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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 468 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con gli Avv.ti VIGNA FABIANA E DALMAZIO TARANTINO Parte_1
SANTO
appellante
E
Controparte_1
Appellante non costituito
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Cosenza, pronunciandosi sul ricorso proposto dal docente ha Parte_1 dichiarato il suo diritto all'inquadramento nella fascia stipendiale 3/8 dal 1.9.2011 e, per l'effetto, ha condannato il a corrispondergli le differenze retributive Controparte_2 nonché a rimborsargli le spese di lite liquidate in € 700,00 oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CPA, con distrazione.
Con l'appello il ricorrente di primo grado lamenta che la liquidazione delle spese giudiziali sia incongrua rispetto ai parametri previsti dai DM 55/2014 e 37/2018 e al valore dichiarato della controversia (€ 2.000). Ha chiesto, dunque, che le spese siano rideterminate in conformità a quei parametri.
L'appellato non si è costituito. CP_1
Alla fissata udienza, sentito il difensore dell'unica parte costituita, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del appellato che non si è CP_1
costituito in giudizio, nonostante rituale e tempestiva notifica all'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Catanzaro presso il suo domicilio digitale.
2.L'appellante ha ragione a rivendicare che le spese di lite siano rideterminate nel rispetto dei limiti e dei parametri fissati dai DM, ratione temporis applicabili. Nella liquidazione delle spese, infatti, il tribunale si è immotivatamente discostato dai limiti fissati dai DM 55/2014 e
37/2018 che, invece, avrebbe dovuto rispettare per determinare il compenso spettante alla parte vittoriosa per ciascuna delle fasi processuali effettivamente svolte.
La liquidazione deve tener conto dello scaglione di riferimento che è quello delle cause fino a € 5.200,00, in quanto il valore della controversia – dichiarato dalla stessa ricorrente - è di €
2.000,00 e dei compensi prossimi ai minimi previsti per le cause di lavoro, considerata l'agevole risoluzione della controversia (sulla base di circostanze documentate e dell'invalsa indicazione ermeneutica giurisprudenziale).
Si perviene, pertanto, alla commisurazione delle spese di primo grado nella misura di € 423 per la fase di studio, di € 203 per la fase introduttiva e - esclusi i compensi per la fase di trattazione, che non ha avuto autonomo svolgimento, in quanto il era contumace in CP_1
primo grado (cfr., tra le tante, Cass. n. 17387/2022 e n. 2308/2015, da cui si desume che la fase di trattazione è considerata “ineludibile”, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, perché in essa “rientra anche l'esame degli scritti o documenti delle altre parti”, sicché va esclusa in caso di contumacia della controparte) – di € 355 per la fase decisionale: per un totale di € 981, oltre accessori e rimborso forfettario di legge, da distrarsi.
3.Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza del appellato e si CP_1
liquidano come in dispositivo con distrazione, avuto riguardo all'importo del disputatum, coincidente con quello delle spese del giudizio di primo grado e quindi lo scaglione di riferimento è quello delle cause fino ad € 1.100, esclusi di compensi della trattazione, in quanto il è rimasto contumace anche in questo grado di giudizio. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in data Parte_1
11.5.2023, avverso la sentenza del tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1868/2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, condanna il ministero appellato a rifondere a parte appellante le spese del primo grado che distrae a favore dei suoi difensori e liquida in € 981 oltre accessori e rimborso forfettario di legge;
Pag. 2 di 3 2.condanna il ministero appellato a rifondere a parte appellante le spese del secondo grado che distrae a favore dei suoi difensori e liquida in € 247 oltre accessori e rimborso forfettario di legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
20.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
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In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 468 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con gli Avv.ti VIGNA FABIANA E DALMAZIO TARANTINO Parte_1
SANTO
appellante
E
Controparte_1
Appellante non costituito
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Cosenza, pronunciandosi sul ricorso proposto dal docente ha Parte_1 dichiarato il suo diritto all'inquadramento nella fascia stipendiale 3/8 dal 1.9.2011 e, per l'effetto, ha condannato il a corrispondergli le differenze retributive Controparte_2 nonché a rimborsargli le spese di lite liquidate in € 700,00 oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CPA, con distrazione.
Con l'appello il ricorrente di primo grado lamenta che la liquidazione delle spese giudiziali sia incongrua rispetto ai parametri previsti dai DM 55/2014 e 37/2018 e al valore dichiarato della controversia (€ 2.000). Ha chiesto, dunque, che le spese siano rideterminate in conformità a quei parametri.
L'appellato non si è costituito. CP_1
Alla fissata udienza, sentito il difensore dell'unica parte costituita, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del appellato che non si è CP_1
costituito in giudizio, nonostante rituale e tempestiva notifica all'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Catanzaro presso il suo domicilio digitale.
2.L'appellante ha ragione a rivendicare che le spese di lite siano rideterminate nel rispetto dei limiti e dei parametri fissati dai DM, ratione temporis applicabili. Nella liquidazione delle spese, infatti, il tribunale si è immotivatamente discostato dai limiti fissati dai DM 55/2014 e
37/2018 che, invece, avrebbe dovuto rispettare per determinare il compenso spettante alla parte vittoriosa per ciascuna delle fasi processuali effettivamente svolte.
La liquidazione deve tener conto dello scaglione di riferimento che è quello delle cause fino a € 5.200,00, in quanto il valore della controversia – dichiarato dalla stessa ricorrente - è di €
2.000,00 e dei compensi prossimi ai minimi previsti per le cause di lavoro, considerata l'agevole risoluzione della controversia (sulla base di circostanze documentate e dell'invalsa indicazione ermeneutica giurisprudenziale).
Si perviene, pertanto, alla commisurazione delle spese di primo grado nella misura di € 423 per la fase di studio, di € 203 per la fase introduttiva e - esclusi i compensi per la fase di trattazione, che non ha avuto autonomo svolgimento, in quanto il era contumace in CP_1
primo grado (cfr., tra le tante, Cass. n. 17387/2022 e n. 2308/2015, da cui si desume che la fase di trattazione è considerata “ineludibile”, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, perché in essa “rientra anche l'esame degli scritti o documenti delle altre parti”, sicché va esclusa in caso di contumacia della controparte) – di € 355 per la fase decisionale: per un totale di € 981, oltre accessori e rimborso forfettario di legge, da distrarsi.
3.Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza del appellato e si CP_1
liquidano come in dispositivo con distrazione, avuto riguardo all'importo del disputatum, coincidente con quello delle spese del giudizio di primo grado e quindi lo scaglione di riferimento è quello delle cause fino ad € 1.100, esclusi di compensi della trattazione, in quanto il è rimasto contumace anche in questo grado di giudizio. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in data Parte_1
11.5.2023, avverso la sentenza del tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1868/2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, condanna il ministero appellato a rifondere a parte appellante le spese del primo grado che distrae a favore dei suoi difensori e liquida in € 981 oltre accessori e rimborso forfettario di legge;
Pag. 2 di 3 2.condanna il ministero appellato a rifondere a parte appellante le spese del secondo grado che distrae a favore dei suoi difensori e liquida in € 247 oltre accessori e rimborso forfettario di legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
20.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
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