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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/08/2025, n. 3355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3355 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazio- nale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea riunito in camera di consiglio nella persona dei sig.ri magistrati dott.ssa Monica Montante Presidente dott. ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies cpc e ss iscritto al n. 4817/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promos- so
DA
, nato ad , Edo- State (Nigeria) il Parte_1 Pt_2
31.10.1998, rappresentato e difeso – ai fini del presente giudizio – dall'Avv. Alessandro Gravante giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Questore pro tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in , Via Valerio Villa- CP_1
reale n. 6.
Controparte_2
(C.F.
[...]
), in persona Presidente pro tempore, domiciliati ex lege P.IVA_2
presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in , Via Valerio CP_1
Villareale n. 6.
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione diniego rinnovo permesso di soggiorno per protezione umanitaria/speciale
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, depositato in data 16/04/2024,
l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento Cat.
A.12/marzo-24/1prot. 14658/4^SEZ emesso dal Questore di Pa- lermo il 15.03.2024, notificato in data 22.03.2024, con il quale è stata rigettata la richiesta volta all'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 co.
1.1 e 1.2.
T.U.I., sulla base del parere negativo emesso in data 19/12/2023 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Prote- zione Internazionale di . CP_1
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità del diniego impugnato, rite- nendo sussistenti i requisiti per il riconoscimento del permesso di soggiorno richiesto in ragione del grado di integrazione sociale e la- vorativa conseguita dal richiedente.
In particolare, il ricorrente ha evidenziato l'illegittimità del provve- dimento impugnato per insufficiente analisi della situazione socio lavorativa del richiedente e del livello di integrazione dallo stesso raggiunto in Italia, ritenuto presupposto idoneo al riconoscimento della protezione speciale invocata ex art. 19 CO.
1.1. terzo periodo
T.U.I, altresì precisando che un eventuale allontanamento del ricor-
- 2 -
rente dal territorio nazionale potrebbe comportare un grave rischio per la sua incolumità fisica in relazione alla situazione presente in
Nigeria.
Il ricorrente ha dunque richiesto, previa sospensione del provvedi- mento impugnato, l'annullamento del diniego del permesso di sog- giorno emesso dal Questore di Palermo in data 15.03.2024, notificato in data 22.03.2024 ed il conseguente riconoscimento del proprio di- ritto ad ottenere il permesso di soggiorno invocato.
Con decreto emesso in data 02.05.2024 il Tribunale adito ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, fissando l'udienza per la conferma, la modifica o la revoca del decreto reso inaudita altera parte.
Il non si è costituito e ne va, pertanto, dichia- Controparte_1
rata la contumacia.
*****
Venendo al merito, il ricorso è fondato e, sulla scorta delle conside- razioni di seguito esposte, va quindi accolto.
Nel caso in esame, invero, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98 il quale - nel testo, ante- riore alla riforma di cui al D.L. 30/2023 conv. in L. 50/2023, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame in considerazione della data di presentazione dell'istanza rigettata - consente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione
- 3 -
del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, rischio da valutare alla luce dei criteri ivi indicati.
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del pre- sente giudizio, è evidente che nel caso di specie l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe detta violazione.
Dalla documentazione in atti, invero, si evince che lo stesso vive in
Italia dal 2018 e ha qui intrapreso da subito un utile percorso di in- tegrazione.
Il ricorrente, invero, ha documentato di avere conseguito già nel
2019 diploma di licenza media (come da certificato del 26/06/2019 in copia in atti prodotto).
