Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 24072/2024 R.G.;
premesso che, su richiesta di parte ricorrente (cfr. verbale di udienza del 27.2.2025), con decreto del 27.3.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 26.3.2025;
lette le “note scritte” depositate da parte ricorrente entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola
- ricorrente -
E
, in persona del p.t., rapp.to Controparte_1 CP_2
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.11.2024 il ricorrente ha dedotto:
- che in data 30.10.2017 presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^ fascia ATA, triennio 2018/2021, della provincia di Milano per i profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco e Collaboratore
Scolastico;
- che in tale domanda indicava il servizio paritario prestato in qualità di Collaboratore
Scolastico presso l'Istituto paritario “Centro Paideia” di Nocera Inferiore (SA) dal
01.02.2017 al 31.08.2017;
- che il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Don Milani” di NO MI
(MI), con decreto dell'8.10.2018, “vista la Graduatoria d'Istituto di 3^ fascia valida per il triennio 2017/2020”, convalidava il punteggio di 13,05 per il profilo CS;
- che, in quanto presente nelle suindicate graduatorie di terza fascia veniva individuato dall'Istituto Comprensivo “Don Milani” di NO MI (MI) quale titolare dei seguenti rapporti di lavoro a tempo determinato:
• a.s. 2018/2019 dal 08.10.2018 al 30.06.2019 (in realtà una serie di contratti a termine stipulati in tale arco temporale);
1
• a.s. 2020/2021 dal 04.09.2020 al 31.08.2021 (in realtà due contratti a termine stipulati in tale arco temporale).
- che in data 25.04.2021 “inoltrava domanda m m_pi. REGISTRO CP_3
UFFICIALE.I.5568168.25-04-2021 (allegato n.6) di aggiornamento delle graduatorie di
Istituto di III fascia, personale ATA, per il triennio 2021/2024, della provincia di Milano”;
- che, inoltre, in data 04.05.2021 “inoltrava, all di Milano, la Parte_2 domanda m_pi. REGISTRO UFFICIALE.I.5700979.04-05-2021.04-05-2021 CP_3 di inserimento nella graduatoria permanente per l'anno scolastico 2021/22”;
- che, in quanto inserito in tale graduatoria permanente, in data 1.9.2021 veniva assunto a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo “Don Milani” di NO MI
(MI) con la mansione di Collaboratore Scolastico;
- che, con nota prot. 59201 del 15.12.2023 l' Controparte_4 Co gli comunicava (tramite il Dirigente del Liceo di
[...] Controparte_5 Napoli ove prestava servizio come CS in assegnazione provvisoria per l'a.s. 2023/2024) l'avvio di un procedimento disciplinare avente ad oggetto, sostanzialmente, l'annullamento del rapporto di lavoro dall'1.2.2017 al 31.8.2017 presso l'istituto paritario
“Centro Padeia” dichiarato dall'istante medesimo nella domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto;
- che tale procedimento disciplinare veniva, poi, sospeso con decreto prot. 16119 del
20.03.2024; Parte
- che, con nota prot. 12431 del 13.05.2024, l' di Milano gli Parte_2 comunicava l'avvio di un procedimento amministrativo per la cancellazione dalla graduatoria permanente provinciale per il profilo professionale di Collaboratore
Scolastico e conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato;
- che tale procedimento amministrativo è stato generato dalla comunicazione dell'
[...] prot. 6581 del 13.03.2023 contenente una ordinanza di applicazione di misure Parte_2 cautelari, emessa in data 28.10.2022 nei confronti del gestore dell'Istituto paritario
“Centro Paideia”, nel procedimento penale nr. 4756/2018 R.G.N.R. e nr. 4779/2018 R.G.G.I.P., incardinato pressi il Tribunale di Nocera Inferiore;
- che, con decreto prot. 1492 del 14.06.2024, l' di Milano disponeva Parte_2 la sua esclusione dalla graduatoria provinciale permanente definitiva della provincia di Milano per l'a.s. 2021/2022 per carenza di una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi di servizio statale) e la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- che, conseguentemente, l'Istituto Comprensivo “Don Milani” di NO MI (MI) la risolveva il contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 19.06.2024, epoca in cui si trovava in servizio, in assegnazione provvisoria, presso il Liceo “E.
