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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/10/2025, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova nella persona del giudice Dott. PA MP ha pronunciato la seguente ex art. 281 sexies c.p.c.
Sentenza nella causa iscritta al R.G. n. 10278/2022 promosse da:
, C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
Assistito e difeso dall'avvocato Ernesto De Sanctis
Parte attrice
Contro
, C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Assistito e difeso dall'avvocato PA Pepe
Parte convenuta
Sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte : Parte_1
“Dato atto che l'immobile è stato rilasciato dopo l'esecuzione dell'ordinanza e che dunque è cessata la materia del contendere, chiede la condanna del resistente alle spese del giudizio e anche della fase esecutiva ex art. 669 duodecies c.p.c. in base al principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore del difensore antistatario;
in subordine insiste come in atti”
Per parte : Controparte_1
“Precisa le conclusioni opponendosi alla condanna del proprio assistito alle spese nel caso in cui venisse dichiarata la cessata materia del contendere. In subordine insiste come in comparsa, vinte le spese”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. il ricorrente, in proprio e in qualità di socio della s.n.c. Edy & Cris”, ha chiesto di essere reintegrato nel possesso dell'immobile sito in Genova, Piazza Montano n.22R, condotto dalla società in forza di contratto di locazione stipulato in data 06/07/2019 con
[...]
in qualità di locatore. Controparte_2
A sostegno del ricorso, ha dedotto:
- di essere socio, unitamente all'odierno convenuto , Controparte_1 della Edy & Cris s.n.c., avente ad oggetto sociale l'attività di macelleria;
- che l'atto costitutivo della società (doc. 1 parte ricorrente) prevedeva all'art. 9) che l'amministrazione e la rappresentanza della società spettasse ai soci “congiuntivamente e congiuntamente”, per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- che erano sorti insanabili dissidi tra i soci i quali, nonostante diversi tentativi anche tramite i propri legali e la commercialista, non erano riusciti a trovare un'intesa per la cessione delle quote dell'uno all'altro, non trovando un accordo sul valore delle quote stesse;
- che per tale ragione, decidevano di utilizzare il locale di Piazza Montano
a settimane alterne, dal lunedì al sabato, trattenendo rispettivamente i relativi incassi;
- che durante la settimana di competenza di venivano Controparte_1 riscontrate gravi violazione delle norme igieniche, erano irrogate sanzioni ed era ordinato di ottemperare alle prescrizioni per il rispetto delle disposizioni della l. reg. 2017/65 in materia alimentare;
- che , al quale erano stati notificati i provvedimenti Controparte_1 indicati, non vi ottemperava e non informava l'odierno ricorrente;
- che in data 7/10/2022, nella settimana di competenza del ricorrente,
l'ASL 3 notificava decreto di chiusura immediata dell'attività, circostanza immediatamente comunicata al socio;
- che in data 17/10/2022, recatosi presso l'esercizio commerciale ormai chiuso, si avvedeva che era stata sostituita la serratura e rimossa l'insegna;
- contattato il locatore, apprendeva che il contratto di locazione era stato risolto in ragione della sussistenza di “gravi motivi” a seguito di lettera di recesso inviata a mezzo di telegramma da;
Controparte_1
- di avere intimato al locatore e al socio con rispettive comunicazioni (doc.
10 e 11) di restituire immediatamente i locali condotti dalla società, non avendo egli autorizzato il recesso esercitato da che Controparte_1 quindi era inefficace, e di non concedere l'immobile a terzi, cosa che invece avveniva.
Si era costituito , il quale contestava il Controparte_3 ricorso dell'odierno attore e insisteva sulla legittimità del recesso per la sussistenza dei gravi motivi ai sensi dell'art. 11) del contratto di locazione.
Deduceva poi che il ricorrente si era reso responsabile di gravi e plurime violazioni dei doveri statutari, tali da escluderlo ex lege dalla società, con conseguente carenza di legittimazione attiva nel giudizio.
Si era costituito, altresì, il locatore rilevando che il contratto di locazione era stato risolto per espressa richiesta di parte conduttrice e che i canoni dal mese di novembre 2021 erano stati corrisposti con ritardo. Deduceva poi che era stato messo a conoscenza del fatto che aveva informato il Controparte_1 socio odierno ricorrente del fatto che avrebbe inviato la lettera di recesso e che questi non aveva dato alcun riscontro nel termine indicato (10/10/2022) (v. doc.
