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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 586-1/2024 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 586-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da
AN RA (CF [...]), residente a [...], incorso Traiano 93, con l'ausilio dei gestori della crisi Avv. Daniele Cirio del foro di Torino e Dott. Stefano Bernardo
Scagnelli, nominati dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “La
Rinascita degli Onesti” di AS (docc. 2 e 3)
- RICORRENTE IN PROPRIO-
***
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da NN
AN in data 05 Novembre 2024, in proprio, quale debitrice;
letta la relazione redatta ex art. 269 CCII dal dott. Stefano Bernardo Scagnelli nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “La Rinascita degli
Onesti” di AS” (docc. 2 e 3); vista la successiva integrazione depositata in data 18.12.2024 sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che la debitrice ha la residenza a Torino, in corso Traiano 93 (doc. 5); ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- la debitrice è persona fisica, attualmente lavoratrice dipendente a tempo indeterminato
(doc. 8) e che non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
- la ricorrente risulta essere in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co
1 lett. c) d.lgs cit. Al riguardo, si osserva che dalla relazione dell'OCC emerge che l'attivo della debitrice è costituito dal suo reddito mensile da lavoro dipendente pari a circa
1.800,00 euro (doc.8 e pag. 12 della relazione) e dalla quota di 1/6 di due immobili siti nel comune di Bisaccia (AV), Vico Tre Re n.12, dei quali risulta essere comproprietaria unitamente alla madre e alla sorella, quali un alloggio censito al catasto al fg 31, part. 1208, sub 4 e un magazzino censito al catasto al fg 31, part. 1208, sub.5 (docc.10 e 10 a). Mette conto osservare che, secondo l'OCC, atteso il valore esiguo della quota, dallo stesso stimato in circa 1.375,00 euro, la vendita della stessa produrrebbe attivo per la procedura solo nell'ipotesi in cui la quota venisse acquistata dalla madre o dalla sorella, le quali ad oggi non hanno presentato alcuna proposta. In caso contrario, la necessità di una causa di divisione e della conseguente consulenza di stima da parte del CTU, non permetterebbe di ottenere attivo per la procedura, in quanto le spese da sostenere sarebbero maggiori rispetto al ricavato ottenuto dalla vendita della stessa (doc.1, pag.
4 -Integrazione relazione particolareggiata -). Inoltre, in virtù della sentenza di divorzio n. 22232/2021, pronunciata dal Tribunale di Torino in data 20.02.2023, alla debitrice spetterebbe anche il versamento mensile della somma complessiva di euro 400,00 da parte dell'ex marito a titolo di mantenimento (doc. 7), che ad oggi si dichiara mai corrisposto con la conseguenza che la stessa non costituisce un'entrata certa per l' odierna ricorrente bensì mero credito di cui occorrerà verificare la realizzabilità, comunque non pronta. I debiti già scaduti sono stati quantificati dall'OCC in complessivi euro 121.446,00 (pag. 5 della relazione). La situazione così delineata, in particolare il raffronto tra reddito mensile (da cui devono detrarsi le somme indicate come necessarie alla contribuzione familiare pari ad euro 1.593,00), unico attivo prontamente realizzabile, e l'ammontare del passivo dimostrano che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal gestore della crisi dott. Stefano
Bernardo Scagnelli, che, come integrata in data 18.12.2024, contiene: la valutazione positiva circa la sostanziale completezza e attendibilità della documentazione depositata dal
2 debitore a corredo della domanda;
ne illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assunzione delle obbligazioni;
attesta la possibilità di acquisizione di attivo da distribuire ai creditori;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
ritenuto, altresì, che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile e che dalla liquidazione, allo stato, deve ritenersi esclusa la sola somma necessaria al mantenimento come sotto indicata;
ritenuto infine che la somma necessaria al mantenimento della debitrice deve essere determinata, allo stato, come segue:
- il nucleo familiare convivente risulta composto dalla ricorrente e da due figli, dei quali uno di minore età, NT PO nato a [...] il [...] (doc. 5);
- le somme necessarie al mantenimento del nucleo possono stabilirsi, in conformità a quanto richiesto dalla ricorrente in euro 1.593,00, somma inferiore alla spesa mediana indicata dalle tabelle ISTAT disponibili per una famiglia avente analoga composizione (pari a 2.211,15 euro);
- pertanto, la somma di euro 1.593,00 mensili deve essere esclusa dalla liquidazione, mentre ogni altra somma percepita dalla debitrice dovrà essere messa a disposizione del liquidatore. Tale somma, dovrà essere oggetto di apposita istanza di variazione in ipotesi di mutamento delle circostanze di fatto, delle quali occorrerà fornire adeguata prova. A tal proposito è dato compito al liquidatore, che dovrà depositare a tal fine una informativa entro
60 giorni dalla sentenza, verificare se IN PO, figlia maggiorenne (nata a [...] il
15.12.2005) e convivente della debitrice (doc. 5), che dal doc. 11 appare frequentare l'università, svolga attualmente attività lavorativa e con quale retribuzione, al fine di verificare la correttezza della somma che la debitrice può trattenere mensilmente come sopra individuata;