Pimentel Fonseca” di Napoli.
Lamenta: 1) la violazione del principio del ne bis in idem;
2) l'Illegittimità del decreto di depennamento dalla graduatoria permanente … per violazione del principio di tempestività della verifica;
3) l'“illegittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria permanente per dichiarazione mendace”, visto che ha effettivamente prestato servizio dall'1.2.2027 al 31.8.2017 presso la scuola paritaria “centro Padeia” di Nocera Inferiore;
4) che, in ogni caso, anche senza tenere conto del punteggio ricevuto in ragione del servizio svolto presso tale scuola paritaria, pari a 1,75, avrebbe sarebbe stato individuato per la sottoscrizione dei contratti a termine con il convenuto e, conseguentemente CP_1 sarebbe comunque stato assunto a tempo indeterminato;
2 5) che la condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione gli ha cagionato “un danno ingiusto meritevole di ristoro sotto il profilo patrimoniale”. Sulla base di tali premesse, ha convenuto in giudizio il Controparte_1
al fine di sentir:
[...]
1. PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE DISAPPLICAZIONE del decreto emesso dall' – ATP di MILANO di Parte_2 esclusione dalla graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022, profilo professionale di Collaboratore Scolastico;
2. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA della validità giuridica del servizio statale svolto negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 come Collaboratore Scolastico;
3. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente all' inserimento nella graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022, per il profilo di Collaboratore Scolastico;
4. DICHIARARE illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il Controparte_1
che, contestando il fondamento della domanda sulla base di una serie articolata di
[...] argomentazioni, ha concluso per il rigetto del ricorso.
***
La domanda non può essere accolta per le ragioni di seguito enunciate.
Sulla lamentata violazione del principio del ne bis in idem.
In sostanza, il ricorrente deduce che per i medesimi fatti per i quali, con l'impugnato decreto n. prot. 1492 del 14.6.2024, è stato escluso dalla graduatoria provinciale permanente della
Provincia di Milano, era già stato avviato un procedimento disciplinare mai conclusosi, in quanto sospeso con decreto prot. 16119 del 20.03.2024.
Di qui, la ritenuta consumazione del potere disciplinare.
Tale eccezione è infondata.
Ed invero, come già ritenuto dal Tribunale di Milano nella sentenza che ha definito il giudizio n. 10112/2024 R.G. (cfr. produzione di parte resistente), che viene richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i due procedimenti azionati dall'Amministrazione sono diversi nei presupposti e negli effetti:
- il primo in ordine temporale riguarda il profilo disciplinare, che attiene alla rimproverabilità soggettiva della condotta ed alle sue conseguenze per la lesione degli obblighi di diligenza e fedeltà;
- il secondo, attiene al profilo amministrativo, e segnatamente alla rimozione dell'indebito inserimento nelle graduatorie permanenti.
3 In sostanza, il depennamento del ricorrente “dalla graduatoria permanente provinciale a.s. 2020/2021 – graduatoria a.s. 2021/2022”, di cui al suindicato decreto del 14.6.2024 non è una sanzione disciplinare, ma il mero effetto della ritenuta insussistenza dei requisiti posti a base della sottoscrizione dei contratti a termine precedentemente stipulati che avevano consentito al ricorrente medesimo l'inserimento in tale graduatoria.
Per completezza, benché non menzionato sul punto in ricorso, neppure costituisce una sanzione disciplinare il decreto del 24.7.2024, prot. 4710/U (cfr. doc. 13 produzione parte ricorrente), essendo lo stesso, piuttosto, una risoluzione del rapporto di lavoro conseguente ad un vizio genetico del rapporto medesimo, dovuto all'illegittima inclusione nelle graduatorie di cui occorre far parte per accedere al rapporto di lavoro.
Al riguardo si evidenzia che nel medesimo senso si è pronunciata anche la Suprema Corte in un caso analogo nella sentenza n. 30535/2024 che qui si richiama per relationem.
Sulla dedotta Illegittimità del decreto di depennamento dalla graduatoria permanente per violazione del principio di tempestività della verifica.
In particolare l'istante lamenta la violazione del termine di 12 mesi di cui agli artt. 21 nonies della L. 241/1990.
