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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/06/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 278/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della Giudice Antonella Rimondini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile RG n. 278/2023 promossa da:
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Romanelli Alessio – rinuncia al mandato depositata in data 17 marzo 2025
- attore in opposizione
C o n t r o
Controparte_1
Rappresentata e difesa dagli avv. Marchi Francesca e Bigi Marco
- convenuta e
Controparte_2
[...]
[...]
- convenuti contumaci
In punto a: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
C O N C L U S I O N I
Per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, dichiarare la nullità dell'ordinanza di vendita ex art. 569 cod. proc. civ. resa in data 27.6.2022 nella procedura esecutiva Trib. Bologna n. 114/17 R.G. E.I. a cui è stata riunita la procedura esecutiva n. 171/2021 R.G. E.I. e dell'immediatamente precedente
pagina 1 di 8 ordinanza di revoca dell'ordinanza di vendita dell'11.10.2021, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
Per il convenuto costituito: “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito, così giudicare:-
ACCERTARE la legittimità dell'ordinanza ex art. 569 cpc e della preliminare revoca dell'ordinanza in data 11.10.2021 emesse in data 27.06.2022 nelle procedure esecutive riunite 114/2017 e 171/2021 e per l'effetto - RESPINGERE
l'opposizione avversaria i quanto inammissibile per carenza di interesse ad agire del debitore opponete e comunque infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa.- CONDANNARE parte opponente al ristoro in favore della comparente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 cpc”. CP_1
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Parte_1 nei confronti dei creditori , Controparte_3 Controparte_4
e della co-esecutata e ha contestato Controparte_2 Controparte_2 la legittimità dei provvedimenti con i quali il giudice dell'esecuzione aveva dapprima revocato il provvedimento dell'11.10.2021 con il quale era stata disposta la vendita e, successivamente, aveva pronunciato nuova ordinanza di vendita in data
27.06.2022.
L'opponente ha dedotto che:
a) era debitore nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.
114/2017 R.G.E., a cui era stata riunita, in data 28.09.2021, la procedura esecutiva n. 171/2021 R.G.E.. Nelle more del primo procedimento, avente ad oggetto il pignoramento della quota di 1/6 di un immobile sito in Calderara di Reno (BO), era emerso era divenuto proprietario dell'ulteriore quota di 1/6 del Parte_1 bene, inizialmente non colpito da pignoramento alcuno;
b) con ordinanza emessa all'udienza dell'11.11.2019, il Giudice dell'esecuzione disponeva di procedersi alla divisione endoesecutiva, sospendendo la procedura esecutiva n. 114/2017. Tale giudizio divisionale era definito con sentenza del 21.06.2021 con la quale il Tribunale dichiarava l'estinzione del pagina 2 di 8 giudizio divisorio, concedendo termine di giorni 90 per la riassunzione della procedura esecutiva sospesa;
c) (cessionaria dell'originaria titolare del credito Controparte_1 [...]
da ora indicata come incardinava un'ulteriore procedura CP_5 CP_1 esecutiva immobiliare nei confronti di (n.171/2021 R.G.E.) Parte_1 avente ad oggetto l'intero immobile, pignorando sia la quota di spettanza di sia quella di 2/3 di;
Parte_1 Controparte_2
d) nel frattempo, stante l'estinzione della procedura divisionale, CP_1 riassumeva altresì la procedura esecutiva previamente sospesa n.114/2017 R.G.E. e ne chiedeva la riunione con la procedura n. 171/2021 R.G.E.;
e) sentite le parti e ritenuta correttamente riassunta la procedura, il giudice dell'esecuzione disponeva la vendita dell'intero compendio pignorato ex art. 569 c.p.c.;
f) in data 15.10.2021, e, quindi, successivamente alla celebrazione dell'udienza, il debitore esecutato riceveva la notifica del decreto con il quale era stata disposta la riunione delle procedure esecutive;
g) proponeva quindi una prima opposizione agli atti Parte_1 esecutivi ex art. 617 c.p.c., chiedendo, in via cautelare, la sospensione della procedura esecutiva n.114/2017 R.G.E., a cui era stata riunita la procedura n.171/2021 R.G.E. e, nel merito, la declaratoria di nullità dell'ordinanza di vendita ex art. 569 c.p.c. dell'11.10.2021 per: 1) violazione del combinato disposto degli artt. 295 e 297 c.p.c.; 2) in quanto emessa in violazione del principio del contraddittorio;
