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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/06/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5375/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 11.06.2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 16
N. R.G. 5375/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5375/2021 avente il seguente OGGETTO:
risarcimento dei danni derivanti da reato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ottaviano Parte_1 C.F._1
Cui, elettivamente domiciliato in via Tuveri n.
6 - Cagliari, presso lo studio del difensore giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore.
ATTORE
contro
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. Andrea Mereu, elettivamente domiciliati in via C.F._3
Barcellona n.
2 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTI pagina 2 di 16 e contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Nicolino Controparte_3 C.F._4
Garau, domiciliato in Piazza Rinascita n. 20 - Carbonia, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
e contro
(C.F. . Controparte_4 C.F._5
(C.F. . Parte_2 C.F._6
AN RK (C.F. ). C.F._7
CONVENUTI CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 27.07.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1
, , e Controparte_3 Parte_2 CP_5 Controparte_4 CP_1 CP_2
davanti a questo Tribunale per ottenere la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del
[...]
danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente ai reati di rapina e lesioni commessi ai suoi danni.
A sostegno della pretesa, ha esposto in sintesi che: Parte_1
- in data 26.10.2019, verso le ore 17.30, , e Parte_2 Controparte_3 CP_5
, minore convivente con i genitori e si erano Controparte_4 CP_1 Controparte_2
introdotti, in sua assenza, nella sua abitazione, sita in Piscinas (SU), Vico Is Useis n. 3;
- quando l'attore aveva fatto rientro nella sua abitazione, era stato colpito svariate volte con una spranga di ferro al capo e con un bastone di legno al corpo;
- i quattro rapinatori si erano impossessati di cinque orologi e di diversi preziosi d'oro di famiglia, oltre a due croci di guerra e medaglie antiche;
pagina 3 di 16 - l'attore era stato soccorso da il quale aveva chiamato i Carabinieri e il 118; Persona_1
- dopo essere stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sirai di Carbonia, l'attore era stato successivamente trasferito al C.T.O. di , il quale aveva certificato “ferita lacero contusa Per_2
del cranio, fratture costali sin. V e VI, contusione e fratture costali a destra dalla IV alla VI e dalla VII
alla XII;
ferita da taglio al dito della mano dx e contusione gomito;
lesione completa della milza;
TC a
sinistra esile falda di pneumotorace apicale e basale cui si associava parenchima polmonare. A destra
frattura composta della 5 e 6 destra, a sinistra frattura completa lievemente scomposta della 4, 5, 6, 8,
9, 10 (doppia), 11 (doppia) e 12 costa;
frattura scomposta della 7 costa. Il 27.10.2019 trasferito al
CTO di dove veniva eseguito intervento di splenectomia (rimozione della milza) per rottura Per_2
traumatica della milza con emoperitoneo, trasfuso sangue;
trasferito presso la TI dell'ospedale CTO di
per insufficienza respiratoria a seguito delle contusioni polmonari e dell'intervento Per_2
chirurgico; in data 29.10.2019 trasferito un'altra unità di EC;
in data 03.11.2019 dimesso e trasferito
nuovamente al Sirai di Carbonia. Dopo l'osservazione postoperatoria e l'RX del torace di controllo
dimesso in data 07.11.2019”;
- in data 26.06.2020, a definizione del procedimento penale n. 1736/2020, al era stata Pt_2
applicata la pena di anni 5 di reclusione e la multa di € 1.400,00;
- in data 16.09.2020, a definizione del procedimento penale n. 9440/2019, al era stata CP_3
applicata la pena di anni 5 di reclusione e la multa di € 1.400,00 mentre al la pena di anni 4 di CP_5
reclusione e la multa di € 1.200,00;
- nel procedimento penale n. 459/19, davanti al Tribunale per i Minorenni di Cagliari essendo minore all'epoca dei fatti, aveva ottenuto di essere ammesso alla messa alla prova Controparte_4
per un periodo di due anni e sei mesi;
pagina 4 di 16 - , come risultava dal verbale di udienza preliminare del 03.07.2020, si era Controparte_4
dichiarato colpevole dei fatti illeciti a lui ascritti e aveva ammesso di aver partecipato alla rapina insieme agli altri convenuti, i quali avevano anche inviato all'attore una lettera di scuse per i gravi fatti commessi;
- a seguito dell'aggressione subita, come accertato dal medico legale nella relazione richiesta dal
P.M., all' erano residuati danni permanenti “rappresentati da esiti di natura cicatriziale post- Pt_1
traumatica al capo e al II dito della mano dx e post chirurgici all'addome” e dalla asportazione della milza,“[…] a causa dell'importante ruolo della milza nell'immunità umorale e nella rimozione dei
batteri rivestiti di anticorpi, l'asplenia aumenta significativamente il rischio di infezioni”.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
““voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A) dichiarare che i signori e Parte_2 Controparte_3 CP_5 [...]
, sono responsabili - ai sensi dell'articolo 2043 c.c.- per i fatti illeciti (rapina in concorso CP_4
tra loro) commessi in danno di , in data 26.10.2019, meglio descritti nella Parte_1
premessa che precede e, per l'effetto
B) condannare, ai sensi degli articoli 185 c.p. 2055 e 2059 c.c., i signori Parte_2
, e , al pagamento in solido, in favore del signor Controparte_3 CP_5 Controparte_4
, dell'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nella Parte_1
misura risultante dovuta ad istruzione compiuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella
misura di legge sulla somma rivalutata;
C) dichiarare che i signori e , quali padre e madre dell'allora CP_1 Controparte_2
figlio minore e convivente, , ai sensi dell'articolo 2048 c.c., sono responsabili del Controparte_4
pagina 5 di 16 danno cagionato dal fatto illecito (rapina) commesso dal figlio il 26.10.2019, in Controparte_4
danno di , meglio descritto nella premessa che precede e, per l'effetto Parte_1
D) condannare i signori e , ai sensi degli articoli 185 c.p. 2055 e CP_1 Controparte_2
2059 c.c., in solido con i signori e Parte_2 Controparte_3 CP_5 [...]
