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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/06/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
20/05/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa promossa da:
in proprio e quale amministratore e legale rappresentante pro Parte_1
tempore della ditta Parte_2
rappr. e dif. Dall'avv. RICCI FRANCESCO
- opponente – contro
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. Michele Campanelli e dal funzionario delegato Patrizia Di Giorgio
- opposto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 16/08/2021 propose opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza-ingiunzione n°311/bis del 24.6.2021 redatta dal
[...]
, già Controparte_2 Controparte_3
, e notificata a mezzo pec il 2.8.2021, con cui si ingiungeva il pagamento
[...]
della somma di Euro 16.400,00. Tale provvedimento era riferito alla contestata violazione: 1) dell'art.39, comma 1-2 e
7, del D.L. 25.6.2008 n°112, convertito con modificazioni in L.
6.8.2008 n°133, modificato dall'art.22, comma 5, D.Lgs.14.9.2015 n°151 poiché “ha registrato sul libro unico dei propri dipendenti numerose giornate di assenze ingiustificate”; 2) dell'art.3, comma 3, D.L. 22.2.2002 n°12, convertito in L.73/2002 e successive modificazioni, sull'erronea circostanza che: “ha utilizzato in attività lavorativa la lavoratrice
[...]
dal 23.1.2018 al 4.8.2018 senza comunicarne l'assunzione al centro per Persona_1
l'impiego e senza regolare contratto di lavoro.
L di , costituitosi ritualmente, Controparte_1 CP_1
contestava le deduzioni dell'opponente, richiamando gli esiti dell'attività ispettiva.
All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente e mediante escussione dei testi addotti è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** L'atto di opposizione è infondato.
È opportuno preliminarmente ricordare che l'opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, nella disciplina degli art. 22 segg. l. 24 novembre 1981 n. 689, non configura una impugnazione dell'atto amministrativo, con cognizione del giudice limitata alle dedotte ragioni d'illegittimità del medesimo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa fatta valere con detto provvedimento (in tal senso da ultimo Cass. 11/03/2015, n. 4898; Cass. sez. un.,
28/01/2010, n. 1786).
Tanto in maniera analoga a quanto avviene nel giudizio instaurato con l'opposizione avverso decreto ingiuntivo, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente; ne consegue che spetta all'amministrazione fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente quella dei fatti impeditivi o estintivi.
Il giudizio di opposizione, è bene ribadirlo, non ha ad oggetto l'atto amministrativo impugnato ma il rapporto sanzionatorio intercorso tra la P.A. e il privato, nel quale il giudice deve conoscere l'intera pretesa punitiva dell'amministrazione, come risultante dall'intero iter procedimentale amministrativo.
Tanto precisato, osserva preliminarmente il Tribunale che la procedura amministrativa risulta eseguita nel rispetto dei termini prescritti dall'art. 14 L. 689/1981.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare gli elementi acquisiti ( in tal senso fra le più recenti Cass. 28.10.2014 n. 22837; Cass. 28.7.2016, n. 15690).
E' stato evidenziato, infatti, che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata.
La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono, quindi, sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua eventuale responsabilità.
A tale esigenza si contrappone, peraltro, quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta sia per poter eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa.
Nel contemperamento di tali esigenze, occorre effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità rispetto alla duplice esigenza sopra individuata.
In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie ( così in motivazione Cass.
2.4.2014 n. 7681).
La giurisprudenza di legittimità ha quindi affermato che i limiti temporali entro i quali,
a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione (art. 14, commi 2 e 6 della legge n. 689 del
1981) devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento (la legittimità della cui durata va valutato in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini) e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge citata (Cass.
03/07/2004, n. 12216).
Nella fattispecie di cui è causa, è evidente che l'amministrazione si è celermente attivata a seguito della segnalazione pervenuta da parte della n data 1.3.2019; in Per_1
data 17.4.2019 ha infatti provveduto ad acquisire la documentazione necessaria al fine di verificare la sussistenza di violazioni e ad assumere informazioni da numerosi dipendenti, tanto che in data 31.5.2109 emetteva solo verbale interlocutorio, e non di accertamento e contestazione come sostenuto da parte ricorrente.
Difatti, successivamente, ovvero in data in data 8.7.2019, procedeva all'ascolto della ed infine concludeva l'accertamento con verbale unico di accertamento prot. Per_1 opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (cfr. CASS. SS. UU., 28 GENNAIO 2010 N° 1786).
