CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 828/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BANDIERA NA PATRIZIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2574/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Pace - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 679 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 679 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 679 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 679 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24 marzo 2025, il sig. Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 679 del 10.06.2024, notificato il 04.02.2025, con il quale veniva contestata l'omessa denuncia ai fini TARI dell'insediamento sito a Croce Valanidi di Reggio Calabria, identificato catastalmente alla sez. GNA, foglio 027, numero 0953, sub 3, relativamente agli anni 2019,
2020, 2021 e 2022, per un importo complessivo di euro 1.446,00.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della pretesa per mancanza del presupposto oggettivo, sostenendo che l'immobile risulta non utilizzato, privo di utenze di gas, acqua e luce e, dunque, non idoneo a produrre alcun rifiuto.
Si è costituito in giudizio il Comune di Reggio Calabria, eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, l'infondatezza delle eccezioni sollevate, rilevando che il contribuente non ha adempiuto agli obblighi dichiarativi previsti dal regolamento comunale TARI e che l'immobile risulta comunque tassabile ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento comunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità della pretesa per mancanza del presupposto oggettivo, sostenendo che l'immobile risulta non utilizzato e privo di utenze, quindi non idoneo a produrre rifiuti.
Tale eccezione deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'art. 1, comma 641, della legge n. 147 del
2013 stabilisce che il presupposto della TARI è "il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani".
La norma pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti.
Come precisato dalla Cassazione, in materia di TARI, il presupposto impositivo è costituito dalla detenzione o occupazione di locali e aree scoperte adibiti a qualsiasi uso privato, in quanto suscettibili di produrre rifiuti.
L'esenzione o la riduzione della superficie tassabile costituiscono eccezioni alla regola generale del pagamento del tributo, con la conseguenza che grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiarne.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "Le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione".
Nel caso di specie, il ricorrente non ha mai presentato alcuna denuncia originaria o di variazione attestante l'inidoneità dell'immobile a produrre rifiuti, come invece richiesto dall'art. 1, comma 650, della legge n. 147 del 2013 e dal regolamento comunale.
L'art. 26, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione della TARI stabilisce che "Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse."
Il comma 2 del medesimo articolo precisa che "L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente."
Come chiarito dalla Cassazione, il riconoscimento del diritto alle agevolazioni previste dai commi 659 e
660 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013, oltre che subordinato agli oneri probatori, richiede la presentazione di una preventiva domanda del contribuente, corredata della documentazione necessaria per giustificarne l'attribuzione, non potendo operare in via automatica sulla base della mera sussistenza delle situazioni di fatto previste.
Le circostanze addotte dal ricorrente (assenza di utenze e di arredi) non sono sufficienti a dimostrare l'oggettiva inidoneità dell'immobile a produrre rifiuti.
Come precisato dalla giurisprudenza, non sono sufficienti a dimostrare l'insuscettibilità di produrre rifiuti circostanze quali la risoluzione del rapporto di locazione o il distacco delle utenze, che rientrano nelle scelte soggettive del proprietario e costituiscono circostanze transitorie, inidonee a superare la presunzione legale di produzione di rifiuti.
Inoltre, l'art. 6, comma 2, del regolamento comunale stabilisce che "La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti."
Nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato condizioni di oggettiva inutilizzabilità dell'immobile, ma solo un mancato utilizzo soggettivo dello stesso, circostanza irrilevante ai fini dell'applicazione del tributo.
Il ricorrente ha presentato istanza in autotutela solo dopo aver ricevuto l'accertamento, quando invece l'onere dichiarativo doveva essere assolto preventivamente mediante denuncia originaria o di variazione.
Come chiarito dalla giurisprudenza, "L'ente impositore e il giudice tributario non possono ritenere in modo presunto la spettanza della riduzione o dell'esenzione nel caso in cui l'inidoneità dei locali o delle aree a produrre rifiuti, pur risultando aliunde, non sia stata oggetto di una volontà manifestata dal contribuente mediante la denuncia originaria o di variazione".
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria , definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali che liquida in € 500,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BANDIERA NA PATRIZIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2574/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Pace - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 679 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 679 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 679 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 679 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24 marzo 2025, il sig. Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 679 del 10.06.2024, notificato il 04.02.2025, con il quale veniva contestata l'omessa denuncia ai fini TARI dell'insediamento sito a Croce Valanidi di Reggio Calabria, identificato catastalmente alla sez. GNA, foglio 027, numero 0953, sub 3, relativamente agli anni 2019,
2020, 2021 e 2022, per un importo complessivo di euro 1.446,00.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della pretesa per mancanza del presupposto oggettivo, sostenendo che l'immobile risulta non utilizzato, privo di utenze di gas, acqua e luce e, dunque, non idoneo a produrre alcun rifiuto.
Si è costituito in giudizio il Comune di Reggio Calabria, eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, l'infondatezza delle eccezioni sollevate, rilevando che il contribuente non ha adempiuto agli obblighi dichiarativi previsti dal regolamento comunale TARI e che l'immobile risulta comunque tassabile ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento comunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità della pretesa per mancanza del presupposto oggettivo, sostenendo che l'immobile risulta non utilizzato e privo di utenze, quindi non idoneo a produrre rifiuti.
Tale eccezione deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'art. 1, comma 641, della legge n. 147 del
2013 stabilisce che il presupposto della TARI è "il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani".
La norma pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti.
Come precisato dalla Cassazione, in materia di TARI, il presupposto impositivo è costituito dalla detenzione o occupazione di locali e aree scoperte adibiti a qualsiasi uso privato, in quanto suscettibili di produrre rifiuti.
L'esenzione o la riduzione della superficie tassabile costituiscono eccezioni alla regola generale del pagamento del tributo, con la conseguenza che grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiarne.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "Le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione".
Nel caso di specie, il ricorrente non ha mai presentato alcuna denuncia originaria o di variazione attestante l'inidoneità dell'immobile a produrre rifiuti, come invece richiesto dall'art. 1, comma 650, della legge n. 147 del 2013 e dal regolamento comunale.
L'art. 26, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione della TARI stabilisce che "Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse."
Il comma 2 del medesimo articolo precisa che "L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente."
Come chiarito dalla Cassazione, il riconoscimento del diritto alle agevolazioni previste dai commi 659 e
660 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013, oltre che subordinato agli oneri probatori, richiede la presentazione di una preventiva domanda del contribuente, corredata della documentazione necessaria per giustificarne l'attribuzione, non potendo operare in via automatica sulla base della mera sussistenza delle situazioni di fatto previste.
Le circostanze addotte dal ricorrente (assenza di utenze e di arredi) non sono sufficienti a dimostrare l'oggettiva inidoneità dell'immobile a produrre rifiuti.
Come precisato dalla giurisprudenza, non sono sufficienti a dimostrare l'insuscettibilità di produrre rifiuti circostanze quali la risoluzione del rapporto di locazione o il distacco delle utenze, che rientrano nelle scelte soggettive del proprietario e costituiscono circostanze transitorie, inidonee a superare la presunzione legale di produzione di rifiuti.
Inoltre, l'art. 6, comma 2, del regolamento comunale stabilisce che "La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti."
Nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato condizioni di oggettiva inutilizzabilità dell'immobile, ma solo un mancato utilizzo soggettivo dello stesso, circostanza irrilevante ai fini dell'applicazione del tributo.
Il ricorrente ha presentato istanza in autotutela solo dopo aver ricevuto l'accertamento, quando invece l'onere dichiarativo doveva essere assolto preventivamente mediante denuncia originaria o di variazione.
Come chiarito dalla giurisprudenza, "L'ente impositore e il giudice tributario non possono ritenere in modo presunto la spettanza della riduzione o dell'esenzione nel caso in cui l'inidoneità dei locali o delle aree a produrre rifiuti, pur risultando aliunde, non sia stata oggetto di una volontà manifestata dal contribuente mediante la denuncia originaria o di variazione".
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria , definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali che liquida in € 500,00 oltre accessori se dovuti.