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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/08/2025, n. 4333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4333 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 178/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 178/2021 promossa da:
(cf. ), nato a [...], il [...] elett. Parte_1 C.F._1
dom. in VIALE PRINCIPE UMBERTO N. 49 95041 CALTAGIRONE, rappr. e dif. dall'Avv.
FOSCHEA CARLO (cf. ) giusta procura in atti C.F._2
ATTRICE
Contro
(cf ), in persona del Ministro pro tempore, elett. dom. in Controparte_1 P.IVA_1
VIA VECCHIA OGNINA 149 CATANIA, rappr. e dif. dall'AVVOCATURA DELLO STATO
CATANIA (cf.ADS80014130878) giusta procura in atti
CONVENUTO
Con provvedimento del 04.03.2025 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti e verbali di causa.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 07.01.2021, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Catania, il , in persona del Ministro pro-tempore, per ivi sentirlo condannare, Controparte_1 previa dichiarazione di esclusiva responsabilità nella causazione del contagio da HCV. A sostegno della domanda, esponeva di essere stata ricoverata, in data 05.01.1983, presso il reparto di Urologia dell' di Caltagirone con la diagnosi di “Calcolosi pielica in soggetto con pelvi Controparte_2 intramurale ds” e veniva sottoposta ad intervento di resezione polare superiore del rene destro. Durante la degenza si riscontrava una grave anemia, sicchè, in data 24.01.1983 veniva sottoposta ad emotrasfusione (due sacche di 300 cc). All'atto della dimissione la sig.ra raggiungeva valori di Pt_1 emoglobina di oltre 13 mg/dl; infine, l'odierna attrice veniva dimessa in data 10.02.1983. A distanza di diversi anni, e precisamente in data 16.04.2016, la sig.ra veniva ricoverata presso il nosocomio Pt_1 calatino per vasculopatia cerebrale acuta. Dagli accertamenti eseguiti nel corso del predetto ricovero emergeva la conferma di una epatopatia cronica da HCV. Anche i successivi esami effettuati in data
03/07/2017 hanno confermato quanto emerso nel precedente ricovero. Sicchè, chiedeva: ritenere e dichiarare la responsabilità del in persona del Ministro pro tempore e Controparte_1 condannarlo al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra come meglio indicati in Parte_1 premessa quantificandoli nella complessiva somma di € 250.000,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà quantificata da codesto Tribunale anche in considerazione dell'aggravarsi della patologia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino al soddisfo;
condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi di causa con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Si costituiva in giudizio il , con comparsa di costituzione depositata il Controparte_1
25.03.2021, contestando la domanda avanzata e deducendo l'insussistenza del nesso di causalità e di colpevolezza, nonché il quantum del risarcimento, chiedendone, pertanto, il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente e con la espletata CTU medico-legale. Quindi, con provvedimento ex art. 127 ter cpc del 04.03.2025, veniva posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda proposta da parte attrice è fondata nei limiti di seguito indicati.
In punto di diritto va osservato che la responsabilità del , in ipotesi di contagio di Controparte_1 epatite B o C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo e, cioè, nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue pagina 2 di 8 umano ed emoderivati, che competono al in forza di un quadro normativo di carattere CP_1 generale e specifico (cfr. L. 592/1967, D.P.R. 1256/1971, L. 519/1973, L. 833/1978, D.L. 443/1987), e ciò indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti (cfr. Cass. civ. n. 11609/2005). Più specificamente, le Sezioni Unite della Suprema Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che il
, in virtù della piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, dell'Ente erogatore dei servizi CP_1 sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione
(cfr. Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008).
D'altronde, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al , inquadrabile nell'alveo della responsabilità aquiliana, può CP_1 fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della L. 210/1992, che ha previsto il diritto ad un indennizzo, a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Ciò posto, nel merito, appare pacifico che parte attrice è stata ricoverata presso l di Controparte_2
Caltagirone dal 05.01.1983 al 10.02.1983, con la diagnosi di “Calcolosi pielica in soggetto con pelvi intramurale ds” ove veniva sottoposta ad intervento di resezione polare superiore del rene destro. A causa di una grave anemia durante la degenza veniva sottoposta ad emotrasfusione.
Al riguardo, deve evidenziarsi che, com'è scientificamente noto, le trasfusioni di sangue sono idonee a trasmette il virus in esame. Tra l'altro, non emerge dagli atti di causa che parte attrice sia stata esposta a rischi diversi di trasmissione della citata patologia.
