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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/12/2024, n. 4928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4928 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 7877/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della filiazione non matrimoniale n. 7877/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso Parte_1 C.F._1
lo studio degli Avv.ti Gaetano Ricci, Luciano Scalvini e Rossella Wuhrer, che la rappresentano e difendono da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso CP_1 C.F._2
lo studio dell'Avv. Simona Cottali, che lo rappresenta a difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da udienza del 20.11.2024)
“1) Affidamento condiviso della figlia minore con esercizio della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, con le seguenti frequentazioni dei genitori: quando la madre ha il turno dalle 22:00 alle 6:00 del mattino dopo, la minore starà con il padre dal lunedì al venerdì dalla sera (in particolare, durante l'inverno, il lunedì e il giovedì dalle
21:00/21:30, quando la madre la accompagnerà dal padre dopo cena, prima di andare a lavorare, e il martedì, il mercoledì e il venerdì dall'uscita dal lavoro, quando il padre andrà a prenderla a casa della madre e la porterà a casa propria per cena, e, durante l'estate, dal lunedì al venerdì dall'uscita dal lavoro, cena compresa), alla mattina successiva, quando il padre la accompagnerà a scuola, mentre la madre la preleverà da scuola, e i weekend con cui si concluderà la settimana in cui la madre ha questo turno lavorativo saranno alternati fra i genitori (con la precisazione che il weekend di spettanza della mamma inizierà il sabato mattina, quando il padre, dopo la boxe, accompagnerà la figlia dalla madre), quando la madre ha il turno dalle 6:00 alle 14:00, la minore starà con il padre solo il weekend dal sabato mattina al lunedì mattina, e, quando la madre ha il turno dalle 14:00 alle 22:00, la minore starà con il padre dal lunedì al venerdì dalla sera (in particolare, durante l'inverno, il lunedì e il giovedì dalle 21:00/21:30, quando la madre la accompagnerà dal padre dopo cena, prima di andare a lavorare,
e il martedì, il mercoledì e il venerdì dall'uscita dal lavoro, quando il padre andrà a prenderla a casa della madre e la porterà a casa propria per cena e, durante l'estate, dal lunedì al venerdì dall'uscita dal lavoro, cena compresa), alla mattina successiva, quando il padre la accompagnerà a scuola, e il weekend ella starà con la madre;
durante il periodo estivo, la minore trascorrerà tre settimane anche non continuative con ciascun genitore, in periodo da concordare dalle parti entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo 24- 30 dicembre e quello 31 dicembre- 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo dal termine della scuola al giorno di
Pasqua e quello dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche;
ad anni alterni ogni altra festività;
2) I genitori contribuiranno al mantenimento ordinario della figlia minore esclusivamente in forma diretta, e le spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016 graveranno esclusivamente sul padre nella misura del 100%;
3) Il resistente rinuncia alla propria quota del 50% dell'assegno unico per la figlia, così che esso venga percepito integralmente dalla ricorrente.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno dedotto di aver iniziato una stabile convivenza nel 2009, durata otto anni, e che da tale relazione è nata, in data 11.1.2010, la figlia . Persona_1 Parte ricorrente ha agito in giudizio, dopo la crisi dell'unione sentimentale, per ottenere una prima regolamentazione della filiazione non matrimoniale.
Parte resistente si è costituita in giudizio e, alla prima udienza dinanzi alla Giudice delegata celebrata in data 20.11.2024, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno precisato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe;
la Giudice delegata, quindi, si è riservata di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Deve, dunque, disporsi in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: dispone la regolamentazione della filiazione non matrimoniale secondo l'accordo raggiunto dalle parti;
spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 21.11.2024.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della filiazione non matrimoniale n. 7877/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso Parte_1 C.F._1
lo studio degli Avv.ti Gaetano Ricci, Luciano Scalvini e Rossella Wuhrer, che la rappresentano e difendono da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso CP_1 C.F._2
lo studio dell'Avv. Simona Cottali, che lo rappresenta a difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da udienza del 20.11.2024)
“1) Affidamento condiviso della figlia minore con esercizio della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, con le seguenti frequentazioni dei genitori: quando la madre ha il turno dalle 22:00 alle 6:00 del mattino dopo, la minore starà con il padre dal lunedì al venerdì dalla sera (in particolare, durante l'inverno, il lunedì e il giovedì dalle
21:00/21:30, quando la madre la accompagnerà dal padre dopo cena, prima di andare a lavorare, e il martedì, il mercoledì e il venerdì dall'uscita dal lavoro, quando il padre andrà a prenderla a casa della madre e la porterà a casa propria per cena, e, durante l'estate, dal lunedì al venerdì dall'uscita dal lavoro, cena compresa), alla mattina successiva, quando il padre la accompagnerà a scuola, mentre la madre la preleverà da scuola, e i weekend con cui si concluderà la settimana in cui la madre ha questo turno lavorativo saranno alternati fra i genitori (con la precisazione che il weekend di spettanza della mamma inizierà il sabato mattina, quando il padre, dopo la boxe, accompagnerà la figlia dalla madre), quando la madre ha il turno dalle 6:00 alle 14:00, la minore starà con il padre solo il weekend dal sabato mattina al lunedì mattina, e, quando la madre ha il turno dalle 14:00 alle 22:00, la minore starà con il padre dal lunedì al venerdì dalla sera (in particolare, durante l'inverno, il lunedì e il giovedì dalle 21:00/21:30, quando la madre la accompagnerà dal padre dopo cena, prima di andare a lavorare,
e il martedì, il mercoledì e il venerdì dall'uscita dal lavoro, quando il padre andrà a prenderla a casa della madre e la porterà a casa propria per cena e, durante l'estate, dal lunedì al venerdì dall'uscita dal lavoro, cena compresa), alla mattina successiva, quando il padre la accompagnerà a scuola, e il weekend ella starà con la madre;
durante il periodo estivo, la minore trascorrerà tre settimane anche non continuative con ciascun genitore, in periodo da concordare dalle parti entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo 24- 30 dicembre e quello 31 dicembre- 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo dal termine della scuola al giorno di
Pasqua e quello dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche;
ad anni alterni ogni altra festività;
2) I genitori contribuiranno al mantenimento ordinario della figlia minore esclusivamente in forma diretta, e le spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016 graveranno esclusivamente sul padre nella misura del 100%;
3) Il resistente rinuncia alla propria quota del 50% dell'assegno unico per la figlia, così che esso venga percepito integralmente dalla ricorrente.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno dedotto di aver iniziato una stabile convivenza nel 2009, durata otto anni, e che da tale relazione è nata, in data 11.1.2010, la figlia . Persona_1 Parte ricorrente ha agito in giudizio, dopo la crisi dell'unione sentimentale, per ottenere una prima regolamentazione della filiazione non matrimoniale.
Parte resistente si è costituita in giudizio e, alla prima udienza dinanzi alla Giudice delegata celebrata in data 20.11.2024, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno precisato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe;
la Giudice delegata, quindi, si è riservata di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Deve, dunque, disporsi in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: dispone la regolamentazione della filiazione non matrimoniale secondo l'accordo raggiunto dalle parti;
spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 21.11.2024.
La Presidente estensora
Claudia Gheri