Ciò in quanto il decreto di depennamento del 14.6.2024 “è stato generato dalla comunicazione dell prot. 6581 del 13.3.2023 contenente una ordinanza di Parte_2 applicazione di misure cautelari, emessa in data 28.10.2022 nei confronti del gestore dell'Istituto paritario “Centro Padeia” di Nocera Inferiore (Sa) nel procedimento penale n.
4756/2018 R.G.N.R. e n. 4779/2018 R.G. G.I.P., incardinato presso il Tribunale di Nocera Inferiore”.
È dunque opportuno riportare, nella parte rilevante ai fini di causa, la suindicata norma nella versione applicabile ratione temporis.
L. 241/1990, art. 21 nonies, rubricato “Annullamento d'ufficio”:
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
Il richiamato art. 21 octies, rubricato “Annullabilità del provvedimento”, al primo comma recita: È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
4 Orbene, dalla lettura delle suindicate disposizioni si evince che il richiamo alle stesse è inconferente ai fini di causa.
L'art. 21 nonies della L. 241/1990, infatti, dispone in tema di “provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”, mentre nel caso in esame non vengono in rilievo né un'autorizzazione, né un provvedimento attributivo di vantaggi economici.
Esso, dunque, non trova applicazione al caso in esame.
Sulla lamentata “illegittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria permanente per dichiarazione mendace”, visto che il ricorrente avrebbe effettivamente prestato servizio dall'1.2.2027 al 31.8.2017 presso la scuola paritaria “centro Padeia” di Nocera Inferiore.
Al riguardo il ricorrente, nel dedurre di aver effettivamente reso il servizio presso l'Istituto paritario “Centro Paideia” di Nocera Inferiore dal 01.02.2017 al 31.08.2017, assume che le circostanze fattuali individuate nell'ordinanza di applicazione di misure cautelari del GIP del Tribunale di Nocera Inferiore, non sarebbero idonee a dimostrare che tale servizio sarebbe stato solo simulato e, conseguentemente, la falsità di quanto dal ricorrente medesimo dichiarato in relazione allo stesso nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia.
Ciò in quanto “se le affermazioni circa la assoluta sproporzione tra assunzioni dichiarate ed assunzioni veritiere (in quanto verosimili) è fondata su dati di fatto indubitabili”, non vi sarebbero elementi in merito alla natura fittizia del rapporto di lavoro da lui instaurato con il suindicato istituto paritario.
Al contrario, vi sarebbe prova documentale della veridicità di tale rapporto;
prova che sarebbe costituita: dal certificato di servizio, dalla lettera di assunzione, dalla comunicazione unilav dell'assunzione; dalle buste paga, dalla CU 2017, ecc.
Prima di passare all'esame di tale questione, deve rammentarsi in linea generale che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice civile può porre a base del proprio convincimento anche le cd. prove atipiche, tra cui sono ricomprese le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale (cfr. Cass. 2947/2023).
Orbene, come affermato dallo stesso ricorrente, dalle risultanze delle indagini che emergono dalla suindicata ordinanza di custodia cautelare si evince che l'istituto paritario “Centro Paideia” di Nocera Inferiore nel periodo per cui è causa, durante il quale è stato gestito da persone diverse rispetto al passato, ha assunto un numero di personale ATA del tutto sproporzionato alle effettive esigenze dello stesso e, pertanto, non può esservi dubbio che la quasi totalità delle assunzioni siano state delle “false assunzioni”.
Ed invero, posto tale istituto paritario ha una superficie di soli 76 mq, e che fino al
25/01/2017 non aveva assunto alcun collaboratore scolastico, a decorrere da epoca immediatamente successiva a tale data, e nel solo anno 2017, ha assunto ben 329 collaboratori scolastici, peraltro per pochissime ore settimanali ciascuno.
A ciò si aggiunga che:
5 - in fase di indagini l'associazione non ha prodotto i relativi contratti sottoscritti, e ciò nonostante l'art. 12 del C.C.N.L. per i dipendenti dagli istituti scolastici gestiti da enti e privati preveda che "L'orario di lavoro, convenuto tra le parti, deve risultare da atto scritto, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribuzione dell'orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fatte salve le clausole di elasticità concordate tra le parti interessate".
