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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/05/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1398/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 1398/2021 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
CP_1
APPELLATA
Oggi 19 maggio 2025 all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte telematicamente da ritenersi allegate al presente verbale di udienza:
Per l'avv. PARADISO ANGELA Parte_1
Per l'avv. VIGLIOTTI STELLA CP_1
Il Giudice
Lette le dette note scritte, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 1398/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARADISO ANGELA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 71042 presso il difensore Parte_1 avv. PARADISO ANGELA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGLIOTTI CP_1 C.F._1
STELLA, elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA 6E 71042 presso il difensore Parte_1 avv. VIGLIOTTI STELLA CONVENUTO
APPELLATA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 01.03.2017, ha convenuto in giudizio il CP_1 [...]
dinanzi al Giudice di Pace di Cerignola per sentirlo condannare al risarcimento dei danni Parte_1 subiti a seguito di un sinistro occorsole in data 09.12.2016, alle ore 15:00 circa.
A sostegno della sua domanda l'attrice ha dedotto che, mentre percorreva a piedi via IV Novembre in
, giunta all'altezza del civico 9, era inciampata e caduta rovinosamente a causa di una Parte_1 disconnessione presente sul marciapiede, non segnalata e insidiosa, caratterizzata da crepe e instabilità della pavimentazione. A seguito della caduta, aveva riportato lesioni personali diagnosticate presso il locale nosocomio in “fratture costali multiple”. I danni subiti erano stati quantificati in € 4.365,56, oltre accessori.
Si è costituito in giudizio il contestando la domanda in fatto e in diritto e Parte_1 chiedendone il rigetto. In subordine, ha chiesto la riduzione del risarcimento per concorso di colpa dell'attrice.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e CTU medico-legale.
All'esito, il Giudice di Pace di Cerignola, con sentenza n. 29/2021, pubblicata in data 11.01.2021, ha accolto la domanda attorea, dichiarando la responsabilità esclusiva del ex art. Parte_1
pagina 2 di 8 2051 c.c. e condannandolo al pagamento di € 4.365,56 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il con atto notificato via PEC in data Parte_1
04.03.2021, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c., l'interruzione del nesso causale per fatto colposo della danneggiata (caso fortuito), il concorso di colpa della stessa e l'erronea liquidazione del danno morale.
Si è costituita in appello chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità CP_1 dell'appello per carenza di specificità dei motivi e, nel merito, il rigetto integrale del gravame con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione all'udienza del 19.05.2025.
*****
1.In rito, deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327
c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi dell'art. 342 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalla norma. Deve, infatti, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. avanzata dalla difesa dell'appellata. Deve rilevarsi, infatti, che il testo novellato dell'art. 342 CPC non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. civ., sez. III, ord. n. 13151 del 25.5.2017).
Pertanto, l'atto di appello raggiunge il suo scopo nella misura in cui individua le parti di cui l'appellante chiede la riforma e gli errori, in iudicando o in procedendo, da cui esse sono affette, giacché i motivi d'appello assolvono due funzioni: quella di delimitare l'oggetto dell'impugnazione e quella di indicare le ragioni dell'appello.
Dunque, nel caso di specie, il limite posto dall'art.342 CPC deve reputarsi pienamente rispettato, essendo stato esaurientemente individuato il “quantum appellatum” con riferimento alla responsabilità ex art.2051 c.c., alla liquidazione del danno morale, e alla regolamentazione delle spese.
2. In via preliminare, si osserva che, per ragioni di economia processuale e di celerità del giudizio (artt.
24 e 111 Cost.), l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, anche laddove la stessa fosse logicamente subordinata alle altre, senza che la necessità di esaminarle previamente tutte secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. un., 08/05/2014, n.9936 “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, Parte_1 - 6 - suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”. Ed invero, in base al suddetto principio - desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. - è consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale ovvero preliminare (cfr. Corte cass. Sez. pagina 3 di 8 U., Sentenza n. 9936 del 08/05/2014). In un'ottica di economia processuale, difatti, le più recenti pronunce della Corte di Cassazione optano per una nuova applicazione del c.d. principio della ragione più liquida nel rapporto tra questioni di merito e questioni di rito, consentendo al Giudice di rigettare la domanda nel merito senza esaminare le questioni pregiudiziali di rito (cfr. da ultimo, anche Cass. n.
