Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/05/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 77/2025 R.G. P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr.ssa Monica Attanasio presidente dr. Pier Paolo Lanni rel./est. giudice dr. Luigi Pagliuca giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F./P. I.V.A.: , sede legale in Sant'Ambrogio di Valpolicella, Via Diaz n. 4); P.IVA_1
…oooOooo… visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 3.3.25 da con Parte_1 cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./P. I.V.A.: ), sul presupposto del Controparte_1 P.IVA_1 mancato pagamento di un credito commerciale di € 101.053,56, risultante dal decreto ingiuntivo n. 1782/24 del Tribunale di Treviso, passato in giudicato;
visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 3.4.25 da Controparte_2 con cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della medesima società, sul presupposto del mancato pagamento di un credito commerciale di € 87.433,50, risultante dalle fatture e dall'estratto dele scritture contabili della società creditrice;
rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 comma sesto CCII, ma la resistente non si è costituita in giudizio;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 CCII atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- il credito della prima ricorrente risulta da titolo giudiziale e supera la soglia prevista dall'art. 49, comma 5, CCII;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dalla elevata esposizione debitoria nei confronti della ricorrente;
ii) dai tentativi infruttuosi di esecuzione forzata allegata dalla ricorrente;
(iii) dal disinteresse manifestato dalla resistente per il procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, essendo rimasta contumace;
- i bilanci acquisiti escludono il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, né la stessa è desumibile in base alla documentazione in atti;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F./P. I.V.A.: ), con sede legale in VIA A. DIAZ 4
[...] P.IVA_1
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA;
2) NOMINA giudice delegato il dr. Pier Paolo Lanni;
3) NOMINA curatore l'avv. Marzia Meneghello in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 11.11.25 h. 10 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) DISPONE, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19/05/2025.
Il giudice relatore La presidente Pier Paolo Lanni Monica Attanasio