Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/06/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5995/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott. Deli Luca, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(P.IVA e C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Oderzo (TV), Via Concordia numero 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Treviso, Viale G. Verdi 23/E, presso lo studio dell'Avv. Omar Dal Pos, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE OPPONENTE CONTRO Contr ( , con sede in IM Controparte_1 P.IVA_2
SEELENKAMP 12, 32791 LAGE DE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv. Roberto
Tirone, Manuel Alessandro Deamici e Silvia Battistuzzi, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 990/2020 – Pagamento forniture.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da atti e verbali di causa da intendersi qui integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dall'opposizione proposta da
[...]
(di seguito ") avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1 CP_1
990/2020, emesso da questo Tribunale su istanza di (di Parte_1 seguito "), per il pagamento della somma di €27.441,92, a Parte_1 titolo di corrispettivo per forniture di merci.
1. Sulla Giurisdizione
In via preliminare, occorre scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta opponente la quale invoca l'applicazione CP_1 della legge tedesca e la competenza dei tribunali tedeschi in virtù delle proprie Condizioni Generali di Contratto (CGC) e, in subordine, sulla base del criterio del luogo di consegna finale della merce ai sensi del Regolamento UE n.
1215/2012.
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
ha fondato la propria domanda sulla base di una serie di Parte_1 rapporti di fornitura documentati da fatture e documenti di trasporto che, pacificamente, riportano la clausola "Inkoterm AB WERK" (Ex Works, o "franco fabbrica"). Tale clausola, come noto, implica che l'obbligazione di consegna del venditore si considera adempiuta nel momento in cui la merce viene messa a disposizione dell'acquirente presso i locali del venditore stesso, nel caso di specie, la sede di in Oderzo (TV). Da quel Parte_1 momento e da quel luogo, rischi e costi del trasporto gravano sull'acquirente. Contrariamente a quanto sostenuto da la clausola "Ex Works" non CP_1 disciplina meramente la ripartizione delle spese di trasporto, ma incide in modo significativo sulla determinazione del locus executionis dell'obbligazione principale del venditore, ovvero la consegna. La costante applicazione di tale specifica pattuizione commerciale nelle transazioni tra le parti configura una chiara indicazione della volontà negoziale di individuare in Oderzo il luogo della consegna. infatti, provvedeva CP_1 autonomamente al ritiro della merce presso il magazzino di , Parte_1 incaricando propri vettori. Tale prassi consolidata e documentata rafforza la conclusione che il luogo di adempimento dell'obbligazione di consegna, ai fini della giurisdizione, sia da individuarsi in Italia.
Quanto alle Condizioni Generali di Contratto invocate da la CP_1 convenuta non ha fornito prova adeguata né della loro effettiva e specifica approvazione da parte di – necessaria soprattutto per Parte_1 clausole potenzialmente vessatorie come quella derogatrice della giurisdizione
– né della loro prevalenza rispetto alla chiara e concordata pattuizione "Ex Works" sistematicamente inserita nei documenti commerciali specifici delle singole forniture. La mera pubblicazione sul sito web o la reperibilità online non equivalgono a un'effettiva integrazione nel vincolo contrattuale specifico che lega le parti per le forniture oggetto di causa. Ne consegue che, essendo il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio pacificamente situato in Oderzo, e quindi in Italia, sussiste la giurisdizione del giudice italiano e, per esso, la competenza territoriale di questo Tribunale.
2. Nel Merito della Domanda Proposta da Parte_1
La domanda di è fondata e merita accoglimento. Parte_1 L'attrice ha agito per il pagamento di €27.441,92, importo corrispondente a plurime forniture di merci effettuate in favore di come dettagliato CP_1 nelle fatture nn. 118, 119, 122, 160 e 162, tutte emesse nel settembre 2019. A comprova del proprio credito, ha prodotto non solo le citate Parte_1 fatture, ma anche i relativi documenti di trasporto (DDT e CMR), attestanti l'avvenuta consegna della merce al vettore incaricato dalla stessa CP_1
È dirimente osservare che, come correttamente evidenziato dalla difesa di
, non ha sollevato contestazioni specifiche e Parte_1 CP_1 tempestive in merito alla qualità o quantità delle merci oggetto delle fatture azionate al momento della loro ricezione. Le contestazioni mosse da CP_1
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appaiono tardive e generiche, e sembrano piuttosto riferirsi a un più ampio e pregresso rapporto con ON TY S.p.A. (società da cui Parte_1 ha affittato un ramo d'azienda ), piuttosto che a vizi specifici delle forniture oggetto del presente giudizio.
Inoltre, ha prodotto una comunicazione via email del 26 Parte_1 settembre 2019 (doc. 9 allegato all'atto di citazione e successivamente ridepositato come doc. 14 ), dalla quale si evince un riconoscimento da parte di del debito relativo almeno alle fatture 118, 119 e 122, per un CP_1 importo significativo (€19.710,38 ). Sebbene tenti di sminuire la CP_1 portata di tale comunicazione, definendola una mera descrizione delle modalità di pagamento, il tenore letterale della stessa, che fa esplicito riferimento alle scadenze di pagamento di specifiche fatture, appare difficilmente interpretabile se non come un'ammissione della debenza delle somme portate da quei documenti.
L'asserita cancellazione di tutti gli ordini pendenti da parte di con CP_1 comunicazione del 22 ottobre 2019, oltre a non essere stata accettata da
, interviene in un momento successivo all'emissione della Parte_1 maggior parte delle fatture e, soprattutto, dopo il riconoscimento parziale del debito sopra menzionato. Non è stata fornita prova che tale annullamento potesse legittimamente travolgere obbligazioni già sorte e relative a merce già consegnata o pronta per la consegna secondo i termini "Ex Works".
Per quanto concerne la discrepanza numerica di colli indicata da per CP_1 la fattura 160/2019 (40 colli in fattura contro 30 nel DDT ), si osserva che tale contestazione, sollevata solo in corso di causa, non inficia la fondatezza complessiva della pretesa, potendo al più incidere, previa rigorosa dimostrazione, sull'esatto ammontare dovuto per quella specifica fornitura, ma non è tale da paralizzare l'intera domanda creditoria fondata su plurime e distinte consegne. Tuttavia, in assenza di ulteriori specifici elementi probatori da parte di che dimostrino un effettivo minor valore della merce CP_1 consegnata rispetto a quanto fatturato e riconosciuto globalmente, la pretesa di per l'intero importo fatturato permane. Parte_1
Le prove documentali offerte da Evolution – contratti, fatture, Pt_1 documenti di trasporto e corrispondenza – delineano un quadro probatorio solido e coerente a sostegno della pretesa creditoria. L'adempimento dell'obbligazione di fornitura da parte di è comprovato, Parte_1 mentre l'integrale pagamento del corrispettivo da parte di non risulta CP_1 avvenuto.
3. Sulla Domanda Riconvenzionale Proposta da CP_1
La domanda riconvenzionale, con cui chiede la condanna di CP_1 [...]
al pagamento di €107.632,77 a titolo di risarcimento danni per Parte_1 presunti inadempimenti, è infondata e deve essere respinta. fonda la propria pretesa su presunti vizi di forniture e ritardi che CP_1 sarebbero in parte risalenti al rapporto con ON TY S.p.A., e solo successivamente imputabili anche a , sostenendo che Parte_1
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quest'ultima sarebbe subentrata in tutte le obbligazioni della prima ai sensi dell'art. 2558 c.c. a seguito dell'affitto del ramo d'azienda "Caldo e Ventil".
Tale prospettazione non può essere accolta. In primo luogo, come costantemente ribadito da , Parte_1 quest'ultima è un soggetto giuridico formalmente e sostanzialmente distinto dalla fallita ON TY S.p.A.. L'affitto di ramo d'azienda, pur comportando il subentro nei contratti pendenti necessari all'esercizio dell'azienda (nel caso specifico, gli ordini di acquisto ), non implica un automatico accollo di tutte le responsabilità per danni o inadempimenti pregressi della cedente, a meno che ciò non sia stato espressamente pattuito, circostanza non provata in atti. La responsabilità per debiti pregressi inerenti all'azienda ceduta è regolata da specifiche disposizioni (art. 2560 c.c.) che richiedono presupposti non dimostrati nel caso di specie per l'affitto. In secondo luogo, ha efficacemente argomentato e Parte_1 documentato (cfr. produzioni relative all'oggetto sociale e alle comunicazioni
) di aver acquisito e di operare unicamente nel cosiddetto "ramo caldo"
(produzione di radiatori e fan-coils), mentre molte delle problematiche lamentate da (ad es. relative a "chiller" e pompe di calore, CP_1 riconducibili al "ramo freddo") sembrerebbero estranee all'attività e ai prodotti di , essendo il "ramo freddo" stato, a dire dell'attrice, oggetto Parte_1 di distinta cessione a favore di altra società (Com40 S.r.l. ). non ha CP_1 fornito prova contraria idonea a superare tale specifica allegazione, né ha dimostrato che i prodotti difettosi rientrassero specificamente nel perimetro del ramo d'azienda effettivamente gestito da . Parte_1
Le note di debito emesse unilateralmente da non costituiscono di per CP_1 sé prova del danno né dell'imputabilità dello stesso a . Parte_1
Manca, altresì, una prova rigorosa del nesso causale tra le specifiche condotte addebitate a (distinte da quelle di ON TY) e i danni Parte_1 lamentati. Le argomentazioni di appaiono generiche e non CP_1 supportate da un quadro probatorio sufficiente a dimostrare la fondatezza della propria pretesa risarcitoria nei confronti di , sia nell Parte_1 эволю'an che nel quantum debeatur. Infine, l'asserzione di secondo cui, durante una riunione del luglio CP_1
2019, ON TY avrebbe rassicurato che si sarebbe fatta Parte_1 carico di tutte le obbligazioni pregresse, anche ammesso fosse veritiera, riguarderebbe una dichiarazione di un terzo (ON TY) e non proverebbe un impegno formalmente assunto da a rispondere di Parte_1 inadempimenti altrui non direttamente riconducibili ai contratti in cui è subentrata per effetto dell'affitto. Pertanto, in assenza di prova circa l'imputabilità a dei vizi Parte_1 lamentati e del relativo obbligo risarcitorio, la domanda riconvenzionale deve essere integralmente rigettata.
4. Sulle Spese di Lite
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Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di , sia per la fase monitoria che per il Controparte_1 presente giudizio di opposizione. Non si ravvisano invece i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta da , non emergendo dagli Parte_1 atti una condotta processuale di connotata da mala fede o colpa CP_1 grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione I Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Luca Deli, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 5995/2020, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
RESPINGE l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da
[...]
e, per l'effetto, DICHIARA la giurisdizione del giudice CP_1 italiano. RIGETTA l'opposizione proposta da e, per Controparte_1
l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 990/2020 emesso dal Tribunale di Treviso in data 31/03/2020, dichiarandolo esecutivo.
.
RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da CP_1 CP_1
[...]
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute da che liquida in € 3000,00 per compensi Parte_1 professionali relativi al presente giudizio di opposizione, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15%, come per legge. Così deciso in Treviso, il 30 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Luca Deli
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