Articolo 35 della Legge 13 settembre 1982, n. 646
Articolo 34
Versione
13 ottobre 1982
Art. 35.
Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.
La commissione puo', altresi', avvalersi di collaborazioni specializzate.
Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per meta' a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio della Camera dei deputati.

Entrata in vigore il 13 ottobre 1982