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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/05/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4904/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4904/2023 r.g. promossa da:
con l'Avv. Guglielmo Boccia (Pec: Parte_1 Email_1
Opponente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore (pec: Controparte_1
t) Email_2
Opposta-contumace
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 23/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento emessa dall Parte_1 CP_2
n. 10620229004622586/000, notificata il 05/09/2023, in relazione alla cartella di pagamento n.
10620190021180085000 notificata il 25/10/2021 dell'importo di €. 18.613,06, iscritto a ruolo a titolo di sanzioni amministrative per violazione della L. n. 386/90 anno 2015.
A fondamento dell'opposizione deduce l'illegittimità dell'impugnata intimazione relativamente alla suindicata cartella, ovvero l'inesistenza del credito dalla stessa portato siccome già annullata da precedente sentenza resa dall'intestato Tribunale, passata in giudicato.
Conclude per la declaratoria di nullità /annullabilità / inefficacia dell'intimazione di pagamento, vinte le spese con distrazione in favore del difensore antistatario.
Con ordinanza resa nella fase cautelare (proc. N. 4904-1/2024 r.g.) all'udienza del 10/11/2023, veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata intimazione, già disposta con provvedimento reso inaudita altera parte in data 20/10/2023.
All'udienza di merito del 07/6/2024, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e dichiarata la contumacia dell , ritualmente citata e non costituita, il giudizio, di natura CP_2 documentale, veniva rimesso per la decisione all'udienza del 13/12/2024, con i termini ex art. 189
c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.
Con ordinanza resa in data 26/04/2025, il giudizio veniva rimesso sul ruolo per chiarimenti sui fatti di causa. Agli esposti fini e, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 23/05/2025. All'udienza odierna, acquisiti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata e merita integrale accoglimento.
Alla stregua dei motivi proposti, la domanda attorea (diretta a contestare il diritto dell'agente di riscossione di procedere in executivis) deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1° c.p.c.
L'intimazione di pagamento ha, infatti, lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici. Ai sensi dell'art. 50 D.P.R. n. 602/1973 il Concessionario della Riscossione
[...]
) non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla Controparte_1 notifica della cartella di pagamento, dovendo in tal caso prima notificare un atto, l'intimazione di pagamento appunto, con cui intima al debitore di procedere al pagamento del debito entro cinque giorni.
Come noto, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non integra un mero giudizio sull'esistenza del credito azionato, bensì dà luogo ad un accertamento negativo sul diritto di agire esecutivamente in forza di un determinato titolo esecutivo. In tale ipotesi, l'oggetto dell'accertamento investe la legittimità dell'azione esecutiva minacciata o promossa dall'agente della riscossione in forza di quel titolo.
Il sistema della riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973 è, infatti, caratterizzato dalla scissione tra la titolarità del credito (in capo all'ente impositore) e la titolarità dell'azione esecutiva
(in capo all'agente della riscossione), nel senso che è quest'ultimo il soggetto legittimato a procedere esecutivamente per la riscossione in via coattiva dei crediti oggetto di iscrizione a ruolo (ruolo che, come ben noto, ai sensi dell'art. 49 del sopra citato D.P.R. configura il “titolo esecutivo”).
Consegue che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale inevitabilmente vede quale destinatario della domanda il concessionario della riscossione, trattandosi del soggetto istituzionalmente titolare di quella situazione giuridica processuale (id est: l'azione esecutiva) della quale con l'opposizione si domanda l'accertamento negativo.
Tale conclusione trova conferma testuale nell'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999: infatti, nella misura in cui prevede l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente creditore nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, tale disposizione postula implicitamente che la legittimazione passiva sulle opposizioni esecutive competa in ogni caso all'agente della riscossione (eventualmente in concorso con l'ente creditore). Nella specie, dal compendio probatorio versato in atti (cfr. sent. nr. 640/2023-Trib. Taranto) emerge l'insussistenza del diritto dell di agire in executivis per carenza del titolo, costituito dal ruolo CP_2 di cui alla cartella di pagamento nr. 10620190021180085000 di €. 18.613,06, siccome già impugnata dall'intimata ed annullata con sentenza nr. 640/2023, resa dal Tribunale di Taranto in data 20/3/2023 a definizione del giudizio iscritto al n. 7248/2021 (in atti), passata in giudicato.
L pur essendo stata parte in quel giudizio, ha reiterato la Controparte_3 intimazione di pagamento, violando il principio del giudicato (art. 2909 c.c.).
Tale circostanza è di per sé idonea e sufficiente a risolvere in radice la quaestio, essendo precluso al giudice dell'opposizione di conoscere delle stesse eccezioni (mancata notifica degli atti presupposti, prescrizione della pretesa creditoria, ecc.) già dedotte (e decise in senso favorevole all'opponente) davanti al giudice della cognizione (Cass. n. 27159/2006; Cass. n. 8331/2001; Cass. n. 12664/2000).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri generali di determinazione di cui all'art. 4 D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in totale accoglimento dell'opposizione proposta da così provvede: Parte_1
1) Dichiara la nullità / inefficacia dell'impugnata intimazione di pagamento emessa dall CP_2
10620229004622586/000, notificata il 05/09/2023, in relazione alla cartella di pagamento n.
10620190021180085000 notificata il 25/10/2021 dell'importo di €. 18.613,06;
2) condanna l , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore dell'opponente delle spese di giudizio che liquida in Parte_1
€. 5.077,00 per compensi, oltre r.f.s.g. in misura del 15%, C.p.a. ed I.v.a. come per legge, se ed in quanto dovuta, nonché alla ripetizione delle spese documentate di iscrizione a ruolo, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. Avv. Guglielmo Boccia.
Così deciso in Taranto il 23/05/2025
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4904/2023 r.g. promossa da:
con l'Avv. Guglielmo Boccia (Pec: Parte_1 Email_1
Opponente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore (pec: Controparte_1
t) Email_2
Opposta-contumace
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 23/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento emessa dall Parte_1 CP_2
n. 10620229004622586/000, notificata il 05/09/2023, in relazione alla cartella di pagamento n.
10620190021180085000 notificata il 25/10/2021 dell'importo di €. 18.613,06, iscritto a ruolo a titolo di sanzioni amministrative per violazione della L. n. 386/90 anno 2015.
A fondamento dell'opposizione deduce l'illegittimità dell'impugnata intimazione relativamente alla suindicata cartella, ovvero l'inesistenza del credito dalla stessa portato siccome già annullata da precedente sentenza resa dall'intestato Tribunale, passata in giudicato.
Conclude per la declaratoria di nullità /annullabilità / inefficacia dell'intimazione di pagamento, vinte le spese con distrazione in favore del difensore antistatario.
Con ordinanza resa nella fase cautelare (proc. N. 4904-1/2024 r.g.) all'udienza del 10/11/2023, veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata intimazione, già disposta con provvedimento reso inaudita altera parte in data 20/10/2023.
All'udienza di merito del 07/6/2024, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo e dichiarata la contumacia dell , ritualmente citata e non costituita, il giudizio, di natura CP_2 documentale, veniva rimesso per la decisione all'udienza del 13/12/2024, con i termini ex art. 189
c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.
Con ordinanza resa in data 26/04/2025, il giudizio veniva rimesso sul ruolo per chiarimenti sui fatti di causa. Agli esposti fini e, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 23/05/2025. All'udienza odierna, acquisiti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata e merita integrale accoglimento.
Alla stregua dei motivi proposti, la domanda attorea (diretta a contestare il diritto dell'agente di riscossione di procedere in executivis) deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1° c.p.c.
L'intimazione di pagamento ha, infatti, lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici. Ai sensi dell'art. 50 D.P.R. n. 602/1973 il Concessionario della Riscossione
[...]
) non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla Controparte_1 notifica della cartella di pagamento, dovendo in tal caso prima notificare un atto, l'intimazione di pagamento appunto, con cui intima al debitore di procedere al pagamento del debito entro cinque giorni.
Come noto, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non integra un mero giudizio sull'esistenza del credito azionato, bensì dà luogo ad un accertamento negativo sul diritto di agire esecutivamente in forza di un determinato titolo esecutivo. In tale ipotesi, l'oggetto dell'accertamento investe la legittimità dell'azione esecutiva minacciata o promossa dall'agente della riscossione in forza di quel titolo.
Il sistema della riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973 è, infatti, caratterizzato dalla scissione tra la titolarità del credito (in capo all'ente impositore) e la titolarità dell'azione esecutiva
(in capo all'agente della riscossione), nel senso che è quest'ultimo il soggetto legittimato a procedere esecutivamente per la riscossione in via coattiva dei crediti oggetto di iscrizione a ruolo (ruolo che, come ben noto, ai sensi dell'art. 49 del sopra citato D.P.R. configura il “titolo esecutivo”).
Consegue che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale inevitabilmente vede quale destinatario della domanda il concessionario della riscossione, trattandosi del soggetto istituzionalmente titolare di quella situazione giuridica processuale (id est: l'azione esecutiva) della quale con l'opposizione si domanda l'accertamento negativo.
Tale conclusione trova conferma testuale nell'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999: infatti, nella misura in cui prevede l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente creditore nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, tale disposizione postula implicitamente che la legittimazione passiva sulle opposizioni esecutive competa in ogni caso all'agente della riscossione (eventualmente in concorso con l'ente creditore). Nella specie, dal compendio probatorio versato in atti (cfr. sent. nr. 640/2023-Trib. Taranto) emerge l'insussistenza del diritto dell di agire in executivis per carenza del titolo, costituito dal ruolo CP_2 di cui alla cartella di pagamento nr. 10620190021180085000 di €. 18.613,06, siccome già impugnata dall'intimata ed annullata con sentenza nr. 640/2023, resa dal Tribunale di Taranto in data 20/3/2023 a definizione del giudizio iscritto al n. 7248/2021 (in atti), passata in giudicato.
L pur essendo stata parte in quel giudizio, ha reiterato la Controparte_3 intimazione di pagamento, violando il principio del giudicato (art. 2909 c.c.).
Tale circostanza è di per sé idonea e sufficiente a risolvere in radice la quaestio, essendo precluso al giudice dell'opposizione di conoscere delle stesse eccezioni (mancata notifica degli atti presupposti, prescrizione della pretesa creditoria, ecc.) già dedotte (e decise in senso favorevole all'opponente) davanti al giudice della cognizione (Cass. n. 27159/2006; Cass. n. 8331/2001; Cass. n. 12664/2000).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri generali di determinazione di cui all'art. 4 D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in totale accoglimento dell'opposizione proposta da così provvede: Parte_1
1) Dichiara la nullità / inefficacia dell'impugnata intimazione di pagamento emessa dall CP_2
10620229004622586/000, notificata il 05/09/2023, in relazione alla cartella di pagamento n.
10620190021180085000 notificata il 25/10/2021 dell'importo di €. 18.613,06;
2) condanna l , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore dell'opponente delle spese di giudizio che liquida in Parte_1
€. 5.077,00 per compensi, oltre r.f.s.g. in misura del 15%, C.p.a. ed I.v.a. come per legge, se ed in quanto dovuta, nonché alla ripetizione delle spese documentate di iscrizione a ruolo, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. Avv. Guglielmo Boccia.
Così deciso in Taranto il 23/05/2025
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì