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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 28/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 834/2023 del R.G. Trib. in data 14/04/2023,
promossa d a
- (C.F. , n. a Portogruaro il 27/9/970 e residente Parte_1 C.F._1
in Pordenone, via Vallona, 49, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Ceccarello;
a p p e l l a n t e
c o n t r o
- (c.f./p.iva n. ), ubicato in Pordenone, via Vallona, 49, in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Riccardo De Rovere e dall'avv. Alessandro Tauro.
a p p e l l a t o avente per oggetto: “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali” – appello avverso la sentenza n. 379/2022 Giudice di Pace di Pordenone, depositata il 4/10/2022 nel procedimento n. 1601/2020/SIGP R.G, trattenuta in decisione all'udienza del 13/9/2024 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
1
CONCLUSIONI
- per parte appellante: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente e quindi:
“ In totale riforma della sentenza del GDP di Pordenone n. 379/2022 oggetto di impugnazione, per
i motivi esposti in atto di citazione d'appello:
Ogni deduzione ed avversa eccezione rigettata, in particolare rigettata l'eccezione di mancato rispetto dei termini per l'impugnazione di cui all'art. 1137 c.p.c per tutte le ragioni esposte nella
memoria ex art. 320 c.p.c depositata nel giudizio di I grado, accogliersi le domande esperite da
nell'atto di impugnazione della deliberazione del del 10 Parte_1 Controparte_1
dicembre 2019, con cui approvava il consuntivo condominiale 2018/2019 ed il preventivo
2019/2020 e segnatamente:
- accertati i fatti esposti ed i motivi di gravame sopra specificati, in accoglimento degli stessi
annullarsi la deliberazione del del 10 dicembre 2019 ed in particolare, Controparte_1
accertato che nulla deve quale saldo passivo per l'esercizio condominiale Parte_1
2017/2018 come riportato in euro 1973,47 nel consuntivo del del 2018/2019 Controparte_1
- accertato e dichiarato che nulla deve pro quota per la registrazione del Parte_1
decreto ingiuntivo n. 660/2017 GDP di Pordenone avendo provveduto al pagamento per l'intero dell'imposta di registro in uno con il pagamento del precetto notificato dal in Controparte_1
forza di detto titolo esecutivo, Determinarsi quanto dovuto da per spese Parte_1
condominiali ordinarie per gli esercizi consuntivo 2018/2019 e preventivo 2019/2020.
- accertato che l'importo versato da quali competenze avvocato come Parte_1
quantificate nel II precetto notificatole dal convenuto pari alla complessiva somma di euro 190,32
comprensivo di rimborso spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali per il I° precetto
notificato in data 28 agosto 2017 e perento non è dovuto ai sensi dell'art. 310 e 632 c.p.c e
costituisce pertanto indebito oggettivo condannarsi il alla restituzione a Controparte_1
dell'importo stesso maggiorato degli interessi a far data dal 10 gennaio 2019. Parte_1
2 - disporsi, in ragione dell'accoglimento dei motivi di gravame la restituzione di quanto versato da
a titolo di spese e competenze legali liquidate dalla sentenza di primo grado Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio”;
- per parte appellata: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente e quindi:
“ Voglia il Tribunale di Pordenone adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- In via preliminare: dichiarare manifestamente infondata l'istanza ex art. 283 c.p.c. e, per l'effetto,
condannare parte appellante al pagamento di una pena pecuniaria in favore della cassa delle
ammende ai sensi del co. III dello stesso art. 283 c.p.c.;
- In via preliminare e in rito: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla signora Pt_1
ex art. 348 bis c.p.c. sulla base delle argomentazioni contenute in atti e, per l'effetto, disporsi la
discussione orale ex art. 350 bis c.p.c.;
- Nel merito: rigettare l'appello in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto e condannare parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma determinata in
via equitativa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 379/2022, con la quale il Giudice di Pace di Pordenone aveva rigettato la domanda di annullamento della delibera assembleare condominiale di data 10/12/2019, condannandola alla rifusione delle spese di lite. Secondo la ricostruzione dell'atto di citazione, un precedente contenzioso tra l'attrice e il convenuto relativo a spese condominiali, si era concluso CP_1 con l'emissione di un decreto ingiuntivo da parte del Giudice di Pace di Pordenone, per il pagamento da parte della IN di € 3.849,55, oltre a interessi, spese e accessori. Parte_1
, a seguito della notifica di due atti di precetto, in data 29/6/2018 aveva provveduto al
[...]
pagamento del dovuto mediante bonifico di € 5.761,72. Nell'assemblea del giorno 12/9/2018 il
Condominio aveva approvato il rendiconto relativo all'esercizio 2017/2018, nel quale erano state poste a carico della IN , alla voce spese personali, € 1.912,17 quali spese del Pt_1
3 procedimento monitorio. Tanto aveva determinato l'odierna appellante a depositare domanda di mediazione obbligatoria, preannunciando la propria volontà di impugnare la deliberazione condominiale del 12/9/2018. La mediazione aveva avuto esito positivo e le parti avevano convenuto, secondo quanto prospettato nell'atto di citazione, che la IN nulla avrebbe ulteriormente dovuto per la vicenda concernente il decreto ingiuntivo e per il conguaglio consuntivo
2017/2018, posto a preventivo 2018/2019. In particolare, non sarebbe più stata dovuta la somma di
€ 1.973,47, risultante come conguaglio passivo a suo carico nel rendiconto consuntivo 2017/2018, in quanto, seppur dopo il 30/6/2018, cioè dopo la chiusura dell'esercizio, tale somma era già stata pagata. L'attrice aveva anche allegato che in sede di mediazione aveva contestato la debenza della somma di € 190,32, imputatale, nel secondo precetto notificato, a titolo di spese del primo precetto
, somma ritenuta non dovuta, sulla quale l'amministratrice si era riservata di sentire i CP_3 condomini. Sempre secondo la ricostruzione dell'attrice, nonostante la mediazione, il in data 10/12/2019 aveva approvato il rendiconto consuntivo relativo Controparte_1 all'esercizio 2018/2019 e il rendiconto preventivo per l'anno 2019/2020, nel quale era stata ancora erroneamente indicata a carico della IN la posta passiva di € 1.973,47, quale Pt_1
“saldo esercizio precedente”. Ritenendo quindi la delibera in contrasto con quando deciso in sede di mediazione, aveva depositato nuova domanda di mediazione obbligatoria, Pt_1 manifestando l'intenzione di impugnare la deliberazione. Questa seconda mediazione aveva avuto esito negativo, per cui la delibera del giorno 10/12/2019 era stata impugnata davanti al Giudice di
Pace di Pordenone. In particolare, l'attrice aveva chiesto l'annullamento della deliberazione per aver erroneamente riportato nel rendiconto consuntivo 2018/2019, a suo carico, il saldo passivo di
€ 1.973,47 relativo al precedente esercizio, nonché per aver imputato tra le poste passive condominiali anche le tasse e l'imposta di registro sostenute dal condominio per il procedimento monitorio introdotto nei suoi confronti e per il procedimento di mediazione. Inoltre, con il medesimo atto introduttivo, aveva anche proposto domanda di restituzione Parte_1 dell'indebito oggettivo costituito dalla somma di € 190,32, pagata a seguito di notifica del secondo precetto e non dovuta, in quanto relativa alle spese per il primo precetto perento.
Si era costituito in giudizio il eccependo preliminarmente la decadenza Controparte_1 dell'azione promossa da , per decorso del termine di 30 giorni previsto dall'art. Parte_2
1137 c.c.. In subordine, il convenuto aveva contestato anche nel merito le domande avversarie.
Quanto alle spese di precetto, ne aveva sostenuto la corretta imputazione, poiché il primo precetto
4 aveva perso efficacia non per inerzia del Condominio, bensì per la necessità di agire con l'espropriazione forzata. Il condominio aveva asserito che le spese relative alla mediazione erano state rimborsate. Per quanto concerne il residuo passivo di 1.973,47 € a carico della IN
nel bilancio consuntivo 2017/2018, la parte convenuta aveva sostenuto che il bilancio Pt_1
aveva correttamente riportato il debito, in quanto il pagamento era avvenuto in data 11/7/2018, dopo il termine dell'esercizio.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 320 c.p.c., la causa era stata trattenuta in decisione nell'udienza di discussione del giorno 22/3/2022.
Deve anche essere precisato che, in sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice, dando atto che l'assemblea del condominio, in corso di causa, aveva rettificato la deliberazione in tema di addebito delle spese di mediazione, aveva rinunciato al relativo motivo d'impugnazione.
2. Con sentenza n. 379/2022 il Giudice di Pace di Pordenone aveva rigettato la domanda attorea, condannando a rifondere alla controparte le spese legali. La domanda era Parte_1
stata rigettata sul presupposto della correttezza delle appostazioni contabili. Il Giudice di primo grado, sulla base della documentazione in atti, aveva rilevato che, a fronte di un debito nei confronti del di € 7.735,19, in data 30/6/2018 aveva Controparte_1 Parte_1
provveduto al pagamento di € 5.761,72, sicché, come correttamente riportato, il rendiconto
2017/2018 aveva rappresentato un debito residuo di € 1.973,47 in capo all'attrice. Parimenti corretta era stata ritenuta la contabilizzazione delle partite di dare/avere relative all'anno successivo, in quanto a fronte di un debito complessivo di € 7.843,01, aveva versato Parte_1 complessivamente 5.521,07 euro, con un residuo non pagato di € 2.321,94. Al rigetto delle domande era conseguita, secondo il principio di soccombenza, la regolamentazione delle spese di lite.
3. ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza appellata. Parte_1
Con il primo motivo d'impugnazione, relativo all'inserimento nel rendiconto consuntivo 2018/2019 del residuo passivo di € 1.973,47, l'appellante ha sostenuto l'erronea interpretazione da parte del giudice di prime cure dell'accordo raggiunto tra le parti in sede di mediazione e l'omessa valutazione degli altri documenti prodotti in primo grado, con la conseguente erronea valutazione della correttezza e legittimità dei bilanci approvati con la deliberazione impugnata.
5 Con il secondo e terzo motivo d'appello, l'appellante ha rilevato una doppia omessa pronuncia da parte del Giudice di Pace, l'una sulla contestata legittimità dell'addebito pro-quota alla IN delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio nei suoi confronti,
l'altra sulla richiesta di restituzione dell'indebito per spese di precetto non dovute.
Infine, è stata lamentata l'erronea condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite.
Più specificamente, ribadendo i motivi già fatti valere in primo grado, l'appellante, sul presupposto di non dovere nulla quale saldo passivo per l'esercizio condominiale 2017/2018 e quale spese pro- quota per la registrazione del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, ha chiesto:
a) l'annullamento della deliberazione del di data 10/12/2019, previo Controparte_1 accertamento dell'erroneità del rendiconto consuntivo 2018/2019 e del preventivo 2019/2020, con rideterminazione del giusto dovuto;
b) la condanna del lla restituzione, quale indebito oggettivo, dell'importo Controparte_1
pagato a titolo di spese legali del primo precetto perento, maggiorato degli interessi a far data dal pagamento;
c) la condanna dell'appellato alla restituzione di quanto versato a titolo di spese e competenze legali liquidate dalla sentenza di primo grado.
4. Il si è costituito nel giudizio di secondo grado eccependo, in via Controparte_1 preliminare e in rito, l'inammissibilità dell'appello. Nel merito, l'appellato ha chiesto il rigetto delle domande avversarie e la condanna dell'appellante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma determinata in via equitativa.
Con particolare riferimento al primo motivo d'appello, parte appellata ha contestato le argomentazioni dell'appellante, sostenendo la regolarità dei bilanci e quindi la legittimità della relativa approvazione. In secondo luogo, ha contestato l'esistenza di una omessa pronuncia, sostenendo che, con il rigetto integrale della domanda, il Giudice di Pace aveva deciso anche sui profili relativi all'addebito pro-quota delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo, essendosi fondata la pronuncia su un argomento, cioè il riconoscimento della correttezza della delibera impugnata, che implicitamente e necessariamente aveva presupposto il rigetto anche di quel peculiare motivo di impugnazione della stessa delibera.
In ogni caso, con riguardo alla domanda di restituzione delle spese del precetto, nel contestarne la fondatezza, l'appellato ha richiamato il documento, già agli atti del giudizio di primo grado (all.1,
6 verbale assemblea condominiale 16/9/2020), dal quale era risultato il già avvenuto rimborso alla IN , da parte del , della somma oggetto della domanda di Pt_1 CP_1
restituzione,
Infine, il ha ritenuta corretta la pronuncia in punto spese, alla luce dell'integrale CP_1
soccombenza della controparte.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13 settembre 2023, nella quale sono stati concessi alle parti i termini per gli scritti conclusivi.
5.1. L'appello è ammissibile, perché indica, per ciascuno dei motivi d'impugnazione, il capo della decisione impugnato, le censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione.
