CASS
Sentenza 28 febbraio 2024
Sentenza 28 febbraio 2024
Massime • 1
In tema di sospensione del corso della prescrizione, la relativa durata, nel caso di rinvio per impedimento dell'imputato dovuto a ragioni di salute, non è determinata, ove non sia prevedibile il momento della sua cessazione, in sessanta giorni successivi al termine dell'indicato impedimento, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., ma è commisurata a quella del differimento concretamente disposto dal giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2024, n. 11137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11137 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2024 |
Testo completo
! 11 1 37 -24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 543-2024 -Presidente - ANNA PETRUZZELLIS UP 28/02/2024- GI DI OL EL R.G.N. 267/2024 AN EL NA AR RA IT ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EO ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/07/2023 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IO Di OL;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza di rinvio, con conferma delle statuizioni civili. udito l'Avv. Andrea Manassa, in sostituzione dell'Avv. Maurizio Romagna, nell'interesse della parte civile SS IL, che ha concluso depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito l'Avv. Giorgio Beni, nell'interesse della parte civile MA AS, che ha concluso depositando conclusioni scritte e nota spese;
Udito l'Avv. Fabio Andreucci che ha dichiarato l'intervenuto decesso della parte civile MA AS ed ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza impugnata in questa sede, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Siena in data 18 aprile 2017, nei confronti di ME ER, per i reati di truffa, sostituzione di persona e violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ha dichiarato l'estinzione del reato ex art. 75 d.lgs. 159/2011; ha rilevato l'improcedibilità per i reati di cui ai capi C) e H), per difetto di querela, e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio per i residui reati.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen., 157, 158 e 159 cod. pen., per l'omessa declaratoria di estinzione di tutti i reati contestati, poiché maturata prima della decisione impugnata;
la Corte territoriale aveva escluso l'intervenuta prescrizione dei reati contestati ai capi B), D), G), I) e J) errando nel considerare quali cause di sospensione del corso della prescrizione i rinvii disposti per ragioni di ufficio e i rinvii disposti per legittimo impedimento dell'imputato per ragioni di salute, per l'intera durata del differimento del processo in grado di appello, in violazione del disposto dell'art. 159, comma 3, cod. pen. Calcolando, invece, i soli rinvii disposti per l'impedimento dell'imputato, nella misura massima prevista dalla legge, per tutti i reati indicati alla data della sentenza impugnata erano decorsi i termini massimi di prescrizione.
3. La difesa in data 8 febbraio 2024 ha inviato a mezzo pec motivi nuovi con i quali denuncia il vizio motivazionale a base dell'errato computo del termine di prescrizione operato dalla Corte territoriale;
i giudici di appello avevano qualificato come permanente l'impedimento a comparire dell'imputato, derivando da ciò l'ininterrotta sospensione del termine di prescrizione, confondendo il concetto di permanenza riferito allo stato morboso e la verifica, rispetto alle singole udienze fissate, della ragione che impediva all'imputato di partecipare alla singola udienza (impedimento correlato alla contestuale esecuzione di visite ed accertamenti medico sanitari). La sentenza aveva, altresì, travisato il contenuto delle conclusioni del perito nominato che aveva attestato le ragioni che avevano impedito la presenza alle singole udienze, affermando la possibilità in altri periodi temporali per l'imputato di presenziare alle stesse udienze, così escludendo l'ipotizzato carattere permanente dell'impedimento. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di seguito specificati.
1.1. Va premesso che la difesa non ha contestato la durata dei periodi di sospensione del corso della prescrizione relativi all'intero giudizio di primo grado (determinati dalla sentenza della Corte territoriale in complessivi mesi 4 e giorni 24) e alla sospensione ex art. 83 d.l. 18/2020 (64 giorni) occorsa nel giudizio di secondo grado.
