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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/04/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1679 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, in persona del legale rappresentante, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. giusta procura in atti Parte_2
attrice
Contro
nato a [...], il [...], rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Giuseppe Giardina, giusta procura in atti, convenuto e nei confronti di di Caltanissetta, rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avvocatura dello Stato
Terzo chiamato
E di in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3
CP_
in persona del legale rappresentante,
, in persona del legale rappresentante, Controparte_5
Terzo chiamato contumace OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 18 aprile 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto
[...]
in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento, , Controparte_1
introducendo la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi spiegata dall'opposto innanzi al Giudice dell'esecuzione e definita con provvedimento di sospensione del 3 maggio 2023. reso inaudita altera parte.
aveva impugnato l'atto di pignoramento di crediti verso Controparte_1
terzi n. 292842/2023/00000226001 del 7 aprile 2023, notificato il 14 aprile
2024 (chiedendone la sospensione dell'efficacia), eccependo: 1) la nullità dell'atto di pignoramento per nullità/inesistenza giuridica della notificazione;
2) la nullità dell'atto di pignoramento per inesistenza giuridica della notifica delle cartelle di pagamento sottese;
3) la nullità dell'atto perché privo della sottoscrizione del direttore e privo della indicazione del responsabile;
4) difetto di motivazione dell'atto opposto e degli atti presupposti anche circa le modalità di calcolo degli interessi di mora e dell'aggio applicati;
5) per inefficacia dei ruoli quale conseguenza della violazione del combinato disposto di cui all'art. 86 e all'art. 50 del D.P.R. 602/73 ovvero poiché non procedute dalle comunicazioni degli avvisi di pagamento presupposti;
6) inesistenza della pretesa creditoria, e/o intervenuta prescrizione della stessa.
Con provvedimento emesso inaudita altera parte in data 3 maggio 2023 nell'ambito del procedimento r.g. es. n. 368/2023 il Giudice dell'esecuzione ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati con termine di giorni 45 per l'inizio del giudizio di merito.
Nella presente fase l ha eccepito Controparte_6
l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, domandando, nel merito, il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata, con revoca del provvedimento cautelare emesso dal GE
Con comparsa, depositata il 3 agosto 2023, si è costituita
[...]
di Caltanissetta, in persona del legale Controparte_2
rappresentante, aderendo alle eccezioni e difese di e insistendo per il CP_7
rigetto dell'opposizione.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 1 febbraio 2024, si è costituito , eccependo la nullità della procura alle liti Controparte_1
rilasciata al procuratore di controparte, opponendosi alla richiesta di revoca della sospensione, stante la sua inammissibilità e/o irritualità, chiedendone la conferma ed eccependo, sempre in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Giudice tributario e il difetto di competenza funzionale del Giudice ordinario in favore del Giudice del lavoro e insistendo, nel merito, nei motivi di opposizione già proposti
CP_ Il l' e la , in persona dei Controparte_3 Controparte_5
legali rappresentanti, ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti, rimanendo contumaci.
La causa, istruita con produzione documentale, disposta la separazione della domanda di opposizione di competenza del Giudice del Lavoro giusta ordinanza del 27 marzo 2025, all'udienza del 18 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata discussa e decisa.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va in via preliminare
CP_ dichiarata la contumacia del dell' e della Controparte_3
[...]
. CP_5
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata al procuratore di parte attrice.
Sul punto è sufficiente richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui - in adesione al principio di conservazione degli atti e di salvaguardia del diritto di difesa - è irrilevante la circostanza che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella di redazione dell'atto, dal momento che dalla lettera dell'art. 83 c.p.c. non si evince che la data o il luogo di conferimento sia requisito di forma e di contenuto della procura alle liti.
Infatti, è stato sostenuto che una procura sia validamente conferita per un determinato giudizio, quando la stessa è materialmente congiunta all'atto e ciò vale sia se si tratta di procura nativa digitale, sia se si tratta di copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo ( cfr. Cassazione sent.
N. 2075/2024 del 19 gennaio 2024).
Nel caso di specie, la procura contiene l'indicazione specifica della data di conferimento (15 maggio 2023), è antecedente alla redazione e alla notifica dell'atto di citazione ed è stata allegata mediante strumenti informatici all'atto cui accede, pertanto, è stata validamente attribuita al difensore.