Né potrebbe mai affermarsi un'eventuale carenza di motivazione, bastando richiamare
CASS. LAV. 17 GIUGNO 1997 N° 5425, secondo cui: “La motivazione dell'ordinanza ingiunzione, prevista dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è finalizzata a porre l'ingiunto nella possibilità di verificare l'effettiva sussistenza del suo debito, procedendo così, in caso di esito positivo della verifica, all'adempimento, oppure, in caso di esito negativo della stessa, a svolgere con completezza, in sede giudiziaria, i propri argomenti difensivi;
ne consegue che la mancanza o l'insufficienza della suddetta motivazione determinano la nullità dell'ordinanza ingiunzione, fermo restando che la semplice indicazione del titolo astratto della pretesa avanzata dall'autorità amministrativa, nonché dei dati personali e temporali di riferimento devono ritenersi idonei alla compiuta identificazione del debito ed allo svolgimento della suddetta attività difensiva. In particolare non occorre che la motivazione de qua esponga anche l'iter logico giuridico seguito per giustificare l'an ed il quantum della sanzione irrogata, ben potendo tale iter essere esposto in sede di giudizio di opposizione” (conf. CASS. LAV. 21
NOVEMBRE 2001 N° 14674).
Anche CASS. SEZ. VI-II, 30 LUGLIO 2020 N° 16316 ha statuito che: “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente”.
Ed ancora, deve ribadirsi che: “In tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (nella specie applicabile "ratione temporis"), il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici” (sic CASS. SEZ. II, 2
APRILE 2015 N° 6778).
Quanto alla dedotta tardività della notifica, anche tale eccezione deve essere rigettata.
Assume il ricorrente che l' ordinanza ingiunzione impugnata sia tardiva perché notificata due anni dopo la contestazione dell'illecito amministrativo ai sensi dell'art 2 della legge 241/1990.
Inoltre, assume essersi verificata altra decadenza, ovvero quella di non aver concluso il procedimento amministravo nel termine di 30 giorni come previsto dall'art. 2 comma 2
l.241/1990.
Tuttavia non può postularsi alcuna eventuale inefficacia per l'asserita violazione della
L. n° 241/1990, dovendosi ritenere che: “In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della
L. n. 241 del 1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla l. n. 689 del 1981 e dall'art. 383 del d.P.R. n. 495 del 1992 che non prescrivono, quanto al contenuto del verbale di accertamento, la necessità di indicare
l'autorità territorialmente competente a conoscere dell'impugnativa, né il nominativo del responsabile del procedimento” (sic CASS. SEZ. VI-II, 26 GIUGNO 2019 N° 17088; conf.
CASS. SEZ. II, 4 MARZO 2015 N° 4363).
Con specifico riferimento alla durata del procedimento, inoltre, si richiama CASS. LAV.
6 SETTEMBRE 2018 N° 21706, in cui è stato condivisibilmente rimarcato che: “In tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del 1981 del termine per
l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la l. n.
689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni”.
In ordine, infine, al disposto di cui all'art. 18, L. n° 689/81, pur richiamato da parte ricorrente, basti rimarcare quanto autorevolmente e condivisibilmente statuito da CP_4
., 28 GENNAIO 2010 N° 1786: “In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione
[...]
di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale”; ed altresì: “ … i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (in senso conforme, CASS. LAV.
19 APRILE 2010 N° 9251, CASS. SEZ. I, 7 AGOSTO 2014 N° 17799 e CASS. SEZ. II, 21 MAGGIO
2018 N° 12503).
In riferimento al merito degli addebiti, si osserva che l' ha formulato le CP_1
contestazioni relative alle violazioni sopra richiamate sulla base di quanto direttamente constatato dai funzionari in sede ispettiva e giusta la documentazione rinvenuta ed esaminata e le dichiarazioni acquisite.
Deve ovviamente rimarcarsi che, in tema di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui all'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole
(a nulla rilevando nemmeno che una tale favorevole disciplina, successiva alla commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, non trovando applicazione analogica gli opposti principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen., attesa la differenza qualitativa delle situazioni: cfr. CASS. LAV. 26 GENNAIO 2012 N° 1105).
Occorre altresì rilevare, in relazione alle verbalizzazioni effettuate in sede ispettiva, che: “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (sic ex plurimis CASS. LAV. 17 NOVEMBRE 2014 N° 23800).
