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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/04/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione in data
29/01/2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti delle memorie di replica, nella causa avente n.
9260/2019 R.G.;
TRA
(c.f. ), già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
[...]
Salerno, alla via Michele Vernieri n. 51, presso lo studio dell'avv. Alessandro Ciotola, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Positano CP_1 C.F._1
(SA), alla via San Giovanni n. 10, presso lo studio dell'avv. Raffaele Guarracino, dal quale rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
NONCHE'
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_2
tempore,
PARTE APPELLATA CONTUMACE OGGETTO: appello in materia di opposizione avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso regolarmente notificato a mezzo pec il 05/10/2018, CP_1 conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Amalfi, l' Parte_1
(già quale soggetto incaricato della riscossione ai sensi del
[...] Parte_2
D.P.R. n. 602 del 1973), per spiegare opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 10080201800002241000 notificato in data
27/08/2018 ad istanza dell'agente della riscossione, nonché avverso gli atti ad esso presupposti e, in particolare, le cartelle esattoriali n. 100201770000798442000 e n.
1002070015192014000 emesse per il recupero della somma complessiva di euro 1.842,57.
Al riguardo, il ricorrente predicava l'invalidità, propria e derivata, dell'opposto preavviso sotto il duplice profilo della nullità della notificazione tanto della comunicazione preventiva quanto delle cartelle di pagamento. Concludeva, quindi, per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese.
Nel giudizio innanzi al Giudice di Pace si costituiva il concessionario della riscossione il quale contestava l'infondatezza delle avverse censure (deducendo di avere provveduto alla regolare notificazione degli atti) e domandava il rigetto dell'opposizione.
L'ente impositore non si costituiva in giudizio, rimanendo Controparte_2 contumace.
Con sentenza n. 150/2019 resa in data 10/05/2019 il Giudice di Pace di Amalfi accoglieva l'opposizione: rigettata la censura relativa alla notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 10080201800002241000, assumeva come non raggiunta la prova della sottoscrizione digitale del file allegato alla pec di notifica delle cartelle di pagamento e, per l'effetto annullava sia il preavviso di fermo opposto che gli atti presupposti, compensando tra le parti le spese di giudizio.
Con ricorso notificato in data 18/10/2019 l' spiegava Parte_1 appello avverso la sentenza sopra indicata;
in particolare, richiamando le difese già svolte in primo grado di giudizio, il concessionario censurava la statuizione evidenziando l'errore del giudice di prossimità nella valutazione della documentazione prodotta e nell'interpretazione della normativa dettata in tema di sottoscrizione dell'atto esattoriale notificato a mezzo pec ai sensi degli artt. 26 D.P.R. n. 602/1973 e 45 D.lgs. 82/2005.
Si costituiva in giudizio il contribuente, , il quale, eccepita preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., contestava l'infondatezza delle doglianze sollevate dall'appellante, concludendo per il rigetto del gravame, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
§ 1.1. Ciò posto, deve essere dichiarata, anzitutto, la contumacia della parte appellata
. Controparte_2
Non risulta infatti la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione del ricorso in appello.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata, in relazione all'appello formulato dall' . Parte_1
Per quanto concerne la pretesa inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c., infatti, è sufficiente evidenziare come la disposizione in questione non introduca una nuova fattispecie di ammissibilità/procedibilità, bensì preveda un meccanismo di decisione semplificata per il caso della prognosi di infondatezza dell'impugnazione (ipotesi che – come si vedrà nel prosieguo – non ricorre nel caso di specie).
§ 3. Ciò considerato, l'appello è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Si è visto come il giudice di prime cure abbia accolto l'originaria opposizione dichiarando l'illegittimità del preavviso di fermo in ragione della trasmissione, all'indirizzo pec del contribuente, del file contenente le presupposte cartelle di pagamento in mera estensione
“pdf” priva di sottoscrizione digitale.
A parere di questo Giudice, tuttavia, tale assunto non può essere condiviso.
Anzitutto, occorre operare un distinguo tra le cartelle per le quali è causa.
Invero, dall'analisi dei file allegati alle pec inoltrate al mediante i software preposti CP_1 alla verifica della firma digitale, emerge che: la cartella di pagamento n.10020170015192014000, è stata trasmessa in estensione “pdf” sottoscritta digitalmente dall'esattore in formato “Pades” mentre la cartella n.10010020170000798442000 è stata inviata da quest'ultimo in mera estensione “pdf”, priva di sottoscrizione.
Orbene, nell'uno come nell'altro caso non sembra potersi dubitare della validità dell'atto contenuto nel file allegato alla pec. Invero, in relazione alla cartella di pagamento n.10020170015192014000 giova osservare che la firma digitale riconducibile al “PADES” (PDF Advanced Electronic Signature, con estensione. Pdf), pur potendo produrre unicamente una busta crittografata con estensione
.pdf contenente un documento sottoscritto, anch'esso in .pdf., si presenta come equipollente alla firma (benchè quest'ultima sia considerata più attendibile in base CP_3 alla sua capacità di essere applicata su qualunque documento e di produrre un file con un formato più sicuro). In tal senso, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “In tema di notifica a mezzo Pec, non sussiste un obbligo esclusivo di usare la firma digitale in formato CADES, in cui il file generato si presenta con l'estensione finale "p7m", rispetto alla firma digitale in formato
PADES, nel quale il file sottoscritto mantiene il comune aspetto "nomefile.pdf", atteso che anche la busta crittografica generata con la firma PADES contiene pur sempre il documento, le evidenze informatiche ed i prescritti certificati, sì che anche tale ultimo formato offre tutte le garanzie e consente di effettuare le opportune verifiche, anche con riferimento al diritto comunitario, non essendo ravvisabili elementi obiettivi, nella dottrina e nella prassi, tali da far ritenere che solo la firma in formato CADES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell'UE e la normativa vigente nel nostro paese certificano l'equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall'ordinamento, sia pure con le differenti estensioni "p7m" e
"pdf” (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 08/07/2020, n. 14402). Ciò attribuisce al file allegato alla pec di notifica della cartella sopra indicata pieno valore legale e destituisce di fondamento la tesi predicata dal giudice di prossimità dell'inidoneità di tale firma a costituire piena sottoscrizione.
Per considerazioni in parte simili, validamente inoltrata deve ritenersi anche la cartella n.10010020170000798442000, seppur inviata in formato PDF in assenza di qualsivoglia sottoscrizione digitale.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagine su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale” (Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 18/10/2023, n. 28852). Del resto, la Corte di cassazione ha seguitato, affermando che in linea generale “la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo” (Cass. civ.,
Sez. V, Ordinanza, 05/07/2024, n. 18387).
Ciò che occorre verificare, semmai, è che la notifica dell'atto abbia raggiunto il suo scopo: portare, cioè, la pretesa consacrata dalla cartella di pagamento a conoscenza del destinatario;
risultato questo che nel caso di specie appare pienamente conseguito.
Alla luce di quanto precede, ritenuta la validità della trasmissione a mezzo pec delle cartelle di pagamento nelle modalità sopra descritte, l'appello deve essere accolto con conseguente riforma dell'impugnata sentenza.
§ 3. Circa il regolamento delle spese del doppio grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/14 per i giudizi di valore da € 1.101,00 a € 5.200,00 con esclusione, per entrambi i gradi, della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo). Considerata la prossimità del valore della causa alla soglia minima dello scaglione di riferimento, questo Giudice ritiene, tuttavia, sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese come sopra liquidate, a carico dell'originaria parte opponente, nella misura della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia del;
Controparte_2
• ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
• RIFORMA integralmente la sentenza n.150/19 del 10.05.2019 emessa dal
Giudice di Pace di Salerno.
• DICHIARA l'efficacia della comunicazione preventiva di fermo n.
10080201800002241000.
• CONDANNA al pagamento, in favore dell'appellante CP_1 [...]
, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida Parte_1 come segue:
- per il giudizio di primo grado in euro 228,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato)
C.P.A. ed IVA, come per legge;
-per il giudizio di secondo grado in euro 147,00 per il contributo unificato, ed euro 426,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato) C.P.A. ed IVA, come per legge.
