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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/03/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4359/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4359/2024 promossa da:
- RAPPRESENTATO DALL'ADS (C.F. Parte_1 Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO TODESCHINI C.F._1
ATTORE contro
C.F. ), difeso dall'avv. MARIO GREGIO Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), difeso dall'avv. FEDERICA BUGARO Controparte_3 P.IVA_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
– rappresentato dall'ADS : Parte_1 Controparte_1
Nel merito:
1 A) accertare e dichiarare il Dott. nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, e con sede in Torino, P.zza San Carlo n. 156, C.F. C.F._2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabili in via solidale tra loro, P.IVA_1
ciascuno per il proprio titolo di responsabilità come illustrato nel ricorso introduttivo, per il danno corrispondente alla diminuzione patrimoniale subita dal IG. pari a € 150.000,00 in Parte_1
linea capitale, verificatasi sul conto corrente n. 50409/1000/00001444 intestato al medesimo IG.
presso l'Agenzia di Carmignano di Brenta (PD) di;
Parte_1 Controparte_3
B) per l'effetto condannare il Dott. e in persona del legale Controparte_2 Controparte_3
rappresentante pro tempore, in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni subiti dal IG.
[...]
, in persona dell'Amministratore di Sostegno Dott. quantificati in € Pt_1 Controparte_1
150.000,00 ovvero nella diversa – maggiore o minore – somma che dovesse risultare di giustizia, oltre agli interessi dalla data di ogni singolo prelievo e sino al saldo, commisurati al saggio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale e sino al saldo effettivo.
In via istruttoria subordinata: rigettata l'istanza di prova testimoniale introdotta dal Dott. siccome inammissibile, Controparte_2
solo in via di subordine si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del Dott. _2
sui seguenti capitoli:
[...]
1) vero che in data 18.10.2023 lei ha disposto un bonifico di € 45.000,00 dal conto corrente intestato al
IG. presso a favore di un conto corrente a lei intestato con causale Parte_1 Controparte_3
“giroconto” senza l'autorizzazione del Giudice Tutelare;
2) vero che in data 19.10.2023 lei ha disposto un bonifico di € 15.000,00 dal conto corrente intestato al
IG. presso a favore di un conto corrente a lei intestato con causale Parte_1 Controparte_3
“giroconto” senza l'autorizzazione del Giudice Tutelare;
3) vero che in data 27.10.2023 lei ha disposto un bonifico presso lo sportello della filiale
[...]
di Carmignano di Brenta di € 20.000,00 dal conto corrente del IG. con CP_3 Parte_1 accredito su un conto corrente a lei intestato con causale “giroconto” senza l'autorizzazione del Giudice
Tutelare;
2 4) vero che in data 23.11.2023 lei ha disposto un bonifico di € 55.000,00 dal conto corrente intestato al
IG. presso a favore di un conto corrente a lei intestato con causale Parte_1 Controparte_3
“pag. accordo ordine 92114 parte 1” senza l'autorizzazione del Giudice Tutelare;
5) vero che in data 06.12.2023 lei ha disposto un bonifico di € 15.000,00 dal conto corrente intestato al
IG. presso a favore di un conto corrente a Lei intestato con causale Parte_1 Controparte_3
“prenot. acq. titoli asta” senza l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Con vittoria di spese e competenze del procedimento e, quanto a anche con Controparte_3
condanna alla rifusione delle spese del procedimento di mediazione come indicate nel ricorso introduttivo.
Controparte_2
In via pregiudiziale di rito
Per quanto esposto in narrativa, disporsi ex art. 295 cpc 654 del Cpp e 211 la sospensione del presente procedimento sino alla promananda decisione del Tribunale Penale a fronte della denuncia presentata da parte ricorrente avanti la Procura di Padova e del procedimento RGNR mod. 21 976/2024, Dott. pendente avanti la Procura di Padova. Per_1
In via pregiudiziale di rito, in subordine
Per quanto esposto in narrativa, disporsi ex art. 295 cpc 654 del Cpp e 211 la sospensione del presente procedimento sino alla promananda decisione del Tribunale Penale di Padova in ordine al procedimento contraddistinto dal RGNR mod. 21 976/2024, Dott. avanti la Procura di Padova. Per_1
In via di rito, in ulteriore subordine
Per le ragioni tutte dedotte ed illustrate in narrativa, accertata e dichiarata la mancanza dei presupposti ex art. 281 decies cpc, disporsi conseguentemente il mutamento di rito in ordinario ex art. 281 duodecies cpc.
Nel merito
Per quanto esposto in narrativa, respingersi la domanda di parte ricorrente poiché infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso
3 Vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
In via istruttoria
Si chiede prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che nel gennaio dell'anno 2024 lei era promotrice finanziaria presso di Padova: CP_4
2. Vero che presso esiste il C/C n. 883090 con IBAN [...] CP_4
cointestato al Dott. ed alla IGnora _2 CP_5
3. Vero che in data 22 gennaio 2024 il Dott. si recava da lei presso la filiale ove lavora;
_2
4. Vero che il Dott. nell'incontro di cui al precedente capitolo richiedeva a Banca Allianz un _2
finanziamento di euro 70.000,00;
5. Vero che lei richiedeva al Dott. la motivazione della richiesta di cui al capitolo precedente;
_2
6. Vero che il Dott. le comunicava di aver investito i propri risparmi e quelli della moglie in _2
criptovalute sulla piattaforma AN;
7. Vero che l'ammontare dell'investimento detto era di euro 168.600,00;
8. Vero che l'importo di cui al precedente capitolo era contenuto nel predetto conto corrente cointestato di cui di cui al capitolo n. 2 che precede;
9. Vero che il Dott. dichiarava che l'importo di 70.000,00 euro richiesto a titolo di _2
finanziamento serviva per riscattare il capitale investito e gli interessi maturati;
10. Vero che all'esito della risposta lei chiedeva di conoscere le modalità dell'investimento su
AN;
11. Vero che il Dott. le esibiva il proprio telefono cellulare recante il wallet per controllare il _2
saldo di quanto investito;
12. Vero che lei esprimeva al Dott. i propri dubbi sulla validità di tale piattaforma;
_2
13. Vero che lei consigliava al Dott. di far controllare il proprio wallet da un perito _2
informatico;
14. Vero che il perito informatico accertava che trattavasi di una truffa;
Si indica a teste sui capitoli da
1) a 14) che precedono:
Dott.ssa presso di Padova Testimone_1 CP_4
4 15. Vero che nel mese di marzo dell'anno 2024 lei riceveva incarico di consulente di parte del Dott. nell'ambito dell'incidente probatorio radicato presso la Procura della Repubblica di Padova _2
individuata dal RGNR 976/2024 Dott. Per_1
16. Vero che l'incidente probatorio detto aveva la finalità di verificare le transazioni effettuate dal Dott. con AN per l'acquisto di Bitcoin nel periodo agosto 2023 gennaio 2024; _2
17. Vero che lei assisteva alla totalità delle operazioni peritali su incarico del Dott. _2
18. Vero che le operazioni peritali accertavano le transazioni con AN e Crypto nel periodo agosto
2023 gennaio 2024;
Si indica a teste sui capitoli da 15) a 18) che precedono:
, presso IO di SA (PD) Testimone_2
19. Vero che lei aveva un conto corrente cointestato con il Dott. acceso presso;
_2 CP_4
20. Vero che il conto detto è C/C n. 883090 con IBAN [...];
21. Vero che il Dott. nel periodo agosto 2023 dicembre 2023 ha investito gli importi presenti _2
nel conto di cui al precedente capitolo nel mercato di bitcoin;
22. Vero che il capitale presente nel conto di cui ai precedenti capitoli ammontava ad euro 160.000,00;
23. Vero che l'intero importo recato dal conto corrente è stato azzerato dal Dott. _2
24. Vero che lei ignorava le operazioni di investimento operate dal Dott. _2
Si indica a teste sui capitoli da 19) a 24) che precedono:
IG.ra , presso AS (PD). Tes_3
Controparte_3
NEL MERITO:
1. In via principale: rigettarsi tutte le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti, dichiarando la Banca resistente esente da qualsiasi tipo di responsabilità, ed in ogni caso perché sfornite di prova in relazione all'asserito pregiudizio subito.
2. In via subordinata: accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva e/o concorrente del creditore ex art. 1227 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1832, 1375 e 2104 c.c.
5 3. In ogni caso: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento – anche parziale - delle domande della parte ricorrente, condannarsi il dott. a tenere pienamente manlevata ed indenne Controparte_2
da ogni e qualsivoglia domanda e/o pretesa e/o richiesta parte ricorrente nei Controparte_3 confronti della Banca medesima, condannando altresì il dott. a rifondere all'Istituto Controparte_2 di Credito quanto quest'ultimo sarà - nella denegata ipotesi - eventualmente tenuto a risarcire/ripetere alla parte ricorrente.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che nel corso dell'anno 2023 il sig. era titolare del conto n. Parte_1
50409/1000/00001444 acceso presso la filiale di Carmignano del Brenta (PD) di Controparte_6
[...]
2. Vero che il sig. era beneficiario della procedura di amministrazione di sostegno, Parte_1
con nomina quale ADS del dott. come da docc.
4-5 del fascicolo di parte ricorrente Controparte_2
che si rammostrano al teste.
3. Vero che, in particolare, l'ADS dott. aveva l'autorizzazione da parte del Giudice Controparte_2
Tutelare del Tribunale di Padova ad operare nel conto corrente del sig. anche per Parte_1
mezzo di strumenti informatici on-line (c.d. home banking), senza limiti massimi di spesa.
4. Vero che, come da docc.
7-8 del fascicolo di parte ricorrente che si rammostrano al teste, il dott. eseguiva le seguenti operazioni bancarie: Controparte_2
i. Data 18.10.2023 - bonifico di € 45.000 per “giroconto” (via home-banking);
ii. Data 19.10.2023 - bonifico di € 15.000 per “giroconto” (via home-banking);
iii. Data 27.10.2023 – bonifico di € 20.000 per “operazione immobiliare” (bonifico disposto allo sportello); iv. Data 23.11.2023 - bonifico di € 55.000 per “pag. Accordo ordine 92114 parte 1” (via home- banking);
v. Data 6.12.2023 - bonifico di € 15.000 per “prenot. acq. titoli asta” (via home-banking);
1. Vero che, in caso di nomina di Amministratore di sostegno, il sistema operativo della Banca convalida automaticamente le operazioni bancarie di bonifico disposte via home-banking
6 dall'Amministratore di sostegno effettuate nel conto corrente intestato al proprio amministrato, qualora Contr il provvedimento del Giudice Tutelare di nomina dell' preveda l'espressa facoltà dell'Amministratore di utilizzare strumenti informatici ed in assenza di limiti massimi di spesa.
2. Vero che il sistema operativo della Banca convalidava automaticamente le operazioni bancarie di bonifico di cui al capitolo di prova n. 4 disposte dall'ADS dott. Controparte_2
3. Vero che le operazioni bancarie di bonifico di cui al capitolo di prova n. 4, disposte dall'ADS dott. venivano convalidate in assenza della possibilità tecnica di intervento da parte Controparte_2
degli operatori della filiale della Banca.
Si indica come teste sui capitoli di prova sopra formulati il dott. , Direttore della Testimone_4
Filiale di Carmignano di Brenta (PD) di . Controparte_6
Ci si oppone all'ammissione delle prove per testi dedotte dalle controparti e, in denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con il suddetto teste e con riserva di nominarne di ulteriori.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze di lite.
7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , rappresentato dall'Amministratore di sostegno dott. Parte_1 Controparte_1
premesso che il precedente amministratore di sostegno, dott. aveva disposto dal Controparte_2
conto corrente aperto a nome del beneficiario presso una serie di bonifici non Controparte_8
autorizzati e illegittimi in favore di un proprio corrente per complessivi € 150.000,00, ha convenuto in giudizio con ricorso semplificato le citate controparti chiedendone la condanna in solido, il dott. ex art. 2043 c.c. e ex art. 1218 c.c., al risarcimento del danno patito, pari a € _2 Controparte_8
150.000,00, oltre agli interessi dalla data di ogni singolo prelievo e sino al saldo, commisurati al saggio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale e sino al saldo effettivo.
1.1. Si è costituito tempestivamente che, in via pregiudiziale, ha chiesto la Controparte_2
sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. sino alla decisione del Tribunale Penale di Padova stante la denuncia presentata da nei confronti di (r.g.n.r. mod. 21 976/2024) nonché il Pt_1 _2
mutamento del rito;
nel merito, riconosciuta l'esecuzione dei bonifici, ha chiesto il rigetto della domanda del ricorrente, rilevando la propria buona fede nelle operazioni realizzate e la riconducibilità delle stesse nell'alveo dei poteri attribuitigli dal Giudice Tutelare, in quanto tese alla tutela e all'aumento del patrimonio dell'amministrato.
1.2. Si è costituita tempestivamente (di seguito per brevità ) chiedendo, in Controparte_3 CP_3
via principale, il rigetto delle domande del ricorrente, infondate in fatto e in diritto, avendo l'amministratore di sostegno il potere, in virtù del decreto di nomina, di operare anche on line e senza limite massimo per le movimentazioni e, in ogni caso, sfornite di prova in relazione al pregiudizio subito;
in via subordinata ha invocato un concorso di colpa del ricorrente, ai sensi degli artt. 1127,
1832, 1375 e 2104 c.c. per aver omesso la verifica dell'andamento del proprio conto corrente e per l'inerzia nell'agire per la tutela dei propri diritti;
in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, ha chiesto la condanna di a manlevarla di quanto Controparte_2 eventualmente corrisposto all'odierno ricorrente.
8 1.3. La causa, rigettate le richieste di sospensione ex art. 295 c.p.c. e di mutamento del rito e ritenute superflue e irrilevanti le prove orali formulate dalle parti, giunge in decisione allo stato degli atti.
2. Le domande attoree sono fondate per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va ribadito il rigetto della richiesta - reiterata dal convenuto nelle proprie _2
conclusioni - di sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento penale aventi oggetto i fatti di causa e originato dalla denuncia dell'attore.
La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att.
c.p.p., in attesa del giudicato penale, può, infatti, essere disposta a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile.
Nel caso in esame tale evenienza va esclusa, atteso che parte attrice non si è costituita parte civile nel procedimento penale.
2.1 Venendo al merito, i fatti non sono contestati.
Il dott. è stato nominato amministratore di sostegno di , affetto da disturbo _2 Controparte_9
schizofrenico (relazione psichiatrica doc. 3 att.), prima in via provvisoria, con decreto del Giudice
Tutelare di Padova del 11.03.2020, e poi in via definitiva con decreto della medesima autorità del
14.7.2020 (doc. 4 e 5 att.).
Nel decreto di nomina, in ordine ai poteri dell'amministratore, era stabilito che potesse compiere in nome e per conto del beneficiario le seguenti attività:
“
2. riscossione della pensione e di eventuali indennità e versamento in un conto corrente, postale o bancario, intestato alla persona beneficiaria e vincolato all'ordine del giudice, con autorizzazione permanente ad operare tramite Homebanking, Banca Multicanale, carta bancomat, carta prepagata, prelevare ogni mese, le somme necessarie al pagamento del personale di assistenza e per tutti i bisogni delia persona beneficiaria;
3. vincolare all'ordine del giudice eventuali altri conti correnti, libretti e depositi titoli di cui sia titolare il beneficiario;
….
6. compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione per la conservazione del patrimonio del beneficiario, fermo il disposto degli arti. 374 e 411 ce;
9
7. l'amministratore potrà reinvestire in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato i titoli giunti in scadenza”.
Nel 2023 l'amministratore di sostegno odierno convenuto ha eseguito le seguenti operazioni (doc. 7 e 8 att.):
18.10.2023 bonifico on line di € 45.000,00 in favore di con causale “giroconto”; Controparte_2
19.10.2023 bonifico on line di € 15.000,00 in favore di con causale “giroconto”; Controparte_2
27.10.2023 bonifico allo sportello di € 20.000,00 in favore di con causale Controparte_2
“operazione immobiliare”;
23.11.2023 bonifico on line di € 55.000,00 in favore di con causale “pag. accordo Controparte_2 ordine 92114 parte 1”;
6.12.2023 bonifico on line di € 15.000,00 in favore di con causale “prenot. acq. Titoli Controparte_2 asta”.
Per tali operazioni non esiste alcun provvedimento del Giudice Tutelare che li autorizzi o li giustifichi.