- l'orario di lavoro indicato nelle comunicazioni Unilav è risultato non corrispondere a quello riportato nelle rispettive lettere di assunzione e nei L.U.L. collegati al mese di riferimento;
- quasi sempre le comunicazioni sono state inviate in ritardo, nonché CP_6 successivamente rettificare e/o annullate.
In merito a tali circostanze si riportano alcuni passi dell'ordinanza di custodia cautelare (cfr. pag. 155 e ss.):
La sede dell , come si evince da visura catastale, ha una superficie di Controparte_7
76 mq e, come si desume dalla planimetria fornita dall'Agenzia delle Entrate e di seguito riportata, è così costituita: un'entrata alla cui sinistra era posto un piccolissimo studio e di fronte un'aula per l'accoglienza/ludoteca; in fondo, sulla sinistra, due bagni divisi da un antibagno destinato al cambio pannolini;
a destra l'aula refettorio all'interno della quale erano posti i banchetti, i seggioloni pappa, un frigorifero. Da quest'aula si accedeva al giardino e ad un piccolo locale cucina e ad un'altra aula che si presentava vuota al momento dell'accesso ispettivo
… L'Associazione Centro Paideia gestita da avvalendosi dei consulenti Controparte_8 del lavoro, dott. dall'01/09/2013 fino al 5/11/2015 e, dott. Persona_1 Per_2
dal 611112015 al 31/01/2017, ha inviato, per la instaurazione dei rapporti di lavoro,
[...] le Comunicazioni unilav nei termini, così come previsto dalla normativa, e, mensilmente, ha trasmesso le denunce all'INPS effettuando i relativi versamenti mediante F24. CP_9
Infatti da11'1/9/2013 al 17/0112017 l' ha assunto alle proprie Controparte_7 dipendenze 10 lavoratori …
… Per verificare la corrispondenza tra ghi uniemens e ghi F24 generati dal software, sono stati acquisiti in copia gli F24 presso l'Agenzia delle Entrate, ed è emerso che fino alla data del
26/1/2017, i consulenti e hanno svolto una gestione amministrativa e Per_1 Per_2 lavoristica regolare nel senso che i consulenti sia per la trasmissione degli unilav che la trasmissione degli uniemens hanno rispettato pienamente quanto previsto dalla normativa.
Essi cioè hanno inviato l'unilav dei lavoratori nei termini previsti dalla normativa ed ha inviato l 'uniemens entro il 15 del mese successivo provvedendo anche al pagamento del F24 generato dalla compilazione dell'uniemens per la parte contributiva.
… In data 25/01/2017 veniva cambiato l'assetto societario nominando quale Persona_3
Presidente dell'Associazione e il dr. quale consulente del lavoro e Persona_4 commercialista.
A seguito di detto avvicendamento la situazione si modifica notevolmente.
In data 01/02/2017 alcune sigle sindacali emanavano una nota riguardante l'inizio della costituzione di un tavolo di lavoro in merito al rinnovo delle graduatorie ATA di terza fascia per il triennio 2017/2020. A seguito si ciò evidenzia un aumento spropositato delle comunicazioni di assunzioni e cessazioni al Centro per l'Impiego, per l'instaurazione di rapporti di lavoro retrodatati il cui numero risulta notevole e sproporzionato rispetto alla dimensione aziendale rilevata in sede di accesso ispettivo.
6 Solo negli anni 2017 e 2018 sono state inviate 1248 comunicazioni unilav di inizio, rettifica, proroga, cessazioni e annullamenti, per un totale di 368 dipendenti, mentre negli anni 2013- 2014-2015 e 2016 (con la precedente gestione) sono state inviate n. 14 comunicazioni unilav per un totale di 12 dipendenti.
A ciò si aggiunge una gestione non corretta e contraddittoria della documentazione di lavoro che si è concretizzata nella non corrispondenza tra i dati indicati negli unilav,
contratti di lavoro e buste-paga, tali da renderli inattendibili. CP_9
… Dall'esame degli unilav inviate dall'Associazione Centro Paideia, è emerso che l'invio di tali comunicazioni è avvenuto con notevole ritardo (fino a diversi anni dopo), peraltro spesso oggetto di successive rettifiche e/o annullamenti a partire da febbraio 2017.