h) con ordinanza del 20.01.2022, il G.E. rigettava l'opposizione, compensando le spese di lite e fissando il termine per l'instaurazione del giudizio di merito;
i) avverso la suddetta ordinanza era proposto reclamo per gli stessi motivi posti a base dell'opposizione agli atti esecutivi;
pagina 3 di 8 j) il reclamo si concludeva con ordinanza n.1473/2022 che, accogliendo la doglianza riguardante la violazione del principio del contraddittorio, sospendeva l'esecuzione;
k) a seguito dell'accoglimento del reclamo, il giudice dell'esecuzione disponeva nell'ambito della procedura esecutiva n.114/2017 R.G.E. la comparizione dinanzi a sé delle parti e, tenuto conto che il Tribunale aveva accolto unicamente la censura riguardante la decisione attinente la violazione del contraddittorio, revocava l'ordinanza di vendita dell'11.10.2021 e disponeva una nuova vendita del compendio pignorato;
l) anche tale provvedimento veniva opposto da il quale Parte_1 eccepiva la nullità dell'ordinanza ex art. 569 c.p.c. del 27.06.2022 e della pronuncia di revoca dell'ordinanza di vendita dell'11.10.2021 in quanto emesse quando la procedura esecutiva era sospesa;
m) il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 31.10.2022, rigettava la richiesta di sospensione, concedendo termine perentorio di giorni sessanta per la prosecuzione della controversia nel merito;
n) il debitore instaurava quindi il presente giudizio di merito per ottenere la declaratoria di nullità dei provvedimenti del giudice che avevano dato impulso alla procedura esecutiva, assumendo che - a seguito dell'accoglimento del reclamo
- la procedura esecutiva fosse sospesa e, quindi, ai sensi dell'art. 626 c.p.c. nessun atto esecutivo potesse essere compiuto. L'opponente rilevava, altresì, la nullità dell'ordinanza per mancato rispetto del contraddittorio in quanto il provvedimento di fissazione dell'udienza del 27.6.2022 faceva genericamente riferimento alla necessità di sentire le parti, senza indicare in alcun modo gli incombenti di cui all'art. 569 c.p.c., con conseguente maturazione delle relative preclusioni e violazione del principio del contraddittorio. si è costituita in data 06.02.2023 e ha chiesto di respingere CP_1
l'opposizione per carenza di interesse ad agire in capo all'attore ed in considerazione della legittimità dei provvedimenti pronunciati dal giudice dell'esecuzione. La
pagina 4 di 8 società resistente chiedeva inoltre la condanna al pagamento delle spese di lite ed ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
All'udienza del 30.03.2023 veniva dichiarata la contumacia di
[...]
, del e della co-esecutata Controparte_4 Controparte_2 [...]
CP_2
Istruita documentalmente la causa, la stessa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, con rinuncia dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda proposta dall'attore non può essere accolta.
In relazione alla prima doglianza proposta da attinente alla Parte_1 violazione dell'art. 626 c.p.c., va osservato che in sede di reclamo (R.G. 1127/2022), la pronuncia di accoglimento dell'istanza di sospensione si è fondata sulla accertata violazione del principio del contraddittorio per non aver potuto il debitore interloquire all'udienza fissata ex art. 569 c.p.c. in relazione alla procedura esecutiva riunita (n.171/2021 R.G.E.), così da non consentirgli di “formulare osservazioni alla perizia del CTU in relazione alla valutazione delle quote di immobili oggetto del secondo pignoramento”. È solo in ragione di tale presupposto che il Tribunale disponeva, in riforma del provvedimento impugnato, la sospensione dell'ordinanza di vendita dell'11.10.2021.
L'inciso contenuto nella parte motiva della decisione (“in accoglimento del secondo motivo di reclamo ed in riforma dell'ordinanza impugnata, va pertanto disposta la sospensione delle procedure riunite in contestazione”), deve essere interpretato – come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione - in un'ottica di complessiva valutazione della motivazione e, in particolare, tenendo conto che solo l'ordinanza emessa in violazione del contraddittorio è stata ritenuta viziata.