A questo punto, va chiarito che nessun provvedimento può essere adottato nella presente sede di merito in ordine alla revoca della sospensiva concessa con provvedimento del 3 maggio 2023 dal Giudice dell'Esecuzione in seno al procedimento r.g. es. n. 368/2023, essendosi il relativo potere consumato nella fase cautelare, avverso la cui efficacia avrebbe dovuto azionarsi il diverso rimedio del reclamo ex art 669 terdecies cpc
Va dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal per la prima volta solo nelle note di trattazione CP_1
scritta depositate il 20 marzo 2025.
Chiarito ciò, prima di entrare nel merito, va osservato che Controparte_1
ha impugnato il pignoramento esattoriale n 292842/2023/00000226001 del 7 aprile 2023, notificato il 14 aprile 2024, per l'importo complessivo di €
65850,18, comprensivo di sanzioni e interessi, nonché delle cartelle di pagamento sottese:
n. 29220180002354680000 relativa al pagamento dell'Iperf e Iva;
n. 29220180006787144000 relativa al pagamento dell'Iperf e Iva;
n. 29220180008040321000 relativa al pagamento dell'Irap;
n.2922190000769421000 relativa al pagamento del diritto annuale della
Camera di Commercio;
n. 29220190002147942000 relativa al pagamento dell'Iperf;
n. 29220190003510590000 relativa al pagamento della tassa smaltimento rifiuti;
n. 29220190006674820000 relativa al pagamento della tassa smaltimento rifiuti, formulando un'azione di accertamento negativo del debito nella forma di opposizione agli atti esecutivi /o all'esecuzione ex art. 615-617 C.P.C..
Ciò posto, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria con riferimento all'impugnazione del pignoramento relative alle cartelle sottese ( esclusi gli avvisi di addebito già oggetto di separazione in quanto di competenza del Giudice del lavoro) avente a oggetto crediti di natura tributaria.
Infatti con sentenza resa a Sezioni Unite del 18 gennaio 2022, n. 1394 la Corte di Cassazione ha affermato che “il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutdella detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”. Conseguentemente, le doglianze proposte da Pt_3
sono inammissibili, poiché concernenti indiscutibilmente la
[...]
legittimità e validità delle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di ipoteca – le quali tutte sono riconducibili all'esistenza stessa della pretesa fiscale, riservata alla cognizione del giudice tributario (cfr. Cass.
S.U., 16 dicembre 2020 n. 28709, Cass. S.U., 20 luglio 2021 n. 20693 e, da ultimo, Cass. S.U., 28 luglio 2021 n. 21642 )– come anche la questione relativa alla prescrizione del credito tributario – maturate anteriormente all'emissione delle cartelle.
Ed infatti, la Giurisdizione tributaria si riferisce a tutte le controversie in materia di tributi di ogni specie e si estende a tutte le questioni concernenti sia l'an che il quantum del tributo, arrestandosi soltanto di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria.
Parimenti, va affermata la giurisdizione del Giudice tributario in relazione alle cartelle relative al pagamento dei diritti annuali della camera di commercio
( cfr. Cass. Sez. U. 24/06/2005, n. 13549; in senso conforme, v. Cass. Sez. U.
23/04/2008, n. 10469, «la controversia concernente il pagamento del diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di commercio - cosiddetto diritto camerale, dovuto ai sensi dell'art. 34 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786, come convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, successivamente regolato dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 - è devoluta alla giurisdizione tributaria ai sensi del sopravvenuto art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, avendo quest'ultima norma - che ha novellato, con effetto dal 10gennaio
2002, l'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - comportato la sostituzione dell'originario criterio di collegamento per singoli tributi, tassativamente elencati, con quello, generalizzato, per i "tributi di ogni genere e specie"». ).
Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria.
Le spese di lite, tenuto conto delle questioni trattate, devono essere compensate.
P.Q.M.
CP_ Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia di e ogni contraria istanza, Controparte_5 Controparte_3
eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Tributario dell'opposizione avverso il pignoramento esattoriale n
292842/2023/00000226001 del 7 aprile 2023, relativamente alle cartelle di pagamento sottese:
n. 29220180002354680000; n. 29220180006787144000; n.
29220180008040321000; n.2922190000769421000; n.
29220190002147942000; n. 29220190003510590000. n.
29220190006674820000;
compensa le spese di lite
Così deciso in Agrigento, in data 30 aprile 2025.
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1679 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, in persona del legale rappresentante, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. giusta procura in atti Parte_2
attrice
Contro
nato a [...], il [...], rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Giuseppe Giardina, giusta procura in atti, convenuto e nei confronti di di Caltanissetta, rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avvocatura dello Stato
Terzo chiamato
E di in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3
CP_
in persona del legale rappresentante,
, in persona del legale rappresentante, Controparte_5
Terzo chiamato contumace OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 18 aprile 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto
[...]
in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento, , Controparte_1
introducendo la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi spiegata dall'opposto innanzi al Giudice dell'esecuzione e definita con provvedimento di sospensione del 3 maggio 2023. reso inaudita altera parte.
aveva impugnato l'atto di pignoramento di crediti verso Controparte_1
terzi n. 292842/2023/00000226001 del 7 aprile 2023, notificato il 14 aprile
2024 (chiedendone la sospensione dell'efficacia), eccependo: 1) la nullità dell'atto di pignoramento per nullità/inesistenza giuridica della notificazione;
2) la nullità dell'atto di pignoramento per inesistenza giuridica della notifica delle cartelle di pagamento sottese;
3) la nullità dell'atto perché privo della sottoscrizione del direttore e privo della indicazione del responsabile;
4) difetto di motivazione dell'atto opposto e degli atti presupposti anche circa le modalità di calcolo degli interessi di mora e dell'aggio applicati;
5) per inefficacia dei ruoli quale conseguenza della violazione del combinato disposto di cui all'art. 86 e all'art. 50 del D.P.R. 602/73 ovvero poiché non procedute dalle comunicazioni degli avvisi di pagamento presupposti;
6) inesistenza della pretesa creditoria, e/o intervenuta prescrizione della stessa.
Con provvedimento emesso inaudita altera parte in data 3 maggio 2023 nell'ambito del procedimento r.g. es. n. 368/2023 il Giudice dell'esecuzione ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati con termine di giorni 45 per l'inizio del giudizio di merito.
Nella presente fase l ha eccepito Controparte_6
l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, domandando, nel merito, il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata, con revoca del provvedimento cautelare emesso dal GE
Con comparsa, depositata il 3 agosto 2023, si è costituita
[...]
di Caltanissetta, in persona del legale Controparte_2
rappresentante, aderendo alle eccezioni e difese di e insistendo per il CP_7
rigetto dell'opposizione.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 1 febbraio 2024, si è costituito , eccependo la nullità della procura alle liti Controparte_1
rilasciata al procuratore di controparte, opponendosi alla richiesta di revoca della sospensione, stante la sua inammissibilità e/o irritualità, chiedendone la conferma ed eccependo, sempre in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Giudice tributario e il difetto di competenza funzionale del Giudice ordinario in favore del Giudice del lavoro e insistendo, nel merito, nei motivi di opposizione già proposti
CP_ Il l' e la , in persona dei Controparte_3 Controparte_5
legali rappresentanti, ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti, rimanendo contumaci.
La causa, istruita con produzione documentale, disposta la separazione della domanda di opposizione di competenza del Giudice del Lavoro giusta ordinanza del 27 marzo 2025, all'udienza del 18 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata discussa e decisa.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va in via preliminare
CP_ dichiarata la contumacia del dell' e della Controparte_3
[...]
. CP_5
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata al procuratore di parte attrice.
Sul punto è sufficiente richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui - in adesione al principio di conservazione degli atti e di salvaguardia del diritto di difesa - è irrilevante la circostanza che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella di redazione dell'atto, dal momento che dalla lettera dell'art. 83 c.p.c. non si evince che la data o il luogo di conferimento sia requisito di forma e di contenuto della procura alle liti.
Infatti, è stato sostenuto che una procura sia validamente conferita per un determinato giudizio, quando la stessa è materialmente congiunta all'atto e ciò vale sia se si tratta di procura nativa digitale, sia se si tratta di copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo ( cfr. Cassazione sent.
N. 2075/2024 del 19 gennaio 2024).
Nel caso di specie, la procura contiene l'indicazione specifica della data di conferimento (15 maggio 2023), è antecedente alla redazione e alla notifica dell'atto di citazione ed è stata allegata mediante strumenti informatici all'atto cui accede, pertanto, è stata validamente attribuita al difensore.
