TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4483/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Protezione Internazionale
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Stramaccioni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4483/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANZAROLA Parte_1 C.F._1
DONATELLA ed elettivamente domiciliato in Perugia, via Pico della Mirandola, n. 44 presso il medesimo difensore Ricorrente contro
(C.F. ), domiciliato ex lege presso Controparte_1 P.IVA_1
Stato degli Offici n. 14 da questa rappresentato e difeso Resistente
Controparte_2
Resistente contumace
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte resistente: “si riporta alla memoria e alle note depositate, e quindi chiede che il ricorso sia deciso”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, nato in [...] il [...], ha presentato, in data 21.2.2020, istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in qualità di padre dei Per minori e entrambi cittadini italiani in quanto nati dal matrimonio con Per_1
cittadina italiana. Dall'unione è nata in data [...] la Persona_3 TE , ma la coppia che si è poi separata con sentenza del Tribunale di Per_4
Spoleto del 12.10.2022, e ha successivamente proposto domanda congiunta di pagina 1 di 11 divorzio. Il ricorrente evidenzia che, dopo la separazione, ha dovuto reperire un'altra soluzione abitativa, in quanto la casa familiare di AR è stata assegnata alla sig.ra quale collocataria dei minori. Specifica che a far data dal 1.9.2023 Per_3 convive con una nuova compagna, . Persona_5
Con provvedimento del 25.3.2023, notificato al ricorrente in data 17.10.2023, la
Questura di Perugia ha rigettato l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c. TUI, e art. 28, comma 1 lett. b,
DPR 394/99. Nel provvedimento l'autorità amministrativa ha evidenziato: che il si era trasferito in Francia recidendo ogni legame con la famiglia, come Pt_1 confermato anche dal legale del ricorrente in occasione della richiesta di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora, avanzata il 16.3.2023 al GIP del Tribunale di
Perugia; che poi era rientrato in Italia a seguito dell'estradizione dalla Francia, in forza di mandato di arresto europeo in ottemperanza all'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, in relazione alla quale aveva poi avanzato richiesta della meno afflittivo misura dell'obbligo di dimora;
che non aveva indicato quale dimora quella della sig.ra ma quella di sita in Perugia;
che a carico Per_3 Persona_6 del richiedente risultavano numerose notizie di reato per gravi delitti contro la persona, il patrimonio e inerenti agli stupefacenti, tanto da farlo ritenere pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica;
che tale pericolosità in uno al fatto che il richiedente non risultava convivere con i figli e la sig.ra escludeva la Per_3 sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza.
Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia, il richiedente ha impugnato il provvedimento sotto due profili: ha anzitutto lamentato una mancanza di motivazione in concreto circa l'effettiva pericolosità sociale del richiedente;
in secondo luogo, ritenendo illegittimo il provvedimento nella misura in cui ha ritenuto non applicabile al richiedente l'art. 19 comma 2 lett. c) in quanto non convivente con i figli minori, ha invocato, nel preminente interesse degli stessi, una lettura costituzionalmente orientata del predetto articolo, e un ponderato bilanciamento fra la pericolosità sociale e tutela della famiglia e dei minori, citando anche la sentenza della Corte
Costituzionale n. 202/2013 (“…la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla
pagina 2 di 11 Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati”).
Il si è costituito, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato, chiedendo il rigetto della domanda proposta, rimarcando la legittimità del provvedimento questorile ed eccependo la carenza di legittimazione passiva della
Questura di Perugia.
Ha in particolare evidenziato che il provvedimento della Questura di Perugia aveva ben operato il bilanciamento tra le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e il diritto all'unità familiare del ricorrente, ritenendo prevalenti le prime rispetto al secondo.
Quanto alla pericolosità, il , allegando copiosa documentazione, ha in CP_1
particolare dedotto:
- che a carico del ricorrente risulta la presenza di numerose notizie di reato per gravi delitti contro la persona, il patrimonio e inerenti agli stupefacenti, e che ciò rileva ai fini dell'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 4 comma 3 , e 5, comma 5, TUI;
- che il 7.6.2021 il ricorrente ha aggredito la coniuge, ferendola al collo con un coltello a serramanico, e che è stato colpito dal provvedimento di allontanamento dalla casa coniugale;
- che è stato estradato dalla Francia il 7.12.2022 su mandato di arresto europeo in ottemperanza all'applicazione della misura cautelare di custodia in carcere nr. 82/21 e n. rgnr 4543/2021 emessa dal Gip presso il Tribunale di Perugia,
e in relazione alla quale ha chiesto la sostituzione con la misura dell'obbligo di dimora, indicando un domicilio diverso da quello della coniuge e dei figli;
- che è stato oggetto di decreto di espulsione del Prefetto di Perugia e, mentre veniva condotto presso il nosocomio per le visite mediche volte all'accertamento pagina 3 di 11 dell'idoneità alla vita in comunità, in previsione di un suo trasferimento presso un CPR, il è fuggito gettandosi dall'autovettura; Pt_1
- che, rintracciato il 23.10.2023, il ricorrente è stato accompagnato al CPR di
Gradisca d'Isonzo e pochi giorno dopo il personale delll'UPGSP della Questura di Gorizia ha sequestrato dello stupefacente nascosto in due barattoli di maionese e in un flacone di bagnoschiuma contenuti in un pacco allo stesso indirizzato.
