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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/06/2025, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 29/5/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9692/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a Cesa (CE) il 12/05/1972 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Puorto, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa come in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 21 marzo 20223 parte ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex legge 222/84, non riconosciuto a seguito di domanda.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione la non sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere. Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis c.p.c., con ricorso depositato il 23 luglio 2024, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, con condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione richiesta dalla data della domanda o da altra data accertata in corso di giudizio.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato, la causa appare matura per la decisione.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Va premesso che i motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Il CTU del giudizio di opposizione ad ATPO, dall'analisi dei documenti sanitari prodotti e dall'esame obiettivo, ha ritenuto che “DALL'ANALISI DELLA
DOCUMENTAZIONE MEDICA ALLEGATA AL FASCICOLO PROCESSUALE E DALLA
VISITA PERITALE ESPEDITA ,NON SONO STATE RISCONTRATE INFERMITA' TALI
DA DETERMINARE UNA RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO DELLA CAPACITA'
LAVORATIVA IN OCCUPAZIONI CONFACENTI ALLE ATTITUDINI DEL PERIZIATO E
PERTANTO SI RITIENE CHE NON SUSSISTONO I REQUISITI SANITARI PER LA
CONCESSIONE AL RICORRENTE DELL'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'”.
Occorre evidenziare che la nozione di invalidità pensionabile introdotta dalla legge
222/1984 è ancorata non alla generica riduzione della capacità di lavoro quale dato meramente biologico, ma alla riduzione di tale specifica capacità in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato.
La valutazione della nozione di invalidità ex lege 222/84 va, dunque, ancorata alla specifica professionalità dell'assicurato. Di qui, l'impossibilità tecnica di ricorrere all'applicazione delle tabelle ministeriali, che stabiliscono una possibile riduzione della capacità di lavoro generica. L'indicato principio è stato oggetto di consolidati orientamenti della Suprema Corte che ha rimarcato come la legge 222/1984 abbia un diverso fondamento, essendo fondata sulla riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato in luogo della generica capacità lavorativa. Da ciò l'inidoneità del parametro di valutazione dell'invalidità civile (tabelle D. M. 5 febbraio 1992) a definire l'invalidità pensionabile (prevista dalla Legge 222/1984). Pertanto, la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini viene accertata con criteri diversi.
Le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate.
È inammissibile, la domanda di pagamento dei ratei della prestazione per la quale il ricorrente ha manifestato interesse, atteso che l'oggetto del procedimento di
ATP e di opposizione conseguente è da identificarsi nell'accertamento del requisito sanitario e non nella spettanza della prestazione.
A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si traducono in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni del CTU sono pienamente condivisibili in quanto sostenute da adeguate motivazioni, immuni da vizi logici e giuridici, e supportate da ogni utile e possibile accertamento.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Alla luce della considerazione che precedono, va ritenuta l'infondatezza della domanda formulata da parte ricorrente. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) conferma le conclusioni rese dal CTU nella fase A.T.P.O.;
c) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
d) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 3643 del 2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione delle spese della C.T.U. come da separato decreto, poste definitivamente a carico dell' ; CP_1
Aversa, 4/6/2025 il Giudice del Lavoro
dott. Marco Bottino