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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/10/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2330/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte;
lette le note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza odierna, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con cui le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2330/2020 pendente tra:
(P. IVA: ), in persona del legale rappr.te pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Alessia Lo Tauro (pec: con elezione Email_1 di domicilio in Siracusa alla via Giuseppe Parlato n. 5 presso lo studio dell'avv. Lo Tauro;
ATTRICE contro
(P. IVA: ), in persona del legale rappr.te pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio degli avv.ti Salvatore Battaglia (C.F.: ) (pec: CodiceFiscale_1 Email_2
e (C.F.: , (pec: con elezione di domicilio in Parte_2 CodiceFiscale_2 Email_3
Modica in Via Sacro Cuore n.114/A presso lo studio degli avv.ti Battaglia ed;
Pt_2
CONVENUTA
Conclusioni
Attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, richiesta, eccezione e conclusione, così provvedere:
1) accertare e dichiarare che il rapporto negoziale intercorso tra le parti è qualificabile come contratto di fornitura per la realizzazione di una Web App;
2)accertare e dichiarare l'inadempimento grave e imputabile per colpa esclusivamente alla società
Controparte_1
3) accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto per le ragioni di cui in narrativa;
pagina 1 di 8 4) condannare alla restituzione della somma pari ad euro 1.098,00 già versata dalla Controparte_1
a titolo di acconto, con rivalutazione monetaria e interessi dalla scadenza al saldo;
Parte_1
5) condannare al risarcimento dei danni subiti dalla a seguito Controparte_1 Parte_1 dell'inadempimento contrattuale, da liquidarsi in euro 15.000,00 o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio come per legge.”.
Convenuta: “Piaccia all'adito Giudice, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione
- Rigettare integralmente le domande proposte da parte attrice con il proprio atto di citazione;
- Con vittoria delle spese e dei compensi difensivi.”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio, dinanzi al tribunale di Parte_1
Ragusa, la per ivi sentir dichiarare, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale Controparte_1 della convenuta, la risoluzione del contratto di fornitura concluso fra le parti in data 2/12/2019 avente ad oggetto la realizzazione di una Web App, con conseguente condanna della alla Controparte_1 restituzione, in favore dell'attrice, dell'importo di euro 1.080,00 da quest'ultima versato a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta, oltre al risarcimento dei danni quantificati in euro 15.000,00 per mancati incassi relativamente all'anno 2020.
Allegava a tal fine:
- di aver concluso in data 2/12/2019 un contratto di fornitura avente ad oggetto la realizzazione della grafica/layout di una Web App nominata da fruire su browser e su dispositivi mobili Parte_1 attraverso un applicativo caratterizzato da un serie di schermate ovvero layout forniti dalla società per un costo complessivo di euro 1.800,00 al netto di iva;
Parte_1
- che in data 20/11/2019 e 29/12/2019, essa attrice aveva fornito alla convenuta, rispettivamente,
l'accesso al link del prototipo Sketch nonché ai task di Asana, entrambi necessari per comprendere le caratteristiche che doveva possedere la futura applicazione ed il numero delle schermate da realizzare pari a n. 46; che i tempi di realizzazione dell'App erano stati fissati in giorni 30, suddivisi in quattro fasi, e che essa attrice aveva versato l'importo di euro 1.098,00 pari al 50% di quanto da essa complessivamente dovuto;
che la convenuta, tuttavia, si era resa inadempiente in ordine alle obbligazioni nascenti dal contratto realizzando solamente una delle concordate schermate e ponendo in essere, altresì, comportamenti impropri e scorretti, ostacolando la prosecuzione dell'attività prevista con modifica del prototipo Sketch che, nonostante i diversi solleciti, la convenuta non aveva inteso adempiere alle obbligazioni del contratto né aveva restituito l'acconto ricevuto;
pagina 2 di 8 che non sussistendo più l'interesse all'adempimento, essa attrice aveva agito in giudizio per la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., quest'ultimo da commisurarsi in relazione al mancato incremento patrimoniale netto che avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto nonché ai guadagni che avrebbe potuto percepire dal momento della risoluzione del contratto fino al momento effettivo della restituzione;
che i predetti danni patrimoniali potevano complessivamente quantificarsi in euro 15.000,00, come da relazione di stima che allegava;
Concludeva, pertanto, come sopra.
In data 25/11/2020, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la Controparte_1 la quale, contestando la qualificazione giuridica di fornitura attribuita al contratto dall'attrice, rilevava che, al contrario, trattavasi di prestazione di opera intellettuale con conseguente applicazione dell'art. 2237 c.c. secondo cui il cliente (i.e. il committente) qualora receda dal contratto, oltre a rimborsare al prestatore d'opera le spese sostenute, deve pagare il compenso per l'opera svolta.
