Ordinanza cautelare 23 dicembre 2021
Sentenza 18 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 18/03/2022, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/03/2022
N. 00446/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01539/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1539 del 2021, proposto da
Artrò S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Del Torto, Marco Giustiniani, Giampaolo Grechi e Antonello Frasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Giustiniani in Roma, via Bocca di Leone, 78;
contro
A.S.L. - Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elio Angelo Spro e Antonio Micolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Micolani in Lecce, via G. Paladini, 50;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
a) del provvedimento di esclusione e ritiro della proposta di aggiudicazione, prot. n. U.0154038 del 14 ottobre 2021, adottato dall'Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in esito a disamina tecnica, nei confronti di Artrò S.r.l., denominato “Procedura di gara per l'affidamento della fornitura di n. 91.200 tute tipo 5B/6B DPI, III cat. per n. 6 mesi - Ricorso al Tar Lecce, ditta GDA S.r.l - Comunicazione esito disamina tecnica – Informativa ex art. 76 D. Lgs. n. 50/2016”;
b) del verbale della seduta riservata del 13 ottobre 2021, con il quale il Seggio di gara dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce ha preso atto del parere negativo espresso dall’Organo tecnico aziendale in merito alle tute proposte dall'aggiudicataria provvisoria Artrò S.r.l., nell'ambito della “procedura negoziata telematica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 63, comma 2, lett. c) e 2, comma 3 del D.L. n. 76/2020, per l'affidamento della fornitura di n. 91.200 tute tipo 5B/6B D.P.I., III cat. in regime di somministrazione, per la durata di mesi 6 (rinnovabili per eventuali ulteriori mesi 6), per la protezione da infezione SARS COV-2, occorrenti ad A.S.L. LE” e dei rispettivi allegati;
c) della comunicazione email del 16 settembre 2021 a firma della dott.ssa Sandra Santacroce, acquisita al prot. n. 153460 del 13 ottobre 2021 dell'Area Gestione Patrimonio della A.S.L. di Lecce e del parere DPI allegato;
d) della comunicazione email del 10 settembre 2021 a firma del Dirigente Medico R.S.P.P. della A.S.L. di Lecce e del parere D.P.I. allegato;
e) ove occorrer possa, del verbale della seduta riservata del seggio di gara del 14 giugno 2021 e della nota prot. 99171 del 16 giugno 2021 dall'Azienda Sanitaria Locale di Lecce;
f) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti;
per la dichiarazione di inefficacia del contratto medio tempore eventualmente stipulato con altro aggiudicatario e subentro nello stesso, ovvero con ordine di riammissione della ricorrente alla gara ufficiosa de qua, nonché per la condanna della A.S.L. di Lecce al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della A.S.L. - Azienda Sanitaria Locale di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2022 la Cons.dott.ssa Patrizia Moro e udito l’avv.to A. Micolani anche in sostituzione dell'avv.to E. Spro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 12.11.2021 e depositato in pari data, Artrò S.r.l. ha impugnato i provvedimenti aslini analiticamente indicati in epigrafe, inerenti l’esclusione della stessa in esito a disamina tecnica e il ritiro della proposta di aggiudicazione in relazione alla procedura di gara ufficiosa in modalità telematica, ex artt. 2 comma 3 del D.L. n. 76/2020 e 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50 del 2016 “ per la fornitura di n. 91.200 Tute tipo 5B/6B DPI, III cat. in regime di somministrazione, per la durata di mesi 6 (rinnovabili per eventuali ulteriori mesi 6), per la protezione da infezione SARS COV-2 ” indetta dalla A.S.L. di Lecce - prot. n. nPI018285-21, CIG n.860504107A secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (previa valutazione di conformità dei dispositivi).
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
Illegittimità dell’esclusione di Artrò S.r.l. per erroneità della valutazione di inidoneità
delle tute offerte dalla ricorrente (Violazione e falsa applicazione degli artt. 76, comma 5, e
68, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, del par. 2, 12 della Lettera d’invito - Eccesso di potere per
difetto di istruttoria, illogicità manifesta, travisamento dei presupposti di fatto e contraddittorietà
estrinseca).