Nel caso di specie, pertanto, il giudice dell'esecuzione – preso atto della decisione del collegio del reclamo - ha ripristinato correttamente il contraddittorio tra le parti, al fine di permettere la prosecuzione della procedura esecutiva.
pagina 5 di 8 Appare condivisibile sul punto quanto osservato dal giudice dell'esecuzione secondo cui “l'opposizione agli atti esecutivi sottostà a taluni limiti, quali:
l'interesse ad agire, il pregiudizio concreto, il raggiungimento dello scopo dell'atto
e la sanatoria degli atti (principi di applicazione amplissima, si veda ex plurimis
Cass. 13038/2013). Lo scrivente intende condividere l'impostazione, abbracciata da autorevole dottrina e giurisprudenza, che ritiene come, sulla scorta dei suddetti princìpi, il G.E. sia legittimato, in deroga a quanto disposto dall'art. 626 c.p.c., a compiere, nonostante la sospensione del procedimento, atti nell'interesse del debitore opponente: ciò è quanto si è in effetti verificato nel caso di specie”.
Del resto, il Tribunale in sede di reclamo ha ben chiarito nella parte dispositiva che la sospensione colpiva solo i provvedimenti viziati, ovvero l'ordinanza di vendita. Il giudice, revocando la precedente ordinanza emessa in violazione del contraddittorio e fissando nuova udienza, ha in ogni caso permesso al debitore di anticipare gli effetti propri del giudizio di merito avviato a seguito della prima opposizione.
Infondata appare anche la dedotta violazione del principio del contraddittorio per non avere il giudice dell'esecuzione precisato, in sede di convocazione delle parti, le ragioni per le quali fissava l'udienza.
Al riguardo va osservato che la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo” (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 27424 del 26/09/2023; per orientamento conforme anche Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 903 del 09/01/2024).
Nel corpo della decisione, la Corte di legittimità rileva come “in tal senso e per
pagina 6 di 8 l'immediata evidenza della soppressione di facoltà essenziali all'estrinsecazione del diritto al contraddittorio ed alla difesa può del resto leggersi la conclusione della recente Cass. Sez. U. 25/11/2021, n. 36596, che commina la nullità della sentenza ove la parte non abbia avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria, senza alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia”. Tuttavia, nel caso in esame, tale circostanza non risulta essersi verificata, in quanto le parti, a cui la fissazione dell'udienza è stata regolarmente comunicata, sono state sentite e hanno fatto valere le proprie domande ed eccezioni, come si desume dal verbale dell'udienza; solo all'esito della discussione, senza che sia stato chiesto un termine per integrare le difese, il giudice ha pronunciato il provvedimento. Va quindi escluso che la decisione sia stata adottata in violazione del contraddittorio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente esperita. La liquidazione delle spese è basata sui parametri previsti dal D.M. 10.3.2014, n. 55, così come aggiornati dal D.M. 13.8.2022, tenendo conto che il presente procedimento è stato preceduto da una fase cautelare comportante lo studio delle medesime questioni e le cui spese sono già state regolate.
Nulla va disposto in relazione ai rapporti con i convenuti rimasti contumaci. ha anche avanzato la domanda di condanna di ex art. CP_1 Parte_1
96 c.p.c. per aver proposto una opposizione pretestuosa e volta unicamente a dilazionare l'esecuzione, consapevole dell'infondatezza delle istanze proposte. La richiesta va respinta in considerazione di alcuni profili di ambiguità dell'ordinanza emessa all'esito del reclamo che possono aver indotto parte attrice ad insistere nelle proprie tesi.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, pronunciando definitivamente nel giudizio promosso da confronti di Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
pagina 7 di 8 , e , ogni diversa istanza CP_4 Controparte_2 Controparte_2 ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2. condanna l'attore al pagamento delle spese di lite a favore di CP_1
che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese generali, iva
[...]
e cpa come per legge;
3. nulla per le spese nei rapporti con gli altri convenuti rimasti contumaci.
Bologna, 4 giugno 2025
La Giudice
Antonella Rimondini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della Giudice Antonella Rimondini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile RG n. 278/2023 promossa da:
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Romanelli Alessio – rinuncia al mandato depositata in data 17 marzo 2025
- attore in opposizione
C o n t r o
Controparte_1
Rappresentata e difesa dagli avv. Marchi Francesca e Bigi Marco
- convenuta e
Controparte_2
[...]
[...]
- convenuti contumaci
In punto a: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
C O N C L U S I O N I
Per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, dichiarare la nullità dell'ordinanza di vendita ex art. 569 cod. proc. civ. resa in data 27.6.2022 nella procedura esecutiva Trib. Bologna n. 114/17 R.G. E.I. a cui è stata riunita la procedura esecutiva n. 171/2021 R.G. E.I. e dell'immediatamente precedente
pagina 1 di 8 ordinanza di revoca dell'ordinanza di vendita dell'11.10.2021, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
Per il convenuto costituito: “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito, così giudicare:-
ACCERTARE la legittimità dell'ordinanza ex art. 569 cpc e della preliminare revoca dell'ordinanza in data 11.10.2021 emesse in data 27.06.2022 nelle procedure esecutive riunite 114/2017 e 171/2021 e per l'effetto - RESPINGERE
l'opposizione avversaria i quanto inammissibile per carenza di interesse ad agire del debitore opponete e comunque infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa.- CONDANNARE parte opponente al ristoro in favore della comparente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 cpc”. CP_1
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Parte_1 nei confronti dei creditori , Controparte_3 Controparte_4
e della co-esecutata e ha contestato Controparte_2 Controparte_2 la legittimità dei provvedimenti con i quali il giudice dell'esecuzione aveva dapprima revocato il provvedimento dell'11.10.2021 con il quale era stata disposta la vendita e, successivamente, aveva pronunciato nuova ordinanza di vendita in data
27.06.2022.
L'opponente ha dedotto che:
a) era debitore nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.
114/2017 R.G.E., a cui era stata riunita, in data 28.09.2021, la procedura esecutiva n. 171/2021 R.G.E.. Nelle more del primo procedimento, avente ad oggetto il pignoramento della quota di 1/6 di un immobile sito in Calderara di Reno (BO), era emerso era divenuto proprietario dell'ulteriore quota di 1/6 del Parte_1 bene, inizialmente non colpito da pignoramento alcuno;
b) con ordinanza emessa all'udienza dell'11.11.2019, il Giudice dell'esecuzione disponeva di procedersi alla divisione endoesecutiva, sospendendo la procedura esecutiva n. 114/2017. Tale giudizio divisionale era definito con sentenza del 21.06.2021 con la quale il Tribunale dichiarava l'estinzione del pagina 2 di 8 giudizio divisorio, concedendo termine di giorni 90 per la riassunzione della procedura esecutiva sospesa;
c) (cessionaria dell'originaria titolare del credito Controparte_1 [...]
da ora indicata come incardinava un'ulteriore procedura CP_5 CP_1 esecutiva immobiliare nei confronti di (n.171/2021 R.G.E.) Parte_1 avente ad oggetto l'intero immobile, pignorando sia la quota di spettanza di sia quella di 2/3 di;
Parte_1 Controparte_2
d) nel frattempo, stante l'estinzione della procedura divisionale, CP_1 riassumeva altresì la procedura esecutiva previamente sospesa n.114/2017 R.G.E. e ne chiedeva la riunione con la procedura n. 171/2021 R.G.E.;
e) sentite le parti e ritenuta correttamente riassunta la procedura, il giudice dell'esecuzione disponeva la vendita dell'intero compendio pignorato ex art. 569 c.p.c.;
f) in data 15.10.2021, e, quindi, successivamente alla celebrazione dell'udienza, il debitore esecutato riceveva la notifica del decreto con il quale era stata disposta la riunione delle procedure esecutive;
g) proponeva quindi una prima opposizione agli atti Parte_1 esecutivi ex art. 617 c.p.c., chiedendo, in via cautelare, la sospensione della procedura esecutiva n.114/2017 R.G.E., a cui era stata riunita la procedura n.171/2021 R.G.E. e, nel merito, la declaratoria di nullità dell'ordinanza di vendita ex art. 569 c.p.c. dell'11.10.2021 per: 1) violazione del combinato disposto degli artt. 295 e 297 c.p.c.; 2) in quanto emessa in violazione del principio del contraddittorio;
h) con ordinanza del 20.01.2022, il G.E. rigettava l'opposizione, compensando le spese di lite e fissando il termine per l'instaurazione del giudizio di merito;
i) avverso la suddetta ordinanza era proposto reclamo per gli stessi motivi posti a base dell'opposizione agli atti esecutivi;
pagina 3 di 8 j) il reclamo si concludeva con ordinanza n.1473/2022 che, accogliendo la doglianza riguardante la violazione del principio del contraddittorio, sospendeva l'esecuzione;
k) a seguito dell'accoglimento del reclamo, il giudice dell'esecuzione disponeva nell'ambito della procedura esecutiva n.114/2017 R.G.E. la comparizione dinanzi a sé delle parti e, tenuto conto che il Tribunale aveva accolto unicamente la censura riguardante la decisione attinente la violazione del contraddittorio, revocava l'ordinanza di vendita dell'11.10.2021 e disponeva una nuova vendita del compendio pignorato;
l) anche tale provvedimento veniva opposto da il quale Parte_1 eccepiva la nullità dell'ordinanza ex art. 569 c.p.c. del 27.06.2022 e della pronuncia di revoca dell'ordinanza di vendita dell'11.10.2021 in quanto emesse quando la procedura esecutiva era sospesa;
m) il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 31.10.2022, rigettava la richiesta di sospensione, concedendo termine perentorio di giorni sessanta per la prosecuzione della controversia nel merito;
n) il debitore instaurava quindi il presente giudizio di merito per ottenere la declaratoria di nullità dei provvedimenti del giudice che avevano dato impulso alla procedura esecutiva, assumendo che - a seguito dell'accoglimento del reclamo
- la procedura esecutiva fosse sospesa e, quindi, ai sensi dell'art. 626 c.p.c. nessun atto esecutivo potesse essere compiuto. L'opponente rilevava, altresì, la nullità dell'ordinanza per mancato rispetto del contraddittorio in quanto il provvedimento di fissazione dell'udienza del 27.6.2022 faceva genericamente riferimento alla necessità di sentire le parti, senza indicare in alcun modo gli incombenti di cui all'art. 569 c.p.c., con conseguente maturazione delle relative preclusioni e violazione del principio del contraddittorio. si è costituita in data 06.02.2023 e ha chiesto di respingere CP_1
l'opposizione per carenza di interesse ad agire in capo all'attore ed in considerazione della legittimità dei provvedimenti pronunciati dal giudice dell'esecuzione. La
pagina 4 di 8 società resistente chiedeva inoltre la condanna al pagamento delle spese di lite ed ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
All'udienza del 30.03.2023 veniva dichiarata la contumacia di
[...]
, del e della co-esecutata Controparte_4 Controparte_2 [...]
CP_2
Istruita documentalmente la causa, la stessa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, con rinuncia dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda proposta dall'attore non può essere accolta.
In relazione alla prima doglianza proposta da attinente alla Parte_1 violazione dell'art. 626 c.p.c., va osservato che in sede di reclamo (R.G. 1127/2022), la pronuncia di accoglimento dell'istanza di sospensione si è fondata sulla accertata violazione del principio del contraddittorio per non aver potuto il debitore interloquire all'udienza fissata ex art. 569 c.p.c. in relazione alla procedura esecutiva riunita (n.171/2021 R.G.E.), così da non consentirgli di “formulare osservazioni alla perizia del CTU in relazione alla valutazione delle quote di immobili oggetto del secondo pignoramento”. È solo in ragione di tale presupposto che il Tribunale disponeva, in riforma del provvedimento impugnato, la sospensione dell'ordinanza di vendita dell'11.10.2021.
L'inciso contenuto nella parte motiva della decisione (“in accoglimento del secondo motivo di reclamo ed in riforma dell'ordinanza impugnata, va pertanto disposta la sospensione delle procedure riunite in contestazione”), deve essere interpretato – come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione - in un'ottica di complessiva valutazione della motivazione e, in particolare, tenendo conto che solo l'ordinanza emessa in violazione del contraddittorio è stata ritenuta viziata.