Quanto ai legami familiari, ha evidenziato che il ricorrente non convivente con la prole, oltre ad essersi reso autore di gravi condotte lesive nei confronti della moglie e madre dei propri figli, si era anche sottratto agli obblighi di mantenimento nei loro confronti,
e aveva volontariamente reciso qualsiasi rapporto con i figli, allontanandosi in Francia da cui poi è stato estradato.
Il Ministero ha in definitiva evidenziato come il comportamento tenuto dal , Pt_1
lungi dall'essere improntato al mantenimento dell'unità familiare, è stato diretto a sfruttare tale situazione per beneficiare della condizione di inespellibilità al fine di poter continuare impunemente a delinquere e ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
1.In via pregiudiziale, va dichiarato il difetto di legittimazione della Questura di
Perugia. Deve infatti osservarsi che la Questura è una mera articolazione periferica del , unico organo legittimato a rappresentare l'amministrazione Controparte_1 di cui costituisce l'organo apicale.
2.Venendo al merito, il ricorso non merita accoglimento e dovrà pertanto essere rigettato per le ragioni che seguono.
2.1. I requisiti previsti dalla normativa per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari e la giurisprudenza formatasi.
L'art. 30 T.U.I. prevede che “Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: d) al genitore pagina 4 di 11 straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana”.
Le due condizioni previste sono quindi che il minore sia cittadino italiano residente in
Italia e che il genitore richiedente non sia stato privato della responsabilità genitoriale;
la giurisprudenza ha avuto modo di specificare che non è necessaria la convivenza con il minore o con il nucleo familiare (“allorquando il genitore straniero chieda il permesso di soggiorno per recuperare l'unità familiare con un figlio minore cittadino italiano e residente in Italia, con il quale egli non conviva, la carenza di coabitazione o convivenza con il minore non è, salvo il caso di perdita della potestà genitoriale secondo la legge interna, ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, anche in difetto del titolo per ottenerlo” (Cass. Civ., Sez. I, n. 2358 del 04.02.2005).
Il permesso di soggiorno per motivi familiari o per coesione familiare non è però riconosciuto in forma incondizionata, dovendosi tenere in ogni caso presenti anche gli artt. 4, comma 3, e l'art. 5, comma 5, del TUI.
Ed invero, come rilevato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 21799 del 25/10/2010,
«alle norme rivolte alla protezione, con carattere di priorità, dell'individuo minorenne e della famiglia si contrappone la materia dell'immigrazione, fondata su principi diversi (e talvolta antitetici) ispirati da esigenze di ordine pubblico e di sicurezza nazionale, che comporta la rigorosa regolamentazione delle condizioni che consentono l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio di ciascuno Stato. Si tratta anche in questo caso di principi e valori tutelati da fonti internazionali tanto da essere stati comunitarizzati dal Trattato di Amsterdam e da consentire interventi legislativi degli organi comunitari (art. 51 Tratt.); i quali con la Direttiva 2008/115/CE hanno dettato norme e procedure comuni da applicare negli Stati membri per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, la cui operatività richiede un difficile bilanciamento tra i diversi interessi generali ed individuali coinvolti attingendo anche la protezione dei diritti delle famiglie e dei minori immigrati». Legittimamente quindi il diritto al mantenimento dell'unità della famiglia è in via generale riconosciuto dall'art. 28, primo comma della legge, alle condizioni sostanziali e nel rispetto delle regole pagina 5 di 11 procedurali previste nei successivi artt. 29 e 30, i quali dettano i presupposti con cui viene tutelato il diritto anzidetto, onde l'esistenza di un nucleo familiare non è di per sé sufficiente a far ritenere legittima la permanenza in Italia di cittadini stranieri, al di fuori delle regole che disciplinano il loro ingresso nel territorio della Stato. Lo stesso art. 8 CEDU è una disposizione che non garantisce allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato Paese, neanche quando in tale Paese vivono i membri stretti della sua famiglia, essendo rimesso al legislatore nazionale bilanciare in modo proporzionato tale diritto con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce all'ordine pubblico, ex art. 8, par. 1, CEDU (cfr. Corte Cost. 18 luglio 2013, n. 202).
Viene così in rilievo l'esigenza di operare un bilanciamento tra esigenze di coesione familiare e pericolosità sociale del richiedente. Ciò implica la formulazione di un giudizio in concreto, sicchè, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere dell'autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, le ragioni di tale pericolosità, rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello stesso (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 32677 del
04/10/2022; Cass. Sez 1, Sentenza n. 9603 del 10/04/2024).
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di specificare gli estremi di tale del bilanciamento, sviluppando una linea interpretativa ormai consolidata: è stato affermato che “nell'ambito dello scrutinio della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari dev'essere valutata sia la pericolosità sociale del soggetto, sia l'effettiva esistenza dei legami familiari presupposti alla richiesta. La prima va valutata in base ad elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione, ovvero su presunzioni a loro volta poggiate su circostanze concrete ed attuali, potendosi richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della predetta valutazione, in quanto indicatori della personalità del soggetto. Allo stesso modo, nell'apprezzamento dell'esistenza e del livello di effettività dei legami familiari si deve tener conto degli elementi di fatto emersi
pagina 6 di 11 dall'istruttoria, avendo cura di attribuire valenza neutra a quelli che, oggettivamente, non sono idonei ad indicare un sostanziale abbandono, da parte del richiedente, del contesto familiare, o comunque una sua rilevante disaffezione nei confronti dei suoi prossimi congiunti.” (Cass. civ., Sez. II, n. 7842 del 19.03.2021).
In una recente pronuncia la Corte di Cassazione (sez. VI, ord. n. 31596/2022) ha precisato i limiti della rilevanza dei legami familiari ai fini della sussistenza della condizione di inespellibilità, a seguito della Sentenza n. 202/2013 della Corte costituzionale. Secondo la corte, la nozione del diritto all'unità familiare - delineata con riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU a proposito dell'art. 8 CEDU - si applica allo straniero che abbia legami familiari in Italia a condizione che tali rapporti siano soggettivamente qualificati ed effettivi. Pertanto, il giudice deve preventivamente verificare, a titolo esemplificativo, l'effettività del coniugio, la convivenza, la vivenza a carico ed ogni altro elemento che sia sintomatico dell'effettività del rapporto familiare.
Solo successivamente possono essere presi in considerazione i criteri suppletivi previsti dall'art. 13, co.
2-bis, cit. quali la durata del soggiorno in Italia dello straniero, il suo grado di integrazione sociale e la sussistenza di legami familiari, culturali e sociali nel Paese di origine
Sul punto merita richiamare una pronuncia della Cassazione che ha vagliato come legittimo l'allontanamento dello straniero la cui pericolosità sociale derivava dalla presenza di numerose condanne penali per gravi reati al patrimonio ed alla persona
(furti aggravati, rapina, associazione per delinquere) commessi in varie parti del territorio nazionale, ritenendo non rilevante la dichiarazione di essere padre di due figli minori, però residenti con la madre, senza deduzione di alcuna forma di convivenza, assistenza o sostegno economico in loro favore (cfr. Cassazione civile sez.
VI, 25/01/2023, n.2274).
Ne consegue, in definitiva, che al criterio positivo della responsabilità genitoriale in capo al richiedente deve sommarsi quello negativo della non pericolosità sociale, che a sua volta deve essere misurato in funzione della sua concretezza ed attualità e raffrontato alla specifica situazione familiare-affettiva del ricorrente.
pagina 7 di 11 2.2. Il caso in esame: valutazione della pericolosità sociale in concreto e all'attualità; valutazione dell'effettività dei legami familiari;
bilanciamento.
Venendo al caso di specie e facendo applicazione delle coordinate sopra richiamate, dalla copiosa documentazione del resistente deve concludersi per una CP_1 concretezza ed attualità della pericolosità del ricorrente, ed invero:
ha riportato nel 2012 due condanne a seguito di applicazione della pena su Parte_2 richiesta ex art. 444 c.p.p. per i reati di illecita detenzione di sostanze stupefacenti ed evasione, da un lato, e per sequestro di persona e lesioni, dall'altro: se è pur vero che le condanne sono risalenti, occorre evidenziare che la seconda delle condanne
(particolarmente grave attenendo al reato di sequestro di persona e lesione personale ai danni di un presunto amante della coniuge) si inserisce nelle dinamiche conflittuali con la coniuge che da sempre hanno caratterizzato la storia della coppia CP_3
(unitasi in matrimonio nell'anno 2011) sino al grave epilogo del (meno risalente)
7.6.2021 relativo all'uso di un coltello a serramanico del nei confronti della Pt_1 donna che lo ha poi denunciato per l'ennesima volta;
si evidenzia che dagli atti emerge anche che la donna, lungo il corso della vita matrimoniale, abbia trovato ospitalità nella struttura residenziale dei nuclei familiari e minori “ ” di AR Per_7 assieme ai figli;
- nel 2018 viene emesso a carico del ricorrente un avviso orale in relazione all'art. 3
D. Lgs 159/2011 dove si dà atto dei precedenti di polizia a suo carico per i reati di tentato omicidio, evasione, spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali, ricettazione e violazione degli obblighi di assistenza familiare;
- in data 7.9.2021 viene emessa a suo carico una ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere da parte del Gip presso il Tribunale di
Perugia ma, in sede di esecuzione, la coniuge riferiva che non vedeva più il CP_3 marito dal 13.6.2021 e che era andato in Francia, da cui poi è stato estradato in data
7.12.2022;
- dalla relazione di servizio del 17.10.2023 emerge che il ricorrente, una volta ricevuta la notificata del provvedimento in questa sede impugnato e quello di espulsione del pagina 8 di 11 Prefetto, ha approfittato della ridotta velocità con cui procedeva la pattuglia che lo stava conducendo al nosocomio per gli accertamenti medici sulla idoneità a permanere nel CPR cui era stata destinato per fuggire dall'auto;
- in data 23.10.2023 è stato condotto al CPR di Gradisca d'Isonzo e pochi giorni dopo
(esattamente il 4.11.2023) il personale delll'UPGSP della Questura di Gorizia ha sequestrato dello stupefacente nascosto in due barattoli di maionese e in un flacone di bagnoschiuma contenuti in un pacco indirizzato al . Pt_1
Le condotte sopra riportate, la gravità dei precedenti penali e la natura dei reati commessi, la pervicacia nonché la condotta tenuta dal successivamente alla Pt_1 commissione dei reati (addirittura anche in occasione del suo trattenimento in CPR
a fine 2023) consente di inferire la sua pericolosità sociale in concreto, e non solamente in astratto, e l'attualità della stessa.
