Ordinanza collegiale 27 giugno 2024
Ordinanza collegiale 10 gennaio 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 10/06/2025, n. 11268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11268 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11268/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04748/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4748 del 2021, proposto da
RO Di RC, RO NT Di FR, BE Di RC, IE LE, IN CU, RO IV, AR RT, LA ZU, IA TT, ME Licata, rappresentati e difesi dagli avvocati RC Lo Giudice, Luigi Serino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Università degli Studi Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
per far accertare e dichiarare
il diritto delle ricorrenti al risarcimento del danno, dovuto a causa del comportamento del Ministero, che ha determinato la ritardata iscrizione alla II Fascia delle Graduatorie di Istituto e dunque escluso la possibilità di ottenere incarichi a tempo determinato e per l’effetto condannare il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore di tutte le parti ricorrenti di una somma a titolo risarcitorio da determinarsi in via equitativa;
E per far accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti al risarcimento del danno, dovuto a causa del comportamento del Ministero, che ha precluso la partecipazione al concorso straordinario 2018 e per l’effetto condannare il Ministero dell’Istruzione al pagamento di una somma a titolo risarcitorio da determinarsi in via equitativa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 27 ottobre 2017 iscritto al numero di RG 10663/2017 le odierne parti esponenti impugnavano il D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e il D.M. 30 settembre 2011; nonché quale atto applicativo il Decreto Direttoriale n. 2333/2017 prot. n. 60404 del 7/8/2017 con il quale venivano approvati gli atti relativi all’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione delle attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per le scuole dell’infanzia e primaria e conseguentemente approvate le graduatorie definitive di merito; veniva impugnata infine la graduatoria definitiva di merito per l’ammissione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno della scuola primaria pubblicata in data 08/08/2017 dall’Università degli Studi di Palermo nella quale le parti ricorrenti risultavano collocate oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammesse al corso.
In particolare, le ricorrenti esponevano che, risultate idonee alla procedura selettiva per l’accesso ai corsi di specializzazione, non venivano ammesse in quanto collocate in posizione non utile.
Gli atti venivano contestati nella parte in cui non prevedevano un'unica graduatoria su tutto il territorio nazionale per violazione del generale principio meritocratico; in altri termini, le odierne esponenti rilevavano come la predisposizione di singole graduatorie di Ateneo avesse determinato l’impossibilità di immatricolarsi al corso TFA sostegno per la scuola primaria, pur in presenza di altri posti disponibili presso altre Università e pur in presenza di soggetti che, con un punteggio inferiore in altre graduatorie, avevano ugualmente potuto accedere al corso TFA sostegno per la scuola primaria.
Con ordinanza cautelare n. 6507/2017 il Tar Lazio rigettava la domanda cautelare; in appello l’ordinanza veniva riformata e accolta l'istanza cautelare in primo grado.
In esecuzione della predetta ordinanza, le esponenti venivano immatricolate al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l’A.A. 2016/2017 presso l’Università di Palermo, conseguendo in data 29 giugno 2019 il titolo di specializzazione per le attività di sostegno per la scuola primaria.
Con sentenza n. 3936/2020 pubblicata il 15 aprile 2020, passata in giudicato, questo Tribunale dichiarava la cessata la materia del contendere, in ragione dell’avvenuto completamento dei corsi e del conseguimento dei rispettivi titoli di specializzazione per il sostegno.
Con il presente ricorso - deducendo che qualora il Ministero avesse predisposto una graduatoria unica nazionale o consentito di immatricolarsi presso altri atenei disponibili le ricorrenti avrebbero potuto conseguire il diploma di specializzazione in data anteriore a quella effettiva – si domanda il risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., da liquidarsi in via equitativa, derivante dalla ritardata iscrizione al corso di abilitazione all’insegnamento per il sostegno e consistente nel ritardato accesso alle graduatorie per le supplenze (seconda fascia) e nella mancata possibilità di partecipare al concorso straordinario per l’assunzione su posto comune e di sostegno (bando del 7 novembre 2018). .
Si sono costituiti il Ministero dell’Istruzione e l’Università di Palermo, tramite l’Avvocatura dello Stato, con comparsa di mero stile.
A seguito dell’ordinanza n. 465/2025, parte ricorrente ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Università e della Ricerca.
All’udienza pubblica del 7 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso non può essere accolto.
La domanda risarcitoria si fonda sull’illegittimità del meccanismo di selezione del TFA, predisposto dal Ministero, che articolandosi su più graduatorie e non su di un’unica graduatoria nazionale avrebbe pregiudicato la posizione dei ricorrenti con conseguente impossibilità di accesso alle graduatorie per le supplenze e al citato concorso straordinario.
Il Collegio non ritiene di ravvisare alcuna illiceità nell’azione della Pubblica Amministrazione.
In primo luogo nessuna illegittimità viene riconosciuta dalla richiamata sentenza n. 3936/2020 che, in ragione dell’avvenuto completamento dei corsi e del conseguimento dei rispettivi titoli di specializzazione, si è limitata a dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. risultando “nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente…pienamente soddisfatta”.
Tale pronuncia, pur costituendo per orientamento tralatizio una sentenza di merito, non accerta alcuna illegittimità dell’agire, arrestandosi nell’esame della vicenda all’accertamento della soddisfazione della pretesa, dovuta non all’annullamento degli atti impugnati o alla declaratoria della loro illegittimità, quanto all’applicazione del principio del consolidamento del titolo, ricavabile dall’art. 4, comma 2-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 (come convertito nella l. 17 agosto 2005, n. 168); tale principio è volto a tutelare il soggetto che, come le odierne ricorrenti, abbia ottenuto il titolo professionale anche a seguito di ammissione in via cautelare atteso che la citata disposizione “dispone per il futuro, disciplinando in via generale gli effetti dell’azione amministrativa. In particolare, essa disciplina il caso, che qui rileva, in cui un candidato sia stato ammesso con riserva ad una prova d’esame per effetto di un provvedimento cautelare e l’abbia in concreto superata: in tal caso, la norma stessa interviene rendendo irreversibile l’effetto così creatosi, a prescindere dall’esito nel merito del processo” (così come, richiamato nella sentenza TAR Lazio 3936/2020, Cons. Stato n. 8601/2019 che a sua volta riporta la giurisprudenza costituzionale).
Il Collegio non ritiene poi che l’illegittimità sia ravvisabile in via autonoma; su questo punto non c’è ragione di doversi discostare dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 235/2023, n. 9261/2022 a cui si rinvia) secondo cui l’articolazione su base territoriale della procedura selettiva non contrasta con alcuna disposizione di legge, né appare irragionevole, essendo ispirata all’esigenza di semplificazione ed accelerazione dell’iter concorsuale; soprattutto nel caso di specie ove la selezione “presentava i caratteri della prova pre-selettiva, dove a fortiori non può valere il prospettato (e, per la verità, solo tendenziale) principio di unicità, su base nazionale, della valutazione delle prove concorsuali” (Cons. Stato 235/2023 cit.).
In conclusione, considerata l’assenza di elementi di illiceità nel comportamento dell’amministrazione, la domanda risarcitoria deve essere respinta.
Considerata la novità delle questioni trattate e la difesa di mero stile dell’Amministrazione, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore
Claudia Favaccio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca De Gennaro | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO