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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 4907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4907 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona,Famiglia e Minori- riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA AN Presidente relatore
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 797 del R.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: reclamo ex artt. 473 bis 22 e 473 bis 24 c.p.c., avverso l'ordinanza emessa dal giudice delegato del Tribunale di Benevento resa in data 24/02/2025 nel procedimento di divorzio, nel corso del quale entrambe le parti avevano chiesto una modifica delle decisioni stabilite concordemente in sede di separazione, pendente
TRA
( cf ), nata il [...] in [...] ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Carmen Gerarda Vetrone in Benevento alla Via Raffaele
Calabria n.22, che la rappresenta e la difende come da procura in atti.
Per le comunicazioni:
email: pec: Email_1 Email_2
[...]
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( cf ), rappresentato e CP_1 CodiceFiscale_2 difeso giusta procura in atti dall'avv. Ornella Mazzeo (cf ) presso il cui studio C.F._3 in Paduli (BN), Via Enzo Marmorale, n. 6, elettivamente domicilia.
Per le comunicazioni: pec e fax 0824.928455. Email_3 reclamata RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.7.2024 dinanzi al Tribunale di Benevento, aveva CP_1 premesso:
-che in data 8 agosto 1999 aveva contratto matrimonio concordatario con Parte_1
- che dalla loro unione erano nati: il 12.05.2000, maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente e il 30.11.2007 minore di età, entrambi conviventi con il padre;
Persona_2
- che il Presidente del Tribunale di Benevento, in sede di separazione giudiziale trasformata in consensuale, con sentenza del 19.12.2023 passata in giudicato, aveva pronunciato la separazione dei coniugi come da accordo intervenuto tra i predetti, riportato in sentenza.
Tanto premesso, il aveva formulato le seguenti richieste: dichiarare la cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio in questione;
escludere qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica a suo carico collegata al matrimonio, ivi compresa la quota di euro 300,00 per contribuire al pagamento del canone di locazione di cui la era gravata;
stabilire la Pt_1 collocazione prevalente del figlio presso il padre con affido condiviso del predetto, visite Persona_2 libere e revoca dell'assegno di mantenimento a suo carico;
spese straordinarie in eguale misura tra le parti;
nulla disporre con riferimento alla figlia maggiorenne. Per_1
Si era costituita la la quale nella propria comparsa di costituzione non si era opposta all'affido Pt_1 condiviso del figlio , alla collocazione prioritaria di quest'ultimo presso il padre ed alle Persona_2 visite libere. Diversamente, quanto alle spese straordinarie relative al predetto figlio aveva chiesto che le stesse fossero poste per il 75% a carico del padre, che doveva inoltre versare in suo favore la metà del canone locativo relativo all'abitazione di cui lei era comproprietaria, oltre all'assegno divorzile per l'importo di euro 200,00 mensili cui doveva aggiungersi la rivalutazione Istat. Nulla doveva essere posto a suo carico per il mantenimento del figlio . Infine, l'assegno unico Persona_2 doveva essere percepito solo da lei.
Con ordinanza depositata il 24.2.2025 all'esito dell'udienza di comparizione il giudice delegato aveva così deciso: dispone, quali provvedimenti temporanei ed urgenti, a parziale modifica delle condizioni vigenti -il collocamento del figlio minore presso il padre, con disciplina del diritto di visita materno con le stesse modalità previste per il padre dal precedente provvedimento, -la revoca del contributo
a carico del padre per il mantenimento del figlio minore;
-pone a carico di un Parte_1 assegno di € 250,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento del figlio minore, da versare in favore di entro il giorno 16 di ogni mese, conferma per il resto, CP_1 la disciplina statuita in sede di separazione. In data 25 febbraio 2025 la ha proposto reclamo avverso la suddetta ordinanza provvisoria Pt_1 ed ha chiesto che venisse modificata la misura del mantenimento posto a suo carico per il figlio ed altresì che, con riferimento alla disciplina delle spese straordinarie, venisse confermato Persona_2 quanto stabilito in sede di separazione, con esclusione di qualsiasi onere economico a suo carico relativamente alla figlia maggiorenne ed autonoma economicamente. Persona_3
Effettuata regolarmente la notifica del reclamo alla controparte in data 7.3.25, successivamente, in data 8.4.2025, la difesa della ha depositato la rinuncia al giudizio da parte di quest'ultima. Pt_1
In data 16.5.2025 si è costituito il , il quale ha preso atto di detta rinuncia ed ha accettato la CP_1 stessa, chiedendo che venisse stabilita in suo favore la corresponsione delle spese di lite a carico della controparte.