2 fascicolo avv. . Controparte_2
A fronte poi della chiusura dell'attività da parte dell'ASL 3 e del mancato riscontro alle comunicazioni inviate al sig. il locatore Parte_1 deduceva di avere poi ricevuto lettera di recesso datata 12/10/2022 recante il timbro e firma “Edi e Cris snc” e riferiva quindi di avere maturato il convincimento che la decisione di risolvere il contratto fosse stata presa dalla società e da entrambi i soci. All'udienza di comparizione del 15/12/2022 veniva tentata invano la conciliazione ed anche le successive trattative condotte dalle parti avevano esito negativo.
Con ordinanza depositata in data 05 aprile 2023, è stato accolto il ricorso del ricorrente , sul presupposto che lo spoglio Parte_1 fosse stato realizzato da mediante l'invio della lettera di recesso a CP_1 nome della società, senza avere preliminarmente avuto il consenso del socio come previsto nell'atto costitutivo e rendendo di fatto impossibile l'accesso l'immobile.
Tale ordinanza è stata reclamata da parte di Controparte_3
, il quale ha articolato i due seguenti motivi di reclamo: l'omessa
[...] pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a
[...]
il quale sarebbe decaduto dalla qualità di socio in ragione delle Parte_1 gravi violazioni ai propri doveri societari posti in essere, e l'insussistenza dell'azione di spoglio, in quanto la risoluzione del rapporto di locazione sarebbe avvenuta con il consenso tacito dell'altro socio.
Il Collegio ha rigettato il reclamo e ha confermato l'ordinanza reclamata (doc. 1 allegato al ricorso).
In data 05.07.2023 ha depositato istanza per la Parte_1 prosecuzione del giudizio di merito possessorio ex articolo 703 cpc. Nei confronti del solo , senza formulare alcuna ulteriore domanda nei CP_1 confronti del locatore.
Con decreto del 12 luglio 2023, è stata fissata l'udienza del 24 gennaio 2024 per la comparizione delle parti. Tale udienza è stata rinviata per un impedimento del difensore di parte convenuta al 13 marzo 2024. In tale udienza, le parti hanno rappresentato che erano ancora in corso trattative.
Il convenuto ha dichiarato che la società doveva essere sciolta, ma che erano pervenuti nuovi debiti relativi alla gestione comune. Le parti hanno chiesto congiuntamente che la causa venisse posta in decisione con un termine lungo per tentare la definizione bonaria. La causa, istruita in via documentale, è stata quindi rinviata per discussione all'udienza del 23 gennaio 2025 e successivamente alla data odierna.
Nel corso dell'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata posta in decisone ex art. 281 sexies c.p.c.
*****
Parte attrice ha chiesto la prosecuzione del presente giudizio chiedendo inizialmente la conferma della precedente ordinanza di reintegrazione nel possesso.
Da ultimo le parti hanno dato atto che l'immobile è stato restituito al locatore e che la società è stata sciolta.
Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna del convenuto alle spese di lite (anche della fase di attuazione)..
Il resistente si è opposto alla condanna al pagamento delle spese di lite sulla base della soccombenza virtuale e nel merito ha insistito per la richiesta di rigetto del ricorso presentato dal proprio socio e affinché sia accertato che si è reso responsabile di gravi violazioni Parte_2 dei propri doveri di socio nei suoi confronti, tali da escluderlo ex lege ai sensi dell'articolo 2473 bis c.c. dalla compagine sociale.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
La cessazione della società e la restituzione dell'immobile all'avente diritto ha effettivamente determinato la cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda iniziale formulata dal ricorrente di reintegra nell'immobile ove si svolgeva l'attività della società e dei soci.
Al fine di disciplinare le spese di lite, occorre ripercorrere brevemente la vicenda che ha coinvolto le odierne parti.
