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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/03/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Alfonso Pappalardo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 12682 dell'anno 2020 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante “pro
[...]
tempore”, rappresentata e difesa dagli Avvocati Raffaele Dibisceglia,
Pietro Ruocco e , elettivamente domiciliata Parte_2
in Cerignola (FG), via Mazzini n. 4
APPELLANTE
CONTRO
e rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2
dall'Avvocato Antonio Volpe, elettivamente domiciliati in Bari, Corso
Cavour n.121
E
in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'Avvocato
Michele Laforgia, elettivamente domiciliata in Bari, via Arcivescovo
Vaccaro n. 45
APPELLATI
E e CP_4 [...]
Controparte_5
[...]
Controparte_6
in persona del suo legale rappresentante “pro
[...]
tempore”
APPELLATI CONTUMACI
--------------------------
All' udienza del 12 dicembre 2024, la causa è stata riservata per la decisione, previa concessione, alle parti costituite, di termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e CP_1 CP_2
esponevano: che il 10/3/2018, verso le ore 11,20, il
[...]
, alla guida dell'autoveicolo FIAT OR targato FB143PG, CP_1
di proprietà di , stava percorrendo via Michele Di Controparte_2
Giesi, nel centro abitato di Bari;
che, all'altezza del civico 12, era stato attinto dall'autovettura OP CO targata BE346TM, di proprietà di e nella circostanza condotta da CP_4 [...]
; che il sinistro in questione era avvenuto perché il CP
, provenendo da un'area destinata a parcheggio, si era CP
immesso sulla via Di Giesi senza dare la dovuta precedenza all'autoveicolo condotto dal;
che al verificarsi dell'incidente CP_1
aveva parimenti concorso proprietaria della FIAT 500 L CP_6
pag. 2/16 targata EP148 NR, per avere lasciato parcheggiata detta autovettura in divieto di sosta;
che tale condotta aveva costretto il ad CP_1
invadere leggermente la opposta corsia di marcia ed a non potere evitare l'impatto con la sopraggiungente autovettura guidata dal
; che, in conseguenza del sinistro, il mezzo della CP CP_2
aveva subito danni per complessivi € 5.100 ed il danni da CP_1
lesioni personali quantificabili in € 4.000.
Tanto premesso, convenivano in giudizio, davanti al Giudice di Pace
di Bari, , , la “ CP_4 Controparte_5 CP_6 [...]
(da ora in poi ”) e la Parte_1 Pt_1
“ al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al CP_6
pagamento, in loro favore, delle somme come sopra indicate, oltre,
per il , al danno morale, determinato della misura di 1/3 di CP_1
quello biologico liquidato.
Il tutto, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Si costituivano in giudizio soltanto la “ ”, la ed il Pt_1 CP_4
. CP
La prima eccepiva, in via preliminare, l'improponibilità delle domande avverse per mancata osservanza delle diposizioni contenute nell'art. 148 d.lgs. 209/2005.
Contestava, inoltre, la infondatezza della domanda, atteso che la condotta della sua assicurata consistita nell'avere CP_6
parcheggiato in divieto di sosta l'autoveicolo FIAT 500, non aveva minimamente concorso al verificarsi del sinistro, essendo quest'ultimo avvenuto per esclusiva responsabilità del o, al CP_1
pag. 3/16 limite, per la concorrente condotta colposa del , per avere, il CP
, sicuramente tenuto una velocità di marcia eccessiva ed CP_1
inadeguata.
Deduceva, inoltre, la totale mancanza di prova circa il “quantum” delle avverse pretese risarcitorie.
Insisteva per la declaratoria di improponibilità e/o improcedibilità
delle domande, e comunque per il loro integrale rigetto, con ogni conseguenza circa il regolamento delle spese processuali.
I convenuti e contestavano la fondatezza della CP_4 CP
domanda avversa, sostenendo che il sinistro “de quo” era avvenuto per esclusiva responsabilità del , al quale doveva essere CP_1
contestato di avere tenuto, nella circostanza, una velocità di marcia elevata e comunque sicuramente non adeguata alle condizioni dei luoghi.
In caso di accoglimento della domanda attorea, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in garanzia la propria CO
assicuratrice CP_6
Proponevano domanda riconvenzionale nei confronti del e CP_1
della CO “ (che assicurava Controparte_3
per la r.c. il ) chiedendo la condanna dei Controparte_7
convenuti al pagamento della somma di € 2.791,50 (al netto di quella di € 325,00 già corrisposta dalla “ ) in favore CP_3
della , a titolo di risarcimento dei danni subiti dal suo CP_4
autoveicolo, e di € 1.202,64 (detratta la somma di euro 466,00 già
pag. 4/16 ricevuta dalla “ ”) in favore del , per i danni da CP_3 CP
lesioni dallo stesso riportate.