5804/2017). In tal senso, al giudicante è consentito 'sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.' e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n.
9936/2014; Cass. n. 12002/2014; Cass. n. 23621/2011)”; ibidem Tribunale sez. lav. - Bari, 02/05/2022,
n. 1259).
Nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento.
L'appellante ha censurato globalmente la sentenza emessa dal Giudice di prime cure deducendo che questi, ritenuta l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2051 c.c., quale ipotesi di responsabilità oggettiva fondata sul mero rapporto di custodia e non sulla presunzione di colpa della Pubblica Amministrazione proprietaria del demanio stradale, avrebbe errato nel configurare il caso fortuito idoneo ad escludere tale responsabilità, non valutando congruamente il comportamento tenuto dalla nel percorrere il CP_1 tratto interessato dal dissesto.
L'appellata, dal canto suo, ha contestato le ragioni di gravame interposte deducendo la correttezza del percorso logico-motivazionale seguito dal GdP.
2.1 Dato atto delle rispettive posizioni delle parti, va anzitutto rilevato che la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità dell'ente convenuto nella causazione del sinistro occorso all'attrice danneggiata e del danno risarcibile. Correttamente l'attrice ha invocato l'applicazione dell'art. 2051 c.c., norma che consente di individuare nel custode della cosa fonte di danno il soggetto responsabile tenuto al risarcimento.
Costituisce ormai principio consolidato che l'ente proprietario della strada pubblica si presume responsabile dei sinistri connessi a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura della strada stessa (Cass. n. 8995/2013; Cass. n. 15761/2016), tuttavia, principio altrettanto pacifico è che l'ente proprietario della strada sia esonerato della responsabilità ex art. 2051 c.c. nel caso in cui il danno da cosa in custodia scaturisca da caso fortuito, il quale può essere integrato anche da una condotta colposa del danneggiato sia qualora quest'ultimo non presti l'ordinaria attenzione a fronte di una insidia stradale ben visibile e facilmente evitabile (Cass. n. 12032/2018) sia nell'eventualità che il medesimo danneggiato ponga in essere una condotta contraria ai più elementari doveri di cautela e prudenza (Cass. n. 2692/2014).
Va premesso come l'oggettiva interdipendenza fattuale tra “res” inerte e comportamento dell'utente nella determinazione dell'evento dannoso è sempre stata tenuta in considerazione dalla giurisprudenza, ancorché variamente atteggiata sulle caratteristiche strutturali o congiunturali della “res” o sul caso fortuito come elemento liberatorio della responsabilità.
Si è quindi affermato che la “res” deve presentare i caratteri dell'insidia e/o del trabocchetto [“La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. sussiste qualora ricorrano due presupposti: un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno.” (Cass. civ., sez. III,
13 maggio 2010, n. 11592; cfr., altresì, Cass. civ., sez. III, 26 aprile 2013, n. 10096)]. In altri casi, è pagina 4 di 8 stato, invece, affermato che, una volta acclarata la sussistenza del nesso eziologico fra “res” ed evento dannoso, il caso fortuito può essere determinato, oltre che da un evento straordinario ed eccezionale o dal fatto del terzo, anche dal fatto della stessa persona danneggiata, gravata di uno specifico dovere di attenzione (cfr., all'uopo, Corte Cost., 10 maggio 1999, n. 156 secondo cui nell'accertamento in concreto di questa responsabilità “non si può ignorare il particolare rapporto che - come sopra si è già accennato - hanno con la strada pubblica, da una parte, l'ente proprietario e, dall'altra, gli utenti, i quali, in coerenza con il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati d'un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità”. Tutti i diversi orientamenti incidono, in realtà, sul rapporto di causalità materiale tra la “res” e l'evento dannoso, mitigando o escludendo la responsabilità del custode nel caso in cui l'evento non sia frutto di un determinismo inevitabilmente connaturato alla res ma derivi, in parte o in tutto, da situazioni esterne, compreso il comportamento del danneggiato (cfr. art. 1227 cod. civ.); è infatti indubbia la tendenza della giurisprudenza a recuperare la centralità del rapporto causale (così Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2014, n. 999; Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2013, n. 2660; Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2013,
n. 6306; Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2013, n. 7125; Cass. civ. (ord.), 16 aprile 2012, n. 5977; Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4231; Cass. civ. (ord.), sez. III, 24 maggio 2011, n. 11430; Cass. civ.
(ord.), sez. VI, 11 marzo 2011, n. 5910; Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2010, n. 25105).
La già risalente distinzione tra “causa” e “occasione” aiuta a chiarire che la responsabilità del custode insorge laddove, per caratteristiche strutturali e/o per circostanze esterne, la dannosità della “res” non sia oggettivamente percepibile né soggettivamente prevedibile: in tali casi, infatti, pur nell'interazione con un elemento esterno (il comportamento dell'utente) la “res” individua comunque la “causa” efficiente dell'evento lesivo;
laddove, invece, la pericolosità della “res” non presenti le caratteristiche dell'invisibilità e dell'imprevedibilità, l'evento dannoso risulta conseguenza fattuale dell'intervento esterno, sicché è l'agire umano a individuare la causa dell'evento dannoso, mentre la “res” degrada a mera occasione.
Ciò significa anche che il rapporto causale non ha come termine di riferimento l'inadempimento, da parte dell'ente proprietario, dei suoi doveri di manutenzione e custodia ma concerne unicamente la diretta ed esclusiva derivazione del danno dalla “res” oggetto della custodia (cfr., all'uopo, Cass., sez.
III, 27 marzo 2007, n. 7403).
Orbene, poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la “causalità” della “res” nei termini sopra descritti (anche per il principio della cosiddetta “vicinanza della prova”), e non già il custode a doverla escludere;
benché talvolta la giurisprudenza si esprima ancora in termini di “fortuito” (accidentale o meno) per indicare l'esclusione del rapporto eziologico, deve ritenersi che l'onere della prova liberatoria gravante sul custode si ponga in un momento logico-giuridico successivo alla dimostrazione del rapporto causale e involga essenzialmente il concreto esercizio della custodia (cfr. Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2013, n.
8935; Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2013, n. 6101; Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2013, n. 783).
Giova all'uopo osservare che la S.C. ha chiarito che "la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa tuttavia il danneggiato dall'onere di provare l'accadimento fattuale e il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale pagina 5 di 8 della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa". Inoltre, come affermato sempre dai giudici di legittimità "in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per
l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso" (Cass. 11946/13; conforme Cass. 23919/13, secondo cui "l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art.
2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la con-creta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”).
Nel compiere tali ultime valutazione, si dovrà tener conto che quanto più il dissesto è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle;
conf.
Cass. 999/14).
Merita, infine, un richiamo l'affermazione del seguente principio di diritto da parte della Corte di Cassazione: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. 11526.2017)
Va unitamente sottolineato quanto affermato da una più recente pronuncia della Cassazione,
Cassazione civile , sez. VI , 01/02/2021 , n. 2184: “In tema di art. 2051 c.c. , è sempre richiesta la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene” .
Esiste, quindi, un dovere di cautela in capo a chiunque entri in contatto con la cosa, sussistendo in capo a ciascuno un dovere di “autoresponsabilità” nel momento in cui si relaziona alla realtà circostante e dunque il dovere di adottare le opportune cautele ed osservare le regole di comune prudenza al fine di evitare il verificarsi dell'evento dannoso (vedi Cass. n. 5807/2017).
Infatti, come di recente chiarito dalla Suprema Corte, «in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere pagina 6 di 8 generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 9009/2015; Cass. n. 10300/07).
2.2 Alla stregua dei principi giurisprudenziali qui richiamati, nel caso in esame risulta solo parzialmente sussistente il rapporto causale tra il danno e la “res” che ha costituito occasione e non causa del sinistro.
Induce a tale conclusione il riesame complessivo delle risultanze istruttorie sottoposte al giudice dell'impugnazione dall'appellante in ragione del motivo di gravame proposto.
Facendo applicazione dei suesposti principi, nel caso di specie, il GdP ha ritenuto stabilire una responsabilità esclusiva in capo all'ente comunale in considerazione dell'omessa manutenzione della sede stradale senza, tuttavia, valutare l'incidenza causale del comportamento della e della CP_1 mancata diligenza di quest'ultima ad evitare il transito sulla buca in questione.