Il presente procedimento ha seguito le modalità della trattazione scritta e, nel rispetto del termine per note il ha ribadito l'accettazione da parte sua della rinunzia al giudizio della controparte, CP_1 mentre la ha contestato la fondatezza delle avverse conclusioni. Pt_1
All'esito della scadenza del suddetto termine, questa Corte si è riservata ai fini del decidere.
Tanto premesso si deve anzitutto rilevare che a seguito della rinuncia al giudizio -e quindi al reclamo introdotto dinanzi a questa Corte- da parte della e della accettazione di tale rinunzia da parte Pt_1 del si è verificata l'estinzione del presente giudizio ex art. 306 c.p.c. CP_1
Ciò posto in ordine alle spese di lite si deve rilevare che, per quanto la suddetta norma preveda che
“il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro” ( cfr l'art. 306
c. 4 c.p.c.), tale disposizione non si ritiene applicabile al caso di specie.
Va difatti sottolineato a tal proposito che il si è costituito successivamente alla intervenuta CP_1 rinuncia da parte della e che, sulla scorta di quanto condivisibilmente affermato dalla Pt_1
Suprema Corte: “Il provvedimento che dichiari l'estinzione del giudizio, a seguito di atto di rinuncia effettuato prima della costituzione della controparte, non deve contenere alcuna statuizione in ordine alle spese processuali, le quali vanno poste a carico del rinunciante soltanto nel caso in cui la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cod. proc. civ.” ( cfr. Cass. sent. n. 5756/2011, conforme sent. n. 23620/2017, ).
Tanto rilevato deve essere quindi dichiarata l'estinzione del presente procedimento.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
La Corte così provvede:
a) dichiarata l'estinzione del presente giudizio introdotto da nei confronti di Parte_1
per la rinunzia allo stesso da parte della reclamante;
CP_1
b) nulla sulle spese. Napoli, c.c del 9.7.2025 Il Presidente
IA AN
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona,Famiglia e Minori- riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA AN Presidente relatore
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 797 del R.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: reclamo ex artt. 473 bis 22 e 473 bis 24 c.p.c., avverso l'ordinanza emessa dal giudice delegato del Tribunale di Benevento resa in data 24/02/2025 nel procedimento di divorzio, nel corso del quale entrambe le parti avevano chiesto una modifica delle decisioni stabilite concordemente in sede di separazione, pendente
TRA
( cf ), nata il [...] in [...] ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Carmen Gerarda Vetrone in Benevento alla Via Raffaele
Calabria n.22, che la rappresenta e la difende come da procura in atti.
Per le comunicazioni:
email: pec: Email_1 Email_2
[...]
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( cf ), rappresentato e CP_1 CodiceFiscale_2 difeso giusta procura in atti dall'avv. Ornella Mazzeo (cf ) presso il cui studio C.F._3 in Paduli (BN), Via Enzo Marmorale, n. 6, elettivamente domicilia.
Per le comunicazioni: pec e fax 0824.928455. Email_3 reclamata RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.7.2024 dinanzi al Tribunale di Benevento, aveva CP_1 premesso:
-che in data 8 agosto 1999 aveva contratto matrimonio concordatario con Parte_1
- che dalla loro unione erano nati: il 12.05.2000, maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente e il 30.11.2007 minore di età, entrambi conviventi con il padre;
Persona_2
- che il Presidente del Tribunale di Benevento, in sede di separazione giudiziale trasformata in consensuale, con sentenza del 19.12.2023 passata in giudicato, aveva pronunciato la separazione dei coniugi come da accordo intervenuto tra i predetti, riportato in sentenza.
Tanto premesso, il aveva formulato le seguenti richieste: dichiarare la cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio in questione;
escludere qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica a suo carico collegata al matrimonio, ivi compresa la quota di euro 300,00 per contribuire al pagamento del canone di locazione di cui la era gravata;
stabilire la Pt_1 collocazione prevalente del figlio presso il padre con affido condiviso del predetto, visite Persona_2 libere e revoca dell'assegno di mantenimento a suo carico;
spese straordinarie in eguale misura tra le parti;
nulla disporre con riferimento alla figlia maggiorenne. Per_1
Si era costituita la la quale nella propria comparsa di costituzione non si era opposta all'affido Pt_1 condiviso del figlio , alla collocazione prioritaria di quest'ultimo presso il padre ed alle Persona_2 visite libere. Diversamente, quanto alle spese straordinarie relative al predetto figlio aveva chiesto che le stesse fossero poste per il 75% a carico del padre, che doveva inoltre versare in suo favore la metà del canone locativo relativo all'abitazione di cui lei era comproprietaria, oltre all'assegno divorzile per l'importo di euro 200,00 mensili cui doveva aggiungersi la rivalutazione Istat. Nulla doveva essere posto a suo carico per il mantenimento del figlio . Infine, l'assegno unico Persona_2 doveva essere percepito solo da lei.
Con ordinanza depositata il 24.2.2025 all'esito dell'udienza di comparizione il giudice delegato aveva così deciso: dispone, quali provvedimenti temporanei ed urgenti, a parziale modifica delle condizioni vigenti -il collocamento del figlio minore presso il padre, con disciplina del diritto di visita materno con le stesse modalità previste per il padre dal precedente provvedimento, -la revoca del contributo
a carico del padre per il mantenimento del figlio minore;
-pone a carico di un Parte_1 assegno di € 250,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento del figlio minore, da versare in favore di entro il giorno 16 di ogni mese, conferma per il resto, CP_1 la disciplina statuita in sede di separazione. In data 25 febbraio 2025 la ha proposto reclamo avverso la suddetta ordinanza provvisoria Pt_1 ed ha chiesto che venisse modificata la misura del mantenimento posto a suo carico per il figlio ed altresì che, con riferimento alla disciplina delle spese straordinarie, venisse confermato Persona_2 quanto stabilito in sede di separazione, con esclusione di qualsiasi onere economico a suo carico relativamente alla figlia maggiorenne ed autonoma economicamente. Persona_3
Effettuata regolarmente la notifica del reclamo alla controparte in data 7.3.25, successivamente, in data 8.4.2025, la difesa della ha depositato la rinuncia al giudizio da parte di quest'ultima. Pt_1
In data 16.5.2025 si è costituito il , il quale ha preso atto di detta rinuncia ed ha accettato la CP_1 stessa, chiedendo che venisse stabilita in suo favore la corresponsione delle spese di lite a carico della controparte.
Il presente procedimento ha seguito le modalità della trattazione scritta e, nel rispetto del termine per note il ha ribadito l'accettazione da parte sua della rinunzia al giudizio della controparte, CP_1 mentre la ha contestato la fondatezza delle avverse conclusioni. Pt_1
All'esito della scadenza del suddetto termine, questa Corte si è riservata ai fini del decidere.
Tanto premesso si deve anzitutto rilevare che a seguito della rinuncia al giudizio -e quindi al reclamo introdotto dinanzi a questa Corte- da parte della e della accettazione di tale rinunzia da parte Pt_1 del si è verificata l'estinzione del presente giudizio ex art. 306 c.p.c. CP_1
Ciò posto in ordine alle spese di lite si deve rilevare che, per quanto la suddetta norma preveda che
“il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro” ( cfr l'art. 306
c. 4 c.p.c.), tale disposizione non si ritiene applicabile al caso di specie.
Va difatti sottolineato a tal proposito che il si è costituito successivamente alla intervenuta CP_1 rinuncia da parte della e che, sulla scorta di quanto condivisibilmente affermato dalla Pt_1
Suprema Corte: “Il provvedimento che dichiari l'estinzione del giudizio, a seguito di atto di rinuncia effettuato prima della costituzione della controparte, non deve contenere alcuna statuizione in ordine alle spese processuali, le quali vanno poste a carico del rinunciante soltanto nel caso in cui la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cod. proc. civ.” ( cfr. Cass. sent. n. 5756/2011, conforme sent. n. 23620/2017, ).
Tanto rilevato deve essere quindi dichiarata l'estinzione del presente procedimento.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
La Corte così provvede:
a) dichiarata l'estinzione del presente giudizio introdotto da nei confronti di Parte_1
per la rinunzia allo stesso da parte della reclamante;
CP_1
b) nulla sulle spese. Napoli, c.c del 9.7.2025 Il Presidente
IA AN