Nel caso di specie, pertanto, il giudice dell'esecuzione – preso atto della decisione del collegio del reclamo - ha ripristinato correttamente il contraddittorio tra le parti, al fine di permettere la prosecuzione della procedura esecutiva.
pagina 5 di 8 Appare condivisibile sul punto quanto osservato dal giudice dell'esecuzione secondo cui “l'opposizione agli atti esecutivi sottostà a taluni limiti, quali:
l'interesse ad agire, il pregiudizio concreto, il raggiungimento dello scopo dell'atto
e la sanatoria degli atti (principi di applicazione amplissima, si veda ex plurimis
Cass. 13038/2013). Lo scrivente intende condividere l'impostazione, abbracciata da autorevole dottrina e giurisprudenza, che ritiene come, sulla scorta dei suddetti princìpi, il G.E. sia legittimato, in deroga a quanto disposto dall'art. 626 c.p.c., a compiere, nonostante la sospensione del procedimento, atti nell'interesse del debitore opponente: ciò è quanto si è in effetti verificato nel caso di specie”.
Del resto, il Tribunale in sede di reclamo ha ben chiarito nella parte dispositiva che la sospensione colpiva solo i provvedimenti viziati, ovvero l'ordinanza di vendita. Il giudice, revocando la precedente ordinanza emessa in violazione del contraddittorio e fissando nuova udienza, ha in ogni caso permesso al debitore di anticipare gli effetti propri del giudizio di merito avviato a seguito della prima opposizione.
Infondata appare anche la dedotta violazione del principio del contraddittorio per non avere il giudice dell'esecuzione precisato, in sede di convocazione delle parti, le ragioni per le quali fissava l'udienza.
Al riguardo va osservato che la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo” (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 27424 del 26/09/2023; per orientamento conforme anche Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 903 del 09/01/2024).
Nel corpo della decisione, la Corte di legittimità rileva come “in tal senso e per
pagina 6 di 8 l'immediata evidenza della soppressione di facoltà essenziali all'estrinsecazione del diritto al contraddittorio ed alla difesa può del resto leggersi la conclusione della recente Cass. Sez. U. 25/11/2021, n. 36596, che commina la nullità della sentenza ove la parte non abbia avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria, senza alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia”. Tuttavia, nel caso in esame, tale circostanza non risulta essersi verificata, in quanto le parti, a cui la fissazione dell'udienza è stata regolarmente comunicata, sono state sentite e hanno fatto valere le proprie domande ed eccezioni, come si desume dal verbale dell'udienza; solo all'esito della discussione, senza che sia stato chiesto un termine per integrare le difese, il giudice ha pronunciato il provvedimento. Va quindi escluso che la decisione sia stata adottata in violazione del contraddittorio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente esperita. La liquidazione delle spese è basata sui parametri previsti dal D.M. 10.3.2014, n. 55, così come aggiornati dal D.M. 13.8.2022, tenendo conto che il presente procedimento è stato preceduto da una fase cautelare comportante lo studio delle medesime questioni e le cui spese sono già state regolate.
Nulla va disposto in relazione ai rapporti con i convenuti rimasti contumaci. ha anche avanzato la domanda di condanna di ex art. CP_1 Parte_1
96 c.p.c. per aver proposto una opposizione pretestuosa e volta unicamente a dilazionare l'esecuzione, consapevole dell'infondatezza delle istanze proposte. La richiesta va respinta in considerazione di alcuni profili di ambiguità dell'ordinanza emessa all'esito del reclamo che possono aver indotto parte attrice ad insistere nelle proprie tesi.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, pronunciando definitivamente nel giudizio promosso da confronti di Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
pagina 7 di 8 , e , ogni diversa istanza CP_4 Controparte_2 Controparte_2 ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2. condanna l'attore al pagamento delle spese di lite a favore di CP_1
che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese generali, iva
[...]
e cpa come per legge;
3. nulla per le spese nei rapporti con gli altri convenuti rimasti contumaci.
Bologna, 4 giugno 2025
La Giudice
Antonella Rimondini
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