5.2. Con il primo motivo d'appello, l'appellante, in termini poco perspicui, ha censurato la valutazione compiuta nella sentenza di primo grado, con la quale è stata riconosciuta la legittimità della delibera impugnata nella parte relativa all'approvazione dei bilanci.
Per quanto è dato di capire, l'appellante sostiene che nel bilancio consuntivo 2017/2018 e in quello preventivo 2018/2019 (approvati con delibera antecedente a quella impugnata in questa sede) era stato riportato un erroneo conguaglio passivo a suo carico per l'ammontare di 1.973,47 euro. Infatti, in sede di mediazione prodromica all'impugnazione della delibera, l'amministratrice aveva dato atto dell'intervenuto pagamento di tale importo. Tuttavia, secondo l'appellante, il debito, in contrasto con l'accordo di mediazione, era rimasto contabilizzato ed era stato riportato anche nei bilanci relativi ai successivi esercizi, approvati con la delibera assembleare impugnata in questa sede.
Il motivo di impugnazione è palesemente infondato.
Come risulta dal relativo verbale, nel corso della mediazione di data 10/1/2019 l'amministratrice aveva dato atto che l'importo di 1.973,47 euro a debito della IN , imputato a Pt_1 spese ordinarie dell'esercizio 2017/2018, era stato pagato “nel mese di luglio”. Con ciò ovviamente l'amministratrice non aveva ammesso un'eventuale ipotetica iniziale inesistenza del credito del condominio, ma ne aveva semplicemente attestato la successiva estinzione mediante pagamento.
Questo è l'unico ragionevole significato attribuibile all'accordo di mediazione, stante il tenore del verbale e le circostanze di fatto documentate in atti. Su tale premessa, valendo per la contabilità condominiale il principio di cassa, correttamente nel consuntivo 2017/2018 era stato riportato il
7 debito residuo, perché il pagamento, con la relativa estinzione, era stato fatto nei primi giorni del mese di luglio 2018, quindi dopo la chiusura dell'esercizio, avvenuta in data 30/6/2018.
Analogamente, lo stesso debito era stato correttamente riportato nel bilancio preventivo dell'anno successivo, perché rappresentava il saldo iniziale negativo cui la IN avrebbe dovuto far fronte, in aggiunta alle rate del nuovo esercizio.
Non rileva in senso contrario, ovviamente, che quando i bilanci sono stati approvati il debito fosse stato pagato, proprio perché in quella sede si sarebbe potuto tener conto solo dei movimenti di cassa registrati entro il 30/6/2018. Né è fondato l'argomento dell'appellante, secondo il quale, così operando, quel debito residuo si sarebbe trascinato anche negli esercizi successivi, alterando la correttezza dei saldi debitori. Infatti, secondo i principi contabili richiamati, per scongiurare quanto paventato, sarebbe bastato prendere atto, al momento di redigere il successivo consuntivo, del pagamento eseguito dalla IN i primi giorni del mese di luglio 2018, cioè entro il periodo dell'esercizio 2018/2019. Ciò è proprio quanto avvenuto nel caso in esame. Non solo l'appellante non ha provato un'eventuale ipotetica omessa registrazione del suo pagamento, ma il CP_1
appellato ha documentalmente provato il contrario, perché ha dimostrato che il pagamento eseguito in data 11/7/2018 è stato contabilmente considerato nel determinare l'ammontare complessivo dei pagamenti eseguiti nell'esercizio 2018/2019 (per un totale di 5.521,07 euro), che sono stati riportati nel bilancio consuntivo di quell'esercizio (doc. 2 allegato alla prima memoria autorizzata della parte convenuta in primo grado).
Ne deriva che nel bilancio consuntivo 2018/2019, e quindi in quello preventivo 2019/2020, cui si riferisce la delibera impugnata, il saldo debitore a carico della IN è stato Pt_1
correttamente calcolato, procedendo dal saldo iniziale negativo dell'esercizio precedente (costituito dai 1.973,7 euro di cui sopra), tenendo conto delle rate a debito ma anche di tutti i versamenti effettuati, ivi compreso quello eseguito in data 11/7/2018, con il quale il debito residuo era stato pagato. La ripartizione delle spese è stata dunque corretta, per cui deve essere confermata la legittimità della delibera impugnata. In altri termini, nel bilancio consuntivo 2018/2019 si è tenuto conto del debito della IN con il quale, il giorno 1/7/2018, era iniziato l'esercizio, computando però in detrazione il pagamento effettuato pochi giorni dopo, per cui la contabilità ha regolarmente registrato l'estinzione del debito. Se per ipotesi non fossero stati applicati i corretti criteri contabili e, come preteso dall'appellante, il consuntivo non avesse registrato il debito iniziale,
8 allora, per ragioni di simmetria contabile, non si sarebbe dovuto nemmeno annotare, in quello stesso esercizio, il pagamento con cui era stato estinto, per cui i saldi finali sarebbero rimasti invariati.
5.3. Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia del
Giudice di Pace sulla domanda di accertamento dell'illegittimità della delibera di approvazione del bilancio consuntivo 2018/2019, nella parte in cui aveva ripartito tra tutti i condomini, compresa le spese di registrazione del decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di Parte_1 quest'ultima.
Nel merito della doglianza, la IN ha ribadito le argomentazioni già proposte in primo grado, chiedendo conseguentemente al Tribunale di pronunciare l'annullamento dell'intera deliberazione assembleare, pur avendo il profilo impugnato una consistenza minima. Si tratterebbe, in sostanza, di accertare l'illegittimità di ripartizione di una quota di spese che, non contestato sul punto, il ha quantificato in soli 27,31 euro. CP_1
A prescindere dal suo concreto minimo rilievo, nemmeno questa seconda doglianza può essere accolta.
Innanzitutto, non si configura l'asserita omessa pronuncia, potendosi ritenere configurato un cosiddetto rigetto implicito, avendo il giudice di prime cure, pur in assenza di una specifica argomentazione, assorbito la questione dedotta nella statuizione di complessiva legittimità della delibera di approvazione del bilancio.
Quanto al merito, è condivisibile la implicita valutazione di legittimità compiuta dal Giudice di
Pace, perché, se è vero, in via generale e astratta, che le spese sostenute a tutela di ragioni condominiali opposte a quelle del singolo condomino non potrebbero gravare pro-quota su quest'ultimo, perché non si può fare applicazione analogica degli artt. 1132 e 1101 c.c. (in tal senso,
Cass. 1629/2018), tuttavia, nel caso concreto, fanno difetto i presupposti di fatto per procedere all'annullamento della deliberazione.
La IN, infatti, avrebbe dovuto provare che le spese di cui si tratta, genericamente indicate alla voce 33 del rendiconto, si riferissero effettivamente allo specifico procedimento monitorio che l'aveva riguardata, così come la stessa attrice/appellante avrebbe dovuto escludere l'ipotesi di un tutt'altro che improbabile storno contabile di quella voce debitoria, per effetto del pagamento che lei stessa afferma di aver eseguito.
9 In mancanza dell'assolvimento di tale onere probatorio, mancano i presupposti di fatto per l'accoglimento della domanda.
5.4. Il Giudice di Pace non si è pronunciato sulla domanda di restituzione delle spese legali del primo precetto, per cui in questa sede va posto rimedio all'omissione.
La domanda non può essere accolta perché, a prescindere dai presupposti nel merito, il CP_1
aveva fornito già in primo grado la prova documentale (all.1 alla comparsa di costituzione) che l'importo richiesto in restituzione, in realtà, nel consuntivo 2019/2020 era già stato appostato a credito della IN Ciò significa, in sostanza, che l'importo richiesto Parte_1 in restituzione, di fatto, era già stato rimborsato, il che preclude l'accoglimento della domanda, dal quale deriverebbe una ingiustificata duplicazione.
6. Rigettato l'appello, le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in conformità dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 come aggiornato con
D.M. n. 147/22, secondo importi minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e con esclusione della fase istruttoria, per la quale non è stata svolta alcuna attività.
In aggiunta, deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Infine, deve essere rigettata la domanda con cui parte appellata ha chiesto, ex art. 96 c.p.c., la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni, non potendosi affermare, valutata nel suo complesso, la natura temeraria dell'impugnazione proposta dall'appellante.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando tra le parti nella causa in grado d'appello n. 834/23, così decide:
1) rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma la sentenza n. 379/2022 Parte_1
del Giudice di Pace di Pordenone;
10 2) condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite per il grado di appello, che liquida nell'importo di € 852,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario
15% e ulteriori accessori dovuti per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13
Così deciso in Pordenone, il 28/1/2025.
Il Giudice
dr. Giorgio Cozzarini
11