Ne sono seguite le denunce presentate dallo stesso beneficiario (all.C conv. ) e poi dal nuovo CP_3 amministratore di sostegno (doc. 9), nominato a seguito della rinuncia all'incarico “per ragioni di opportunità” del dott. avvenuta il 25.1.2024. _2
A sua volta il dott. ha sporto denuncia-querela per truffa nei confronti dei terzi, sostenendo di _2
aver perso tutti i propri risparmi con investimenti in Bitcoin (doc. 9 conv. . _2
2.2 Ciò premesso in fatto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 411 e 382 c.c. l'amministratore di sostegno deve amministrare il patrimonio del beneficiario con la diligenza del buon padre di famiglia e risponde di ogni danno cagionato violando i propri doveri.
Trattasi di una responsabilità di natura contrattuale, in quanto i doveri dell'amministratore riguardano un rapporto obbligatorio che intercorre con il beneficiario in conseguenza del decreto di nomina da parte del giudice tutelare.
Detta responsabilità non esclude ovviamente quella generale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., invocata da parte attrice e che richiede un fatto illecito, doloso o colposo, un danno ingiusto e il nesso di causa tra condotta e danno, requisiti tutti sussistenti nel caso in esame.
10 I documenti in atti comprovano che l'amministratore di sostegno in meno di due mesi ha prelevato, senza alcuna autorizzazione, € 150.000,00 dal conto del beneficiario e li ha trasferiti sul proprio conto corrente.
Detti denari non sono più nella disponibilità del convenuto che risulta, alla luce dei documenti in atti, privo di un patrimonio utilmente aggredibile (doc. 20 e 21 att.).
L'attore ha quindi subito un danno patrimoniale, correlato alla condotta del convenuto, di € 150.000,00.
La tesi difensiva del convenuto secondo cui si sarebbe trattato di prelievi finalizzati a investire i denari del beneficiario in bitcoin, al fine di garantirgli degli elevati guadagni, oltre a essere sprovvista di prova e anzi contraddetta da quanto dichiarato dallo stesso nella denuncia penale, è comunque _2
inidonea a escludere la responsabilità per i fatti in questione.
Quanto alla prova della finalità dei prelievi, si legge nella denuncia-querela depositata da _2
presso la Procura di Padova in data 19.04.2024 (doc. 9 già citato), che lo stesso aveva investito la totalità del proprio patrimonio nell'acquisto di bitcoin tramite la piattaforma bitblanco.com e che, a fronte della richiesta di ulteriori versamenti di denaro finalizzata a sbloccare il capitale da lui investito, aveva deciso di utilizzare a tal fine le somme dei propri amministrati.
Testualmente, a pagina 4, afferma:
Nessun investimento quindi per conto dei propri amministrati (si usa il plurale perché, come risulta sia dalla diffida doc. 10 att. sia dalla denuncia sopra richiamata, anche per altri amministrati di sostegno del dott. si sono verificati analoghi prelievi), bensì l'appropriazione dei loro denari nel proprio _2
esclusivo interesse.
11 L'appropriazione di denaro altrui, oltre al rilievo penale, integra illecito contrattuale ed extracontrattuale.
Ma anche laddove fosse provata la tesi del convenuto, l'operazione di investimento in bitcoin costituirebbe parimenti un illecito, contrattuale ed extracontrattuale, perché priva di qualsiasi autorizzazione da parte del Giudice Tutelare e contraria al contenuto del decreto di nomina e ai doveri di amministrazione del patrimonio secondo la diligenza del buon padre di famiglia.
I bitcoin sono criptovalute, denaro virtuale, in alcun modo assimilabili a titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, uniche forme di investimento previste nel provvedimento di nomina.
Né può ritenersi rientrante nell'ordinaria amministrazione, unico potere conferito all'amministratore di sostegno con la nomina, investire l'intera liquidità del beneficiario in denaro virtuale.
Trattasi altresì di condotta contraria alle più elementari regole di prudenza e diligenza, rispetto alla quale l'invocata buona fede è del tutto irrilevante.
“La valutazione della colpa in ambito civile deve essere effettuata alla stregua non già del canone penalistico, imperniato sulla dimensione soggettiva di rimproverabilità della condotta (coerente con il principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Cost.), bensì di quello civilistico "oggettivato", riferito, in caso di colpa generica, a un modello standard di comportamento, enucleato dal criterio della diligenza ex art. 1176 c.c. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22515 del 10/2019)” (così Cass. 23739 del 2023).
In ogni caso la buona fede neppure sussiste.
Si è già dato conto della diversa versione del convenuto fornita in sede di denuncia querela, da sola sufficiente ad escludere la buona fede.
Si aggiunga poi che, se davvero il convenuto avesse ritenuto in buona fede di fare un investimento nell'interesse dell'amministrato, avrebbe dovuto proporre al Giudice Tutelare istanza di autorizzazione ad aprire un conto virtuale intestato all'amministrato in cui versare le somme tese ad Pt_1
acquistare asset costituiti da criptovalute.
Nulla di tutto ciò risulta e al contrario, a riprova del fatto che il convenuto fosse consapevole di agire in violazione dei suoi doveri, vi sono le causali dei bonifici, che non contengono alcun riferimento alle operazioni di investimento in bitcoin (“giroconto”; “bonifico per operazione immobiliare”; “pag. accordo ordine 92114 parte 1”; “prenot. acq. titoli asta”).
12 Sussiste quindi la responsabilità del convenuto per il danno cagionato al proprio assistito, _2 danno pari all'importo indebitamente prelevato dai suoi conti correnti.
3. Parimenti fondata la domanda nei confronti dell'istituto di credito.
La responsabilità contrattuale della banca nei confronti dell'attore si fonda sul rapporto di conto corrente n. 0740/01261214, acceso sin dal 2013 a suo nome (doc. 17 parte ricorrente).
Sull'istituto bancario gravano, in virtù del rapporto contrattuale e degli artt. 1856 co. 1 e 1710 c.c., obblighi di protezione e di diligenza del buon padre di famiglia, cui va ad aggiungersi, per la natura dell'attività esercitata e la competenza professionale rivestita, la diligenza qualificata di cui all'art. 1176 co. 2, assumendosi come parametro di riferimento la figura dell'accorto banchiere1.
In particolare, prima di dare esecuzione a disposizioni di bonifico, l'istituto di credito è tenuto a verificare, con la particolare diligenza tecnica richiesta, che i relativi ordini provengano da un soggetto legittimato e che gli stessi rientrino nei limiti della sua legittimazione.
Tale dovere di protezione e di diligenza, cui la banca è tenuta nei confronti di qualsivoglia cliente, assume una maggior pregnanza laddove, come nel caso di specie, un cliente sia beneficiario di amministrazione di sostegno.
, pertanto, avrebbe dovuto assumere tutte le cautele necessarie a scongiurare il verificarsi di un CP_3 pregiudizio nei confronti dell'amministrato , in ossequio al generale dovere di diligenza sulla Pt_1 stessa gravante, valorizzando altresì la disposizione contrattuale presente nell'art. 34 del contratto di conto corrente (rubricato “sospensione e rifiuto di Pagamenti da parte della Banca”) secondo cui “la
Banca può sospendere o rifiutare l'esecuzione di un pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dal presente contratto o per altro giustificato motivo” (doc. 17 att.).
Né può ritenersi esente da responsabilità per il fatto che il provvedimento del Giudice Tutelare CP_3
consentisse l'operatività home banking e non prevedesse limiti di spesa.
Trattasi, infatti, di una lettura parziale e volutamente riduttiva del provvedimento e che trascura altresì la natura e i limiti dei poteri dell'amministratore di sostegno, che ben dovrebbero essere noti a un operatore qualificato come la banca. Nel decreto di nomina già citato – e che sicuramente aveva avuto, vista l'autorizzazione ad CP_3
operare conferita a - si legge che l'amministratore è autorizzato a compiere in sostituzione _2 dell'interessato, in suo nome e conto le seguenti attività:
…
“2: riscossione della pensione e di eventuali indennità e versamento in un conto corrente, postale o bancario, intestato alla persona beneficiaria e vincolato all'ordine del giudice, con autorizzazione permanente ad operare tramite Homebanking, Banca Multicanale, carta bancomat, carta prepagata, prelevare ogni mese, le somme necessarie al pagamento del personale di assistenza e per tutti i bisogni della persona beneficiaria;
3. vincolare all'ordine del giudice eventuali altri conti correnti, libretti e depositi titoli di cui sia titolare il beneficiario;
…
6. compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione per la conservazione del patrimonio del beneficiario, fermo il disposto degli arti. 374 e 411 cc;
7. l'amministratore potrà reinvestire in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato i titoli giunti in scadenza”.