In primis, circostanziando i fatti oggetto di causa, è possibile stabilire con certezza, che la buca de quo non potesse considerarsi un'insidia essendo la stessa costituita da un ampio dissesto stradale ben visibile e, quindi, facilmente evitabile, sia per le notevoli dimensioni che per la luce naturale presente al momento del sinistro che, verosimilmente, avrebbero consentito alla di prevedere ed evitare il CP_1 danno.
Risulta, inoltre, che il giorno del sinistro non avesse piovuto, pertanto, la buca non poteva essere ricolma d'acqua piovana che la rendesse non percepibile, ed inoltre, che il sinistro sarebbe avvenuto in condizioni di piena luce, ore 15,00 del 9.12.16 e, dunque, in condizioni di perfetta visibilità del manto stradale.
Dai reperti fotografici allegati al fascicolo di primo grado della parte attrice e dalla testimonianza delle testi e può evincersi che il dissesto stradale di cui si discorre fosse rappresentato Tes_1 Tes_2 da una buca ben visibile, e dunque tale da poter essere evitata prestando una semplice attenzione ad adottare un'andatura congrua allo stato della strada, visibilmente dissestata. Peraltro, la teste , Tes_1 figlia della ha rappresentato in sede di escussione che la buca de quo fosse stata segnalata al CP_1
Comando dei Vigili e tale circostanza, quand'anche non provata (non vi è in atti alcun documento che attesti la denuncia presso la Polizia Municipale), segnala che le condizioni del marciapiede fossero note ai residenti.
Appare opportuno, infatti, rimarcare che la e la di lei figlia, erano residenti sulla medesima CP_1 strada teatro del sinistro ed è verosimilmente presumibile che percorressero quel tratto quotidianamente
(sul punto Cass. 15/04/2015 n. 7636; Cass 26.05.2014 n. 11661; Cass Civile Ord. Sez. 6 Num.
22419/20179).
Invero, proprio la specifica conformazione dei luoghi oltreché la conoscenza degli stessi, rende palese la violazione da parte della dei propri doveri di diligenza poiché la situazione che ha provocato CP_1 il sinistro era tale da rendere possibile per la danneggiata un diverso comportamento di diligenza, capace di evitare il danno. pagina 7 di 8 Emerge, dunque, un rilevante concorso di colpa della danneggiata nella produzione del danno: dalla conoscenza dei luoghi, dalle circostanze temporali, che consentivano una buona visibilità, è deducibile che lo stato di dissesto stradale, fosse visibile e percepibile, richiedendo alla un grado di CP_1 attenzione maggiore nell'adottare quelle cautele che era legittimo attendersi.
Seppure, in linea di principio, può ritenersi parzialmente condivisibile la valutazione operata dal
Giudice di Pace in sentenza secondo cui il concetto di prevedibilità deve tener conto anche dei fattori di rischio legati all'età della persona, tale considerazione non può tuttavia prescindere dalla considerazione degli elementi prima descritti, dai quali emerge, con chiarezza, che, nel caso di specie, il dissesto non presentasse i caratteri dell'insidia e del trabocchetto, esclusi dalla pacifica conoscenza dello stato dei luoghi e dalla perfetta visibilità delle condizioni del marciapiede che avrebbero dovuto indurre a prestare maggiore cautela nel transitare sul punto. CP_1
Conclusivamente, l'appellata sentenza deve essere integralmente riformata con dichiarazione di rigetto della domanda risarcitoria proposta da nei confronti del . CP_1 Parte_1
3. In considerazione della giurisprudenza ondivaga circa il tema della responsabilità oggettiva della p.a.
e del fortuito integrato dal comportamento dell'utente della strada, con riferimento, come meglio spiegato in parte motiva, al tema della prevedibilità, si ritiene congruo ed equo compensare integralmente le spese di lite del primo grado e del grado di appello.
3.1 Le spese di c.t.u. liquidate come da decreto del GdP, ferma restando la solidarietà passiva di ambo le parti nei confronti del consulente, debbono porsi in capo a e al al 50%. CP_2 Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 29/2021 del Giudice di Pace di
Cerignola, rigetta la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti del CP_1 Parte_1
;
[...]
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado e del grado di appello, per le ragioni di cui in parte motiva;
- pone in via definitiva le spese della CTU espletata nel primo grado di giudizio, già liquidate con separato decreto, in misura del 50% a carico di entrambe le parti, e CP_1 Parte_1
, ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del professionista.
[...]