Ed in effetti, i c.t.u. nominati hanno acclarato il nesso di causalità tra le predette trasfusioni e la malattia. Infatti, dalla relazione tecnica depositata - le cui conclusioni, peraltro, precise e puntuali su ogni argomento trattato, né specificatamente contestate, vanno pienamente condivise - risulta accertato che: le emotrasfusioni praticate nel gennaio 1983 siano state, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, la causa prevalente di contagio del virus dell' epatite C, quantificabile in maggior misura percentuale (70 %) rispetto ai precedenti riferiti fattori di rischio intercorsi in età giovanile e nel 1979, quantificabili in misura percentuale del 30 %, nel rispetto delle statistiche
SEIEVA dell' ISS precedentemente prodotte e vagliate.
I c.t.u. hanno, inoltre, riscontrato che l'infezione da HCV evoluta in malattia epatica cronica ha determinato un'epatite cronica lieve HCV-correlata, genotipo 2 a/c, relapsing type, documentata pagina 3 di 8 dall'aprile 2016. Sicchè, la vagliata epatite cronica ha configurato un danno biologico quantificabile nella misura percentuale del 10%. Inoltre, i c.t.u. hanno rilevato che la fase di acuzie della pregressa epatite virale HCV-correlata ha avuto un decorso inapparente, che ha determinato il suo misconoscimento clinico-diagnostico, per cui non è configurabile alcun periodo d' inabilità temporanea assoluta o relativa sofferto dalla periziata. Si ribadisce, infatti, che non è stata documentata né accertata l'epoca dell' esordio e del decorso della primitiva epatite acuta HCV, probabilmente a decorso clinico silente e misconosciuto, per cui rimane indefinibile l'effettiva collocazione temporale dell'eventuale fase di acuzie. Pertanto non è configurabile alcun periodo
d'inabilità temporanea assoluta o parziale. Infine, acclaravano che l'attrice non è sottoposta ad alcuna specifica terapia anti-virale, probabilmente non proposta attesa la lieve entità della vagliata epatite cronica.
Ne deriva che deve essere affermata la sussistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni per cui è causa e la malattia contratta dall'attrice. Il riconoscimento del nesso di causalità, effettuato nei termini di cui sopra, risponde ai principi, pienamente condivisibili, fissati dalla Suprema Corte secondo cui la causalità civile “ordinaria” si attesta sul versante della probabilità relativa (o “variabile”), caratterizzata dall'accedere ad una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale, secondo modalità semantiche che, specie in sede di perizia medico-legale, possono assumere molteplici forme espressive
(”serie ed apprezzabili possibilità”, “ragionevole probabilità”, etc.), senza che questo debba, peraltro, vincolare il giudice ad una formula peritale e senza che egli perda la sua funzione di operare una selezione di scelte giuridicamente opportune in un dato momento storico: la causalità civile, in definitiva, obbedisce alla logica del “più probabile che non” (Cass., Sez. Unite, 2008/577; Cass.,
2007/21619; Cass., Sez. Unite, 2008/581).
Sotto il profilo dell'imputabilità con riguardo all'infezione contratta e alle trasfusioni occorse, è appena il caso di rilevare che le Sezioni Unite hanno affermato la sussistenza in capo al convenuto CP_1
<< dell'obbligo di controllo, di direttiva e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati) anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, affinchè fosse utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standars di esclusione di rischi >> (Cass., Sez. Unite, 2008/581, punto 8.11). Secondo le citate Sezioni Unite, a cui si ritiene di doversi uniformare, << non sussistono tre eventi lesivi (contagio da HIV, HBC e HCV), come se si trattasse di tre serie causali autonome ed indipendenti, ma di un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica, per cui unico è il nesso causale: trasfusione con sangue infetto - contagio infettivo - lesione dell'integrità. Pertanto già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B … sussiste la responsabilità del anche per il contagio CP_1
pagina 4 di 8 degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto, che il non aveva controllato, come pure era obbligato per legge>>. CP_1
Nel caso di specie, poiché risulta che parte attrice è stata ricoverata presso l' di Controparte_2
Caltagirone dal 05.01.1983 al 10.02.1983, ove veniva sottoposta ad emotrasfusione, a seguito di grave anemia, deve osservarsi, come chiarito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, “come fosse già ben noto sin dalla fine degli anni 60 -inizi anni 70 il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione (indiretta) dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi
ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg (cfr. Cass., 15/7/1987, n. 6241;Cass., 20/7/1993, n. 8069; in giurisprudenza di merito cfr. Trib.Milano, 19/11/1997; Trib. Roma, 14/6/2001), e che già da tale epoca sussistevano obblighi normativi (L. n. 592 del 1967; D.P.R. n. 1256 del 1971; L. n. 519 dei 1973; L. n.