1.2. Il denunciato errore di diritto, riguardante il calcolo della durata della sospensione della prescrizione durante il giudizio di secondo grado, impone di verificare la prospettazione della difesa che ha indicato in primo luogo specifici rinvii disposti per ragioni diverse dall'impedimento dell'imputato, per i quali non rileverebbe alcuna sospensione del corso della prescrizione;
inoltre, la difesa ha segnalato che i rinvii richiesti per l'impedimento del ME erano stati formulati sempre per la contemporanea assenza, rispetto alla data dell'udienza fissata, dovuta all'esecuzione di esami e visite mediche;
il che avrebbe comportato la limitazione del periodo di sospensione, secondo il disposto dell'art. 159, comma 3, cod. pen., per la durata massima di 60 giorni oltre al periodo dell'impedimento dell'imputato, così come accertato dalla Corte d'appello. 4 1.3. Quanto all'esistenza di rinvii disposti per ragion diverse da impedimenti dell'imputato (o del suo difensore) o su richiesta della difesa, va rilevato attraverso l'esame degli atti processuali che certamente i rinvii disposti alle udienze del 27 gennaio 2022 e del 28 ottobre 2022 furono determinati da ragioni di ufficio;
analogamente, i rinvii delle udienze dal 23 febbraio 2023 sino all'udienza di discussione e decisione del 4 luglio 2023 trovavano giustificazione nell'esigenza di procedere alla perizia disposta dalla Corte d'appello, in assenza di richieste di differimento da parte della difesa;
sicché di quei rinvii non deve tenersi conto nel calcolo dei periodi di sospensione del corso della prescrizione, come invece ha fatto la Corte territoriale.
1.4. La fondatezza del motivo, anche per questa sola parte della censura, impone di verificare (in ragione della corretta instaurazione del rapporto processuale) non solo se, come prospettato dalla difesa, al momento della pronuncia in grado di appello fossero maturati i termini di prescrizione per i reati contestati, ma anche se alla data odierna quei termini siano stati oltrepassati.
1.5. Diviene necessario accertare, per ciascuno dei rinvii disposti su richiesta del difensore, se la causa del rappresentato impedimento dell'imputato potesse essere individuata in modo tale da stabilire quando sarebbe cessato l'impedimento o se, al contrario, per la prospettazione della parte e per gli elementi messi a disposizione della Corte d'appello, non fosse consentito stabilire se e quando 3 sarebbe cessato l'impedimento dell'imputato che imponeva il differimento dell'udienza. Se, infatti, il principio ordinariamente seguito è quello che il provvedimento di rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza della parte richiedente per il legittimo impedimento della parte o del difensore, comporta ex art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen., la sospensione del corso della prescrizione per una durata massima di sessanta giorni, a partire dal momento in cui sia cessato l'impedimento (Sez. 7, n. 8124 del 25/01/2016, Nascio, Rv. 266469 - 01; Sez. 3, n. 41349 del 28/05/2014, Zappalorti, Rv. 260753 01; Sez. 3, n. 26409 del 08/05/2013, C., - Rv. 255579; Sez. 4, n. 10621 del 29/01/2013, M., Rv. 256067), ove non sia prevedibile il momento in cui cesserà l'impedimento che ha dato luogo alla richiesta di rinvio, non può estendersi la regola della durata della sospensione della prescrizione per i 60 giorni successivi a quello dell'indicato impedimento, in quanto una tale interpretazione darebbe luogo ad evidenti distorsioni della disposizione di cui all'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., piegata a possibili abusi delle parti istanti, le quali, senza indicare una presumibile durata della patologia, pretendono l'applicazione del criterio riduttivo previsto per legge», sicché deve affermarsi che, qualora il giudice accordi un rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dovuto a motivi di salute dell'imputato, senza che sia stata indicata 4 la prevedibile durata della malattia nella certificazione medica ovvero che tale durata non sia comunque in altro modo evincibile, il corso della prescrizione è dichiarato sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione>> (Sez. 5, n. 30188 del 10/5/2021, Dufrusine, n.m.). Alle udienze del 1 marzo 2021 e del 12 ottobre 2021 il difensore dell'imputato aveva rappresentato, attraverso documentazione sanitaria, una situazione di salute del proprio assistito gravemente compromessa, nella prima occasione indicando altresì l'imminente esecuzione di un intervento che avrebbe richiesto una convalescenza di lunga durata, imponendo il differimento delle udienze fissate per quelle date;