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del giorno 19.05.2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
Foggia, 19.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 1398/2021 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
CP_1
APPELLATA
Oggi 19 maggio 2025 all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte telematicamente da ritenersi allegate al presente verbale di udienza:
Per l'avv. PARADISO ANGELA Parte_1
Per l'avv. VIGLIOTTI STELLA CP_1
Il Giudice
Lette le dette note scritte, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 1398/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARADISO ANGELA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 71042 presso il difensore Parte_1 avv. PARADISO ANGELA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGLIOTTI CP_1 C.F._1
STELLA, elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA 6E 71042 presso il difensore Parte_1 avv. VIGLIOTTI STELLA CONVENUTO
APPELLATA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 01.03.2017, ha convenuto in giudizio il CP_1 [...]
dinanzi al Giudice di Pace di Cerignola per sentirlo condannare al risarcimento dei danni Parte_1 subiti a seguito di un sinistro occorsole in data 09.12.2016, alle ore 15:00 circa.
A sostegno della sua domanda l'attrice ha dedotto che, mentre percorreva a piedi via IV Novembre in
, giunta all'altezza del civico 9, era inciampata e caduta rovinosamente a causa di una Parte_1 disconnessione presente sul marciapiede, non segnalata e insidiosa, caratterizzata da crepe e instabilità della pavimentazione. A seguito della caduta, aveva riportato lesioni personali diagnosticate presso il locale nosocomio in “fratture costali multiple”. I danni subiti erano stati quantificati in € 4.365,56, oltre accessori.
Si è costituito in giudizio il contestando la domanda in fatto e in diritto e Parte_1 chiedendone il rigetto. In subordine, ha chiesto la riduzione del risarcimento per concorso di colpa dell'attrice.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e CTU medico-legale.
All'esito, il Giudice di Pace di Cerignola, con sentenza n. 29/2021, pubblicata in data 11.01.2021, ha accolto la domanda attorea, dichiarando la responsabilità esclusiva del ex art. Parte_1
pagina 2 di 8 2051 c.c. e condannandolo al pagamento di € 4.365,56 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il con atto notificato via PEC in data Parte_1
04.03.2021, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c., l'interruzione del nesso causale per fatto colposo della danneggiata (caso fortuito), il concorso di colpa della stessa e l'erronea liquidazione del danno morale.
Si è costituita in appello chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità CP_1 dell'appello per carenza di specificità dei motivi e, nel merito, il rigetto integrale del gravame con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione all'udienza del 19.05.2025.
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1.In rito, deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327
c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi dell'art. 342 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalla norma. Deve, infatti, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. avanzata dalla difesa dell'appellata. Deve rilevarsi, infatti, che il testo novellato dell'art. 342 CPC non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. civ., sez. III, ord. n. 13151 del 25.5.2017).
Pertanto, l'atto di appello raggiunge il suo scopo nella misura in cui individua le parti di cui l'appellante chiede la riforma e gli errori, in iudicando o in procedendo, da cui esse sono affette, giacché i motivi d'appello assolvono due funzioni: quella di delimitare l'oggetto dell'impugnazione e quella di indicare le ragioni dell'appello.
Dunque, nel caso di specie, il limite posto dall'art.342 CPC deve reputarsi pienamente rispettato, essendo stato esaurientemente individuato il “quantum appellatum” con riferimento alla responsabilità ex art.2051 c.c., alla liquidazione del danno morale, e alla regolamentazione delle spese.
2. In via preliminare, si osserva che, per ragioni di economia processuale e di celerità del giudizio (artt.
24 e 111 Cost.), l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, anche laddove la stessa fosse logicamente subordinata alle altre, senza che la necessità di esaminarle previamente tutte secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. un., 08/05/2014, n.9936 “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, Parte_1 - 6 - suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”. Ed invero, in base al suddetto principio - desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. - è consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale ovvero preliminare (cfr. Corte cass. Sez. pagina 3 di 8 U., Sentenza n. 9936 del 08/05/2014). In un'ottica di economia processuale, difatti, le più recenti pronunce della Corte di Cassazione optano per una nuova applicazione del c.d. principio della ragione più liquida nel rapporto tra questioni di merito e questioni di rito, consentendo al Giudice di rigettare la domanda nel merito senza esaminare le questioni pregiudiziali di rito (cfr. da ultimo, anche Cass. n.
