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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/12/2024, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. 3693/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3693/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Asti e
, (C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
15.09.1964, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GARRONE FEDERICO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Asti il 06/09/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Asti (atto n. 169 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato ad [...] il [...], maggiorenne Persona_1
economicamente autosufficiente, , nato ad [...] il [...], maggiorenne Persona_2
economicamente autosufficiente, , nato ad [...] il [...], minorenne. Persona_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 14/10/2014 n. cron. 10379/2014 (r.g. 2484/2014).
1 Con ricorso depositato il 31/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in Asti il 06/09/1998, iscritto nel registro del detto Parte_1 Controparte_1 Comune all'anno 1998 parte II serie A n. 169 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
“il figlio sia affidato congiuntamente, con collocazione prevalente e residenza Persona_3 anagrafica presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative Per_3 all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
il sig. , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio corrisponderà alla CP_1 Per_3 sig.ra l'importo di euro 400,00 entro il giorno 5 di ogni mese, automaticamente rivalutabile Pt_1 ex ISTAT 100% nel mese di gennaio di ogni anno;
alla sig.ra spetterà integralmente Pt_1 l'assegno unico universale ed, a tal fine, il sig. si impegna e si obbliga a sottoscrivere CP_1 l'eventuale documentazione necessaria;
le spese straordinarie necessarie per il figlio verranno suddivise per il 50% in capo al padre e per il restante 50% in capo alla madre;
sul punto, le parti dichiarano di recepire in toto e far proprio il protocollo d'intesa magistrati avvocati in vigore presso Codesto Tribunale;
relativamente ai tempi ed alle modalità di frequentazione e permanenza di con il padre, le Per_3 parti convengono che quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé il figlio, in assenza di diverso accordo tra i genitori, liberamente, secondo i desideri del medesimo;
2 a titolo di assegno divorzile, il sig. verserà alla signora la somma di € 400,00 CP_1 Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, automaticamente rivalutabile ex ISTAT 100% nel mese di gennaio di ogni anno;
”
PRENDE ATTO CHE:
“I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, per loro e per il figlio minore.”
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Asti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 04/12/2024.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3693/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Asti e
, (C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
15.09.1964, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GARRONE FEDERICO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Asti il 06/09/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Asti (atto n. 169 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato ad [...] il [...], maggiorenne Persona_1
economicamente autosufficiente, , nato ad [...] il [...], maggiorenne Persona_2
economicamente autosufficiente, , nato ad [...] il [...], minorenne. Persona_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 14/10/2014 n. cron. 10379/2014 (r.g. 2484/2014).
1 Con ricorso depositato il 31/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in Asti il 06/09/1998, iscritto nel registro del detto Parte_1 Controparte_1 Comune all'anno 1998 parte II serie A n. 169 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
“il figlio sia affidato congiuntamente, con collocazione prevalente e residenza Persona_3 anagrafica presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative Per_3 all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
il sig. , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio corrisponderà alla CP_1 Per_3 sig.ra l'importo di euro 400,00 entro il giorno 5 di ogni mese, automaticamente rivalutabile Pt_1 ex ISTAT 100% nel mese di gennaio di ogni anno;
alla sig.ra spetterà integralmente Pt_1 l'assegno unico universale ed, a tal fine, il sig. si impegna e si obbliga a sottoscrivere CP_1 l'eventuale documentazione necessaria;
le spese straordinarie necessarie per il figlio verranno suddivise per il 50% in capo al padre e per il restante 50% in capo alla madre;
sul punto, le parti dichiarano di recepire in toto e far proprio il protocollo d'intesa magistrati avvocati in vigore presso Codesto Tribunale;
relativamente ai tempi ed alle modalità di frequentazione e permanenza di con il padre, le Per_3 parti convengono che quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé il figlio, in assenza di diverso accordo tra i genitori, liberamente, secondo i desideri del medesimo;
2 a titolo di assegno divorzile, il sig. verserà alla signora la somma di € 400,00 CP_1 Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, automaticamente rivalutabile ex ISTAT 100% nel mese di gennaio di ogni anno;
”
PRENDE ATTO CHE:
“I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, per loro e per il figlio minore.”
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Asti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 04/12/2024.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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