Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2024, n. 11137
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Sentenza 28 febbraio 2024

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In tema di sospensione del corso della prescrizione, la relativa durata, nel caso di rinvio per impedimento dell'imputato dovuto a ragioni di salute, non è determinata, ove non sia prevedibile il momento della sua cessazione, in sessanta giorni successivi al termine dell'indicato impedimento, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., ma è commisurata a quella del differimento concretamente disposto dal giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2024, n. 11137
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11137
    Data del deposito : 28 febbraio 2024

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