Ciò detto in punto di valutazione della pericolosità sociale concreta ed attuale come ravvisata, si passa ora a valutare l'effettività dei legami affettivi del ricorrente con i figli minori, anticipando sin da subito che non vi sono elementi sufficienti ed idonei a controbilanciare il giudizio di pericolosità del soggetto.
Ferma restando l'irrilevanza di una convivenza fra il richiedente e la prole ai fini del presente giudizio in forza della giurisprudenza richiamata (convivenza pacificamente esclusa nella presente fattispecie), non può non rilevarsi come:
a) il richiedente non abbia non solo provato ma nemmeno allegato quali siano i rapporti effettivi con i tre figli minori, i tempi di frequenza, il suo contributo al loro mantenimento, così da portare all'attenzione del Giudicante l'effettività e la continuità di quei legami familiari in nome dei quali presenta ricorso (con la dovuta specificazione che in questa sede non può essere valutato il pregiudizio per i minori derivante dall'allontanamento della figura paterna, oggetto della specifica tutela apprestata dal successivo art. 31 del T.U. immigrazione, che al comma 3 stabilisce che il permesso di soggiorno ivi previsto può essere concesso per «gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico» e tenuto conto «dell'età e
pagina 9 di 11 delle condizioni di salute del minore» e che è di esclusiva competenza del
Tribunale per i Minorenni);
b) il ricorrente si è limitato ad allegare, senza provarlo documentalmente, che è intervenuta sentenza di separazione con la e che è in corso un giudizio CP_3 di divorzio dal 2023, senza produrre gli atti dei relativi giudizi dai quali si sarebbero potute meglio evincere le statuizioni in punto di responsabilità genitoriale, affido e contributo al mantenimento della prole;
c) la volontà di recisione di ogni (pur, in ipotesi, labile) legame familiare deriva dalla pacifica circostanza dell'allontanamento del ricorrente dall'Italia e il suo trasferimento in Francia da cui poi è stato estradato: all'epoca dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare (il 14.9.2021) il ricorrente non risultava essere a casa con la coniuge (e quindi con i figli, l'ultima dei quali di nemmeno 2 anni) e la moglie ha dichiarato di non vederlo più dal 13.6.2021; la volontarietà dell'allontanamento è stata poi confermato anche dal difensore del ricorrente in occasione dell'istanza di sostituzione della misura cautelare del 16.3.2023 ove si legge: “ si era allontanato dal territorio italiano recidendo ogni Parte_1 rapporto con le persone indagate in questa vicenda, tant'è che veniva arrestato a
Parigi dove viveva e lavorava regolarmente da diversi mesi. Egli non ha più alcun legame nel territorio perugino, non ha qua una regolare attività lavorativa e sta incontrando notevoli difficoltà ad avere un fisso domicilio dove poter essere controllato”.
Comparato quindi il profilo personale del richiedente con la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, pare evidente che questi ultimi siano sub valenti rispetto alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato.
Il ricorso andrà pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
è appena il caso di rilevare che dette spese graveranno il personalmente e non l'Erario, dal Pt_1
momento che (cfr. Cass. 10053/2012) “l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dall'art. 74 comma 2 d.P.R. d.P.R. 30 maggio 2002, n. pagina 10 di 11 115, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché “gli onorari e le spese” di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte — in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese — si impegna ad anticipare”.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del CP_1
resistente, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.543,00 oltre accessori, se dovuti, come per legge.
Si comunichi.
Perugia, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Elena Stramaccioni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Protezione Internazionale
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Stramaccioni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4483/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANZAROLA Parte_1 C.F._1
DONATELLA ed elettivamente domiciliato in Perugia, via Pico della Mirandola, n. 44 presso il medesimo difensore Ricorrente contro
(C.F. ), domiciliato ex lege presso Controparte_1 P.IVA_1
Stato degli Offici n. 14 da questa rappresentato e difeso Resistente
Controparte_2
Resistente contumace
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte resistente: “si riporta alla memoria e alle note depositate, e quindi chiede che il ricorso sia deciso”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, nato in [...] il [...], ha presentato, in data 21.2.2020, istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in qualità di padre dei Per minori e entrambi cittadini italiani in quanto nati dal matrimonio con Per_1
cittadina italiana. Dall'unione è nata in data [...] la Persona_3 TE , ma la coppia che si è poi separata con sentenza del Tribunale di Per_4
Spoleto del 12.10.2022, e ha successivamente proposto domanda congiunta di pagina 1 di 11 divorzio. Il ricorrente evidenzia che, dopo la separazione, ha dovuto reperire un'altra soluzione abitativa, in quanto la casa familiare di AR è stata assegnata alla sig.ra quale collocataria dei minori. Specifica che a far data dal 1.9.2023 Per_3 convive con una nuova compagna, . Persona_5
Con provvedimento del 25.3.2023, notificato al ricorrente in data 17.10.2023, la
Questura di Perugia ha rigettato l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c. TUI, e art. 28, comma 1 lett. b,
DPR 394/99. Nel provvedimento l'autorità amministrativa ha evidenziato: che il si era trasferito in Francia recidendo ogni legame con la famiglia, come Pt_1 confermato anche dal legale del ricorrente in occasione della richiesta di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora, avanzata il 16.3.2023 al GIP del Tribunale di
Perugia; che poi era rientrato in Italia a seguito dell'estradizione dalla Francia, in forza di mandato di arresto europeo in ottemperanza all'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, in relazione alla quale aveva poi avanzato richiesta della meno afflittivo misura dell'obbligo di dimora;
che non aveva indicato quale dimora quella della sig.ra ma quella di sita in Perugia;
che a carico Per_3 Persona_6 del richiedente risultavano numerose notizie di reato per gravi delitti contro la persona, il patrimonio e inerenti agli stupefacenti, tanto da farlo ritenere pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica;
che tale pericolosità in uno al fatto che il richiedente non risultava convivere con i figli e la sig.ra escludeva la Per_3 sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza.
Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia, il richiedente ha impugnato il provvedimento sotto due profili: ha anzitutto lamentato una mancanza di motivazione in concreto circa l'effettiva pericolosità sociale del richiedente;
in secondo luogo, ritenendo illegittimo il provvedimento nella misura in cui ha ritenuto non applicabile al richiedente l'art. 19 comma 2 lett. c) in quanto non convivente con i figli minori, ha invocato, nel preminente interesse degli stessi, una lettura costituzionalmente orientata del predetto articolo, e un ponderato bilanciamento fra la pericolosità sociale e tutela della famiglia e dei minori, citando anche la sentenza della Corte
Costituzionale n. 202/2013 (“…la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla
pagina 2 di 11 Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati”).
Il si è costituito, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato, chiedendo il rigetto della domanda proposta, rimarcando la legittimità del provvedimento questorile ed eccependo la carenza di legittimazione passiva della
Questura di Perugia.
Ha in particolare evidenziato che il provvedimento della Questura di Perugia aveva ben operato il bilanciamento tra le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e il diritto all'unità familiare del ricorrente, ritenendo prevalenti le prime rispetto al secondo.
Quanto alla pericolosità, il , allegando copiosa documentazione, ha in CP_1
particolare dedotto:
- che a carico del ricorrente risulta la presenza di numerose notizie di reato per gravi delitti contro la persona, il patrimonio e inerenti agli stupefacenti, e che ciò rileva ai fini dell'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 4 comma 3 , e 5, comma 5, TUI;
- che il 7.6.2021 il ricorrente ha aggredito la coniuge, ferendola al collo con un coltello a serramanico, e che è stato colpito dal provvedimento di allontanamento dalla casa coniugale;
- che è stato estradato dalla Francia il 7.12.2022 su mandato di arresto europeo in ottemperanza all'applicazione della misura cautelare di custodia in carcere nr. 82/21 e n. rgnr 4543/2021 emessa dal Gip presso il Tribunale di Perugia,
e in relazione alla quale ha chiesto la sostituzione con la misura dell'obbligo di dimora, indicando un domicilio diverso da quello della coniuge e dei figli;
- che è stato oggetto di decreto di espulsione del Prefetto di Perugia e, mentre veniva condotto presso il nosocomio per le visite mediche volte all'accertamento pagina 3 di 11 dell'idoneità alla vita in comunità, in previsione di un suo trasferimento presso un CPR, il è fuggito gettandosi dall'autovettura; Pt_1
- che, rintracciato il 23.10.2023, il ricorrente è stato accompagnato al CPR di
Gradisca d'Isonzo e pochi giorno dopo il personale delll'UPGSP della Questura di Gorizia ha sequestrato dello stupefacente nascosto in due barattoli di maionese e in un flacone di bagnoschiuma contenuti in un pacco allo stesso indirizzato.