A questo punto, va chiarito che nessun provvedimento può essere adottato nella presente sede di merito in ordine alla revoca della sospensiva concessa con provvedimento del 3 maggio 2023 dal Giudice dell'Esecuzione in seno al procedimento r.g. es. n. 368/2023, essendosi il relativo potere consumato nella fase cautelare, avverso la cui efficacia avrebbe dovuto azionarsi il diverso rimedio del reclamo ex art 669 terdecies cpc
Va dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal per la prima volta solo nelle note di trattazione CP_1
scritta depositate il 20 marzo 2025.
Chiarito ciò, prima di entrare nel merito, va osservato che Controparte_1
ha impugnato il pignoramento esattoriale n 292842/2023/00000226001 del 7 aprile 2023, notificato il 14 aprile 2024, per l'importo complessivo di €
65850,18, comprensivo di sanzioni e interessi, nonché delle cartelle di pagamento sottese:
n. 29220180002354680000 relativa al pagamento dell'Iperf e Iva;
n. 29220180006787144000 relativa al pagamento dell'Iperf e Iva;
n. 29220180008040321000 relativa al pagamento dell'Irap;
n.2922190000769421000 relativa al pagamento del diritto annuale della
Camera di Commercio;
n. 29220190002147942000 relativa al pagamento dell'Iperf;
n. 29220190003510590000 relativa al pagamento della tassa smaltimento rifiuti;
n. 29220190006674820000 relativa al pagamento della tassa smaltimento rifiuti, formulando un'azione di accertamento negativo del debito nella forma di opposizione agli atti esecutivi /o all'esecuzione ex art. 615-617 C.P.C..
Ciò posto, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria con riferimento all'impugnazione del pignoramento relative alle cartelle sottese ( esclusi gli avvisi di addebito già oggetto di separazione in quanto di competenza del Giudice del lavoro) avente a oggetto crediti di natura tributaria.
Infatti con sentenza resa a Sezioni Unite del 18 gennaio 2022, n. 1394 la Corte di Cassazione ha affermato che “il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutdella detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”. Conseguentemente, le doglianze proposte da Pt_3
sono inammissibili, poiché concernenti indiscutibilmente la
[...]
legittimità e validità delle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di ipoteca – le quali tutte sono riconducibili all'esistenza stessa della pretesa fiscale, riservata alla cognizione del giudice tributario (cfr. Cass.
S.U., 16 dicembre 2020 n. 28709, Cass. S.U., 20 luglio 2021 n. 20693 e, da ultimo, Cass. S.U., 28 luglio 2021 n. 21642 )– come anche la questione relativa alla prescrizione del credito tributario – maturate anteriormente all'emissione delle cartelle.
Ed infatti, la Giurisdizione tributaria si riferisce a tutte le controversie in materia di tributi di ogni specie e si estende a tutte le questioni concernenti sia l'an che il quantum del tributo, arrestandosi soltanto di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria.
Parimenti, va affermata la giurisdizione del Giudice tributario in relazione alle cartelle relative al pagamento dei diritti annuali della camera di commercio
( cfr. Cass. Sez. U. 24/06/2005, n. 13549; in senso conforme, v. Cass. Sez. U.
23/04/2008, n. 10469, «la controversia concernente il pagamento del diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di commercio - cosiddetto diritto camerale, dovuto ai sensi dell'art. 34 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786, come convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, successivamente regolato dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 - è devoluta alla giurisdizione tributaria ai sensi del sopravvenuto art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, avendo quest'ultima norma - che ha novellato, con effetto dal 10gennaio
2002, l'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - comportato la sostituzione dell'originario criterio di collegamento per singoli tributi, tassativamente elencati, con quello, generalizzato, per i "tributi di ogni genere e specie"». ).
Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria.
Le spese di lite, tenuto conto delle questioni trattate, devono essere compensate.
P.Q.M.
CP_ Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia di e ogni contraria istanza, Controparte_5 Controparte_3
eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Tributario dell'opposizione avverso il pignoramento esattoriale n
292842/2023/00000226001 del 7 aprile 2023, relativamente alle cartelle di pagamento sottese:
n. 29220180002354680000; n. 29220180006787144000; n.
29220180008040321000; n.2922190000769421000; n.
29220190002147942000; n. 29220190003510590000. n.
29220190006674820000;
compensa le spese di lite
Così deciso in Agrigento, in data 30 aprile 2025.
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44