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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 13 gennaio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4298/2023 r.g. e vertente
TRA
(c.f. ), ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo La Parte_1 C.F._1
SP e Assunta Lombardo;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Oliviero Atzeni. oggetto: assegno di invalidità civile.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.08.2023 esponeva: Parte_1
- di aver presentato in data 17.06.2020, domanda per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile e/o in subordine dell'invalidità civile nella misura del 67% per l'esenzione del ticket ai sensi delle leggi 118/71 e 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che la Commissione Medica dell' di Messina la aveva riconosciuta invalida con riduzione CP_1 permanente della capacità lavorativa (L. 509/88, L. 118/71) con una percentuale pari al 67%; - che avverso tale conclusione aveva presentato l'istanza di ATP (giudizio n. 5383/2022) per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire della detta prestazione assistenziale ma che il Ctu riconosceva al ricorrente l'invalidità civile nella misura del 70%;
- che in data 02.08.2023 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 75% e confermare il 70% utile per l'esenzione del ticket, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ai sensi delle leggi 118/71 e
18/80 e successive modificazioni ed integrazioni e, per l'effetto, condannare l' alla liquidazione CP_1
e al pagamento dell'assegno di invalidità civile, nella misura di legge e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, con gli interessi legali calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo;
che venisse condannato l'Istituto al pagamento delle spese e dei compensi di entrambe le fasi del giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. L' costituitosi in giudizio con memoria del 06.03.2024, contestava la fondatezza del CP_1 ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3. La causa veniva istruita a mezzo CTU medica.
4. L'udienza del 13.01.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
5. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, c.p.c..
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità civile (giudizio iscritto al n. R.G. 5383/2022 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, affermavao che: “La Sig.ra sulla scorta delle patologie Parte_1 riscontrate e della certificazione allegata agli atti è affetta da: Cardiopatia ischemica ipertensiva. Poliartrosi con osteoporosi. Pregresso intervento di asportazione cataratta occhio sx. Esiti di otite scleroadesiva cronica perforata bilateralmente e per tale patologie è da ritenersi invalido al 70 (settanta)%”.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
2 Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto della beneficiaria alla sussistenza delle condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità civile e dell'esenzione parziale del ticket.
Va quindi preliminarmente rilevato che la domanda di accertamento delle condizioni sanitarie utili per l'esenzione parziale del ticket è inammissibile in quanto già riconosciuta in via amministrativa e comunque proposta per la prima volta nel giudizio di merito.
Ciò posto valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che, disposta la rinnovazione dalla ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente ha formulato la seguente diagnosi “Cardiopatia ischemica ipertensiva. Poliartrosi con osteoporosi. Pregresso intervento di asportazione cataratta occhio sx. Esiti di otite scleroadesiva cronica perforata bilateralmente”.
Il ctu ha quindi concluso che la per le patologie cui affetta ha un'invalidità civile pari al Pt_1
70%.
Tale accertamento, sorretto da congrua motivazione appare condivisibile e, conseguentemente, la domanda non può trovare accoglimento.
Non si assoggetta l'istante al pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del dl n. 269/03 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'istante nell'anno precedente la presente pronuncia di
3 un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76 e 77 del Dlgs. n. 113/02.
CP_ Le spese di ctu liquidate separatamente restano a carico dell' ormai competente per la fase dell'accertamento sanitario.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta la domanda;
- nulla per spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c..
CP_
- le spese di ctu restano a carico dell'
Messina, 14.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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