Quanto ai legami familiari, ha evidenziato che il ricorrente non convivente con la prole, oltre ad essersi reso autore di gravi condotte lesive nei confronti della moglie e madre dei propri figli, si era anche sottratto agli obblighi di mantenimento nei loro confronti,
e aveva volontariamente reciso qualsiasi rapporto con i figli, allontanandosi in Francia da cui poi è stato estradato.
Il Ministero ha in definitiva evidenziato come il comportamento tenuto dal , Pt_1
lungi dall'essere improntato al mantenimento dell'unità familiare, è stato diretto a sfruttare tale situazione per beneficiare della condizione di inespellibilità al fine di poter continuare impunemente a delinquere e ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
1.In via pregiudiziale, va dichiarato il difetto di legittimazione della Questura di
Perugia. Deve infatti osservarsi che la Questura è una mera articolazione periferica del , unico organo legittimato a rappresentare l'amministrazione Controparte_1 di cui costituisce l'organo apicale.
2.Venendo al merito, il ricorso non merita accoglimento e dovrà pertanto essere rigettato per le ragioni che seguono.
2.1. I requisiti previsti dalla normativa per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari e la giurisprudenza formatasi.
L'art. 30 T.U.I. prevede che “Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: d) al genitore pagina 4 di 11 straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana”.
Le due condizioni previste sono quindi che il minore sia cittadino italiano residente in
Italia e che il genitore richiedente non sia stato privato della responsabilità genitoriale;
la giurisprudenza ha avuto modo di specificare che non è necessaria la convivenza con il minore o con il nucleo familiare (“allorquando il genitore straniero chieda il permesso di soggiorno per recuperare l'unità familiare con un figlio minore cittadino italiano e residente in Italia, con il quale egli non conviva, la carenza di coabitazione o convivenza con il minore non è, salvo il caso di perdita della potestà genitoriale secondo la legge interna, ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, anche in difetto del titolo per ottenerlo” (Cass. Civ., Sez. I, n. 2358 del 04.02.2005).
Il permesso di soggiorno per motivi familiari o per coesione familiare non è però riconosciuto in forma incondizionata, dovendosi tenere in ogni caso presenti anche gli artt. 4, comma 3, e l'art. 5, comma 5, del TUI.
Ed invero, come rilevato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 21799 del 25/10/2010,
«alle norme rivolte alla protezione, con carattere di priorità, dell'individuo minorenne e della famiglia si contrappone la materia dell'immigrazione, fondata su principi diversi (e talvolta antitetici) ispirati da esigenze di ordine pubblico e di sicurezza nazionale, che comporta la rigorosa regolamentazione delle condizioni che consentono l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio di ciascuno Stato. Si tratta anche in questo caso di principi e valori tutelati da fonti internazionali tanto da essere stati comunitarizzati dal Trattato di Amsterdam e da consentire interventi legislativi degli organi comunitari (art. 51 Tratt.); i quali con la Direttiva 2008/115/CE hanno dettato norme e procedure comuni da applicare negli Stati membri per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, la cui operatività richiede un difficile bilanciamento tra i diversi interessi generali ed individuali coinvolti attingendo anche la protezione dei diritti delle famiglie e dei minori immigrati». Legittimamente quindi il diritto al mantenimento dell'unità della famiglia è in via generale riconosciuto dall'art. 28, primo comma della legge, alle condizioni sostanziali e nel rispetto delle regole pagina 5 di 11 procedurali previste nei successivi artt. 29 e 30, i quali dettano i presupposti con cui viene tutelato il diritto anzidetto, onde l'esistenza di un nucleo familiare non è di per sé sufficiente a far ritenere legittima la permanenza in Italia di cittadini stranieri, al di fuori delle regole che disciplinano il loro ingresso nel territorio della Stato. Lo stesso art. 8 CEDU è una disposizione che non garantisce allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato Paese, neanche quando in tale Paese vivono i membri stretti della sua famiglia, essendo rimesso al legislatore nazionale bilanciare in modo proporzionato tale diritto con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce all'ordine pubblico, ex art. 8, par. 1, CEDU (cfr. Corte Cost. 18 luglio 2013, n. 202).
Viene così in rilievo l'esigenza di operare un bilanciamento tra esigenze di coesione familiare e pericolosità sociale del richiedente. Ciò implica la formulazione di un giudizio in concreto, sicchè, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere dell'autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, le ragioni di tale pericolosità, rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello stesso (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 32677 del
04/10/2022; Cass. Sez 1, Sentenza n. 9603 del 10/04/2024).
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di specificare gli estremi di tale del bilanciamento, sviluppando una linea interpretativa ormai consolidata: è stato affermato che “nell'ambito dello scrutinio della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari dev'essere valutata sia la pericolosità sociale del soggetto, sia l'effettiva esistenza dei legami familiari presupposti alla richiesta. La prima va valutata in base ad elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione, ovvero su presunzioni a loro volta poggiate su circostanze concrete ed attuali, potendosi richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della predetta valutazione, in quanto indicatori della personalità del soggetto. Allo stesso modo, nell'apprezzamento dell'esistenza e del livello di effettività dei legami familiari si deve tener conto degli elementi di fatto emersi
pagina 6 di 11 dall'istruttoria, avendo cura di attribuire valenza neutra a quelli che, oggettivamente, non sono idonei ad indicare un sostanziale abbandono, da parte del richiedente, del contesto familiare, o comunque una sua rilevante disaffezione nei confronti dei suoi prossimi congiunti.” (Cass. civ., Sez. II, n. 7842 del 19.03.2021).
In una recente pronuncia la Corte di Cassazione (sez. VI, ord. n. 31596/2022) ha precisato i limiti della rilevanza dei legami familiari ai fini della sussistenza della condizione di inespellibilità, a seguito della Sentenza n. 202/2013 della Corte costituzionale. Secondo la corte, la nozione del diritto all'unità familiare - delineata con riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU a proposito dell'art. 8 CEDU - si applica allo straniero che abbia legami familiari in Italia a condizione che tali rapporti siano soggettivamente qualificati ed effettivi. Pertanto, il giudice deve preventivamente verificare, a titolo esemplificativo, l'effettività del coniugio, la convivenza, la vivenza a carico ed ogni altro elemento che sia sintomatico dell'effettività del rapporto familiare.
Solo successivamente possono essere presi in considerazione i criteri suppletivi previsti dall'art. 13, co.
2-bis, cit. quali la durata del soggiorno in Italia dello straniero, il suo grado di integrazione sociale e la sussistenza di legami familiari, culturali e sociali nel Paese di origine
Sul punto merita richiamare una pronuncia della Cassazione che ha vagliato come legittimo l'allontanamento dello straniero la cui pericolosità sociale derivava dalla presenza di numerose condanne penali per gravi reati al patrimonio ed alla persona
(furti aggravati, rapina, associazione per delinquere) commessi in varie parti del territorio nazionale, ritenendo non rilevante la dichiarazione di essere padre di due figli minori, però residenti con la madre, senza deduzione di alcuna forma di convivenza, assistenza o sostegno economico in loro favore (cfr. Cassazione civile sez.
VI, 25/01/2023, n.2274).
Ne consegue, in definitiva, che al criterio positivo della responsabilità genitoriale in capo al richiedente deve sommarsi quello negativo della non pericolosità sociale, che a sua volta deve essere misurato in funzione della sua concretezza ed attualità e raffrontato alla specifica situazione familiare-affettiva del ricorrente.
pagina 7 di 11 2.2. Il caso in esame: valutazione della pericolosità sociale in concreto e all'attualità; valutazione dell'effettività dei legami familiari;
bilanciamento.
Venendo al caso di specie e facendo applicazione delle coordinate sopra richiamate, dalla copiosa documentazione del resistente deve concludersi per una CP_1 concretezza ed attualità della pericolosità del ricorrente, ed invero:
ha riportato nel 2012 due condanne a seguito di applicazione della pena su Parte_2 richiesta ex art. 444 c.p.p. per i reati di illecita detenzione di sostanze stupefacenti ed evasione, da un lato, e per sequestro di persona e lesioni, dall'altro: se è pur vero che le condanne sono risalenti, occorre evidenziare che la seconda delle condanne
(particolarmente grave attenendo al reato di sequestro di persona e lesione personale ai danni di un presunto amante della coniuge) si inserisce nelle dinamiche conflittuali con la coniuge che da sempre hanno caratterizzato la storia della coppia CP_3
(unitasi in matrimonio nell'anno 2011) sino al grave epilogo del (meno risalente)
7.6.2021 relativo all'uso di un coltello a serramanico del nei confronti della Pt_1 donna che lo ha poi denunciato per l'ennesima volta;
si evidenzia che dagli atti emerge anche che la donna, lungo il corso della vita matrimoniale, abbia trovato ospitalità nella struttura residenziale dei nuclei familiari e minori “ ” di AR Per_7 assieme ai figli;
- nel 2018 viene emesso a carico del ricorrente un avviso orale in relazione all'art. 3
D. Lgs 159/2011 dove si dà atto dei precedenti di polizia a suo carico per i reati di tentato omicidio, evasione, spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali, ricettazione e violazione degli obblighi di assistenza familiare;
- in data 7.9.2021 viene emessa a suo carico una ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere da parte del Gip presso il Tribunale di
Perugia ma, in sede di esecuzione, la coniuge riferiva che non vedeva più il CP_3 marito dal 13.6.2021 e che era andato in Francia, da cui poi è stato estradato in data
7.12.2022;
- dalla relazione di servizio del 17.10.2023 emerge che il ricorrente, una volta ricevuta la notificata del provvedimento in questa sede impugnato e quello di espulsione del pagina 8 di 11 Prefetto, ha approfittato della ridotta velocità con cui procedeva la pattuglia che lo stava conducendo al nosocomio per gli accertamenti medici sulla idoneità a permanere nel CPR cui era stata destinato per fuggire dall'auto;
- in data 23.10.2023 è stato condotto al CPR di Gradisca d'Isonzo e pochi giorni dopo
(esattamente il 4.11.2023) il personale delll'UPGSP della Questura di Gorizia ha sequestrato dello stupefacente nascosto in due barattoli di maionese e in un flacone di bagnoschiuma contenuti in un pacco indirizzato al . Pt_1
Le condotte sopra riportate, la gravità dei precedenti penali e la natura dei reati commessi, la pervicacia nonché la condotta tenuta dal successivamente alla Pt_1 commissione dei reati (addirittura anche in occasione del suo trattenimento in CPR
a fine 2023) consente di inferire la sua pericolosità sociale in concreto, e non solamente in astratto, e l'attualità della stessa.
Ciò detto in punto di valutazione della pericolosità sociale concreta ed attuale come ravvisata, si passa ora a valutare l'effettività dei legami affettivi del ricorrente con i figli minori, anticipando sin da subito che non vi sono elementi sufficienti ed idonei a controbilanciare il giudizio di pericolosità del soggetto.
Ferma restando l'irrilevanza di una convivenza fra il richiedente e la prole ai fini del presente giudizio in forza della giurisprudenza richiamata (convivenza pacificamente esclusa nella presente fattispecie), non può non rilevarsi come:
a) il richiedente non abbia non solo provato ma nemmeno allegato quali siano i rapporti effettivi con i tre figli minori, i tempi di frequenza, il suo contributo al loro mantenimento, così da portare all'attenzione del Giudicante l'effettività e la continuità di quei legami familiari in nome dei quali presenta ricorso (con la dovuta specificazione che in questa sede non può essere valutato il pregiudizio per i minori derivante dall'allontanamento della figura paterna, oggetto della specifica tutela apprestata dal successivo art. 31 del T.U. immigrazione, che al comma 3 stabilisce che il permesso di soggiorno ivi previsto può essere concesso per «gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico» e tenuto conto «dell'età e
pagina 9 di 11 delle condizioni di salute del minore» e che è di esclusiva competenza del
Tribunale per i Minorenni);
b) il ricorrente si è limitato ad allegare, senza provarlo documentalmente, che è intervenuta sentenza di separazione con la e che è in corso un giudizio CP_3 di divorzio dal 2023, senza produrre gli atti dei relativi giudizi dai quali si sarebbero potute meglio evincere le statuizioni in punto di responsabilità genitoriale, affido e contributo al mantenimento della prole;
c) la volontà di recisione di ogni (pur, in ipotesi, labile) legame familiare deriva dalla pacifica circostanza dell'allontanamento del ricorrente dall'Italia e il suo trasferimento in Francia da cui poi è stato estradato: all'epoca dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare (il 14.9.2021) il ricorrente non risultava essere a casa con la coniuge (e quindi con i figli, l'ultima dei quali di nemmeno 2 anni) e la moglie ha dichiarato di non vederlo più dal 13.6.2021; la volontarietà dell'allontanamento è stata poi confermato anche dal difensore del ricorrente in occasione dell'istanza di sostituzione della misura cautelare del 16.3.2023 ove si legge: “ si era allontanato dal territorio italiano recidendo ogni Parte_1 rapporto con le persone indagate in questa vicenda, tant'è che veniva arrestato a
Parigi dove viveva e lavorava regolarmente da diversi mesi. Egli non ha più alcun legame nel territorio perugino, non ha qua una regolare attività lavorativa e sta incontrando notevoli difficoltà ad avere un fisso domicilio dove poter essere controllato”.
Comparato quindi il profilo personale del richiedente con la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, pare evidente che questi ultimi siano sub valenti rispetto alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato.
Il ricorso andrà pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
è appena il caso di rilevare che dette spese graveranno il personalmente e non l'Erario, dal Pt_1
momento che (cfr. Cass. 10053/2012) “l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dall'art. 74 comma 2 d.P.R. d.P.R. 30 maggio 2002, n. pagina 10 di 11 115, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché “gli onorari e le spese” di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte — in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese — si impegna ad anticipare”.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del CP_1
resistente, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.543,00 oltre accessori, se dovuti, come per legge.
Si comunichi.
Perugia, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Elena Stramaccioni
pagina 11 di 11