In data 2.12.2021 si è costituita in giudizio l’A.S.L. di Lecce contestando l’ex adverso dedotto ed eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e della coeva istanza cautelare.
Con ordinanza collegiale n.720/2021, pronunciata in esito alla Camera di Consiglio del 22.12.2021, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare formulata dalla Società ricorrente, alla luce delle seguenti considerazioni “ come già rilevato da questa Sezione, in relazione alla medesima procedura di gara ufficiosa indetta “per l'affidamento della fornitura di n. 91.200 tute tipo 5B/6B D.P.I., III cat. per n. 6 mesi”, con l’ordinanza cautelare n. 629/2021 (i cui principi devono in questa sede essere integralmente confermati - peraltro richiamata dalla S.A. a sostegno dell’adozione dell’impugnato provvedimento di esclusione), anche l’offerta presentata dalla Società ricorrente “integra (a ben vedere) un “aliud pro alio”, atteso che la procedura di che trattasi ha ad oggetto la fornitura di tute con polsino elastico (come testualmente prevede la lettera di invito secondo cui “il dispositivo […] deve possedere maniche lunghe con polsino elastico)”, mentre le tute con elastico al polso offerte dalla Società Artrò S.r.l., come apprezzabile ictu oculi dai rilievi fotografici operati sulla campionatura fatta pervenire alla S.A. e dalla scheda tecnica allegata all’offerta (oltre che dalla esibizione diretta in Camera di Consiglio da parte ricorrente di un campione delle tute offerte dalla medesima) “costituiscono un dispositivo di protezione obiettivamente diverso da quello richiesto dalla lex specialis, non solo in termini di materiali utilizzati ma anche di efficacia, utilità, modalità e margini di impiego” .
Successivamente le parti hanno ulteriormente ribadito e integrato le proprie posizioni.
Il 10.02.2022 la difesa dell’Amministrazione resistente ha depositato in giudizio la determinazione del Direttore della Struttura Area Gestione del Patrimonio dell’A.S.L. di Lecce n. 59 del 10.01.2022 “ di affidamento della fornitura di n. 91.2000 tute tipo 5B/6B DPI III cat., (ivi dettagliatamente indicate), alla ditta FEMAT S.r.l, con sede in via per Taranto, Km 2, 74012 Crispiano (TA), P. IVA e C.F. 03258790736, per un importo complessivo pari ad euro 335.616,00 oltre IVA, che maggiorato dell’IVA al 5% come per legge ascende ad euro 352.396,80, per n. 6 mesi, rinnovabili
per eventuali ulteriori mesi 6” .
Con atto depositato in data il 21.02.20221 e notificato all’A.S.L. resistente in pari data, la Società ricorrente ha dichiarato “ di rinunciare al ricorso rubricato al R.G. n. 1539/2021 ed alle istanze con esso presentate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 84, comma 1, c.p.a.”, chiedendo, al contempo, a questo Tribunale di dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2022 la A.S.L. resistente, per il tramite del suo difensore, ha dichiarato di prendere atto della rinuncia al ricorso, di non opporsi e di rimettersi al Collegio per le spese processuali; in pari data la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il presente giudizio deve essere dichiarato estinto per rinunzia, ai sensi degli artt. 35, secondo comma, lettera c), e 84 c.p.a..
Infatti, a seguito dell’atto di rinuncia al ricorso espresso dalla Società ricorrente con apposito atto notificato alla controparte e depositato in data 21 febbraio 2022, e stante la mancata opposizione della parte resistente alla predetta rinuncia al gravame di parte ricorrente, il giudizio in esame deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, ai sensi degli artt. 35, secondo comma, lettera c), e 84 c.p.a., con compensazione integrale tra le parti delle spese processuali, sussistendo i presupposti di legge ex art. 84, secondo comma, c.p.a. (“ Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle ”), in considerazione della mancata opposizione dell’A.S.L. resistente alla rinuncia al gravame formulata dalla parte ricorrente e - soprattutto - della non insistenza della P.A. sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al ricorso della parte ricorrente e dichiara estinto il relativo giudizio, ai sensi degli artt. 35, secondo comma, lettera c), e 84 del c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO