Decreto cautelare 28 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 20 novembre 2024
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 26/06/2025, n. 12723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12723 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 12723/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11060/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11060 del 2024, proposto da Giulia 169 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Dante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
-del cd. "processo verbale di apposizione di sigilli" del 26/10/2024 ore 23:20 che, in erronea esecuzione di provvedimento amministrativo che inibisce la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ritenuta costituita da specifica casistica, ha apposto sigilli all'intera attività impedendo anche l'esercizio di laboratorio e vicinato alimentare, legittimate, e comunque per motivi diversi da quelli indicati nel provvedimento;
-di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – titolata ad attività di laboratorio e vicinato alimentare in Via Giulia – ha impugnato il processo verbale di apposizione di sigilli in epigrafe con cui, in esecuzione della precedente Determinazione Dirigenziale n. 2369 del 15.10.2021 (recante ordine di cessazione dell’attività di somministrazione abusivamente intrapresa), ha impedito (totalmente) l’esercizio dell’attività.
2. Avverso tale processo verbale la ricorrente si è rivolta al Tribunale, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per “ ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA' ED ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITA' ”.
In sostanza la ricorrente ha lamentato la illegittimità dell’azione amministrativa per aver la P.A. impedito l’attività nella sua interezza; inoltre la stessa ha dedotto che la P.A., nella esecuzione del provvedimento del 2021, ne avrebbe superato i limiti, perché con la Determinazione del 2021 Roma Capitale accertò la sussistenza di un’attività di somministrazione abusiva a causa della presenza di un servizio ai tavoli, che, all’attualità, per contro, non sarebbe stato accertato.
3. Con decreto n. 4881/2024 e ordinanza n. 5214/2024 è stata accolta l’istanza cautelare in via monocratica e collegiale, rilevando che essa appariva “ assistita dai necessari requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora con riguardo alla possibilità della società ricorrente di esercitare le attività di laboratorio e di vicinato alimentare cui è titolata, per le quali deve dunque poter accedere al locale, fermo restando il divieto di esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ”.
4. In vista della discussione nel merito del ricorso le parti hanno insistito nelle difese svolte e, alla pubblica udienza dell’8.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso va accolto per la assorbente fondatezza del vizio di eccesso di potere, per aver la P.A. chiuso tramite sigilli la intera attività della ricorrente, che è titolata all’esercizio di laboratorio alimentare e alla correlata attività di vicinato, mentre avrebbe, semmai, dovuto impedire soltanto lo svolgimento delle attività tipiche della somministrazione (abusiva), dettagliatamente descritte nel processo verbale impugnato.
A questo riguardo, peraltro, il Collegio rileva che nel processo verbale è anche espressamente indicata la riscontrata attività di “ servizio assistito ”, insieme ad altri numerosi indici di attività di somministrazione non autorizzata, come si evince anche dalle foto versate in atti dalla P.A..
Ciò dequota il rilievo della censura sul superamento dei ritenuti limiti del provvedimento inibitorio risalente al 2021.
Resta comunque fermo che – nell’ottica dei principi di collaborazione e buona fede che l’ordinamento impone anche ai soggetti privati – il titolare di un esercizio di laboratorio alimentare e di vicinato che non ha chiesto, o non ha ottenuto, l’autorizzazione alla somministrazione, e dunque non si deve fare carico del rispetto dei connessi limiti e delle ulteriori regole cui invece sono tenuti gli esercizi, anche limitrofi, che legittimamente la esercitano, è tenuto a non esercitarla a prescindere dall’adozione di uno specifico ordine e dai controlli di competenza della Polizia Locale e, laddove un ordine sia già stato adottato, è tenuto a darne lettura nel senso comune delle locuzioni generali utilizzate per indicare l’attività vietata, in quanto non ricompresa nel titolo posseduto: “ attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ”.
6. Ciò chiarito, per quanto detto il ricorso è comunque fondato e va accolto, con conseguente annullamento del processo verbale impugnato.
7. La peculiarità della fattispecie consente la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il processo verbale impugnato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Achille Sinatra, Consigliere
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO