,6,7,8, e 9. Testimone_3
-Si chiede di essere ammessi alla prova contraria su quella articolata dalle controparti ed eventualmente ammesse, con i suindicati testi.
-Si chiede di integrare la CTU affinché il consulente verifichi se la proprietà del Sig. CP_14 risulti facente parte del medesimo corpo di fabbrica del Condominio e sussistano Parte_4 parti da considerarsi comuni (a mero titolo esemplificativo;
suolo, fondazioni, muri, pilastri, travi tetto, portici, cortili, facciate, aree destinate a parcheggio, pozzi, cisterne, impianti elettrici, idrici e fognari,…) e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
PER GLI APPELLATI , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 e e
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6
e , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Parte_2
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis rejectis, respingere l'appello promosso dal Sig.
avverso la sentenza numero 3/2021 dell'8 Gennaio 2021, pronunciata dal Parte_1 Tribunale di Savona, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Laura Serra, a definizione della causa civile n. 2902/2017 R. G. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata anche in sede di gravame. Con vittoria di spese e di compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ed agli oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
PER GLI APPELLATI , , CP_10 Controparte_11 CP_12
Controparte_13
“Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma,
- previe le declaratorie tutte del caso;
- rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- In via principale e nel merito:
- respingere le avversarie doglianze ed i motivi di appello avanzati dal sig. , in Parte_1 quanto improcedibili, inammissibili e comunque infondati in fatto ed in diritto, o come meglio;
3 In ogni caso
- confermare integralmente la sentenza n.3/2021 del Tribunale Civile di Savona resa nel giudizio portante il n.r.g.2902/2017; In via subordinata, ex art.346 c.p.c.:
- accogliere comunque le domande e le eccezioni tutte avanzate dagli esponenti e non decise dal Giudice di prime cure, previo se del caso il licenziamento delle istanze istruttorie non ammesse dal Tribunale di Savona, e pertanto:
I) in via principale:
- respingere in quanto inammissibili, improcedibili, prive di interesse, carenti di legittimazione attiva
e/o comunque infondate in fatto ed in diritto le avversarie istanze;
II) in via subordinata e riconvenzionale:
- per la denegata ipotesi di anche parziale accoglimento delle avversarie domande: a) accertare e dichiarare, se del caso anche in via di mera eccezione, l'intervenuta usucapione a favore dei Condomini del , sedente in Pietra Ligure, Via Privata Grotta, come Parte_3 meglio identificati in atti, del diritto di proprietà ciascuno per la quota millesimale di competenza, (o se del caso di proprietà esclusiva per le parti annesse ai singoli appartamenti, fermi i diritti proporzionali sulle parti comuni) sulla porzione del mapp.653 del fg.7 del Catasto terreni del Comune di Pietra Ligure, in oggi asseritamente mapp.2152, (salvo in ogni caso migliori coerenze), che denegatamente all'esito del giudizio dovesse risultare occupata dal fabbricato o sue CP_21 pertinenze (rampa di accesso), in virtù del pacifico, continuato ed ininterrotto possesso ultraventennale ex art.1158 c.c. da parte di essi e dei rispettivi danti causa ai sensi CP_22 dell'art.1146 c.c.; b) accertare e dichiarare, se del caso anche in via di mera eccezione, l'intervenuta usucapione a favore dei del , sedente in Pietra Ligure, Via Privata Grotta, come CP_22 Parte_3 meglio identificati in atti, anche quali proprietari esclusivi, o come comproprietari ciascuno per la quota millesimale di competenza, delle servitù di veduta e di sporto in oggi esistenti a favore degli immobili costituenti il Condominio e/o della cosa comune, sul mapp.653 del fg.7 del Catasto terreni del Comune di Pietra Ligure, in oggi asseritamente mapp.2152, (salvo in ogni caso migliori coerenze), che denegatamente all'esito del giudizio dovessero risultare poste a distanze inferiore a quella di legge, in virtù del pacifico, continuato ed ininterrotto possesso ultraventennale ex art.1158 c.c. da parte di essi Condomini e dei rispettivi danti causa ai sensi dell'art.1146 c.c.; III) In via residuale:
- per la denegata ipotesi di anche parziale accoglimento delle avversarie domande e di reiezione delle domande subordinate:
- accertare e dichiarare che i e per essi i loro danti causa, ed in CP_23 Parte_3 particolare e , hanno occupato in buona fede, ex art.938 c.c., senza CP Persona_1 tempestiva contestazione alcuna dalla proprietà, la porzione del mapp.653 del fg.7 del Catasto terreni del Comune di Pietra Ligure, in oggi asseritamente mapp.2152, (salvo in ogni caso migliori coerenze), che denegatamente all'esito del giudizio dovesse risultare occupata dal fabbricato condominiale o sue pertinenze (rampa di accesso), per la complessiva metratura di mq.23,10 o per quella meglio risultante in corso di causa;
- conseguentemente attribuire a e/o ed in oggi agli aventi causa CP Persona_1
Condomini del , sedente in Pietra Ligure, Via Privata Grotta, come meglio Parte_3 identificati in atti, la proprietà di tale porzione, ciascuno per la quota millesimale di competenza, condannando i medesimi, per le rispettive quote, al pagamento del doppio del valore della superficie occupata, pari ad euro 172,34, o per quell'importo meglio risultante in corso di causa, mandando assolti i medesimi da ogni richiesta risarcitoria.
IV) Nei confronti dei terzi chiamati:
- sempre per la denegata ipotesi di anche parziale accoglimento delle avversarie domande e di reiezione delle domande subordinate, nella denegata ipotesi in cui le domande di garanzia siano ritenute ex adverso tempestivamente riproposte e/o non rinunciate nella presente sede:
- accertare e dichiarare tenuti, nei limiti degli utili a ciascuno distribuiti ed in proporzione alle rispettive quote, i soci della cessata IG , CF: CP Controparte_16 residente in [...], CF: C.F._1 CP_17
, residente in [...], e CF: C.F._2 CP_15
4 , residente in [...], a tenere indenni gli C.F._3 esponenti ai sensi degli art.1480 –1483- 1484 - 1490 - 1492 -1494 -1497 c.c., e in via residuale per la disciplina dell'aliud pro alio, nella misura meglio ritenuta dall'Ill.mo Giudicante, da ogni danno e spesa discendente dall'eventuale accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dal sig.
, attraverso una proporzionale riduzione del prezzo di compravendita pagato Parte_1 dagli esponenti alla società ed il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi CP (comprensivi degli esborsi e delle spese che i convenuti siano condannati a rifondere al sig. Parte_1
e/o ad altre parti del giudizio);
[...] In relazione alla chiamata di terzo svolta nei propri confronti e sempre per la denegata ipotesi in cui le domande di garanzia siano ritenute ex adverso tempestivamente riproposte e/o non rinunciate e/o comunque ammissibili nella presente sede: I) in via principale:
- respingere in quanto inammissibili, improcedibili, prive di interesse, carenti di legittimazione attiva
e/o comunque infondate in fatto ed in diritto le domande avanzate dal sig. per Parte_1 le ragioni tutte esposte in atti;
II) in via subordinata:
- per la denegata ipotesi di anche parziale accoglimento delle avversarie domande, respingere la richiesta di garanzia avanzata dai IG , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , ,
[...] Controparte_4 CP_6 Parte_5 Parte_6 CP_19
, e in quanto inammissibili perché non indicanti la causa
[...] Controparte_9 Parte_2 petendi, improcedibili, tardive, rinunciate e/o infondate (perché prescritte o per intervenuta decadenza o per non applicazione al caso di specie) o come meglio;
III) In via residuale:
- per la denegata ipotesi di anche parziale accoglimento delle avversarie domande e di reiezione delle domande subordinate avanzate dagli esponenti:
- accertare e dichiarare che gli ex soci della società o loro aventi causa IG CP
, , , , , CP_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_13 CP_15
e sono tenuti, nei limiti degli utili a ciascuno distribuiti, che Controparte_16 CP_17 risultino comprovati in causa, defalcati dei debiti riconducibili alla società non considerati in sede di liquidazione e sostenuti dai soci, ed in proporzione alle rispettive quote, per gli importi che saranno meglio documentati e determinati in corso di causa, a tenere indenni i CP_23 Parte_3
costituiti nel presente giudizio, nella misura meglio ritenuta dall'Ill.mo Giudicante, da ogni
[...] danno discendente dall'eventuale accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dal sig. . Parte_1 In ogni caso: Vinte le spese tecniche e legali dei due gradi di giudizio.”
PER L'APPELLATO CP_14
“Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello di Genova, espressamente richiamate tutte le difese, eccezioni e richieste, anche istruttorie, formulate nel giudizio di primo grado, previa (richiesta avanzata solo in via subordinata all'eventuale ammissione da parte della Corte di Genova dei capitoli di prova richiesti dalle controparti) l'ammissione del capo di prova dedotto dall'esponente in 3^ memoria 02/07/18 di primo grado con il relativo teste,
- respinta ogni richiesta anche istruttoria proposta da controparte, confermare integralmente la sentenza n.03 del 08/01/2021, Tribunale di Savona, respingendo tutte le domande proposte dall'odierno appellante contro il sig. perché infondate in fatto e diritto. CP_14 Condannare controparte ex art. 96 C.P.C., primo e/o terzo comma, per il comportamento processuale tenuto nel giudizio di appello, al risarcimento dei danni o al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore di parte appellata.
Con conferma della condanna di parte appellante al rimborso delle spese legali, dei compensi
(anche relativi al procedimento di mediazione) oltre a rimborso forfettario, oneri fiscali e previdenziali, nonché delle spese di CTP e CTU del giudizio di primo grado e con condanna nei confronti dell'appellante al pagamento delle spese legali, dei compensi, rimborso forfettario, oneri fiscali e previdenziali del giudizio di appello, nonché al pagamento della tassa di registro della sentenza di primo e di secondo grado.
5 In via subordinata, condannare chi, tra gli altri appellati risulterà soccombente in giudizio, al pagamento di tutto quanto sopra indicato. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni”.
PER GLI APPELLATI – già TERZI CHIAMATI. , , CP_15 Controparte_16
CP_17
“Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, respinta ogni contraria istanza, e previa ammissione delle istanze istruttorie formulate:
• in via principale, respingere le domande proposte dal Sig. con la citazione in Parte_1 appello in data 05/03/2021 poiché inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.3/2021 del Tribunale Civile di Savona resa nel giudizio portante il n.r.g.2902/2017;
In via subordinata, ex art.346 c.p.c.:
- accogliere comunque le domande e le eccezioni tutte avanzate dagli esponenti e non decise dal Giudice di prime cure, previo se del caso il licenziamento delle istanze istruttorie non ammesse dal
Tribunale di Savona, e pertanto:
I) In via principale:
- respingere in quanto inammissibili, improcedibili, prive di interesse, carenti di legittimazione attiva
e/o comunque infondate in fatto ed in diritto le domande avanzate dal sig. per Parte_1 le ragioni tutte esposte in atti dalle parti convenute e terze chiamate;
II) In via subordinata:
- per la denegata ipotesi di anche parziale accoglimento delle avversarie domande, respingere la richiesta di garanzia ove nuovamente avanzata in grado d'appello dai IG , Controparte_1
, , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_6 Parte_5 [...]
, , e in quanto inammissibili Parte_6 Controparte_19 Controparte_9 Parte_2 perché non indicanti la causa petendi, improcedibili o infondate (perché prescritte o per intervenuta decadenza o per non applicazione al caso di specie) o come meglio;
III) In via residuale:
- per la denegata ipotesi di anche parziale accoglimento delle avversarie domande e di reiezione delle domande subordinate avanzate dagli esponenti, respingere tutte le domande avanzate nei confronti degli esponenti;
- in via subordinata per l'ipotesi in cui sia ritenuto che i Condomini abbiano tempestivamente reiterato e correttamente svolto le loro istanze di chiamata in garanzia:
- accertare e dichiarare che gli ex soci della società o loro aventi causa IG CP
, , , , , CP_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_13 CP_15
e sono tenuti, nei limiti degli utili a ciascuno distribuiti che Controparte_16 CP_17 risultino comprovati in causa, defalcati dei debiti riconducibili alla società non considerati in sede di liquidazione e sostenuti dai soci, ed in proporzione alle rispettive quote, per gli importi che saranno meglio documentati e determinati in corso di causa, a tenere indenni i Controparte_25
costituiti nel presente giudizio, nella misura meglio ritenuta dall'Ill.mo Giudicante, da ogni
[...] danno discendente dall'eventuale accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dal sig. ; Parte_1
• con vittoria di spese e competenze (legali e peritali) di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.”
PER L'APPELLATA – già TERZA CHIAMATA- in qualità di erede di Controparte_9
Persona_1 "Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma
- respingere la richiesta interinale di sospensione dell'esecutorietà della sentenza appellata;
Nel merito:
- ogni contraria istanza, deduzione, ed eccezione reietta;
- previa se del caso ammissione delle formulate e formulande istanze istruttorie;
I) in via principale:
- respingere in quanto inammissibili, improcedibili, prive di interesse, carenti di legittimazione attiva e/o comunque infondate in fatto ed in diritto le avversarie istanze, con le relative istanze istruttorie.
6 II) in via subordinata e di eccezione riconvenzionale:
- per la denegata ipotesi di anche parziale accoglimento delle avversarie domande: accertare e dichiarare, in via mera di eccezione, l'intervenuta usucapione a favore del Sig. Per_1
del diritto di proprietà sulla porzione del mapp.653 del fg.7 del Catasto terreni del Comune
[...] di Pietra Ligure, in oggi asseritamente mapp. 2152, (salvo in ogni caso migliori coerenze), che denegatamente all'esito del giudizio dovesse risultare occupata dal fabbricato condominiale o sue pertinenze (rampa di accesso), in virtù del pacifico, continuato ed ininterrotto possesso ultraventennale ex art.1158 da parte di esso conchiudente e del suo dante causa ai sensi dell'art.1146 c.c.;
- accertare e dichiarare, in via di mera eccezione, l'intervenuta usucapione a favore del Sig. Per_1
del diritto alle servitù di veduta e di sporto in oggi esistenti a favore degli immobili costituenti
[...] il Condominio e/o della cosa comune, sul mapp.653 del fg.7 del Catasto terreni del Comune di Pietra
Ligure, in oggi asseritamente mapp. 2152, (salvo in ogni caso migliori coerenze), che denegatamente all'esito del giudizio dovessero risultare poste a distanze inferiore a quella di legge, in virtù del pacifico, continuato ed ininterrotto possesso ultraventennale ex art.1158 c.c. da parte di esso conchiudente e del suo dante causa ai sensi dell'art.1146 c.c.; CP_14
- in ordine a tali precedenti eccezioni, si aderisce alle domande di usucapione formulate dai Condomini;
In via residuale: per la denegata ipotesi di anche parziale accoglimento delle avversarie domande e di reiezione delle domande subordinate: CP_1 III) Nei confronti dei chiamanti Signori e , e Controparte_11 CP_12 CP_13
:
[...] Dare atto che la Sig.ra unica erede di nulla oppone o eccepisce in Controparte_9 Persona_1 proposito alla domanda riconvenzionale di acquisto della proprietà per accessione invertita ex art.
938 c.c. formulata dai Condomini del Condominio Andrea, pur ritenendola assorbita dalla precedente domanda di usucapione;
- con vittoria in ogni caso delle spese, anche di ctu, ctp e di mediazione, compensi e spese di lite oltre oneri fiscali e previdenziali per entrambi i gradi di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, adiva il Parte_1 Tribunale di Savona esponendo: - che, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.E. 326/2009, aveva acquistato alcuni immobili siti nel Comune di Pietra Ligure, tra i quali le aree di cui alla via Privata Grotta, foglio 7, mappale 653, terreno residenziale, non soggetto a vincoli;
- che, a seguito del decreto di trasferimento in suo favore, aveva accertato che su una parte della proprietà risultavano edificate alcune porzioni del fabbricato denominato , in particolare Parte_3 consistenti nella parte della rampa di accesso ai box e una parte dei prospetti dello stabile;
- che, inoltre, risultavano aperte vedute illegittime sulla sua proprietà in violazione delle distanze legali. Tanto premesso, l'allora attore citava in giudizio i condomini del , al fine Parte_3 di sentir: - accertare lo sconfinamento del fabbricato sul proprio fondo e conseguentemente condannare i convenuti all'abbattimento della parte di illegittimamente costruita Parte_3 nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi;
- accertare la violazione delle distanze legali delle luci e vedute realizzate sul e affaccianti sul suo fondo, con conseguente Parte_3 condanna all'eliminazione e chiusura delle stesse. Si costituivano in giudizio i IG , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e e e
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , i quali eccepivano, in via preliminare, l'improcedibilità CP_8 Controparte_9 Parte_2 della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione e nel merito sostenevano l'infondatezza delle pretese avversarie. I predetti, in particolare, contestavano il presunto sconfinamento del fabbricato sulla proprietà
, verificato dal tecnico attoreo solo a mezzo di rilievi catastali, per loro natura non attendibili, Parte_1 atteso che Il era stato, infatti, costruito entro la linea di confine dividente la Parte_3
7 proprietà condominiale e il fondo del , da sempre avente destinazione di strada privata a Parte_1 uso pubblico.
Tali convenuti, inoltre, deducevano che la linea di confine andava individuata lungo una direttrice che si trovava oltre il prospetto dello stabile esistente, in corrispondenza a una fila di paletti installata dal proprietario del vecchio stabile per delimitare il proprio fondo, entro la quale si era sempre trovata una piastrella recante l'insegna “proprietà privata”. Nel denegato caso di riconoscimento di uno sconfinamento, tali Parti processuali invocavano, comunque, di aver usucapito l'area sulla quale si trovava costruito il fabbricato condominiale, atteso che essi, così come i loro danti causa, per più di cinquant'anni, avevano occupato tale porzione di fondo in via esclusiva, richiamando, inoltre, l'operatività dell'accessione invertita, sul presupposto dell'evidente buona fede del costruttore e dei condomini acquirenti, salvo indennizzo da corrispondere a controparte ai sensi dell'art. 938 c.c. Gli originari convenuti in questione, quanto alla contestata violazione delle distanze legali a fronte della costituzione di vedute e prospetti, rilevavano che già l'immobile preesistente era dotato di vedute dirette prospicenti sul fondo confinante, con conseguente acquisizione del diritto dei vicini a mantenere le vedute a distanza infralegale, sì che la realizzazione delle nuove vedute configurava, pertanto, al più un aggravamento della servitù già esistente, non potendosi, altresì ritenere operante l'art. 905 c.c., tenuto conto che il fondo di proprietà dell'attore e quello sul quale era stato realizzato il erano divisi da una strada asservita a uso pubblico. Parte_3
Le Parti processuali in questione, in ogni caso, in via preliminare, chiedevano di essere autorizzati a citare in giudizio i soci della società cancellata dal registro delle RO Imprese, loro danti causa, che avevano costruito il , al fine di essere garantiti e Parte_3 manlevati rispetto a ogni richiesta di natura ripristinatoria e/o risarcitoria avanzata nei loro confronti. I convenuti “ de quibus”, pertanto, conclusivamente chiedevano nel merito di: - rigettare le domande attoree;
- in via riconvenzionale subordinata, nel denegato caso di accertato sconfinamento, dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della porzione di fondo per cui è causa;
- in ulteriore subordine accertare e dichiarare l'attribuzione in loro favore della porzione di fondo in virtù dell'accessione invertita;
- nel denegato caso di accoglimento delle domande attoree, condannare i soci della società all'integrale risarcimento dei danni comunque RO derivanti dai fatti di causa, entro il limite dell'importo degli utili ripartiti sulla base del bilancio finale di liquidazione della società. Si costituivano, altresì, in qualità di condomini e in qualità di ex soci della società CP
, , , i quali deducevano:
[...] CP_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_13
- che il confine tra i fondi di proprietà dell'attore e dei convenuti era determinato, da tempo immemorabile, dai paletti che aveva apposto e mantenuto danti causa CP_14 Persona_1 della società ; - che, inoltre, il mappale frontistante era sempre stato adibito a uso CP pubblico, tant'è vero che per oltre quarant'anni i danti causa del mai avevano utilizzato il Parte_1 terreno oggi rivendicato dall'attore/appellante, presumibilmente gravato da servitù a uso pubblico. In forza di quanto sopra, dunque, dette Parti: - assumevano l'infondatezza delle domande dell'attore, sia ripristinatorie, sia risarcitorie;
- in via riconvenzionale, domandavano l'accertamento dell'acquisto per usucapione, sia della porzione di fondo di proprietà attorea pretesamente occupata dal , sia del diritto di veduta e di sporto;
- in via subordinata, poi, chiedevano Parte_3 attribuirsi al costruttore la proprietà dell'edificio realizzato e del suolo occupato. Ferme tali conclusioni, i predetti, chiedevano, inoltre, in via preliminare, di essere autorizzati a chiamare in giudizio i restanti soci della società ormai estinta, nonché RO Per_1
in qualità di dante causa della società , al fine di essere manlevati nel denegato
[...] CP caso di condanna, atteso che la costruzione del era infatti avvenuta sulla base Parte_3 del progetto e del permesso di costruire chiesto e rilasciato dal precedente proprietario dell'area
Per_1 Autorizzata la chiamata dei terzi richiesta dai convenuti nelle rispettive comparse di costituzione e risposta, si costituivano i restanti soci della società vale a dire RO
, , i quali proponevano difese coincidenti con Controparte_16 CP_17 CP_15 quelle già avanzate dagli altri soci di RO
Si costituiva anche il quale, dopo aver eccepito, in via preliminare, la Persona_1 prescrizione della garanzia per evizione, fatta valere dai terzi chiamati, nel merito, rilevava che il
8 confine tra le due proprietà era da individuarsi sulla linea formata dai paletti posizionati da suo padre, di lui dante causa, già sessant'anni prima, deducendo, ancora, che il terreno di cui al mappale 2152 era destinato, da almeno cinquant'anni a uso pubblico e fruito dalla collettività, come confermato dalla cartellonistica ivi presente, aggiungendo che fin dalla fine degli anni '70 la società Parte_7
dante causa del , mai aveva utilizzato la porzione di fondo in questione, destinandola
[...] Parte_1 all'uso della comunità.