Ciò premesso, rilevava che:
- in corso di esecuzione, parte attrice inserendo autonomamente nuovi “link” aveva operato delle modifiche al prototipo di programmazione, incidenti sia sulla quantità perché le schermate da realizzare passavano da 20 a 46, sia sulla qualità perché necessitavano di “edizione” nuova ed aggiuntiva;
- successivamente alla contestazione di tale modifica, la aveva richiesto l'intervento del Parte_1 proprio designer di fiducia, il quale, avuto accesso alla piattaforma telematica di Persona_1 programmazione effettuava una sovrascrizione di dati, con conseguente distruzione del progetto iniziale e l'impossibilità di ripristinare le informazioni di base per la realizzazione dei link per cui era intervenuto l'accordo contrattuale;
- la distruzione del prototipo iniziale di lavorazione nonché l'inserimento dei nuovi “link”, dunque, aveva modificato del tutto l'oggetto originario del contratto avendo l'attrice apportato modifiche tali da stravolgere, annientandolo del tutto, il piano di lavorazione iniziale del programma nonché la fattibilità dello stesso.
- nessun inadempimento, pertanto, poteva essere ascritto ad essa convenuta avendo l'attrice distrutto il
“prototipo base” e sovrascrivendone un altro con modifiche non concordate con conseguente incongruità del prezzo concordemente pattuito.
Concludeva pertanto come sopra.
Chiesti e concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. la causa veniva istruita con l'ausilio di c.t.u. tecnica e l'escussione dei testi ammessi.
pagina 3 di 8 Infine, ritenuta la causa matura per la decisione la stessa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note scritte, come concordemente richiesto dalle parti, lette le quali, deve esser pronunciata la presente sentenza.
Nel merito
La domanda è parzialmente fondata.
La domanda di pagamento è azionata allegando, come causa petendi, lo svolgimento di un contratto di fornitura relativamente alla creazione di una Web App.
In materia di onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni, nonché della prova della non imputabilità dell'inadempimento o del ritardo, di cui all'art. 1218 c.c., è sufficiente richiamare la pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n.
13533/2001: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”,
o del fatto impeditivo, costituito dalla non imputabilità della causa dell'inadempimento (cfr., anche di recente, Cass. civ., sez. III, ord., 30-05-2023, n. 15190, secondo cui grava “sull'attrice l'onere di provare la fonte del suo credito e il danno, nonché quello di allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione di vigilanza gravante sulla convenuta, mentre spettasse a quest'ultima la prova, da offrirsi anche in via presuntiva, dell'esatto adempimento di tale obbligazione o della causa imprevedibile
e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto
(Cass.31/03/2021, n. 8849; Cass.17/02/2023, n. 5118; in generale, v. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n.
13533)”). In sostanza, di regola, anche in virtù del principio della vicinanza della prova (salvo circostanze peculiari), incombe sull'attore provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia la fonte e la sua esigibilità, mentre è onere del debitore dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'avverso credito (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 03-05-2019, n. 11748: “[i]n SSUU n. 13533/01 il principio della vicinanza della prova viene ritenuto "coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi" (loc. cit.) e il criterio della vicinanza/distanza della prova viene in sostanza utilizzato per distinguere i fatti costitutivi della pretesa (identificati con quelli che sono nella disponibilità dell'attore, che il medesimo ha l'onere di provare) dai fatti estintivi o modificativi o impeditivi, identificati con quelli che l'attore non è in grado di provare e che, pertanto, devono essere provati dalla controparte. In pronunce successive, per contro, il criterio della vicinanza/distanza della prova risulta scollegato dal disposto dell'art. 2697 c.c. e viene utilizzato come un temperamento della pagina 4 di 8 partizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, modificativi od impeditivi del diritto, idoneo a spostare
l'onere della prova su una parte diversa da quella che ne sarebbe gravata in base a detta partizione (cfr.
Cass. 20484/08 "l'onere della prova deve essere ripartito, oltreché secondo la descrizione legislativa della fattispecie sostanziale controversa, con l'indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, anche secondo il principio della riferibilità o vicinanza, o disponibilità del mezzo").
Ed ancora. “Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento
(per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Sez. III, sentenza n. 826 del
20 gennaio 2015).
Dunque, individuati i principi in materia di onere probatorio applicabili al caso di specie, risulta pacifica tra le parti la conclusione di un contratto avente ad oggetto la realizzazione di una AppWeb. Stesso dicasi per la circostanza in ordine alla quale l'attrice avrebbe versato una somma a titolo di acconto sul maggior importo dovuto pari ad euro 1.089,00, in ordine alla quale la convenuta non ha mosso alcuna specifica contestazione e, pertanto, deve intendersi provata.
Controversa, invece, risulta essere la qualificazione giuridica del contratto, ricondotta dall'attrice nell'alveo della disciplina relativa ai contratti di fornitura e, dalla convenuta, alla prestazione d'opera intellettuale.
Sebbene dall'inquadramento nell'una piuttosto che nell'altra categoria dipenda l'applicazione dell'art. 2237 c.c., la qualificazione giuridica, nel caso di specie, riconducibile al contratto di appalto di servizi
(per la natura giuridica dell'appaltatore, società di capitali, come dalla Cassazione espressamente già riconosciuto per l'applicazione di diverse disposizioni in materia;
cfr., ex multis, Cass. 11651/1991) non
è rilevante, dovendosi, a monte, verificare la causa concreta del contratto stipulato e le obbligazioni concretamente convenute, secondo il concorde intendimento delle parti.
Infatti, la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato è ormai ritenuta priva di “incidenza sul regime di responsabilità, ove è richiesto al professionista di attenersi a parametri molto rigidi di professionalità, notandosi in proposito come lo stesso standard di diligenza del professionista sia cresciuto sensibilmente, comprimendo di conseguenza l'area della colpa grave nei confronti di problemi tecnici di speciale difficoltà di cui all'art. 2236 c.c. (cfr. Cass. 11.8.1990, n. 8218)” (Cass. civ., sez. unite, sent., 28/07/2005, n. 15781) e, infatti, anche il professionista, al pari dell'imprenditore, “è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui al combinato disposto degli artt. 1176, 2 co., e 2236 c.c. e della buona fede oggettiva pagina 5 di 8 o correttezza, la quale (oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto) è (anche) criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario
o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (v., con riferimento, alla prestazione dell'avvocato, Cass., 6/5/2020, n. 8494)” (così, di recente, Cass. civ., sez.
III, ord., 06/11/2024, n. 28578), dovendosi verificare, anche per ritenere adempiuta una parte dell'obbligazione, la causa concreta del contratto e alla volontà delle parti, atteso che “sebbene
l'obbligazione inerente all'esercizio di un'attività professionale sia generalmente obbligazione di mezzi, in determinate circostanze essa assume la caratteristica dell'obbligazione di risultato, nella quale il professionista si impegna a realizzare un determinato opus;
come, appunto, nel caso dell'obbligazione di redigere un progetto d'ingegneria, che ha per oggetto un risultato ben definito e dotato d'una sua autonoma utilità qual è la sua realizzabilità (Cass. 5.8.2002, n. 11728; 27.2.1996, n. 1530; 28.1.1995,
n. 1040; 22.12.1994, n. 11067; 19, 7.1993, n. 8033; 21.7. 1989, n. 3476; 7.5.1988, n. 3389; 8.4.1977, n.
1346; 7.2. 1975, n. 475; 10.12.1974, n. 4159; 22.4.1974, n. 1156; 22.3. 1968, n. 905; 16.10.1961, n.
2169)” (Cass. civ., sez. unite, sent., 28/07/2005, n. 15781). Dunque, “la responsabilità del professionista deve essere valutata alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale (v. Cass.,
9/11/2006, n. 23918), in ragione della violazione della misura della dovuta diligenza da parte del professionista ai sensi dell'art. 1176, 2 co., c.c. adeguata alla natura dell'attività esercitata e alle circostanze concrete del caso" (così Cass., sez. III, ord. 6/5/2020, n. 8496. E, conformemente, già Cass.,
6/5/2012, n. 16254; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/6/2004, n. 11488)”
(cfr., di nuovo, Cass. civ., sez. III, ord., 06/11/2024, n. 28578; cfr., già in passato, Cass. civ. 21.07.1989,
n .3476: “[i]l contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale - inquadrabile nella categoria del lavoro autonomo - comporta normalmente per il professionista un'obbligazione di mezzi, nell'adempimento della quale egli è tenuto ad usare la diligenza che la natura dell'attività esercitata esige, ai sensi dell'art. 1176 c.c., tranne nel caso in cui al professionista sia stato richiesto dal cliente un opus, perché in tal caso l'obbligazione da lui assunta è di risultato, con la conseguenza che, avendo quest'ultimo incidenza sulla causa stessa del contratto, il professionista dovrà rispondere per le eventuali difformità ed i vizi dell'opera, da valutarsi, ai sensi dell'art. 2226 c.c., in base a criteri oggettivi, considerando la naturale destinazione dell'opera, ed in base a criteri soggettivi, quando la possibilità di un particolare impiego o di una determinata utilizzazione sia stata dedotta in contratto”).
Nel caso di specie, da quando si evince dagli atti di causa, la società convenutasi si è obbligata alla consegna di un software, dunque, a conseguire un risultato specifico, essendo dunque tenuta, salvo non dimostri l'impossibilità non imputabile dell'obiettivo, a porre in essere un comportamento idoneo a realizzare il risultato economico che il creditore si attende. pagina 6 di 8 Ciò chiarito occorre, quindi, valutare quale parte sia da considerarsi inadempiente: la convenuta, a fronte dell'eccezione di inadempimento della committente, oppure l'attrice, in virtù della difesa della prima la quale ha invocato l'impossibilità di adempiere alla propria prestazione conseguentemente alla modifica degli applicativi in uso da parte dell'attrice.
Le dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi hanno confermato quanto sostenuto dall'attrice e, in ogni caso, l'incaricato c.t.u. ha, infine, dissipato ogni dubbio chiarendo che “come risulta agli atti, dallo scambio di e-mail, in data 13/12/2019, nonostante qualche difficoltà sull'esportazione delle icone delle grafiche che comunque viene risolto modificando il formato icone da “font” a “svg”, la fase 1 (uno) viene conclusa correttamente e in accordo tra le parti.” e che -“dopo la prima fase vengono rilevati da parte di delle modifiche sul “prototipo” di sketch che di fatto bloccano la realizzazione Controparte_1 del progetto. In effetti l'aggiornamento dell'applicazione sketch può aver modificato i nomi dei link e di conseguenza il mancato collegamento alle pagine. Tale aggiornamento, comunque, non determina una modifica del contenuto se non effettuata di proposito. In tale occasione, dato che l'accesso all'applicazione sketch era condivisa tra le due società, sarebbe stato opportuno, per accertare la mancanza di colpe, controllare che i link modificati lo fossero solo nel collegamento e non nel contenuto.
Tale misura non è stata adottata e questo ha influito sul proseguimento e la realizzazione del progetto.
Anche l'eventuale possibilità che fossero aumentate le schermate da realizzare doveva essere accertata attraverso un incontro, una videoconferenza, in cui mettere in evidenza le modifiche apportate rispetto
a ciò che era previsto sul contratto.”.
Dunque, il tecnico di fiducia ha concluso, con motivazione coerente, logica ed esaustiva, che “le incomprensioni tra le due società hanno condotto ad una mancanza di controlli dopo l'aggiornamento dell'applicazione “sketch”. La società avrebbe dovuto verificare e accertare le Controparte_1 modifiche del contenuto dei link e non solo del collegamento. Dopo tale verifica, dato che l'accesso all'applicazione “sketch” era condiviso tra le due società, si sarebbero potute evidenziare le eventuali modifiche significanti apportate dalla e di conseguenza discutere le variazioni Parte_1 contrattuali.
Deve, dunque, ritenersi la responsabile dell'inadempimento contrattuale, di grave entità, per CP_1 colpevole mancato raggiungimento del risultato pattuito.
Quest'ultima, infatti, ha rifiutato qualsiasi collaborazione e comunicazione con l'attrice sicché, tale indisponibilità, contrastante altresì con il canone di cui all'art. 1375 c.c. e, in ogni caso, elemento contrario all'invocata non imputabilità del mancato risultato (onere la cui prova incombe sulla stessa) non ha reso possibile lo sviluppo e/o l'integrazione dell'App richiesta dall'attrice impedendo la realizzazione delle personalizzazioni da essa volute. pagina 7 di 8 Per tutto quanto sopra, dunque, deve dichiararsi risolto il contratto concluso inter partes con contestuale restituzione dell'importo versato a titolo di acconto sul maggior importo dovuto.
Infine, sulla richiesta di risarcimento del danno si deve rilevare che in tema di responsabilità civile da inadempimento del contratto, per il sorgere del diritto al ristoro dei danni e alla reintegrazione patrimoniale non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve essere provato il pregiudizio effettivo e la reale incidenza nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità.
Orbene, nel caso di specie, l'attrice non ha allegato il danno subito né ha fornito la prova dello stesso né, ancora, la sua quantificazione, non potendosi considerare sufficiente l'allegata relazione di parte, basata tutta su atti di parte, senza alcun confronto con il mercato di riferimento, i competitor, atti pubblici (es., bilanci precedenti, evoluzione dei bilanci dei competitor, ecc.):
La richiesta di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, pertanto, deve essere rigettata.
