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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/05/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro in persona del Giudice
Dott.ssa Z. Crispino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2265/2023 Lavoro vertente tra
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ANTONIO PAGLIARO, presso cui è elettivamente domiciliata come in atti;
-RICORRENTE-
e
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dai dott.ri GIUSEPPINA FALCO e
MATTEO MARIANI, elettivamente domiciliato come in atti.
-RESISTENTE-
Avente ad oggetto: congedo ex artt. 4 comma 2 l. 53/2000 e 42 commi 5 e 5bis d.lgs. 151/2001.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso del 4.12.2023 la ricorrente in epigrafe ha dedotto:
- di essere stata assunta come insegnante di sostegno con contratto a tempo determinato presso l'I.C. Bellusco e Mezzago Bellusco sino al 30.6.2024;
- di aver fruito negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 del congedo straordinario biennale ai sensi dell'art. 4 comma 2 l. 53/2000 -del quale sono residuati sette giorni- al fine di prestare assistenza alla figlia disabile, portatrice di handicap in situazione di gravità ex Parte_2
art. 3 comma 3 l. 104/1992;
- di aver richiesto di fruire nuovamente del suddetto congedo il 25.9.2023 per assistere la suocera portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 l. 104/1992 in qualità di “affine entro il terzo grado convivente”;
- che, con nota prot. n. 5668/2023 del 4.10.2023, l'I.C. ne ha negato la fruizione per le seguenti ragioni: “Premesso che in data 22.09.2023 la Signora , nata a [...]_1
(VV) il 14/11/1970, in qualità docente a tempo determinato di sostegno con individuazione
Cont dell' di Monza prot. n. 12145 del 31/08/2023 assegnata alla scuola dell'Infanzia dell'I.C.
Bellusco Mezzago fino al 30/06/2024, ha presentato domanda di congedo straordinario per assistere un familiare disabile in situazione di gravità, assunta agli atti di questa scuola in data
25/09/2023 prot. 5414, - Considerato che la normativa prevede che i dipendenti di lavoro pubblico
o privato, possono richiedere per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni durante la vita lavorativa;
- Considerato che la
S.V. nell'arco della sua vita lavorativa ha già usufruito di 724 giorni (dal 24/10/2020 al
30/06/2023) di congedo straordinario per assistenza familiare disabile ha diritto ad usufruire solamente di altri 7 giorni di tale congedo. Comunico che la sua richiesta non può essere accolta”;
- che, stante il suddetto diniego ed a seguito di un'assenza prolungata per malattia, ha fruito di un periodo di aspettativa non retribuita dal 22.11.2023 al 22.12.2023 e, poi, dall'1.3.2024 sino al termine del contratto.
Tanto premesso in fatto, ha chiesto, previo accertamento del diritto alla fruizione del congedo straordinario per l'assistenza alla suocera affetta da grave disabilità, condannarsi l'Amministrazione scolastica al risarcimento del danno patìto ed al riconoscimento della copertura del predetto periodo con contribuzione figurativa nonché ai fini della progressione della carriera.
Spese vinte con attribuzione.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il resistente ha contestato in fatto ed in diritto CP_1
il ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuta di natura documentale, all'esito di trattazione cartolare, la causa viene decisa ex art. 127 ter c.p.c..
Per le seguenti ragioni, il ricorso va accolto.
In punto di fatto, è incontestato che la docente non ha prestato servizio negli aa.ss. dal
2020/2021 al 2023/2024 -se non per pochissimi giorni in corrispondenza con la presa di servizio in ciascuno di essi- avendo fruito del congedo straordinario per l'assistenza di familiari con disabilità - in particolare, della figlia in maniera frazionata ed alternata, senza soluzione di Parte_2
continuità, a periodi di assenza per malattia;
come da documentazione sub 7 ric., la docente ha a suo tempo autodichiarato che il relativo stato di famiglia era composto dal coniuge CP_3
e dalle figlie ed affetta da handicap in condizione di
[...] Persona_1 Parte_2
gravità (cfr. doc. 2 ric.), di cui è madre e referente unico.
