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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/03/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 14 marzo 2025, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 7220/2022 R.G.L. promosso da
rappresentato e difeso per delega conferita su foglio Parte_1 separato allegato all'atto dissenso depositato nel procedimento per ATPO n.
4235/2021 R.G.L. dagli avv.ti Velia Scarnecchia, Andrea Dibitonto e Giovanni
Russo presso lo studio del quale in Foggia P.za Padre Pio, 68 è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875
a rogito del Notaio dall'avv. Domenico Longo ed Persona_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via
Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell CP_2
resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento – handicap in situazione di gravità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.09.2022 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto negate in sede amministrativa;
che la CTU aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92 negando la sussistenza dei requisiti sanitari utili al conseguimento della indennità di accompagnamento;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno delle proprie pretese chiedeva all'adito Tribunale di: “a) dichiarare che il ricorrente a causa del complesso patologico da cui è affetto sia da ritenersi impossibilitato al compimento degli atti quotidiani della vita ovvero alla autonoma deambulazione sin dalla data della domanda amministrativa;
b) dichiarare che la ricorrente a causa del complesso patologico da cui è affetto sia tale da determinare una riduzione grave dell'autonomia personale, correlata all'età, del ricorrente in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione sin dalla data della domanda amministrativa;
c) condannare l' ut CP_1 supra, al pagamento delle competenze del presente procedimento, gravati di IVA, CAP e rimborso forfettario, come per legge, unitamente
a quelle del giudizio per ATPO iscritto a codesto Tribunale distraendoli in favore dei sottoscritti difensori antistatari.”
Ritualmente evocato in giudizio si costituiva l che contestato CP_1
l'avverso dedotto concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Disposta la rinnovazione delle operazioni peritali limitatamente alle contestazioni mosse, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 14 marzo 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
Nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez. Lav., sent.
16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile;
invece, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.3 della L. n.104/92, è portatore di handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione… Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott. Adriana Doronzo, Ordinanza
n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep. 09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo, dott.
, aveva escluso la sussistenza, in capo alla stessa parte Persona_2 ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento.
Chiamato a chiarimenti nella presente fase di giudizio per rispondere alle contestazioni mosse alle proprie conclusioni lo stesso ha precisato:
“Nel corso della visita peritale, eseguita il giorno 15/6/2022 sulla persona del sig. è stata rilevata all'esame obiettivo Parte_1 una certa difficoltà da parte del periziando nell' assunzione della posizione eretta nell'atto di alzarsi dalla sedia e nell'inizio della deambulazione, che proseguiva con la ricerca di punti d'appoggio. Ma quanto rilevato , come i legali del ricorrente evidenziano, riguarda i pochi passi percorsi all'interno di uno studio medico e in un breve lasso temporale.
Preciso che il periziando al suo ingresso nello studio deambulava autonomamente anche se precauzionalmente, né era dotato di ausili alla deambulazione, e questo fa desumere che normalmente egli avesse, una sia pur limitata, autonomia nella stessa. Rilevo inoltre che nella documentazione agli atti di causa non vi era alcuna certificazione fisiatrica che attestasse difficoltà nella deambulazione, né tantomeno vi era prescrizione di presidi alla stessa. Quanto al decadimento cognitivo
, benchè sia stato rilevato in sede di esame obiettivo un moderato deficit della memoria e dell'orientamento spazio-temporale, non può affermarsi che fosse tale da determinare l'assenza di autonomia. Anche in questo caso la documentazione neurologica prodotta non era corredata da test (MMSE o equivalenti)) che potessero fornire elementi utili ai fini della valutazione dei disturbi dell'efficienza intellettiva e della presenza di deterioramento cognitivo. A tal riguardo preciso che (non prodotto agli atti di causa) nel verbale della commissione ASL CIC (seduta del 2/12/2020) si faceva riferimento nei dati anamnestici ad un MMSE con valutazione 26/30
(il punteggio da 26 a 30 è indice di normalità cognitiva). Parimenti assente agli atti una valutazione multidimensionale che potesse fornire dati circa il livello di autonomia nelle attività basali e strumentali. Faccio presente che il paziente geriatrico è un paziente complesso perché il suo stato di salute globale è dato dall'interazione di diversi fattori quali le malattie fisiche, il livello cognitivo , i disturbi motori, gli aspetti psico-affettivi, per l'accertamento dei quali vengono all'uopo somministrati dallo specialista geriatra test con le corrispondenti scale di valutazione, utilizzati a livello nazionale ed internazionale, che indagano tutte le aree, cosi da delinearne un profilo completo , e tale valutazione multidimensionale fornisce dati attendibili sul livello di autonomia del paziente. Si evidenzia che le risultanze dell'esame obiettivo hanno comunque consentito di riconoscere l'invalidità nella forma grave con percentuale del 100% e i benefici di cui all'art. 3, 3 co legge 104/92 proprio per le accertate difficoltà nello svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'età e le ricadute nell'ambito socio-relazionale correlate al quadro patologico. Per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ritengo in definitiva necessario che il sig. si Parte_1 sottoponga a visita fisiatrica/ortopedica al fine di ottenere i presidi alla deambulazione e/o completi la documentazione agli atti di causa con una valutazione multidimensionale;
tanto al fine di poter affermare che egli necessita di assistenza continua perchè non in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita e/o dell'aiuto permanente di un accompagnatore perché impossibilitato a deambulare (L. 508/1988).”
Va opportunamente premesso che dopo il deposito dei chiarimenti datato
30.06.2023, parte ricorrente ha depositato in data 06.09.2023 nuova certificazione medica: “certificazione Dipartimento di Medicina
Riabilitativa OO.RR. di Foggia del 07.08.2023 con allegati MMSE, CDT, ADL, IADL, Bharthel index, certificazione fisiatrica del 20.07.2023, prescrizione carrozzina pieghevole del 20.07.2023” sulla scorta della quale, il magistrato all'epoca tabellarmente competente, ha devoluto ad altro CTU, gli accertamenti richiesti tanto in relazione all'indennità di accompagnamento, quanto all'handicap in situazione di gravità.
Il CTU nominato nella presente fase, dott. sulla Persona_3 scorta della documentazione di cui innanzi, ha confermato la sussistenza dei requisiti sanitari relativi all'handicap in situazione di gravità e la decorrenza dalla domanda amministrativa.
Quanto alla sussistenza dei requisiti sanitari ex art. 1 legge n.
508/1988 per essere riconosciuto nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, il CTU ha concluso per la sussistenza dei requisiti de quibus all'esito della valutazione della certificazione prodotta nella presente fase.
Quanto alla decorrenza, il CTU, ha ritenuto di retrodatarla (rispetto alla certificazione esaminata) ancorandola alla data del 15.06.2022 (data della prima visita peritale) poiché a tale data, come si è letto nei chiarimenti resi, le difficoltà erano state già obiettivate dal CTU dott.
. Per_2
Parte ricorrente ha nuovamente contestato le conclusioni del CTU con riferimento alla decorrenza allegando che lo stato invalidante in questione sarebbe già emerso dalla “certificazione medica attestante un “decadimento cognitivo da demenza mista (vascolare- degenerativo) con disturbi comportamentali e deficit funzionali” tali da rendere “necessario un supporto esterno continuativo” (certificazione OO.RR. di Foggia – reparto di Neurologia del 18.09.2019, in atti)”.
Invero, deve valutarsi che la certificazione menzionata non risulta accompagnata da alcun esame diagnostico e/o strumentale in grado di confermare la necessità, all'epoca, di “un supporto esterno continuativo”.
Rilievo che emerge invece con tutta evidenza dalla certificazione datata luglio/agosto 2023 fondata su elementi testici e diagnostici approfonditi e completi.