ritenuto necessario, poiché il versamento delle somme eccedenti rispetto a quelle determinate dal Tribunale come necessarie al mantenimento, è circostanza che rileva poi in un eventuale procedimento di esdebitazione, che la debitrice provveda trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) ed annualmente tramite C.U.; rilevato che il liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti;
3 rilevato altresì che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso con la presente sentenza, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma indicata sopra come necessaria al mantenimento ed ogni altro bene, riservando, come si è detto, al liquidatore la valutazione circa l'antieconomicità dell'acquisizione all'attivo di taluni e l'eventuale esercizio di azioni;
rilevato che la durata della procedura è connessa a quanto indicato dall'art. 282 CCII;
tenuto conto nella nomina del Liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII;
ritenuto che
possa confermarsi quale Liquidatore il dott. Stefano Bernardo Scagnelli nominato dall'OCC “La rinascita degli onesti”, che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269
CCII; visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di AN RA (CF
[...]), residente a [...], in corso Traiano 93; nomina la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;
nomina liquidatore il dott. Stefano Bernardo Scagnelli, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, con avvertimento che trova applicazione l'art. 10 co 3 CCII e dunque, in caso di mancata indicazione di indirizzo pec o delle sue variazioni o di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
ordina
4 la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti e depositando apposita istanza in ipotesi di mutamento delle circostanze fattuali sulla base delle quali tale somma
è stata stabilita dal Tribunale;
invita il debitore a inviare al liquidatore ogni sei mesi prova delle somme percepite in concreto
(tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro, c.d. C.U.; invita il debitore a fornire con sollecitudine al liquidatore documentazione relativa all'eventuale occupazione ed al reddito della figlia maggiorenne convivente ed il liquidatore a depositare informativa in ordine a tale aspetto entro 60 giorni dalla sentenza;
dispone che il liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio del C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone
l'inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza nel sito Internet del Tribunale (con omissione dei dati dei terzi estranei nonché dei dati sensibili e sensibilissimi) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone
a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 09.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Carlotta Pittaluga) (Enrico Astuni)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 586-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da
AN RA (CF [...]), residente a [...], incorso Traiano 93, con l'ausilio dei gestori della crisi Avv. Daniele Cirio del foro di Torino e Dott. Stefano Bernardo
Scagnelli, nominati dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “La
Rinascita degli Onesti” di AS (docc. 2 e 3)
- RICORRENTE IN PROPRIO-
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Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da NN
AN in data 05 Novembre 2024, in proprio, quale debitrice;
letta la relazione redatta ex art. 269 CCII dal dott. Stefano Bernardo Scagnelli nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “La Rinascita degli
Onesti” di AS” (docc. 2 e 3); vista la successiva integrazione depositata in data 18.12.2024 sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che la debitrice ha la residenza a Torino, in corso Traiano 93 (doc. 5); ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- la debitrice è persona fisica, attualmente lavoratrice dipendente a tempo indeterminato
(doc. 8) e che non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
- la ricorrente risulta essere in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co
1 lett. c) d.lgs cit. Al riguardo, si osserva che dalla relazione dell'OCC emerge che l'attivo della debitrice è costituito dal suo reddito mensile da lavoro dipendente pari a circa
1.800,00 euro (doc.8 e pag. 12 della relazione) e dalla quota di 1/6 di due immobili siti nel comune di Bisaccia (AV), Vico Tre Re n.12, dei quali risulta essere comproprietaria unitamente alla madre e alla sorella, quali un alloggio censito al catasto al fg 31, part. 1208, sub 4 e un magazzino censito al catasto al fg 31, part. 1208, sub.5 (docc.10 e 10 a). Mette conto osservare che, secondo l'OCC, atteso il valore esiguo della quota, dallo stesso stimato in circa 1.375,00 euro, la vendita della stessa produrrebbe attivo per la procedura solo nell'ipotesi in cui la quota venisse acquistata dalla madre o dalla sorella, le quali ad oggi non hanno presentato alcuna proposta. In caso contrario, la necessità di una causa di divisione e della conseguente consulenza di stima da parte del CTU, non permetterebbe di ottenere attivo per la procedura, in quanto le spese da sostenere sarebbero maggiori rispetto al ricavato ottenuto dalla vendita della stessa (doc.1, pag.
4 -Integrazione relazione particolareggiata -). Inoltre, in virtù della sentenza di divorzio n. 22232/2021, pronunciata dal Tribunale di Torino in data 20.02.2023, alla debitrice spetterebbe anche il versamento mensile della somma complessiva di euro 400,00 da parte dell'ex marito a titolo di mantenimento (doc. 7), che ad oggi si dichiara mai corrisposto con la conseguenza che la stessa non costituisce un'entrata certa per l' odierna ricorrente bensì mero credito di cui occorrerà verificare la realizzabilità, comunque non pronta. I debiti già scaduti sono stati quantificati dall'OCC in complessivi euro 121.446,00 (pag. 5 della relazione). La situazione così delineata, in particolare il raffronto tra reddito mensile (da cui devono detrarsi le somme indicate come necessarie alla contribuzione familiare pari ad euro 1.593,00), unico attivo prontamente realizzabile, e l'ammontare del passivo dimostrano che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal gestore della crisi dott. Stefano
Bernardo Scagnelli, che, come integrata in data 18.12.2024, contiene: la valutazione positiva circa la sostanziale completezza e attendibilità della documentazione depositata dal
2 debitore a corredo della domanda;
ne illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assunzione delle obbligazioni;
attesta la possibilità di acquisizione di attivo da distribuire ai creditori;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
ritenuto, altresì, che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile e che dalla liquidazione, allo stato, deve ritenersi esclusa la sola somma necessaria al mantenimento come sotto indicata;
ritenuto infine che la somma necessaria al mantenimento della debitrice deve essere determinata, allo stato, come segue:
- il nucleo familiare convivente risulta composto dalla ricorrente e da due figli, dei quali uno di minore età, NT PO nato a [...] il [...] (doc. 5);
- le somme necessarie al mantenimento del nucleo possono stabilirsi, in conformità a quanto richiesto dalla ricorrente in euro 1.593,00, somma inferiore alla spesa mediana indicata dalle tabelle ISTAT disponibili per una famiglia avente analoga composizione (pari a 2.211,15 euro);
- pertanto, la somma di euro 1.593,00 mensili deve essere esclusa dalla liquidazione, mentre ogni altra somma percepita dalla debitrice dovrà essere messa a disposizione del liquidatore. Tale somma, dovrà essere oggetto di apposita istanza di variazione in ipotesi di mutamento delle circostanze di fatto, delle quali occorrerà fornire adeguata prova. A tal proposito è dato compito al liquidatore, che dovrà depositare a tal fine una informativa entro
60 giorni dalla sentenza, verificare se IN PO, figlia maggiorenne (nata a [...] il
15.12.2005) e convivente della debitrice (doc. 5), che dal doc. 11 appare frequentare l'università, svolga attualmente attività lavorativa e con quale retribuzione, al fine di verificare la correttezza della somma che la debitrice può trattenere mensilmente come sopra individuata;
ritenuto necessario, poiché il versamento delle somme eccedenti rispetto a quelle determinate dal Tribunale come necessarie al mantenimento, è circostanza che rileva poi in un eventuale procedimento di esdebitazione, che la debitrice provveda trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) ed annualmente tramite C.U.; rilevato che il liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti;
3 rilevato altresì che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso con la presente sentenza, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma indicata sopra come necessaria al mantenimento ed ogni altro bene, riservando, come si è detto, al liquidatore la valutazione circa l'antieconomicità dell'acquisizione all'attivo di taluni e l'eventuale esercizio di azioni;
rilevato che la durata della procedura è connessa a quanto indicato dall'art. 282 CCII;
tenuto conto nella nomina del Liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII;
ritenuto che
possa confermarsi quale Liquidatore il dott. Stefano Bernardo Scagnelli nominato dall'OCC “La rinascita degli onesti”, che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269
CCII; visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di AN RA (CF
[...]), residente a [...], in corso Traiano 93; nomina la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;
nomina liquidatore il dott. Stefano Bernardo Scagnelli, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, con avvertimento che trova applicazione l'art. 10 co 3 CCII e dunque, in caso di mancata indicazione di indirizzo pec o delle sue variazioni o di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
ordina
4 la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti e depositando apposita istanza in ipotesi di mutamento delle circostanze fattuali sulla base delle quali tale somma
è stata stabilita dal Tribunale;
invita il debitore a inviare al liquidatore ogni sei mesi prova delle somme percepite in concreto
(tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro, c.d. C.U.; invita il debitore a fornire con sollecitudine al liquidatore documentazione relativa all'eventuale occupazione ed al reddito della figlia maggiorenne convivente ed il liquidatore a depositare informativa in ordine a tale aspetto entro 60 giorni dalla sentenza;
dispone che il liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio del C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone
l'inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza nel sito Internet del Tribunale (con omissione dei dati dei terzi estranei nonché dei dati sensibili e sensibilissimi) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone
a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 09.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
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