Ed ancora, deve ritenersi che: “Nel procedimento di opposizione ad ordinanza- ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale” (sic ex plurimis CASS. SEZ. II, 14 FEBBRAIO 2013 N°
3705).
Ancor più in particolare, inoltre, CASS. SEZ. I, 5 FEBBRAIO 1999 N° 1006 ha pure precisato, in relazione ai fatti caduti sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale senza margini di valutazione soggettiva, che tali fatti non possano legittimamente dirsi smentiti da un'eventuale prova testimoniale di segno contrario (conf. CASS. SEZ. I, 15 NOVEMBRE
2000 N° 14794).
Sicché, facendo applicazione di tali principî di diritto nel caso di specie, è consequenziale che - attesa (per quanto risulta) la mancata proposizione di alcuna querela di falso - non sia possibile porre in dubbio le condizioni di fatto specificamente descritte dai funzionari (in quanto da essi direttamente e personalmente constatate), e che i soggetti sentiti abbiano reso dichiarazioni aventi lo specifico contenuto riportato nel relativo verbale.
Partendo da tale presupposto, deve altresì farsi applicazione dei principî di diritto secondo i quali i “verbali ispettivi”, alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, non hanno efficacia di prova fino a querela di falso del contenuto degli accertamenti basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato, dovendosi comunque sempre pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa ( in tal senso cass. Sez. U, sent. 1133 del 26/10/2000).
Deve cioè ritenersi che, relativamente a tali circostanze, non si tratti di prove
“precostituite”, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, offerte anche dai suddetti verbali, e può valutare nel suo libero e prudente apprezzamento (ex art. 116 cod. proc. civ.) l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza delle stesse ai fini probatori.
Ed ancora, deve osservarsi che gli atti e i documenti acquisiti costituiscono sempre (addirittura anche in caso di eventuale contumacia della P.A. opposta) la base dell'accertamento e che essi possono essere eventualmente integrati con elementi ulteriori purché necessari ai fini della verifica della fondatezza dell'addebito o, per converso, dei motivi di opposizione (cfr. CASS. SEZ. II, 14 AGOSTO 2007 N° 17696), anche mediante attività istruttorie disposte ex officio (cfr. CASS. LAV. 29 NOVEMBRE 2005 N° 25945).
Nella specie, dunque, deve osservarsi che in sede ispettiva sono emerse circostanze – direttamente apprese e verificate dai funzionari intervenuti in sede di accesso ispettivo, sì come riferite nel verbale unico di accertamento e notificazione del 13 settembre 2019 – invero basate sulla documentazione rinvenuta ed esaminata e sulle dichiarazioni acquisite.
In particolare, dei trentatré lavoratori dipendenti ascoltati, sedici hanno dichiarato di non conoscere la signora mentre i rimanenti, hanno comunque collocato la Per_2
stessa all'interno dell'attività dell'opponente.
In base a tali risultanze, e alla documentazione analizzata ed indicata analiticamente nel suddetto verbale, dunque, in sede ispettiva si è ritenuto che l'impresa non avesse regolarizzato il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la Per_1
Orbene, a fronte di tali emergenze istruttorie, acquisite nell'immediatezza, ritiene il
Tribunale che la tesi dell'ispettorato sia stata asseverata sulla base delle confermative dichiarazioni rese da taluni dei testi escussi in giudizio.
Quanto ai testi e , i quali hanno dichiarato di non Testimone_1 Testimone_2
avere mai visto lavorare la sig.ra in azienda, si rileva che gli stessi sono stati Per_1
assunti in un periodo successivo a quello in cui la citata aveva prestato la sua Per_1
attività lavorativa.
La teste , invero, dapprima conferma le dichiarazioni rese ai verbalizzanti, ai Tes_3
quali aveva riferito espressamente “… la sig.ra , lavorava nella zona in fondo Parte_3
alla fabbrica , ma non so cosa facesse di mansioni”, mentre in sede di escussione dibattimentale pur non confermando tali specifici dettagli, ha comunque dichiarato di averla sentiuta nominare da altre colleghe.
La teste pur confermando in sede di escussione il contenuto della Testimone_4
dichiarazione resa agli ispettori nella misura in cui aveva precisato che “la sig.ra Pt_4 ha lavorato qui ma non ho avuto rapporti con lei”, ha tuttavia dichiarato di non
[...]
conoscerla ma senza giustificare il motivo del contrasto tra le due dichiarazioni.
Infine solo la teste , che già in sede ispettiva aveva dichiarato di Testimone_5
non ricordare la ha poi affermato in sede di escussione di non averla vista mai Per_1
lavorare.