, pertanto, chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in Persona_1 ogni caso, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'intervenuta usucapione delle aree oggetto di controversia e della servitù di veduta e di sporto, nulla opponendo in relazione alla domanda di accessione invertita formulata dai condomini.
Si costituiva, infine, il quale eccepiva il difetto, in suo capo, della titolarità CP_14 passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio, atteso che il lo aveva citato in causa sul Parte_1 presupposto della sua qualità di condomino del , condizione questa Parte_3 insussistente: l in particolare, deduceva di essere proprietario, in via Privata Grotta, di Per_1 terreno e magazzino attigui al , ma totalmente autonomi e distinti da detto Parte_3 complesso sottolineando che la di lui proprietà non godeva di alcuna veduta sulla proprietà dell'allora attore, con l'effetto di chiedere il rigetto delle domande attoree formulate nei suoi confronti, nei suoi confronti, con condanna della controparte alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., per aver agito con superficialità e negligenza. All'udienza di prima comparizione, su concorde richiesta delle Parti, il Giudice assegnava alle stesse i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma VI, c. p. c. A seguito del deposito delle rispettive memorie istruttorie, il Giudice disponeva Consulenza Tecnica d'Ufficio descrittiva dei luoghi oggetto di causa, al fine individuare il confine tra l'immobile di parte attrice e gli immobili dei convenuti e ricavare ogni elemento utile per valutare la sussistenza della violazione delle distanze di cui all'art. 905 c. c. e, in caso di sconfinamento, per determinare e quantificare la misura dell'indennizzo ex art. 938 c.c. Depositata la C.T.U., il Tribunale procedeva, dunque, all'audizione dei testimoni indicati dalle Parti, come ammesse, e dava corso ad un tentativo di conciliazione che non sortiva effetti, stante l'opposizione del , con l'effetto che il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle Parte_1 conclusioni all'udienza del 28.10.2020 , allorquando la tratteneva in decisione, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Il Tribunale, dunque, così statuiva:
“
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da nei confronti dei convenuti. Parte_1
2) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa.
3) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di: - , Parte_1 CP_1
, , , che CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 Pt_2 liquida in € 634,42 per spese, ed in € 5.135,00 per compensi (di cui 300 per la fase di mediazione), oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.; - che liquida in € 680,00 per spese (di cui CP_14 48,80 per indennità di mediazione e 632 per ctp), ed in € 5.035,00 per compensi (di cui 200 per la fase di mediazione, entro il limite della nota spese), oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
- , che liquida in euro 5.135 per compensi (di cui 300 per la fase di mediazione), oltre Persona_1 al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A. ; , e , che CP_15 Controparte_16 CP_17 liquida in € 6,50 per spese, ed in € 4.835,00 per compensi (non essendo stata richiesta la liquidazione della fase di mediazione), oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.; -
[...]
, , , che liquida in € 1.656,49 per CP_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_13 spese (comprese spese documentate di ctp), ed in € 4.835,00 per compensi (non essendo stata chiesta la liquidazione della fase di mediazione), oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.”
9 La causa veniva decisa nel merito, con rigetto delle domande attoree, per le seguenti motivazioni. Sulla titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio in capo a CP_14 L'attore citava in giudizio il quale, costituendosi, aveva eccepito ,come detto, la CP_14 propria estraneità ai fatti, per non essere egli condomino del , ma proprietario di Parte_3 area del tutto distinta e non interessata dalle vicende di sconfinamento e di violazione delle distanze legali dedotte dall'attore. Il Tribunale, in forza della CTU espletata in corso di causa, con riferimento alla ricostruzione dei luoghi e delle proprietà coinvolte, riteneva fondato quanto dedotto dal convenuto, sì da rigettare, per difetto di titolarità, le pretese proposte nei confronti di poiché infondate. CP_14 Sull'occupazione illegittima di una porzione di fondo dell'attore All'esito dell'istruttoria svolta in corso di causa, spiegava il primo Giudice che era emerso come il fosse stato realizzato nel rispetto dei confini tra i due fondi, con la Parte_3 conseguenza che nessuna indebita occupazione poteva ritenersi integrata in danno alla proprietà
. Parte_1
La prova del reale posizionamento del confine tra i due fondi di proprietà delle Parti veniva valutata raggiunta dall'esame dei titoli di acquisto e delle planimetrie a essi allegate, oltre che in forza della documentazione fotografica prodotta, nonché in forza delle dichiarazioni dei testi escussi in sede istruttoria, risultando, invece, fuorviante e non necessario ricorrere alle planimetrie catastali, utilizzate in via esclusiva dall'attore a sostegno della propria domanda: sul punto veniva rammentato in sentenza come l'individuazione del confine mediante metodo topografico fosse possibile solo in mancanza di elementi maggiormente provanti, essendo, peraltro, notorio come tale metodologia fosse foriera di errori e di imprecisioni per sua natura e, pertanto, non a caso, fosse tenuta in considerazione dal Legislatore solo sussidiariamente.
Oltre a quanto sopra, il primo Giudice motivava anche nel senso che, ove il confine reale fosse stato quello catastalmente determinato, non poteva che giungersi alla conclusione che l'area oggetto del dedotto sconfinamento nella proprietà era stata comunque usucapita dai Parte_1 condomini del , atteso che, alla luce delle testimonianze escusse in corso di Parte_3 causa, era risultato con certezza che fin dagli anni '60 gli allora proprietari del fondo, danti causa degli odierni appellati, avevano cintato il perimetro con paletti ben visibili, apponendo in corrispondenza del paletto più a sud una piastrella a delimitazione della proprietà privata. Le pretese attoree, per l'effetto, sotto tali entrambi i profili, venivano respinte. Sulla violazione delle distanze legali di vedute e luci Anche tale domanda veniva respinta poiché, secondo il Tribunale, ai sensi dell'art. 905, III comma, c.c., il divieto di aprire vedute dirette e balconi a distanza inferiore di un metro e mezzo non sussiste “allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica”, regola che, secondo consolidata e univoca giurisprudenza di legittimità, trovava applicazione anche alle vie private gravate da servitù di uso pubblico.
In merito, aggiungeva il primo Giudice, tutti gli elementi probatori offerti e raccolti nel giudizio di primo grado (prove documentali, prove testimoniali, nonché le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio) inducevano ad affermare l'asservimento di uso pubblico della via Privata Grotta, per acquisto fattone per usucapione ultraventennale, con l'effetto che la fruizione della strada da parte della collettività rendeva applicabile, nel caso di specie, la deroga sulle distanze prevista nell'ultimo comma dell'art. 905 c.c., con conseguente legittimità delle vedute e luci realizzate sul fabbricato del e affaccianti direttamente su quella parte del fondo di proprietà Parte_3
, asservita a uso pubblico. Parte_1
Dal rigetto delle domande attoree, sottolineava il Tribunale, restavano assorbite le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti, in quanto tutte proposte solo in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento delle tesi del , nonché le domande svolte in garanzia dai Parte_1 convenuti nei confronti dei terzi chiamati danti causa.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello solo per i seguenti Parte_1 motivi.
10 PRIMO MOTIVO: IN MERITO ALLA TITOLARITÀ PASSIVA DEL RAPPORTO GIURIDICO
DEDOTTO IN GIUDIZIO IN CAPO A CP_14 Con tale motivo l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato e dichiarato l'estraneità di rispetto ai fatti di causa. CP_14 L'appellante, in merito, ha dedotto: - era stato citato in giudizio in forza di visura CP_14 effettuata presso l'Agenzia delle Entrate, in data 27.3.2017, la quale riportava la proprietà di
[...] con riferimento a pl/7 1788 18 – via Privata Grotta, 52 piano s1-t1-2. Pl/7 1788 19 – via CP_14
Privata Grotta, 52 piano s1.; - in forza di tale visura, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Prime cure, il Consulente Tecnico di parte attrice, geom. , aveva evidenziato e ottenuto la Per_2 correzione da parte del CTU della prima bozza in relazione alla descrizione degli immobili facenti parte del , atteso che la proprietà di era ricompresa tra quelle Parte_3 CP_14 elencate al piano rialzato o terra, come desumibile dall'elaborato planimetrico di cui all'allegato n. 7 alla bozza di relazione conclusiva della CTU, sì che la proprietà di individuata al Foglio CP_14
7, mappale 1788, sub 20, modificato con sub 21 a seguito di pratica catastale del 19.3.2018, risultava fare parte del medesimo mappale di cui al . Parte_3 L'appellante ha ancora evidenziato l'elaborato planimetrico effettuato dal geom. , Per_2 che dimostrava come la proprietà di fosse collocata quale sub n. 20 sul medesimo CP_14 mappale (1788), senza emergere qualsivoglia distinzione. L'appellante ha, peraltro, aggiunto che il fatto che la proprietà dell'appellato fosse lontana dal luogo dello sconfinamento, non faceva venire meno l'onere di citazione da parte dell'attore originario di tutti i potenziali interessati e, quindi, anche di l'appellante medesimo non potendo CP_14 conoscere i rapporti interni tra i soggetti facenti parte dello stesso fabbricato condominiale.
Ha, ancora, posto in risalto il che era irrilevante il fatto che avesse Parte_1 CP_14 accessi autonomi, dal momento che erano diffuse situazioni simili, esistendo proprietà con tali caratteristiche facenti parte di entità condominiali.
SECONDO MOTIVO: QUANTO ALL'OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DI UNA PORZIONE DI FONDO DELL'ATTORE Con tale motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto sia la domanda di accertamento dello sconfinamento dello stabile denominato Parte_3
di Pietra Ligure (SV), via Privata Grotta 52, di cui le unità immobiliari di proprietà degli odierni
[...] appellati erano parte ( condominio che, in tesi, era stato edificato, in parte, su una piccola porzione dell'area attualmente di sua proprietà), sia la conseguente domanda di condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi con la demolizione e l'arretramento di detto stabile nel rispetto della distanza minima tra i fabbricati, nonché quella di risarcimento dei danni da lui subiti e subendi per effetto di tale presunto sconfinamento. Il Tribunale, a dire del , era incorso nella violazione dell'art. 116 c.p.c. perché non Parte_1 aveva tenuto conto delle risultanze catastali, in particolare della trasposizione in loco delle evidenze delle mappe, con l'effetto di non considerare che era emerso dalla documentazione prodotta e dalla stessa Consulenza Tecnica d'Ufficio come il fosse stato catastalmente edificato Parte_3 senza rispettare la distanza legale dal confine con la proprietà del nella quale avrebbe Parte_1 sconfinato. Parte appellante, inoltre, ha lamentato che la demolizione del fabbricato precedente e la realizzazione di uno nuovo, totalmente differente, implicava la perdita di ogni eventuale diritto preesistente, sottolineando, altresì, che il diritto di proprietà e i confini non potevano essere oggetto di prova orale, necessitando la prova scritta. Il , in ogni caso, ha posto in risalto che, fermo tale ultimo assunto, l'analisi delle Parte_1 prove orali ammesse non consentiva di ritenere provata l'avvenuta pretesa usucapione della suddetta area da parte del . Parte_3 Parte appellante, pertanto, ha ancora contestato al Giudice, che avrebbe dovuto, al contrario, apprezzare prudentemente il materiale probatorio e, stante l'evidente contraddittorietà e imprecisione delle risultanze delle prove testimoniali e della prova documentale, individuare il confine mediante metodo topografico. Con riguardo all'accessione invertita, l'appellante ha eccepito che tale istituto avrebbe trovato applicazione con riguardo all'occupazione del suolo avvenuta con la costruzione di un edificio e,
11 quindi, con la costruzione di elementi essenziali e non meramente accessori di esso, sì che, considerato che l'occupazione in questione, in teoria, era relativa ad elementi accessori del fabbricato, come balconi e rampa di accesso ai box, la norma ex adverso invocata non era in radice applicabile al caso de quo.
Il ha, in ultimo, posto in risalto che, peraltro, nel caso di specie non era stato Parte_1 neppure dimostrato il requisito della buona fede da parte del costruttore.
TERZO MOTIVO: IN MERITO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI DI VEDUTE E
CP_26 Con tale motivo l'appellante ha impugnato la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto la domanda di accertamento dell'illegittima realizzazione di alcune vedute che si affacciavano sul fondo di sua proprietà, tali da configurare la costituzione di una servitù di veduta diretta vietata dalla legge. L'appellante ha contestato, sul punto, quanto sostenuto dal Giudice di prime cure nell'affermare che ai sensi dell'art. 905 c.c., il divieto di aprire vedute dirette e balconi a distanza inferiore di un metro e mezzo, non sussisteva, essendovi tra i due fondi vicini una pubblica via.
Tale assunto , ha lamentato il , era del tutto errato e contraddittorio, atteso che via Parte_1 Privata Grotta non poteva essere considerata come pubblica o gravata da una servitù di uso pubblico.
Il fatto, poi, che, in alcuni momenti, fossero stati presenti paletti rimovibili e la piastrella con la dicitura “Proprietà Privata” dimostrava che almeno la parte finale di via Privata Grotta, se non l'intera area, non era mai stata soggetta a pubblico passaggio e non sussistevano gli asseriti diritti vantati dal . Controparte_27 A supporto di ciò è stato allegato anche il fatto che il perito incaricato dal Giudice dell'Esecuzione non aveva rilevato alcuna trascrizione di diritti di pubblico passaggio dai pubblici registri, né di alcun atto opponibile al , nonostante la necessità, come chiarito da costante Parte_1 giurisprudenza, al fine della costituzione di una servitù di uso pubblico, di una serie di requisiti ossia: 1) l'uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati uti cives in quanto portatori di un interesse generale, non essendo sufficiente un'utilizzazione uti singuli, cioè finalizzata a soddisfare un personale esclusivo interesse per il più agevole accesso a un determinato immobile di proprietà privata;
2) l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù; 3) il protrarsi dell'uso per il tempo necessario all'usucapione. Nel caso di specie, ha lamentato l'appellante, tali presupposti non sussistevano, dovendosi contestare le risultanze delle prove orali raccolte sul punto, sottolineando la contraddittorietà del Giudice di primo grado nella valutazione dell'attendibilità dei testimoni: in merito è stato segnatamente contestato, in particolare, che il Tribunale, pur avendo considerato attendibile il teste quando aveva riferito circostanze utili a sostenere il rigetto della domanda dell'appellante Tes_4 in merito al riconoscimento dell'occupazione illegittima di una parte del proprio fondo, aveva ritenuto il contrario, allorquando il medesimo teste aveva riferito in relazione all'uso pubblico o privato della strada.
QUARTO MOTIVO: IN MERITO ALLE SPESE DI LITE Con tale motivo l'appellante ha contestato la condanna e la conseguente liquidazione delle spese processuali operata dal Giudice di prime cure ritenendo, da un lato, che l'accoglimento dell'appello, con l'integrale riforma della sentenza impugnata, avrebbe comportato in sé la condanna dei convenuti all'integrale rifusione delle spese processuali in proprio favore, secondo il principio della soccombenza e, dall'altro, affermando che la circostanza secondo cui avrebbe agito sulla base delle risultanze della perizia del proprio consulente di parte rappresentava un fattore idoneo a giustificare una pronuncia di compensazione delle spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati in epigrafe indicati, i quali hanno chiesto che l'appello ex adverso proposto venisse dichiarato inammissibile in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque rigettato, vinte le spese,
12 In particolare, gli appellati, sostanzialmente in modo convergente, hanno eccepito quanto segue.
In merito al primo motivo, contestato unicamente da essendo le altre parti CP_14 estranee alla questione in esso dibattuta, l'appellato ha ribadito la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, lamentando che in spregio alle risultanze documentali, emerse nel giudizio di primo grado (tra le altre CTU, con relativi allegati, e atti notarili), l'appellante insisteva nel sostenere l'appartenenza della proprietà di esso appellato al , del Parte_3 tutto infondatamente. Detto appellato ha dedotto che l'errore dell'appellante nel ritenere che i beni di proprietà di (foglio 7 mappale 586 sub 3 e foglio 7 mappale 1788 sub 20: ora foglio 7 mappale 586 CP_14 sub 4 graffato al mappale 1788 sub 21) fossero parte dei beni facenti parte del Parte_3 (foglio 7 mappale 1788 subalterni da 1 a 19), era evidente ed era emerso clamoroso in primo grado, diventando inescusabile nel momento in cui era stato riproposto in appello. Per tali ragioni l'appellato ha instato per la condanna dell'appellante ex art. 96, primo e/o terzo comma, c.p.c. Per_1 In merito al secondo motivo, gli appellati hanno ribadito come l'indicazione dei confini negli atti di compravendita assumesse valore decisivo e prevalente rispetto alle altre risultanze emergenti dai meri dati catastali, sia allorché si risolveva nella descrizione dell'intero perimetro sia, a maggior ragione, in quanto aveva trovato conferma in altri dati obiettivi, tali da eliminare ogni margine di dubbio circa la materiale consistenza dell'immobile, con la conseguenza che il ricorso ai dati catastali, ex lege in via sussidiaria, non aveva motivo di essere, neppure potendosi dimenticare che i dati catastali medesimi, non a caso, erano preordinati essenzialmente all'assolvimento di funzioni tributarie, sfuggendo alla diretta percepibilità delle Parti.
Gli appellati, sul punto, hanno precisato che in forza della giurisprudenza di legittimità, tra gli elementi utilizzabili ai fini dell'identificazione del bene, i dati catastali non avevano valore di prova, ma soltanto di indizi, costituendo le mappe catastali un sistema secondario rispetto all'insieme degli elementi di prova acquisiti attraverso l'indagine istruttoria, al punto da poter assumere rilevanza probatoria solo se espressamente richiamati nell'atto di acquisto e non contraddetti da specifiche determinazioni negoziali delle parti (cfr. Cass. civ. 18.09.2012, n. 15637). In considerazione di quanto sopra, gli appellanti hanno contestato tutte le deduzioni dell'appellante in merito al presunto sconfinamento del fabbricato in cui erano comprese le unità immobiliari di loro proprietà e la presunta occupazione del fondo di proprietà del con una Parte_1 porzione di detto fabbricato, ponendo in risalto come l'assunto di controparte si fondasse sostanzialmente sulle risultanze catastali, con la valenza del tutto relativa già rivendicata.
A tal riguardo gli appellati hanno, dunque, dedotto che dalle prove acquisite nel corso del procedimento di primo grado era emerso, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il fabbricato risultava costruito all'interno del fondo di cui gli esponenti erano proprietari senza il minimo sconfinamento o la minima occupazione del fondo confinante di proprietà dell'appellante. In estrema sintesi, è stato chiesto alla Corte di tenere conto del fatto che il combinato disposto delle risultanze probatorie, così come emergenti dalle prove documentali e testimoniali acquisite, nonché dalle valutazioni operate dal Consulente Tecnico d'Ufficio nella propria relazione peritale, smentiva recisamente le pretese avversarie, sì che, non essendo stata contestata dall'appellante la citata regola interpretativa, palese era l'infondatezza, se non l'inammissibilità, dell'appello proposto dal , il quale aveva proposto il gravame nuovamente facendo riferimento in modo esclusivo Parte_1 ai rilievi catastali. Nel chiarire che spettava all'originario attore provare la pretesa occupazione del proprio fondo, prova che non aveva trovato alcun riscontro dirimente, essendo anzi emerso il contrario, a fronte di pretese fondate sulle sole, ed insufficienti, risultanze catastali, gli appellati hanno chiesto la conferma della sentenza di primo grado, del tutto esente da vizi e correttamente motivata in relazione all'art. 116 c.p.c. Alla luce dell'eccezione di usucapione della porzione di fondo per cui è causa, sollevata in primo grado, gli appellati hanno, ancora, rilevato come il Giudice di primo grado avesse correttamente accertato e dichiarato che l'eventuale sconfinamento lamentato da controparte avrebbe dovuto ritenersi, comunque, legittimo posto che detta ipotetica porzione di fondo occupata era stata, nel caso ( ed in ogni caso), usucapita dai essi originari convenuti: del tutto fondate, dunque, è stato sottolineato , erano state anche le argomentazioni del Tribunale, nella parte in cui
13 aveva ritenuto non accoglibile la domanda proposta dal , in ragione, altresì, del fatto che Parte_1 l'area in discussione, comunque, era stata nel possesso, pacifico, pubblico, continuato ed ininterrotto esercitato dai deducenti e, prima di loro, dai loro danti causa, con acquisizione conseguente del diritto a mantenere l'edificio condominiale nell'attuale sede. Circa detto profilo, poi , gli appellati hanno contestato la tardività ed inammissibilità delle argomentazioni svolte in appello circa la pretesa insussistenza dei presupposti per l'usucapione, in virtù dell'asserita demolizione dell'edificio preesistente, posto che già in primo grado tale eccezione era stata avanzata solo in prima memoria ex art. 183, VI comma, cpc e contestata come non proponibile dagli esponenti in seconda memoria, senza che, in ogni caso seguisse, alcun prova da parte del circa le modalità e le tempistiche della costruzione del . Parte_1 Parte_3 Del tutto infondate, infine, erano le argomentazioni dell'appellante sulla presunta inapplicabilità dell'accessione invertita nel caso di specie, considerato che, per quanto occorrente, palese era la buona fede dei costruttori, così come evidente era l'impossibilità di demolizione di quanto realizzato, di certo non riconducibile a elementi accessori. Su tale ultimo aspetto, gli appellati hanno rammentato che in primo grado essi avevano richiesto e ottenuto che il quesito peritale evidenziasse le caratteristiche, strutturali o meno, delle porzioni che denegatamente fossero risultate realizzate nella proprietà , nonché i costi e la Parte_1 fattibilità tecnica della loro rimozione, con gli esiti connessi: è stato, pertanto, rimarcato, in merito, che per demolire le porzioni poste, catastalmente, nella proprietà , trattandosi di elementi Parte_1 strutturali, era stata stimata una spesa di 270.000 euro, oneri esclusi, a fronte di un valore di acquisto del fondo, relativo alla parte “ de qua” pari a 74,20 euro, il tutto senza considerare disagi e minor valore delle unità immobiliari facenti parte del . Parte_3 Ancora più assurda, secondo gli appellati, era la pretesa dell'appellante non solo di ottenere la suddetta onerosissima demolizione, ma anche un ulteriore risarcimento, come preteso dal C.T.P. OM. , risarcimento neppure quantificato, con ciò evidenziando anche l'inconsistenza di Per_2 tale domanda, la cui totale genericità e conseguente inammissibilità era già stata oggetto di contestazione in primo grado.
In merito al terzo motivo, gli appellati hanno eccepito che, a seguito della ristrutturazione del fabbricato preesistente, non era stata realizzata la costituzione di una nuova servitù di veduta diretta sul fondo confinante, men che mai in violazione delle distanze di legge, atteso che il fabbricato preesistente medesimo era già dotato di vedute dirette prospettanti sul fondo confinante con la conseguente acquisizione del diritto di mantenere le vedute a distanza infralegale.
Ad ogni modo, gli appellati hanno rilevato come tali vedute non potessero, in radice, ritenersi illegittime in considerazione del particolare stato dei luoghi di causa, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado nella motivazione della sentenza impugnata: tali vedute, infatti, erano state realizzate dal dante causa degli esponenti nel pieno rispetto della norma espressa dall'art. 905 c.c , comma 3, secondo cui, in deroga alla distanza legale,: “il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica”. Sul punto, aderendo alle valutazioni del Tribunale, nelle difese in questione è stato evidenziato che dovevano equipararsi alle strade pubbliche le strade a uso pubblico, ovvero le vie private gravate da servitù di uso pubblico, sul presupposto che , in buona sostanza, l'esonero delle vedute dirette dal rispetto delle distanze legali sussisteva ogniqualvolta tra tali vedute e il fondo confinante vi fosse una strada pubblica, ovvero una strada privata gravata da uso pubblico, rilevando esclusivamente, non già la titolarità del bene, bensì l'uso concreto di esso da parte della collettività. In ragione di tali presupposti, gli appellati hanno, per l'effetto, sottolineato come il fondo di proprietà di parte appellante fosse costituito esso stesso da una strada privata gravata, tuttavia, da sempre, da una servitù di uso pubblico come emerso da diversi elementi probatori: tutti i testi escussi, infatti, compreso il teste per le ragioni bene espresse dal Giudicante, avevano Tes_4 confermato tale circostanza, escludendo che vi fosse mai stato alcun uso privato della strada in parola, posto che la stessa, da sempre, appunto, era liberamente accessibile da chiunque, e in particolare dagli avventori degli esercizi pubblici ivi presenti, circostanza decisiva e sulla quale l'appellante nulla aveva potuto replicare. A conforto di ciò, hanno dedotto gli appellati, risultava che anche che lo stesso appellante, nel visionare la strada oggetto di causa, prima dell'acquisto all'asta, e anche lo stesso perito della procedura esecutiva, l'Arch. , quando aveva predisposto la relazione descrittiva e la stima, Tes_2
14 avevano avuto modo di constatare ictu oculi gli elementi del mappale in discussione, elementi materiali che ne caratterizzavano la destinazione pubblica da almeno cinquant'anni ( quali l'apertura al pubblico transito, l'esistenza di cartelli stradali apposti dal quella di passi carrabili, di CP_27 servitù di sottoservizi, acquedotto, illuminazione, gas, oltre che di parcheggi delimitati con strisce di vernice), a fronte dell'inesistenza di indicazioni o cartelli di proprietà privata. In tal senso, gli appellati hanno richiamato anche la sentenza n. 458/2020 del Tribunale di
Savona, relativa ad altro procedimento nei confronti del , pronunciata contro Controparte_27 lo stesso appellante, sentenza che era giunta alla stessa conclusione in forza delle risultanze emerse, fermi gli elementi probatori convergenti sul tema, come dai documenti prodotti dagli appellati medesimi nel corso del giudizio di primo grado (foto e documentazione sui passi carrabili).
In merito al quarto motivo, in ultimo, gli appellati hanno posto in risalto che il Giudice di primo grado aveva applicato correttamente il principio della soccombenza e, pertanto, la sentenza non meritava alcuna riforma.
In punto pretesa compensazione, è stato dedotto che la stessa era stata correttamente esclusa, atteso che , a ben vedere, aveva tentato consapevolmente una Parte_1 speculazione, pur sapendo dell'uso pubblico e della situazione ultraventennale dei luoghi, assumendo, inoltre, una condotta processuale intransigente, rifiutando, sia in sede di mediazione, sia nel corso del procedimento, le proposte transattive formulate dalle Parti, nonché dal Giudice di prime cure ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. , il tutto a dimostrazione della corretta condanna alle spese, come irrogata in primo grado. Anche nel giudizio di gravame, pertanto, hanno chiesto gli appellati di procedere in tal senso, escludendo che potessero essere loro addebitate le spese di chiamata in garanzia, assolutamente necessitate dalle pretese avversarie e per le quali non era ravvisabile qualsivoglia soccombenza da parte dei conchiudenti chiamanti.
*** *** ***
Va detto, ancora, che, formulata istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, con ordinanza pronunciata in data 13.07.2021 la Corte d'Appello di Genova rigettava l'istanza medesima, fissando udienza di precisazione delle conclusioni per il 10.01.2023, disponendone la trattazione scritta.
Nel rispetto del termine assegnato, tutte le Parti depositavano le proprie note, precisando le rispettive conclusioni, mentre l'Avv. Battaglieri, legale di fiducia di dichiarava il Persona_1 decesso di quest'ultimo avvenuto in data 21.10.2022 e richiedeva l'interruzione del procedimento a norma di legge. Dichiarata l'interruzione del giudizio l'11.01.2023, con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., depositato telematicamente e notificato nei riguardi delle Parti costituite in data 04.04.2023,
manifestava la volontà di riassumere il giudizio nei confronti degli eredi di Parte_1 nonché nei confronti delle altre Parti e richiedeva la fissazione di udienza di Persona_1 comparizione per la prosecuzione del procedimento con la concessione di termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza nei confronti degli appellati. Con decreto pronunciato in data 07.04.2023, la Corte d'Appello di Genova fissava l'udienza del 30.05.2023 per la riassunzione del procedimento, assegnando a parte appellante termine sino al 21.04.2023 per la notifica del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto giudiziale, disponendone nuovamente la trattazione scritta e assegnando alle Parti termine perentorio sino alla data dell'udienza per il deposito telematico delle rispettive note. Nel rispetto del termine assegnato dalla Corte d'Appello di Genova, tutte le Parti depositavano le proprie note scritte precisando nuovamente le rispettive conclusioni, costituendosi, per il defunto , quale erede, . Persona_1 Controparte_9 A causa di diversi rinvii dovuti al collocamento a riposo dell'originario Relatore, nominato un nuovo Consigliere, la causa veniva trattenuta in decisione a seguito di ordinanza del giorno
18.09.2024 con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa la Corte trattare i motivi di doglianza secondo lo stesso ordine che precede, per chiarezza espositiva ed anche in ragione dei profili di connessione degli argomenti.
15 In relazione al primo motivo , afferente alla mancanza di titolarità passiva in capo ad CP_14
va detto che è pacifico in causa, circostanza neppure contestata, che la di lui proprietà non
[...] confini con quella del rispetto alla quale sono state vantate “occupazioni abusive” o Parte_1 violazioni di vedute, in relazione al mappale 653 di cui è causa.
A fronte di ciò, fermo quanto sopra, detto convenuto, in base a titoli di provenienza, risulta proprietario: - in forza di atto di divisione 1.10.1997, di un distinto immobile, morendo dismesso dall'omonimo nello specifico un magazzino posto a piano terra ,con annesso ripostiglio CP_14
e soppalco, con accesso tramite scala a pioli, ed una corte esclusiva, il tutto indicato al fg.7, mapp. 586 sub 3, a confini con le altre due proprietà oggetto di divisione, intestate ad e CP_14
, strada via Aurelia, proprietà e via Privata Grotta, il tutto come da CP_28 Parte_8 planimetria allegata da detto convenuto medesimo;
- in forza di atto di acquisto 19.12.2008, intercorso con la società venditrice di una porzione di area urbana di 13mq, in Parte_7 adiacenza al fabbricato distinto con i nn.civ. 52 e 54 di via Privata Grotta, identificato come mapp.1788, sun 20, fg. 7 dell'NCEU di Pietra Ligure. Da tale atto, va sottolineato, emerge che la società venditrice aveva comprato, a sua volta, detto ulteriore mappale, insieme a maggiore consistenza, da , avente causa rispetto Persona_1
a due divisioni ereditarie, quella già citata , del 1.10.97, e quella 18.8.1989, dandosi atto che tale area di 13mq, pagata 300 €, era soggetta ai vincoli della convenzione urbanistica 8.11.2006, impegnandosi parte acquirente a rispettare la stessa e la società venditrice a concludere l'attuazione della convenzione stessa, tenendo indenne l'acquirente. In tale atto, va detto, non si fa cenno alcuno a qualsivoglia condominio, né agli oneri connessi,
o a facoltà correlate, e le allegate planimetrie, come ricostruite in sede di relazione 24.10.2017 , prodotta dallo stesso con rilievi anche fotografici, consentono di evidenziare come la CP_14 proprietà di cui si tratta, al di là di parziali confini con il , era, ed è, effettivamente Parte_3 autonoma, avendo autonomo accesso, autonoma destinazione e neppure essendo nella proiezione, anche solo parziale, degli appartamenti facenti parte del medesimo, derivato dalla Parte_3 ristrutturazione degli immobili ceduti dai terzi, fra cui e Pt_3 Persona_3
Per le medesime ragioni discende che manca qualsivoglia veduta sulla proprietà , Parte_1 in ragione delle doglianze di quest'ultimo, relative comunque al citato condominio. Tali risultanze, merita di essere osservato, sono state confermate, come osservato dal primo
Giudice, in sede di CTU, che ha dato atto come detto immobile intestato ad non faccia CP_14 parte del condominio, anche ai fini delle tabelle e dell'anagrafico condominiale, coerentemente alla sua struttura, secondo quanto accertato presso l'Amministratore condominiale, neppure fruendo degli accessi civv. 54 e 52 di via Privata Grotta. Orbene, l'appellante, senza realmente contrastare tali risultanze fattuali, invoca l'unicità del mapp. 1788, sul presupposto che tutti i subalterni siano, per l'effetto, parte del ” Parte_3 rifacendosi al convincimento del proprio tecnico di fiducia, che si scontra, tuttavia, con la realtà delle strutture immobiliari descritte, così come pervenute ad né è sufficiente effettuare CP_14 pratiche catastali per modificare la realtà dei luoghi, come, per inciso, fatto dal , il quale, Parte_1 comprati all'asta 895mq di frutteto irriguo, corrispondenti come da planimetria e fattualmente ad una strada, ha poi generato il mappale 2152, consistente in un , ancora una volta, inesistente frutteto irriguo di 705mq, e 9 mappali al NCEU, accatastati come posti macchine ( dal 2153 al 2161 - opera mai assentita ed anzi opposta dal vantando il diritto di uso pubblico della strada via Privata CP_27 Grotta, con conseguente ordine di ripristino - vedasi pagg. 7 e 8 della CTU OM. ). Persona_4
Tornando, dunque, al tema della titolarità passiva di non risulta affatto dirimente CP_14 l'indicazione catastale aggiornata, riportata dal CTU su indicazione del CTP dell'appellante OM
, ove la proprietà di detto appellato è indicata , con riguardo a quanto presente in loco al Per_2 piano terra, come : “ prop. 20 area urbana di mq.13, soppressa e distinta con il sub. 21, CP_14 corte unita/graffata al magazzino in P.T. e 1 distinto con il foglio 7 del mappale 586 sub 4 di via Privata Grotta”: sul punto, infatti, ha omesso di rammentare il che il CTU , proprio a Parte_1 chiarimenti di tale descrizione sub pag.10 dell'elaborato peritale, a pag. 34 dell'elaborato medesimo ha confermato l'estraneità del magazzino e del citato mappale di 13mq al , così Parte_3 come ampiamente articolato sub pagg.26 e 27 del medesimo testo, riportate nella sentenza di primo grado, cui si rinvia.
16 Ancora una volta, pertanto, così come a monte delle indagini esperite dal proprio Consulente, ante causam, al di là dei dati catastali, risulta del tutto condivisibile la contestazione di titolarità passiva dell'azione proposta da nei confronti di le citate proprietà Parte_1 CP_14 dello stesso essendo estranee al , avendo anche precisato il CTU che, oltre a Parte_3 non avere accessi comuni , né avere alcun affaccio sulla proprietà dell'appellante, l non era Per_1 titolare di alcun diritto, neppure d'uso, sulle parti comuni, anche solo in parte. L'infondatezza del gravame, pertanto, appare manifesta rispetto alle risultanze ed alla pochezza degli argomenti spesi per contestare la motivazione del primo Giudice, che ha correttamente interpretato le risultanze istruttorie, con relativi rilievi anche fotografici: l'elaborato grafico allegato sub 7 della CTU, in rapporto a quelle già allegate alla comparsa di risposta in primo grado dell confortano la conclusione espressa. Per_1
Passando al secondo motivo , muovendo dall'effettiva consistenza del , Parte_3 con riferimento ai civici 52 e 54, è indubbiamente corretto individuare l'origine del Parte_3 medesimo nell'originario mappale 585 e relativa corte dell'NCT come da allegata nota di trascrizione dell'atto di vendita del 1955 da parte di d e del quale mancano Persona_5 Per_6 CP_14 le planimetrie, condominio costruito in forza di permesso a costruire n.147/05 e varianti riguardanti opere di ristrutturazione edilizia, mediante demolizione, ricostruzione, ricomposizione volumetrica e cambio di destinazione d'uso, con fine lavori 18.11.08. In merito, va evidenziato come correttamente il Tribunale abbia individuato l'effettivo oggetto del contendere nella necessaria determinazione del confine fra il e il mappale 653 Parte_3 acquistato dall'attuale appellante, come sopra già detto, in particolare con riferimento alla parte oggetto del contendere, ogni pretesa afferente all'indebita occupazione della proprietà , con conseguenti richieste di ripristino e risarcimenti, non potendo trovare soluzione senza aver individuato tale confine, sì da essere anche pienamente condivisibili le considerazioni mosse a pag.
20 della sentenza appellata, cui si rinvia, circa le fonti probatorie che il Giudice deve utilizzare, le piante catastali avendo valore residuo, per scelta del Legislatore , scelta coerente con il fatto che le stesse presentano oggettivi elementi di incertezza, proprio nella trasposizione dei confini, soprattutto in situazioni in cui si discute di misure contenute. Conforta, d'altra parte, tale assunto, ex plurimis Cass., sez 2, n. 8212 del 11/08/1990, secondo cui: “ “Mentre nell'azione di rivendicazione l'attore ha l'onere di provare la proprietà risalendo sino ad un acquisto a titolo originario, a meno che non risulti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, nell'azione di regolamento di confini, invece, non sussistendo un conflitto di titoli bensì una situazione di incertezza sulla estensione e confinazione dei fondi (conflitto di fondi), la prova della proprietà sulla zona contestata può essere data con ogni mezzo di prova. A tal fine, oltre gli atti traslativi della proprietà contenenti indicazioni sull'estensione dei fondi, è utilizzabile ogni mezzo istruttorio, ed anche la prova testimoniale, ammettendosi in ultima ipotesi il ricorso alle risultanze catastali, che hanno mero valore sussidiario”, oltre che Cass, sez. 2, n. 14993 del 07/09/2012 ( secondo cui: “Nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una "vindicatio incertae partis", incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario”), nello stesso identico senso essendo anche la recenti pronunce Cass., sez. 2, n. 10062, 24.4.2018 e, in ultimo, Cass., sez.2, n.11557, 30.4.24
Tenuto conto di quanto sopra, allora, corretta è la valutazione effettuata dal primo Giudice della nota di trascrizione del contratto del 1955 ( il contratto in sé non essendo stato tempestivamente prodotto in giudizio nella sua interezza, né acquisito dal CTU in corso di oo.pp., trattandosi di prova documentale che le Parti dovevano, nella sua completezza, depositare tempestivamente).
Il documento utilizzato dal Tribunale, va detto, consente, per il suo contenuto, di ricostruire l'effettiva volontà delle Parti, l'originario ( poi dante causa della società esecutata con Per_5 CP_1 acquisto del del mappale 653) ed e in rapporto alla volontà delle Parte_1 Persona_7
Parti di garantire il passaggio di una strada, costituita per 2m dal per 2,5 m dagli acquirenti, Per_5 i quali avrebbero dovuto, pertanto, arretrare la loro costruzione rispetto al confine, con posa anche di una delimitazione del confine medesimo, al netto della strada prevista, tesa a mettere in collegamento le costruzioni de quibus con, in ultimo, la via XXV Aprile, quale sbocco a ritroso,
17 rispetto al piede posto alla base della via Aurelia: il testo della nota di trascrizione, come riportata dal Tribunale, appare difficilmente opinabile, imponendo di vagliare le situazioni fattuali emerse anche dall'istruttoria orale. A tal riguardo, d'altra parte, il CTU a pag.11 , sulla base del materiale fotografico dell'epoca:
- ha ricostruito, con l'approssimazione connessa all'individuazione degli unici punti di appoggio ancora esistenti, presenti sulla mappa di impianto, risalenti al 1939/40, e quelli in loco , che la dividente, si noti, catastale fra il mappale 585 ( poi divenuto ) ed il mappale 653 Parte_3
( poi acquistato dal ) coincideva con un cordolo/muretto, privo per un tratto di recinzione e Parte_1 per un tratto sormontato da rete metallica, un cordolo posto in posizione parallela al lato ovest del fabbricato di allora, a m 0,50 da quest'ultimo; - ha materializzato il confine, cercando di collocare le linee dei paletti rossi e bianchi risultanti dalle foto, così come una piastrella, posta in terra, indicante la P.P., giungendo così ad ritenere che 4 paletti allineati fra loro fossero collocati parallelamente al fabbricato in allora presente sul citato mappale 585, ad una distanza di circa 1,60 m e a circa 1,10 dal confine catastale, la piastrella risultando posta vicino al paletto più a sud, mentre altri due paletti e il gancio posto nel muro del fabbricato di cui al mappale 585, allineati tra loro e collegati da una catenella, erano posti a delimitazione di una porzione del mappale 653, a fondo cieco, al piede della via Aurelia, perpendicolarmente rispetto ai paletti posti in parallelo, a circa 3,20 dallo spigolo sud del fabbricato presente nel mappale 585.
Ciò evidenzia come, dunque, in passato sussistessero indici attestanti il fatto che il mero confine catastale non era quello reale, l'edificio anteriore a quello , come da foto in atti, CP_21 avendo anche parti sporgenti, oltre il cordolo e la rete di recinzione.