Dalla lettura del decreto si ricava che il conto su cui l'amministratore era autorizzato ad operare era
“vincolato all'ordine del giudice”, ovvero un conto sul quale l'amministratore poteva operare esclusivamente in conformità agli ordini del giudice, contenuti nel decreto di nomina o in successivi provvedimenti autorizzativi, visto il richiamo all'art. 374 c.c..
Pur se non espressamente quantificati, gli unici prelievi consentiti dal decreto di nomina erano quelli per le somme necessarie al pagamento del personale di assistenza e per i bisogni della persona beneficiaria;
altre e diverse operazioni dovevano essere di volta in volta autorizzate dal giudice tutelare ex art. 374 c.c..
Né il fatto che fosse consentita l'operatività anche tramite home banking comportava il superamento di tali limiti;
semplicemente anche i prelievi operati on line avrebbero dovuto soggiacervi.
A fronte di questo chiaro e inequivoco dato del decreto di nomina avrebbe dovuto garantire che CP_3 le modalità di gestione del conto dell'amministratore fossero corrispondenti a tali limiti.
14 Come in concreto rendere operativi detti limiti nella gestione del conto era questione di carattere meramente pratico, rimessa all'istituto e da risolvere in base ai suoi moduli organizzativi interni.
Sono quindi del tutto irrilevanti le istanze di prova orale formulate da e volte a dimostrare il CP_3
sistema di convalida automatico di operazioni eseguite home banking.
E' stata, infatti, , autorizzando una operatività generalizzata a a porsi nelle condizioni di CP_3 _2 non poter verificare che l'operato dell'amministratore fosse conforme ai limiti dei suoi poteri.
Ben avrebbe potuto , nell'impossibilità di operare una verifica, nell'operatività home banking, CP_3 della rispondenza delle operazioni di prelievo alle sole “somme necessarie al pagamento del personale di assistenza e per tutti i bisogni della persona beneficiaria”, chiedere all'amministratore di presentare una istanza al giudice tutelare per fissare un limite di valore alle operazioni eseguibili senza necessità di autorizzazioni, oppure rifiutare l'operatività home banking, alla quale l'amministratore era semplicemente facoltizzato dal giudice tutelare, così da poter, nelle operazioni allo sportello, verificare la legittimità dei prelievi e la loro corrispondenza alle indicazioni contenute nel decreto di nomina.
In realtà ciò non ha fatto neppure quando avrebbe potuto, ovvero in occasione di operazioni allo sportello.
Il bonifico di € 20.000,00, eseguito il 27.10.2023 presso la filiale di Carmignano di Brenta, in favore di con la causale “giroconto”, non è stato in alcun modo verificato e bloccato dal dipendente di _2
, nonostante detta causale non paia certo riconducibile a un prelievo di “somme necessarie al CP_3 pagamento del personale di assistenza e per tutti i bisogni della persona beneficiaria”.
Non solo.
A fronte di una simile operazione, a dir poco sospetta e compiuta sul conto di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, non ha ritenuto di dover eseguire dei semplici e veloci controlli che CP_3
avrebbero non solo evidenziato i due bonifici, sempre con la causale “giroconto”, eseguiti in favore di
10 giorni prima per € 45.000,00 ed € 15.000,00, ma anche forse impedito i successivi per € _2
55.000,00 e per € 15.000,00.
è pertanto venuta meno ai doveri e obblighi contrattuali nei confronti del proprio cliente, CP_3 consentendo all'amministratore di sostegno di operare al di là dei limiti del suo potere, così rendendo possibile all'amministratore l'appropriazione indebita dei denari dell'attore.
15 3.1 non può infine sottrarsi alla propria responsabilità, o vederla ridotta, invocando un concorso CP_3 di colpa di , ai sensi dell'art. 1227, 1° e 2° comma, c.c., per non aver vigilato sul conto Parte_1
e non aver assunto poi iniziative cautelari nei confronti di _2
Pare davvero arduo sostenere che il beneficiario, affetto da disturbo schizofrenico e a cui era stato nominato un amministratore proprio in ragione della sua incapacità a provvedere ai suoi interessi, anche economici, e comunque privo di operatività sul conto, dovesse vigilare sull'operare dell'amministratore di sostegno.
Peraltro, , non appena ricevuti gli estratti conto trimestrali, ha sporto denuncia querela, Parte_1
evidentemente assistito da terzi, come ben si può intuire dalla lettura della denuncia, chiaramente redatta da soggetto esperto visti i tecnicismi adoperati e i plurimi richiami alla giurisprudenza della
Cassazione.
Quanto poi a “eventuali azioni giudiziarie d'urgenza”, l'incapienza del patrimonio di Controparte_2
non contestata da , rende la deduzione del tutto irrilevante. CP_3
4. Gli odierni convenuti vanno pertanto condannati in solido al risarcimento del danno, pari a €
150.000,00, attesa l'unicità del fatto dannoso (cfr. Cass. 1070 del 2019 secondo cui “la responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate”; si veda altresì Cass. 20192 del 2014).
All'importo capitale vanno aggiunti, dalla data dei singoli prelievi al saldo (cfr. Cass. ord. 37798 del
2022), gli interessi in misura pari al tasso di rendimento medio anno netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi, considerata quella che avrebbe dovuto essere la modalità di investimento della liquidità dell'amministrato.
Non può invece accogliersi la richiesta di interessi al tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data della domanda.
16 Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito è oggetto di una obbligazione di valore, cui quindi non si applica l'art. 1224 del c.c., fino a quando, con la liquidazione che avviene con la sentenza, diventa obbligazione di valuta (cfr. Cass. 5503 del 2003, 21396 del 2014).
Gli interessi c.d. compensativi che vengono riconosciuti sull'importo capitale non sono tecnicamente interessi, ma sono lo strumento attraverso il quale il giudice liquida il lucro cessante, ovvero il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione e hanno, quindi, natura e fondamento diverso dagli interessi moratori di cui all'art. 1224 c.c. (cfr. Cass. ord. 24468 del 2020 e Cass. 19063 del 2023).
4.1 Venendo infine ai rapporti interni tra i convenuti e alla domanda di manleva formulata da , la CP_3
maggiore gravità della condotta, commissiva e volontaria, dell'amministratore di sostegno rispetto a quella omissiva della banca, valutata unitamente al fatto che il denaro sottratto è stato oggetto di appropriazione da parte dell'ex amministratore di sostegno, è circostanza idonea a superare la presunzione del pari concorso di colpa, prevista dall'art. 2055 co. 3 c.c., e a fondare il diritto di regresso di nei confronti di di quanto sarà tenuta a pagare a titolo di danni Controparte_3 Controparte_2
e di spese di lite, regresso da contenersi nella misura del 70% attesa la colpa comunque anche dell' . CP_10
5. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ex art. 5 co. 1 D.M. 55/2014, in conformità alla nota spese depositata.
è tenuta inoltre a rifondere all'attore le spese e i compensi del procedimento di Controparte_3
mediazione obbligatoria, pari a complessivi € 6.080,81 (doc. 18 e 19 att.).
Atteso infine che a mente dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato – laddove, in forza del successivo art. 60, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito – si precisa che nel caso di specie parte obbligata sono in convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
17 dispone: accertata la responsabilità di e , condanna in solido gli stessi al Controparte_2 Controparte_3
pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore di della somma di € Parte_1
150.000,00, oltre interessi come in parte motiva.
Condanna a tenere indenne di quanto questa dovesse pagare al Controparte_2 Controparte_3
ricorrente, in forza della presente sentenza per danni, interessi e spese, in misura superiore alla propria quota di responsabilità del 30%.
Condanna altresì e in solido a rimborsare a le Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in euro 802,48 per spese, euro 8.300,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta,
CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Condanna a rifondere a le spese e i compensi del procedimento Controparte_3 Parte_1
di mediazione obbligatoria, pari a euro 6.080,81.
A norma dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 obbligati sono i convenuti.
Padova, 27 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Caterina Zambotto
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sulla diligenza professionale ex art. 1176 co 2 del banchiere si veda: Cass. 806 del 2016; Cass. 18723 del 2007; Cass. 13777 del 2007.
