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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Catania
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est
Dott. Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n.974/21 RG
tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NICOLOSI MARIA CONCETTA, giusta procura in atti appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. LANAIA Controparte_1 P.IVA_1
MARCO, giusta procura in atti appellato
All'udienza dell'11.12.2024 le parti hanno concluso come riportato nel verbale in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 17.6.2019 alla società Controparte_1 Pt_1
rassegnava le seguenti conclusioni: “A) Accertato e ritenuto, per tutto quanto di
[...]
premessa, che i Buoni fruttiferi postali indicati in narrativa si sono prescritti per fatto e colpa unicamente ascrivibili alla società convenuta, dichiarare che parte attrice ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno patito;
B) Per l'effetto, condannare la società
convenuta al pagamento a favore dell'istante della somma di € 10.000,00, oltre agli interessi che sarebbero maturati se fossero stati rimborsati al diciottesimo mese dalla sottoscrizione, a titolo di risarcimento del danno o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa e che il Giudice riterrà equo liquidare, il tutto oltre interessi legali su sorte capitale e interessi fissi maturati. C) Con la condanna di parte avversa alle refusione della spese e dei compensi di giudizio”.
A sostegno delle superiori conclusioni l'attore esponeva che:
- in data 7.9.2006 aveva sottoscritto due buoni fruttiferi postali dell'importo di €
5.000,00 ciascuno, rispettivamente n. 00001039042610481 e n. 00001039042710458;
- aveva già sottoscritto altri tre buoni dello stesso importo il 12.4.2006, due il 25.5.2006,
due il 22.12.2006, due il 19.1.2007 ed infine tre il 23.1.2008, per un importo complessivo di € 70.000,00;
- in tutte le occasioni di cui sopra, su proposta di investimento di , aveva CP_1
sempre sottoscritto buoni postali fruttiferi ordinari di durata ventennale;
- in data 18.4.2018, l'ufficio postale di Viale Africa gli comunicava che il valore dei buoni rimborsabili non era € 70.000,00, ma € 60.000,00 in quanto i due buoni sottoscritti il 7.9.2006, dei 14 sottoscritti nel biennio 2006/2008, si erano prescritti da appena un mese, l'8.3.2018, attesa la loro scadenza a 18 mesi;
pag. 2/8 - in data 20.4.2018 aveva inviato una lettera di reclamo alla società Controparte_1
chiedendo il rimborso dei Buoni prescritti, che però veniva negato;
- in data 21.6.2018 aveva proposto ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario che, con decisione emessa in data 30.1.2019, riteneva di non accogliere il ricorso.
Si costituiva la società convenuta per contestare la fondatezza della avversa domanda della quale chiedeva il rigetto, richiamando la disposizione normativa di cui all'art. 173
del d.p.r. 156/1973 ed alcuni precedenti giurisprudenziali.
Con sentenza n.1558/21 il Tribunale di Catania rigettava la domanda, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata ordinanza ha proposto appello per chiederne l'integrale Parte_1
riforma.
Si è costituita per eccepire l'inammissibilità dell'appello, attesa la Controparte_1
genericità dei motivi, nonché la sua infondatezza.
All'udienza del 11.12.2024 la causa è stata assunta in decisione con la concessione alle parti dei termini fissati dall'art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, che contiene la chiara e precisa indicazione dei motivi e delle censure mosse alla statuizione di primo grado.
Nel merito, è pacifico e non contestato che in data 7.9.2006 l'appellante ha sottoscritto due buoni fruttiferi postali dell'importo di € 5.000,00 ciascuno, rispettivamente n.
00001039042610481 e n. 00001039042710458. I detti buoni, a differenza dei numerosi altri acquistati dal , sia in data precedente che successiva al 7.9.2006, aventi tutti Pt_1
pag. 3/8 durata ventennale, avevano una durata inferiore, ed, in particolare, la loro scadenza era fissata a 18 mesi.