In effetti emerge che dei testi effettivamente a conoscenza dei fatti di causa perché presenti sul luogo di lavoro nel periodo dedotto, due hanno ritrattato la precedente versione fornita nell'immediatezza dell'accertamento mentre solo una ha confermato di non ricordare la Per_1
Deve dunque ritenersi che, a fronte di elementi già chiaramente indicati nella ordinanza-ingiunzione opposta e nella memoria di costituzione dell'ispettorato, la parte ricorrente non abbia fornito nessuna plausibile argomentazione eventualmente idonea ad elidere la valenza probatoria degli elementi istruttori acquisiti in sede ispettiva, non prospettando alcuna convincente spiegazione alternativa rispetto a quanto direttamente constatato dai funzionari ispettivi sulla base della documentazione verificata ed alle affermazioni rese nell'immediatezza, peraltro generalmente dotate di un maggior grado di spontaneità e genuinità, quindi maggiormente attendibili, avuto riguardo alla presumibile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro (in termini, cfr. cASS.
LAV. 9/3/2001 N° 3527), e in parte qua comunque ulteriormente asseverate in sede di escussione testimoniale.
In definitiva, il coacervo istruttorio acquisito, fondato su emergenze probatorie rappresentate dagli esiti delle verifiche ispettive e dell'escussione testimoniale di taluni lavoratori, in mancanza di alcuna querela di falso – è idoneo a comprovare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra la e l'opponente. Per_1
Alla stessa conclusione perviene il Tribunale in ordine alla contestata violazione dell'art.39, comma 1-2 e 7, del D.L. 25.6.2008 n°112, convertito con modificazioni in
L.
6.8.2008 n°133, modificato dall'art.22, comma 5, D.Lgs.14.9.2015 n°151.
Ed invero deve rilevarsi che l'ispettorato ha ritenuto comprovata la falsità della registrazione per il giorno 17.4.2019 sul dato oggettivo della presenza degli stessi in azienda allorquando rendevano dichiarazioni ai funzionari;
e tanto sulla base altresì della timbratura di ingresso dei lavoratori suddetti.
Peraltro, la sanzione risulta irrogata anche perché, da un raffronto tra le dichiarazioni rese dai lavoratori ed il Libro Unico del Lavoro, è emerso che le ore effettivamente registrate su quest'ultimo erano inferiori a quelle realmente espletate.
Tale circostanza, peraltro, non è stata contestata da parte ricorrente, e pertanto può ritenersi dato storico pacifico.
Ed allora, in definitiva, deve ritenersi che, nel presente giudizio, la P.A. opposta abbia idoneamente dimostrato la sussistenza degli elementi costitutivi delle sue pretese sanzionatorie (come era suo specifico onere), mentre la parte opponente non ha sufficientemente dimostrato la sussistenza di eventuali fatti impeditivi o estintivi delle pretese stesse (in merito ai rispettivi oneri probatori, si vedano CASS. SEZ. II, 3 MARZO
2011 N° 5122, CASS. LAV. 10 SETTEMBRE 2009 N° 19502 e CASS. LAV. 6 NOVEMBRE 2009
N° 23600).
Alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, dovendosi fare applicazione del disposto normativo di cui all'art. 9, co. 2, del D. Lgs. 14 settembre 2015,
n. 149.
E' appena il caso di rilevare, inoltre, che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, nel caso di integrale rigetto (o integrale accoglimento) il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del "disputatum", ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio (mentre solo nel caso di accoglimento parziale della domanda il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, cioè il criterio del "decisum": cfr.
CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N° 19014 e succ. conf..)
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma
l'ordinanza-ingiunzione oggetto dell'opposizione; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte convenuta delle spese processuali, che liquida – ai sensi dell'art. 9, co. 2, D. Lgs. n° 149/15 - in complessivi € 1.500,00 ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre accessori se dovuti.
Taranto, 6 giugno 2025 Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
18901 datato 13.9.2019 e notificato il 20.9.2019.
La contestazione di illecito amministrativo risulta pertanto tempestivamente notificata.
Quanto alla dedotta nullità del verbale di accertamento e dell'ordinanza ingiunzione per indeterminatezza la stessa deve essere rigettata non essendo stata affatto preclusa l'estrinsecazione del diritto di difesa del soggetto sanzionato.