Giova a questo punto evidenziare, che i confini catastali attuali, ricostruiti dal CTU, quelli che il vorrebbe venissero presi come certi e reali, hanno consentito di acclarare che la linea di Parte_1 confine de qua risulta coincidere con la linea del muro perimetrale del fabbricato, individuato , come da foto sub pag. 14 dell'elaborato peritale , con gli sconfinamenti in proiezione verticale , sopra e sotto, individuati dal CTU medesimo, il quale ha, peraltro, evidenziato , in rapporto ai margini di errore dei rilievi catastali, noti ed ampiamente esplicitati nella consulenza d'ufficio, che, il confronto fra il confine rappresentato dai paletti, rispetto alla situazione afferente al precedente fabbricato, e quello catastale attuale, consente, nella comparazione, di affermare che tali sconfinamenti, nel primo caso, non vi sarebbero, nel senso che tutte le parti di edificio in tesi poste sul mappale 653 del
, in realtà, rientrerebbero nei confini così individuati dai paletti medesimi. Parte_1 Tale conclusione rappresenta un ulteriore elemento ben poco compatibile con una mera coincidenza, che depone, ancora una volta, nel senso di valorizzare anche quanto emerso dalle prove orali nel ricercare il reale confine fra le due proprietà. A tal riguardo, merita di essere sottolineato che il teste , che lavorava in loco, Testimone_5 sentito il 7.7.20, ha chiarito che i paletti rappresentati nelle foto sub 7 allegate da parti , CP_16 quelli in particolare, a lato dell'edificio preesistente, vi erano già nel 1984, quando il teste andò a lavorare in zona, rammentando anche la piastrella visibile nella foto sub foto 7-3, il tutto non ricordando, invece, i paletti trasversali della foto 7-4, salvo precisare che nella parte finale di via Privata Grotta, verso la via Aurelia, come rappresentata nelle foto esibite, c'era qualche macchina parcheggiata, per poi ricordare, ancora, circa le serrande dell'originario edificio, che una di queste veniva aperta per dare luce, il tutto, in ultimo, specificando come la via citata fosse sempre stata aperta al pubblico, anche per la presenza di attività commerciali. Il teste , tecnico comunale dal '71 al 2011, ha riferito di non conoscere i Testimone_6 dettagli afferenti alla presenza dei paletti circa il confine di interesse, rispondendo non ricordo, coerentemente, a tutte le domande relative a tali manufatti, così anche circa la specifica parte finale della via Privata Grotta, come da foto sub 7.4, salvo rammentare l'uso pubblico della via medesima, in rapporto alle attività commerciali presenti, ricordando, altresì, che, al suo ingresso lavorativo in Comune, vi era già un “distretto” costruito , che si chiamava Grotta. Il teste sentito lo stesso giorno, residente in loco, già dipendente di Testimone_7 Per_1 dagli inizi anni'60 fino al '70, poi ivi tornato ad abitare nell'80, ha rammentato i paletti posti lungo l'edificio originario così come la piastrella rappresentata sub foto 7.3, chiarendo che tali Per_1 paletti segnavano la proprietà, in rapporto all'edificio originario rappresentato nelle foto esibitegli, mentre quelli perpendicolari afferivano ancora alla proprietà per poi rammentare come il Per_5 mutamento avvenne con una non meglio precisata “ ristrutturazione”; detto teste ha ancora aggiunto
18 che i finestroni della costruzione originaria venivano aperti, in preferenza alcuni, per, dunque, dichiarare che dal '60 al '70 la via non era aperta al pubblico, salvo poi riferire che dopo tali anni il
“ vi ha fatto parcheggi pubblici”, descrivendo, sul punto, una situazione confusa, salvo CP_27 riconoscere che vi era un carrozziere, con accesso di clientela, e riferire di strisce gialle a terra antistanti i singoli condominii, a beneficio degli abitanti. Il teste sempre nella stessa udienza, ha confermato la presenza dei paletti Testimone_8 lungo la proprietà dall'anno'66, non rammentando quelli perpendicolari, rispetto all'edificio Per_1
ma quelli paralleli, per poi confermare che la confinate via Privata Grotta, anche nella parte Per_1 di cui alle foto 7, era adibita ad uso pubblico, rammentando la presenza di attività commerciali e come nacque, dalle successive cessioni della famiglia il distretto urbano, cui afferiva Per_5 l'originario edificio poi , distretto collegato dalla via a vantaggio dei Per_1 Parte_3 proprietari e degli avventori degli esercizi commerciali. Il teste , nel riferire di aver lavorato in un'officina sita nel palazzo di sinistra Testimone_9 visibile nella foto sub 71, ha prima detto di non ricordarsi dei paletti di cui alle foto, per poi affermare di non averli mai visti, non rammentando la piastrella fissata a terra nelle foto e poi dire che tutti venivano a cercare parcheggio, perché “ non c'erano posteggi” . Va detto che all'udienza 7.7.20 veniva anche ascolato il teste , non a Testimone_10 conoscenza della questione relativa ai confini ed, in particolare, di quelli afferenti all'edificio preesistente a quello , che, tuttavia, rispondendo alle domande di parte Parte_3
+ 3, ha confermato, comunque, che via Privata Grotta era una via aperta al pubblico, in CP_16 uso alla collettività, in rapporto anche alle attività commerciali presenti, indicate dal teste, ciò a partire dagli anni'60 ed anche '50/'60, a seguito della vendita progressiva, da parte dell'originaria unica proprietaria, famiglia di vari lotti che venivano edificati in condomini, con la creazione di un Per_5 piccolo distretto urbano, rappresentato in atti, tanto da affermare: “ …hanno lasciato tale stradina come comune a tutti i fabbricati costruiti nella zona…”. A fronte di tali risultanze, che consentono, chiaramente, di valorizzare massimamente il significato dei paletti paralleli all'edificio originario, in rapporto anche alle sporgenze dello stesso, in uno con la collocazione del segnale di p.p., nell'ambito , per il resto, di una via destinata all'uso della collettività, residenti ed avventori delle attività commerciali, ciò da decenni, si aggiungono le deposizioni acquisite all'udienza del 14.10.20. In detta sede il teste figlio di due Parti e già consulente per l'Avv. Poggi, Testimone_11 sotto giuramento ha, comunque, affermato di ricordare i paletti nel 2006 e la citata piastrella, riferendo che l gli aveva detto di averla ivi posta negli anni '70, confermando le misurazioni Per_1 fatte dal CTU, avendole verificate, per confermare, altresì, che nel 2006 l'area era ad uso pubblico, salva la parte relativa ai paletti, senza specificare se quelli laterali all'edificio in origine presente in loco, o quelli perpendicolari che l aveva posto lungo il suo allora edificio. Per_1
Lo stesso giorno, , residente nella via indicata dal 1989, ha confermato che Tes_12 dall'epoca aveva visto i paletti paralleli all'originario edificio, con catena, non rammentando la piastrella per terra indicante proprietà privata, ma confermando la presenza dei paletti medesimi fino alla costruzione del , nel 2007/2008, ancora in fase di demolizione, per poi Parte_3 ricordare l'uso pubblico della via, anche rispetto alle attività commerciali ivi presenti, così da affermare che prima, nella parte antistante ai paletti di cui alle foto esibite al teste, la “cittadinanza” parcheggiava e che un posto gli era stato assegnato, per ragioni di salute transitorie, senza pagamento alcuno, neppure sapendo dire come e da chi.
Quanto sopra consente di apprezzare la fondatezza delle argomentazioni svolte dal primo Giudice nell'individuare il confine reale non in quello catastale, ma in quello afferente ai paletti paralleli all'originario edificio, evidenziati in atti, coerenti con le foto allegate, oltre che con la struttura stessa, quanto a sporti, risultanze tutte, in uno con la totale assenza di contestazioni fino alle pretese del ( contestazioni basate su una mera valutazione del confine catastale, errori intrinseci Parte_1 a parte), che testimoniano, sia come quello fosse l'effettivo confine, sia come, in ogni caso, in modo più che evidente, come osservato dal Tribunale, l'eventuale porzione “in eccesso” era già stata usucapita per possesso ultraventennale dei “ danti causa” del “ ”: a tal riguardo, Parte_3 merita di essere posto in risalto, del tutto condivisibili sono le argomentazioni del primo Giudice in punto, di fatto, “ corpus possessionis”, a partire da decenni, ed “animus”, come confermato, in ultimo, dalla stessa convenzione urbanistica da cui è originato il in questione. Parte_3
19 Reputa, pertanto, la Corte di dover fare propria la conclusione espressa dal primo Giudice, al di là delle partigiane doglianze del , che si scontrano con dati fattuali insormontabili, al di Parte_1 là dei suoi convincimenti personali, allorquando decise di aggiudicarsi, in sede di esecuzione forzata, un mappale quale quello di cui è causa, manifestamente destinato a porre in collegamento con la via pubblica case e negozi costruiti e aperti negli anni, in seguito alle successive vendite degli originari unici o pochi proprietari.
In merito, pare, in ultimo, doversi porre in risalto, attese le doglianze specifiche dell'appellante, che nessuna particolare anomalia vi è nella deposizione dello più precisa Tes_4 su alcune circostanze, meno su altre, come ha valorizzato il Tribunale, così come la deposizione del
è risultata intrinsecamente poco precisa, con elementi contraddittori circa i posteggi, sì che Per_8 del tutto legittimamente tali testimonianze sono state considerate dal primo Giudice anche in rapporto alle altre risultanze. La conclusione espressa attesta anche la totale infondatezza delle doglianze dell'appellante in ordine alle vedute, a prescindere da quanto emerso rispetto all'originario edificio Aicardi, come da rappresentazioni fotografiche in atti e circa l'apertura dei “ finestroni” e varchi presenti, secondo quando riferito dai testi più informati circa l'uso degli stessi, in rapporto ad inequivoci reperti fotografici: come osservato, infatti, in modo argomentato e del tutto condivisibile nella sentenza impugnata, tutti i testi, oltre che i chiari rilievi, fotografici e topografici, palesano la destinazione della via Privata Grotta all'uso pubblico, integrato dall'essere asservita, la strada privata medesima, ad uso collettivo di persone “ uti cives”, quindi indistintamente, rispetto ai titoli, per soddisfare esigenze di collegamento, carrabile e pedonale, reali ed evidenti del “ distretto” abitativo “ de quo”, con la già via XXV Aprile, il tutto per molto più che 20 anni, senza opposizione alcuna.
Discende dalle considerazioni che precedono che, al di là di ogni considerazione sull'esistenza di un titolo specifico a riguardo ( cui fa riferimento il Tribunale in relazione ad altra causa), detta situazione fattuale è idonea ad accertare incidentalmente anche l'usucapione di detta servitù , con le conseguenze del caso circa la derogabilità dell'art.905 c.c. ( sul punto vedasi, Cass. sez. 6 - 2, n. 16200 del 26/06/2013 , secondo cui: “La qualificazione di una strada come pubblica, ai fini dell'esonero dal rispetto delle distanze nell'apertura di vedute dirette e balconi, ex art. 905, terzo comma, cod. civ., esige che la sua destinazione all'uso pubblico risulti da un titolo legale, che può essere costituito non solo da un provvedimento dell'autorità o da una convenzione con il privato, ma anche dall'usucapione, ove risulti dimostrato l'uso protratto del bene privato da parte della collettività per il tempo necessario all'acquisto del relativo diritto, restando peraltro escluso che, a tal fine, rilevi un uso limitato ad un gruppo ristretto di persone che utilizzino il bene "uti singuli", essendo necessario un uso riferibile agli appartenenti alla comunità in modo da potersi configurare un diritto collettivo all'uso della strada e non un diritto meramente privatistico a favore solo di alcuni determinati soggetti”; così ancora, Cass. Sez. 2, n. 13485 del 10/10/2000, per cui:
“L'esenzione dall'obbligo del rispetto della distanza stabilita dall'ultimo comma dell'art 905 cod. civ. per l'apertura di vedute dirette verso il fondo del vicino non è limitata al solo caso dell'inserimento tra i due fondi di una via pubblica, ma va estesa anche al caso in cui tra le due proprietà fronteggiantisi esista una strada privata soggetta a servitù pubblica di passaggio, al caso cioè in cui il pubblico transito si eserciti su una porzione di terreno appartenente ad uno dei frontisti. Quindi ciò che rileva ai fini della esenzione, non è l'appartenenza del suolo, su cui il passaggio si esercita, ad un ente pubblico o ad un privato, ma la pubblicità dell'uso al quale quel passaggio è destinato”, ed ancora Cass., Sez. 2, n. 6401 del 24/03/2005, per la quale: “ Una strada privata può essere ritenuta soggetta a servitù di uso pubblico, e come tale esente dal rispetto delle norme civilistiche sulle distanze, in presenza di convenzione tra il proprietario e l'ente pubblico ovvero nel caso in cui l'uso pubblico (per la cui configurazione non è sufficiente l'utilizzazione di fatto da parte di soggetti diversi dal proprietario per raggiungere i terreni limitrofi, ma è necessario che essa sia al servizio della generalità dei cittadini e che la collettività ne faccia autonomamente uso per la circolazione) si sia protratto per il tempo necessario ai fini dell'acquisto per usucapione.”). Le considerazioni, in fatto e in diritto, che precedono, merita di essere ancora sottolineato, trovano sicuro conforto, in termini documentali, nei passi carrabili rilasciati dal Comune, come prodotti ( in particolare i nn. 164 e 193, rilasciati rispettivamente il 27.2.98 ed il 27.99), oltre che nel fatto che nella convenzione urbanistica 8.11.2006, si dà espressamente atto che la via Privata Grotta
20 era di proprietà privata “…sebbene gravata da servitù di uso pubblico…” , coerentemente alla ricostruzione fattuale del primo Giudice, condivisa dalla Corte.
Passando al motivo afferente alle spese di lite, non può tacersi che, essendo risultati infondati tutti i motivi di appello, le stesse non possono che seguire la soccombenza, che va ravvisata integralmente in capo all'appellante. Pur non sussistendo ragioni sufficienti per una pronuncia ex art.96 c.p.c., come già ritenuto dal primo Giudice ( né proporre appello è, in sé, sufficiente), certo è che, a fronte ancor più di un'articolata pronuncia di primo grado e in ragione di motivi di gravame tesi, nella sostanza , ad insistere nei meri propri convincimenti, nulla può giustificare anche una parziale compensazione, il che vale, sia rispetto agli originari convenuti, che rispetto agli appellati, già terzi chiamati, in forza del principio di causalità delle spese di lite, l'esercizio del diritto di difesa giustificando, per le medesime ragioni già espresse dal Tribunale, il fatto che il contraddittorio sia stato esteso ad altri soggetti in manleva, spese tutte che, per l'effetto, vanno ricondotte alle scelte processuali del ed a quest'ultimo addebitate. Parte_1
Le difese finali, merita di essere evidenziato, non offrono, per quanto compatibile con la funzione delle stesse, argomenti che consentano di modificare le conclusioni esposte, quanto all'appellante, in particolare, dovendo essere osservato che ogni deduzione afferente al tenore del decreto di trasferimento si scontra con le altre, dirimenti, risultanze, al di là delle carenze della perizia estimativa redatta per il G.E., pacifico essendo, d'altra parte, che in sede di esecuzione forzata non si possa acquistare nulla di più di quello che era in capo all'esecutato, al di là delle formule di stile, il che vale anche per servitù. Quanto, inoltre, alle difese relative alla posizione di reputa la Corte che la CP_14 pretesa legittimazione passiva ( rectius come sopra, titolarità passiva), su cui tanto ha insistito l'appellante, si risolve in un ragionamento circolare, che non si confronta con la realtà, ove si assume, di fatto, che poiché la parete perimetrale del posta , in tesi, su terreno legittima Parte_3 Parte_1 la citazione di tutti i poiché detta parete è condominiale, correttamente è stato convenuto CP_22 anche il in questione, che, tuttavia, per tutte le ragioni già esposte, non è: la CP_22 CP_22 riproposta lettura “parziale” delle conclusioni della CTU acclara la natura meramente suggestiva degli argomenti. Allo stesso tempo, va detto, la riproposizione degli argomenti del CTP , che Parte_1 sfuggono alla valutazione delle risultanze probatorie per pervenire a quantificazioni lucrose inverosimili circa gli esiti del preteso sconfinamento, non convincono, al di là dei prospettati criteri di calcolo, ciò per la mancanza di considerazione dell'effettivo confine e, oltre a ciò, dello status giuridico della via Privata Grotta, in relazione alla possibilità di utilizzo a parcheggi privati, per nulla scontata e da valutarsi nel rapporto giuridico fra proprietà ed Ente Pubblico, rispetto al “ quomodo” di esercizio delle prerogative dominicali.
In tal senso, neppure coglie nel segno la lettura parcellizzata e parziale delle prove orali, disgiunta anche dalle domande, offerta nella conclusionale, con confusione rispetto ai paletti considerandi ed alla rilevanza degli stessi, in rapporto all'effettiva area di interesse, finendo per essere apparenti le pretese incongruenze ( vedasi le foto allegate sub pag.38 della conclusionale, così la foto sub pag. 39, da prospettiva equivoca, rispetto anche alle sporgenze e vedute esistenti su via Galinetto rispetto al lato di interesse;
vedasi la strumentale valorizzazione del teste di Tes_9 cui si è già detto). Le questioni afferenti all'accessione invertita risultano, va detto, chiaramente assorbite dai convincimenti cui la Corte è pervenuta, mentre sulla questione delle luci e vedute si è già affrontato e risolto l'argomento, salvo dover precisare che il tentativo dell'appellante di avvalersi di quanto accertato dal Perito estimatore, in sede di esecuzione forzata, si scontra con la manifesta superficialità di detto elaborato, coerente con una stima economica risibile rispetto a ciò che, in tesi, l'aggiudicatario, dal suo punto di vista, avrebbe acquistato. Quanto poi alle spese di lite, se, come detto, non ricorrono i presupposti di cui all'art.96 c.p.c., neppure può essere valutato, per derogare alla soccombenza totale, il fatto che il si sia Parte_1 prima affidato ad una sommaria stima in sede di esecuzione, poi si sia affidato alle ricostruzioni del
21 proprio CTP, solo orientate a prospettare il massimo lucro possibile per il cliente, senza tenere conto dell'obiettivo esame delle risultanze e neppure aderendo alle proposte conciliative. Le istanze istruttorie riproposte, deve essere aggiunto, non hanno motivo di avere accesso, l'ampia istruttoria svolta in primo grado essendo del tutto esauriente, non potendo tacersi che il capitolato, ove non valutativo, suggestivo e generico, è ampiamente già assorbito dalle prove assunte, esattamente come la CTU ( di cui il vorrebbe “ selezionare” le risultanze), Parte_1 risultando, in sostanza tali mezzi di prova meramente tesi a dilatare i tempi del processo e della decisione definitiva. Le note di replica ripropongono argomenti già valutati, proseguendo nel tentativo, circa le prove orali, di interpretare le risposte senza tenere conto delle effettive domande svolte e dell'insieme delle risposte, in uno con gli altri elementi probatori.
*** *** ***
Esauriti tutti i motivi di appello, lo stesso deve essere respinto in toto.
Occorre, a fronte di quanto sopra già espresso, liquidare le spese di lite del grado. Il parametro di riferimento va individuato, come indicato dall'appellante, in quello relativo alle controversie comprese fra 5201,00 € e 26.000,00, con l'effetto che a favore di ciascun convenuto, o gruppo di convenuti, unitariamente difesi, va liquidato l'importo di € 5.809,00, comprensivo della fase di trattazione, anche a fronte dell'istanza di sospensiva rigettata, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge. Detto importo , occorre chiarire, ove richiesto, in relazione al deposito di nota spese, va aumentato rispetto al numero delle Parti assistite, valutato anche il numero delle controparti, rispetto alla facoltà prevista dall'art.4, da applicare in modo tale da garantire una piena corrispondenza fra prestazione e compenso, in particolare del 60% , come da domanda, ove formulata, così da pervenire all'importo di € 9.294,00 oltre i citati accessori Sussistono, infine, i presupposti per ritenere l'appellante soggetto all'obbligo di cui all'art.13, comma 1quater, DPR 115/02, afferente al pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 3/2021 emessa dal Tribunale di Savona, pubblicata il giorno 08.01.2021, notificata il 05.02.2021, la Corte così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti di tutti gli appellati, spese che liquida come segue:
-a favore di , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 e Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 e , complessivi € 5.809,00, come Controparte_8 Controparte_9 Parte_2 richiesto, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
-a favore di , , , CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
, complessivi € 9.294,00, come richiesto, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA
[...] come per legge;
-a favore di complessivi € 5.809,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA CP_14 come per legge;
-a favore di , , complessivi € CP_15 Controparte_16 CP_17
5.809,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
-a favore di in qualità di erede di complessivi € 5.809,00, Controparte_9 Persona_1 come richiesto, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
DA' ATTO che ricorrono in capo a , atteso il totale rigetto dell'appello, i Parte_1 presupposti di cui all'art.13, comma 1quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato. Genova, lì 14.1.2025
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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