In punto di diritto, in linea generale, si osserva che l'art. 4 comma 2 della legge 53/2000, prevede che “I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali;
il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo
i criteri della prosecuzione volontaria”.
L'art. 42, commi 5 e ss., del d.lgs. 151/2001, ha poi previsto che “5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma
36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa […]”.
La norma individua, quindi, un preciso ordine di priorità tra i seguenti soggetti:
1. coniuge convivente, parificato alla parte dell'unione civile e al convivente di fatto;
2. padre o madre, anche adottivi, anche se non conviventi con il cittadino affetto da grave disabilità;
3. uno dei figli conviventi;
4. uno dei fratelli o sorelle conviventi del disabile;
5. un parente o affine entro il terzo grado convivente con il disabile.
L'odierna ricorrente ha chiesto fruirsi del congedo in commento per l'assistenza alla suocera
, anch'ella disabile in condizioni di gravità (cfr. docc. 3, 4 e 5 ric.), dal 4.10.2023 al Persona_2
22.12.2023 e dall'1.3.2024 al 30.6.2024 (cfr. doc. 4 ric. e doc. ric. depositata il 27.3.2024) quale
“parente o affine entro il terzo grado convivente” come da certificato di residenza e stato di famiglia del 7.11.2023, da cui risulta convivente solo con la predetta a Vibo Valentia (fraz. Vibo Marina), via Stazione n. 2 (doc. 8 res.), e dal certificato di residenza contestuale e stato di famiglia del
20.11.2023, da cui al predetto indirizzo risulta iscritta la famiglia anagrafica composta dalla ricorrente, dalla suocera e dalla figlia (cfr. doc. 6 ric.). Persona_2 Parte_2
Il vincolo familiare, la convivenza e l'assenza degli altri soggetti elencati dall'art. 42 comma
5 d.lgs. 151/2001 risultano, a tale stregua, incontestati;
dagli accertamenti medici effettuati ai fini dell'invalidità della , risulta altresì che quest'ultima ha dichiarato il decesso dei propri genitori Per_2 e di essere madre di due figli con ella non conviventi (cfr. docc. 5 ed 8 ric. ed il richiamato certificato di residenza).
L'amministrazione scolastica ha rigettato l'istanza di fruizione del congedo per l'assistenza alla suocera ritenendo che la docente avesse già esaurito -se non per uno scarto di 7 giorni- il limite massimo biennale previsto sul punto sia dall'art. 4 comma 2 della legge 53/2000 che dal citato art. 42 che, tuttavia, al comma 5bis associa oggi testualmente il biennio a “ciascuna persona portatrice di handicap”.
A tale stregua, il congedo può essere fruito dal lavoratore per un periodo massimo di due anni per ciascuno degli eventuali disabili del relativo nucleo familiare.
Sul punto, la Suprema Corte ha invero osservato che “(…) L'art. 42, 5 comma del d. lgs.
151/2001 riconosceva il diritto al congedo per handicap grave ad entrambi i genitori sostenendo che lo stesso non possa superare "la durata complessiva di due anni". L'art. 4, comma 2 della 1.
53/2000 parla allo stesso scopo di un "periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore
a due anni". L'art. 2 del DM 278/2000 prevede con analoga formula che il congedo biennale in questione può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa." 3. Nessuna delle disposizioni citate autorizza però ad affermare che sul piano letterale la legge abbia inteso riferirsi alla durata complessiva dei possibili congedi fruibili dall'avente diritto, anche nell'ipotesi in cui i soggetti da assistere fossero più di uno;
talchè esaurito il periodo complessivo di due anni il genitore non abbia più diritto nell'arco della vita lavorativa ad altro periodo di congedo, anche nell'ipotesi in cui avesse un altro figlio da assistere in situazione di handicap grave.
4. Le stesse norme, invece, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 2, 3, 32 Cost. possono essere intese soltanto nel senso che il limite dei due anni - in effetti non superabile nell'arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori - si riferisca tuttavia a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza che la legge è protesa ad assicurare.
