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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/12/2024, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI
n. 7498/2023
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non defintiva
nella causa iscritta al ruolo generale al n°7498 /2023 R.G. promossa da
, con l'avv. FADEL Parte_1 C.F._1
PIERLUIGI
ricorrente contro
, CP_1 C.F._2
convenuta contumace e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'11/11/2024 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 19/11/2024
conclusioni:
per il ricorrente: 2
“- accertarsi e dichiararsi la volontà della parte ricorrente di separarsi e per la
ragione pronunciare la relativa separazione, autorizzando i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno,
salvo il dovere di informare l'altro di ogni cambiamento di residenza;
- accertarsi e dichiararsi che alcun contributo economico dovrà essere versato dal
sig. alla sig.ra attesa la propria autosufficienza Parte_1 Parte_2
economica. Il sig. come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. Parte_1
473 bis 49 c.p.c., chiede, altresì, all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Verona che,
decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo
passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciarsi sentenza di
scioglimento del matrimonio alla medesime condizioni indicate nella richiesta di
separazione e superiormente dedotte.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione delle circostanze capitolate indicando a teste:
- ; Testimone_1
- . Testimone_2
nonchè l'interrogatorio formale della convenuta sempre in relazione alle
circostanze dedotte.”
per il pubblico ministero: “nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/11/2023 il ricorrente sig. Parte_1
adiva il Tribunale affinché fosse dichiarata la separazione
[...]
personale dalla moglie sig. con la quale aveva contratto CP_1
matrimonio il 01/08/2014, senza alcun obbligo di mantenimento e, decorso il termine previsto dall'art. 3 della l. 898/1970, che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Con decreto in data 28.11.2023 la Presidente del. fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica alla convenuta.
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All'udienza del 12.11.2024. a seguito di differimento della prima udienza per rinnovare la notifica in Ungheria alla resistente, compariva il solo ricorrente che confermava la volontà di separarsi;
nessuno compariva per la convenuta, non costituita. Il procuratore del ricorrente precisava le conclusioni e discuteva oralmente riportandosi al ricorso.
All'esito, la Presidente del. dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della convenuta, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione merita accoglimento.
Sussiste la competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 3 del Reg.
UE2019/1111, posto che il ricorrente è cittadino italiano e all'epoca del deposito del ricorso, risiedeva abitualmente da più di sei mesi in Italia.
Va altresì applicata la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 lett. d) del
Reg. UE 1259/2010, non constando che i coniugi abbiano entrambi cittadinanza italiana e in ragione della residenza abituale della resistente in
Ungheria (dove è stata regolarmente notificata)
Dalle specifiche allegazioni del ricorrente e da quanto confermato all'udienza presidenziale deve ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, cessata da tempo, sia divenuta intollerabile.
La stessa mancata comparizione della convenuta all'udienza presidenziale, impedendo il tentativo di conciliazione, è comportamento che dimostra disinteresse alla prosecuzione della convivenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., non definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
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1) dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e ;
[...] CP_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di SAN ZENO DI
MONTAGNA (VR) di annotare la sentenza nei registri (atto n°6, Parte
II, serie C anno2014 del registro degli atti di matrimonio);
3) rimette la causa in istruttoria con ordinanza separata.
Verona, 19.11.2024
La Presidente est. Antonella Guerra
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