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4359/2024 promossa da:
- RAPPRESENTATO DALL'ADS (C.F. Parte_1 Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO TODESCHINI C.F._1
ATTORE contro
C.F. ), difeso dall'avv. MARIO GREGIO Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), difeso dall'avv. FEDERICA BUGARO Controparte_3 P.IVA_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
– rappresentato dall'ADS : Parte_1 Controparte_1
Nel merito:
1 A) accertare e dichiarare il Dott. nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, e con sede in Torino, P.zza San Carlo n. 156, C.F. C.F._2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabili in via solidale tra loro, P.IVA_1
ciascuno per il proprio titolo di responsabilità come illustrato nel ricorso introduttivo, per il danno corrispondente alla diminuzione patrimoniale subita dal IG. pari a € 150.000,00 in Parte_1
linea capitale, verificatasi sul conto corrente n. 50409/1000/00001444 intestato al medesimo IG.
presso l'Agenzia di Carmignano di Brenta (PD) di;
Parte_1 Controparte_3
B) per l'effetto condannare il Dott. e in persona del legale Controparte_2 Controparte_3
rappresentante pro tempore, in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni subiti dal IG.
[...]
, in persona dell'Amministratore di Sostegno Dott. quantificati in € Pt_1 Controparte_1
150.000,00 ovvero nella diversa – maggiore o minore – somma che dovesse risultare di giustizia, oltre agli interessi dalla data di ogni singolo prelievo e sino al saldo, commisurati al saggio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale e sino al saldo effettivo.
In via istruttoria subordinata: rigettata l'istanza di prova testimoniale introdotta dal Dott. siccome inammissibile, Controparte_2
solo in via di subordine si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del Dott. _2
sui seguenti capitoli:
[...]
1) vero che in data 18.10.2023 lei ha disposto un bonifico di € 45.000,00 dal conto corrente intestato al
IG. presso a favore di un conto corrente a lei intestato con causale Parte_1 Controparte_3
“giroconto” senza l'autorizzazione del Giudice Tutelare;
2) vero che in data 19.10.2023 lei ha disposto un bonifico di € 15.000,00 dal conto corrente intestato al
IG. presso a favore di un conto corrente a lei intestato con causale Parte_1 Controparte_3
“giroconto” senza l'autorizzazione del Giudice Tutelare;
3) vero che in data 27.10.2023 lei ha disposto un bonifico presso lo sportello della filiale
[...]
di Carmignano di Brenta di € 20.000,00 dal conto corrente del IG. con CP_3 Parte_1 accredito su un conto corrente a lei intestato con causale “giroconto” senza l'autorizzazione del Giudice
Tutelare;
2 4) vero che in data 23.11.2023 lei ha disposto un bonifico di € 55.000,00 dal conto corrente intestato al
IG. presso a favore di un conto corrente a lei intestato con causale Parte_1 Controparte_3
“pag. accordo ordine 92114 parte 1” senza l'autorizzazione del Giudice Tutelare;
5) vero che in data 06.12.2023 lei ha disposto un bonifico di € 15.000,00 dal conto corrente intestato al
IG. presso a favore di un conto corrente a Lei intestato con causale Parte_1 Controparte_3
“prenot. acq. titoli asta” senza l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Con vittoria di spese e competenze del procedimento e, quanto a anche con Controparte_3
condanna alla rifusione delle spese del procedimento di mediazione come indicate nel ricorso introduttivo.
Controparte_2
In via pregiudiziale di rito
Per quanto esposto in narrativa, disporsi ex art. 295 cpc 654 del Cpp e 211 la sospensione del presente procedimento sino alla promananda decisione del Tribunale Penale a fronte della denuncia presentata da parte ricorrente avanti la Procura di Padova e del procedimento RGNR mod. 21 976/2024, Dott. pendente avanti la Procura di Padova. Per_1
In via pregiudiziale di rito, in subordine
Per quanto esposto in narrativa, disporsi ex art. 295 cpc 654 del Cpp e 211 la sospensione del presente procedimento sino alla promananda decisione del Tribunale Penale di Padova in ordine al procedimento contraddistinto dal RGNR mod. 21 976/2024, Dott. avanti la Procura di Padova. Per_1
In via di rito, in ulteriore subordine
Per le ragioni tutte dedotte ed illustrate in narrativa, accertata e dichiarata la mancanza dei presupposti ex art. 281 decies cpc, disporsi conseguentemente il mutamento di rito in ordinario ex art. 281 duodecies cpc.
Nel merito
Per quanto esposto in narrativa, respingersi la domanda di parte ricorrente poiché infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso
3 Vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
In via istruttoria
Si chiede prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che nel gennaio dell'anno 2024 lei era promotrice finanziaria presso di Padova: CP_4
2. Vero che presso esiste il C/C n. 883090 con IBAN [...] CP_4
cointestato al Dott. ed alla IGnora _2 CP_5
3. Vero che in data 22 gennaio 2024 il Dott. si recava da lei presso la filiale ove lavora;
_2
4. Vero che il Dott. nell'incontro di cui al precedente capitolo richiedeva a Banca Allianz un _2
finanziamento di euro 70.000,00;
5. Vero che lei richiedeva al Dott. la motivazione della richiesta di cui al capitolo precedente;
_2
6. Vero che il Dott. le comunicava di aver investito i propri risparmi e quelli della moglie in _2
criptovalute sulla piattaforma AN;
7. Vero che l'ammontare dell'investimento detto era di euro 168.600,00;
8. Vero che l'importo di cui al precedente capitolo era contenuto nel predetto conto corrente cointestato di cui di cui al capitolo n. 2 che precede;
9. Vero che il Dott. dichiarava che l'importo di 70.000,00 euro richiesto a titolo di _2
finanziamento serviva per riscattare il capitale investito e gli interessi maturati;
10. Vero che all'esito della risposta lei chiedeva di conoscere le modalità dell'investimento su
AN;
11. Vero che il Dott. le esibiva il proprio telefono cellulare recante il wallet per controllare il _2
saldo di quanto investito;
12. Vero che lei esprimeva al Dott. i propri dubbi sulla validità di tale piattaforma;
_2
13. Vero che lei consigliava al Dott. di far controllare il proprio wallet da un perito _2
informatico;
14. Vero che il perito informatico accertava che trattavasi di una truffa;
Si indica a teste sui capitoli da
1) a 14) che precedono:
Dott.ssa presso di Padova Testimone_1 CP_4
4 15. Vero che nel mese di marzo dell'anno 2024 lei riceveva incarico di consulente di parte del Dott. nell'ambito dell'incidente probatorio radicato presso la Procura della Repubblica di Padova _2
individuata dal RGNR 976/2024 Dott. Per_1
16. Vero che l'incidente probatorio detto aveva la finalità di verificare le transazioni effettuate dal Dott. con AN per l'acquisto di Bitcoin nel periodo agosto 2023 gennaio 2024; _2
17. Vero che lei assisteva alla totalità delle operazioni peritali su incarico del Dott. _2
18. Vero che le operazioni peritali accertavano le transazioni con AN e Crypto nel periodo agosto
2023 gennaio 2024;
Si indica a teste sui capitoli da 15) a 18) che precedono:
, presso IO di SA (PD) Testimone_2
19. Vero che lei aveva un conto corrente cointestato con il Dott. acceso presso;
_2 CP_4
20. Vero che il conto detto è C/C n. 883090 con IBAN [...];
21. Vero che il Dott. nel periodo agosto 2023 dicembre 2023 ha investito gli importi presenti _2
nel conto di cui al precedente capitolo nel mercato di bitcoin;
22. Vero che il capitale presente nel conto di cui ai precedenti capitoli ammontava ad euro 160.000,00;
23. Vero che l'intero importo recato dal conto corrente è stato azzerato dal Dott. _2
24. Vero che lei ignorava le operazioni di investimento operate dal Dott. _2
Si indica a teste sui capitoli da 19) a 24) che precedono:
IG.ra , presso AS (PD). Tes_3
Controparte_3
NEL MERITO:
1. In via principale: rigettarsi tutte le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti, dichiarando la Banca resistente esente da qualsiasi tipo di responsabilità, ed in ogni caso perché sfornite di prova in relazione all'asserito pregiudizio subito.
2. In via subordinata: accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva e/o concorrente del creditore ex art. 1227 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1832, 1375 e 2104 c.c.
5 3. In ogni caso: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento – anche parziale - delle domande della parte ricorrente, condannarsi il dott. a tenere pienamente manlevata ed indenne Controparte_2
da ogni e qualsivoglia domanda e/o pretesa e/o richiesta parte ricorrente nei Controparte_3 confronti della Banca medesima, condannando altresì il dott. a rifondere all'Istituto Controparte_2 di Credito quanto quest'ultimo sarà - nella denegata ipotesi - eventualmente tenuto a risarcire/ripetere alla parte ricorrente.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che nel corso dell'anno 2023 il sig. era titolare del conto n. Parte_1
50409/1000/00001444 acceso presso la filiale di Carmignano del Brenta (PD) di Controparte_6
[...]
2. Vero che il sig. era beneficiario della procedura di amministrazione di sostegno, Parte_1
con nomina quale ADS del dott. come da docc.
4-5 del fascicolo di parte ricorrente Controparte_2
che si rammostrano al teste.
3. Vero che, in particolare, l'ADS dott. aveva l'autorizzazione da parte del Giudice Controparte_2
Tutelare del Tribunale di Padova ad operare nel conto corrente del sig. anche per Parte_1
mezzo di strumenti informatici on-line (c.d. home banking), senza limiti massimi di spesa.
4. Vero che, come da docc.
7-8 del fascicolo di parte ricorrente che si rammostrano al teste, il dott. eseguiva le seguenti operazioni bancarie: Controparte_2
i. Data 18.10.2023 - bonifico di € 45.000 per “giroconto” (via home-banking);
ii. Data 19.10.2023 - bonifico di € 15.000 per “giroconto” (via home-banking);
iii. Data 27.10.2023 – bonifico di € 20.000 per “operazione immobiliare” (bonifico disposto allo sportello); iv. Data 23.11.2023 - bonifico di € 55.000 per “pag. Accordo ordine 92114 parte 1” (via home- banking);
v. Data 6.12.2023 - bonifico di € 15.000 per “prenot. acq. titoli asta” (via home-banking);
1. Vero che, in caso di nomina di Amministratore di sostegno, il sistema operativo della Banca convalida automaticamente le operazioni bancarie di bonifico disposte via home-banking
6 dall'Amministratore di sostegno effettuate nel conto corrente intestato al proprio amministrato, qualora Contr il provvedimento del Giudice Tutelare di nomina dell' preveda l'espressa facoltà dell'Amministratore di utilizzare strumenti informatici ed in assenza di limiti massimi di spesa.
2. Vero che il sistema operativo della Banca convalidava automaticamente le operazioni bancarie di bonifico di cui al capitolo di prova n. 4 disposte dall'ADS dott. Controparte_2
3. Vero che le operazioni bancarie di bonifico di cui al capitolo di prova n. 4, disposte dall'ADS dott. venivano convalidate in assenza della possibilità tecnica di intervento da parte Controparte_2
degli operatori della filiale della Banca.
Si indica come teste sui capitoli di prova sopra formulati il dott. , Direttore della Testimone_4
Filiale di Carmignano di Brenta (PD) di . Controparte_6
Ci si oppone all'ammissione delle prove per testi dedotte dalle controparti e, in denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con il suddetto teste e con riserva di nominarne di ulteriori.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze di lite.
7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , rappresentato dall'Amministratore di sostegno dott. Parte_1 Controparte_1
premesso che il precedente amministratore di sostegno, dott. aveva disposto dal Controparte_2
conto corrente aperto a nome del beneficiario presso una serie di bonifici non Controparte_8
autorizzati e illegittimi in favore di un proprio corrente per complessivi € 150.000,00, ha convenuto in giudizio con ricorso semplificato le citate controparti chiedendone la condanna in solido, il dott. ex art. 2043 c.c. e ex art. 1218 c.c., al risarcimento del danno patito, pari a € _2 Controparte_8
150.000,00, oltre agli interessi dalla data di ogni singolo prelievo e sino al saldo, commisurati al saggio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale e sino al saldo effettivo.
1.1. Si è costituito tempestivamente che, in via pregiudiziale, ha chiesto la Controparte_2
sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. sino alla decisione del Tribunale Penale di Padova stante la denuncia presentata da nei confronti di (r.g.n.r. mod. 21 976/2024) nonché il Pt_1 _2
mutamento del rito;
nel merito, riconosciuta l'esecuzione dei bonifici, ha chiesto il rigetto della domanda del ricorrente, rilevando la propria buona fede nelle operazioni realizzate e la riconducibilità delle stesse nell'alveo dei poteri attribuitigli dal Giudice Tutelare, in quanto tese alla tutela e all'aumento del patrimonio dell'amministrato.
1.2. Si è costituita tempestivamente (di seguito per brevità ) chiedendo, in Controparte_3 CP_3
via principale, il rigetto delle domande del ricorrente, infondate in fatto e in diritto, avendo l'amministratore di sostegno il potere, in virtù del decreto di nomina, di operare anche on line e senza limite massimo per le movimentazioni e, in ogni caso, sfornite di prova in relazione al pregiudizio subito;
in via subordinata ha invocato un concorso di colpa del ricorrente, ai sensi degli artt. 1127,
1832, 1375 e 2104 c.c. per aver omesso la verifica dell'andamento del proprio conto corrente e per l'inerzia nell'agire per la tutela dei propri diritti;
in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, ha chiesto la condanna di a manlevarla di quanto Controparte_2 eventualmente corrisposto all'odierno ricorrente.
8 1.3. La causa, rigettate le richieste di sospensione ex art. 295 c.p.c. e di mutamento del rito e ritenute superflue e irrilevanti le prove orali formulate dalle parti, giunge in decisione allo stato degli atti.
2. Le domande attoree sono fondate per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va ribadito il rigetto della richiesta - reiterata dal convenuto nelle proprie _2
conclusioni - di sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento penale aventi oggetto i fatti di causa e originato dalla denuncia dell'attore.
La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att.
c.p.p., in attesa del giudicato penale, può, infatti, essere disposta a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile.
Nel caso in esame tale evenienza va esclusa, atteso che parte attrice non si è costituita parte civile nel procedimento penale.
2.1 Venendo al merito, i fatti non sono contestati.
Il dott. è stato nominato amministratore di sostegno di , affetto da disturbo _2 Controparte_9
schizofrenico (relazione psichiatrica doc. 3 att.), prima in via provvisoria, con decreto del Giudice
Tutelare di Padova del 11.03.2020, e poi in via definitiva con decreto della medesima autorità del
14.7.2020 (doc. 4 e 5 att.).
Nel decreto di nomina, in ordine ai poteri dell'amministratore, era stabilito che potesse compiere in nome e per conto del beneficiario le seguenti attività:
“
2. riscossione della pensione e di eventuali indennità e versamento in un conto corrente, postale o bancario, intestato alla persona beneficiaria e vincolato all'ordine del giudice, con autorizzazione permanente ad operare tramite Homebanking, Banca Multicanale, carta bancomat, carta prepagata, prelevare ogni mese, le somme necessarie al pagamento del personale di assistenza e per tutti i bisogni delia persona beneficiaria;
3. vincolare all'ordine del giudice eventuali altri conti correnti, libretti e depositi titoli di cui sia titolare il beneficiario;
….
6. compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione per la conservazione del patrimonio del beneficiario, fermo il disposto degli arti. 374 e 411 ce;
9
7. l'amministratore potrà reinvestire in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato i titoli giunti in scadenza”.
Nel 2023 l'amministratore di sostegno odierno convenuto ha eseguito le seguenti operazioni (doc. 7 e 8 att.):
18.10.2023 bonifico on line di € 45.000,00 in favore di con causale “giroconto”; Controparte_2
19.10.2023 bonifico on line di € 15.000,00 in favore di con causale “giroconto”; Controparte_2
27.10.2023 bonifico allo sportello di € 20.000,00 in favore di con causale Controparte_2
“operazione immobiliare”;
23.11.2023 bonifico on line di € 55.000,00 in favore di con causale “pag. accordo Controparte_2 ordine 92114 parte 1”;
6.12.2023 bonifico on line di € 15.000,00 in favore di con causale “prenot. acq. Titoli Controparte_2 asta”.
Per tali operazioni non esiste alcun provvedimento del Giudice Tutelare che li autorizzi o li giustifichi.