Si deve ovviamente rilevare che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare tutte le deduzioni difensive (anche quelle proposte in sede amministrativa eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
20/05/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa promossa da:
in proprio e quale amministratore e legale rappresentante pro Parte_1
tempore della ditta Parte_2
rappr. e dif. Dall'avv. RICCI FRANCESCO
- opponente – contro
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. Michele Campanelli e dal funzionario delegato Patrizia Di Giorgio
- opposto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 16/08/2021 propose opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza-ingiunzione n°311/bis del 24.6.2021 redatta dal
[...]
, già Controparte_2 Controparte_3
, e notificata a mezzo pec il 2.8.2021, con cui si ingiungeva il pagamento
[...]
della somma di Euro 16.400,00. Tale provvedimento era riferito alla contestata violazione: 1) dell'art.39, comma 1-2 e
7, del D.L. 25.6.2008 n°112, convertito con modificazioni in L.
6.8.2008 n°133, modificato dall'art.22, comma 5, D.Lgs.14.9.2015 n°151 poiché “ha registrato sul libro unico dei propri dipendenti numerose giornate di assenze ingiustificate”; 2) dell'art.3, comma 3, D.L. 22.2.2002 n°12, convertito in L.73/2002 e successive modificazioni, sull'erronea circostanza che: “ha utilizzato in attività lavorativa la lavoratrice
[...]
dal 23.1.2018 al 4.8.2018 senza comunicarne l'assunzione al centro per Persona_1
l'impiego e senza regolare contratto di lavoro.
L di , costituitosi ritualmente, Controparte_1 CP_1
contestava le deduzioni dell'opponente, richiamando gli esiti dell'attività ispettiva.
All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente e mediante escussione dei testi addotti è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** L'atto di opposizione è infondato.
È opportuno preliminarmente ricordare che l'opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, nella disciplina degli art. 22 segg. l. 24 novembre 1981 n. 689, non configura una impugnazione dell'atto amministrativo, con cognizione del giudice limitata alle dedotte ragioni d'illegittimità del medesimo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa fatta valere con detto provvedimento (in tal senso da ultimo Cass. 11/03/2015, n. 4898; Cass. sez. un.,
28/01/2010, n. 1786).
Tanto in maniera analoga a quanto avviene nel giudizio instaurato con l'opposizione avverso decreto ingiuntivo, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente; ne consegue che spetta all'amministrazione fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente quella dei fatti impeditivi o estintivi.
Il giudizio di opposizione, è bene ribadirlo, non ha ad oggetto l'atto amministrativo impugnato ma il rapporto sanzionatorio intercorso tra la P.A. e il privato, nel quale il giudice deve conoscere l'intera pretesa punitiva dell'amministrazione, come risultante dall'intero iter procedimentale amministrativo.
Tanto precisato, osserva preliminarmente il Tribunale che la procedura amministrativa risulta eseguita nel rispetto dei termini prescritti dall'art. 14 L. 689/1981.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare gli elementi acquisiti ( in tal senso fra le più recenti Cass. 28.10.2014 n. 22837; Cass. 28.7.2016, n. 15690).
E' stato evidenziato, infatti, che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata.
La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono, quindi, sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua eventuale responsabilità.
A tale esigenza si contrappone, peraltro, quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta sia per poter eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa.
Nel contemperamento di tali esigenze, occorre effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità rispetto alla duplice esigenza sopra individuata.
In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie ( così in motivazione Cass.
2.4.2014 n. 7681).
La giurisprudenza di legittimità ha quindi affermato che i limiti temporali entro i quali,
a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione (art. 14, commi 2 e 6 della legge n. 689 del
1981) devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento (la legittimità della cui durata va valutato in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini) e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge citata (Cass.
03/07/2004, n. 12216).
Nella fattispecie di cui è causa, è evidente che l'amministrazione si è celermente attivata a seguito della segnalazione pervenuta da parte della n data 1.3.2019; in Per_1
data 17.4.2019 ha infatti provveduto ad acquisire la documentazione necessaria al fine di verificare la sussistenza di violazioni e ad assumere informazioni da numerosi dipendenti, tanto che in data 31.5.2109 emetteva solo verbale interlocutorio, e non di accertamento e contestazione come sostenuto da parte ricorrente.
Difatti, successivamente, ovvero in data in data 8.7.2019, procedeva all'ascolto della ed infine concludeva l'accertamento con verbale unico di accertamento prot. Per_1 opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (cfr. CASS. SS. UU., 28 GENNAIO 2010 N° 1786).
Né potrebbe mai affermarsi un'eventuale carenza di motivazione, bastando richiamare
CASS. LAV. 17 GIUGNO 1997 N° 5425, secondo cui: “La motivazione dell'ordinanza ingiunzione, prevista dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è finalizzata a porre l'ingiunto nella possibilità di verificare l'effettiva sussistenza del suo debito, procedendo così, in caso di esito positivo della verifica, all'adempimento, oppure, in caso di esito negativo della stessa, a svolgere con completezza, in sede giudiziaria, i propri argomenti difensivi;
ne consegue che la mancanza o l'insufficienza della suddetta motivazione determinano la nullità dell'ordinanza ingiunzione, fermo restando che la semplice indicazione del titolo astratto della pretesa avanzata dall'autorità amministrativa, nonché dei dati personali e temporali di riferimento devono ritenersi idonei alla compiuta identificazione del debito ed allo svolgimento della suddetta attività difensiva. In particolare non occorre che la motivazione de qua esponga anche l'iter logico giuridico seguito per giustificare l'an ed il quantum della sanzione irrogata, ben potendo tale iter essere esposto in sede di giudizio di opposizione” (conf. CASS. LAV. 21
NOVEMBRE 2001 N° 14674).
Anche CASS. SEZ. VI-II, 30 LUGLIO 2020 N° 16316 ha statuito che: “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente”.
Ed ancora, deve ribadirsi che: “In tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (nella specie applicabile "ratione temporis"), il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici” (sic CASS. SEZ. II, 2
APRILE 2015 N° 6778).
Quanto alla dedotta tardività della notifica, anche tale eccezione deve essere rigettata.
Assume il ricorrente che l' ordinanza ingiunzione impugnata sia tardiva perché notificata due anni dopo la contestazione dell'illecito amministrativo ai sensi dell'art 2 della legge 241/1990.
Inoltre, assume essersi verificata altra decadenza, ovvero quella di non aver concluso il procedimento amministravo nel termine di 30 giorni come previsto dall'art. 2 comma 2
l.241/1990.
Tuttavia non può postularsi alcuna eventuale inefficacia per l'asserita violazione della
L. n° 241/1990, dovendosi ritenere che: “In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della
L. n. 241 del 1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla l. n. 689 del 1981 e dall'art. 383 del d.P.R. n. 495 del 1992 che non prescrivono, quanto al contenuto del verbale di accertamento, la necessità di indicare
l'autorità territorialmente competente a conoscere dell'impugnativa, né il nominativo del responsabile del procedimento” (sic CASS. SEZ. VI-II, 26 GIUGNO 2019 N° 17088; conf.
CASS. SEZ. II, 4 MARZO 2015 N° 4363).
Con specifico riferimento alla durata del procedimento, inoltre, si richiama CASS. LAV.
6 SETTEMBRE 2018 N° 21706, in cui è stato condivisibilmente rimarcato che: “In tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del 1981 del termine per
l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la l. n.
689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni”.
In ordine, infine, al disposto di cui all'art. 18, L. n° 689/81, pur richiamato da parte ricorrente, basti rimarcare quanto autorevolmente e condivisibilmente statuito da CP_4
., 28 GENNAIO 2010 N° 1786: “In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione
[...]
di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale”; ed altresì: “ … i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (in senso conforme, CASS. LAV.
19 APRILE 2010 N° 9251, CASS. SEZ. I, 7 AGOSTO 2014 N° 17799 e CASS. SEZ. II, 21 MAGGIO
2018 N° 12503).
In riferimento al merito degli addebiti, si osserva che l' ha formulato le CP_1
contestazioni relative alle violazioni sopra richiamate sulla base di quanto direttamente constatato dai funzionari in sede ispettiva e giusta la documentazione rinvenuta ed esaminata e le dichiarazioni acquisite.
Deve ovviamente rimarcarsi che, in tema di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui all'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole
(a nulla rilevando nemmeno che una tale favorevole disciplina, successiva alla commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, non trovando applicazione analogica gli opposti principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen., attesa la differenza qualitativa delle situazioni: cfr. CASS. LAV. 26 GENNAIO 2012 N° 1105).
Occorre altresì rilevare, in relazione alle verbalizzazioni effettuate in sede ispettiva, che: “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (sic ex plurimis CASS. LAV. 17 NOVEMBRE 2014 N° 23800).
Ed ancora, deve ritenersi che: “Nel procedimento di opposizione ad ordinanza- ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale” (sic ex plurimis CASS. SEZ. II, 14 FEBBRAIO 2013 N°
3705).