Occorre innanzitutto rilevare che la violazione di eventuali obblighi societari - che peraltro i due soci reciprocamente contestano l'un l'altro - non ha alcuna incidenza sul possesso o sulla detenzione qualificata, a presidio delle quali è posta l'azione di reintegrazione ex articolo 1168 c.c. In particolare, entrambe le parti hanno lamentato che tra le stesse sono sorte varie discussioni tra loro in ordine alla gestione del rapporto sociale e si sono attribuite reciproci inadempimenti.
ha reiterato in questa sede le proprie contestazioni in merito Controparte_1 ai presunti inadempimenti attuati di tra i quali rileva la Parte_1 mancata comunicazione del verbale della Asl relativo al preavviso di sospensione notificato al sig. in data 06.10.2022. Parte_1
Ha sostenuto in particolare che non si sarebbe configurato alcuno spoglio clandestino a danno del proprio socio, in quanto egli, a fronte di gravi inadempienze dell'attore – quali il mancato pagamento delle bollette dell'energia elettrica, dei canoni di locazione ed in ultimo della sanzione della asl - aveva preavvisato il socio della sua volontà di recedere dal contratto di locazione, sia con l'invio di email, che con l'invio di un telegramma.
Come è stato statuito dalla Suprema Corte, la tutela possessoria risponde ad esigenze di ordine pubblico, essendo diretta ad evitare che i cittadini si facciano ragione da sé stessi, ed è concessa con riguardo a situazioni di fatto, indipendentemente dal titolo giuridico su cui esse si basano e dei diritti che sulla cosa abbia l'autore dello spoglio. (cfr. Cass. Civ., n. 7741(2014).
Nella fattispecie in esame, eventuali inadempimenti rispetto a quanto pattuito nell'atto costitutivo della società non giustificano la condotta posta in essere da parte di , il quale ha inviato al locatore la lettera di recesso Controparte_1 dal contratto di locazione, senza avere avuto il preventivo benestare del socio, in violazione, peraltro, di quanto previsto all'articolo 9 dell'atto costitutivo della società che prevede: “L'amministrazione e la rappresentanza della società spettano ai soci, … congiuntamente per tutti gli atti di ordinaria amministrazione
e straordinaria amministrazione.”
da un lato ha dunque esercitato il diritto di recesso senza il Controparte_1 consenso del proprio socio e dall'altro ha sostituito le chiavi di accesso al locale commerciale dagli stessi utilizzato per l'esercizio dell'attività sociale.
Tali comportamenti configurano uno spoglio di tipo violento e clandestino, alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte, che ha ribadito in varie pronunce, che la privazione dell'altrui possesso eseguita contro la volontà del possessore integra uno spoglio di tipo violento e clandestino, tutelabile con l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 1168 c.c. (cfr. in tal senso, Cass. Civ., n. 1204/1999
e Cass. Civ., n. 22174/2012).
Non assumono rilevanza in questa sede le contestazioni di inadempimenti posti in essere da parte di che potranno eventualmente essere Parte_1 fatti valere in un eventuale giudizio relativo ai rapporti societari tra i soci, ma che non giustificano i comportamenti di spoglio attuati da parte dello CP_1
.
[...]
Sussiste pertanto la soccombenza virtuale del convenuto con riferimento al presente giudizio.
Ne discende la condanna del medesimo al pagamento della spese di lite.
Anche la richiesta di condanna alle spese per la fase relativa all'esecuzione dell'obbligo di riconsegna ex art. 669 duodecies cpc deve essere accolta posto che l'immobile è stato rilasciato dopo la fase di attuazione.
Le spese
Le spese di lite di questa fase di merito possessorio seguono la soccombenza di , con distrazione in favore del difensore Controparte_1 dichiaratosi antistatario.
Esse sono liquidate in conformità al D.M. 147/2022: scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00 in considerazione della semplicità della controversia, valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase di trattazione e decisionale e quindi € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale e così complessivi € 3.047,00 a titolo di compenso, oltre esborsi, spese generali 15%, cpa ed iva di legge. Per la fase esecutiva – stesso scaglione - viene liquidato l'ulteriore imposto di € 1.403,00 oltre accessori di legge (di cui € 552,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase di trattazione conclusiva)
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, disattesa ogni altra diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere;
NN
al pagamento delle spese di lite della Controparte_1 presente fase in favore di , spese che Parte_2 liquida in € 3.047,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
NN
al pagamento delle spese di lite della fase di Controparte_1 attuazione in favore di , spese che Parte_2 liquida in € 1.403,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Genova, 08.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa PA MP