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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 28/01/2026, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1384/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALLADINO MICHELA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13364/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar N.14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Is. F13 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250092607160000 141.38 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20751/2025 depositato il 26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il Difensore si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva tempestivo ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.071 2025 0092607160000, avente ad oggetto la richiesta di pagamento derivante dai pregressi accertamenti emessi per omesso pagamento tassa automobilistica 2020: 1) Avviso accertamento n. 064233280970; 2)
Avviso accertamento n. 064228813112.
Deduceva l'omessa notifica degli atti di accertamento presupposti e la prescrizione della pretesa.
Si costituiva Agenzia Riscossione che contestava i motivi di ricorso e chiedeva il rigetto, mentre restava contumace la Regione Campania ritualmente evocata in giudizio.
All'odierna udienza la Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La parte resistente costituita non ha documentato l'avvenuta rituale notifica degli avvisi di accertamenti sottesi alla impugnata intimazione.
Va pertanto accolto il ricorso atteso che la intimazione è risultata emessa in assenza di titoli validamente notificati.
Restano compensate le spese stante la natura della decisione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALLADINO MICHELA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13364/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar N.14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Is. F13 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250092607160000 141.38 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20751/2025 depositato il 26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il Difensore si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva tempestivo ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.071 2025 0092607160000, avente ad oggetto la richiesta di pagamento derivante dai pregressi accertamenti emessi per omesso pagamento tassa automobilistica 2020: 1) Avviso accertamento n. 064233280970; 2)
Avviso accertamento n. 064228813112.
Deduceva l'omessa notifica degli atti di accertamento presupposti e la prescrizione della pretesa.
Si costituiva Agenzia Riscossione che contestava i motivi di ricorso e chiedeva il rigetto, mentre restava contumace la Regione Campania ritualmente evocata in giudizio.
All'odierna udienza la Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La parte resistente costituita non ha documentato l'avvenuta rituale notifica degli avvisi di accertamenti sottesi alla impugnata intimazione.
Va pertanto accolto il ricorso atteso che la intimazione è risultata emessa in assenza di titoli validamente notificati.
Restano compensate le spese stante la natura della decisione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.