TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/10/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4376/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]6
e
C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._2
19/04/1963, residente in [...]19,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Elena Magnone (C.F.
, che li rappresenta e li difende, come da procura in atti. C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 16/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Senegal in data 06/12/1991 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
01/07/2022 dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto invero che possa essere superata l'eccezione sollevata dal Pubblico Ministero in ordine all'incongruità del contributo economico al mantenimento dei figli minori, alla luce delle precarie condizioni reddituali del padre, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Senegal il 06/12/1991 dai Signori
e Parte_1 Parte_3 [...] le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
3. I coniugi, si dichiarano economicamente autosufficienti, e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno a titolo di contributo al mantenimento.
4. I figli minori stante il fatto che il papà vive prevalentemente in Per_1 Persona_2
Francia, vengono affidati in via esclusiva alla mamma con collocazione presso la sua abitazione in Genova Via Agostino Novella 91/6.
5. Il Signor potrà vedere i figli quando vorrà, fatti salvi gli Parte_4
impegni scolastici dei minori e gli impegni lavorativi della OR , e potrà – Parte_1 comunque – tenerli con sé – almeno due volte al mese allorquando farà rientro da Lyon a
Genova.
6. Il Signor si impegna a corrispondere alla OR Parte_4 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori e per il figlio maggiorenne Pt_1
ma non ancora del tutto autosufficiente, la somma di € 150,00 mensile (50,00 per ciascun figlio), a decorrere dal deposito del presente ricorso. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione nella misura della variazione dell'indice del costo della vita accertata dall'ISTAT, il tutto automaticamente e senza alcuna richiesta da parte della moglie con decorrenza dall'anno successivo alla data dalla sottoscrizione del presente accordo.
L'assegno unico e universale sarà percepito integralmente dalla madre;
7. L'assegno dovrà essere versato entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese e dovrà essere corrisposto sino al momento in cui i minori, ormai maggiorenni, avranno acquisito completa indipendenza economica.
8. Tutte le spese straordinarie come disciplinate nel Documento rilasciato dal Tribunale di
Genova - Sez. Famiglia in data 15/9/2016 e necessarie per i figli minori saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con obbligo di rimborso per il genitore che le avrà anticipate, entro il termine essenziale di giorni venti dall'esborso e previa esibizione di copia del documento di spesa (scuola, spese per acquisto titoli di viaggio per il trasporto pubblico/scuolabus, spese scolastiche per i futuri studi, iscrizioni, tasse, libri, corsi di sostegno, gite e tutto ciò che riguarda l'ambito scolastico, spese mediche e sanitarie straordinarie, solo qualora non siano coperte dal SSN.). Tutte le altre spese di natura straordinaria non necessaria, riguardanti i figli, saranno sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, ma dovranno essere previamente concordate tra gli stessi, posto che non siano ricomprese nel Documento del Tribunale di Genova-Sez. Famiglia e non necessitino di previa decisione comune.
9. Ciascun genitore, qualora intendesse far espatriare i minori, dovrà sempre avere il preventivo consenso dell'altro genitore.
10. I coniugi dichiarano di nulla avere più a pretendere l'un l'altro, essendo stato, ogni rapporto, prima d'ora, definito.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2017, Numero 229, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 17/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]6
e
C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._2
19/04/1963, residente in [...]19,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Elena Magnone (C.F.
, che li rappresenta e li difende, come da procura in atti. C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 16/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Senegal in data 06/12/1991 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
01/07/2022 dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto invero che possa essere superata l'eccezione sollevata dal Pubblico Ministero in ordine all'incongruità del contributo economico al mantenimento dei figli minori, alla luce delle precarie condizioni reddituali del padre, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Senegal il 06/12/1991 dai Signori
e Parte_1 Parte_3 [...] le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
3. I coniugi, si dichiarano economicamente autosufficienti, e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno a titolo di contributo al mantenimento.
4. I figli minori stante il fatto che il papà vive prevalentemente in Per_1 Persona_2
Francia, vengono affidati in via esclusiva alla mamma con collocazione presso la sua abitazione in Genova Via Agostino Novella 91/6.
5. Il Signor potrà vedere i figli quando vorrà, fatti salvi gli Parte_4
impegni scolastici dei minori e gli impegni lavorativi della OR , e potrà – Parte_1 comunque – tenerli con sé – almeno due volte al mese allorquando farà rientro da Lyon a
Genova.
6. Il Signor si impegna a corrispondere alla OR Parte_4 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori e per il figlio maggiorenne Pt_1
ma non ancora del tutto autosufficiente, la somma di € 150,00 mensile (50,00 per ciascun figlio), a decorrere dal deposito del presente ricorso. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione nella misura della variazione dell'indice del costo della vita accertata dall'ISTAT, il tutto automaticamente e senza alcuna richiesta da parte della moglie con decorrenza dall'anno successivo alla data dalla sottoscrizione del presente accordo.
L'assegno unico e universale sarà percepito integralmente dalla madre;
7. L'assegno dovrà essere versato entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese e dovrà essere corrisposto sino al momento in cui i minori, ormai maggiorenni, avranno acquisito completa indipendenza economica.
8. Tutte le spese straordinarie come disciplinate nel Documento rilasciato dal Tribunale di
Genova - Sez. Famiglia in data 15/9/2016 e necessarie per i figli minori saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con obbligo di rimborso per il genitore che le avrà anticipate, entro il termine essenziale di giorni venti dall'esborso e previa esibizione di copia del documento di spesa (scuola, spese per acquisto titoli di viaggio per il trasporto pubblico/scuolabus, spese scolastiche per i futuri studi, iscrizioni, tasse, libri, corsi di sostegno, gite e tutto ciò che riguarda l'ambito scolastico, spese mediche e sanitarie straordinarie, solo qualora non siano coperte dal SSN.). Tutte le altre spese di natura straordinaria non necessaria, riguardanti i figli, saranno sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, ma dovranno essere previamente concordate tra gli stessi, posto che non siano ricomprese nel Documento del Tribunale di Genova-Sez. Famiglia e non necessitino di previa decisione comune.
9. Ciascun genitore, qualora intendesse far espatriare i minori, dovrà sempre avere il preventivo consenso dell'altro genitore.
10. I coniugi dichiarano di nulla avere più a pretendere l'un l'altro, essendo stato, ogni rapporto, prima d'ora, definito.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2017, Numero 229, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 17/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino