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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei magistrati dott. Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Patrizia Mannacio – consigliere dott. Paolo Andrea Taviano –consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 2716 del ruolo generale dell'anno
2021 tra
, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Carraturo Parte_1
- appellante
e
rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Controparte_1
Morrone
- appellata avverso sentenza Tribunale di Roma n. 15211 dell'anno 2020 oggetto opposizione all'esecuzione esattoriale conclusioni come in atti
, riassumendo il giudizio a seguito della sentenza della Parte_1
Corte di appello di Roma (sent. n. 3000/2017), coltivava l'opposizione all'esecuzione avverso il pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del D.P.R. 602 del 1973, eseguito dall' , relativamente a sette cartelle Controparte_2
recanti la richiesta del pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada.
I motivi di opposizione all'esecuzione da parte del – come Parte_1
emerge dalla sentenza impugnata - erano così articolati:
“a) pignorabilità solo parziale del trattamento retributivo, sottoposto invece a esecuzione per l'intero in violazione della legge 80/2005 dato che avrebbe potuto essere pignorato nei soli limiti di 1/5 trattandosi della remunerazione di un collaboratore ex art. 409, comma 3, c.p.c.;
b) eccezione di prescrizione dei crediti;
c) insussistenza di valido titolo esecutivo;
d) decadenza per ritardata iscrizione a ruolo ex art. 17 del D.P.R.
602/1973”.
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, dichiarava la cessazione della materia del contendere compensando le spese.
Il Tribunale motivava la decisione osservando che “questo Tribunale, con la sentenza n. 11681/2014, ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il medesimo atto di pignoramento presso terzi opposto in questa sede ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., dichiarando la nullità del pignoramento perché non notificato al debitore. A tale decisione consegue la carenza di interesse del debitore esecutato ad ottenere una decisione che dichiari
l'insussistenza del diritto dell' a procedere coattivamente Controparte_2
nei suoi confronti in forza del medesimo atto, già privato di ogni effetto”. Proseguiva il Tribunale osservando che il non aveva chiesto, Parte_1
nelle conclusioni formulate nell'atto di citazione, che fosse dichiarata “anche
l'impignorabilità del credito assoggettato a pignoramento, l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione la decadenza del diritto di procedere alla riscossione coattiva e le altre vicende ostative alla riscossione”, per cui, non avendo formulato tali domande, era sfornito di interesse a una decisione di talchè occorreva dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Avverso la detta sentenza insorgeva il Parte_1
IS . Controparte_1
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19 settembre 2024 con la concessione di termini per il deposito di scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del giudizio per omessa partecipazione del terzo pignorato dato che qui il terzo pignorato non aveva alcun interesse alla partecipazione al processo per la semplice ragione che – come ricorda la sentenza impugnata – il pignoramento era stato dichiarato nullo con la sentenza del Tribunale di Roma n. 11681/2014.
Peraltro, le doglianze del sono rivolte esclusivamente contro Parte_1
l' . Controparte_2
///
Nel corposo atto di appello, il lamenta – in via preliminare - Parte_1
l'errore del primo giudice che ha omesso di decidere sulle domande proposte dal
Parte_1
La doglianza è fondata.
In effetti, non è condivisibile quanto asserito dal Tribunale secondo cui non aveva chiesto, nelle conclusioni formulate nell'atto di citazione, Parte_1
che fosse dichiarata “anche l'impignorabilità del credito assoggettato a pignoramento, l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione, la decadenza del diritto di procedere alla riscossione coattiva e le altre vicende ostative alla riscossione”.
Ora, in disparte il fatto che il Tribunale, nel corpo della motivazione della sentenza impugnata, riporta le domande del (“a) pignorabilità solo Parte_1
parziale del trattamento retributivo, sottoposto invece a esecuzione per l'intero in violazione della legge 80/2005 dato che avrebbe potuto essere pignorato nei soli limiti di 1/5 trattandosi della remunerazione di un collaboratore ex art. 409, comma 3, c.p.c.; b) eccezione di prescrizione dei crediti;
c) insussistenza di valido titolo esecutivo;
d) decadenza per ritardata iscrizione a ruolo ex art. 17 del D.P.R.
602/1973”) per cui lo stesso Tribunale prende atto di tali domande, va osservato che nell'atto di citazione il aveva espressamente eccepito l'inesistenza Parte_1
di un diritto di credito in ragione della “nullità, prescrizione e/o decadenza dei titoli azionati”.
Osserva l'appellante che “in merito all'eccezione di prescrizione dei crediti, all'eccezione che AL non è creditrice del sig. Parte_1
vista la prescrizione e/o decadenza dei propri titoli, all'insussistenza del credito, all'insussistenza di un valido titolo esecutivo mancando la sottoscrizione del ruolo richiesta dall'art. 12 del D.P.R. /n. 602/1073, alla ritardata iscrizione nei ruoli come previsto dall'art. 17 del D.P.R. n. 602/1973, dallo stesso giudice procedente rilevate in sentenza come domanda richieste dal debitore esecutato, il giudice Salvati nulla dispone”.
La doglianza di omessa pronuncia è quindi fondata.
Venendo al merito del primo motivo proposto dal e cioè Parte_1
l'eccezione di prescrizione, l'appellante osserva che le sanzioni pecuniarie applicate per le violazioni al codice della strada (unici crediti per i quali è stata riconosciuta la competenza per materia del giudice ordinario e di cui si discute in questa sede) relativamente alle seguenti cartelle:
- 100R100 2007 0008 4657 67000 di euro 151,56,
- 100R100 2007 0035 3621 75000 di euro 170.16 - 100R100 2007 0062 8001 12000 di euro 781,32
- 100R100 2008 0008 5377 26000 di euro 99,96
- 100R100 2008 0017 1555 86000 di euro 111,01
- 1003100 2010 0011 9370 40000 di euro 267,13
- 100R100 2010 0017 9726 39000 di euro 151,54, devono ritenersi prescritte (tempo necessario a prescrivere: cinque anni) in quanto né gli atti presupposti né le prodromiche cartelle ovvero atti interruttivi della prescrizione risultano essere stati notificati al Parte_1
L'eccezione è fondata.
L – che sarebbe stata onerata della prova della Controparte_2
rituale notifica delle intimazioni di pagamento e delle prodromiche cartelle e di eventuali atti interruttivi della prescrizione (da ultimo, Cass. 16 maggio 2024, n.
13691) - si limita a dedurre, sulla questione della omessa notifica degli atti presupposti, la propria carenza di legittimazione passiva così osservando:
“Relativamente alla omessa notifica degli atti presupposti si ribadisce la carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellata” (v. punto n. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell CP_2
deve essere disattesa posto che in base all'art. 39 del d.lgs. n. 112 del
[...]
1999, “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Solo per gli atti notificati a far tempo dal 5 gennaio 2024, si applica il comma 6 bis dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 secondo cui “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti” (se all'epoca fosse stata vigente la suddetta norma, trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario, sarebbe stato onere del evocare in giudizio anche l'Ente creditore). Parte_1
Per quanto riguarda la notifica delle cartelle, l Controparte_2
sostiene che “gli estratti di ruolo depositati costituiscono valida prova ai fini della notifica essendo non una sintesi discrezionale del ruolo ma la riproduzione fedele della pretesa impositiva azionata” per cui l' , “nel caso in Controparte_2
cui non sia più in possesso della relativa documentazione al fine di assolvere all'onere probatorio … può produrre copia conforme degli estratti di ruolo attestanti la data della notifica” per cui l'attestazione della avvenuta notifica da parte dell in quanto “ente pubblico economico, ha Controparte_2
efficacia probatoria privilegiata propria degli atti pubblici per cui le contestazioni relative alla veridicità dei dati riportati possono essere sollevate solo mediante la proposizione di un giudizio di querela di falso”.
Si tratta di tesi non condivisibile posto che non è affatto sufficiente l'estratto di ruolo per provare la notifica della cartella ma occorre la produzione in giudizio della relata di notifica ovvero dell'avviso di ricevimento (Cass. 23 novembre 2021, n. 36263); l'estratto di ruolo può fare fede fino a querela di falso delle attività compiute dall'agente della riscossione, sulla provenienza delle scritture dell'atto e sulla attività che il pubblico ufficiale afferma di avere esplicato, ivi compreso la data in cui è attestato il compimento delle attività medesime (Cass. 29 luglio 2011, n. 16665) ma non può avere fede privilegiata per quanto riguarda il dichiarato perfezionamento di una notifica per la cui prova non
è sufficiente l'indicazione, contenuta nell'astratto di ruolo, che la cartella è stata notificata, ma è necessario che l'agente della riscossione produca in giudizio la prova del rituale perfezionamento della notifica.
In questo quadro, non essendovi la rituale prova della notifica degli atti presupposti e degli atti dell della riscossione, le sanzioni pecuniarie per CP_2
violazione al codice della strada di cui al riportato elenco, devono ritenersi ampiamente prescritte - si ricordi che non può funzionare come atto interruttivo della prescrizione neppure il pignoramento presso terzi, non essendo stato il pignoramento notificato al come ha affermato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma 11681/2014 - per decorso del termine quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione (artt. 209 C.d.S. e 28 legge
689/1981).
///
Con il secondo motivo il deduce che svolgeva attività di lavoro Parte_1
assimilato a quello dipendente ex art. 409, n. 3, c.p.c. “e che il datore di lavoro del sig. a seguito dell'intimazione di AL sud ha pignorato tutti Parte_1
i crediti che lo stesso vanta nei confronti del terzo Parte_2
come si evince all'acclusa lettera allegata e non solo quelli
[...]
nella misura di un quinto della retribuzione, così come invece previsto dall'art.
545”.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
In effetti, siccome il rilievo circa la misura della pignorabilità dei crediti ex art. 409, n. 3, c.p.c., riguarda carichi che sono stati dichiarati prescritti, il motivo
– alla luce dell'accoglimento di quello precedente e della dichiarata nullità del pignoramento – è da ritenersi assorbito.
Il rilievo, peraltro – laddove adombra una responsabilità dell CP_2
- non sarebbe fondato.
[...]
Ora, è noto che da oltre un decennio (cfr. Cass. 685/2012) la giurisprudenza ha esteso i limiti del pignoramento ex art. 545 c.p.c. anche ai rapporti previsti dall'art. 409, n. 3, c.p.c.; ciò ha comportato che anche i nuovi limiti stabiliti per l'esecuzione esattoriale dall'art. 73 ter del D.P.R. 602 del 1973 siano stati estesi ai medesimi rapporti ex citato art. 409.
Ne deriva che i compensi percepiti in base ai rapporti previsti dall'art. 409,
n. 3, c.p.c. possono essere pignorati, per i carichi affidati all'Agente della riscossione, nella misura di 1/10 in presenza di emolumenti fino a euro 2.500,00,
1/7 in presenza di emolumenti di valore compreso tra euro 2.500,00 ed euro 5.000,00 e 1/5 in presenza di emolumenti di valore superiore ad € 5.000,00 (art. 72 ter D.P.R. 602/1973).
Ora, quindi, non può essere mossa alcuna censura all CP_2
perché ha legittimamente chiesto il pignoramento nei limiti di cui
[...]
all'art. 72 ter menzionato.
Del resto, è lo stesso che afferma che “il datore di lavoro del Parte_1
sig. a seguito dell'intimazione di AL sud ha pignorato tutti i Parte_1
crediti che lo stesso vanta nei confronti del terzo Parte_2
… come si evince all'acclusa lettera allegata”; dunque, la
[...]
sottoposizione a esecuzione dell'intero importo degli emolumenti non dipese dall'Agente della riscossione ma fu un errore – o un eccesso di zelo - del datore di lavoro del che, invece di limitarsi a pignorare il credito del Parte_1
nei limiti dell'art. 72 ter citato come richiesto dall'Agente della Parte_1
riscossione, lo ha assoggettato all'esecuzione per l'intero.
///
Con il terzo motivo il lamenta la compensazione delle spese Parte_1
disposta dal primo giudice e la mancata regolazione delle spese del precedente giudizio di appello.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Va osservato, in proposito, che il Tribunale ha compensato le spese sulla scorta di una erroneamente ritenuta cessazione della materia del contendere.
In realtà il Tribunale avrebbe dovuto, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dal dichiarare estinti per prescrizione i carichi Parte_1
iscritti a ruolo di cui alle cartelle di pagamento per cui è causa.
Il Tribunale, quindi, coerentemente - applicando il principio della soccombenza – avrebbe dovuto condannare alla rifusione delle spese l'
[...]
. Controparte_2 Ne deriva, pertanto, che, in riforma della sentenza impugnata, l'
[...]
deve essere condannato alla rifusione delle spese del primo grado Controparte_2
di giudizio che si liquidano come in dispositivo.
In ragione dello stesso principio, l deve essere Controparte_2
condannato alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, anch'esse liquidate come in dispositivo.
In entrambi i casi le spese vanno distratte in favore dell'avvocato Vincenzo
Carraturo che se ne è dichiarato antistatario.
Per quanto riguarda il precedente giudizio di appello – in cui la Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in riforma della sentenza di primo grado – le spese devono essere integralmente compensate in quanto pronuncia di mero rito cui ha dato causa la errata pronuncia declinatoria del Tribunale.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Roma n. 15211 dell'anno 2020, così decide in riforma della stessa:
a) dichiara estinti per intervenuta prescrizione i carichi di cui alle cartelle di pagamento nn. 100R100 2007 0008 4657 67000 di euro 151,56, 100R100 2007
0035 3621 75000 di euro 170,16, 100R100 2007 0062 8001 12000 di euro 781,32,
100R100 2008 0008 5377 26000 di euro 99,96, 100R100 2008 0017 1555 86000 di euro 111,01, 1003100 2010 0011 9370 40000 di euro 267,13 e 100R100 2010
0017 9726 39000 di euro 151,54;
b) condanna alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali del primo grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro
1.701,00 e del presente grado di appello che si liquidano in complessivi euro
1.923,00, oltre, per entrambi i gradi, al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfetario 15% e agli oneri accessori di legge in quanto dovuti, il tutto da distrarsi in favore dell'avvocato Vincenzo Carraturo che se ne è dichiarato antistatario;
c) compensa integralmente le spese del precedente giudizio di appello.
Roma, li 5 marzo 2025
Il presidente estensore