5. Nella stessa direzione si esprime ora, espressamente, la stessa legge grazie all'art. 4 del decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 che ha modificato l'articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave, introducendo un comma 5-bis del seguente tenore : "Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa...." Tale esplicitazione normativa, introdotta dal Decreto 119/2011, deve ritenersi confermativa del tenore della legge precedente” (cfr. Cass. 11031/2017 e 26605/2020). L'orientamento, ancorchè relativo alla necessità del lavoratore-genitore di prestare assistenza al figlio disabile -fattispecie diversa dalla presente- può comunque a questa essere esteso, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata della norma citata, finalizzata a garantire al cittadino disabile l'assistenza di un familiare.
Di qui, l'accoglimento del ricorso cui consegue, ex art. 42 comma 5ter d.lgs. 151/2001, il diritto della docente a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, per euro 1951,55 mensili come da conteggi in atti, rimasti incontestati, oltre accessori come per legge, al riconoscimento della contribuzione figurativa e della progressione di carriera, il tutto per il periodo dal 22.11.2023 al 22.12.2023 e dall'1.3.2024 al 30.6.2024, come da domanda.
Le spese processuali, liquidate in misura prossima ai valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione del grado di complessità della causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice unico del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente di fruire del congedo ex art. 4 comma 2 l.
53/2000 anche per la suocera dal 4.10.2023 al 22.12.2023 e dall'1.3.2024 al Persona_2
30.6.2024;
2) ex art. 42 comma 5 ter d.lgs. 151/2001, condanna il resistente a versare alla CP_1
ricorrente un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, per euro 1951,55 mensili ed al riconoscimento della contribuzione figurativa e della progressione di carriera per i periodi dal 22.11.2023 al
22.12.2023 e dall'1.3.2024 al 30.6.2024;
3) condanna il resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
2109,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Monza, 26.5.2025
Il Giudice Dott.ssa Z. Crispino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro in persona del Giudice
Dott.ssa Z. Crispino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2265/2023 Lavoro vertente tra
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ANTONIO PAGLIARO, presso cui è elettivamente domiciliata come in atti;
-RICORRENTE-
e
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dai dott.ri GIUSEPPINA FALCO e
MATTEO MARIANI, elettivamente domiciliato come in atti.
-RESISTENTE-
Avente ad oggetto: congedo ex artt. 4 comma 2 l. 53/2000 e 42 commi 5 e 5bis d.lgs. 151/2001.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso del 4.12.2023 la ricorrente in epigrafe ha dedotto:
- di essere stata assunta come insegnante di sostegno con contratto a tempo determinato presso l'I.C. Bellusco e Mezzago Bellusco sino al 30.6.2024;
- di aver fruito negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 del congedo straordinario biennale ai sensi dell'art. 4 comma 2 l. 53/2000 -del quale sono residuati sette giorni- al fine di prestare assistenza alla figlia disabile, portatrice di handicap in situazione di gravità ex Parte_2
art. 3 comma 3 l. 104/1992;
- di aver richiesto di fruire nuovamente del suddetto congedo il 25.9.2023 per assistere la suocera portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 l. 104/1992 in qualità di “affine entro il terzo grado convivente”;
- che, con nota prot. n. 5668/2023 del 4.10.2023, l'I.C. ne ha negato la fruizione per le seguenti ragioni: “Premesso che in data 22.09.2023 la Signora , nata a [...]_1
(VV) il 14/11/1970, in qualità docente a tempo determinato di sostegno con individuazione
Cont dell' di Monza prot. n. 12145 del 31/08/2023 assegnata alla scuola dell'Infanzia dell'I.C.