Va per completezza evidenziato che, nei chiarimenti resi in questa fase, il dott. (CTU della prima fase) aveva già evidenziato la Per_2 carenza in atti di idonea certificazione e i motivi per i quali aveva ritenuto insufficiente la certificazione 18.09.2019 sulla quale parte ricorrente vorrebbe fondare il convincimento della sussistenza dei requisiti sanitari a decorrere dalla domanda amministrativa.
La differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
Né d'altro canto può ritenersi che il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità sia di per sé elemento sufficiente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con la medesima decorrenza.
Va in proposito rilevato che, diversamente dalla valutazione delle invalidità civili, quella per individuare e definire l'handicap si basa quindi su criteri medico-sociali e non medico-legali o percentualistici.
Deve ritenersi che le osservazioni e produzioni attoree non siano pertanto, tali da inficiare la valutazione del CTU.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Non risultano prospettate questioni diverse da quelle già affrontate dal CTU con motivato parere medico-legale.
Per le ragioni che precedono deve essere dichiarato che sussistono in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari di cui all'art. 3 co.
3 L. 104/92 per essere riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità con decorrenza dalla domanda amministrativa nonché per essere riconosciuto nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con decorrenza dal
15.06.2022.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite le stesse seguono la soccombenza quanto al riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità già nella fase di ATPO, con distrazione in favore dei procuratori costituiti in quel giudizio mentre rimangono compensate per la presente fase attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
Le spese di consulenza tecnica, di entrambe le fasi che si liquidano con separati decreti, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. devono essere poste definitivamente a carico dell CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accerta e dichiara che sussiste in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario ex art. 1 legge n. 508/1988 per essere riconosciuto nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con decorrenza 15.06.2022 e che del pari sussiste il requisito sanitario di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92 per essere riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- condanna l alla liquidazione in favore della parte ricorrente, e CP_1 per essa dei suoi procuratori dichiaratisi antistatari, delle spese di lite della prima fase che liquida in complessivi euro 1.528,00 oltre al rimborso delle spese generali ed IVA e CAP come per legge;
- compensa le spese della presente fase di giudizio;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_1
Foggia, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 14.03.2025
Il Giudice del lavoro
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 14 marzo 2025, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 7220/2022 R.G.L. promosso da
rappresentato e difeso per delega conferita su foglio Parte_1 separato allegato all'atto dissenso depositato nel procedimento per ATPO n.
4235/2021 R.G.L. dagli avv.ti Velia Scarnecchia, Andrea Dibitonto e Giovanni
Russo presso lo studio del quale in Foggia P.za Padre Pio, 68 è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875
a rogito del Notaio dall'avv. Domenico Longo ed Persona_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via
Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell CP_2
resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento – handicap in situazione di gravità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.09.2022 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto negate in sede amministrativa;
che la CTU aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92 negando la sussistenza dei requisiti sanitari utili al conseguimento della indennità di accompagnamento;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno delle proprie pretese chiedeva all'adito Tribunale di: “a) dichiarare che il ricorrente a causa del complesso patologico da cui è affetto sia da ritenersi impossibilitato al compimento degli atti quotidiani della vita ovvero alla autonoma deambulazione sin dalla data della domanda amministrativa;
b) dichiarare che la ricorrente a causa del complesso patologico da cui è affetto sia tale da determinare una riduzione grave dell'autonomia personale, correlata all'età, del ricorrente in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione sin dalla data della domanda amministrativa;
c) condannare l' ut CP_1 supra, al pagamento delle competenze del presente procedimento, gravati di IVA, CAP e rimborso forfettario, come per legge, unitamente
a quelle del giudizio per ATPO iscritto a codesto Tribunale distraendoli in favore dei sottoscritti difensori antistatari.”
Ritualmente evocato in giudizio si costituiva l che contestato CP_1
l'avverso dedotto concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Disposta la rinnovazione delle operazioni peritali limitatamente alle contestazioni mosse, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 14 marzo 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
Nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez. Lav., sent.
16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile;
invece, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.3 della L. n.104/92, è portatore di handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione… Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott. Adriana Doronzo, Ordinanza
n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep. 09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo, dott.
