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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 19141/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 19141/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. MARA ROMELE Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. MARA ROMELE CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con obbligo al rispetto reciproco;
- assegnare la casa coniugale in comproprietà sita in Borgosatollo (Bs), Via Giacomo Leopardi n. 32 alla
Sig.ra Parte_1
- il Sig. entro il 30 ottobre si trasferirà a TE (Bs), Villaggio Papa Giovanni XXIII Traversa CP_1
III n. 8;
- quanto al mutuo rimarrà a carico della Sig.ra I coniugi hanno già regolamentato gli aspetti Pt_1
patrimoniali di divisione dei beni comuni con separata scrittura;
1 - disporre l'affidamento condiviso della minore di anni tre, con collocamento prevalente della stessa Per_1
presso la madre;
- il padre avrà facoltà di vedere la figlia secondo il seguente calendario, alternando le frequentazioni in modo da trascorrere un week-end con la minore ogni quindici giorni:
- una settimana: un pomeriggio alla settimana, il martedì dall'uscita dall'asilo sino al giorno seguente quando il padre riporterà la minore presso la scuola materna;
- la settimana successiva il padre terrà con sé la minore dal sabato mattina alle ore 9,30 sino alla domenica sera alle ore 21:00 avendo cura di portare Aurora, entro tale orario, presso la casa della Sig.ra Pt_1
- facoltà del padre di vedere la minore e trascorrere con la stessa 7 giorni durante le vacanze natalizie (anche non consecutivi vista l'età della minore), alternando le festività in modo che trascorra il Natale con Per_1 un genitore e il Capodanno con l'altro genitore e viceversa l'anno successivo;
prevedere la facoltà del padre di trascorrere con la minore 2 giorni durante le vacanze pasquali, alternando tra i coniugi le festività di
Pasqua e Pasquetta;
- facoltà del padre di trascorrere, sino al compimento di anni 6 di 7 giorni di vacanze estive (anche Per_1
non consecutivi) con la minore e, dopo il compimento dei 6 anni, 15 giorni (anche non consecutivi), con impegno di concordare con la madre i giorni di vacanza da trascorrere con la bambina entro il 31 maggio di ogni anno. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare tempestivamente all'altro il luogo ove trascorrerà le vacanze con la figlia minore;
- la figlia, inoltre, trascorrerà la festa della mamma e del papà con il genitore della relativa festa;
il compleanno del figlio sarà alternato tra i genitori;
il compleanno della mamma con la madre e viceversa durante il compleanno del papà;
- anche i ponti connessi alle ulteriori festività del calendario saranno alternati tra i genitori;
- obbligo del Sig. di versare mensilmente alla Sig.ra un assegno a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento in favore di pari ad € 350,00 mensili, importo da versarsi entro il giorno Per_1
5 del mese di riferimento mediante bonifico bancario a favore della madre del minore e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale di Brescia che di seguito si riporta: “Spese per la salute: a) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di
2 inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
b) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; Spese per la custodia di prole minorenne: Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni
(baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia delle prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze”;
- gli assegni familiari riconosciuti per la minore saranno percepiti dalla Sig.ra con la quale la Pt_1
minore risiede in prevalenza;
- le detrazioni familiari per figlio a carico verranno fruite al 50% tra i coniugi;
- i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
- autorizzare i coniugi all'espatrio ed al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per gli stessi e per il minore”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 15/06/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di TE (atto n. 7, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della figlia minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
3 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 19141/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. MARA ROMELE Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. MARA ROMELE CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con obbligo al rispetto reciproco;
- assegnare la casa coniugale in comproprietà sita in Borgosatollo (Bs), Via Giacomo Leopardi n. 32 alla
Sig.ra Parte_1
- il Sig. entro il 30 ottobre si trasferirà a TE (Bs), Villaggio Papa Giovanni XXIII Traversa CP_1
III n. 8;
- quanto al mutuo rimarrà a carico della Sig.ra I coniugi hanno già regolamentato gli aspetti Pt_1
patrimoniali di divisione dei beni comuni con separata scrittura;
1 - disporre l'affidamento condiviso della minore di anni tre, con collocamento prevalente della stessa Per_1
presso la madre;
- il padre avrà facoltà di vedere la figlia secondo il seguente calendario, alternando le frequentazioni in modo da trascorrere un week-end con la minore ogni quindici giorni:
- una settimana: un pomeriggio alla settimana, il martedì dall'uscita dall'asilo sino al giorno seguente quando il padre riporterà la minore presso la scuola materna;
- la settimana successiva il padre terrà con sé la minore dal sabato mattina alle ore 9,30 sino alla domenica sera alle ore 21:00 avendo cura di portare Aurora, entro tale orario, presso la casa della Sig.ra Pt_1
- facoltà del padre di vedere la minore e trascorrere con la stessa 7 giorni durante le vacanze natalizie (anche non consecutivi vista l'età della minore), alternando le festività in modo che trascorra il Natale con Per_1 un genitore e il Capodanno con l'altro genitore e viceversa l'anno successivo;
prevedere la facoltà del padre di trascorrere con la minore 2 giorni durante le vacanze pasquali, alternando tra i coniugi le festività di
Pasqua e Pasquetta;
- facoltà del padre di trascorrere, sino al compimento di anni 6 di 7 giorni di vacanze estive (anche Per_1
non consecutivi) con la minore e, dopo il compimento dei 6 anni, 15 giorni (anche non consecutivi), con impegno di concordare con la madre i giorni di vacanza da trascorrere con la bambina entro il 31 maggio di ogni anno. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare tempestivamente all'altro il luogo ove trascorrerà le vacanze con la figlia minore;
- la figlia, inoltre, trascorrerà la festa della mamma e del papà con il genitore della relativa festa;
il compleanno del figlio sarà alternato tra i genitori;
il compleanno della mamma con la madre e viceversa durante il compleanno del papà;
- anche i ponti connessi alle ulteriori festività del calendario saranno alternati tra i genitori;
- obbligo del Sig. di versare mensilmente alla Sig.ra un assegno a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento in favore di pari ad € 350,00 mensili, importo da versarsi entro il giorno Per_1
5 del mese di riferimento mediante bonifico bancario a favore della madre del minore e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale di Brescia che di seguito si riporta: “Spese per la salute: a) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di
2 inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
b) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; Spese per la custodia di prole minorenne: Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni
(baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia delle prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze”;
- gli assegni familiari riconosciuti per la minore saranno percepiti dalla Sig.ra con la quale la Pt_1
minore risiede in prevalenza;
- le detrazioni familiari per figlio a carico verranno fruite al 50% tra i coniugi;
- i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
- autorizzare i coniugi all'espatrio ed al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per gli stessi e per il minore”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 15/06/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di TE (atto n. 7, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della figlia minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
3 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
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