Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 828
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità pretesa per mancanza presupposto oggettivo (immobile non utilizzato e privo di utenze)

    La Corte ha rigettato l'eccezione ritenendo che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti, con presunzione legale relativa a carico del possessore. L'onere di dimostrare le condizioni per l'esenzione o riduzione grava sul contribuente, che deve presentare dichiarazione originaria o di variazione. Le circostanze addotte (assenza utenze, arredi) non sono sufficienti a dimostrare l'inidoneità oggettiva, e l'istanza in autotutela è stata presentata tardivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 828
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 828
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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