Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/06/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 1518/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del Giudice Dott.
Vincenzo del Sorbo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1518 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente;
TRA
con sede legale in Milano alla via G.B. Cassinis n. 21, p. iva Parte_1
, in persona del procuratore Dott. elett.te dom.ta in Napoli alla P.IVA_1 Parte_2
via Giovanni Porzio- Centro Direzionale Is. G1, presso lo studio dell'Avv. Carmela Schmid, la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto;
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , nata Napoli il 02/12/1958, Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Vico Equense (Na) alla via Raffaele Bosco n° 841, presso lo studio dell'avv. Pietro Buonocore che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Giuseppe Aiello giusta procura alle liti;
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1739/22 resa dal Giudice di Pace di Sorrento, dott.ssa Carmela Ascione, R.G n. 2183/21, depositata in data 24/10/2022;
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e da note conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la SI.ra conveniva Controparte_1
innanzi al Giudice di Pace di Sorrento, la rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'inadempimento (mala gestio) contrattuale della
1
Società assicuratrice per l'illegittima applicazione del malus sul contratto assicurativo stipulato con l'istante SI.ra ; b) di conseguenza disporre ed ordinare Controparte_1
alla la riconduzione della polizza n. 830626739 alla Parte_3 categoria di rischio precedente all'illegittima applicazione dell'ingiusto malus (ovvero riconduzione alla classe di merito : 4); c) contestualmente ordinare alla stessa Compagnia assicuratrice la restituzione – ripetizione delle somme versate in eccedenza dalla SI.ra
, rispetto a quanto in effetti dovuto in base al contratto assicurativo non Controparte_1 gravato da malus, ovvero la ripetizione dell'importo che sarà meglio precisato in corso di causa, in base all'effettivo esborso per la stipula di polizza assicurativa per l'annualità 2021
– 2022; d) sempre in ragione della condotta illegittima di cui sopra, dichiarare che nulla deve la SI.ra , alla anche a titolo di Controparte_1 Parte_3
pagamento di eventuale franchigia, conseguente alla condotta illegittima in questione, se prevista nelle condizioni di polizza sottoscritte;
e) condannare altresì, la convenuta
[...]
al risarcimento dei danni materiali dovuti in ragione della condotta Parte_3
illegittima in parola, oltre risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
(esistenziali per stress fisico e psicologico), da quantificarsi ex art. 1226 e 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazione dalla domanda. Somma complessivamente richiesta dall'attrice, con il presente atto, da contenersi entro i complessivi € 1.032,00, salvo “emendatio libelli” sul
“quantum” in corso di causa;
e) vittoria di compensi e spese di causa facendone attribuzione ai sottoscritti difensori in quanto antistatari”.
A fondamento del proprio atto introduttivo, sosteneva: Controparte_1
- di aver stipulato contratto di assicurazione per la R.C.A. per la propria autovettura tipo
Opel Agila tgt. CE993MR, con la polizza n. 830626739; Pt_1 Parte_3
- di essere venuta a conoscenza, nel mese di marzo 2021, dopo apposito controllo informatico, dell'addebito di due sinistri con responsabilità principale, con conseguente indicazione degli stessi sul relativo attestato di rischio della polizza n. 830626739;
- il primo sinistro, risultava presuntivamente accaduto in data 29/09/2020, rubricato con il n.
00017-2020-000500288, giusta richiesta danni formulata dal SInor per la Parte_4
propria autovettura targata BG387BG;
- di aver provveduto, appena venuta a conoscenza della suindicata richiesta danni, per il tramite dello scrivente procuratore, a disconoscere il sinistro, con espressa diffida a risarcire la controparte e ad applicare il malus sulla polizza n. 830626739;
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- il secondo sinistro, risultava essere accaduto in data 07/10/2020, e veniva rubricato con n.
00017-2020-000500297 del 07/10/2020;
- i preposti della compagnia hanno provveduto a risarcire, per Parte_3 quest'ultimo sinistro, la SInora , quale danneggiata, garantendole la Controparte_1 piena responsabilità dell'avvenuto sinistro in capo alla controparte, il tutto con la garanzia di non applicazione del malus sulla polizza assicurativa;
- l'indicata ed ingiustificata applicazione della responsabilità a carico della SI.ra CP_1
, aveva provocato il peggioramento della classe di merito della propria polizza
[...]
assicurativa, da classe di provenienza 4 a classe di assegnazione 9;
- le indicate circostanze, sono state poste in essere dai preposti della Parte_3
senza comunicazioni ufficiali, senza riscontri, approfondimenti probatori ed infine in
[...]
assenza di qualsiasi pronuncia giudiziaria di accertamento di responsabilità;
- inoltre, nel caso del secondo sinistro, i preposti della hanno Parte_3
applicato il malus sulla polizza assicurativa della SInora , nonostante Controparte_1 espressa pattuizione contraria, ovvero responsabilità totale dell'indicato sinistro in capo alla controparte;
- l'attrice in primo grado, in conseguenza di quanto riscontrato, per l'annualità 2021 – 2022, subì l'applicazione del malus, per due sinistri, sulla propria polizza assicurativa n. 83066739 rinnovata con i preposti della Parte_3
- fu altresì vana, la missiva inviata a mezzo pec in data 28/03/2021 dal procuratore in uno all'avv. Giuseppe Aiello, e finalizzata alla: a) richiesta di riconduzione della polizza n.
83026739 alla categoria di rischio precedente l'applicazione dell'ingiusto malus, per i due sinistri contestati;
b) l'eliminazione dall'attestato di rischio di questi due sinistri;
c) il risarcimento di tutti i danni patiti dalla SInora per effetto della Controparte_1
condotta della propria compagnia assicurativa Parte_3
-di conseguenza, la SInora , ha dovuto versare un premio assicurativo, Controparte_1 per l'annualità 2021 – 2022 sulla polizza n. 830626739, molto più alto di quello che avrebbe dovuto;
- il comportamento posto in essere dalla Compagnia, si è Parte_3 rilevato un chiaro ed evidente esempio di “mala gestio” in campo assicurativo.
3 R.G.A.C. n. 1518/2023
1.1 Si costituiva in giudizio la impugnando tutto quanto prodotto, Parte_1 dedotto ed eccepito dall'attore, chiedendo il rigetto della domanda come spiegata, in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
Il Giudice di Pace di Sorrento, nella persona della dott.ssa Carmela Ascione, emetteva sentenza n. 1739/22 relativamente al giudizio recante R.G. n. 2183/21, depositata in data
24/10/2022, statuendo: “Accoglie la domanda e per effetto, ritenuta concretizzata un'ipotesi di mala gestio condanna la alla immediata reintegrazione, se non Controparte_2
eseguita, alla classe di merito relativa alla polizza avente n. 830626739 avuta prima del sinistro
in discorso per quanto di ragione;
2) condanna la per i motivi Controparte_2 indicati, al pagamento di € 700,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
3) condanna , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle Controparte_2 spese e competenze di giudizio che liquida in complessivi € 1.250,00 di cui € 50,00 per spese, oltre IVA e CPA e contributo forfettario del 15% ex DM 55/14 da attribuirsi all'Avv. Pietro
Bonocore, antistatario”.
2. Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, la Parte_1 proponeva gravame avverso la sentenza n. 1739/22, resa all'esito del procedimento recante
R.G. n. 2183/21, rassegnando le seguenti conclusioni: “Accogliere l'appello in riforma della sentenza di primo grado e dichiarare il rigetto delle domande attoree;
condannare CP_1
alla restituzione in favore della in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] Parte_3
delle somme già incassate per effetto della sentenza di primo grado, anche a titolo di spese e competenze legali liquidate con distrazione, con gli interessi legali e di mora”; con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
Iscritta a ruolo la causa si costituiva in giudizio , impugnando e Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito perché infondato in fatto ed in diritto, chiedendo il rigetto delle pretese come spiegate.
Eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità dell'atto di appello, per omessa indicazione in parte espositiva di una qualsiasi indicazione delle modifiche richieste rispetto la sentenza di primo grado, e nel merito, deduceva l'infondatezza dell'impugnazione proposta, insistendo nel rigetto della stessa;
sempre nel merito, insisteva nel rigetto dell'atto di appello, perché infondato sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese ed onorari di lite.
All'udienza del 18/02/2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di quelle di replica.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato nei limiti e per i motivi che seguono.
3. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 1932/2024 ha statuito che l'impugnazione “deve contenere, a pena di inammissibilità̀, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità̀ rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Nella fattispecie l'appellante ha indicato i motivi di doglianza, ha articolato le ragioni dell'impugnazione sul piano del diritto e del fatto, denunciando l'illogicità della motivazione. Risultano, quindi, delineati i motivi di appello ed individuati i passaggi della sentenza impugnata, parte appellante ha, altresì, affiancato alla parte volitiva, una parte argomentativa avente il fine di contrastare le ragioni addotte dal giudice di primo grado.
Preliminarmente, sussiste la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, essendo la stessa provata dalla documentazione versata in atti e da tutta l'attività istruttoria espletata.
3.1 In diritto, la proponeva gravame avverso la sentenza di primo Parte_1
grado n.1739/2022 emessa dal Giudice di Pace di Sorrento, dott.ssa Carmela Ascione, contestando la valutazione ed interpretazione compiuta dal Giudice di prime cure, sulla scorta del materiale agli atti, del primo giudizio, depositato.
Tale per cui, con il proposto appello, la Compagnia, chiede l'accertamento e conseguente dichiarazione, di aver gestito l'addebito dei sinistri, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di indennizzo diretto.
Orbene, in questa sede, si perviene ad avallare le conclusioni cui è giunto il Giudice di prime cure, alla luce di una disamina del materiale presente in atti, motivo per il quale, si ritiene l'appello come spiegato infondato, per i motivi che seguono.
3.2 La quale compagnia assicuratrice del veicolo Opel Agila tg. Parte_1
CE993MR di proprietà di , giusta polizza n. 830626739, ha addebitato Controparte_1
due sinistri alla citata assicurata, e, con precisione: il primo datato 29/09/2020 n.00017-
2020-000500288, ed il secondo datato 07/10/2020 n. 00017-2020-000500297, risarcendo in tali circostanze il danno, sulla base di propri riscontri, valutazioni tecniche, nonostante
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l'assicurata, ricevuta la comunicazione dell'addebito del primo sinistro -di cui risultava essere la principale responsabile-, avesse provveduto, tramite pec inviata dal proprio procuratore ( cfr. produzione di primo grado, agli atti), a disconoscere il sinistro e diffidare la
Compagnia da ogni pagamento ed applicazione del malus e/o della franchigia sulla polizza, con essa stipulata.
Nonostante ciò, la Compagnia, provvide a risarcire, per il Parte_3
sinistro del 07/10/2020, la SI.ra , quale danneggiata, garantendole la Controparte_1 piena responsabilità dell'avvenuto sinistro in capo alla controparte, con la garanzia di non applicazione del malus sulla polizza assicurativa con essa stipulata.
Per gli addebiti di responsabilità, di cui sopra, la SI.ra , si ritrovava un attestato CP_1
di rischio peggiorato: da classe di provenienza 4 a classe di assegnazione 9, e, per quanto concerne, il secondo sinistro addebitatole, nonché quello del 07.10.2020, le veniva applicato il malus nonostante espressa pattuizione tra le parti, in merito al riconoscimento della responsabilità totale in capo alla controparte (cfr. come da produzione di primo grado, agli atti).
3.3 Sulla scorta di un'attenta analisi di tutta la documentazione depositata, da ambo le parti di codesto giudizio, si perviene ad asseverare, che, la , ha posto in essere Parte_1
una condotta integrante una mala gestio, in ordine ai sinistri, giacché avrebbe, in modo unilaterale, provveduto alla liquidazione del sinistro senza chiedere alcunché in merito al proprio assicurato, che, come sopra detto, provvide a contestare, via pec, i sinistri ad essa addebitati.
Sul punto, l'art. 1917 c.c., statuisce: “Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore”.
Sulla scorta della norma richiamata, al secondo comma, si deduce, che, il comportamento
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dell'assicuratore deve essere orientato oltre che alla tutela dei propri interessi, anche alla tutela degli interessi perseguiti dal proprio assicurato, adoperando la dovuta diligenza.
Ben quindi, in prime cure, si è pervenuti ad asseverare che, nel caso de quo, l'attrice assicurata per la RCA con la Compagnia convenuta, non appena è venuta a conoscenza della richiesta danni inoltrata alla Compagnia della controparte, ha provveduto a disconoscere il sinistro, poiché mai avvenuto.
Ed integra una violazione del principio della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto, come statuito dall'art 131 del codice delle assicurazioni, quando il risarcimento del danno, alla controparte, è frutto di una scelta arbitraria della Compagnia, la quale vi provvede per motivi di convenienza propria, e di certo, ciò non può comportare una retrocessione della classe di merito per l'assicurato, ancor di più se si pone l'accento che, le
Compagnie assicuratrici possono tranSIere le controversie, ma, in mancanza di riscontri probatori, non possono far ricadere sui propri assicurati, esborsi di somme in virtù di proprie considerazioni e valutazioni, senza averli adeguatamente edotti.
Ciò posto, anche in questa sede, si perviene alla conclusione, che, l'applicazione del malus, è stata illegittima, in correlazione ad un danno non ascrivibile all'appellante, in virtù di quanto sin qui detto, con integrazione per la Compagnia assicuratrice, di una condotta di mala gestio dei sinistri.
Per i motivi suesposti, l'appello si intende rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Spese di lite
In ragione del principio della soccombenza, le spese del presente grado vanno poste a carico di parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1
n. 1739 depositata in data 24.10.2022, dal Giudice di Pace di Sorrento:
b) Condanna, in persona del legale rapp. p.t. al pagamento delle Parte_1
spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.000,00 oltre accessori di legge da attribuirsi agli avv.ti Pietro Buonocore e Giuseppe Aiello dichiaratesi antistatari.
Torre Annunziata, lì 2.6.2025.
Il Giudice
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