Lo stesso ha, poi, dimostrato un valido e meritevole percorso inte- grativo sotto il profilo lavorativo atteso che, a seguito di rapporti di lavoro a tempo determinato (cfr. Unilav per il periodo 09/12/2021-
31/01/2022 attestante rapporto di lavoro alle dipendenze della so- cietà Blu Ocean società cooperativa con sede in Casteldaccia Via Pie- tro Nenni n 62 operante nel settore della lavorazione e conservazio- ne di pesce con mansioni di addetto alla pulizia e relativa busta pa- ga dicembre 2021; Unilav per il periodo 13/07/2022-30/09/2022 at- testante rapporto di lavoro alle dipendenze della società CP_3
con sede legale in , Via Quintino Sella n 76 e sede di lavoro CP_1
in Altavilla Milicia, operante nel settore della ristorazione con somministrazione per lo svolgimento di mansioni di fattorino e rela- tive buste paga agosto settembre 2022; Unilav per il periodo
13/01/2023-30/06/2023 attestante rapporto di lavoro alle dipen-
- 4 -
denze della società di persone Misuraca di Gianmarco Misuraca Sas operante nel settore della ristorazione con somministrazione e per lo svolgimento di mansioni di fattorino), ha stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della società di co- struzioni LSA Progetto e Costruzione s.r.l. con sede di Bagheria
(PA), come da certificazione unica e buste paga in atti, per lo svol- gimento di mansioni di manovale edile, percependo retribuzione adeguata al proprio mantenimento.
Il ricorrente ha, inoltre, depositato contratto di locazione stipulato in data 16/10/2023 per la durata di anni tre ed avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Bagheria, al piano terra di Via Sutera n
15, con ciò ulteriormente dimostrando la propria integrazione sotto il profilo sociale.
A ciò va aggiunto che il ricorrente è giunto in Italia da circa sette anni, con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con il Paese di origine e con presumibile difficoltà di inse- rirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una vio- lazione della sua vita privata con la conseguenza che non essendo, per altro verso, emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento - va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto rinnovo essendo sussistenti, alla luce
- 5 -
della vigente normativa, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Quanto alla regolamentazione delle spese nel rapporto tra le parti, tenuto conto dell'integrazione documentale prodotta in questa sede ai fini dell'accoglimento del ricorso e dell'assenza di difese dell'Amministrazione resistente, vanno lasciate a carico del ricor- rente le spese dallo stesso sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
2) lascia a carico del ricorrente le spese dallo stesso sostenute.
Così deciso in Palermo il 24 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Eleonora Bruno dott. ssa Monica Montante
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Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazio- nale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea riunito in camera di consiglio nella persona dei sig.ri magistrati dott.ssa Monica Montante Presidente dott. ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies cpc e ss iscritto al n. 4817/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promos- so
DA
, nato ad , Edo- State (Nigeria) il Parte_1 Pt_2
31.10.1998, rappresentato e difeso – ai fini del presente giudizio – dall'Avv. Alessandro Gravante giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Questore pro tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in , Via Valerio Villa- CP_1
reale n. 6.
Controparte_2
(C.F.
[...]
), in persona Presidente pro tempore, domiciliati ex lege P.IVA_2
presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in , Via Valerio CP_1
Villareale n. 6.
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione diniego rinnovo permesso di soggiorno per protezione umanitaria/speciale
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, depositato in data 16/04/2024,
l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento Cat.
A.12/marzo-24/1prot. 14658/4^SEZ emesso dal Questore di Pa- lermo il 15.03.2024, notificato in data 22.03.2024, con il quale è stata rigettata la richiesta volta all'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 co.
1.1 e 1.2.
T.U.I., sulla base del parere negativo emesso in data 19/12/2023 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Prote- zione Internazionale di . CP_1
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità del diniego impugnato, rite- nendo sussistenti i requisiti per il riconoscimento del permesso di soggiorno richiesto in ragione del grado di integrazione sociale e la- vorativa conseguita dal richiedente.
In particolare, il ricorrente ha evidenziato l'illegittimità del provve- dimento impugnato per insufficiente analisi della situazione socio lavorativa del richiedente e del livello di integrazione dallo stesso raggiunto in Italia, ritenuto presupposto idoneo al riconoscimento della protezione speciale invocata ex art. 19 CO.
1.1. terzo periodo
T.U.I, altresì precisando che un eventuale allontanamento del ricor-
- 2 -
rente dal territorio nazionale potrebbe comportare un grave rischio per la sua incolumità fisica in relazione alla situazione presente in
Nigeria.
Il ricorrente ha dunque richiesto, previa sospensione del provvedi- mento impugnato, l'annullamento del diniego del permesso di sog- giorno emesso dal Questore di Palermo in data 15.03.2024, notificato in data 22.03.2024 ed il conseguente riconoscimento del proprio di- ritto ad ottenere il permesso di soggiorno invocato.
Con decreto emesso in data 02.05.2024 il Tribunale adito ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, fissando l'udienza per la conferma, la modifica o la revoca del decreto reso inaudita altera parte.
Il non si è costituito e ne va, pertanto, dichia- Controparte_1
rata la contumacia.
*****
Venendo al merito, il ricorso è fondato e, sulla scorta delle conside- razioni di seguito esposte, va quindi accolto.
Nel caso in esame, invero, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98 il quale - nel testo, ante- riore alla riforma di cui al D.L. 30/2023 conv. in L. 50/2023, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame in considerazione della data di presentazione dell'istanza rigettata - consente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione
- 3 -
del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, rischio da valutare alla luce dei criteri ivi indicati.
Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del pre- sente giudizio, è evidente che nel caso di specie l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe detta violazione.
Dalla documentazione in atti, invero, si evince che lo stesso vive in
Italia dal 2018 e ha qui intrapreso da subito un utile percorso di in- tegrazione.
Il ricorrente, invero, ha documentato di avere conseguito già nel
2019 diploma di licenza media (come da certificato del 26/06/2019 in copia in atti prodotto).
Lo stesso ha, poi, dimostrato un valido e meritevole percorso inte- grativo sotto il profilo lavorativo atteso che, a seguito di rapporti di lavoro a tempo determinato (cfr. Unilav per il periodo 09/12/2021-
31/01/2022 attestante rapporto di lavoro alle dipendenze della so- cietà Blu Ocean società cooperativa con sede in Casteldaccia Via Pie- tro Nenni n 62 operante nel settore della lavorazione e conservazio- ne di pesce con mansioni di addetto alla pulizia e relativa busta pa- ga dicembre 2021; Unilav per il periodo 13/07/2022-30/09/2022 at- testante rapporto di lavoro alle dipendenze della società CP_3
con sede legale in , Via Quintino Sella n 76 e sede di lavoro CP_1
in Altavilla Milicia, operante nel settore della ristorazione con somministrazione per lo svolgimento di mansioni di fattorino e rela- tive buste paga agosto settembre 2022; Unilav per il periodo
13/01/2023-30/06/2023 attestante rapporto di lavoro alle dipen-
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denze della società di persone Misuraca di Gianmarco Misuraca Sas operante nel settore della ristorazione con somministrazione e per lo svolgimento di mansioni di fattorino), ha stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della società di co- struzioni LSA Progetto e Costruzione s.r.l. con sede di Bagheria
(PA), come da certificazione unica e buste paga in atti, per lo svol- gimento di mansioni di manovale edile, percependo retribuzione adeguata al proprio mantenimento.
Il ricorrente ha, inoltre, depositato contratto di locazione stipulato in data 16/10/2023 per la durata di anni tre ed avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Bagheria, al piano terra di Via Sutera n
15, con ciò ulteriormente dimostrando la propria integrazione sotto il profilo sociale.
A ciò va aggiunto che il ricorrente è giunto in Italia da circa sette anni, con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con il Paese di origine e con presumibile difficoltà di inse- rirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una vio- lazione della sua vita privata con la conseguenza che non essendo, per altro verso, emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento - va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto rinnovo essendo sussistenti, alla luce
- 5 -
della vigente normativa, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Quanto alla regolamentazione delle spese nel rapporto tra le parti, tenuto conto dell'integrazione documentale prodotta in questa sede ai fini dell'accoglimento del ricorso e dell'assenza di difese dell'Amministrazione resistente, vanno lasciate a carico del ricor- rente le spese dallo stesso sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
2) lascia a carico del ricorrente le spese dallo stesso sostenute.
Così deciso in Palermo il 24 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Eleonora Bruno dott. ssa Monica Montante
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