l'esame della documentazione esibita aveva determinato la Corte d'appello a rinviare il processo, senza poter stabilire la data in cui sarebbe cessato l'impedimento rappresentato dal difensore, in difetto di un prognosi di guarigione (v. le ordinanze pronunciate dalla Corte in cui si fa riferimento alla "complessa natura della situazione medica descritta" che "rende verosimile l'attestazione medica dell'ASL Lombardia circa l'impedimento a presenziare all'odierna udienza, destinato a protrarsi quanto meno per alcuni mesi e che sembrerebbe inutile fissare una nuova udienza a breve": verbale del 1 marzo 2021; nella successiva 4 udienza fu espressamente dato atto dell'assenza di indicazione sulla cessazione dell'impedimento alla luce della documentazione esibita, ponendo a carico della difesa l'onere di documentare nel prosieguo tale cessazione senza che nell'udienza cui fu rinviato il processo vi sia traccia dell'assolvimento di tale onere: verbale del 12 ottobre 2021). Per quelle udienze, dunque, il differimento dell'udienza disposto ha comportato la sospensione del corso della prescrizione per l'intera durata del rinvio (per un totale di 332 giorni). Diversamente, nelle successive udienze il difensore ha prospettato in ciascuna occasione l'impedimento dell'imputato a presenziare all'udienza per il contestuale impegno, sopravvenuto rispetto alla data del disposto rinvio, legato all'esecuzione di visite mediche o accertamenti diagnostici e strumentali nella stessa data fissata per la celebrazione del giudizio. In quelle circostanze, il rinvio disposto dalla Corte anche oltre il termine dei 60 giorni ha comportato la sospensione del corso della prescrizione limitatamente al periodo pari a 61 giorni. Calcolando in tal modo la durata delle sospensioni del corso della prescrizione, risulta che in grado di appello il termine è rimasto sospeso complessivamente per 625 giorni;
sommato tale periodo a quello già rilevato quanto al giudizio di primo grado, il periodo complessivo di sospensione di cui deve tenersi conto è dunque pari a 769 giorni.
1.6. Alle date di commissione dei reati contestati ed accertati ai capi B) (maggio 2011) e I) (16 maggio 2011), va aggiunto il termine di prescrizione aumentato per effetto dell'interruzione ex art. 160 cod. pen., considerando la contestata ed accertata recidiva reiterata, pari ad anni 10; aumentato quel termine del complessivo periodo di sospensione, i reati in esame erano estinti per prescrizione rispettivamente già alla data dell' 11 giugno 2023 e del 27 giugno 2023, in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza d'appello. La declaratoria di prescrizione, in presenza della condanna pronunciata in primo grado in favore delle parti civili anche per il reato su indicato al capo I), implica la necessità di decidere sulla proposta impugnazione agli effetti civili ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen.; l'assenza di contestazioni da parte del ricorrente sul giudizio di responsabilità, sin dal grado di appello, e la pacifica utilizzazione della falsa identità del "Menarini", Presidente dell'omonima azienda farmaceutica, finalizzata a sfruttare la notorietà del cognome per portare a compimento la conclusione dei contratti viziati da dolo, integra il fatto illecito che legittima la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile.
1.7. Per i residui reati, invece, computando il medesimo termine decennale, aumentato del complessivo periodo di sospensione, non è ancora maturato il termine massimo (il più vicino risulta quello riguardante il reato di cui al capo D), che scade il 24 aprile 2024). 5 2. La declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi B) ed I), consente alla Corte di procedere, ai sensi dell'art. 620, lett. L) cod. proc. pen., all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente a quei reati, potendosi già in questa sede effettuare il calcolo della pena da irrogare ricorrente;
vanno, infatti, eliminati gli aumenti a titolo di continuazione, che la Corte territoriale ha determinato nella misura di mesi 1 di reclusione ed € 50 di multa per il delitto di cui al capo B) e di mesi 1 di reclusione ed € 100 di multa per il delitto di cui al capo I), fissando così la pena finale in anni 4 e mesi 6 di reclusione ed € 1.900 di multa.
3. Va, infine, disposta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili IL ed AS, nella misura indicata in dispositivo;
a questo riguardo la circostanza documentata dalla difesa dell'imputato, dell'intervenuto decesso di AS, non incide sul rapporto processuale relativo alla domanda proposta dalla parte civile poiché «alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita, né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. - inapplicabili al processo penale in quanto la costituzione resta valida ex tunc'> (Sez. 6, n. 54641 del 27/09/2018, Giacopuzzi, Rv. 274635 01), con la - conseguenza che la mancata comparizione, in appello o nel giudizio di legittimità, degli eredi del defunto titolare del diritto o la loro assoluta inerzia non integrano un comportamento equivalente alla revoca tacita o presunta della costituzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai capi B) ed I) perché i reati sono estinti per prescrizione, ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro 150 di multa. Conferma le statuizioni civili relative a tali imputazioni. Determina la pena per le residue imputazioni in anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 1900 di multa. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili AS MA e IL SS che liquida in complessivi euro 3.686 per ciascuna parte civile, oltre accessori di legge. Così deciso il 28/2/2024 Il Consigliere Estensore La Presidente AN LI IO OL 6 DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALH M GAMA 11.8 MAR. 2024 E R P IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO U ARIO GTODIZIARI S E T R AU PI O C
udita la relazione svolta dal Consigliere IO Di OL;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza di rinvio, con conferma delle statuizioni civili. udito l'Avv. Andrea Manassa, in sostituzione dell'Avv. Maurizio Romagna, nell'interesse della parte civile SS IL, che ha concluso depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito l'Avv. Giorgio Beni, nell'interesse della parte civile MA AS, che ha concluso depositando conclusioni scritte e nota spese;
Udito l'Avv. Fabio Andreucci che ha dichiarato l'intervenuto decesso della parte civile MA AS ed ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza impugnata in questa sede, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Siena in data 18 aprile 2017, nei confronti di ME ER, per i reati di truffa, sostituzione di persona e violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ha dichiarato l'estinzione del reato ex art. 75 d.lgs. 159/2011; ha rilevato l'improcedibilità per i reati di cui ai capi C) e H), per difetto di querela, e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio per i residui reati.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen., 157, 158 e 159 cod. pen., per l'omessa declaratoria di estinzione di tutti i reati contestati, poiché maturata prima della decisione impugnata;
la Corte territoriale aveva escluso l'intervenuta prescrizione dei reati contestati ai capi B), D), G), I) e J) errando nel considerare quali cause di sospensione del corso della prescrizione i rinvii disposti per ragioni di ufficio e i rinvii disposti per legittimo impedimento dell'imputato per ragioni di salute, per l'intera durata del differimento del processo in grado di appello, in violazione del disposto dell'art. 159, comma 3, cod. pen. Calcolando, invece, i soli rinvii disposti per l'impedimento dell'imputato, nella misura massima prevista dalla legge, per tutti i reati indicati alla data della sentenza impugnata erano decorsi i termini massimi di prescrizione.
3. La difesa in data 8 febbraio 2024 ha inviato a mezzo pec motivi nuovi con i quali denuncia il vizio motivazionale a base dell'errato computo del termine di prescrizione operato dalla Corte territoriale;
i giudici di appello avevano qualificato come permanente l'impedimento a comparire dell'imputato, derivando da ciò l'ininterrotta sospensione del termine di prescrizione, confondendo il concetto di permanenza riferito allo stato morboso e la verifica, rispetto alle singole udienze fissate, della ragione che impediva all'imputato di partecipare alla singola udienza (impedimento correlato alla contestuale esecuzione di visite ed accertamenti medico sanitari). La sentenza aveva, altresì, travisato il contenuto delle conclusioni del perito nominato che aveva attestato le ragioni che avevano impedito la presenza alle singole udienze, affermando la possibilità in altri periodi temporali per l'imputato di presenziare alle stesse udienze, così escludendo l'ipotizzato carattere permanente dell'impedimento. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di seguito specificati.
1.1. Va premesso che la difesa non ha contestato la durata dei periodi di sospensione del corso della prescrizione relativi all'intero giudizio di primo grado (determinati dalla sentenza della Corte territoriale in complessivi mesi 4 e giorni 24) e alla sospensione ex art. 83 d.l. 18/2020 (64 giorni) occorsa nel giudizio di secondo grado.
1.2. Il denunciato errore di diritto, riguardante il calcolo della durata della sospensione della prescrizione durante il giudizio di secondo grado, impone di verificare la prospettazione della difesa che ha indicato in primo luogo specifici rinvii disposti per ragioni diverse dall'impedimento dell'imputato, per i quali non rileverebbe alcuna sospensione del corso della prescrizione;
inoltre, la difesa ha segnalato che i rinvii richiesti per l'impedimento del ME erano stati formulati sempre per la contemporanea assenza, rispetto alla data dell'udienza fissata, dovuta all'esecuzione di esami e visite mediche;
il che avrebbe comportato la limitazione del periodo di sospensione, secondo il disposto dell'art. 159, comma 3, cod. pen., per la durata massima di 60 giorni oltre al periodo dell'impedimento dell'imputato, così come accertato dalla Corte d'appello. 4 1.3. Quanto all'esistenza di rinvii disposti per ragion diverse da impedimenti dell'imputato (o del suo difensore) o su richiesta della difesa, va rilevato attraverso l'esame degli atti processuali che certamente i rinvii disposti alle udienze del 27 gennaio 2022 e del 28 ottobre 2022 furono determinati da ragioni di ufficio;
analogamente, i rinvii delle udienze dal 23 febbraio 2023 sino all'udienza di discussione e decisione del 4 luglio 2023 trovavano giustificazione nell'esigenza di procedere alla perizia disposta dalla Corte d'appello, in assenza di richieste di differimento da parte della difesa;
sicché di quei rinvii non deve tenersi conto nel calcolo dei periodi di sospensione del corso della prescrizione, come invece ha fatto la Corte territoriale.
1.4. La fondatezza del motivo, anche per questa sola parte della censura, impone di verificare (in ragione della corretta instaurazione del rapporto processuale) non solo se, come prospettato dalla difesa, al momento della pronuncia in grado di appello fossero maturati i termini di prescrizione per i reati contestati, ma anche se alla data odierna quei termini siano stati oltrepassati.
1.5. Diviene necessario accertare, per ciascuno dei rinvii disposti su richiesta del difensore, se la causa del rappresentato impedimento dell'imputato potesse essere individuata in modo tale da stabilire quando sarebbe cessato l'impedimento o se, al contrario, per la prospettazione della parte e per gli elementi messi a disposizione della Corte d'appello, non fosse consentito stabilire se e quando 3 sarebbe cessato l'impedimento dell'imputato che imponeva il differimento dell'udienza. Se, infatti, il principio ordinariamente seguito è quello che il provvedimento di rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza della parte richiedente per il legittimo impedimento della parte o del difensore, comporta ex art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen., la sospensione del corso della prescrizione per una durata massima di sessanta giorni, a partire dal momento in cui sia cessato l'impedimento (Sez. 7, n. 8124 del 25/01/2016, Nascio, Rv. 266469 - 01; Sez. 3, n. 41349 del 28/05/2014, Zappalorti, Rv. 260753 01; Sez. 3, n. 26409 del 08/05/2013, C., - Rv. 255579; Sez. 4, n. 10621 del 29/01/2013, M., Rv. 256067), ove non sia prevedibile il momento in cui cesserà l'impedimento che ha dato luogo alla richiesta di rinvio, non può estendersi la regola della durata della sospensione della prescrizione per i 60 giorni successivi a quello dell'indicato impedimento, in quanto una tale interpretazione darebbe luogo ad evidenti distorsioni della disposizione di cui all'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., piegata a possibili abusi delle parti istanti, le quali, senza indicare una presumibile durata della patologia, pretendono l'applicazione del criterio riduttivo previsto per legge», sicché deve affermarsi che, qualora il giudice accordi un rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dovuto a motivi di salute dell'imputato, senza che sia stata indicata 4 la prevedibile durata della malattia nella certificazione medica ovvero che tale durata non sia comunque in altro modo evincibile, il corso della prescrizione è dichiarato sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione>> (Sez. 5, n. 30188 del 10/5/2021, Dufrusine, n.m.). Alle udienze del 1 marzo 2021 e del 12 ottobre 2021 il difensore dell'imputato aveva rappresentato, attraverso documentazione sanitaria, una situazione di salute del proprio assistito gravemente compromessa, nella prima occasione indicando altresì l'imminente esecuzione di un intervento che avrebbe richiesto una convalescenza di lunga durata, imponendo il differimento delle udienze fissate per quelle date;
l'esame della documentazione esibita aveva determinato la Corte d'appello a rinviare il processo, senza poter stabilire la data in cui sarebbe cessato l'impedimento rappresentato dal difensore, in difetto di un prognosi di guarigione (v. le ordinanze pronunciate dalla Corte in cui si fa riferimento alla "complessa natura della situazione medica descritta" che "rende verosimile l'attestazione medica dell'ASL Lombardia circa l'impedimento a presenziare all'odierna udienza, destinato a protrarsi quanto meno per alcuni mesi e che sembrerebbe inutile fissare una nuova udienza a breve": verbale del 1 marzo 2021; nella successiva 4 udienza fu espressamente dato atto dell'assenza di indicazione sulla cessazione dell'impedimento alla luce della documentazione esibita, ponendo a carico della difesa l'onere di documentare nel prosieguo tale cessazione senza che nell'udienza cui fu rinviato il processo vi sia traccia dell'assolvimento di tale onere: verbale del 12 ottobre 2021). Per quelle udienze, dunque, il differimento dell'udienza disposto ha comportato la sospensione del corso della prescrizione per l'intera durata del rinvio (per un totale di 332 giorni). Diversamente, nelle successive udienze il difensore ha prospettato in ciascuna occasione l'impedimento dell'imputato a presenziare all'udienza per il contestuale impegno, sopravvenuto rispetto alla data del disposto rinvio, legato all'esecuzione di visite mediche o accertamenti diagnostici e strumentali nella stessa data fissata per la celebrazione del giudizio. In quelle circostanze, il rinvio disposto dalla Corte anche oltre il termine dei 60 giorni ha comportato la sospensione del corso della prescrizione limitatamente al periodo pari a 61 giorni. Calcolando in tal modo la durata delle sospensioni del corso della prescrizione, risulta che in grado di appello il termine è rimasto sospeso complessivamente per 625 giorni;
sommato tale periodo a quello già rilevato quanto al giudizio di primo grado, il periodo complessivo di sospensione di cui deve tenersi conto è dunque pari a 769 giorni.
