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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 11/11/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1708/2024
Il Collegio composto nelle persone dei magistrati
Dott. OV TR, Presidente;
Dott. Massimo Vicini, Giudice;
Dott. BR AL, Giudice est. rel.;
All'esito dell'udienza del 11.9.2025, ha emesso il seguente
DECRETO
(P.IVA ) difesa dall'avv. ANTONIO FORMARO Parte_1 P.IVA_1 del foro di Bologna RICORRENTE
E
Controparte_1
” ( difesa dai prof. Avv. DANILO
[...] P.IVA_2
GALLETTI RESISTENTE
***
ha proposto opposizione ex art. 206 CCII avverso CP_2
l'esclusione dal passivo della Liquidazione Giudiziale
[...]
dei seguenti crediti: Controparte_1
- credito € 245.113,59 derivante a titolo di regresso nonché dall'art. 1950 c.c. dal contratto di garanzia fideiussoria n.
460011412553 sottoscritto in data 16.03.2011 ed i successivi atti integrativi e modificativi rilasciati da Parte_1 nell'interesse della ed in favore del Gestore dei Parte_2
Mercati Energetici S.p.A (anche “GME”);
- del credito per euro € 1.625.000,00 derivante a titolo di regresso nonché dall'art. 1950 c.c. dal contratto di garanzia fideiussoria n. 460011572561 sottoscritta in data 25.03.2016 ed i successivi atti integrativi e modificativi rilasciati dall' Parte_1 nell'interesse della ed in favore della Parte_2 CP_3
[...] L'esclusione dei summenzionati crediti è avvenuta “in ragione dell'applicazione dell'art. 160 CCII, come richiamato dall'art. 96
CCII, non essendo stata fornita la prova dell'intervenuto integrale pagamento del creditore principale”.
La ricorrente con l'opposizione ha dedotto:
- di avere fornito la prova dell'esistenza dei rapporti di garanzia e dei pagamenti effettuati a beneficio dei creditori garantiti, rispettivamente il 21.12.2021 a favore di GME e il 12.01.2022 a favore di;
CP_3
- l'erroneo richiamo, da parte del GD, all'art. 160 CCII, che regola i pagamenti del coobbligato avvenuti in costanza di procedura e quindi dopo la dichiarazione di fallimento, poiché nel caso di specie i pagamenti sono avvenuti prima;
- che, alla fattispecie in esame, deve applicarsi quanto disposto dall'art. 161.2 CCII, secondo cui il coobbligato che abbia pagato al creditore, prima della liquidazione giudiziale dell'altro coobbligato, solo parte del suo credito, può esercitare, tramite l'insinuazione al passivo, il regresso verso il coobbligato in liquidazione per la parte che prima dell'apertura del concorso di quest'ultimo abbia pagato al creditore.
Ciò posto, ha quindi chiesto di ammettere in via chirografaria i crediti sopra descritti.
Si è costituita la Curatela, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Il ricorso è infondato e va respinto
Gli artt. 160 e 161 CCII disciplinano i rapporti tra il creditore e i coobbligati in solido in caso di liquidazione giudiziale del debitore solidale e il diritto di regresso/surroga del garante che abbia adempiuto l'obbligazione di garanzia. Tali norme, come precisato dalla relazione preliminare, ricalcano quasi pedissequamente il testo dei precedenti artt. 61 e 62 fall., con conseguente applicabilità dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale relativa a tali disposizioni.
Dispone l'art. 160 CCII (già art. 61 L.F.): "1. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per
l'intero credito in capitale e accessori, sino all'integrale pagamento.
2. Il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito".
Dispone l'art. 161 CCII (già art. 62 L.F.): "
1. Il creditore che, prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla procedura concorsuale, o da un fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa.
2. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questa per la somma pagata.
3. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanta ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.".
L'elemento decisivo per la diversa applicazione delle due discipline previste dagli articoli citati allora è l'anteriorità del pagamento del coobbligato rispetto al momento di apertura della liquidazione giudiziale.
Se il pagamento è anteriore (161.2 CCII), il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questo per la somma pagata;
se il pagamento è successivo, (160 CCII), il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.
Si tratta quindi di comprendere se i pagamenti effettuati da per cui è causa, possono dirsi anteriori alla apertura Parte_1 della liquidazione giudiziale.
È pacifico, e per vero non contestato, tra le parti che Parte_1 ha effettuato i pagamenti quando aveva già depositato la domanda Pt_2 di ammissione al concordato.
In ogni caso, ha effettuato i pagamenti nelle date del CP_2
21.12.2021 e del 12.1.2022.
La domanda di concordato è stata depositata in data 3 dicembre 2021
(all. doc. n. 2).
L'art. 96 CCII dispone che “1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, le disposizioni degli articoli
145, nonché da 153 a 162.”
L'art. 169 co.1 L.F. prevedeva – per quanto di interesse – che “Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli
45,55,56,57,58,59,60,61,62,63”.