Le spese del giudizio devono essere, quanto ai compensi, compensate nella misura del 50% (per rigetto della domanda di risarcimento) e, per la restante parte, poste a carico della CP_1
Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro
264,00 per esborsi, oltre c.p.a. ed iva, se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
- dichiara la risoluzione del “Contratto di Fornitura Layout App DiveCircle” stipulato tra le parti in data
2/12/2019, per grave inadempimento della convenuta Controparte_1
- condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma di euro Controparte_1 Parte_1
1.089,00, oltre interessi dal 16/7/2020, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c.;
- rigetta la domanda risarcitoria proposta da Parte_3
- compensa le spese di lite nella misura del 50%;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano, al netto della compensazione, in euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, euro 264,00 per esborsi, oltre c.p.a. ed iva, se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 21/10/2022. Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte;
lette le note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza odierna, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con cui le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2330/2020 pendente tra:
(P. IVA: ), in persona del legale rappr.te pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Alessia Lo Tauro (pec: con elezione Email_1 di domicilio in Siracusa alla via Giuseppe Parlato n. 5 presso lo studio dell'avv. Lo Tauro;
ATTRICE contro
(P. IVA: ), in persona del legale rappr.te pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio degli avv.ti Salvatore Battaglia (C.F.: ) (pec: CodiceFiscale_1 Email_2
e (C.F.: , (pec: con elezione di domicilio in Parte_2 CodiceFiscale_2 Email_3
Modica in Via Sacro Cuore n.114/A presso lo studio degli avv.ti Battaglia ed;
Pt_2
CONVENUTA
Conclusioni
Attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, richiesta, eccezione e conclusione, così provvedere:
1) accertare e dichiarare che il rapporto negoziale intercorso tra le parti è qualificabile come contratto di fornitura per la realizzazione di una Web App;
2)accertare e dichiarare l'inadempimento grave e imputabile per colpa esclusivamente alla società
Controparte_1
3) accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto per le ragioni di cui in narrativa;
pagina 1 di 8 4) condannare alla restituzione della somma pari ad euro 1.098,00 già versata dalla Controparte_1
a titolo di acconto, con rivalutazione monetaria e interessi dalla scadenza al saldo;
Parte_1
5) condannare al risarcimento dei danni subiti dalla a seguito Controparte_1 Parte_1 dell'inadempimento contrattuale, da liquidarsi in euro 15.000,00 o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio come per legge.”.
Convenuta: “Piaccia all'adito Giudice, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione
- Rigettare integralmente le domande proposte da parte attrice con il proprio atto di citazione;
- Con vittoria delle spese e dei compensi difensivi.”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio, dinanzi al tribunale di Parte_1
Ragusa, la per ivi sentir dichiarare, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale Controparte_1 della convenuta, la risoluzione del contratto di fornitura concluso fra le parti in data 2/12/2019 avente ad oggetto la realizzazione di una Web App, con conseguente condanna della alla Controparte_1 restituzione, in favore dell'attrice, dell'importo di euro 1.080,00 da quest'ultima versato a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta, oltre al risarcimento dei danni quantificati in euro 15.000,00 per mancati incassi relativamente all'anno 2020.
Allegava a tal fine:
- di aver concluso in data 2/12/2019 un contratto di fornitura avente ad oggetto la realizzazione della grafica/layout di una Web App nominata da fruire su browser e su dispositivi mobili Parte_1 attraverso un applicativo caratterizzato da un serie di schermate ovvero layout forniti dalla società per un costo complessivo di euro 1.800,00 al netto di iva;
Parte_1
- che in data 20/11/2019 e 29/12/2019, essa attrice aveva fornito alla convenuta, rispettivamente,
l'accesso al link del prototipo Sketch nonché ai task di Asana, entrambi necessari per comprendere le caratteristiche che doveva possedere la futura applicazione ed il numero delle schermate da realizzare pari a n. 46; che i tempi di realizzazione dell'App erano stati fissati in giorni 30, suddivisi in quattro fasi, e che essa attrice aveva versato l'importo di euro 1.098,00 pari al 50% di quanto da essa complessivamente dovuto;
che la convenuta, tuttavia, si era resa inadempiente in ordine alle obbligazioni nascenti dal contratto realizzando solamente una delle concordate schermate e ponendo in essere, altresì, comportamenti impropri e scorretti, ostacolando la prosecuzione dell'attività prevista con modifica del prototipo Sketch che, nonostante i diversi solleciti, la convenuta non aveva inteso adempiere alle obbligazioni del contratto né aveva restituito l'acconto ricevuto;
pagina 2 di 8 che non sussistendo più l'interesse all'adempimento, essa attrice aveva agito in giudizio per la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., quest'ultimo da commisurarsi in relazione al mancato incremento patrimoniale netto che avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto nonché ai guadagni che avrebbe potuto percepire dal momento della risoluzione del contratto fino al momento effettivo della restituzione;
che i predetti danni patrimoniali potevano complessivamente quantificarsi in euro 15.000,00, come da relazione di stima che allegava;
Concludeva, pertanto, come sopra.
In data 25/11/2020, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la Controparte_1 la quale, contestando la qualificazione giuridica di fornitura attribuita al contratto dall'attrice, rilevava che, al contrario, trattavasi di prestazione di opera intellettuale con conseguente applicazione dell'art. 2237 c.c. secondo cui il cliente (i.e. il committente) qualora receda dal contratto, oltre a rimborsare al prestatore d'opera le spese sostenute, deve pagare il compenso per l'opera svolta.
