Art. 1. Art. 1-bis. - E' abolito il diritto erariale sul carbon fossile istituito con la legge 27 giugno 1929, n. 1108 .
Art. 1-ter. - L'alcole etilico denaturato da usare in esenzione dall'imposta di fabbricazione e dai diritti erariali normali in miscela con la benzina in prove sperimentali come carburante per autotrazione non e' soggetto al trattamento fiscale previsto dall' articolo 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852 , e successive modificazioni.
L'agevolazione di cui al comma precedente e' limitata ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed e' subordinata alle condizioni, modalita' e tipo di sostanze denaturanti da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
Art. 1-ter. - L'alcole etilico denaturato da usare in esenzione dall'imposta di fabbricazione e dai diritti erariali normali in miscela con la benzina in prove sperimentali come carburante per autotrazione non e' soggetto al trattamento fiscale previsto dall' articolo 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852 , e successive modificazioni.
L'agevolazione di cui al comma precedente e' limitata ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed e' subordinata alle condizioni, modalita' e tipo di sostanze denaturanti da stabilirsi dal Ministero delle finanze.