Ancor più in particolare, inoltre, CASS. SEZ. I, 5 FEBBRAIO 1999 N° 1006 ha pure precisato, in relazione ai fatti caduti sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale senza margini di valutazione soggettiva, che tali fatti non possano legittimamente dirsi smentiti da un'eventuale prova testimoniale di segno contrario (conf. CASS. SEZ. I, 15 NOVEMBRE
2000 N° 14794).
Sicché, facendo applicazione di tali principî di diritto nel caso di specie, è consequenziale che - attesa (per quanto risulta) la mancata proposizione di alcuna querela di falso - non sia possibile porre in dubbio le condizioni di fatto specificamente descritte dai funzionari (in quanto da essi direttamente e personalmente constatate), e che i soggetti sentiti abbiano reso dichiarazioni aventi lo specifico contenuto riportato nel relativo verbale.
Partendo da tale presupposto, deve altresì farsi applicazione dei principî di diritto secondo i quali i “verbali ispettivi”, alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, non hanno efficacia di prova fino a querela di falso del contenuto degli accertamenti basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato, dovendosi comunque sempre pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa ( in tal senso cass. Sez. U, sent. 1133 del 26/10/2000).
Deve cioè ritenersi che, relativamente a tali circostanze, non si tratti di prove
“precostituite”, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, offerte anche dai suddetti verbali, e può valutare nel suo libero e prudente apprezzamento (ex art. 116 cod. proc. civ.) l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza delle stesse ai fini probatori.
Ed ancora, deve osservarsi che gli atti e i documenti acquisiti costituiscono sempre (addirittura anche in caso di eventuale contumacia della P.A. opposta) la base dell'accertamento e che essi possono essere eventualmente integrati con elementi ulteriori purché necessari ai fini della verifica della fondatezza dell'addebito o, per converso, dei motivi di opposizione (cfr. CASS. SEZ. II, 14 AGOSTO 2007 N° 17696), anche mediante attività istruttorie disposte ex officio (cfr. CASS. LAV. 29 NOVEMBRE 2005 N° 25945).
Nella specie, dunque, deve osservarsi che in sede ispettiva sono emerse circostanze – direttamente apprese e verificate dai funzionari intervenuti in sede di accesso ispettivo, sì come riferite nel verbale unico di accertamento e notificazione del 13 settembre 2019 – invero basate sulla documentazione rinvenuta ed esaminata e sulle dichiarazioni acquisite.
In particolare, dei trentatré lavoratori dipendenti ascoltati, sedici hanno dichiarato di non conoscere la signora mentre i rimanenti, hanno comunque collocato la Per_2
stessa all'interno dell'attività dell'opponente.
In base a tali risultanze, e alla documentazione analizzata ed indicata analiticamente nel suddetto verbale, dunque, in sede ispettiva si è ritenuto che l'impresa non avesse regolarizzato il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la Per_1
Orbene, a fronte di tali emergenze istruttorie, acquisite nell'immediatezza, ritiene il
Tribunale che la tesi dell'ispettorato sia stata asseverata sulla base delle confermative dichiarazioni rese da taluni dei testi escussi in giudizio.
Quanto ai testi e , i quali hanno dichiarato di non Testimone_1 Testimone_2
avere mai visto lavorare la sig.ra in azienda, si rileva che gli stessi sono stati Per_1
assunti in un periodo successivo a quello in cui la citata aveva prestato la sua Per_1
attività lavorativa.
La teste , invero, dapprima conferma le dichiarazioni rese ai verbalizzanti, ai Tes_3
quali aveva riferito espressamente “… la sig.ra , lavorava nella zona in fondo Parte_3
alla fabbrica , ma non so cosa facesse di mansioni”, mentre in sede di escussione dibattimentale pur non confermando tali specifici dettagli, ha comunque dichiarato di averla sentiuta nominare da altre colleghe.
La teste pur confermando in sede di escussione il contenuto della Testimone_4
dichiarazione resa agli ispettori nella misura in cui aveva precisato che “la sig.ra Pt_4 ha lavorato qui ma non ho avuto rapporti con lei”, ha tuttavia dichiarato di non
[...]
conoscerla ma senza giustificare il motivo del contrasto tra le due dichiarazioni.
Infine solo la teste , che già in sede ispettiva aveva dichiarato di Testimone_5
non ricordare la ha poi affermato in sede di escussione di non averla vista mai Per_1
lavorare.
In effetti emerge che dei testi effettivamente a conoscenza dei fatti di causa perché presenti sul luogo di lavoro nel periodo dedotto, due hanno ritrattato la precedente versione fornita nell'immediatezza dell'accertamento mentre solo una ha confermato di non ricordare la Per_1
Deve dunque ritenersi che, a fronte di elementi già chiaramente indicati nella ordinanza-ingiunzione opposta e nella memoria di costituzione dell'ispettorato, la parte ricorrente non abbia fornito nessuna plausibile argomentazione eventualmente idonea ad elidere la valenza probatoria degli elementi istruttori acquisiti in sede ispettiva, non prospettando alcuna convincente spiegazione alternativa rispetto a quanto direttamente constatato dai funzionari ispettivi sulla base della documentazione verificata ed alle affermazioni rese nell'immediatezza, peraltro generalmente dotate di un maggior grado di spontaneità e genuinità, quindi maggiormente attendibili, avuto riguardo alla presumibile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro (in termini, cfr. cASS.
LAV. 9/3/2001 N° 3527), e in parte qua comunque ulteriormente asseverate in sede di escussione testimoniale.
In definitiva, il coacervo istruttorio acquisito, fondato su emergenze probatorie rappresentate dagli esiti delle verifiche ispettive e dell'escussione testimoniale di taluni lavoratori, in mancanza di alcuna querela di falso – è idoneo a comprovare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra la e l'opponente. Per_1
Alla stessa conclusione perviene il Tribunale in ordine alla contestata violazione dell'art.39, comma 1-2 e 7, del D.L. 25.6.2008 n°112, convertito con modificazioni in
L.
6.8.2008 n°133, modificato dall'art.22, comma 5, D.Lgs.14.9.2015 n°151.
Ed invero deve rilevarsi che l'ispettorato ha ritenuto comprovata la falsità della registrazione per il giorno 17.4.2019 sul dato oggettivo della presenza degli stessi in azienda allorquando rendevano dichiarazioni ai funzionari;
e tanto sulla base altresì della timbratura di ingresso dei lavoratori suddetti.
Peraltro, la sanzione risulta irrogata anche perché, da un raffronto tra le dichiarazioni rese dai lavoratori ed il Libro Unico del Lavoro, è emerso che le ore effettivamente registrate su quest'ultimo erano inferiori a quelle realmente espletate.
Tale circostanza, peraltro, non è stata contestata da parte ricorrente, e pertanto può ritenersi dato storico pacifico.
Ed allora, in definitiva, deve ritenersi che, nel presente giudizio, la P.A. opposta abbia idoneamente dimostrato la sussistenza degli elementi costitutivi delle sue pretese sanzionatorie (come era suo specifico onere), mentre la parte opponente non ha sufficientemente dimostrato la sussistenza di eventuali fatti impeditivi o estintivi delle pretese stesse (in merito ai rispettivi oneri probatori, si vedano CASS. SEZ. II, 3 MARZO
2011 N° 5122, CASS. LAV. 10 SETTEMBRE 2009 N° 19502 e CASS. LAV. 6 NOVEMBRE 2009
N° 23600).
Alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, dovendosi fare applicazione del disposto normativo di cui all'art. 9, co. 2, del D. Lgs. 14 settembre 2015,
n. 149.
E' appena il caso di rilevare, inoltre, che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, nel caso di integrale rigetto (o integrale accoglimento) il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del "disputatum", ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio (mentre solo nel caso di accoglimento parziale della domanda il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, cioè il criterio del "decisum": cfr.
CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N° 19014 e succ. conf..)
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma
l'ordinanza-ingiunzione oggetto dell'opposizione; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte convenuta delle spese processuali, che liquida – ai sensi dell'art. 9, co. 2, D. Lgs. n° 149/15 - in complessivi € 1.500,00 ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre accessori se dovuti.
Taranto, 6 giugno 2025 Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)
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18901 datato 13.9.2019 e notificato il 20.9.2019.
La contestazione di illecito amministrativo risulta pertanto tempestivamente notificata.
Quanto alla dedotta nullità del verbale di accertamento e dell'ordinanza ingiunzione per indeterminatezza la stessa deve essere rigettata non essendo stata affatto preclusa l'estrinsecazione del diritto di difesa del soggetto sanzionato.
Si deve ovviamente rilevare che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare tutte le deduzioni difensive (anche quelle proposte in sede amministrativa eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di