Ne sono seguite le denunce presentate dallo stesso beneficiario (all.C conv. ) e poi dal nuovo CP_3 amministratore di sostegno (doc. 9), nominato a seguito della rinuncia all'incarico “per ragioni di opportunità” del dott. avvenuta il 25.1.2024. _2
A sua volta il dott. ha sporto denuncia-querela per truffa nei confronti dei terzi, sostenendo di _2
aver perso tutti i propri risparmi con investimenti in Bitcoin (doc. 9 conv. . _2
2.2 Ciò premesso in fatto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 411 e 382 c.c. l'amministratore di sostegno deve amministrare il patrimonio del beneficiario con la diligenza del buon padre di famiglia e risponde di ogni danno cagionato violando i propri doveri.
Trattasi di una responsabilità di natura contrattuale, in quanto i doveri dell'amministratore riguardano un rapporto obbligatorio che intercorre con il beneficiario in conseguenza del decreto di nomina da parte del giudice tutelare.
Detta responsabilità non esclude ovviamente quella generale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., invocata da parte attrice e che richiede un fatto illecito, doloso o colposo, un danno ingiusto e il nesso di causa tra condotta e danno, requisiti tutti sussistenti nel caso in esame.
10 I documenti in atti comprovano che l'amministratore di sostegno in meno di due mesi ha prelevato, senza alcuna autorizzazione, € 150.000,00 dal conto del beneficiario e li ha trasferiti sul proprio conto corrente.
Detti denari non sono più nella disponibilità del convenuto che risulta, alla luce dei documenti in atti, privo di un patrimonio utilmente aggredibile (doc. 20 e 21 att.).
L'attore ha quindi subito un danno patrimoniale, correlato alla condotta del convenuto, di € 150.000,00.
La tesi difensiva del convenuto secondo cui si sarebbe trattato di prelievi finalizzati a investire i denari del beneficiario in bitcoin, al fine di garantirgli degli elevati guadagni, oltre a essere sprovvista di prova e anzi contraddetta da quanto dichiarato dallo stesso nella denuncia penale, è comunque _2
inidonea a escludere la responsabilità per i fatti in questione.
Quanto alla prova della finalità dei prelievi, si legge nella denuncia-querela depositata da _2
presso la Procura di Padova in data 19.04.2024 (doc. 9 già citato), che lo stesso aveva investito la totalità del proprio patrimonio nell'acquisto di bitcoin tramite la piattaforma bitblanco.com e che, a fronte della richiesta di ulteriori versamenti di denaro finalizzata a sbloccare il capitale da lui investito, aveva deciso di utilizzare a tal fine le somme dei propri amministrati.
Testualmente, a pagina 4, afferma:
Nessun investimento quindi per conto dei propri amministrati (si usa il plurale perché, come risulta sia dalla diffida doc. 10 att. sia dalla denuncia sopra richiamata, anche per altri amministrati di sostegno del dott. si sono verificati analoghi prelievi), bensì l'appropriazione dei loro denari nel proprio _2
esclusivo interesse.
11 L'appropriazione di denaro altrui, oltre al rilievo penale, integra illecito contrattuale ed extracontrattuale.
Ma anche laddove fosse provata la tesi del convenuto, l'operazione di investimento in bitcoin costituirebbe parimenti un illecito, contrattuale ed extracontrattuale, perché priva di qualsiasi autorizzazione da parte del Giudice Tutelare e contraria al contenuto del decreto di nomina e ai doveri di amministrazione del patrimonio secondo la diligenza del buon padre di famiglia.
I bitcoin sono criptovalute, denaro virtuale, in alcun modo assimilabili a titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, uniche forme di investimento previste nel provvedimento di nomina.
Né può ritenersi rientrante nell'ordinaria amministrazione, unico potere conferito all'amministratore di sostegno con la nomina, investire l'intera liquidità del beneficiario in denaro virtuale.
Trattasi altresì di condotta contraria alle più elementari regole di prudenza e diligenza, rispetto alla quale l'invocata buona fede è del tutto irrilevante.
“La valutazione della colpa in ambito civile deve essere effettuata alla stregua non già del canone penalistico, imperniato sulla dimensione soggettiva di rimproverabilità della condotta (coerente con il principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Cost.), bensì di quello civilistico "oggettivato", riferito, in caso di colpa generica, a un modello standard di comportamento, enucleato dal criterio della diligenza ex art. 1176 c.c. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22515 del 10/2019)” (così Cass. 23739 del 2023).
In ogni caso la buona fede neppure sussiste.
Si è già dato conto della diversa versione del convenuto fornita in sede di denuncia querela, da sola sufficiente ad escludere la buona fede.
Si aggiunga poi che, se davvero il convenuto avesse ritenuto in buona fede di fare un investimento nell'interesse dell'amministrato, avrebbe dovuto proporre al Giudice Tutelare istanza di autorizzazione ad aprire un conto virtuale intestato all'amministrato in cui versare le somme tese ad Pt_1
acquistare asset costituiti da criptovalute.
Nulla di tutto ciò risulta e al contrario, a riprova del fatto che il convenuto fosse consapevole di agire in violazione dei suoi doveri, vi sono le causali dei bonifici, che non contengono alcun riferimento alle operazioni di investimento in bitcoin (“giroconto”; “bonifico per operazione immobiliare”; “pag. accordo ordine 92114 parte 1”; “prenot. acq. titoli asta”).
12 Sussiste quindi la responsabilità del convenuto per il danno cagionato al proprio assistito, _2 danno pari all'importo indebitamente prelevato dai suoi conti correnti.
3. Parimenti fondata la domanda nei confronti dell'istituto di credito.
La responsabilità contrattuale della banca nei confronti dell'attore si fonda sul rapporto di conto corrente n. 0740/01261214, acceso sin dal 2013 a suo nome (doc. 17 parte ricorrente).
Sull'istituto bancario gravano, in virtù del rapporto contrattuale e degli artt. 1856 co. 1 e 1710 c.c., obblighi di protezione e di diligenza del buon padre di famiglia, cui va ad aggiungersi, per la natura dell'attività esercitata e la competenza professionale rivestita, la diligenza qualificata di cui all'art. 1176 co. 2, assumendosi come parametro di riferimento la figura dell'accorto banchiere1.
In particolare, prima di dare esecuzione a disposizioni di bonifico, l'istituto di credito è tenuto a verificare, con la particolare diligenza tecnica richiesta, che i relativi ordini provengano da un soggetto legittimato e che gli stessi rientrino nei limiti della sua legittimazione.
Tale dovere di protezione e di diligenza, cui la banca è tenuta nei confronti di qualsivoglia cliente, assume una maggior pregnanza laddove, come nel caso di specie, un cliente sia beneficiario di amministrazione di sostegno.
, pertanto, avrebbe dovuto assumere tutte le cautele necessarie a scongiurare il verificarsi di un CP_3 pregiudizio nei confronti dell'amministrato , in ossequio al generale dovere di diligenza sulla Pt_1 stessa gravante, valorizzando altresì la disposizione contrattuale presente nell'art. 34 del contratto di conto corrente (rubricato “sospensione e rifiuto di Pagamenti da parte della Banca”) secondo cui “la
Banca può sospendere o rifiutare l'esecuzione di un pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dal presente contratto o per altro giustificato motivo” (doc. 17 att.).
Né può ritenersi esente da responsabilità per il fatto che il provvedimento del Giudice Tutelare CP_3
consentisse l'operatività home banking e non prevedesse limiti di spesa.
Trattasi, infatti, di una lettura parziale e volutamente riduttiva del provvedimento e che trascura altresì la natura e i limiti dei poteri dell'amministratore di sostegno, che ben dovrebbero essere noti a un operatore qualificato come la banca. Nel decreto di nomina già citato – e che sicuramente aveva avuto, vista l'autorizzazione ad CP_3
operare conferita a - si legge che l'amministratore è autorizzato a compiere in sostituzione _2 dell'interessato, in suo nome e conto le seguenti attività:
…
“2: riscossione della pensione e di eventuali indennità e versamento in un conto corrente, postale o bancario, intestato alla persona beneficiaria e vincolato all'ordine del giudice, con autorizzazione permanente ad operare tramite Homebanking, Banca Multicanale, carta bancomat, carta prepagata, prelevare ogni mese, le somme necessarie al pagamento del personale di assistenza e per tutti i bisogni della persona beneficiaria;
3. vincolare all'ordine del giudice eventuali altri conti correnti, libretti e depositi titoli di cui sia titolare il beneficiario;
…
6. compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione per la conservazione del patrimonio del beneficiario, fermo il disposto degli arti. 374 e 411 cc;
7. l'amministratore potrà reinvestire in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato i titoli giunti in scadenza”.
Dalla lettura del decreto si ricava che il conto su cui l'amministratore era autorizzato ad operare era
“vincolato all'ordine del giudice”, ovvero un conto sul quale l'amministratore poteva operare esclusivamente in conformità agli ordini del giudice, contenuti nel decreto di nomina o in successivi provvedimenti autorizzativi, visto il richiamo all'art. 374 c.c..
Pur se non espressamente quantificati, gli unici prelievi consentiti dal decreto di nomina erano quelli per le somme necessarie al pagamento del personale di assistenza e per i bisogni della persona beneficiaria;
altre e diverse operazioni dovevano essere di volta in volta autorizzate dal giudice tutelare ex art. 374 c.c..
Né il fatto che fosse consentita l'operatività anche tramite home banking comportava il superamento di tali limiti;
semplicemente anche i prelievi operati on line avrebbero dovuto soggiacervi.
A fronte di questo chiaro e inequivoco dato del decreto di nomina avrebbe dovuto garantire che CP_3 le modalità di gestione del conto dell'amministratore fossero corrispondenti a tali limiti.
14 Come in concreto rendere operativi detti limiti nella gestione del conto era questione di carattere meramente pratico, rimessa all'istituto e da risolvere in base ai suoi moduli organizzativi interni.
Sono quindi del tutto irrilevanti le istanze di prova orale formulate da e volte a dimostrare il CP_3
sistema di convalida automatico di operazioni eseguite home banking.
E' stata, infatti, , autorizzando una operatività generalizzata a a porsi nelle condizioni di CP_3 _2 non poter verificare che l'operato dell'amministratore fosse conforme ai limiti dei suoi poteri.
Ben avrebbe potuto , nell'impossibilità di operare una verifica, nell'operatività home banking, CP_3 della rispondenza delle operazioni di prelievo alle sole “somme necessarie al pagamento del personale di assistenza e per tutti i bisogni della persona beneficiaria”, chiedere all'amministratore di presentare una istanza al giudice tutelare per fissare un limite di valore alle operazioni eseguibili senza necessità di autorizzazioni, oppure rifiutare l'operatività home banking, alla quale l'amministratore era semplicemente facoltizzato dal giudice tutelare, così da poter, nelle operazioni allo sportello, verificare la legittimità dei prelievi e la loro corrispondenza alle indicazioni contenute nel decreto di nomina.
In realtà ciò non ha fatto neppure quando avrebbe potuto, ovvero in occasione di operazioni allo sportello.
Il bonifico di € 20.000,00, eseguito il 27.10.2023 presso la filiale di Carmignano di Brenta, in favore di con la causale “giroconto”, non è stato in alcun modo verificato e bloccato dal dipendente di _2
, nonostante detta causale non paia certo riconducibile a un prelievo di “somme necessarie al CP_3 pagamento del personale di assistenza e per tutti i bisogni della persona beneficiaria”.
Non solo.
A fronte di una simile operazione, a dir poco sospetta e compiuta sul conto di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, non ha ritenuto di dover eseguire dei semplici e veloci controlli che CP_3
avrebbero non solo evidenziato i due bonifici, sempre con la causale “giroconto”, eseguiti in favore di
10 giorni prima per € 45.000,00 ed € 15.000,00, ma anche forse impedito i successivi per € _2
55.000,00 e per € 15.000,00.
è pertanto venuta meno ai doveri e obblighi contrattuali nei confronti del proprio cliente, CP_3 consentendo all'amministratore di sostegno di operare al di là dei limiti del suo potere, così rendendo possibile all'amministratore l'appropriazione indebita dei denari dell'attore.
15 3.1 non può infine sottrarsi alla propria responsabilità, o vederla ridotta, invocando un concorso CP_3 di colpa di , ai sensi dell'art. 1227, 1° e 2° comma, c.c., per non aver vigilato sul conto Parte_1
e non aver assunto poi iniziative cautelari nei confronti di _2
Pare davvero arduo sostenere che il beneficiario, affetto da disturbo schizofrenico e a cui era stato nominato un amministratore proprio in ragione della sua incapacità a provvedere ai suoi interessi, anche economici, e comunque privo di operatività sul conto, dovesse vigilare sull'operare dell'amministratore di sostegno.
Peraltro, , non appena ricevuti gli estratti conto trimestrali, ha sporto denuncia querela, Parte_1
evidentemente assistito da terzi, come ben si può intuire dalla lettura della denuncia, chiaramente redatta da soggetto esperto visti i tecnicismi adoperati e i plurimi richiami alla giurisprudenza della
Cassazione.
Quanto poi a “eventuali azioni giudiziarie d'urgenza”, l'incapienza del patrimonio di Controparte_2
non contestata da , rende la deduzione del tutto irrilevante. CP_3
4. Gli odierni convenuti vanno pertanto condannati in solido al risarcimento del danno, pari a €
150.000,00, attesa l'unicità del fatto dannoso (cfr. Cass. 1070 del 2019 secondo cui “la responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate”; si veda altresì Cass. 20192 del 2014).
All'importo capitale vanno aggiunti, dalla data dei singoli prelievi al saldo (cfr. Cass. ord. 37798 del
2022), gli interessi in misura pari al tasso di rendimento medio anno netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi, considerata quella che avrebbe dovuto essere la modalità di investimento della liquidità dell'amministrato.
Non può invece accogliersi la richiesta di interessi al tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data della domanda.
16 Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito è oggetto di una obbligazione di valore, cui quindi non si applica l'art. 1224 del c.c., fino a quando, con la liquidazione che avviene con la sentenza, diventa obbligazione di valuta (cfr. Cass. 5503 del 2003, 21396 del 2014).
Gli interessi c.d. compensativi che vengono riconosciuti sull'importo capitale non sono tecnicamente interessi, ma sono lo strumento attraverso il quale il giudice liquida il lucro cessante, ovvero il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione e hanno, quindi, natura e fondamento diverso dagli interessi moratori di cui all'art. 1224 c.c. (cfr. Cass. ord. 24468 del 2020 e Cass. 19063 del 2023).
4.1 Venendo infine ai rapporti interni tra i convenuti e alla domanda di manleva formulata da , la CP_3
maggiore gravità della condotta, commissiva e volontaria, dell'amministratore di sostegno rispetto a quella omissiva della banca, valutata unitamente al fatto che il denaro sottratto è stato oggetto di appropriazione da parte dell'ex amministratore di sostegno, è circostanza idonea a superare la presunzione del pari concorso di colpa, prevista dall'art. 2055 co. 3 c.c., e a fondare il diritto di regresso di nei confronti di di quanto sarà tenuta a pagare a titolo di danni Controparte_3 Controparte_2
e di spese di lite, regresso da contenersi nella misura del 70% attesa la colpa comunque anche dell' . CP_10
5. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ex art. 5 co. 1 D.M. 55/2014, in conformità alla nota spese depositata.
è tenuta inoltre a rifondere all'attore le spese e i compensi del procedimento di Controparte_3
mediazione obbligatoria, pari a complessivi € 6.080,81 (doc. 18 e 19 att.).
Atteso infine che a mente dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato – laddove, in forza del successivo art. 60, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito – si precisa che nel caso di specie parte obbligata sono in convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
17 dispone: accertata la responsabilità di e , condanna in solido gli stessi al Controparte_2 Controparte_3
pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore di della somma di € Parte_1
150.000,00, oltre interessi come in parte motiva.
Condanna a tenere indenne di quanto questa dovesse pagare al Controparte_2 Controparte_3
ricorrente, in forza della presente sentenza per danni, interessi e spese, in misura superiore alla propria quota di responsabilità del 30%.
Condanna altresì e in solido a rimborsare a le Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in euro 802,48 per spese, euro 8.300,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta,
CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Condanna a rifondere a le spese e i compensi del procedimento Controparte_3 Parte_1
di mediazione obbligatoria, pari a euro 6.080,81.
A norma dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 obbligati sono i convenuti.
Padova, 27 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Caterina Zambotto
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sulla diligenza professionale ex art. 1176 co 2 del banchiere si veda: Cass. 806 del 2016; Cass. 18723 del 2007; Cass. 13777 del 2007.
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