Le norme testé riportate, sostanzialmente sovrapponibili, almeno per quanto di interesse, anticipano alla fase concordataria – meglio: alla data di presentazione della domanda di concordato – taluni effetti tipici della pronuncia della declaratoria di fallimento, ed in particolare quelli previsti dalle norme espressamente richiamate
- artt. 160 (già 61) e 161 (già 62).
Pertanto, l'anteriorità dei pagamenti del coobbligato deve essere stabilita avendo a riguardo alla data di presentazione della domanda di concordato. Ne consegue che i pagamenti effettuati da successivamente Parte_1 alla data di presentazione della domanda di concordato da parte di
, debbono essere assoggettati alla disciplina prevista dall'art. Pt_2
160 CCII, con la conseguenza che l'istituto di credito può agire in regresso solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.
non ha provato, e per vero neppure allegato, di avere Parte_1 soddisfatto, per il tramite dei pagamenti effettuati, l'intero
Cont credito vantato dai creditori e (Cassazione civile sez. CP_3
I, 17/10/2018, n.26003: ”Il coobbligato (nella specie fideiussore) del debitore principale fallito per insinuarsi al passivo, in via di regresso o in virtù di surrogazione, dopo il pagamento effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art.
61, c.2, l.fall., deve dimostrare il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale pur se idoneo ad esaurire l'obbligazione del solvens.”
Ne segue che l'opposizione infondata e va respinta.
Le spese di lite vanno liquidate come da dispositivo in base ai valori minimi in ragione della semplicità della questione trattata, secondo i parametri dei giudizio dei giudizi ordinari (cfr.
Cassazione civile sez. I, 15/04/2024, n.10047 “In tema di fallimento,
l'opposizione allo stato passivo ha natura di procedimento contenzioso a cognizione piena, assimilabile all'appello, e non di volontaria giurisdizione, di talché alle relative spese di lite si applicano i parametri forensi dei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale”).
Va, altresì, dato atto, trattandosi di integrale rigetto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 4315/2020), pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cassazione civile sez. I, 02/01/2025, n.48 “Il giudice dell'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall. deve rendere l'attestazione circa la sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma, in considerazione della natura impugnatoria, sia pure sui generis, di tale giudizio.”)
P.Q.M
.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) RESPINGE il ricorso proposto da Parte_1
b) condanna alla refusione delle spese di lite Parte_1 sostenute dalla resistente, liquidate in € 18.977 oltre 15%, iva e cpa come e se dovute per legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 4315/2020), pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.”
Si comunichi.
Ravenna, 10.11.2025
Il Presidente
OV TR
Il Giudice est.
BR AL
Il Collegio composto nelle persone dei magistrati
Dott. OV TR, Presidente;
Dott. Massimo Vicini, Giudice;
Dott. BR AL, Giudice est. rel.;
All'esito dell'udienza del 11.9.2025, ha emesso il seguente
DECRETO
(P.IVA ) difesa dall'avv. ANTONIO FORMARO Parte_1 P.IVA_1 del foro di Bologna RICORRENTE
E
Controparte_1
” ( difesa dai prof. Avv. DANILO
[...] P.IVA_2
GALLETTI RESISTENTE
***
ha proposto opposizione ex art. 206 CCII avverso CP_2
l'esclusione dal passivo della Liquidazione Giudiziale
[...]
dei seguenti crediti: Controparte_1
- credito € 245.113,59 derivante a titolo di regresso nonché dall'art. 1950 c.c. dal contratto di garanzia fideiussoria n.
460011412553 sottoscritto in data 16.03.2011 ed i successivi atti integrativi e modificativi rilasciati da Parte_1 nell'interesse della ed in favore del Gestore dei Parte_2
Mercati Energetici S.p.A (anche “GME”);
- del credito per euro € 1.625.000,00 derivante a titolo di regresso nonché dall'art. 1950 c.c. dal contratto di garanzia fideiussoria n. 460011572561 sottoscritta in data 25.03.2016 ed i successivi atti integrativi e modificativi rilasciati dall' Parte_1 nell'interesse della ed in favore della Parte_2 CP_3
[...] L'esclusione dei summenzionati crediti è avvenuta “in ragione dell'applicazione dell'art. 160 CCII, come richiamato dall'art. 96
CCII, non essendo stata fornita la prova dell'intervenuto integrale pagamento del creditore principale”.
La ricorrente con l'opposizione ha dedotto:
- di avere fornito la prova dell'esistenza dei rapporti di garanzia e dei pagamenti effettuati a beneficio dei creditori garantiti, rispettivamente il 21.12.2021 a favore di GME e il 12.01.2022 a favore di;
CP_3
- l'erroneo richiamo, da parte del GD, all'art. 160 CCII, che regola i pagamenti del coobbligato avvenuti in costanza di procedura e quindi dopo la dichiarazione di fallimento, poiché nel caso di specie i pagamenti sono avvenuti prima;
- che, alla fattispecie in esame, deve applicarsi quanto disposto dall'art. 161.2 CCII, secondo cui il coobbligato che abbia pagato al creditore, prima della liquidazione giudiziale dell'altro coobbligato, solo parte del suo credito, può esercitare, tramite l'insinuazione al passivo, il regresso verso il coobbligato in liquidazione per la parte che prima dell'apertura del concorso di quest'ultimo abbia pagato al creditore.
Ciò posto, ha quindi chiesto di ammettere in via chirografaria i crediti sopra descritti.
Si è costituita la Curatela, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Il ricorso è infondato e va respinto
Gli artt. 160 e 161 CCII disciplinano i rapporti tra il creditore e i coobbligati in solido in caso di liquidazione giudiziale del debitore solidale e il diritto di regresso/surroga del garante che abbia adempiuto l'obbligazione di garanzia. Tali norme, come precisato dalla relazione preliminare, ricalcano quasi pedissequamente il testo dei precedenti artt. 61 e 62 fall., con conseguente applicabilità dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale relativa a tali disposizioni.
Dispone l'art. 160 CCII (già art. 61 L.F.): "1. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per
l'intero credito in capitale e accessori, sino all'integrale pagamento.
2. Il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito".
Dispone l'art. 161 CCII (già art. 62 L.F.): "
1. Il creditore che, prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla procedura concorsuale, o da un fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa.
2. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questa per la somma pagata.
3. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanta ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.".
L'elemento decisivo per la diversa applicazione delle due discipline previste dagli articoli citati allora è l'anteriorità del pagamento del coobbligato rispetto al momento di apertura della liquidazione giudiziale.
Se il pagamento è anteriore (161.2 CCII), il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questo per la somma pagata;
se il pagamento è successivo, (160 CCII), il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.
Si tratta quindi di comprendere se i pagamenti effettuati da per cui è causa, possono dirsi anteriori alla apertura Parte_1 della liquidazione giudiziale.
È pacifico, e per vero non contestato, tra le parti che Parte_1 ha effettuato i pagamenti quando aveva già depositato la domanda Pt_2 di ammissione al concordato.
In ogni caso, ha effettuato i pagamenti nelle date del CP_2
21.12.2021 e del 12.1.2022.
La domanda di concordato è stata depositata in data 3 dicembre 2021
(all. doc. n. 2).
L'art. 96 CCII dispone che “1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, le disposizioni degli articoli
145, nonché da 153 a 162.”
L'art. 169 co.1 L.F. prevedeva – per quanto di interesse – che “Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli
45,55,56,57,58,59,60,61,62,63”.
Le norme testé riportate, sostanzialmente sovrapponibili, almeno per quanto di interesse, anticipano alla fase concordataria – meglio: alla data di presentazione della domanda di concordato – taluni effetti tipici della pronuncia della declaratoria di fallimento, ed in particolare quelli previsti dalle norme espressamente richiamate
- artt. 160 (già 61) e 161 (già 62).
Pertanto, l'anteriorità dei pagamenti del coobbligato deve essere stabilita avendo a riguardo alla data di presentazione della domanda di concordato. Ne consegue che i pagamenti effettuati da successivamente Parte_1 alla data di presentazione della domanda di concordato da parte di
, debbono essere assoggettati alla disciplina prevista dall'art. Pt_2
160 CCII, con la conseguenza che l'istituto di credito può agire in regresso solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.
non ha provato, e per vero neppure allegato, di avere Parte_1 soddisfatto, per il tramite dei pagamenti effettuati, l'intero
Cont credito vantato dai creditori e (Cassazione civile sez. CP_3
I, 17/10/2018, n.26003: ”Il coobbligato (nella specie fideiussore) del debitore principale fallito per insinuarsi al passivo, in via di regresso o in virtù di surrogazione, dopo il pagamento effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art.
61, c.2, l.fall., deve dimostrare il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale pur se idoneo ad esaurire l'obbligazione del solvens.”
Ne segue che l'opposizione infondata e va respinta.
Le spese di lite vanno liquidate come da dispositivo in base ai valori minimi in ragione della semplicità della questione trattata, secondo i parametri dei giudizio dei giudizi ordinari (cfr.
Cassazione civile sez. I, 15/04/2024, n.10047 “In tema di fallimento,
l'opposizione allo stato passivo ha natura di procedimento contenzioso a cognizione piena, assimilabile all'appello, e non di volontaria giurisdizione, di talché alle relative spese di lite si applicano i parametri forensi dei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale”).
Va, altresì, dato atto, trattandosi di integrale rigetto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 4315/2020), pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cassazione civile sez. I, 02/01/2025, n.48 “Il giudice dell'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall. deve rendere l'attestazione circa la sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma, in considerazione della natura impugnatoria, sia pure sui generis, di tale giudizio.”)
P.Q.M
.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) RESPINGE il ricorso proposto da Parte_1
b) condanna alla refusione delle spese di lite Parte_1 sostenute dalla resistente, liquidate in € 18.977 oltre 15%, iva e cpa come e se dovute per legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 4315/2020), pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.”
Si comunichi.
Ravenna, 10.11.2025
Il Presidente
OV TR
Il Giudice est.
BR AL