Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione II civile - crisi d'impresa- procedure concorsuali
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott.ssa Laura De Simone presidente dott.ssa Guendalina Pascale giudice dott.ssa Rosa Grippo giudice rel. ha pronunciato la seguente
Sentenza nel procedimento n. 1289-2/2023 R.G. avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
E_
(c.f. ) con sede legale in CISLIANO, nonche del socio illimitatamente
[...] P.IVA_1 responsabile;
E_ letti gli atti;
sentite le parti all'udienza del 20.3.25; sentito il giudice relatore;
ritenuto preliminarmente che sussiste, ai sensi dell'art. 3 e 4 regolamento UE 848 del 2015, la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro per gli interessi principali dell'impresa (COMI) e situato in Italia e, precisamente la sede legale e situata in CISLIANO, ne risulta altrimenti individuabile un'altra sede principale. Come gia indicato nel decreto di fissazione del termine ex art. 44 co. 1 CCII, dalla visura camerale risulta che la societa ha trasferito la propria sede legale da
Cusago a Cisliano in data 15.12.23 e, dunque, nell'anno antecedente il deposito della domanda ex art. 44 co 1 CCII;
rilevato
- che con ricorso depositato in data 19.12.23, ha depositato E_ domanda ex art. 44 co. 1 CCII, riservandosi di presentare entro un assegnando termine un accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero una proposta definitiva di concordato preventivo;
- con successivo decreto questo Tribunale ha concesso termine fino al 17.2.24 per il deposito della proposta e del piano, termine prorogato sino al 17.4.24;
- con decreto del 26.09.24 il Tribunale, a seguito del deposito del piano e della proposta, nonche delle successive integrazioni, ha aperto la procedura di concordato preventivo e fissati i termini per l'espressione del voto dei creditori;
1
- con atto depositato in data 12.3.25 E_ ha dichiarato di rinunciare alla domanda di concordato preventivo e ha chiesto l'apertura
[...] del procedimento di liquidazione giudiziale di e del socio accomandatario E_
; E_ ritenuto che la domanda e improcedibile e che, invece, sussistono tutti i presupposti per la sua dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e in particolare che:
• la societa debitrice ha dimostrato di essere un'impresa che esercita attivita commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. e di non presentare congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
• ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti e complessivamente ben superiore a € 30.000;
• la ricorrente si trova in stato di insolvenza secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta dimostrato dalle sue stesse ammissioni (l'esistenza di debiti scaduti non pagati), nonche dalla copiosa documentazione contabile allegata, da cui emerge che l'istante non abbia piu credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni
PQM
Visti gli articoli 26 e ss CCII;
1. DICHIARA improcedibile il ricorso ex art. 44 co. 1 CCII presentato da
[...]
E_
2. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(c.f. E_
) con sede legale in Cisliano, nonche del socio illimitatamente responsabile P.IVA_1 [...]
; CP_1
3. DICHIARA che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE)
848/2015;
4. NOMINA giudice delegato la dott.ssa Rosa Grippo;
5. NOMINA Curatore dott./avv. professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. CP_2
358 CCII;
2 6. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia gia provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione e tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonche dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se gia non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
7. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 24.09.2025 alle ore 12.20 davanti al giudice delegato, avvertendo il fallito che puo chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII
e che puo intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
8. ASSEGNA ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprieta o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
9. AVVISA i creditori e i terzi che la modalita di presentazione delle domande prevista dall'art. 201
CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potra essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea ne presso la cancelleria, ne presso lo studio del curatore, ne l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
10. AUTORIZZA il curatore, con le modalita di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
11. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i piu opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito
(sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati),
3 anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
12. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, cio non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attivita d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore e autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non e possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
13. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.
Così deciso in Milano, il 20/03/2025
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Grippo Il Presidente
dott.ssa Laura De Simone
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