833 del 1973) in ordine a controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto. Sin dalla metà degli anni 60 erano, infatti, esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT - indicatori della funzionalità epatica - fossero alterati rispetto ai limiti prescritti (cfr., da ultimo, Cass., 20/4/2010, n. 9315; così, Cass. 29/8/2011 n. 17685). La
Suprema Corte ha confermato che la data di conoscenza del rischio del contagio dell'epatite B è risalente ad epoca precedente all'anno 1978, anno in cui quel virus fu definitivamente identificato in sede scientifica, richiamando la pronunzia delle Sezioni Unite (n. 581/2008), in cui si sottolinea che si tratta di un “rischio che è antico quanto la necessità delle trasfusioni” (con la citata decisione n.
17865/2011, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del
[...]
per i danni provocati dal contagio dell'epatite C in occasione di trasfusioni di sangue infetto CP_1 eseguite nell'anno 1973).
Ciò posto, come sopra evidenziato, già all'epoca dei fatti ( nel caso in oggetto il 1983) incombeva sul il dovere (risultante dal complesso di norme sopra menzionate, come meglio Controparte_1 indicate e compiutamente elencate nella citata sentenza della S.C. n. 17685/2011, in particolare dalla L.
n. 296 del 1958 e, soprattutto, dalla L. n. 592 del 1967, artt. 1, 20, 21, e 22) di vigilare e di attivarsi per evitare, o quantomeno ridurre, il rischio di infezioni virali insito nella pratica terapeutica della trasfusione di sangue e dell'uso degli emoderivati. Tuttavia, non risulta che, con riferimento alla fattispecie in esame, il abbia assolto correttamente tale dovere, come, peraltro, desumibile CP_1 dalla c.t.u. espletata. Deve pertanto essere affermata la responsabilità ex art. 2043 c.c. dello stesso, per aver omesso di adottare quelle cautele all'epoca esigibili al fine di scongiurare il pericolo di contrazione di virus per via ematica.
pagina 5 di 8 Sicchè, alla luce del principio “del più probabile che non”, per come sopra evidenziato e tenuto conto degli esiti della c.t.u., il convenuto deve ritenersi responsabile del danno biologico sofferto CP_1 da parte attrice, riconosciuto dai ctu, nella misura del 10%, con esclusione di qualunque periodo d'inabilità temporanea assoluta o relativa, non essendo stata documentata, né accertata l' epoca dell'esordio e del decorso della primitiva epatite, a probabile decorso clinico silente e misconosciuto, per cui rimane indefinibile l'effettiva collocazione temporale dell'eventuale fase di acuzie, come evidenziato dai c.t.u., conclusioni pienamente condivise da questo G.I.
Il danno va dunque quantificato in via equitativa tenendo conto di quanto previsto dalla Tabella Unica
Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025), basata sul sistema a "punto variabile" in relazione all'età della danneggiata e al grado di invalidità riconosciuto, con valori che aumentano in base alla gravità delle lesioni e si riducono con il crescere dell'età, prevista dall'art. 1, comma 17, Legge 4 agosto 2017, n. 124, per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (oltre i 9 punti di invalidità).
Deve, altresì, rilevarsi al riguardo che la nota sentenza della Suprema Corte n.7513/2018 ha aggiunto che “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all''apparire. Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico- relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Inoltre, la Corte ha sancito: “In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)”. Infine, la Corte ha stabilito che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene salute (diversamente dalla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati) “va liquidato, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso.
Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”. Con riguardo, invece, alla cd. personalizzazione del danno, la Suprema Corte ha ribadito che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- pagina 6 di 8 relazionali personali documentati e obiettivamente accertati”, ovvero (ma solo ai sensi del terzo comma dell'art. 139 citato) “causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”, il
Giudice potrà riconoscere un aumento “con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”. Sicchè, “In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass., ord. n. 7513/2018).
Sotto tale profilo, parte attrice non ha adempiuto all'onere della prova sulla stessa incombente, poiché non è stata offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione del danno biologico sì come operato in applicazione della predetta tabella. Diversamente deve rilevarsi con riguardo al danno morale, che può ricavarsi presuntivamente in considerazione della particolare afflittività connessa al decorso della malattia ed alle sofferenze subite in relazione al peggioramento delle relative condizioni di vita, per come emerge dalla c.t.u., in relazione alla sofferenza derivante dal cambiamento delle proprie attività quotidiane.
Ciò posto, tenuto conto del danno biologico del 10%, e dell'età della all'atto dell'insorgenza Pt_1 della malattia, accertata in data 16.04.2016, il danno non patrimoniale è equitativamente da determinarsi, tenuto conto dei valori tabellari di liquidazione del danno non patrimoniale da ultimo adottati dalla Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025, in vigore dal
05.03.2025, in euro € 21.779,30, comprensivo del danno morale nel valore minimo, in assenza di prova di fatti specifici che lo connotano soggettivamente.
Nel caso a mano, d'altra parte, esso risulta liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore).
Stante il ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta, sull'importo suindicato, vanno computati gli interessi al tasso legale da riconoscersi sulla sorte capitale devalutata sino al mese di aprile 2016, data di diagnosi della malattia, e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al pagina 7 di 8 consumo sino alla data della presente statuizione, oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto del valore effettivo della controversia e dell'attività processuale espletata, tabella n.2, terzo scaglione del DM n.
55/2014, decurtato di un terzo, liquidate in complessivi euro 3.384,66 per compensi, oltre il rimborso delle spese vive pari ad euro 786,00, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%, Iva e cpa, come per legge.
Le spese della CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice con atto di citazione del 07.01.2021:
-Condanna il , in persona del tempore, a pagare a Controparte_1 CP_3 Parte_1 la somma di euro € 21.779,30, oltre interessi legali e rivalutazione come indicati in parte motiva;
-Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice quantificate in euro 3.384,66 per compensi, oltre il rimborso delle spese vive pari ad euro 786,00, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%, Iva e cpa, come per legge;
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u., come quantificate con separato decreto.
Così deciso in Catania il 27.08.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 178/2021 promossa da:
(cf. ), nato a [...], il [...] elett. Parte_1 C.F._1
dom. in VIALE PRINCIPE UMBERTO N. 49 95041 CALTAGIRONE, rappr. e dif. dall'Avv.
FOSCHEA CARLO (cf. ) giusta procura in atti C.F._2
ATTRICE
Contro
(cf ), in persona del Ministro pro tempore, elett. dom. in Controparte_1 P.IVA_1
VIA VECCHIA OGNINA 149 CATANIA, rappr. e dif. dall'AVVOCATURA DELLO STATO
CATANIA (cf.ADS80014130878) giusta procura in atti
CONVENUTO
Con provvedimento del 04.03.2025 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti e verbali di causa.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 07.01.2021, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Catania, il , in persona del Ministro pro-tempore, per ivi sentirlo condannare, Controparte_1 previa dichiarazione di esclusiva responsabilità nella causazione del contagio da HCV. A sostegno della domanda, esponeva di essere stata ricoverata, in data 05.01.1983, presso il reparto di Urologia dell' di Caltagirone con la diagnosi di “Calcolosi pielica in soggetto con pelvi Controparte_2 intramurale ds” e veniva sottoposta ad intervento di resezione polare superiore del rene destro. Durante la degenza si riscontrava una grave anemia, sicchè, in data 24.01.1983 veniva sottoposta ad emotrasfusione (due sacche di 300 cc). All'atto della dimissione la sig.ra raggiungeva valori di Pt_1 emoglobina di oltre 13 mg/dl; infine, l'odierna attrice veniva dimessa in data 10.02.1983. A distanza di diversi anni, e precisamente in data 16.04.2016, la sig.ra veniva ricoverata presso il nosocomio Pt_1 calatino per vasculopatia cerebrale acuta. Dagli accertamenti eseguiti nel corso del predetto ricovero emergeva la conferma di una epatopatia cronica da HCV. Anche i successivi esami effettuati in data
03/07/2017 hanno confermato quanto emerso nel precedente ricovero. Sicchè, chiedeva: ritenere e dichiarare la responsabilità del in persona del Ministro pro tempore e Controparte_1 condannarlo al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra come meglio indicati in Parte_1 premessa quantificandoli nella complessiva somma di € 250.000,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà quantificata da codesto Tribunale anche in considerazione dell'aggravarsi della patologia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino al soddisfo;
condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi di causa con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Si costituiva in giudizio il , con comparsa di costituzione depositata il Controparte_1
25.03.2021, contestando la domanda avanzata e deducendo l'insussistenza del nesso di causalità e di colpevolezza, nonché il quantum del risarcimento, chiedendone, pertanto, il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente e con la espletata CTU medico-legale. Quindi, con provvedimento ex art. 127 ter cpc del 04.03.2025, veniva posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda proposta da parte attrice è fondata nei limiti di seguito indicati.
In punto di diritto va osservato che la responsabilità del , in ipotesi di contagio di Controparte_1 epatite B o C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo e, cioè, nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue pagina 2 di 8 umano ed emoderivati, che competono al in forza di un quadro normativo di carattere CP_1 generale e specifico (cfr. L. 592/1967, D.P.R. 1256/1971, L. 519/1973, L. 833/1978, D.L. 443/1987), e ciò indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti (cfr. Cass. civ. n. 11609/2005). Più specificamente, le Sezioni Unite della Suprema Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che il
, in virtù della piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, dell'Ente erogatore dei servizi CP_1 sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione
(cfr. Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008).
D'altronde, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al , inquadrabile nell'alveo della responsabilità aquiliana, può CP_1 fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della L. 210/1992, che ha previsto il diritto ad un indennizzo, a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Ciò posto, nel merito, appare pacifico che parte attrice è stata ricoverata presso l di Controparte_2
Caltagirone dal 05.01.1983 al 10.02.1983, con la diagnosi di “Calcolosi pielica in soggetto con pelvi intramurale ds” ove veniva sottoposta ad intervento di resezione polare superiore del rene destro. A causa di una grave anemia durante la degenza veniva sottoposta ad emotrasfusione.
Al riguardo, deve evidenziarsi che, com'è scientificamente noto, le trasfusioni di sangue sono idonee a trasmette il virus in esame. Tra l'altro, non emerge dagli atti di causa che parte attrice sia stata esposta a rischi diversi di trasmissione della citata patologia.
Ed in effetti, i c.t.u. nominati hanno acclarato il nesso di causalità tra le predette trasfusioni e la malattia. Infatti, dalla relazione tecnica depositata - le cui conclusioni, peraltro, precise e puntuali su ogni argomento trattato, né specificatamente contestate, vanno pienamente condivise - risulta accertato che: le emotrasfusioni praticate nel gennaio 1983 siano state, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, la causa prevalente di contagio del virus dell' epatite C, quantificabile in maggior misura percentuale (70 %) rispetto ai precedenti riferiti fattori di rischio intercorsi in età giovanile e nel 1979, quantificabili in misura percentuale del 30 %, nel rispetto delle statistiche
SEIEVA dell' ISS precedentemente prodotte e vagliate.
I c.t.u. hanno, inoltre, riscontrato che l'infezione da HCV evoluta in malattia epatica cronica ha determinato un'epatite cronica lieve HCV-correlata, genotipo 2 a/c, relapsing type, documentata pagina 3 di 8 dall'aprile 2016. Sicchè, la vagliata epatite cronica ha configurato un danno biologico quantificabile nella misura percentuale del 10%. Inoltre, i c.t.u. hanno rilevato che la fase di acuzie della pregressa epatite virale HCV-correlata ha avuto un decorso inapparente, che ha determinato il suo misconoscimento clinico-diagnostico, per cui non è configurabile alcun periodo d' inabilità temporanea assoluta o relativa sofferto dalla periziata. Si ribadisce, infatti, che non è stata documentata né accertata l'epoca dell' esordio e del decorso della primitiva epatite acuta HCV, probabilmente a decorso clinico silente e misconosciuto, per cui rimane indefinibile l'effettiva collocazione temporale dell'eventuale fase di acuzie. Pertanto non è configurabile alcun periodo
d'inabilità temporanea assoluta o parziale. Infine, acclaravano che l'attrice non è sottoposta ad alcuna specifica terapia anti-virale, probabilmente non proposta attesa la lieve entità della vagliata epatite cronica.
