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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/04/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Vignati Presidente rel.
Dott. Giovanni Casella Consigliere
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 621 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024 - avverso la sentenza n. 1225/2024 in data 7 marzo 2024 del
Tribunale di Milano Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Francesca Capelli - posta in decisione l'1 ottobre 2024
promossa da
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Peco ed elettivamente domiciliato in Milano presso l'Avvocatura INPS Via. Savare', n. 1;
-Appellante- contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgia Gatto, ed Controparte_1 elettivamente domiciliati presso il suo in Monza (MB), via Cavour n. 5.
-Appellato/Appellante incidentale-
OGGETTO: Pensione anticipata precoci Legge 232/2016 - Decorrenza.
Conclusioni per l'appellante: A. quanto alla domanda attinente alla verifica del requisito per l'accesso a pensione anticipata per lavoratori precoci, confermare la sentenza di primo grado, ossia: preso atto del riconoscimento da parte dell' della possibilità di accedere a detta pensione dal 1/7/2023, respingere il ricorso in Pt_1 primo grado il quale chiede la decorrenza 1/4/2023 o in subordine 1/6/2023; B. quanto alla domanda attinente alla decorrenza del diritto a pensione anticipata, confermare la sentenza di primo grado, ossia: dichiarare il diritto a pensione dal 1/7/2023; C. quanto alla domanda attinente al quantum degli arretrati pensionistici, riformare la sentenza di primo grado e: a. dichiarare che per tutti i mesi nei quali ha lavorato (da agosto 2023 a febbraio 2024 compresi), il ricorrente in primo grado non ha diritto a pensione e, pertanto, limitare gli arretrati alle mensilità di luglio 2023 e da marzo 2024 in poi;
b. in subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenga che per tutti i mesi nei quali ha lavorato il ricorrente in primo grado abbia diritto a pensione detratta la retribuzione, limitarsi a condanna generica;
in ulteriore subordine limitarsi a condanna secondo quanto già conteggiato e adempiuto da ossia per il periodo da luglio 2023 a maggio 2024 la somma di euro 17.105,84 lordi pari a Pt_1 euro 12.704,38 netti [doc. IV.B.2];
1 D. in ogni caso, annullare la sentenza impugnata, quanto alla statuizione sulle spese di lite e, in caso di soccombenza dell dichiararne la compensazione o ridurle nei limiti della prestazione;
Pt_1 E. condannare parte appellata a restituire quanto percepito dall' in esecuzione della sentenza Pt_1 di primo grado, oltre a interessi: sia per spese di lite (in corso di pagamento, al momento dell'appello), sia per la prestazione [doc. IV.B.2]); F. con vittoria di spese e onorari di causa, del primo e secondo grado”.
Conclusioni per Controparte_1 In via principale:
- rigettare l'atto di appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza oggetto di appello anche in punto spese di lite
-con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di appello da distrarre in favore del sottoscritto difensore In via di appello incidentale condizionato
Nel merito: fermo il diritto del sig. alla pensione anticipata come lavoratore Controparte_1 precoce ex legge n. 232/2016 con decorrenza dal luglio 2023 tenuto conto dell'ammissione di colpa da parte dell' per avere erroneamente rigettato la Controparte_2 domanda di accesso ai requisiti, condannare l'Ente in persona del suo legala rappresentante pro tempore a corrispondere al ricorrente le provvidenze economiche dovute nella misura di legge dal mese di luglio 2023 oltre interessi e rivalutazione monetaria
In ogni caso sempre in via incidentale condizionata fermo il diritto del sig. alla pensione anticipata come lavoratore precoce ex Controparte_1 legge n. 232/2016 con decorrenza dal luglio 2023, per il caso il sig. dovesse essere CP_1Pt_ condannato a restituire un qualche importo in favore dell' limitare lo stesso ai soli ratei di pensione da agosto 2023 al febbraio 2024 e riconoscere come dovuto dall' il Controparte_3 pagamento dei mesi di luglio 2023, marzo 2024 e aprile 2024 a seguire
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore.
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 1225 del 2024, in parziale accoglimento del ricorso proposto da contro l' per vedersi riconoscere -con decorrenza aprile Controparte_1 Pt_1
o giugno 2023 oppure da altra data di giustizia- il diritto a ottenere la pensione anticipata precoci di cui alla Legge n. 232/2016 e, in particolare, per ottenere la consequenziale condanna dell' resistente a corrispondergli le provvidenze Pt_1 economiche dovute nella misura di legge dalla data di decorrenza del trattamento oltre interessi e rivalutazione monetaria (a titolo di arretrati) ovvero, in subordine, a corrispondergli tali provvidenze dedotta la retribuzione percepita dal ricorrente, il
Tribunale di Milano, ha riconosciuto al il diritto a detto trattamento CP_1 pensionistico anticipato secondo la decorrenza dell'1 luglio 2023, stabilita dall' Pt_1 tramite la sua comunicazione del 15.1.2024.
Dichiarata la cessazione della materia del contendere per il periodo successivo al
15.1.2024, il primo Giudice ha condannato l'Ente convenuto “al pagamento degli arretrati pensionistici con interessi e rivalutazione, per il mese di luglio 2023 in misura intera e dal mese di agosto 2023 al mese di febbraio 2024 dedotto l'importo effettivamente percepito dal sig. per prestazioni lavorative, e così in totale CP_1 la differenza lorda di euro 12.831,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria” seguendone infine la condanna dell'Istituto a rifondere all'avversario i 2/3 delle spese del grado.
2 Rilevato che il aveva chiesto la decorrenza del trattamento invocato CP_1 gradatamente o dall'1 aprile 2023, o dall'1 giugno 2023 oppure in base a quanto risultante dal processo, il primo Giudice ha notato esservi stato da parte del ricorrente l'infruttuoso esperimento delle domande amministrative, di cui l'ultima era quella formulata il 18 maggio 2023 in costanza del ricorso dell'interessato al Comitato provinciale avverso il precedente diniego. Con particolare riguardo alle decorrenze del diritto alla pensione anticipata, per la quale il era senz'altro legittimato, CP_1 il Tribunale ha quindi ritenuto che la decorrenza dell'1 luglio 2024 individuata dall' mediante la predetta comunicazione del 15.1.2023, fosse senza dubbio Pt_1 corretta sulla base delle vigenti previsioni legali in materia.
Valendo in generale quanto stabilito dalla L. 232/2016 in uno col dettato del DPCM
23 maggio 2017 n. 87 per cui, prima di tutto, l'art. 1 comma 204 sanciva che “a far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 199 del presente articolo non è cumulabile con redditi da lavoro” donde la pensione anticipata del lavoratore precoce non è cumulabile con i redditi dal lavoro, per quel che riguardava la decorrenza del trattamento invocato, valevano invero le previsioni per cui occorreva la conclusione integrale da almeno tre mesi da parte dell'interessato del trattamento di disoccupazione.
In tale senso, il dopo aver concluso il suo rapporto di lavoro dipendente CP_1 grazie a un esodo concordato in sede collettiva, ne aveva beneficiato percependo la
NASPI sino al 15.3.2023, in uno col fatto che pensione poteva essere attribuita da solo dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda : “il requisito è riconosciuto a coloro che “hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi” e che “la pensione è corrisposta
a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda””.
Nella specie, pertanto, la decorrenza non poteva che essere quella dell'1 luglio 2023, per come individuata dall' nel rispetto del predetto criterio normativo. Pt_1
In relazione alla fondamentale regola dell'incumulabilità per come sopra operante, il
Tribunale ha poi osservato che il quale soggetto che dopo la conclusione CP_1 della sua attività lavorativa (grazie alla risoluzione del rapporto lavorativo per effetto di un accordo sindacale alla luce della normativa COVID), in attesa del riconoscimento del suo diritto alla pensione precoci, aveva nuovamente prestato attività lavorativa proprio da agosto 2023 e sino a tutto il febbraio 2024.
Ad avviso del Giudice, il trattamento pensionistico gli poteva quindi essere accordato nella misura intera per il luglio 2023 da quando per legge decorreva la pensione e sino all'agosto 2023 per come connotato tale mese dall'inizio della ulteriore attività lavorativa poi conclusasi nel febbraio 2024 con la conseguenza che, a parte il mese di luglio 2023 di spettanza del trattamento intero, da agosto 2023 sino al febbraio 2024 doveva invece essere dedotto dalla pensione quanto effettivamente percepito dal per la sua attività lavorativa concludendosi perciò in sentenza nel senso che CP_1
3 “si condanna l' al pagamento degli arretrati pensionistici con interessi e Pt_1 rivalutazione, per il mese di luglio 2023 in misura intera, e dal mese di agosto 2023 al mese di febbraio 2024 dedotto l'importo effettivamente percepito dal sig. CP_1 per prestazioni lavorative, e così in totale la differenza lorda di euro 12.831,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.”.
Col proprio atto di appello l' si affida ad un motivo unitario in cui l'Ente si Pt_1 duole di tale ultima determinazione giudiziale, senza d'altra parte contestare i passi della sentenza relativi al riconoscimento del diritto a pensione dall'1 luglio 2023 (conformemente a quanto comunicato dall' al nel gennaio 2024) e Pt_1 CP_1 alla declaratoria di cessazione della materia del contendere dal 15 gennaio 2024 in poi.
La censura dell' investe, in particolare, lo scomputo dalla pensione del Pt_1 trattamento salariale percepito dall'interessato dall'agosto 2023 al febbraio 2024 poiché da parte dell'Ente si ritiene che il primo Giudice non avesse affrontato la domanda avversaria nei termini che risultavano dal ricorso di primo grado, risolvendosi poi il Tribunale per assumere, anche mediante l'inammissibile produzione da parte del delle buste paga afferenti a quel periodo di lavoro CP_1 effettivo affiancata da una nota difensiva non ammessa, una pronuncia non motivata sotto tutti i profili.
Alla base della decisione censurata era comunque evidente un netto contrasto con le prescrizioni di legge a proposito di una incumulabilità del tipo di pensione attribuito al con le concomitanti fonti di reddito lavorative, tale da comportare la CP_1 netta esclusione di qualsiasi versamento pensionistico per tutto quanto il periodo
(agosto 2023 – febbraio 2024) coperto da attività lavorativa e, conseguentemente, la carenza di fondamento del criterio di scomputo eccentricamente adottato dal
Tribunale.
In tale prospettiva, l' evidenzia che l'art. 1 comma 204 della legge 232 del Pt_1
2016 prevede il divieto di cumulo della retribuzione con la pensione con dichiarata efficacia ex tunc (“a far data dalla sua decorrenza”) e lo riferisce all'intera pensione fino alla fine (ossia fino alla sua sostituzione con quella di vecchiaia).
Deduce l'appellante che “E' di palmare evidenza che, se il divieto di cumulo ha efficacia ex tunc e sull'intera pensione, esso non può risolversi in una mera operazione di sottrazione della retribuzione dalla pensione, come ritenuto da controparte, proprio perché la retribuzione deriva necessariamente da nuova attività lavorativa che, logicamente, è successiva al pensionamento, quindi, adottando
l'interpretazione avversaria, non si spiegherebbero gli incisi che ben specificano “a far data dalla sua decorrenza” e fino al raggiungimento dell'età per pensione di vecchiaia.”
La ratio della norma sarebbe infatti anche quella di massimizzare le possibilità occupazionali per i giovani, come annotato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 2022.
4 L'orientamento esposto da parte appellante avrebbe inoltre trovato conferma in diverse sentenze di merito (tra cui Corte d'Appello di Bologna, sentenza 50/2024 e Corte d'Appello di Firenze, sentenza 4/2024). Da ultimo, l'appellante osserva che, come già evidenziato in primo grado, le differenze tra pensione e retribuzione potevano (astrattamente) chiedersi a titolo risarcitorio ma ciò non faceva parte della domanda azionata dall'avversario.
Costituendosi in giudizio, eccepisce preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello avversario, contesta gli argomenti addotti dall' e Pt_1 propone appello incidentale condizionato censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui il cui il primo giudice ha affermato che “dovrà essere detratta la retribuzione percepita dal ricorrente da agosto 2023 a febbraio 2024, dagli importi della pensione anticipata relativa a tali mesi.” L'appellato evidenzia che, proprio a causa dell'illegittimo rigetto dell'
[...]
e della negazione del proprio diritto ad ottenere la prestazione CP_3 pensionistica in via anticipata, egli non aveva mezzi di sostentamento e aveva dovuto trovare una occupazione;
dopo averla conseguita (nell'agosto 2023), il non CP_1 era pensionato né percepiva o doveva percepire emolumenti a tale titolo, con conseguente inapplicabilità della norma citata che prevede la non cumulabilità della pensione con altri redditi da lavoro.
All'udienza del 1° ottobre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
Il portato della scissione concettuale che precede -diritto alla pensione ed effettiva sua percezione da parte di colui che sia divenuto titolare del diritto previdenziale- non convince affatto poiché la norma sull'incumulabilità tra redditi da lavoro e pensione si pone quale insuperabile principio di fondo che non consente di distinguere tra chi, da un lato, rivendichi il trattamento pensionistico e nella fase della sua attesa lavori (presumibilmente per sostentarsi) e chi, dall'altro lato, già percepisca la pensione non potendola cumulare con eventuali fonti di reddito lavorative.
Se il per sua scelta, sia pure presumibilmente necessitata, aveva lavorato CP_1 nell'arco di tempo in cui egli attendeva il trattamento pensionistico sulla base della domanda del 18.5.2023, dato che sempre sulla base di quella sua domanda l' gli Pt_1 aveva correttamente riconosciuto il diritto con decorrenza dal luglio 2023, allora l'interessato non poteva legittimamente rivendicare ad alcun effetto la corresponsione pensione in costanza della percezione dei redditi da lavoro ottenuti dall'agosto 2023 al febbraio 2024 poiché tale lasso di tempo era comunque oggettivamente e inevitabilmente coperto dall'incumulabilità sancita dal legislatore.
Il criterio adottato dal primo Giudice con le pecche lamentate dall' , non era Pt_1 quindi corretto poiché, a ben vedere, il Tribunale ha finito per sancire una sorta di inoperatività del criterio legale proprio nel periodo in cui il era divenuto a CP_1
5 tutti gli effetti titolare del trattamento previdenziale spettantegli con le ineccepibili decorrenze individuare dall' e, d'altro canto, dallo stesso Tribunale facendo Pt_1 riferimento ai tre mesi dalla fine del trattamento NASPI più il lasso temporale individuato dalla regola del primo giorno del mese successivo a quello della domanda.
La sentenza va quindi parzialmente riformata dichiarando che CP_1 ha diritto a percepire il trattamento pensionistico ex L. 232/2016
[...] relativamente al mese di luglio 2023 e dal marzo 2024 in poi, seguendone perciò la condanna a corrispondergli le prestazioni pensionistiche relative a tali mesi Pt_1 oltre interessi di legge.
Si provvede pertanto come da dispositivo di seguito trascritto, in cui le spese dei due gradi sono integralmente compensate tra le parti in rapporto all'esito del processo e ai giusti motivi ricavabili dalle iniziative adottate dalle parti nella fase precontenziosa.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata n. 1225/2024 del Tribunale di Milano
Sezione Lavoro, dichiara che ha diritto a percepire il Controparte_1 trattamento pensionistico ex L. 232/2016 relativamente al mese di luglio 2023 e dal marzo 2024 in poi e, per l'effetto, condanna a corrispondere all'appellante le Pt_1 prestazioni pensionistiche relative a tali mesi oltre interessi di legge.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi.
Milano, 1 ottobre 2024.
Il Presidente Rel.
Roberto Vignati
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