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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/05/2025, n. 2597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2597 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11878/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Acagnino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g.11878/ 2022 promossa da:
( ) nato a [...] il [...] residente in [...]Parte_1 C.F._1
contrada OB MA s.n. rappresentato e difeso dall'avv. Simona Mirone ( ) C.F._2
ATTORE
contro con sede in Roma via Dell'Arte 21 P. IVA in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante ( nato a [...] il [...], ivi residente via Controparte_2 C.F._3
Sacchero 103
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 CP Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la società a Parte_1
per ottenere sentenza che ne accertasse la responsabilità per inadempimento del contratto di
[...]
accollo, stipulato il 29.5.2017, e la condannasse al risarcimento dei danni, da quantificarsi in €
639.289,97, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
La non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notifica della citazione . CP_1
All'udienza del 14.5.2024, sostituita da note scritte, parte attrice ha precisato le conclusioni e il Giudice
ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della non costituitasi in giudizio, nonostante la CP_1
regolare notifica della citazione.
ha dedotto e documentato di avere stipulato, mediante scrittura privata autenticata da Parte_1
notaio, con la un contratto di accollo, in forza del quale la società convenuta si accollava il CP_1
debito di € 453.177.00, del nei confronti dell'Agenzia delle Entrate . Pt_1
Il si obbligava a versare alla detta società la somma di € 385.00,00, in più rate, con scadenze Pt_1
contrattualmente predeterminate.
Nel contratto si precisava che la avrebbe pagato il debito mediante compensazione con i crediti CP_1
vantati neo confronti dell'Agenzia delle Entrate, crediti regolarmente iscritti in bilancio e asseverati.
In esecuzione dell'accollo, versava, a rate, dal 22.3.2017 al 5.3.2019, la complessiva Parte_1
somma di € 242.390,00.
Con avviso di accertamento, notificato al il 18.12.2019, l'Agenzia delle Entrate di Catania, Pt_1
pagina 2 di 5 procedeva al recupero del credito di € 453,177,00 , nei confronti dell'odierno attore, in quanto i crediti,
offerti in compensazione erano inesistenti.
Da accertamenti effettuati dall'amministrazione finanziaria, risultava l'inesistenza della società ,
l'impossibilità di reperire la relativa documentazione contabile, nonché l'inesistenza dei rapporti contrattuali, posti a base delle fatture, da cui sorgeva il presunto credito IVA della CP_1
La domanda di risoluzione del contratto di accollo per inadempimento è fondata e va accolta.
La , nella consapevolezza di rappresentare fatti non conformi al vero, ha stipulato l'accollo, CP_1
oggetto di causa, dichiarando di essere titolare di crediti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e ha offerto documentazione che attestava l'esistenza di tali crediti: proprio in base agli atti prodotti, il si determinava a stipulare il contratto e, successivamente, a darvi esecuzione. Pt_1
Non solo, ma, pur conoscendo la fittizietà delle dichiarazioni, la trasmetteva al gli F24 CP_1 Pt_1
che, in base all'accordo, avrebbero dovuto provare l'avvenuto pagamento, per compensazione , del debito dell'odierno attore che effettuava i pagamenti tramite bonifici, di cui è prova in atti.
Solo a seguito dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate , veniva a conoscenza Parte_1
dell'inadempimento della che aveva depositato gli F24, deducendo crediti inesistenti. CP_1
E' evidente, pertanto, l'inadempimento della che non ha pagato il debito, oggetto dell'accollo . CP_1
La dedotta violazione degli obblighi di buona fede e correttezza non rileva, avendo l'attore agito per la risoluzione del contratto e non per il suo annullamento, motivabile per i vizi del consenso, avendo la
, indotto in errore controparte anche attraverso la produzione di documenti che rappresentavano CP_1
circostanze del tutto false.
In ogni caso, il contratto di accollo, all'art. 8 lett. c) prevede come causa di risoluzione “la disponibilità
pagina 3 di 5 di credito d'imposta dell'accollante” per cui è chiaro che, ove il credito, come poi accertato, non vi fosse, il contratto, per clausola risolutiva espressa doveva intendersi risolto.
La clausola potrebbe ritenersi comprensiva di ipotesi non riconducibili a colpa dell'accollante, mentre
è stato verificato che la sin dalla stipula del contratto, fosse ben consapevole dell'inesistenza CP_1
del credito d'imposta.
Va accolta anche la domanda di risarcimento del danno, da commisurare nella somma di € 639.289.97,
equivalente alla pretesa tributaria, azionata dall'Agenzia delle Entrate che pretende il pagamento del tributo iniziale € 453.177.00, oggetto dell'accollo, maggiorata di interessi e sanzioni.
Il danno va quantificato nel detto ammontare in quanto il deve pagare non solo il credito Pt_1
iniziale, ma anche interessi e sanzioni, proprio a seguito dell'inadempimento della alla detta CP_1
somma vanno aggiunti interessi legali da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata, dalla data della presente sentenza fino al soddisfo
In applicazione delle regole sulla soccombenza, la va condannata a pagare all'attore le spese CP_1
di lite e, essendo ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la condanna va Parte_1
pronunciata in favore dell'Erario, determinandone l'ammontare con riguardo alla mancanza di attività
istruttoria e di scritti difensivi conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella contumacia della definitivamente pronunciando, accoglie la domanda CP_1
proposta da e dichiara risolto il contratto di accollo stipulato fra le parti il 29.5.2017 Parte_1
e condanna la a pagare a la somma di € 639.289.97, oltre interessi e CP_1 Parte_1
rivalutazione, da calcolarsi come in parte motiva. Condanna la a rifondere all'Erario le CP_1
pagina 4 di 5 spese del presente giudizio che liquida in € 9.000 (€ 6000 per studio, € 1500 per introduzione, € 1500
per trattazione) oltre il rimborso forfetario, IVA, se dovuta, e CPA
Così deciso in Catania, il 16 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Maria Acagnino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Acagnino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g.11878/ 2022 promossa da:
( ) nato a [...] il [...] residente in [...]Parte_1 C.F._1
contrada OB MA s.n. rappresentato e difeso dall'avv. Simona Mirone ( ) C.F._2
ATTORE
contro con sede in Roma via Dell'Arte 21 P. IVA in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante ( nato a [...] il [...], ivi residente via Controparte_2 C.F._3
Sacchero 103
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 CP Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la società a Parte_1
per ottenere sentenza che ne accertasse la responsabilità per inadempimento del contratto di
[...]
accollo, stipulato il 29.5.2017, e la condannasse al risarcimento dei danni, da quantificarsi in €
639.289,97, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
La non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notifica della citazione . CP_1
All'udienza del 14.5.2024, sostituita da note scritte, parte attrice ha precisato le conclusioni e il Giudice
ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della non costituitasi in giudizio, nonostante la CP_1
regolare notifica della citazione.
ha dedotto e documentato di avere stipulato, mediante scrittura privata autenticata da Parte_1
notaio, con la un contratto di accollo, in forza del quale la società convenuta si accollava il CP_1
debito di € 453.177.00, del nei confronti dell'Agenzia delle Entrate . Pt_1
Il si obbligava a versare alla detta società la somma di € 385.00,00, in più rate, con scadenze Pt_1
contrattualmente predeterminate.
Nel contratto si precisava che la avrebbe pagato il debito mediante compensazione con i crediti CP_1
vantati neo confronti dell'Agenzia delle Entrate, crediti regolarmente iscritti in bilancio e asseverati.
In esecuzione dell'accollo, versava, a rate, dal 22.3.2017 al 5.3.2019, la complessiva Parte_1
somma di € 242.390,00.
Con avviso di accertamento, notificato al il 18.12.2019, l'Agenzia delle Entrate di Catania, Pt_1
pagina 2 di 5 procedeva al recupero del credito di € 453,177,00 , nei confronti dell'odierno attore, in quanto i crediti,
offerti in compensazione erano inesistenti.
Da accertamenti effettuati dall'amministrazione finanziaria, risultava l'inesistenza della società ,
l'impossibilità di reperire la relativa documentazione contabile, nonché l'inesistenza dei rapporti contrattuali, posti a base delle fatture, da cui sorgeva il presunto credito IVA della CP_1
La domanda di risoluzione del contratto di accollo per inadempimento è fondata e va accolta.
La , nella consapevolezza di rappresentare fatti non conformi al vero, ha stipulato l'accollo, CP_1
oggetto di causa, dichiarando di essere titolare di crediti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e ha offerto documentazione che attestava l'esistenza di tali crediti: proprio in base agli atti prodotti, il si determinava a stipulare il contratto e, successivamente, a darvi esecuzione. Pt_1
Non solo, ma, pur conoscendo la fittizietà delle dichiarazioni, la trasmetteva al gli F24 CP_1 Pt_1
che, in base all'accordo, avrebbero dovuto provare l'avvenuto pagamento, per compensazione , del debito dell'odierno attore che effettuava i pagamenti tramite bonifici, di cui è prova in atti.
Solo a seguito dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate , veniva a conoscenza Parte_1
dell'inadempimento della che aveva depositato gli F24, deducendo crediti inesistenti. CP_1
E' evidente, pertanto, l'inadempimento della che non ha pagato il debito, oggetto dell'accollo . CP_1
La dedotta violazione degli obblighi di buona fede e correttezza non rileva, avendo l'attore agito per la risoluzione del contratto e non per il suo annullamento, motivabile per i vizi del consenso, avendo la
, indotto in errore controparte anche attraverso la produzione di documenti che rappresentavano CP_1
circostanze del tutto false.
In ogni caso, il contratto di accollo, all'art. 8 lett. c) prevede come causa di risoluzione “la disponibilità
pagina 3 di 5 di credito d'imposta dell'accollante” per cui è chiaro che, ove il credito, come poi accertato, non vi fosse, il contratto, per clausola risolutiva espressa doveva intendersi risolto.
La clausola potrebbe ritenersi comprensiva di ipotesi non riconducibili a colpa dell'accollante, mentre
è stato verificato che la sin dalla stipula del contratto, fosse ben consapevole dell'inesistenza CP_1
del credito d'imposta.
Va accolta anche la domanda di risarcimento del danno, da commisurare nella somma di € 639.289.97,
equivalente alla pretesa tributaria, azionata dall'Agenzia delle Entrate che pretende il pagamento del tributo iniziale € 453.177.00, oggetto dell'accollo, maggiorata di interessi e sanzioni.
Il danno va quantificato nel detto ammontare in quanto il deve pagare non solo il credito Pt_1
iniziale, ma anche interessi e sanzioni, proprio a seguito dell'inadempimento della alla detta CP_1
somma vanno aggiunti interessi legali da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata, dalla data della presente sentenza fino al soddisfo
In applicazione delle regole sulla soccombenza, la va condannata a pagare all'attore le spese CP_1
di lite e, essendo ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la condanna va Parte_1
pronunciata in favore dell'Erario, determinandone l'ammontare con riguardo alla mancanza di attività
istruttoria e di scritti difensivi conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella contumacia della definitivamente pronunciando, accoglie la domanda CP_1
proposta da e dichiara risolto il contratto di accollo stipulato fra le parti il 29.5.2017 Parte_1
e condanna la a pagare a la somma di € 639.289.97, oltre interessi e CP_1 Parte_1
rivalutazione, da calcolarsi come in parte motiva. Condanna la a rifondere all'Erario le CP_1
pagina 4 di 5 spese del presente giudizio che liquida in € 9.000 (€ 6000 per studio, € 1500 per introduzione, € 1500
per trattazione) oltre il rimborso forfetario, IVA, se dovuta, e CPA
Così deciso in Catania, il 16 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Maria Acagnino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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