Salerno, 2/04/25
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione in data
29/01/2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti delle memorie di replica, nella causa avente n.
9260/2019 R.G.;
TRA
(c.f. ), già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
[...]
Salerno, alla via Michele Vernieri n. 51, presso lo studio dell'avv. Alessandro Ciotola, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Positano CP_1 C.F._1
(SA), alla via San Giovanni n. 10, presso lo studio dell'avv. Raffaele Guarracino, dal quale rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
NONCHE'
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_2
tempore,
PARTE APPELLATA CONTUMACE OGGETTO: appello in materia di opposizione avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso regolarmente notificato a mezzo pec il 05/10/2018, CP_1 conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Amalfi, l' Parte_1
(già quale soggetto incaricato della riscossione ai sensi del
[...] Parte_2
D.P.R. n. 602 del 1973), per spiegare opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 10080201800002241000 notificato in data
27/08/2018 ad istanza dell'agente della riscossione, nonché avverso gli atti ad esso presupposti e, in particolare, le cartelle esattoriali n. 100201770000798442000 e n.
1002070015192014000 emesse per il recupero della somma complessiva di euro 1.842,57.
Al riguardo, il ricorrente predicava l'invalidità, propria e derivata, dell'opposto preavviso sotto il duplice profilo della nullità della notificazione tanto della comunicazione preventiva quanto delle cartelle di pagamento. Concludeva, quindi, per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese.
Nel giudizio innanzi al Giudice di Pace si costituiva il concessionario della riscossione il quale contestava l'infondatezza delle avverse censure (deducendo di avere provveduto alla regolare notificazione degli atti) e domandava il rigetto dell'opposizione.
L'ente impositore non si costituiva in giudizio, rimanendo Controparte_2 contumace.
Con sentenza n. 150/2019 resa in data 10/05/2019 il Giudice di Pace di Amalfi accoglieva l'opposizione: rigettata la censura relativa alla notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 10080201800002241000, assumeva come non raggiunta la prova della sottoscrizione digitale del file allegato alla pec di notifica delle cartelle di pagamento e, per l'effetto annullava sia il preavviso di fermo opposto che gli atti presupposti, compensando tra le parti le spese di giudizio.
Con ricorso notificato in data 18/10/2019 l' spiegava Parte_1 appello avverso la sentenza sopra indicata;
in particolare, richiamando le difese già svolte in primo grado di giudizio, il concessionario censurava la statuizione evidenziando l'errore del giudice di prossimità nella valutazione della documentazione prodotta e nell'interpretazione della normativa dettata in tema di sottoscrizione dell'atto esattoriale notificato a mezzo pec ai sensi degli artt. 26 D.P.R. n. 602/1973 e 45 D.lgs. 82/2005.
Si costituiva in giudizio il contribuente, , il quale, eccepita preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., contestava l'infondatezza delle doglianze sollevate dall'appellante, concludendo per il rigetto del gravame, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
§ 1.1. Ciò posto, deve essere dichiarata, anzitutto, la contumacia della parte appellata
. Controparte_2
Non risulta infatti la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione del ricorso in appello.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata, in relazione all'appello formulato dall' . Parte_1
Per quanto concerne la pretesa inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c., infatti, è sufficiente evidenziare come la disposizione in questione non introduca una nuova fattispecie di ammissibilità/procedibilità, bensì preveda un meccanismo di decisione semplificata per il caso della prognosi di infondatezza dell'impugnazione (ipotesi che – come si vedrà nel prosieguo – non ricorre nel caso di specie).
§ 3. Ciò considerato, l'appello è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Si è visto come il giudice di prime cure abbia accolto l'originaria opposizione dichiarando l'illegittimità del preavviso di fermo in ragione della trasmissione, all'indirizzo pec del contribuente, del file contenente le presupposte cartelle di pagamento in mera estensione
“pdf” priva di sottoscrizione digitale.
A parere di questo Giudice, tuttavia, tale assunto non può essere condiviso.
Anzitutto, occorre operare un distinguo tra le cartelle per le quali è causa.
Invero, dall'analisi dei file allegati alle pec inoltrate al mediante i software preposti CP_1 alla verifica della firma digitale, emerge che: la cartella di pagamento n.10020170015192014000, è stata trasmessa in estensione “pdf” sottoscritta digitalmente dall'esattore in formato “Pades” mentre la cartella n.10010020170000798442000 è stata inviata da quest'ultimo in mera estensione “pdf”, priva di sottoscrizione.
Orbene, nell'uno come nell'altro caso non sembra potersi dubitare della validità dell'atto contenuto nel file allegato alla pec. Invero, in relazione alla cartella di pagamento n.10020170015192014000 giova osservare che la firma digitale riconducibile al “PADES” (PDF Advanced Electronic Signature, con estensione. Pdf), pur potendo produrre unicamente una busta crittografata con estensione
.pdf contenente un documento sottoscritto, anch'esso in .pdf., si presenta come equipollente alla firma (benchè quest'ultima sia considerata più attendibile in base CP_3 alla sua capacità di essere applicata su qualunque documento e di produrre un file con un formato più sicuro). In tal senso, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “In tema di notifica a mezzo Pec, non sussiste un obbligo esclusivo di usare la firma digitale in formato CADES, in cui il file generato si presenta con l'estensione finale "p7m", rispetto alla firma digitale in formato
PADES, nel quale il file sottoscritto mantiene il comune aspetto "nomefile.pdf", atteso che anche la busta crittografica generata con la firma PADES contiene pur sempre il documento, le evidenze informatiche ed i prescritti certificati, sì che anche tale ultimo formato offre tutte le garanzie e consente di effettuare le opportune verifiche, anche con riferimento al diritto comunitario, non essendo ravvisabili elementi obiettivi, nella dottrina e nella prassi, tali da far ritenere che solo la firma in formato CADES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell'UE e la normativa vigente nel nostro paese certificano l'equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall'ordinamento, sia pure con le differenti estensioni "p7m" e
"pdf” (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 08/07/2020, n. 14402). Ciò attribuisce al file allegato alla pec di notifica della cartella sopra indicata pieno valore legale e destituisce di fondamento la tesi predicata dal giudice di prossimità dell'inidoneità di tale firma a costituire piena sottoscrizione.
Per considerazioni in parte simili, validamente inoltrata deve ritenersi anche la cartella n.10010020170000798442000, seppur inviata in formato PDF in assenza di qualsivoglia sottoscrizione digitale.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagine su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale” (Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 18/10/2023, n. 28852). Del resto, la Corte di cassazione ha seguitato, affermando che in linea generale “la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo” (Cass. civ.,
Sez. V, Ordinanza, 05/07/2024, n. 18387).
Ciò che occorre verificare, semmai, è che la notifica dell'atto abbia raggiunto il suo scopo: portare, cioè, la pretesa consacrata dalla cartella di pagamento a conoscenza del destinatario;
risultato questo che nel caso di specie appare pienamente conseguito.
Alla luce di quanto precede, ritenuta la validità della trasmissione a mezzo pec delle cartelle di pagamento nelle modalità sopra descritte, l'appello deve essere accolto con conseguente riforma dell'impugnata sentenza.
§ 3. Circa il regolamento delle spese del doppio grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/14 per i giudizi di valore da € 1.101,00 a € 5.200,00 con esclusione, per entrambi i gradi, della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo). Considerata la prossimità del valore della causa alla soglia minima dello scaglione di riferimento, questo Giudice ritiene, tuttavia, sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese come sopra liquidate, a carico dell'originaria parte opponente, nella misura della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia del;
Controparte_2
• ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
• RIFORMA integralmente la sentenza n.150/19 del 10.05.2019 emessa dal
Giudice di Pace di Salerno.
• DICHIARA l'efficacia della comunicazione preventiva di fermo n.
10080201800002241000.
• CONDANNA al pagamento, in favore dell'appellante CP_1 [...]
, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida Parte_1 come segue:
- per il giudizio di primo grado in euro 228,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato)
C.P.A. ed IVA, come per legge;
-per il giudizio di secondo grado in euro 147,00 per il contributo unificato, ed euro 426,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato) C.P.A. ed IVA, come per legge.
Salerno, 2/04/25
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco