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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/02/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dr.ssa Angela Lo Piparo Presidente dr. Michele Guarnotta Giudice dr.ssa Flavia Coppola Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5398/2024 R.G.
PROMOSSO DA
, nata\o a TUNISIA il 22/07/2001 Parte_1
(Avv. GIANNOLA ANNAMARIA);
-ricorrente-
CONTRO
Ministero dell'Interno – Questura di Palermo (Avvocatura Distrettuale di
Stato di Palermo);
-resistente-
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Conclusioni: come note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del
29\1\25 integrate il 5\2\25.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso depositato il 29/04/2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore della Provincia di Palermo il 02/04/2024, notificato il 17/04/2024, sulla scorta del parere negativo della Commissione
Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo del 07/08/2023.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt. 19 e 5, comma 6, del D. Lgs. 286/1998 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata, stante il percorso di integrazione da tempo avviato in Italia e dell'asserita grave violazione dei diritti umani esistente nel Paese di origine;
ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati ed il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale o di altro permesso di soggiorno idoneo a tutelare il ricorrente dal pregiudizio.
L'Amministrazione resistente non si è costituita.
******
Si prende atto che con nota del 05/02/2025 il difensore di parte ricorrente ha rilevato che il suo assistito, le cui generalità sono sopra indicate, è stato destinatario di un provvedimento di questo Tribunale che ha riconosciuto il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma primo del D.Lgs. n. 286/1998 (applicabile nel caso in esame nella versione anteriore al D.L. n. 20/2023 in quanto la domanda di protezione internazionale è stata formalizzata in data 14/09/2022) in seno al procedimento iscritto al RG n. 3985 dell'anno 2023 ed emesso in data
31/01/2025.
Al termine delle note il ricorrente si rimette alla valutazione del Collegio “in considerazione dei fatti sopravvenuti”.
Ebbene, premesso che la domanda avente ad oggetto il presente procedimento
è diretta ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi della disciplina ratione temporis applicabile, nella specie il summenzionato art. 19 comma primo del D.Lgs. 286/1998 nella formulazione anteriore alle modifiche del marzo 2023.
Rilevato che, come dichiarato dal ricorrente medesimo, lo stesso è stato destinatario di un provvedimento di questo Tribunale del 31\1\25 che gli riconosce il diritto al rilascio del permesso di soggiorno parimenti richiesto in questo procedimento;
si ritiene che siano venute meno le ragioni per la prosecuzione del presente giudizio per sopravvenuta cesazione della materia del contendere.
Considerato che parte resistente non è costituita si dispone che le spese di giustizia restino a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando così provvede: dichiara cessara la materia del contendere.
Spese a carico del ricorrente.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, il 17\2\25 Il Giudice
Angela Lo Piparo
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dr.ssa Angela Lo Piparo Presidente dr. Michele Guarnotta Giudice dr.ssa Flavia Coppola Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5398/2024 R.G.
PROMOSSO DA
, nata\o a TUNISIA il 22/07/2001 Parte_1
(Avv. GIANNOLA ANNAMARIA);
-ricorrente-
CONTRO
Ministero dell'Interno – Questura di Palermo (Avvocatura Distrettuale di
Stato di Palermo);
-resistente-
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Conclusioni: come note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del
29\1\25 integrate il 5\2\25.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso depositato il 29/04/2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore della Provincia di Palermo il 02/04/2024, notificato il 17/04/2024, sulla scorta del parere negativo della Commissione
Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo del 07/08/2023.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt. 19 e 5, comma 6, del D. Lgs. 286/1998 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata, stante il percorso di integrazione da tempo avviato in Italia e dell'asserita grave violazione dei diritti umani esistente nel Paese di origine;
ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati ed il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale o di altro permesso di soggiorno idoneo a tutelare il ricorrente dal pregiudizio.
L'Amministrazione resistente non si è costituita.
******
Si prende atto che con nota del 05/02/2025 il difensore di parte ricorrente ha rilevato che il suo assistito, le cui generalità sono sopra indicate, è stato destinatario di un provvedimento di questo Tribunale che ha riconosciuto il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma primo del D.Lgs. n. 286/1998 (applicabile nel caso in esame nella versione anteriore al D.L. n. 20/2023 in quanto la domanda di protezione internazionale è stata formalizzata in data 14/09/2022) in seno al procedimento iscritto al RG n. 3985 dell'anno 2023 ed emesso in data
31/01/2025.
Al termine delle note il ricorrente si rimette alla valutazione del Collegio “in considerazione dei fatti sopravvenuti”.
Ebbene, premesso che la domanda avente ad oggetto il presente procedimento
è diretta ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi della disciplina ratione temporis applicabile, nella specie il summenzionato art. 19 comma primo del D.Lgs. 286/1998 nella formulazione anteriore alle modifiche del marzo 2023.
Rilevato che, come dichiarato dal ricorrente medesimo, lo stesso è stato destinatario di un provvedimento di questo Tribunale del 31\1\25 che gli riconosce il diritto al rilascio del permesso di soggiorno parimenti richiesto in questo procedimento;
si ritiene che siano venute meno le ragioni per la prosecuzione del presente giudizio per sopravvenuta cesazione della materia del contendere.
Considerato che parte resistente non è costituita si dispone che le spese di giustizia restino a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando così provvede: dichiara cessara la materia del contendere.
Spese a carico del ricorrente.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, il 17\2\25 Il Giudice
Angela Lo Piparo
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.