, al pagamento, in favore del signor , dell'integrale risarcimento dei CP_4 Parte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali, nella misura risultante dovuta ad istruzione compiuta, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
E) condannare i convenuti alla rifusione delle spese e compensi di causa ex D.M. n. 55/2014”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.11.2021, si sono costituiti nel presente giudizio e , convenuti in qualità genitori di , Controparte_2 CP_1 Controparte_4
minore non emancipato all'epoca dei fatti di causa e con loro convivente.
I medesimi convenuti hanno esposto in sintesi che:
- a seguito del processo penale davanti al Tribunale dei Minori, era stato Controparte_4
ammesso alla messa alla prova con esito positivo per un periodo di 24 mesi, in considerazione della condotta, dell'età e dell'aver preso coscienza delle sue responsabilità;
- la condotta di era stata rilevante ai fini del danno patrimoniale e non anche Controparte_4
per le lesioni poiché causate da altri soggetti;
- aveva partecipato all'ideazione del furto nell'abitazione di ma non Controparte_4 Pt_1
aveva partecipato all'azione, non essendo mai entrato nell'abitazione in quanto aveva rivestito il mero ruolo del palo;
- non aveva partecipato alla colluttazione da cui erano derivate le lesioni Controparte_4
perpetrate da e;
Parte_2 Controparte_3
pagina 6 di 16 - quanto alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, l'attore non ha indicato alcun elemento per quantificare il danno.
Tanto premesso, e hanno rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_2 CP_1
“rigettare tutte le avverse domande nei confronti dei signori e in quanto il figlio CP_2 CP_4
minore non deve essere ritenuto responsabile per le lesioni occorse all'attore derivate dal CP_4
fatto illecito in quanto non sono riconducibili in alcun modo alla condotta tenuta da Controparte_4
per mancanza del nesso causale tra la sua attività e l'evento (lesioni), inoltre deve essere rigettata la
domanda di risarcimento dei danni patrimoniali nei loro confronti in quanto formulate in maniera del
tutto generica;
in via subordinata:
2. dichiarare i signori e responsabili, ai sensi dell'art. 2048 c.c., CP_1 Controparte_2
dei danni cagionati dal fatto illecito del figlio , limitando il risarcimento al reale apporto CP_4
fattuale del figlio ai fatti dedotti in citazione, determinando in quale misura la condotta di CP_4
abbia inciso nella causazione del danno e quantificando il relativo risarcimento Controparte_4
dovuto;
in via ulteriormente subordinata:
3. dichiarare responsabili i signori e , ai sensi dell'art.2048 c.c., CP_1 Controparte_2
al risarcimento dei soli danni patrimoniali subiti dall'attore accertati in corso di causa;
4. in ogni caso con vittoria di onorari, spese e accessori di legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 03.12.2021, si è costituito in giudizio
[...]
, il quale ha aderito alla ricostruzione dei fatti descritti nell'atto di citazione come emersi CP_3
dagli accertamenti giudiziari.
Il convenuto ha esposto in sintesi che: Controparte_3
pagina 7 di 16 - in data 26.10.2019, unitamente a e , Parte_2 CP_5 Controparte_4
approfittando dell'assenza di , aveva forzato il portoncino d'ingresso dell'abitazione Parte_1
dell'attore e si era introdotto con l'intento di rubare denaro e preziosi;
- , rientrato a casa prima del previsto, era stato picchiato con un oggetto in Parte_1
ferro e poi percosso con violenza mentre si trovava disteso a terra;
- ciononostante, il convenuto non aveva infierito sulla persona di , né con una Parte_1
spranga di ferro né con pugni e calci né era responsabile delle lesioni riportate.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_3
“accertare nella persona di una responsabilità minore per il reato di rapina, Controparte_3
escludendo ogni suo coinvolgimento sul danno per le gravi lesioni fisiche provocate all'attore, e per
l'effetto riconoscere allo stesso un risarcimento minore da determinarsi secondo giustizia.”
Dato atto della ritualità della notifica dell'atto di citazione, dai convenuti non costituiti
, e gli stessi devono essere dichiarati contumaci. Controparte_4 CP_5 Parte_2
La causa, istruita documentalmente e mediante CTU medico legale, è stata rimessa all'odierna udienza per la discussione e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione del termine di 30 giorni per il deposito delle memorie conclusive.
******
La domanda risarcitoria proposta da è fondata e deve essere accolta, essendo Parte_1
stata provata la responsabilità dei convenuti in relazione ai danni, patrimoniali e non patrimoniali,
cagionati all'attore a seguito della rapina, effettuata in concorso tra loro, ai sensi degli artt. 110, 582,
583, 585 e 628 c.p.
La responsabilità dei convenuti è stata accertata come segue.
pagina 8 di 16 A a definizione del procedimento penale n. 1736/2020, con sentenza Parte_2
irrevocabile di applicazione pena n. 423/2020 di questo Tribunale ex art. 444 c.p.p., depositata in data
26.06.2020, è stato applicata la pena di anni 5 di reclusione e il pagamento di € 1.400,00 di multa.
A e a definizione del procedimento penale n. 9440/2019, con Controparte_3 CP_5
sentenza irrevocabile di applicazione pena n. 599/2020 di questo Tribunale ex art. 444 c.p.p., depositata in data 16.09.2020, sono state applicate, rispettivamente, la pena di anni 5 di reclusione e il pagamento di 1.400,00 euro di multa e la pena di anni 4 di reclusione e il pagamento di 1.200,00 euro di multa.
, minore all'epoca dei fatti, nel procedimento penale n. 459/19 celebrato presso Controparte_4
il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, ha ottenuto di essere ammesso alla messa alla prova per un periodo di due anni, dopo aver ammesso la propria responsabilità in merito alla ideazione e partecipazione al fatto illecito commesso assieme agli altri convenuti.
Pertanto, per quanto riguarda i convenuti e i reati sono stati accertati da Pt_2 CP_3 CP_5
questo Tribunale con sentenza di applicazione pena la quale, seppure non costituisca una sentenza irrevocabile di condanna, implica evidentemente un'ammissione di responsabilità che è stata valutata dal giudice penale unitamente agli altri elementi di colpevolezza nel senso di escludere la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (certificati medici, denuncia della persona offesa, verbale di s.i.t., decreto di citazione a giudizio, sentenza di applicazione pena).
Insegna in proposito la Suprema Corte che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. - pur non configurando una sentenza di condanna - presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicché esonera la controparte dall'onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (Cass. Sez. L., Sentenza n. 3980 del 29/02/2016 Rv. 638849 - 01).
pagina 9 di 16 Per quanto riguarda , l'ammissione alla messa alla prova nel procedimento Controparte_4
penale minorile risulta compatibile con l'ammissione della sua responsabilità, mentre l'estinzione del reato per effetto dell'esito positivo della messa in prova non ha alcuna rilevanza nell'odierno processo civile.
Infatti, nel verbale di udienza preliminare del 03.07.2020, il si è dichiarato colpevole dei CP_4
fatti illeciti a lui ascritti, avendo ammesso di aver partecipato alla rapina insieme agli altri convenuti
(“Mi dichiaro colpevole. Ho partecipato alla rissa, ero con altri tre ragazzi, CP_5 Pt_2
. […] Conosco bene la persona offesa, ho consegnato a lui della carne e
[...] Controparte_3
ho visto i soldi che aveva dentro un borsello. Abbiamo organizzato un pranzo e ho proposto loro il
furto. […] Non ero d'accordo per le lesioni o per mettergli le mani addosso”, “loro avevano degli
strumenti che hanno usato […]. Finito il pranzo siamo andati alla scuola media di fronte alla casa
della persona offesa. Ci siamo andati in macchina, uno di loro ci ha lasciato di fronte […] avevano un
piede di porco e dei passamontagna che non gli ho fornito io”, doc. 26 allegato all'atto di citazione).
Tanto premesso, si applica al caso di specie l'art. 2055 c.c. in base al quale “se il fatto dannoso è
imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha
risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della
rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si
presumono uguali”.
La responsabilità solidale in capo ai danneggianti in base all'art. 2055 c.c. richiede esclusivamente che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se per condotte autonome e per titoli diversi, purché causalmente efficienti nella produzione del danno.
pagina 10 di 16 Nel caso di specie, sussiste tale responsabilità solidale poiché è stato accertato che l'evento dannoso è imputabile al fatto illecito commessi dai convenuti e che ciascuno di essi ha concorso a determinarlo con efficacia di concausa.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto l'accertamento del concorso di responsabilità nella causazione dell'evento di e , genitori di , minore non Controparte_2 CP_1 Controparte_4
emancipato all'epoca della commissione del fatto illecito e con loro convivente.
La domanda è fondata.
Per i fatti illeciti subiti dall' ai sensi dell'articolo 2048 c.c., devono essere infatti Pt_1
ritenuti responsabili anche e in qualità di genitori tenuti alla vigilanza CP_1 Controparte_2
del minore.
Per quanto riguarda la loro legittimazione passiva, deve essere richiamato l'insegnamento della
Suprema Corte di Cassazione secondo il quale “nell'ipotesi di domanda risarcitoria proposta
rispettivamente ex art. 2043 c.c. nei confronti di soggetto minore di età quale autore del danno e ex art.
2048 c.c. contro il di lui genitore, si ha una situazione di litisconsorzio facoltativo nella quale, pur
nella unicità del fatto storico, permane l'autonomia dei rispettivi titoli, del rapporto giuridico e della
causa petendi” (Sez. 3, sentenza n. 4303 del 13/02/2023, Rv. 666774 - 01).
In secondo luogo, nel merito, la gravità della condotta tenuta dal è tale da far presumere la CP_4
responsabilità dei genitori ex articolo 2048 c.c. in base al quale “il padre e la madre, o il tutore sono
responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone
soggette alla tutela, che abitano con essi. […] Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate
dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
Infatti, l'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata sul minore - posta a fondamento della responsabilità genitoriale per il fatto illecito dal suddetto commesso - può essere pagina 11 di 16 desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'articolo 147 c.c.
Nel caso di specie, i convenuti e non hanno offerto alcuna prova liberatoria CP_2 CP_4
tendente a liberarli dalla loro responsabilità sulla mancata vigilanza e educazione nei confronti del figlio tenuto conto del gravissimo fatto illecito. Controparte_4
Avuto riguardo alla misura della responsabilità di ciascun convenuto nella causazione dei danni all' si osserva quanto segue. Pt_1
Sia i convenuti e - per quanto riguarda - che CP_2 CP_4 Controparte_4 Controparte_3
hanno sostenuto in causa il diverso contributo fornito, in quanto la condotta tenuta non aveva avuto la medesima efficienza causale.
Infatti, e hanno sostenuto che la condotta del figlio minore era stata rilevante CP_2 CP_4
esclusivamente ai fini del danno patrimoniale e non anche per le lesioni che erano state causate all'attore dagli altri convenuti.
Secondo le difese svolte, il minore aveva partecipato all'ideazione del furto nella casa di senza però mai entrarvi, in quanto aveva rivestito il ruolo del palo, sicché non poteva Pt_1
prevedere la possibilità di una eventuale colluttazione con l' Pt_1
Sulla scorta delle medesime ragioni, anche il convenuto , pur non contestando la dinamica CP_3
dei fatti così come ricostruita dall'attore e risultante dagli atti processuali, ha chiesto che la propria responsabilità fosse graduata rispetto a quella degli altri convenuti in punto di danno non patrimoniale.
Il ha infatti sostenuto in causa di aver preso parte alla rapina insieme agli altri, ma di non CP_3
aver tenuto alcuna condotta violenta sull' atta a causargli lesioni. Pt_1
Entrambe le difese sul punto devono essere disattese sulla base del richiamato art. 2055 c.c.
pagina 12 di 16 Le condotte dei convenuti e non possono infatti essere frazionate al fine di graduare CP_3 CP_4
le rispettive responsabilità nella quantificazione del danno, in ragione dell'unicità del fatto dannoso derivato all' causato dai convenuti in concorso tra loro in base all'art. 110 c.p. Pt_1
Si ritiene pertanto che l'attore abbia provato i fatti descritti nell'atto introduttivo ed il nesso di causalità tra il reato ed il danno, da cui si desume l'obbligo degli autori del reato di risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale agli effetti dell'art. 2043 c.c., 2059 c.c. e 185 c.p. in solido con i convenuti e in qualità di genitori di . CP_2 CP_4 Controparte_4
*****
In merito alla domanda risarcitoria in punto di danno non patrimoniale si fa presente quanto segue.
Il CTU incaricato, dott. ha accertato che “in occasione dell'aggressione il periziando ha Per_3
riportato FLC a carico del capo, la frattura della V-VI a destra;
della IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XI, XII
costa sinistra e la rottura della milza”.
Il CTU ha anche certificato che “possa essere così riconosciuto: giorni 13 di ricovero
ospedaliero;
ITP al 75% in giorni 30; ITP al 50% in giorni 30; ITP al 25% in giorni 35. Non risultano
precluse attività della vita quotidiana. Il livello di sofferenza derivato dalle lesioni subite
dall'Interessato è stato di grado lieve”.
Il CTU inoltre quanto ai postumi permanenti che “la fase stabilizzata della lesione, in quanto
conseguenza di alterazioni anatomo-funzionali e di sofferenze soggettive sono espressione di un
invalidità permanente configurabile nel caso in questione nella misura dello 20%”.
Deve essere pertanto riconosciuta al danneggiato la personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura massima in considerazione del danno funzionale della perdita della milza.
pagina 13 di 16 Ciò costituisce un significativo elemento che deve essere valorizzato nella quantificazione del danno nel caso specifico, tenuto conto dell'età avanzata della vittima e del fatto che vive da solo, della necessità di frequenti visite mediche e terapie, nonché della maggiore vulnerabilità alle infezioni per la mancanza di tale organo.
Traendo le conclusioni, il danno non patrimoniale deve essere così calcolato:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021
Età del danneggiato alla data del sinistro 77 anni
Percentuale di invalidità permanente 20%
Punto danno biologico € 3.277,87
Punto base I.T.T. € 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale 13
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 35
Danno non patrimoniale risarcibile € 40.646,00
Con personalizzazione massima (max 39% del danno
€ 56.498,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 1.287,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.227,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.485,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 866,25 Totale danno biologico temporaneo € 5.865,75
Totale generale: € 46.511,75 Totale con personalizzazione massima € 62.363,75
Agli importi così calcolati per il danno non patrimoniale devono essere sommati gli interessi e la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore (Capitale Rivalutato + Interessi: € 79.254,21).
Deve essere ora esaminata la richiesta dell'attore di risarcimento del danno patrimoniale.
pagina 14 di 16 Tale voce di danno deve essere valutata in relazione a svariati oggetti preziosi indicati dall' 5 orologi, diversi preziosi d'oro di famiglia, alcune medaglie e monete antiche. Pt_1
Il furto degli oggetti preziosi appartenenti all'attore deve ritenersi provato alla luce degli atti del processo penale prodotti in causa.
Infatti, in data 26.10.2019, l'attore aveva presentato denuncia dinnanzi ai Carabinieri di Carbonia
nella quale aveva indicato i beni mancanti dalla propria abitazione: “ho notato che dalla vetrina
dell'andito mancavano 5 orologi, ma non sono sicuro se dal borsello dove tengo l'oro di mia moglie
mancasse qualcosa. Devo ancora controllare meglio tutto” e, successivamente, ha precisato che
“riuscivano ad impossessarsi di tutto l'oro di mia moglie e di circa cinque orologi […] che potevano
avere un valore commerciale di circa 1000 euro. L'oro di mia moglie consisteva in una catenina lunga
di oro giallo, non so descrivere la maglia, e due paia di orecchini, un paio corti con tanti brillantini ed
un paio a pendolo con una pietra verde di grandi dimensioni. La fede di mia moglie in oro, un
bracciale da uomo, un fermacravatte, una spilla da giacca e altro oro di cui non ricordo, custodito in
un sacchetto nero. Tutto l'oro più o meno poteva pesare 400/450 grammi” (doc. 2 atto di citazione).
Nel corso del processo penale è stata accertata la responsabilità degli odierni imputati per il delitto di rapina in relazione agli oggetti preziosi sottratti all'odierno attore.
Peraltro, non potendo essendo quantificato il valore economico dei preziosi in quanto irreperibili,
il danno deve essere equitativamente determinato nella misura di 10.000,00 euro in applicazione del combinato disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c.
Per le ragioni esposte, la domanda di deve essere accolta nella misura sopra Parte_1
indicata (euro 79.254,21 + 10.000,00 = 89.254,21).
pagina 15 di 16 Le spese di CTU separatamente liquidate e quelle del giudizio - liquidate in dispositivo in misura media sulla base del valore della causa fino ad euro 260.000,00 - devono essere poste a carico dei convenuti secondo le regole della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) condanna, in solido tra loro, , Parte_2 Controparte_4
, , e al CP_1 Controparte_3 CP_5 Controparte_2
pagamento in favore di della complessiva somma di euro 89.254,21 per le Parte_1
causali in premessa;
2) condanna, in solido tra loro, , Parte_2 Controparte_4
, , e a rifondere CP_1 Controparte_3 CP_5 Controparte_2
a le spese di lite pari all'importo di euro 7.800,00 oltre IVA, CPA e Parte_1
rimborso forfettario come per legge;
3) pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU separatamente liquidate.
Cagliari, 11.06.2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 16 di 16
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 11.06.2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 16
N. R.G. 5375/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5375/2021 avente il seguente OGGETTO:
risarcimento dei danni derivanti da reato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ottaviano Parte_1 C.F._1
Cui, elettivamente domiciliato in via Tuveri n.
6 - Cagliari, presso lo studio del difensore giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore.
ATTORE
contro
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. Andrea Mereu, elettivamente domiciliati in via C.F._3
Barcellona n.
2 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTI pagina 2 di 16 e contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Nicolino Controparte_3 C.F._4
Garau, domiciliato in Piazza Rinascita n. 20 - Carbonia, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
e contro
(C.F. . Controparte_4 C.F._5
(C.F. . Parte_2 C.F._6
AN RK (C.F. ). C.F._7
CONVENUTI CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 27.07.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1
, , e Controparte_3 Parte_2 CP_5 Controparte_4 CP_1 CP_2
davanti a questo Tribunale per ottenere la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del
[...]
danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente ai reati di rapina e lesioni commessi ai suoi danni.
A sostegno della pretesa, ha esposto in sintesi che: Parte_1
- in data 26.10.2019, verso le ore 17.30, , e Parte_2 Controparte_3 CP_5
, minore convivente con i genitori e si erano Controparte_4 CP_1 Controparte_2
introdotti, in sua assenza, nella sua abitazione, sita in Piscinas (SU), Vico Is Useis n. 3;
- quando l'attore aveva fatto rientro nella sua abitazione, era stato colpito svariate volte con una spranga di ferro al capo e con un bastone di legno al corpo;
- i quattro rapinatori si erano impossessati di cinque orologi e di diversi preziosi d'oro di famiglia, oltre a due croci di guerra e medaglie antiche;
pagina 3 di 16 - l'attore era stato soccorso da il quale aveva chiamato i Carabinieri e il 118; Persona_1
- dopo essere stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sirai di Carbonia, l'attore era stato successivamente trasferito al C.T.O. di , il quale aveva certificato “ferita lacero contusa Per_2
del cranio, fratture costali sin. V e VI, contusione e fratture costali a destra dalla IV alla VI e dalla VII
alla XII;
ferita da taglio al dito della mano dx e contusione gomito;
lesione completa della milza;
TC a
sinistra esile falda di pneumotorace apicale e basale cui si associava parenchima polmonare. A destra
frattura composta della 5 e 6 destra, a sinistra frattura completa lievemente scomposta della 4, 5, 6, 8,
9, 10 (doppia), 11 (doppia) e 12 costa;
frattura scomposta della 7 costa. Il 27.10.2019 trasferito al
CTO di dove veniva eseguito intervento di splenectomia (rimozione della milza) per rottura Per_2
traumatica della milza con emoperitoneo, trasfuso sangue;
trasferito presso la TI dell'ospedale CTO di
per insufficienza respiratoria a seguito delle contusioni polmonari e dell'intervento Per_2
chirurgico; in data 29.10.2019 trasferito un'altra unità di EC;
in data 03.11.2019 dimesso e trasferito
nuovamente al Sirai di Carbonia. Dopo l'osservazione postoperatoria e l'RX del torace di controllo
dimesso in data 07.11.2019”;
- in data 26.06.2020, a definizione del procedimento penale n. 1736/2020, al era stata Pt_2
applicata la pena di anni 5 di reclusione e la multa di € 1.400,00;
- in data 16.09.2020, a definizione del procedimento penale n. 9440/2019, al era stata CP_3
applicata la pena di anni 5 di reclusione e la multa di € 1.400,00 mentre al la pena di anni 4 di CP_5
reclusione e la multa di € 1.200,00;
- nel procedimento penale n. 459/19, davanti al Tribunale per i Minorenni di Cagliari essendo minore all'epoca dei fatti, aveva ottenuto di essere ammesso alla messa alla prova Controparte_4
per un periodo di due anni e sei mesi;
pagina 4 di 16 - , come risultava dal verbale di udienza preliminare del 03.07.2020, si era Controparte_4
dichiarato colpevole dei fatti illeciti a lui ascritti e aveva ammesso di aver partecipato alla rapina insieme agli altri convenuti, i quali avevano anche inviato all'attore una lettera di scuse per i gravi fatti commessi;
- a seguito dell'aggressione subita, come accertato dal medico legale nella relazione richiesta dal
P.M., all' erano residuati danni permanenti “rappresentati da esiti di natura cicatriziale post- Pt_1
traumatica al capo e al II dito della mano dx e post chirurgici all'addome” e dalla asportazione della milza,“[…] a causa dell'importante ruolo della milza nell'immunità umorale e nella rimozione dei
batteri rivestiti di anticorpi, l'asplenia aumenta significativamente il rischio di infezioni”.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
““voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A) dichiarare che i signori e Parte_2 Controparte_3 CP_5 [...]
, sono responsabili - ai sensi dell'articolo 2043 c.c.- per i fatti illeciti (rapina in concorso CP_4
tra loro) commessi in danno di , in data 26.10.2019, meglio descritti nella Parte_1
premessa che precede e, per l'effetto
B) condannare, ai sensi degli articoli 185 c.p. 2055 e 2059 c.c., i signori Parte_2
, e , al pagamento in solido, in favore del signor Controparte_3 CP_5 Controparte_4
, dell'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nella Parte_1
misura risultante dovuta ad istruzione compiuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella
misura di legge sulla somma rivalutata;
C) dichiarare che i signori e , quali padre e madre dell'allora CP_1 Controparte_2
figlio minore e convivente, , ai sensi dell'articolo 2048 c.c., sono responsabili del Controparte_4
pagina 5 di 16 danno cagionato dal fatto illecito (rapina) commesso dal figlio il 26.10.2019, in Controparte_4
danno di , meglio descritto nella premessa che precede e, per l'effetto Parte_1
D) condannare i signori e , ai sensi degli articoli 185 c.p. 2055 e CP_1 Controparte_2
2059 c.c., in solido con i signori e Parte_2 Controparte_3 CP_5 [...]
, al pagamento, in favore del signor , dell'integrale risarcimento dei CP_4 Parte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali, nella misura risultante dovuta ad istruzione compiuta, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
E) condannare i convenuti alla rifusione delle spese e compensi di causa ex D.M. n. 55/2014”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.11.2021, si sono costituiti nel presente giudizio e , convenuti in qualità genitori di , Controparte_2 CP_1 Controparte_4
minore non emancipato all'epoca dei fatti di causa e con loro convivente.
I medesimi convenuti hanno esposto in sintesi che:
- a seguito del processo penale davanti al Tribunale dei Minori, era stato Controparte_4
ammesso alla messa alla prova con esito positivo per un periodo di 24 mesi, in considerazione della condotta, dell'età e dell'aver preso coscienza delle sue responsabilità;
- la condotta di era stata rilevante ai fini del danno patrimoniale e non anche Controparte_4
per le lesioni poiché causate da altri soggetti;
- aveva partecipato all'ideazione del furto nell'abitazione di ma non Controparte_4 Pt_1
aveva partecipato all'azione, non essendo mai entrato nell'abitazione in quanto aveva rivestito il mero ruolo del palo;
- non aveva partecipato alla colluttazione da cui erano derivate le lesioni Controparte_4
perpetrate da e;
Parte_2 Controparte_3
pagina 6 di 16 - quanto alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, l'attore non ha indicato alcun elemento per quantificare il danno.
Tanto premesso, e hanno rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_2 CP_1
“rigettare tutte le avverse domande nei confronti dei signori e in quanto il figlio CP_2 CP_4
minore non deve essere ritenuto responsabile per le lesioni occorse all'attore derivate dal CP_4
fatto illecito in quanto non sono riconducibili in alcun modo alla condotta tenuta da Controparte_4
per mancanza del nesso causale tra la sua attività e l'evento (lesioni), inoltre deve essere rigettata la
domanda di risarcimento dei danni patrimoniali nei loro confronti in quanto formulate in maniera del
tutto generica;
in via subordinata:
2. dichiarare i signori e responsabili, ai sensi dell'art. 2048 c.c., CP_1 Controparte_2
dei danni cagionati dal fatto illecito del figlio , limitando il risarcimento al reale apporto CP_4
fattuale del figlio ai fatti dedotti in citazione, determinando in quale misura la condotta di CP_4
abbia inciso nella causazione del danno e quantificando il relativo risarcimento Controparte_4
dovuto;
in via ulteriormente subordinata:
3. dichiarare responsabili i signori e , ai sensi dell'art.2048 c.c., CP_1 Controparte_2
al risarcimento dei soli danni patrimoniali subiti dall'attore accertati in corso di causa;
4. in ogni caso con vittoria di onorari, spese e accessori di legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 03.12.2021, si è costituito in giudizio
[...]
, il quale ha aderito alla ricostruzione dei fatti descritti nell'atto di citazione come emersi CP_3
dagli accertamenti giudiziari.
Il convenuto ha esposto in sintesi che: Controparte_3
pagina 7 di 16 - in data 26.10.2019, unitamente a e , Parte_2 CP_5 Controparte_4
approfittando dell'assenza di , aveva forzato il portoncino d'ingresso dell'abitazione Parte_1
dell'attore e si era introdotto con l'intento di rubare denaro e preziosi;
- , rientrato a casa prima del previsto, era stato picchiato con un oggetto in Parte_1
ferro e poi percosso con violenza mentre si trovava disteso a terra;
- ciononostante, il convenuto non aveva infierito sulla persona di , né con una Parte_1
spranga di ferro né con pugni e calci né era responsabile delle lesioni riportate.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_3
“accertare nella persona di una responsabilità minore per il reato di rapina, Controparte_3
escludendo ogni suo coinvolgimento sul danno per le gravi lesioni fisiche provocate all'attore, e per
l'effetto riconoscere allo stesso un risarcimento minore da determinarsi secondo giustizia.”
Dato atto della ritualità della notifica dell'atto di citazione, dai convenuti non costituiti
, e gli stessi devono essere dichiarati contumaci. Controparte_4 CP_5 Parte_2
La causa, istruita documentalmente e mediante CTU medico legale, è stata rimessa all'odierna udienza per la discussione e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione del termine di 30 giorni per il deposito delle memorie conclusive.
******
La domanda risarcitoria proposta da è fondata e deve essere accolta, essendo Parte_1
stata provata la responsabilità dei convenuti in relazione ai danni, patrimoniali e non patrimoniali,
cagionati all'attore a seguito della rapina, effettuata in concorso tra loro, ai sensi degli artt. 110, 582,
583, 585 e 628 c.p.
La responsabilità dei convenuti è stata accertata come segue.
pagina 8 di 16 A a definizione del procedimento penale n. 1736/2020, con sentenza Parte_2
irrevocabile di applicazione pena n. 423/2020 di questo Tribunale ex art. 444 c.p.p., depositata in data
26.06.2020, è stato applicata la pena di anni 5 di reclusione e il pagamento di € 1.400,00 di multa.
A e a definizione del procedimento penale n. 9440/2019, con Controparte_3 CP_5
sentenza irrevocabile di applicazione pena n. 599/2020 di questo Tribunale ex art. 444 c.p.p., depositata in data 16.09.2020, sono state applicate, rispettivamente, la pena di anni 5 di reclusione e il pagamento di 1.400,00 euro di multa e la pena di anni 4 di reclusione e il pagamento di 1.200,00 euro di multa.
, minore all'epoca dei fatti, nel procedimento penale n. 459/19 celebrato presso Controparte_4
il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, ha ottenuto di essere ammesso alla messa alla prova per un periodo di due anni, dopo aver ammesso la propria responsabilità in merito alla ideazione e partecipazione al fatto illecito commesso assieme agli altri convenuti.