Bellusco Mezzago fino al 30/06/2024, ha presentato domanda di congedo straordinario per assistere un familiare disabile in situazione di gravità, assunta agli atti di questa scuola in data
25/09/2023 prot. 5414, - Considerato che la normativa prevede che i dipendenti di lavoro pubblico
o privato, possono richiedere per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni durante la vita lavorativa;
- Considerato che la
S.V. nell'arco della sua vita lavorativa ha già usufruito di 724 giorni (dal 24/10/2020 al
30/06/2023) di congedo straordinario per assistenza familiare disabile ha diritto ad usufruire solamente di altri 7 giorni di tale congedo. Comunico che la sua richiesta non può essere accolta”;
- che, stante il suddetto diniego ed a seguito di un'assenza prolungata per malattia, ha fruito di un periodo di aspettativa non retribuita dal 22.11.2023 al 22.12.2023 e, poi, dall'1.3.2024 sino al termine del contratto.
Tanto premesso in fatto, ha chiesto, previo accertamento del diritto alla fruizione del congedo straordinario per l'assistenza alla suocera affetta da grave disabilità, condannarsi l'Amministrazione scolastica al risarcimento del danno patìto ed al riconoscimento della copertura del predetto periodo con contribuzione figurativa nonché ai fini della progressione della carriera.
Spese vinte con attribuzione.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il resistente ha contestato in fatto ed in diritto CP_1
il ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuta di natura documentale, all'esito di trattazione cartolare, la causa viene decisa ex art. 127 ter c.p.c..
Per le seguenti ragioni, il ricorso va accolto.
In punto di fatto, è incontestato che la docente non ha prestato servizio negli aa.ss. dal
2020/2021 al 2023/2024 -se non per pochissimi giorni in corrispondenza con la presa di servizio in ciascuno di essi- avendo fruito del congedo straordinario per l'assistenza di familiari con disabilità - in particolare, della figlia in maniera frazionata ed alternata, senza soluzione di Parte_2
continuità, a periodi di assenza per malattia;
come da documentazione sub 7 ric., la docente ha a suo tempo autodichiarato che il relativo stato di famiglia era composto dal coniuge CP_3
e dalle figlie ed affetta da handicap in condizione di
[...] Persona_1 Parte_2
gravità (cfr. doc. 2 ric.), di cui è madre e referente unico.
In punto di diritto, in linea generale, si osserva che l'art. 4 comma 2 della legge 53/2000, prevede che “I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali;
il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo
i criteri della prosecuzione volontaria”.
L'art. 42, commi 5 e ss., del d.lgs. 151/2001, ha poi previsto che “5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma
36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa […]”.
La norma individua, quindi, un preciso ordine di priorità tra i seguenti soggetti:
1. coniuge convivente, parificato alla parte dell'unione civile e al convivente di fatto;
2. padre o madre, anche adottivi, anche se non conviventi con il cittadino affetto da grave disabilità;
3. uno dei figli conviventi;
4. uno dei fratelli o sorelle conviventi del disabile;
5. un parente o affine entro il terzo grado convivente con il disabile.
L'odierna ricorrente ha chiesto fruirsi del congedo in commento per l'assistenza alla suocera
, anch'ella disabile in condizioni di gravità (cfr. docc. 3, 4 e 5 ric.), dal 4.10.2023 al Persona_2
22.12.2023 e dall'1.3.2024 al 30.6.2024 (cfr. doc. 4 ric. e doc. ric. depositata il 27.3.2024) quale
“parente o affine entro il terzo grado convivente” come da certificato di residenza e stato di famiglia del 7.11.2023, da cui risulta convivente solo con la predetta a Vibo Valentia (fraz. Vibo Marina), via Stazione n. 2 (doc. 8 res.), e dal certificato di residenza contestuale e stato di famiglia del
20.11.2023, da cui al predetto indirizzo risulta iscritta la famiglia anagrafica composta dalla ricorrente, dalla suocera e dalla figlia (cfr. doc. 6 ric.). Persona_2 Parte_2
Il vincolo familiare, la convivenza e l'assenza degli altri soggetti elencati dall'art. 42 comma
5 d.lgs. 151/2001 risultano, a tale stregua, incontestati;
dagli accertamenti medici effettuati ai fini dell'invalidità della , risulta altresì che quest'ultima ha dichiarato il decesso dei propri genitori Per_2 e di essere madre di due figli con ella non conviventi (cfr. docc. 5 ed 8 ric. ed il richiamato certificato di residenza).
L'amministrazione scolastica ha rigettato l'istanza di fruizione del congedo per l'assistenza alla suocera ritenendo che la docente avesse già esaurito -se non per uno scarto di 7 giorni- il limite massimo biennale previsto sul punto sia dall'art. 4 comma 2 della legge 53/2000 che dal citato art. 42 che, tuttavia, al comma 5bis associa oggi testualmente il biennio a “ciascuna persona portatrice di handicap”.
A tale stregua, il congedo può essere fruito dal lavoratore per un periodo massimo di due anni per ciascuno degli eventuali disabili del relativo nucleo familiare.
Sul punto, la Suprema Corte ha invero osservato che “(…) L'art. 42, 5 comma del d. lgs.
151/2001 riconosceva il diritto al congedo per handicap grave ad entrambi i genitori sostenendo che lo stesso non possa superare "la durata complessiva di due anni". L'art. 4, comma 2 della 1.
53/2000 parla allo stesso scopo di un "periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore
a due anni". L'art. 2 del DM 278/2000 prevede con analoga formula che il congedo biennale in questione può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa." 3. Nessuna delle disposizioni citate autorizza però ad affermare che sul piano letterale la legge abbia inteso riferirsi alla durata complessiva dei possibili congedi fruibili dall'avente diritto, anche nell'ipotesi in cui i soggetti da assistere fossero più di uno;
talchè esaurito il periodo complessivo di due anni il genitore non abbia più diritto nell'arco della vita lavorativa ad altro periodo di congedo, anche nell'ipotesi in cui avesse un altro figlio da assistere in situazione di handicap grave.
4. Le stesse norme, invece, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 2, 3, 32 Cost. possono essere intese soltanto nel senso che il limite dei due anni - in effetti non superabile nell'arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori - si riferisca tuttavia a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza che la legge è protesa ad assicurare.
5. Nella stessa direzione si esprime ora, espressamente, la stessa legge grazie all'art. 4 del decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 che ha modificato l'articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave, introducendo un comma 5-bis del seguente tenore : "Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa...." Tale esplicitazione normativa, introdotta dal Decreto 119/2011, deve ritenersi confermativa del tenore della legge precedente” (cfr. Cass. 11031/2017 e 26605/2020). L'orientamento, ancorchè relativo alla necessità del lavoratore-genitore di prestare assistenza al figlio disabile -fattispecie diversa dalla presente- può comunque a questa essere esteso, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata della norma citata, finalizzata a garantire al cittadino disabile l'assistenza di un familiare.
Di qui, l'accoglimento del ricorso cui consegue, ex art. 42 comma 5ter d.lgs. 151/2001, il diritto della docente a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, per euro 1951,55 mensili come da conteggi in atti, rimasti incontestati, oltre accessori come per legge, al riconoscimento della contribuzione figurativa e della progressione di carriera, il tutto per il periodo dal 22.11.2023 al 22.12.2023 e dall'1.3.2024 al 30.6.2024, come da domanda.
Le spese processuali, liquidate in misura prossima ai valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione del grado di complessità della causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice unico del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente di fruire del congedo ex art. 4 comma 2 l.
53/2000 anche per la suocera dal 4.10.2023 al 22.12.2023 e dall'1.3.2024 al Persona_2
30.6.2024;
2) ex art. 42 comma 5 ter d.lgs. 151/2001, condanna il resistente a versare alla CP_1
ricorrente un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, per euro 1951,55 mensili ed al riconoscimento della contribuzione figurativa e della progressione di carriera per i periodi dal 22.11.2023 al
22.12.2023 e dall'1.3.2024 al 30.6.2024;
3) condanna il resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
2109,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Monza, 26.5.2025
Il Giudice Dott.ssa Z. Crispino