Ciò premesso, rilevava che:
- in corso di esecuzione, parte attrice inserendo autonomamente nuovi “link” aveva operato delle modifiche al prototipo di programmazione, incidenti sia sulla quantità perché le schermate da realizzare passavano da 20 a 46, sia sulla qualità perché necessitavano di “edizione” nuova ed aggiuntiva;
- successivamente alla contestazione di tale modifica, la aveva richiesto l'intervento del Parte_1 proprio designer di fiducia, il quale, avuto accesso alla piattaforma telematica di Persona_1 programmazione effettuava una sovrascrizione di dati, con conseguente distruzione del progetto iniziale e l'impossibilità di ripristinare le informazioni di base per la realizzazione dei link per cui era intervenuto l'accordo contrattuale;
- la distruzione del prototipo iniziale di lavorazione nonché l'inserimento dei nuovi “link”, dunque, aveva modificato del tutto l'oggetto originario del contratto avendo l'attrice apportato modifiche tali da stravolgere, annientandolo del tutto, il piano di lavorazione iniziale del programma nonché la fattibilità dello stesso.
- nessun inadempimento, pertanto, poteva essere ascritto ad essa convenuta avendo l'attrice distrutto il
“prototipo base” e sovrascrivendone un altro con modifiche non concordate con conseguente incongruità del prezzo concordemente pattuito.
Concludeva pertanto come sopra.
Chiesti e concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. la causa veniva istruita con l'ausilio di c.t.u. tecnica e l'escussione dei testi ammessi.
pagina 3 di 8 Infine, ritenuta la causa matura per la decisione la stessa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note scritte, come concordemente richiesto dalle parti, lette le quali, deve esser pronunciata la presente sentenza.
Nel merito
La domanda è parzialmente fondata.
La domanda di pagamento è azionata allegando, come causa petendi, lo svolgimento di un contratto di fornitura relativamente alla creazione di una Web App.
In materia di onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni, nonché della prova della non imputabilità dell'inadempimento o del ritardo, di cui all'art. 1218 c.c., è sufficiente richiamare la pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n.
13533/2001: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”,
o del fatto impeditivo, costituito dalla non imputabilità della causa dell'inadempimento (cfr., anche di recente, Cass. civ., sez. III, ord., 30-05-2023, n. 15190, secondo cui grava “sull'attrice l'onere di provare la fonte del suo credito e il danno, nonché quello di allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione di vigilanza gravante sulla convenuta, mentre spettasse a quest'ultima la prova, da offrirsi anche in via presuntiva, dell'esatto adempimento di tale obbligazione o della causa imprevedibile
e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto
(Cass.31/03/2021, n. 8849; Cass.17/02/2023, n. 5118; in generale, v. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n.
13533)”). In sostanza, di regola, anche in virtù del principio della vicinanza della prova (salvo circostanze peculiari), incombe sull'attore provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia la fonte e la sua esigibilità, mentre è onere del debitore dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'avverso credito (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 03-05-2019, n. 11748: “[i]n SSUU n. 13533/01 il principio della vicinanza della prova viene ritenuto "coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi" (loc. cit.) e il criterio della vicinanza/distanza della prova viene in sostanza utilizzato per distinguere i fatti costitutivi della pretesa (identificati con quelli che sono nella disponibilità dell'attore, che il medesimo ha l'onere di provare) dai fatti estintivi o modificativi o impeditivi, identificati con quelli che l'attore non è in grado di provare e che, pertanto, devono essere provati dalla controparte. In pronunce successive, per contro, il criterio della vicinanza/distanza della prova risulta scollegato dal disposto dell'art. 2697 c.c. e viene utilizzato come un temperamento della pagina 4 di 8 partizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, modificativi od impeditivi del diritto, idoneo a spostare
l'onere della prova su una parte diversa da quella che ne sarebbe gravata in base a detta partizione (cfr.
Cass. 20484/08 "l'onere della prova deve essere ripartito, oltreché secondo la descrizione legislativa della fattispecie sostanziale controversa, con l'indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, anche secondo il principio della riferibilità o vicinanza, o disponibilità del mezzo").
Ed ancora. “Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento
(per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Sez. III, sentenza n. 826 del
20 gennaio 2015).
Dunque, individuati i principi in materia di onere probatorio applicabili al caso di specie, risulta pacifica tra le parti la conclusione di un contratto avente ad oggetto la realizzazione di una AppWeb. Stesso dicasi per la circostanza in ordine alla quale l'attrice avrebbe versato una somma a titolo di acconto sul maggior importo dovuto pari ad euro 1.089,00, in ordine alla quale la convenuta non ha mosso alcuna specifica contestazione e, pertanto, deve intendersi provata.
Controversa, invece, risulta essere la qualificazione giuridica del contratto, ricondotta dall'attrice nell'alveo della disciplina relativa ai contratti di fornitura e, dalla convenuta, alla prestazione d'opera intellettuale.
Sebbene dall'inquadramento nell'una piuttosto che nell'altra categoria dipenda l'applicazione dell'art. 2237 c.c., la qualificazione giuridica, nel caso di specie, riconducibile al contratto di appalto di servizi
(per la natura giuridica dell'appaltatore, società di capitali, come dalla Cassazione espressamente già riconosciuto per l'applicazione di diverse disposizioni in materia;
cfr., ex multis, Cass. 11651/1991) non
è rilevante, dovendosi, a monte, verificare la causa concreta del contratto stipulato e le obbligazioni concretamente convenute, secondo il concorde intendimento delle parti.
Infatti, la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato è ormai ritenuta priva di “incidenza sul regime di responsabilità, ove è richiesto al professionista di attenersi a parametri molto rigidi di professionalità, notandosi in proposito come lo stesso standard di diligenza del professionista sia cresciuto sensibilmente, comprimendo di conseguenza l'area della colpa grave nei confronti di problemi tecnici di speciale difficoltà di cui all'art. 2236 c.c. (cfr. Cass. 11.8.1990, n. 8218)” (Cass. civ., sez. unite, sent., 28/07/2005, n. 15781) e, infatti, anche il professionista, al pari dell'imprenditore, “è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui al combinato disposto degli artt. 1176, 2 co., e 2236 c.c. e della buona fede oggettiva pagina 5 di 8 o correttezza, la quale (oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto) è (anche) criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario
o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (v., con riferimento, alla prestazione dell'avvocato, Cass., 6/5/2020, n. 8494)” (così, di recente, Cass. civ., sez.
III, ord., 06/11/2024, n. 28578), dovendosi verificare, anche per ritenere adempiuta una parte dell'obbligazione, la causa concreta del contratto e alla volontà delle parti, atteso che “sebbene
l'obbligazione inerente all'esercizio di un'attività professionale sia generalmente obbligazione di mezzi, in determinate circostanze essa assume la caratteristica dell'obbligazione di risultato, nella quale il professionista si impegna a realizzare un determinato opus;
come, appunto, nel caso dell'obbligazione di redigere un progetto d'ingegneria, che ha per oggetto un risultato ben definito e dotato d'una sua autonoma utilità qual è la sua realizzabilità (Cass. 5.8.2002, n. 11728; 27.2.1996, n. 1530; 28.1.1995,
n. 1040; 22.12.1994, n. 11067; 19, 7.1993, n. 8033; 21.7. 1989, n. 3476; 7.5.1988, n. 3389; 8.4.1977, n.
1346; 7.2. 1975, n. 475; 10.12.1974, n. 4159; 22.4.1974, n. 1156; 22.3. 1968, n. 905; 16.10.1961, n.
2169)” (Cass. civ., sez. unite, sent., 28/07/2005, n. 15781). Dunque, “la responsabilità del professionista deve essere valutata alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale (v. Cass.,
9/11/2006, n. 23918), in ragione della violazione della misura della dovuta diligenza da parte del professionista ai sensi dell'art. 1176, 2 co., c.c. adeguata alla natura dell'attività esercitata e alle circostanze concrete del caso" (così Cass., sez. III, ord. 6/5/2020, n. 8496. E, conformemente, già Cass.,
6/5/2012, n. 16254; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/6/2004, n. 11488)”
(cfr., di nuovo, Cass. civ., sez. III, ord., 06/11/2024, n. 28578; cfr., già in passato, Cass. civ. 21.07.1989,
n .3476: “[i]l contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale - inquadrabile nella categoria del lavoro autonomo - comporta normalmente per il professionista un'obbligazione di mezzi, nell'adempimento della quale egli è tenuto ad usare la diligenza che la natura dell'attività esercitata esige, ai sensi dell'art. 1176 c.c., tranne nel caso in cui al professionista sia stato richiesto dal cliente un opus, perché in tal caso l'obbligazione da lui assunta è di risultato, con la conseguenza che, avendo quest'ultimo incidenza sulla causa stessa del contratto, il professionista dovrà rispondere per le eventuali difformità ed i vizi dell'opera, da valutarsi, ai sensi dell'art. 2226 c.c., in base a criteri oggettivi, considerando la naturale destinazione dell'opera, ed in base a criteri soggettivi, quando la possibilità di un particolare impiego o di una determinata utilizzazione sia stata dedotta in contratto”).
Nel caso di specie, da quando si evince dagli atti di causa, la società convenutasi si è obbligata alla consegna di un software, dunque, a conseguire un risultato specifico, essendo dunque tenuta, salvo non dimostri l'impossibilità non imputabile dell'obiettivo, a porre in essere un comportamento idoneo a realizzare il risultato economico che il creditore si attende. pagina 6 di 8 Ciò chiarito occorre, quindi, valutare quale parte sia da considerarsi inadempiente: la convenuta, a fronte dell'eccezione di inadempimento della committente, oppure l'attrice, in virtù della difesa della prima la quale ha invocato l'impossibilità di adempiere alla propria prestazione conseguentemente alla modifica degli applicativi in uso da parte dell'attrice.
Le dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi hanno confermato quanto sostenuto dall'attrice e, in ogni caso, l'incaricato c.t.u. ha, infine, dissipato ogni dubbio chiarendo che “come risulta agli atti, dallo scambio di e-mail, in data 13/12/2019, nonostante qualche difficoltà sull'esportazione delle icone delle grafiche che comunque viene risolto modificando il formato icone da “font” a “svg”, la fase 1 (uno) viene conclusa correttamente e in accordo tra le parti.” e che -“dopo la prima fase vengono rilevati da parte di delle modifiche sul “prototipo” di sketch che di fatto bloccano la realizzazione Controparte_1 del progetto. In effetti l'aggiornamento dell'applicazione sketch può aver modificato i nomi dei link e di conseguenza il mancato collegamento alle pagine. Tale aggiornamento, comunque, non determina una modifica del contenuto se non effettuata di proposito. In tale occasione, dato che l'accesso all'applicazione sketch era condivisa tra le due società, sarebbe stato opportuno, per accertare la mancanza di colpe, controllare che i link modificati lo fossero solo nel collegamento e non nel contenuto.
Tale misura non è stata adottata e questo ha influito sul proseguimento e la realizzazione del progetto.
Anche l'eventuale possibilità che fossero aumentate le schermate da realizzare doveva essere accertata attraverso un incontro, una videoconferenza, in cui mettere in evidenza le modifiche apportate rispetto
a ciò che era previsto sul contratto.”.
Dunque, il tecnico di fiducia ha concluso, con motivazione coerente, logica ed esaustiva, che “le incomprensioni tra le due società hanno condotto ad una mancanza di controlli dopo l'aggiornamento dell'applicazione “sketch”. La società avrebbe dovuto verificare e accertare le Controparte_1 modifiche del contenuto dei link e non solo del collegamento. Dopo tale verifica, dato che l'accesso all'applicazione “sketch” era condiviso tra le due società, si sarebbero potute evidenziare le eventuali modifiche significanti apportate dalla e di conseguenza discutere le variazioni Parte_1 contrattuali.
Deve, dunque, ritenersi la responsabile dell'inadempimento contrattuale, di grave entità, per CP_1 colpevole mancato raggiungimento del risultato pattuito.
Quest'ultima, infatti, ha rifiutato qualsiasi collaborazione e comunicazione con l'attrice sicché, tale indisponibilità, contrastante altresì con il canone di cui all'art. 1375 c.c. e, in ogni caso, elemento contrario all'invocata non imputabilità del mancato risultato (onere la cui prova incombe sulla stessa) non ha reso possibile lo sviluppo e/o l'integrazione dell'App richiesta dall'attrice impedendo la realizzazione delle personalizzazioni da essa volute. pagina 7 di 8 Per tutto quanto sopra, dunque, deve dichiararsi risolto il contratto concluso inter partes con contestuale restituzione dell'importo versato a titolo di acconto sul maggior importo dovuto.
Infine, sulla richiesta di risarcimento del danno si deve rilevare che in tema di responsabilità civile da inadempimento del contratto, per il sorgere del diritto al ristoro dei danni e alla reintegrazione patrimoniale non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve essere provato il pregiudizio effettivo e la reale incidenza nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità.
Orbene, nel caso di specie, l'attrice non ha allegato il danno subito né ha fornito la prova dello stesso né, ancora, la sua quantificazione, non potendosi considerare sufficiente l'allegata relazione di parte, basata tutta su atti di parte, senza alcun confronto con il mercato di riferimento, i competitor, atti pubblici (es., bilanci precedenti, evoluzione dei bilanci dei competitor, ecc.):
La richiesta di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, pertanto, deve essere rigettata.
Le spese del giudizio devono essere, quanto ai compensi, compensate nella misura del 50% (per rigetto della domanda di risarcimento) e, per la restante parte, poste a carico della CP_1
Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro
264,00 per esborsi, oltre c.p.a. ed iva, se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
- dichiara la risoluzione del “Contratto di Fornitura Layout App DiveCircle” stipulato tra le parti in data
2/12/2019, per grave inadempimento della convenuta Controparte_1
- condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma di euro Controparte_1 Parte_1
1.089,00, oltre interessi dal 16/7/2020, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c.;
- rigetta la domanda risarcitoria proposta da Parte_3
- compensa le spese di lite nella misura del 50%;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano, al netto della compensazione, in euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, euro 264,00 per esborsi, oltre c.p.a. ed iva, se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 21/10/2022. Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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