, aveva escluso la sussistenza, in capo alla stessa parte Persona_2 ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento.
Chiamato a chiarimenti nella presente fase di giudizio per rispondere alle contestazioni mosse alle proprie conclusioni lo stesso ha precisato:
“Nel corso della visita peritale, eseguita il giorno 15/6/2022 sulla persona del sig. è stata rilevata all'esame obiettivo Parte_1 una certa difficoltà da parte del periziando nell' assunzione della posizione eretta nell'atto di alzarsi dalla sedia e nell'inizio della deambulazione, che proseguiva con la ricerca di punti d'appoggio. Ma quanto rilevato , come i legali del ricorrente evidenziano, riguarda i pochi passi percorsi all'interno di uno studio medico e in un breve lasso temporale.
Preciso che il periziando al suo ingresso nello studio deambulava autonomamente anche se precauzionalmente, né era dotato di ausili alla deambulazione, e questo fa desumere che normalmente egli avesse, una sia pur limitata, autonomia nella stessa. Rilevo inoltre che nella documentazione agli atti di causa non vi era alcuna certificazione fisiatrica che attestasse difficoltà nella deambulazione, né tantomeno vi era prescrizione di presidi alla stessa. Quanto al decadimento cognitivo
, benchè sia stato rilevato in sede di esame obiettivo un moderato deficit della memoria e dell'orientamento spazio-temporale, non può affermarsi che fosse tale da determinare l'assenza di autonomia. Anche in questo caso la documentazione neurologica prodotta non era corredata da test (MMSE o equivalenti)) che potessero fornire elementi utili ai fini della valutazione dei disturbi dell'efficienza intellettiva e della presenza di deterioramento cognitivo. A tal riguardo preciso che (non prodotto agli atti di causa) nel verbale della commissione ASL CIC (seduta del 2/12/2020) si faceva riferimento nei dati anamnestici ad un MMSE con valutazione 26/30
(il punteggio da 26 a 30 è indice di normalità cognitiva). Parimenti assente agli atti una valutazione multidimensionale che potesse fornire dati circa il livello di autonomia nelle attività basali e strumentali. Faccio presente che il paziente geriatrico è un paziente complesso perché il suo stato di salute globale è dato dall'interazione di diversi fattori quali le malattie fisiche, il livello cognitivo , i disturbi motori, gli aspetti psico-affettivi, per l'accertamento dei quali vengono all'uopo somministrati dallo specialista geriatra test con le corrispondenti scale di valutazione, utilizzati a livello nazionale ed internazionale, che indagano tutte le aree, cosi da delinearne un profilo completo , e tale valutazione multidimensionale fornisce dati attendibili sul livello di autonomia del paziente. Si evidenzia che le risultanze dell'esame obiettivo hanno comunque consentito di riconoscere l'invalidità nella forma grave con percentuale del 100% e i benefici di cui all'art. 3, 3 co legge 104/92 proprio per le accertate difficoltà nello svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'età e le ricadute nell'ambito socio-relazionale correlate al quadro patologico. Per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ritengo in definitiva necessario che il sig. si Parte_1 sottoponga a visita fisiatrica/ortopedica al fine di ottenere i presidi alla deambulazione e/o completi la documentazione agli atti di causa con una valutazione multidimensionale;
tanto al fine di poter affermare che egli necessita di assistenza continua perchè non in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita e/o dell'aiuto permanente di un accompagnatore perché impossibilitato a deambulare (L. 508/1988).”
Va opportunamente premesso che dopo il deposito dei chiarimenti datato
30.06.2023, parte ricorrente ha depositato in data 06.09.2023 nuova certificazione medica: “certificazione Dipartimento di Medicina
Riabilitativa OO.RR. di Foggia del 07.08.2023 con allegati MMSE, CDT, ADL, IADL, Bharthel index, certificazione fisiatrica del 20.07.2023, prescrizione carrozzina pieghevole del 20.07.2023” sulla scorta della quale, il magistrato all'epoca tabellarmente competente, ha devoluto ad altro CTU, gli accertamenti richiesti tanto in relazione all'indennità di accompagnamento, quanto all'handicap in situazione di gravità.