Ciò premesso l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo Giudice ha rigettato la domanda di risarcimento danni escludendo la violazione della normativa sul risparmio postale che impone all'intermediario la consegna del
Foglio informativo. Sul punto il Tribunale di Catania ha così motivato: “Al riguardo,
sono significative le considerazioni svolte dalle S.U. della Corte di Cassazione
(sentenza n. 3963/2019) con riferimento alla pretesa, ivi avanzata, di applicazione ai
titolari dei buoni postali della disciplina in materia di tutela dei consumatori, in
particolare delle norme concernenti la imposizione di obblighi informativi
personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera
autodeterminazione. In tale pronuncia, la Corte di Cassazione, nel negare la
estendibilità a degli obblighi informativi stabiliti a tutela dei Controparte_1
consumatori, ha precisato che la normativa relativa ai buoni postali, intesa a incidere
autoritativamente sul contratto, si giustifichi “con la soggettività statuale del soggetto
emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo”. Infatti, trattandosi di
titoli del debito pubblico, emessi dalla Cassa depositi e prestiti con la garanzia dello
Stato e collocati da gli obblighi informativi relativi alla emissione, Controparte_1
collocazione e scadenza di tali strumenti sono soddisfatti con la pubblicazione in G.U.
dei decreti ministeriali contenenti la loro disciplina. L'esclusione della applicabilità ai
titolari di buoni postali fruttiferi delle norme in materia di tutela dei consumatori
preclude, con riguardo alla fase antecedente alla stipulazione del contratto, di
reintrodurre l'esigenza di rispetto da parte di dei medesimi Controparte_1
pag. 4/8 obblighi informativi, mediante la riconduzione di essi alla nozione generale di buona
fede nelle trattative. Nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna violazione dei principi
di correttezza nella condotta tenuta dal soggetto responsabile della collocazione dei
buoni postali fruttiferi al momento della sottoscrizione dei buoni stessi da parte
dell'attore il quale era tenuto, in virtù del generale principio di conoscibilità della
norma, a conoscere l'integrale disciplina dei buoni postali, legislativamente stabilita e
pubblicata in G.U. Inoltre, a prescindere dalla mancata consegna del foglio illustrativo
(così come asseritamente sostenuto dall'attore), deve prendersi atto che dai BFP,
prodotti da parte attrice, risulta chiaramente l'appartenenza alla tipologia a termine,
serie a “18 mesi”, istituita con D.M. 6.10.2004, come da foglio illustrativo prodotto da
parte convenuta. Parte attrice, quindi, avrebbe dovuto rendersi conto della natura degli
stessi e della serie dei titoli di riferimento. Del resto, è pacifico che l'attore abbia
sottoscritto ulteriori BFP ordinari, tutti riscossi, per cui non poteva non rendersi edotto
della differente natura degli stessi, emergente chiaramente dal loro corpo. Ne consegue
che, alla luce del tenore letterale del titolo oltre che dalla normativa applicabile ai BPF
riportanti tale serie e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale con valore di pubblicità legale
per il sottoscrittore, non poteva essere imputato a alcun ulteriore Controparte_1
obbligo d'informazione. L'avvenuta prescrizione dei BFP oggetto del presente giudizio,
intercorsa in data 8.3.2018, decorrente dal primo giorno successivo alla data in cui i
detti buoni cessavano di essere fruttiferi, è imputabile unicamente all'inerzia del
sottoscrittore”.
Questa Corte evidenzia le seguenti circostanze che impongono l'accoglimento dell'appello:
pag. 5/8 1) l'art.3 del DM del Tesoro del 19.12.2000 (anteriore all'acquisto dei buoni per cui è
causa) prevede che “Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”;
2) l'art. 2, commi 3 e 4, del DPR 14.03.2001 n. 144, recante norme sui servizi di bancoposta, ha esteso l'applicazione a delle norme generali del TUB (D. CP_1
lgs. 385/1993) e del TUF (D.lgs. 58/1998);
3) nel caso in esame, a fronte della puntuale contestazione mossa dal sin dal Pt_1
primo grado di giudizio, , su cui gravava il relativo onere, non ha Controparte_1
provato di avere rispettato quanto stabilito dalla normativa citata e di avere consegnato il foglio informativo al cliente al momento dell'acquisto dei buoni;
4) i buoni oggetto del presente giudizio non riportano alcuna indicazione ed, oltre a richiamare il DM 19.12.2000, contengono esclusivamente la dicitura “Serie: 18M”.
Non solo, quindi, nei buoni non è indicata la serie di appartenenza, ma la dicitura
“18M”, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, non può riferirsi univocamente alla loro scadenza, potendosi ragionevolmente presumere che essa indichi il numero di serie dei titoli, trovandosi apposta proprio dopo la parola “Serie:”.
In tale contesto le lagnanze articolate dall'appellante in ordine alla omessa comunicazione da parte di delle caratteristiche dei titoli acquistati in Controparte_1
data 7.9.2006 appaiono assolutamente fondate, ove anche si ponga al mente al fatto che il aveva acquistato, sia precedentemente che successivamente, numerosi altri Pt_1
buoni, per un valore complessivo di €.60.000,00, tutti di durata ventennale.
pag. 6/8 A causa dell'inadempimento degli obblighi gravanti su il non Controparte_1 Pt_1
è stato messo in condizione di esercitare tempestivamente il suo diritto al rimborso e l'inutile decorso della prescrizione è dipeso dalla condotta dell'intermediario. Nessun
concorso di colpa è ascrivibile all'appellante alla luce delle circostanze sopra evidenziate.
L'appellante ha, quindi, diritto al risarcimento del danno provocato dalla condotta inadempiente di;
danno che, aderendo alle conclusioni esposte dal CP_1
D'Urso, deve essere quantificato in misura pari all'ammontare dei buoni prescritti
(€.10.000,00), oltre agli interessi convenzionalmente dovuti sino alla loro naturale scadenza ed ai successivi interessi legali dalla data di deposito del ricorso all'ABF sino al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente decidendo, accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza n.1558/21 del Parte_1
Tribunale di Catania, condanna al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1
della somma di €.10.000,00, oltre agli interessi convenzionalmente dovuti sino alla scadenza dei buoni ed ai successivi interessi legali dalla data di deposito del ricorso all'ABF sino al soddisfo.
Condanna al pagamento delle spese processuali del primo grado di Controparte_1
giudizio liquidate in €.264,00 per esborsi ed €.3.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
pag. 7/8 Condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di Controparte_1
giudizio liquidate in €.382,50 per esborsi ed €.3.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'appello di Catania, in data 5/3/2025.
Il Presidente rel/est
Dott. Nicola La Mantia
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Catania
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est
Dott. Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n.974/21 RG
tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NICOLOSI MARIA CONCETTA, giusta procura in atti appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. LANAIA Controparte_1 P.IVA_1
MARCO, giusta procura in atti appellato
All'udienza dell'11.12.2024 le parti hanno concluso come riportato nel verbale in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 17.6.2019 alla società Controparte_1 Pt_1
rassegnava le seguenti conclusioni: “A) Accertato e ritenuto, per tutto quanto di
[...]
premessa, che i Buoni fruttiferi postali indicati in narrativa si sono prescritti per fatto e colpa unicamente ascrivibili alla società convenuta, dichiarare che parte attrice ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno patito;
B) Per l'effetto, condannare la società
convenuta al pagamento a favore dell'istante della somma di € 10.000,00, oltre agli interessi che sarebbero maturati se fossero stati rimborsati al diciottesimo mese dalla sottoscrizione, a titolo di risarcimento del danno o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa e che il Giudice riterrà equo liquidare, il tutto oltre interessi legali su sorte capitale e interessi fissi maturati. C) Con la condanna di parte avversa alle refusione della spese e dei compensi di giudizio”.
A sostegno delle superiori conclusioni l'attore esponeva che:
- in data 7.9.2006 aveva sottoscritto due buoni fruttiferi postali dell'importo di €
5.000,00 ciascuno, rispettivamente n. 00001039042610481 e n. 00001039042710458;
- aveva già sottoscritto altri tre buoni dello stesso importo il 12.4.2006, due il 25.5.2006,
due il 22.12.2006, due il 19.1.2007 ed infine tre il 23.1.2008, per un importo complessivo di € 70.000,00;
- in tutte le occasioni di cui sopra, su proposta di investimento di , aveva CP_1
sempre sottoscritto buoni postali fruttiferi ordinari di durata ventennale;
- in data 18.4.2018, l'ufficio postale di Viale Africa gli comunicava che il valore dei buoni rimborsabili non era € 70.000,00, ma € 60.000,00 in quanto i due buoni sottoscritti il 7.9.2006, dei 14 sottoscritti nel biennio 2006/2008, si erano prescritti da appena un mese, l'8.3.2018, attesa la loro scadenza a 18 mesi;
pag. 2/8 - in data 20.4.2018 aveva inviato una lettera di reclamo alla società Controparte_1
chiedendo il rimborso dei Buoni prescritti, che però veniva negato;
- in data 21.6.2018 aveva proposto ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario che, con decisione emessa in data 30.1.2019, riteneva di non accogliere il ricorso.
Si costituiva la società convenuta per contestare la fondatezza della avversa domanda della quale chiedeva il rigetto, richiamando la disposizione normativa di cui all'art. 173
del d.p.r. 156/1973 ed alcuni precedenti giurisprudenziali.
Con sentenza n.1558/21 il Tribunale di Catania rigettava la domanda, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata ordinanza ha proposto appello per chiederne l'integrale Parte_1
riforma.
Si è costituita per eccepire l'inammissibilità dell'appello, attesa la Controparte_1
genericità dei motivi, nonché la sua infondatezza.
All'udienza del 11.12.2024 la causa è stata assunta in decisione con la concessione alle parti dei termini fissati dall'art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, che contiene la chiara e precisa indicazione dei motivi e delle censure mosse alla statuizione di primo grado.
Nel merito, è pacifico e non contestato che in data 7.9.2006 l'appellante ha sottoscritto due buoni fruttiferi postali dell'importo di € 5.000,00 ciascuno, rispettivamente n.
00001039042610481 e n. 00001039042710458. I detti buoni, a differenza dei numerosi altri acquistati dal , sia in data precedente che successiva al 7.9.2006, aventi tutti Pt_1
pag. 3/8 durata ventennale, avevano una durata inferiore, ed, in particolare, la loro scadenza era fissata a 18 mesi.
Ciò premesso l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo Giudice ha rigettato la domanda di risarcimento danni escludendo la violazione della normativa sul risparmio postale che impone all'intermediario la consegna del
Foglio informativo. Sul punto il Tribunale di Catania ha così motivato: “Al riguardo,
sono significative le considerazioni svolte dalle S.U. della Corte di Cassazione
(sentenza n. 3963/2019) con riferimento alla pretesa, ivi avanzata, di applicazione ai
titolari dei buoni postali della disciplina in materia di tutela dei consumatori, in
particolare delle norme concernenti la imposizione di obblighi informativi
personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera
autodeterminazione. In tale pronuncia, la Corte di Cassazione, nel negare la
estendibilità a degli obblighi informativi stabiliti a tutela dei Controparte_1
consumatori, ha precisato che la normativa relativa ai buoni postali, intesa a incidere
autoritativamente sul contratto, si giustifichi “con la soggettività statuale del soggetto
emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo”. Infatti, trattandosi di
titoli del debito pubblico, emessi dalla Cassa depositi e prestiti con la garanzia dello
Stato e collocati da gli obblighi informativi relativi alla emissione, Controparte_1
collocazione e scadenza di tali strumenti sono soddisfatti con la pubblicazione in G.U.
dei decreti ministeriali contenenti la loro disciplina. L'esclusione della applicabilità ai
titolari di buoni postali fruttiferi delle norme in materia di tutela dei consumatori
preclude, con riguardo alla fase antecedente alla stipulazione del contratto, di
reintrodurre l'esigenza di rispetto da parte di dei medesimi Controparte_1
pag. 4/8 obblighi informativi, mediante la riconduzione di essi alla nozione generale di buona
fede nelle trattative. Nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna violazione dei principi
di correttezza nella condotta tenuta dal soggetto responsabile della collocazione dei
buoni postali fruttiferi al momento della sottoscrizione dei buoni stessi da parte
dell'attore il quale era tenuto, in virtù del generale principio di conoscibilità della
norma, a conoscere l'integrale disciplina dei buoni postali, legislativamente stabilita e
pubblicata in G.U. Inoltre, a prescindere dalla mancata consegna del foglio illustrativo
(così come asseritamente sostenuto dall'attore), deve prendersi atto che dai BFP,
prodotti da parte attrice, risulta chiaramente l'appartenenza alla tipologia a termine,
serie a “18 mesi”, istituita con D.M. 6.10.2004, come da foglio illustrativo prodotto da
parte convenuta. Parte attrice, quindi, avrebbe dovuto rendersi conto della natura degli
stessi e della serie dei titoli di riferimento. Del resto, è pacifico che l'attore abbia
sottoscritto ulteriori BFP ordinari, tutti riscossi, per cui non poteva non rendersi edotto
della differente natura degli stessi, emergente chiaramente dal loro corpo. Ne consegue
che, alla luce del tenore letterale del titolo oltre che dalla normativa applicabile ai BPF
riportanti tale serie e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale con valore di pubblicità legale
per il sottoscrittore, non poteva essere imputato a alcun ulteriore Controparte_1
obbligo d'informazione. L'avvenuta prescrizione dei BFP oggetto del presente giudizio,
intercorsa in data 8.3.2018, decorrente dal primo giorno successivo alla data in cui i
detti buoni cessavano di essere fruttiferi, è imputabile unicamente all'inerzia del
sottoscrittore”.
Questa Corte evidenzia le seguenti circostanze che impongono l'accoglimento dell'appello:
pag. 5/8 1) l'art.3 del DM del Tesoro del 19.12.2000 (anteriore all'acquisto dei buoni per cui è
causa) prevede che “Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”;
2) l'art. 2, commi 3 e 4, del DPR 14.03.2001 n. 144, recante norme sui servizi di bancoposta, ha esteso l'applicazione a delle norme generali del TUB (D. CP_1
lgs. 385/1993) e del TUF (D.lgs. 58/1998);
3) nel caso in esame, a fronte della puntuale contestazione mossa dal sin dal Pt_1
primo grado di giudizio, , su cui gravava il relativo onere, non ha Controparte_1
provato di avere rispettato quanto stabilito dalla normativa citata e di avere consegnato il foglio informativo al cliente al momento dell'acquisto dei buoni;
4) i buoni oggetto del presente giudizio non riportano alcuna indicazione ed, oltre a richiamare il DM 19.12.2000, contengono esclusivamente la dicitura “Serie: 18M”.
Non solo, quindi, nei buoni non è indicata la serie di appartenenza, ma la dicitura
“18M”, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, non può riferirsi univocamente alla loro scadenza, potendosi ragionevolmente presumere che essa indichi il numero di serie dei titoli, trovandosi apposta proprio dopo la parola “Serie:”.
In tale contesto le lagnanze articolate dall'appellante in ordine alla omessa comunicazione da parte di delle caratteristiche dei titoli acquistati in Controparte_1
data 7.9.2006 appaiono assolutamente fondate, ove anche si ponga al mente al fatto che il aveva acquistato, sia precedentemente che successivamente, numerosi altri Pt_1
buoni, per un valore complessivo di €.60.000,00, tutti di durata ventennale.
pag. 6/8 A causa dell'inadempimento degli obblighi gravanti su il non Controparte_1 Pt_1
è stato messo in condizione di esercitare tempestivamente il suo diritto al rimborso e l'inutile decorso della prescrizione è dipeso dalla condotta dell'intermediario. Nessun
concorso di colpa è ascrivibile all'appellante alla luce delle circostanze sopra evidenziate.
L'appellante ha, quindi, diritto al risarcimento del danno provocato dalla condotta inadempiente di;
danno che, aderendo alle conclusioni esposte dal CP_1
D'Urso, deve essere quantificato in misura pari all'ammontare dei buoni prescritti
(€.10.000,00), oltre agli interessi convenzionalmente dovuti sino alla loro naturale scadenza ed ai successivi interessi legali dalla data di deposito del ricorso all'ABF sino al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente decidendo, accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza n.1558/21 del Parte_1
Tribunale di Catania, condanna al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1
della somma di €.10.000,00, oltre agli interessi convenzionalmente dovuti sino alla scadenza dei buoni ed ai successivi interessi legali dalla data di deposito del ricorso all'ABF sino al soddisfo.
Condanna al pagamento delle spese processuali del primo grado di Controparte_1
giudizio liquidate in €.264,00 per esborsi ed €.3.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
pag. 7/8 Condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di Controparte_1
giudizio liquidate in €.382,50 per esborsi ed €.3.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'appello di Catania, in data 5/3/2025.
Il Presidente rel/est
Dott. Nicola La Mantia
pag. 8/8