Pertanto, per quanto riguarda i convenuti e i reati sono stati accertati da Pt_2 CP_3 CP_5
questo Tribunale con sentenza di applicazione pena la quale, seppure non costituisca una sentenza irrevocabile di condanna, implica evidentemente un'ammissione di responsabilità che è stata valutata dal giudice penale unitamente agli altri elementi di colpevolezza nel senso di escludere la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (certificati medici, denuncia della persona offesa, verbale di s.i.t., decreto di citazione a giudizio, sentenza di applicazione pena).
Insegna in proposito la Suprema Corte che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. - pur non configurando una sentenza di condanna - presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicché esonera la controparte dall'onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (Cass. Sez. L., Sentenza n. 3980 del 29/02/2016 Rv. 638849 - 01).
pagina 9 di 16 Per quanto riguarda , l'ammissione alla messa alla prova nel procedimento Controparte_4
penale minorile risulta compatibile con l'ammissione della sua responsabilità, mentre l'estinzione del reato per effetto dell'esito positivo della messa in prova non ha alcuna rilevanza nell'odierno processo civile.
Infatti, nel verbale di udienza preliminare del 03.07.2020, il si è dichiarato colpevole dei CP_4
fatti illeciti a lui ascritti, avendo ammesso di aver partecipato alla rapina insieme agli altri convenuti
(“Mi dichiaro colpevole. Ho partecipato alla rissa, ero con altri tre ragazzi, CP_5 Pt_2
. […] Conosco bene la persona offesa, ho consegnato a lui della carne e
[...] Controparte_3
ho visto i soldi che aveva dentro un borsello. Abbiamo organizzato un pranzo e ho proposto loro il
furto. […] Non ero d'accordo per le lesioni o per mettergli le mani addosso”, “loro avevano degli
strumenti che hanno usato […]. Finito il pranzo siamo andati alla scuola media di fronte alla casa
della persona offesa. Ci siamo andati in macchina, uno di loro ci ha lasciato di fronte […] avevano un
piede di porco e dei passamontagna che non gli ho fornito io”, doc. 26 allegato all'atto di citazione).
Tanto premesso, si applica al caso di specie l'art. 2055 c.c. in base al quale “se il fatto dannoso è
imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha
risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della
rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si
presumono uguali”.
La responsabilità solidale in capo ai danneggianti in base all'art. 2055 c.c. richiede esclusivamente che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se per condotte autonome e per titoli diversi, purché causalmente efficienti nella produzione del danno.
pagina 10 di 16 Nel caso di specie, sussiste tale responsabilità solidale poiché è stato accertato che l'evento dannoso è imputabile al fatto illecito commessi dai convenuti e che ciascuno di essi ha concorso a determinarlo con efficacia di concausa.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto l'accertamento del concorso di responsabilità nella causazione dell'evento di e , genitori di , minore non Controparte_2 CP_1 Controparte_4
emancipato all'epoca della commissione del fatto illecito e con loro convivente.
La domanda è fondata.
Per i fatti illeciti subiti dall' ai sensi dell'articolo 2048 c.c., devono essere infatti Pt_1
ritenuti responsabili anche e in qualità di genitori tenuti alla vigilanza CP_1 Controparte_2
del minore.
Per quanto riguarda la loro legittimazione passiva, deve essere richiamato l'insegnamento della
Suprema Corte di Cassazione secondo il quale “nell'ipotesi di domanda risarcitoria proposta
rispettivamente ex art. 2043 c.c. nei confronti di soggetto minore di età quale autore del danno e ex art.
2048 c.c. contro il di lui genitore, si ha una situazione di litisconsorzio facoltativo nella quale, pur
nella unicità del fatto storico, permane l'autonomia dei rispettivi titoli, del rapporto giuridico e della
causa petendi” (Sez. 3, sentenza n. 4303 del 13/02/2023, Rv. 666774 - 01).
In secondo luogo, nel merito, la gravità della condotta tenuta dal è tale da far presumere la CP_4
responsabilità dei genitori ex articolo 2048 c.c. in base al quale “il padre e la madre, o il tutore sono
responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone
soggette alla tutela, che abitano con essi. […] Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate
dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
Infatti, l'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata sul minore - posta a fondamento della responsabilità genitoriale per il fatto illecito dal suddetto commesso - può essere pagina 11 di 16 desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'articolo 147 c.c.
Nel caso di specie, i convenuti e non hanno offerto alcuna prova liberatoria CP_2 CP_4
tendente a liberarli dalla loro responsabilità sulla mancata vigilanza e educazione nei confronti del figlio tenuto conto del gravissimo fatto illecito. Controparte_4
Avuto riguardo alla misura della responsabilità di ciascun convenuto nella causazione dei danni all' si osserva quanto segue. Pt_1
Sia i convenuti e - per quanto riguarda - che CP_2 CP_4 Controparte_4 Controparte_3
hanno sostenuto in causa il diverso contributo fornito, in quanto la condotta tenuta non aveva avuto la medesima efficienza causale.
Infatti, e hanno sostenuto che la condotta del figlio minore era stata rilevante CP_2 CP_4
esclusivamente ai fini del danno patrimoniale e non anche per le lesioni che erano state causate all'attore dagli altri convenuti.
Secondo le difese svolte, il minore aveva partecipato all'ideazione del furto nella casa di senza però mai entrarvi, in quanto aveva rivestito il ruolo del palo, sicché non poteva Pt_1
prevedere la possibilità di una eventuale colluttazione con l' Pt_1
Sulla scorta delle medesime ragioni, anche il convenuto , pur non contestando la dinamica CP_3
dei fatti così come ricostruita dall'attore e risultante dagli atti processuali, ha chiesto che la propria responsabilità fosse graduata rispetto a quella degli altri convenuti in punto di danno non patrimoniale.
Il ha infatti sostenuto in causa di aver preso parte alla rapina insieme agli altri, ma di non CP_3
aver tenuto alcuna condotta violenta sull' atta a causargli lesioni. Pt_1
Entrambe le difese sul punto devono essere disattese sulla base del richiamato art. 2055 c.c.
pagina 12 di 16 Le condotte dei convenuti e non possono infatti essere frazionate al fine di graduare CP_3 CP_4
le rispettive responsabilità nella quantificazione del danno, in ragione dell'unicità del fatto dannoso derivato all' causato dai convenuti in concorso tra loro in base all'art. 110 c.p. Pt_1
Si ritiene pertanto che l'attore abbia provato i fatti descritti nell'atto introduttivo ed il nesso di causalità tra il reato ed il danno, da cui si desume l'obbligo degli autori del reato di risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale agli effetti dell'art. 2043 c.c., 2059 c.c. e 185 c.p. in solido con i convenuti e in qualità di genitori di . CP_2 CP_4 Controparte_4
*****
In merito alla domanda risarcitoria in punto di danno non patrimoniale si fa presente quanto segue.
Il CTU incaricato, dott. ha accertato che “in occasione dell'aggressione il periziando ha Per_3
riportato FLC a carico del capo, la frattura della V-VI a destra;
della IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XI, XII
costa sinistra e la rottura della milza”.
Il CTU ha anche certificato che “possa essere così riconosciuto: giorni 13 di ricovero
ospedaliero;
ITP al 75% in giorni 30; ITP al 50% in giorni 30; ITP al 25% in giorni 35. Non risultano
precluse attività della vita quotidiana. Il livello di sofferenza derivato dalle lesioni subite
dall'Interessato è stato di grado lieve”.
Il CTU inoltre quanto ai postumi permanenti che “la fase stabilizzata della lesione, in quanto
conseguenza di alterazioni anatomo-funzionali e di sofferenze soggettive sono espressione di un
invalidità permanente configurabile nel caso in questione nella misura dello 20%”.
Deve essere pertanto riconosciuta al danneggiato la personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura massima in considerazione del danno funzionale della perdita della milza.
pagina 13 di 16 Ciò costituisce un significativo elemento che deve essere valorizzato nella quantificazione del danno nel caso specifico, tenuto conto dell'età avanzata della vittima e del fatto che vive da solo, della necessità di frequenti visite mediche e terapie, nonché della maggiore vulnerabilità alle infezioni per la mancanza di tale organo.
Traendo le conclusioni, il danno non patrimoniale deve essere così calcolato:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021
Età del danneggiato alla data del sinistro 77 anni
Percentuale di invalidità permanente 20%
Punto danno biologico € 3.277,87
Punto base I.T.T. € 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale 13
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 35
Danno non patrimoniale risarcibile € 40.646,00
Con personalizzazione massima (max 39% del danno
€ 56.498,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 1.287,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.227,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.485,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 866,25 Totale danno biologico temporaneo € 5.865,75
Totale generale: € 46.511,75 Totale con personalizzazione massima € 62.363,75
Agli importi così calcolati per il danno non patrimoniale devono essere sommati gli interessi e la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore (Capitale Rivalutato + Interessi: € 79.254,21).
Deve essere ora esaminata la richiesta dell'attore di risarcimento del danno patrimoniale.
pagina 14 di 16 Tale voce di danno deve essere valutata in relazione a svariati oggetti preziosi indicati dall' 5 orologi, diversi preziosi d'oro di famiglia, alcune medaglie e monete antiche. Pt_1
Il furto degli oggetti preziosi appartenenti all'attore deve ritenersi provato alla luce degli atti del processo penale prodotti in causa.
Infatti, in data 26.10.2019, l'attore aveva presentato denuncia dinnanzi ai Carabinieri di Carbonia
nella quale aveva indicato i beni mancanti dalla propria abitazione: “ho notato che dalla vetrina
dell'andito mancavano 5 orologi, ma non sono sicuro se dal borsello dove tengo l'oro di mia moglie
mancasse qualcosa. Devo ancora controllare meglio tutto” e, successivamente, ha precisato che
“riuscivano ad impossessarsi di tutto l'oro di mia moglie e di circa cinque orologi […] che potevano
avere un valore commerciale di circa 1000 euro. L'oro di mia moglie consisteva in una catenina lunga
di oro giallo, non so descrivere la maglia, e due paia di orecchini, un paio corti con tanti brillantini ed
un paio a pendolo con una pietra verde di grandi dimensioni. La fede di mia moglie in oro, un
bracciale da uomo, un fermacravatte, una spilla da giacca e altro oro di cui non ricordo, custodito in
un sacchetto nero. Tutto l'oro più o meno poteva pesare 400/450 grammi” (doc. 2 atto di citazione).
Nel corso del processo penale è stata accertata la responsabilità degli odierni imputati per il delitto di rapina in relazione agli oggetti preziosi sottratti all'odierno attore.
Peraltro, non potendo essendo quantificato il valore economico dei preziosi in quanto irreperibili,
il danno deve essere equitativamente determinato nella misura di 10.000,00 euro in applicazione del combinato disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c.
Per le ragioni esposte, la domanda di deve essere accolta nella misura sopra Parte_1
indicata (euro 79.254,21 + 10.000,00 = 89.254,21).
pagina 15 di 16 Le spese di CTU separatamente liquidate e quelle del giudizio - liquidate in dispositivo in misura media sulla base del valore della causa fino ad euro 260.000,00 - devono essere poste a carico dei convenuti secondo le regole della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) condanna, in solido tra loro, , Parte_2 Controparte_4
, , e al CP_1 Controparte_3 CP_5 Controparte_2
pagamento in favore di della complessiva somma di euro 89.254,21 per le Parte_1
causali in premessa;
2) condanna, in solido tra loro, , Parte_2 Controparte_4
, , e a rifondere CP_1 Controparte_3 CP_5 Controparte_2
a le spese di lite pari all'importo di euro 7.800,00 oltre IVA, CPA e Parte_1
rimborso forfettario come per legge;
3) pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU separatamente liquidate.
Cagliari, 11.06.2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 16 di 16