Ne deriva che deve essere affermata la sussistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni per cui è causa e la malattia contratta dall'attrice. Il riconoscimento del nesso di causalità, effettuato nei termini di cui sopra, risponde ai principi, pienamente condivisibili, fissati dalla Suprema Corte secondo cui la causalità civile “ordinaria” si attesta sul versante della probabilità relativa (o “variabile”), caratterizzata dall'accedere ad una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale, secondo modalità semantiche che, specie in sede di perizia medico-legale, possono assumere molteplici forme espressive
(”serie ed apprezzabili possibilità”, “ragionevole probabilità”, etc.), senza che questo debba, peraltro, vincolare il giudice ad una formula peritale e senza che egli perda la sua funzione di operare una selezione di scelte giuridicamente opportune in un dato momento storico: la causalità civile, in definitiva, obbedisce alla logica del “più probabile che non” (Cass., Sez. Unite, 2008/577; Cass.,
2007/21619; Cass., Sez. Unite, 2008/581).
Sotto il profilo dell'imputabilità con riguardo all'infezione contratta e alle trasfusioni occorse, è appena il caso di rilevare che le Sezioni Unite hanno affermato la sussistenza in capo al convenuto CP_1
<< dell'obbligo di controllo, di direttiva e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati) anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, affinchè fosse utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standars di esclusione di rischi >> (Cass., Sez. Unite, 2008/581, punto 8.11). Secondo le citate Sezioni Unite, a cui si ritiene di doversi uniformare, << non sussistono tre eventi lesivi (contagio da HIV, HBC e HCV), come se si trattasse di tre serie causali autonome ed indipendenti, ma di un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica, per cui unico è il nesso causale: trasfusione con sangue infetto - contagio infettivo - lesione dell'integrità. Pertanto già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B … sussiste la responsabilità del anche per il contagio CP_1
pagina 4 di 8 degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto, che il non aveva controllato, come pure era obbligato per legge>>. CP_1
Nel caso di specie, poiché risulta che parte attrice è stata ricoverata presso l' di Controparte_2
Caltagirone dal 05.01.1983 al 10.02.1983, ove veniva sottoposta ad emotrasfusione, a seguito di grave anemia, deve osservarsi, come chiarito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, “come fosse già ben noto sin dalla fine degli anni 60 -inizi anni 70 il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione (indiretta) dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi
ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg (cfr. Cass., 15/7/1987, n. 6241;Cass., 20/7/1993, n. 8069; in giurisprudenza di merito cfr. Trib.Milano, 19/11/1997; Trib. Roma, 14/6/2001), e che già da tale epoca sussistevano obblighi normativi (L. n. 592 del 1967; D.P.R. n. 1256 del 1971; L. n. 519 dei 1973; L. n.
833 del 1973) in ordine a controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto. Sin dalla metà degli anni 60 erano, infatti, esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT - indicatori della funzionalità epatica - fossero alterati rispetto ai limiti prescritti (cfr., da ultimo, Cass., 20/4/2010, n. 9315; così, Cass. 29/8/2011 n. 17685). La
Suprema Corte ha confermato che la data di conoscenza del rischio del contagio dell'epatite B è risalente ad epoca precedente all'anno 1978, anno in cui quel virus fu definitivamente identificato in sede scientifica, richiamando la pronunzia delle Sezioni Unite (n. 581/2008), in cui si sottolinea che si tratta di un “rischio che è antico quanto la necessità delle trasfusioni” (con la citata decisione n.
17865/2011, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del
[...]
per i danni provocati dal contagio dell'epatite C in occasione di trasfusioni di sangue infetto CP_1 eseguite nell'anno 1973).
Ciò posto, come sopra evidenziato, già all'epoca dei fatti ( nel caso in oggetto il 1983) incombeva sul il dovere (risultante dal complesso di norme sopra menzionate, come meglio Controparte_1 indicate e compiutamente elencate nella citata sentenza della S.C. n. 17685/2011, in particolare dalla L.
n. 296 del 1958 e, soprattutto, dalla L. n. 592 del 1967, artt. 1, 20, 21, e 22) di vigilare e di attivarsi per evitare, o quantomeno ridurre, il rischio di infezioni virali insito nella pratica terapeutica della trasfusione di sangue e dell'uso degli emoderivati. Tuttavia, non risulta che, con riferimento alla fattispecie in esame, il abbia assolto correttamente tale dovere, come, peraltro, desumibile CP_1 dalla c.t.u. espletata. Deve pertanto essere affermata la responsabilità ex art. 2043 c.c. dello stesso, per aver omesso di adottare quelle cautele all'epoca esigibili al fine di scongiurare il pericolo di contrazione di virus per via ematica.
pagina 5 di 8 Sicchè, alla luce del principio “del più probabile che non”, per come sopra evidenziato e tenuto conto degli esiti della c.t.u., il convenuto deve ritenersi responsabile del danno biologico sofferto CP_1 da parte attrice, riconosciuto dai ctu, nella misura del 10%, con esclusione di qualunque periodo d'inabilità temporanea assoluta o relativa, non essendo stata documentata, né accertata l' epoca dell'esordio e del decorso della primitiva epatite, a probabile decorso clinico silente e misconosciuto, per cui rimane indefinibile l'effettiva collocazione temporale dell'eventuale fase di acuzie, come evidenziato dai c.t.u., conclusioni pienamente condivise da questo G.I.
Il danno va dunque quantificato in via equitativa tenendo conto di quanto previsto dalla Tabella Unica
Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025), basata sul sistema a "punto variabile" in relazione all'età della danneggiata e al grado di invalidità riconosciuto, con valori che aumentano in base alla gravità delle lesioni e si riducono con il crescere dell'età, prevista dall'art. 1, comma 17, Legge 4 agosto 2017, n. 124, per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (oltre i 9 punti di invalidità).
Deve, altresì, rilevarsi al riguardo che la nota sentenza della Suprema Corte n.7513/2018 ha aggiunto che “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all''apparire. Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico- relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Inoltre, la Corte ha sancito: “In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)”. Infine, la Corte ha stabilito che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene salute (diversamente dalla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati) “va liquidato, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso.
Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”. Con riguardo, invece, alla cd. personalizzazione del danno, la Suprema Corte ha ribadito che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- pagina 6 di 8 relazionali personali documentati e obiettivamente accertati”, ovvero (ma solo ai sensi del terzo comma dell'art. 139 citato) “causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”, il
Giudice potrà riconoscere un aumento “con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”. Sicchè, “In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass., ord. n. 7513/2018).
Sotto tale profilo, parte attrice non ha adempiuto all'onere della prova sulla stessa incombente, poiché non è stata offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione del danno biologico sì come operato in applicazione della predetta tabella. Diversamente deve rilevarsi con riguardo al danno morale, che può ricavarsi presuntivamente in considerazione della particolare afflittività connessa al decorso della malattia ed alle sofferenze subite in relazione al peggioramento delle relative condizioni di vita, per come emerge dalla c.t.u., in relazione alla sofferenza derivante dal cambiamento delle proprie attività quotidiane.
Ciò posto, tenuto conto del danno biologico del 10%, e dell'età della all'atto dell'insorgenza Pt_1 della malattia, accertata in data 16.04.2016, il danno non patrimoniale è equitativamente da determinarsi, tenuto conto dei valori tabellari di liquidazione del danno non patrimoniale da ultimo adottati dalla Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025, in vigore dal
05.03.2025, in euro € 21.779,30, comprensivo del danno morale nel valore minimo, in assenza di prova di fatti specifici che lo connotano soggettivamente.
Nel caso a mano, d'altra parte, esso risulta liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore).
Stante il ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta, sull'importo suindicato, vanno computati gli interessi al tasso legale da riconoscersi sulla sorte capitale devalutata sino al mese di aprile 2016, data di diagnosi della malattia, e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al pagina 7 di 8 consumo sino alla data della presente statuizione, oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto del valore effettivo della controversia e dell'attività processuale espletata, tabella n.2, terzo scaglione del DM n.
55/2014, decurtato di un terzo, liquidate in complessivi euro 3.384,66 per compensi, oltre il rimborso delle spese vive pari ad euro 786,00, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%, Iva e cpa, come per legge.
Le spese della CTU vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice con atto di citazione del 07.01.2021:
-Condanna il , in persona del tempore, a pagare a Controparte_1 CP_3 Parte_1 la somma di euro € 21.779,30, oltre interessi legali e rivalutazione come indicati in parte motiva;
-Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice quantificate in euro 3.384,66 per compensi, oltre il rimborso delle spese vive pari ad euro 786,00, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%, Iva e cpa, come per legge;
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u., come quantificate con separato decreto.
Così deciso in Catania il 27.08.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
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