Inoltre, come già anticipato, è evidente il numero notevole e sproporzionato di assunzioni rispetto alla dimensione aziendale rilevata in sede di accesso e un incongruo numero di personale occupato contemporaneamente.
Dalla predetta lista unilav è risultato che l' ha assunto un totale di 368 CP_7 dipendenti, solo negli anni 2017 e 2018, per pochissime ore a settimana (alcuni anche due, tre non più di 6), di cui:
• 329 collaboratori scolastici,
… Di seguito si riporta una tabella indicante il personale assunto negli anni mediante unilav con le relative mansioni dichiarate, dalla quale si evince il notevole incremento occupazionale dal 2016 al 2017 e attinente, prettamente, alla qualifica di collaboratore scolastico:
TABELLAN.2
… La precedente Presidente, , evidenza il reale fabbisogno di personale Controparte_8 della scuola per un totale di circa 20 alunni, che è stata gestita con l'apporto lavorativo di circa 4 persone: almeno 1 insegnante, un segretario, un bidello e/o collaboratore, una persona delle pulizie. Del resto la dichiarazione resa della agli ispettori trova supporto nei dati indicati CP_8 nelle schede di funzionamento trasmesse all'Ufficio Scolastico Provinciale (es. a.s.
2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 in cui dichiara che "'questa scuola dell'infanzia pari/aria provvede alle pulizie disponendo di personale a carattere familiare ed avvalendosi di persone idonee a predetto compito in possesso di tutti i requisiti di legge previsti dalla normativa vigente. Si dichiara, altresì che la persona di famiglia a cui è stata affidata la gestione delle pulizie non è appartenente al profilo del personale ATA e che alla stessa non viene corrisposta alcuna retribuzione").
…
7 Ed ancora, sebbene tutti i lavoratori assunti siano stati denunciati mediante unilav per un rapporto di lavoro part-time, l'associazione non ha prodotto i relativi contratti sottoscritti relativi alle modalità del part-time. L'art. 12 del C.C.N.L. per i dipendenti dagli istituti scolastici gestiti da enti e privati, 22 luglio 2015, (ANINSEI) stabilisce, infatti, che:
"L'orario di lavoro, convenuto tra le parti, deve risultare da atto scritto, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribuzione dell'orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fatte salve le clausole di elasticità concordate tra le parti interessate".
Inoltre, gli ispettori hanno verificato che l'orario di lavoro indicato nell'unilav non corrisponde a quello riportato nella lettera di assunzione, nei l.u.l. collegati al mese di riferimento e, relativamente al personale sentito, a quanto dichiarato dalle persone sentite.
Ciò posto, venendo alla posizione del ricorrente, si osserva quanto segue.
Il ricorrente, non solo non ha articolato prova orale in relazione al rapporto di lavoro che sarebbe intercorso tra lo stesso e l'Istituto paritario “Centro Paideia” di Nocera Inferiore
(SA) dal 01.02.2017 al 31.08.2017, ma neppure ha allegato circostanze specifiche in merito alle modalità con cui quest'ultimo si sarebbe svolto.
Il , infatti, non ha specificato se si è trattato di un contratto a tempo pieno o a tempo Pt_1 parziale;
né ha dedotto l'orario di lavoro che avrebbe pattuito ed osservato.
Egli, piuttosto, si è limitato a rappresentare di essere stato pagato in contanti in quanto gli importi ricevuti erano “quasi tutti inferiori ai 200 euro e mai superiori ai 210 euro”.
Deve, peraltro, evidenziarsi che, a dispetto di tale allegazione, le buste paga dallo stesso prodotte (cfr. doc. 14) sono tutte per € 50,00 o € 56,00 netti a seconda dei mesi.
Nelle buste paga, inoltre, il ricorrente non risulta inquadrato come “collaboratore scolastico”, ma come “operaio”.
A quanto fin qui esposto, poi, deve aggiungersi che:
- la comunicazione , pure prodotta dal ricorrente (cfr. doc. 14, pag. 16 e ss.), risulta CP_6 inviata solo il 10.2.2017, dunque 10 giorni dopo l'asserito inizio del rapporto di lavoro, in violazione della normativa vigente (che prescrive l'obbligo di effettuare la comunicazione di assunzione entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di inizio della prestazione lavorativa);
- in tale comunicazione è indicato che il ricorrente sarebbe stato assunto in qualità CP_6 di “collaboratore scolastico” (e non di “operaio” come indicato nelle buste paga) a tempo parziale per “ore settimanali medie 4”, mentre nelle buste paga risulta che lo stesso avrebbe lavorato solo per 8 o 9 ore al mese (a seconda dei mesi); in sostanza circa 2 ore alla settimana;
dunque solo per un giorno alla settimana per due ore o al massimo due giorni alla settimana per un'ora ciascuno (in realtà ancora meno nei mesi di cinque settimane);
- che il “certificato di servizio” rilasciato dall'istituto paritario in questione, non provenendo da pubblico ufficiale, non fa fede fino a querela di falso.
Ciò posto, ritiene in Tribunale che non è plausibile che un istituto scolastico abbia assunto un “collaboratore scolastico” per farlo lavorare solo per circa due ore alla settimana.
8 Pertanto, anche in ragione delle suindicate incongruenze documentali relative all'asserito rapporto di lavoro del ricorrente con l'Istituto paritario “Centro Paideia” di Nocera Inferiore dal 01.02.2017 al 31.08.2017, nonché della mancata allegazione e prova da parte dell'istante medesimo in merito alle modalità con cui tale rapporto si sarebbe svolto, deve presumersi che quest'ultimo è stato un rapporto di lavoro fittizio, al pari degli altri dichiarati da tale istituto nel medesimo periodo.
Da tale accertamento consegue che la dichiarazione resa dal nella domanda di Pt_1 inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto III fascia Ata (cfr. deduzione a pagg. 1
e 2 del ricorso, nonché doc. 1 della produzione attorea), circa il servizio reso dal 01.02.2017 al 31.08.2017 presso il suindicato l'Istituto paritario “Centro Paideia”, è falsa.
Vengono, quindi, in rilievo le norme di cui al DM 640/2017 (cfr. all. 13 della produzione del
) che ha indetto la “procedura di aggiornamento della terza fascia delle CP_1 graduatorie di circolo e di istituto ATA –Triennio scolastico 2017-19”.
In particolare, l'art. 8, rubricato “Nullità della domanda- Esclusione della procedura”, comma 2, dispone:
8.2 - L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che:
… d) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
In sostanza, tale disposizione prevede l'esclusione dalle graduatorie di circolo e di istituto dell'aspirante che ha reso autodichiarazioni mendaci a prescindere dalla rilevanza ai fini del punteggio della dichiarazione falsa.
Per tale motivo, deve ritenersi che il ricorrente avrebbe dovuto essere escluso dalle graduatorie di circolo e di istituto ATA - Triennio scolastico 2017-19.
Da ciò deriva:
- che il non avrebbe potuto sottoscrivere i contratti a termine negli anni scolastici Pt_1
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 (stipulati proprio in quanto egli era presente nelle graduatorie di circolo);
- che, dunque, il servizio svolto sulla base di questi ultimi deve essere considerato come reso di fatto e non diritto;
- che, conseguentemente, in assenza del servizio richiesto dall'art. 2 del bando di concorso relativo alle graduatorie permanenti per l'anno scolastico 2021/2022 di cui al decreto prot.
n. 863 del 15.4.2021 (cfr. all. 12 produzione parte resistente), il ricorrente non aveva i requisiti per essere inserito in queste ultime.
In ragione di quanto fin qui esposto, e posto che il tribunale adito è giudice “dei diritti” e non giudice “degli atti amministrativi”, deve ritenersi che il ricorrente non aveva diritto ad essere inserito nella graduatoria permanente per l'anno scolastico 2021/22.
Pertanto, egli è stato correttamente depennato dalla stessa e, dunque, essendo venuto meno il presupposto per la sua assunzione a tempo indeterminato (costituito proprio dalla sua presenza in tale graduatoria permanente), il conseguente decreto di risoluzione del rapporto
è legittimo.
Per tali motivi, che assorbono ogni altra questione, la domanda deve essere rigettata.
9 I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna il ricorrente a pagare in favore del Controparte_1
i compensi di lite, che liquida in € 3.100,00 oltre Iva e Cpa come per legge,
[...] nonché rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Si comunichi.
In Napoli, il 27.3.2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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