1.6. Alle date di commissione dei reati contestati ed accertati ai capi B) (maggio 2011) e I) (16 maggio 2011), va aggiunto il termine di prescrizione aumentato per effetto dell'interruzione ex art. 160 cod. pen., considerando la contestata ed accertata recidiva reiterata, pari ad anni 10; aumentato quel termine del complessivo periodo di sospensione, i reati in esame erano estinti per prescrizione rispettivamente già alla data dell' 11 giugno 2023 e del 27 giugno 2023, in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza d'appello. La declaratoria di prescrizione, in presenza della condanna pronunciata in primo grado in favore delle parti civili anche per il reato su indicato al capo I), implica la necessità di decidere sulla proposta impugnazione agli effetti civili ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen.; l'assenza di contestazioni da parte del ricorrente sul giudizio di responsabilità, sin dal grado di appello, e la pacifica utilizzazione della falsa identità del "Menarini", Presidente dell'omonima azienda farmaceutica, finalizzata a sfruttare la notorietà del cognome per portare a compimento la conclusione dei contratti viziati da dolo, integra il fatto illecito che legittima la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile.
1.7. Per i residui reati, invece, computando il medesimo termine decennale, aumentato del complessivo periodo di sospensione, non è ancora maturato il termine massimo (il più vicino risulta quello riguardante il reato di cui al capo D), che scade il 24 aprile 2024). 5 2. La declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi B) ed I), consente alla Corte di procedere, ai sensi dell'art. 620, lett. L) cod. proc. pen., all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente a quei reati, potendosi già in questa sede effettuare il calcolo della pena da irrogare ricorrente;
vanno, infatti, eliminati gli aumenti a titolo di continuazione, che la Corte territoriale ha determinato nella misura di mesi 1 di reclusione ed € 50 di multa per il delitto di cui al capo B) e di mesi 1 di reclusione ed € 100 di multa per il delitto di cui al capo I), fissando così la pena finale in anni 4 e mesi 6 di reclusione ed € 1.900 di multa.
3. Va, infine, disposta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili IL ed AS, nella misura indicata in dispositivo;
a questo riguardo la circostanza documentata dalla difesa dell'imputato, dell'intervenuto decesso di AS, non incide sul rapporto processuale relativo alla domanda proposta dalla parte civile poiché «alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita, né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. - inapplicabili al processo penale in quanto la costituzione resta valida ex tunc'> (Sez. 6, n. 54641 del 27/09/2018, Giacopuzzi, Rv. 274635 01), con la - conseguenza che la mancata comparizione, in appello o nel giudizio di legittimità, degli eredi del defunto titolare del diritto o la loro assoluta inerzia non integrano un comportamento equivalente alla revoca tacita o presunta della costituzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai capi B) ed I) perché i reati sono estinti per prescrizione, ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro 150 di multa. Conferma le statuizioni civili relative a tali imputazioni. Determina la pena per le residue imputazioni in anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 1900 di multa. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili AS MA e IL SS che liquida in complessivi euro 3.686 per ciascuna parte civile, oltre accessori di legge. Così deciso il 28/2/2024 Il Consigliere Estensore La Presidente AN LI IO OL 6 DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALH M GAMA 11.8 MAR. 2024 E R P IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO U ARIO GTODIZIARI S E T R AU PI O C