Il CTU nominato nella presente fase, dott. sulla Persona_3 scorta della documentazione di cui innanzi, ha confermato la sussistenza dei requisiti sanitari relativi all'handicap in situazione di gravità e la decorrenza dalla domanda amministrativa.
Quanto alla sussistenza dei requisiti sanitari ex art. 1 legge n.
508/1988 per essere riconosciuto nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, il CTU ha concluso per la sussistenza dei requisiti de quibus all'esito della valutazione della certificazione prodotta nella presente fase.
Quanto alla decorrenza, il CTU, ha ritenuto di retrodatarla (rispetto alla certificazione esaminata) ancorandola alla data del 15.06.2022 (data della prima visita peritale) poiché a tale data, come si è letto nei chiarimenti resi, le difficoltà erano state già obiettivate dal CTU dott.
. Per_2
Parte ricorrente ha nuovamente contestato le conclusioni del CTU con riferimento alla decorrenza allegando che lo stato invalidante in questione sarebbe già emerso dalla “certificazione medica attestante un “decadimento cognitivo da demenza mista (vascolare- degenerativo) con disturbi comportamentali e deficit funzionali” tali da rendere “necessario un supporto esterno continuativo” (certificazione OO.RR. di Foggia – reparto di Neurologia del 18.09.2019, in atti)”.
Invero, deve valutarsi che la certificazione menzionata non risulta accompagnata da alcun esame diagnostico e/o strumentale in grado di confermare la necessità, all'epoca, di “un supporto esterno continuativo”.
Rilievo che emerge invece con tutta evidenza dalla certificazione datata luglio/agosto 2023 fondata su elementi testici e diagnostici approfonditi e completi.
Va per completezza evidenziato che, nei chiarimenti resi in questa fase, il dott. (CTU della prima fase) aveva già evidenziato la Per_2 carenza in atti di idonea certificazione e i motivi per i quali aveva ritenuto insufficiente la certificazione 18.09.2019 sulla quale parte ricorrente vorrebbe fondare il convincimento della sussistenza dei requisiti sanitari a decorrere dalla domanda amministrativa.
La differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
Né d'altro canto può ritenersi che il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità sia di per sé elemento sufficiente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con la medesima decorrenza.
Va in proposito rilevato che, diversamente dalla valutazione delle invalidità civili, quella per individuare e definire l'handicap si basa quindi su criteri medico-sociali e non medico-legali o percentualistici.
Deve ritenersi che le osservazioni e produzioni attoree non siano pertanto, tali da inficiare la valutazione del CTU.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Non risultano prospettate questioni diverse da quelle già affrontate dal CTU con motivato parere medico-legale.
Per le ragioni che precedono deve essere dichiarato che sussistono in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari di cui all'art. 3 co.
3 L. 104/92 per essere riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità con decorrenza dalla domanda amministrativa nonché per essere riconosciuto nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con decorrenza dal
15.06.2022.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite le stesse seguono la soccombenza quanto al riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità già nella fase di ATPO, con distrazione in favore dei procuratori costituiti in quel giudizio mentre rimangono compensate per la presente fase attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
Le spese di consulenza tecnica, di entrambe le fasi che si liquidano con separati decreti, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. devono essere poste definitivamente a carico dell CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accerta e dichiara che sussiste in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario ex art. 1 legge n. 508/1988 per essere riconosciuto nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con decorrenza 15.06.2022 e che del pari sussiste il requisito sanitario di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92 per essere riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- condanna l alla liquidazione in favore della parte ricorrente, e CP_1 per essa dei suoi procuratori dichiaratisi antistatari, delle spese di lite della prima fase che liquida in complessivi euro 1.528,00 oltre al rimborso delle spese generali ed IVA e CAP come per legge;
- compensa le spese della presente fase di giudizio;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_1
Foggia, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 14.03.2025
Il Giudice del lavoro
Caterina Napolitano