5804/2017). In tal senso, al giudicante è consentito 'sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.' e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n.
9936/2014; Cass. n. 12002/2014; Cass. n. 23621/2011)”; ibidem Tribunale sez. lav. - Bari, 02/05/2022,
n. 1259).
Nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento.
L'appellante ha censurato globalmente la sentenza emessa dal Giudice di prime cure deducendo che questi, ritenuta l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2051 c.c., quale ipotesi di responsabilità oggettiva fondata sul mero rapporto di custodia e non sulla presunzione di colpa della Pubblica Amministrazione proprietaria del demanio stradale, avrebbe errato nel configurare il caso fortuito idoneo ad escludere tale responsabilità, non valutando congruamente il comportamento tenuto dalla nel percorrere il CP_1 tratto interessato dal dissesto.
L'appellata, dal canto suo, ha contestato le ragioni di gravame interposte deducendo la correttezza del percorso logico-motivazionale seguito dal GdP.
2.1 Dato atto delle rispettive posizioni delle parti, va anzitutto rilevato che la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità dell'ente convenuto nella causazione del sinistro occorso all'attrice danneggiata e del danno risarcibile. Correttamente l'attrice ha invocato l'applicazione dell'art. 2051 c.c., norma che consente di individuare nel custode della cosa fonte di danno il soggetto responsabile tenuto al risarcimento.
Costituisce ormai principio consolidato che l'ente proprietario della strada pubblica si presume responsabile dei sinistri connessi a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura della strada stessa (Cass. n. 8995/2013; Cass. n. 15761/2016), tuttavia, principio altrettanto pacifico è che l'ente proprietario della strada sia esonerato della responsabilità ex art. 2051 c.c. nel caso in cui il danno da cosa in custodia scaturisca da caso fortuito, il quale può essere integrato anche da una condotta colposa del danneggiato sia qualora quest'ultimo non presti l'ordinaria attenzione a fronte di una insidia stradale ben visibile e facilmente evitabile (Cass. n. 12032/2018) sia nell'eventualità che il medesimo danneggiato ponga in essere una condotta contraria ai più elementari doveri di cautela e prudenza (Cass. n. 2692/2014).
Va premesso come l'oggettiva interdipendenza fattuale tra “res” inerte e comportamento dell'utente nella determinazione dell'evento dannoso è sempre stata tenuta in considerazione dalla giurisprudenza, ancorché variamente atteggiata sulle caratteristiche strutturali o congiunturali della “res” o sul caso fortuito come elemento liberatorio della responsabilità.
Si è quindi affermato che la “res” deve presentare i caratteri dell'insidia e/o del trabocchetto [“La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. sussiste qualora ricorrano due presupposti: un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno.” (Cass. civ., sez. III,
13 maggio 2010, n. 11592; cfr., altresì, Cass. civ., sez. III, 26 aprile 2013, n. 10096)]. In altri casi, è pagina 4 di 8 stato, invece, affermato che, una volta acclarata la sussistenza del nesso eziologico fra “res” ed evento dannoso, il caso fortuito può essere determinato, oltre che da un evento straordinario ed eccezionale o dal fatto del terzo, anche dal fatto della stessa persona danneggiata, gravata di uno specifico dovere di attenzione (cfr., all'uopo, Corte Cost., 10 maggio 1999, n. 156 secondo cui nell'accertamento in concreto di questa responsabilità “non si può ignorare il particolare rapporto che - come sopra si è già accennato - hanno con la strada pubblica, da una parte, l'ente proprietario e, dall'altra, gli utenti, i quali, in coerenza con il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati d'un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità”. Tutti i diversi orientamenti incidono, in realtà, sul rapporto di causalità materiale tra la “res” e l'evento dannoso, mitigando o escludendo la responsabilità del custode nel caso in cui l'evento non sia frutto di un determinismo inevitabilmente connaturato alla res ma derivi, in parte o in tutto, da situazioni esterne, compreso il comportamento del danneggiato (cfr. art. 1227 cod. civ.); è infatti indubbia la tendenza della giurisprudenza a recuperare la centralità del rapporto causale (così Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2014, n. 999; Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2013, n. 2660; Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2013,
n. 6306; Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2013, n. 7125; Cass. civ. (ord.), 16 aprile 2012, n. 5977; Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4231; Cass. civ. (ord.), sez. III, 24 maggio 2011, n. 11430; Cass. civ.
(ord.), sez. VI, 11 marzo 2011, n. 5910; Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2010, n. 25105).
La già risalente distinzione tra “causa” e “occasione” aiuta a chiarire che la responsabilità del custode insorge laddove, per caratteristiche strutturali e/o per circostanze esterne, la dannosità della “res” non sia oggettivamente percepibile né soggettivamente prevedibile: in tali casi, infatti, pur nell'interazione con un elemento esterno (il comportamento dell'utente) la “res” individua comunque la “causa” efficiente dell'evento lesivo;
laddove, invece, la pericolosità della “res” non presenti le caratteristiche dell'invisibilità e dell'imprevedibilità, l'evento dannoso risulta conseguenza fattuale dell'intervento esterno, sicché è l'agire umano a individuare la causa dell'evento dannoso, mentre la “res” degrada a mera occasione.
Ciò significa anche che il rapporto causale non ha come termine di riferimento l'inadempimento, da parte dell'ente proprietario, dei suoi doveri di manutenzione e custodia ma concerne unicamente la diretta ed esclusiva derivazione del danno dalla “res” oggetto della custodia (cfr., all'uopo, Cass., sez.
III, 27 marzo 2007, n. 7403).
Orbene, poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la “causalità” della “res” nei termini sopra descritti (anche per il principio della cosiddetta “vicinanza della prova”), e non già il custode a doverla escludere;
benché talvolta la giurisprudenza si esprima ancora in termini di “fortuito” (accidentale o meno) per indicare l'esclusione del rapporto eziologico, deve ritenersi che l'onere della prova liberatoria gravante sul custode si ponga in un momento logico-giuridico successivo alla dimostrazione del rapporto causale e involga essenzialmente il concreto esercizio della custodia (cfr. Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2013, n.
8935; Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2013, n. 6101; Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2013, n. 783).
Giova all'uopo osservare che la S.C. ha chiarito che "la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa tuttavia il danneggiato dall'onere di provare l'accadimento fattuale e il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale pagina 5 di 8 della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa". Inoltre, come affermato sempre dai giudici di legittimità "in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per
l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso" (Cass. 11946/13; conforme Cass. 23919/13, secondo cui "l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art.
2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la con-creta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”).
Nel compiere tali ultime valutazione, si dovrà tener conto che quanto più il dissesto è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle;
conf.
Cass. 999/14).
Merita, infine, un richiamo l'affermazione del seguente principio di diritto da parte della Corte di Cassazione: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. 11526.2017)
Va unitamente sottolineato quanto affermato da una più recente pronuncia della Cassazione,
Cassazione civile , sez. VI , 01/02/2021 , n. 2184: “In tema di art. 2051 c.c. , è sempre richiesta la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene” .
Esiste, quindi, un dovere di cautela in capo a chiunque entri in contatto con la cosa, sussistendo in capo a ciascuno un dovere di “autoresponsabilità” nel momento in cui si relaziona alla realtà circostante e dunque il dovere di adottare le opportune cautele ed osservare le regole di comune prudenza al fine di evitare il verificarsi dell'evento dannoso (vedi Cass. n. 5807/2017).
Infatti, come di recente chiarito dalla Suprema Corte, «in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere pagina 6 di 8 generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 9009/2015; Cass. n. 10300/07).
2.2 Alla stregua dei principi giurisprudenziali qui richiamati, nel caso in esame risulta solo parzialmente sussistente il rapporto causale tra il danno e la “res” che ha costituito occasione e non causa del sinistro.
Induce a tale conclusione il riesame complessivo delle risultanze istruttorie sottoposte al giudice dell'impugnazione dall'appellante in ragione del motivo di gravame proposto.
Facendo applicazione dei suesposti principi, nel caso di specie, il GdP ha ritenuto stabilire una responsabilità esclusiva in capo all'ente comunale in considerazione dell'omessa manutenzione della sede stradale senza, tuttavia, valutare l'incidenza causale del comportamento della e della CP_1 mancata diligenza di quest'ultima ad evitare il transito sulla buca in questione.
In primis, circostanziando i fatti oggetto di causa, è possibile stabilire con certezza, che la buca de quo non potesse considerarsi un'insidia essendo la stessa costituita da un ampio dissesto stradale ben visibile e, quindi, facilmente evitabile, sia per le notevoli dimensioni che per la luce naturale presente al momento del sinistro che, verosimilmente, avrebbero consentito alla di prevedere ed evitare il CP_1 danno.
Risulta, inoltre, che il giorno del sinistro non avesse piovuto, pertanto, la buca non poteva essere ricolma d'acqua piovana che la rendesse non percepibile, ed inoltre, che il sinistro sarebbe avvenuto in condizioni di piena luce, ore 15,00 del 9.12.16 e, dunque, in condizioni di perfetta visibilità del manto stradale.
Dai reperti fotografici allegati al fascicolo di primo grado della parte attrice e dalla testimonianza delle testi e può evincersi che il dissesto stradale di cui si discorre fosse rappresentato Tes_1 Tes_2 da una buca ben visibile, e dunque tale da poter essere evitata prestando una semplice attenzione ad adottare un'andatura congrua allo stato della strada, visibilmente dissestata. Peraltro, la teste , Tes_1 figlia della ha rappresentato in sede di escussione che la buca de quo fosse stata segnalata al CP_1
Comando dei Vigili e tale circostanza, quand'anche non provata (non vi è in atti alcun documento che attesti la denuncia presso la Polizia Municipale), segnala che le condizioni del marciapiede fossero note ai residenti.
Appare opportuno, infatti, rimarcare che la e la di lei figlia, erano residenti sulla medesima CP_1 strada teatro del sinistro ed è verosimilmente presumibile che percorressero quel tratto quotidianamente
(sul punto Cass. 15/04/2015 n. 7636; Cass 26.05.2014 n. 11661; Cass Civile Ord. Sez. 6 Num.
22419/20179).
Invero, proprio la specifica conformazione dei luoghi oltreché la conoscenza degli stessi, rende palese la violazione da parte della dei propri doveri di diligenza poiché la situazione che ha provocato CP_1 il sinistro era tale da rendere possibile per la danneggiata un diverso comportamento di diligenza, capace di evitare il danno. pagina 7 di 8 Emerge, dunque, un rilevante concorso di colpa della danneggiata nella produzione del danno: dalla conoscenza dei luoghi, dalle circostanze temporali, che consentivano una buona visibilità, è deducibile che lo stato di dissesto stradale, fosse visibile e percepibile, richiedendo alla un grado di CP_1 attenzione maggiore nell'adottare quelle cautele che era legittimo attendersi.
Seppure, in linea di principio, può ritenersi parzialmente condivisibile la valutazione operata dal
Giudice di Pace in sentenza secondo cui il concetto di prevedibilità deve tener conto anche dei fattori di rischio legati all'età della persona, tale considerazione non può tuttavia prescindere dalla considerazione degli elementi prima descritti, dai quali emerge, con chiarezza, che, nel caso di specie, il dissesto non presentasse i caratteri dell'insidia e del trabocchetto, esclusi dalla pacifica conoscenza dello stato dei luoghi e dalla perfetta visibilità delle condizioni del marciapiede che avrebbero dovuto indurre a prestare maggiore cautela nel transitare sul punto. CP_1
Conclusivamente, l'appellata sentenza deve essere integralmente riformata con dichiarazione di rigetto della domanda risarcitoria proposta da nei confronti del . CP_1 Parte_1
3. In considerazione della giurisprudenza ondivaga circa il tema della responsabilità oggettiva della p.a.
e del fortuito integrato dal comportamento dell'utente della strada, con riferimento, come meglio spiegato in parte motiva, al tema della prevedibilità, si ritiene congruo ed equo compensare integralmente le spese di lite del primo grado e del grado di appello.
3.1 Le spese di c.t.u. liquidate come da decreto del GdP, ferma restando la solidarietà passiva di ambo le parti nei confronti del consulente, debbono porsi in capo a e al al 50%. CP_2 Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 29/2021 del Giudice di Pace di
Cerignola, rigetta la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti del CP_1 Parte_1
;
[...]
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado e del grado di appello, per le ragioni di cui in parte motiva;
- pone in via definitiva le spese della CTU espletata nel primo grado di giudizio, già liquidate con separato decreto, in misura del 50% a carico di entrambe le parti, e CP_1 Parte_1
, ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del professionista.
[...]
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del giorno 19.05.2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
Foggia, 19.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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