Chiedevano spese e competenze di lite.
La “ si costituiva in giudizio contestando CP_3
l'infondatezza, nell' “an” e nel “quantum” della proposta riconvenzionale e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge.
Rimasti contumaci la e la “ , la causa veniva CP_6 CP_6
istruita mediante l'interrogatorio formale del e del CP CP_1
e l'espletamento di una TU.
Con sentenza n. 1336/20 depositata l'8 settembre 2020, il Giudice
di Pace: dichiarava che in sinistro “de quo” era avvenuto per esclusiva responsabilità concorrente del e della CP CP_6
condannava le convenute compagnie assicuratrici “ ” ed Pt_1
“ ”, in solido tra loro, al pagamento, in favore della , CP_6 CP_2
della somma di € 3.679,25, oltre interessi dalla domanda e del di quella di € 4.307,88, oltre interessi dalla domanda;
CP_1
rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla e dal CP_4
; condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento CP
delle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva tempestivo appello la “ ” per Pt_1
i seguenti motivi: errata interpretazione di norme di diritto per non avere il primo giudice dichiarato la improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 148 D.Lgs. n.209/2005; errata valutazione e travisamento del materiale probatorio, falsa ed errata applicazione pag. 5/16 dell'art. 2697 c.c., nella parte in cui la sentenza aveva colpevolmente ignorato lo stato di totale incertezza sulla dinamica del sinistro come prospettata dagli attori e;
errata CP_2 CP_1
valutazione delle risultanze istruttorie, errata imputazione di responsabilità in capo al veicolo 500 assicurato dalla “ ”; CP_7 Pt_1
errata liquidazione, in mancanza di idonea prova, dei danni materiali e del cosiddetto danno morale.
Conveniva in giudizio , , CP_1 Controparte_2 CP_4
, , la “ e la “
[...] Controparte_5 CP_6 CP_6 [...]
al fine di sentire, previa sospensione Controparte_3
della esecutorietà della impugnata sentenza: dichiarare la improponibilità della domanda avversa perché proposta in violazione degli artt. 145 e 148 D.Lgs. n. 209/2005; rigettare la domanda proposta nei suoi confronti, sia in ordine all'”an” che al
“quantum debeatur”.
Chiedeva spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituivano in giudizio soltanto la ed il , a CP_2 CP_1
mezzo lo stesso difensore e con la medesima comparsa, e, con distinto atto, la , eccependo la infondatezza CP_3
dell'appello e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge.
Con ordinanza resa all'udienza del 28 marzo 2022, il Giudice disponeva la sospensione della provvisoria esecuzione della impugnata sentenza.
L'appello è solo in minima parte fondato e deve, nei limiti in seguito precisati, essere accolto.
pag. 6/16 Va in primo luogo ribadita la contumacia degli appellati CP_4
, , e della “ .
[...] Controparte_5 CP_6 CP_6
Come visto, l'appellante ha dedotto la improponibilità dell'azione proposta dal e dalla davanti al Giudice di Pace CP_1 CP_2
sul presupposto che i danneggiati, in violazione di quanto espressamente disposto dall'art. 148 D.Lgs n. 209/2005, avrebbero inviato alla “ ” una richiesta di risarcimento incompleta, in Pt_1
particolare tacendo, il , che nel caso di specie si sarebbe CP_1
trattato di un infortunio “in itinere”.
A sostegno della sua tesi, l'appellante ha invocato alcune pronunce di merito, in gran parte risalenti nel tempo e comunque non condivisibili.
Per costante ed ormai consolidata giurisprudenza, infatti, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 Cod. Ass., è idonea a produrre il suo effetto quando, come nel caso di specie, la stessa contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta.
Rimane pertanto del tutto irrilevante, ai fini della proponibilità
suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più contenuti previsti dall'art. 148 Cod. Ass., quando gli elementi mancanti non siano ostativi alla formulazione della offerta da parte della CO destinataria (per tutte: Cass. 25/7/2024, n.
20802; Cass. 3/6/2021, n. 15445; Cass. 21/11/2024, n. 30091).
pag. 7/16 Non solo, ma è stato di recente chiarito, dalla Suprema Corte (v.
Cass. 9/11/2022, n. 32919), che l'azione proposta dalla vittima di un sinistro stradale è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni di cui all'art.148 Cod. Ass. se l'assicuratore, come avvenuto nella fattispecie in esame, non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata.
Nel merito, con riguardo all'”an” della domanda avversa, l'appellante ha lamentato la errata valutazione delle risultanze probatorie da parte del primo giudice, sostenendo che da ciò sarebbe derivata una ricostruzione della dinamica dell'incidente in questione diversa da quella realmente avvenuta.
Sostanzialmente, secondo la tesi dell'appellante: l'incidente sarebbe avvenuto per esclusiva responsabilità del , o, al massimo CP_1
per concorrente colpa di quest'ultimo con il conducente della OP
CO ; in particolare, il , nella circostanza, Controparte_5 CP_1
avrebbe tenuto una condotta di guida imprudente, procedendo ad una velocità di marcia superiore a quella consentita e comunque inadeguata alle circostanze;
il avrebbe reso, sul punto, CP_1
dichiarazioni sostanzialmente confessorie, allorquando, in sede di
Cont interrogatorio, avrebbe ammesso di avere visto la FIAT della in sosta sul margine destro del proprio senso di marcia, senza CP_6
però arrestare o almeno rallentare il veicolo da lui condotto;
il posizionamento della non avrebbe comunque avuto CP_9
alcuna incidenza sul verificarsi dell'evento dannoso.
pag. 8/16 Le argomentazioni dell'appellante risultano, però, prive di fondamento giuridico ed in contrasto con le risultanze probatorie acquisite nel giudizio di primo grado, per le seguenti ragioni.
È indubbio che la parcheggiò il suo veicolo in divieto di sosta, CP_6
al punto di meritare di essere appositamente contravvenzionata dagli agenti della Polizia Municipale, giunti sul posto nell'immediatezza del fatto.
Allo stesso modo è pacifico, come emerge dalla documentazione in atti e come rilevato dal TU prof. , che, in Persona_1
conseguenza della violazione al divieto di sosta ivi esistente, la FIAT
500 della ebbe una seria incidenza causale sul verificarsi del CP_6
sinistro perché, costringendo il ad invadere, di circa 70 – CP_1
80 cm., l'opposta corsia di marcia, favorì l'impatto tra il furgone
OR condotto dal e la guidata dal . CP_1 CP_10 CP
La tesi secondo cui le dichiarazioni rese dal in sede di CP_1
interrogatorio formale, allorquando riferiva di avere notato la CP_7
500 della ferma alla destra del suo senso di marcia (e come CP_6
avrebbe potuto non vederla se, come evidenziato dalla stessa appellante, la strada ove avvenne il sinistro “de quo” era rettilinea e le condizioni di visibilità erano buone?) sarebbero sostanzialmente confessorie circa la eccessiva velocità tenuta, nella circostanza, dal
, appare a dir poco ardita e comunque del tutto non CP_1
condivisibile.
Ed invero: il TU prof. ha puntualmente e Persona_1
motivatamente indicato, in perizia, come, sulla base degli pag. 9/16 accertamenti e dei rilievi tecnici eseguiti, la velocità di marcia del mezzo condotto dal fosse stata, nell'occasione, di 40 Km/h CP_1
(e pertanto, nei limiti consentiti); la circostanza secondo cui, il
, pur avendo notato la FIAT 500 ferma sulla propria destra, CP_1
non avrebbe rallentato o non avrebbe arrestato la marcia del suo furgone perché procedeva a velocità elevata, appare una mera ed alquanto fantasiosa supposizione, priva di ulteriori riscontri (oltre che negata dal TU); detta tesi non tiene peraltro conto del rilievo che, sul posto, non furono rinvenute serie tracce di frenata dell'autoveicolo della e che, se davvero il avesse CP_2 CP_1
proceduto alla velocità assertivamente ritenuta dall'appellante, le conseguenze dell'impatto tra i veicoli coinvolti, attesa la repentinità
della manovra di immissione su via Di Giesi da parte della OP del
, sarebbero state ben più rilevanti. CP
In conclusione, relativamente all'accertamento delle responsabilità del sinistro e dell'”an debeatur” la sentenza impugnata appare corretta, pienamente condivisibile e meritevole, sul punto, di integrale conferma.
Per ciò che attiene al “quantum” della pretesa attrice, l'appellante ha sostenuto: che, relativamente ai danni all'autoveicolo, il primo giudice avrebbe accolto la domanda malgrado fosse stata prodotta, dalla danneggiata, una sola fattura, peraltro intestata a persona diversa dalla;
che, con riferimento ai danni da lesioni CP_2
subiti dal , il primo giudice li aveva liquidati sulla base delle CP_1
sole valutazioni eseguite dal medico-legale fiduciario della “ ” e CP_6
pag. 10/16 sull'errato presupposto che, a riguardo, non vi fosse stata contestazione da parte dell'odierna appellante;
che il danno morale non era stato provato e non poteva essere liquidato.
Le doglianze sono solo in parte fondate.
I danni all'autoveicolo della sono stati liquidati sulla base CP_2
della esauriente, corretta e condivisibile quantificazione operata dal
TU prof. , il quale, oltre a ridurre, sul punto, la pretesa Persona_1
attorea, ha evidenziato come il costo delle riparazioni (eseguite o eventualmente da eseguire) fosse comunque inferiore al valore antesinistro del mezzo incidentato.
Il “quantum” di tale voce di danno appare, pertanto, provato.
Relativamente al danno da lesioni subite dal in occasione CP_1
del sinistro “de quo”, il Giudice di Pace ha fondato la sua decisione sulla base delle valutazioni medico – legali svolte dal fiduciario della
“ ” dott. il quale aveva quantificato in 7 giorni la I.T.P CP_6 Per_2
al 75%, in 20 giorni quella al 50% ed in ulteriori 20 giorni la I.T.P. al
25%, aveva riconosciuto al postumi invalidanti di carattere CP_1
permanente pari al 2/3% della totale biologica ed aveva ritenuto congruo l'ammontare delle spese mediche di € 271,81.
L'appellante, come visto, ha denunciato l'erroneità della decisione,
sostenendo di avere contestato la fondatezza della richiesta e rilevando l'inidoneità probatoria della documentazione posta a base della decisione del primo giudice.
Ora, a prescindere dal rilevo che, sul punto, la contestazione della pag. 11/16 odierna appellante fu, nel giudizio di primo grado, assolutamente generica (e comunque tutt'altro che specifica, nel senso auspicato dall'art.115 1° co. c.p.c.), va ricordato: che, fuori dalle ipotesi di prova “legale”, nel nostro ordinamento, come si evince dal disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., non esiste una gradazione di valore tra le prove, potendo e dovendo le stesse, tutte parimenti, salvo le eccezioni previste dalla legge, essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento e previo giudizio di attendibilità (per ciò che attiene le prove orali) e di forza persuasiva dei documenti prodotti (così, di recente: Cass. 3/2/2025, 2062); che il principio dell'onere della prova non implica anche che la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere e non possa,
altresì, desumersi da quelle espletate, o comunque acquisite, ad istanza ed iniziativa della controparte;
che nel nostro ordinamento processuale, infatti, vige, in uno con il principio dispositivo, quello della cosiddetta “acquisizione probatoria”, secondo il quale le risultanze, comunque ottenute, concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di una prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte (da ultimo: Cass. 28/8/2024, n. 23286); per finire, che il giudice può,
ai fini della decisione, valorizzare un documento in senso pag. 12/16 sfavorevole alla parte che lo ha prodotto o redatto nonostante, al limite, abbia dichiarato non volersi avvalere di esso (in questo senso: Cass. 12/7/2024, n. 19241) e tanto più se, come nel caso di specie, la stessa (la “ ”) sia rimasta contumace;
che nella CP_6
presente fattispecie, non è stata formulata nessuna contestazione sull'autenticità e veridicità del documento attestante la relazione medica del dott. Per_2
Ne consegue che, sulla base della prodotta relazione del medico fiduciario della ” dott. vanno riconosciuti al CP_6 Per_2 CP_1
i danni da lesioni (I.T.P. e I.P.P.) nella misura liquidata nella sentenza impugnata.
Il Giudice di Pace ha poi liquidato, in via forfettaria, al , € CP_1
1.000 a titolo di danno morale.
Tale liquidazione, come visto, è stata specificatamente contestata dall'appellante, perché errata e non dovuta.
Sul punto, l'appello è fondato.
È nota la problematica ed il “revirement” della giurisprudenza di legittimità in tema di autonomia del danno morale rispetto a quello biologico ed alla conseguente possibilità di specifica e differente possibilità di liquidazione del primo rispetto al secondo.
È però pur vero che, in tema di danni alla salute il danno morale – seppure, come visto, ontologicamente diverso da quello biologico –
consiste in una sofferenza interiore che prescinde del tutto dalle pag. 13/16 vicende relazionali della vita del danneggiato e non può essere accertato mediante perizia medico –legale.
Pertanto tale voce di danno, per essere risarcibile, deve essere allegata in modo stringente da parte del danneggiato, il quale dovrà conseguentemente indicare sia le conseguenze pregiudizievoli eziologicamente riconducibili alla condotta contestata, sia la descrizione di tutte le sofferenze di cui chiede il ristoro (in questo senso, per tutte: App. Bari, 10/9/2024, n. 1124; Trib. Bari,
30/3/2023, n.1134).
Quando i danni biologici siano stati, come nel caso in esame, di lieve entità, se anche non si vuole ritenere normalmente assorbito il danno morale in quello biologico (come sostenuto da: App. Palermo,
1/2/2024, n. 169), detto onere di allegazione della prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate dovrà essere più
rigoroso.
In difetto di tale allegazione probatoria, nel riscontrato danno biologico di lieve entità dovranno farsi rientrare anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del cosiddetto danno morale (Cass. 3/3/2023, n. 6443).
Nella fattispecie in esame, a fronte di danni biologici, anche da indennità permanente, di lieve entità, l'attore non ha fornito alcuna prova dell'ulteriore sofferenza fisica e psichica subita in conseguenza del sinistro in questione.
pag. 14/16 Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata,
con conseguente riduzione della di € 1.000 della somma liquidata dal primo giudice al a titolo di danno morale. CP_1
Il soltanto parziale accoglimento dell'appello giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti costituite.
Nulla per le spese degli appellati contumaci.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
”, in persona Parte_1
del suo legale rappresentante “pro tempore”, nei confronti della
“ , in persona del suo legale rappresentante “pro CP_6
tempore”, di e , CP_4 Controparte_5 CP_6
contumaci, nonché di , e della “ CP_1 Controparte_2 [...]
, in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante “pro tempore”, avverso la sentenza n. 1336/20 del
Giudice di Pace di Bari, così provvede:
1) In parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara non dovuta, al , la somma di € 1.000, liquidata dal primo CP_1
giudice a titolo di risarcimento del danno morale;
2) Conferma, per il resto, le statuizioni contenute nella sentenza appellata;
3) Compensa interamente, tra le parti costituite, le spese del presente grado del giudizio;
pag. 15/16 4) Nulla per le spese degli appellati non costituiti.
Bari, 24 marzo 2025
Il Giudice
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Alfonso Pappalardo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 12682 dell'anno 2020 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante “pro
[...]
tempore”, rappresentata e difesa dagli Avvocati Raffaele Dibisceglia,
Pietro Ruocco e , elettivamente domiciliata Parte_2
in Cerignola (FG), via Mazzini n. 4
APPELLANTE
CONTRO
e rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2
dall'Avvocato Antonio Volpe, elettivamente domiciliati in Bari, Corso
Cavour n.121
E
in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'Avvocato
Michele Laforgia, elettivamente domiciliata in Bari, via Arcivescovo
Vaccaro n. 45
APPELLATI
E e CP_4 [...]
Controparte_5
[...]
Controparte_6
in persona del suo legale rappresentante “pro
[...]
tempore”
APPELLATI CONTUMACI
--------------------------
All' udienza del 12 dicembre 2024, la causa è stata riservata per la decisione, previa concessione, alle parti costituite, di termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e CP_1 CP_2
esponevano: che il 10/3/2018, verso le ore 11,20, il
[...]
, alla guida dell'autoveicolo FIAT OR targato FB143PG, CP_1
di proprietà di , stava percorrendo via Michele Di Controparte_2
Giesi, nel centro abitato di Bari;
che, all'altezza del civico 12, era stato attinto dall'autovettura OP CO targata BE346TM, di proprietà di e nella circostanza condotta da CP_4 [...]
; che il sinistro in questione era avvenuto perché il CP
, provenendo da un'area destinata a parcheggio, si era CP
immesso sulla via Di Giesi senza dare la dovuta precedenza all'autoveicolo condotto dal;
che al verificarsi dell'incidente CP_1
aveva parimenti concorso proprietaria della FIAT 500 L CP_6
pag. 2/16 targata EP148 NR, per avere lasciato parcheggiata detta autovettura in divieto di sosta;
che tale condotta aveva costretto il ad CP_1
invadere leggermente la opposta corsia di marcia ed a non potere evitare l'impatto con la sopraggiungente autovettura guidata dal
; che, in conseguenza del sinistro, il mezzo della CP CP_2
aveva subito danni per complessivi € 5.100 ed il danni da CP_1
lesioni personali quantificabili in € 4.000.
Tanto premesso, convenivano in giudizio, davanti al Giudice di Pace
di Bari, , , la “ CP_4 Controparte_5 CP_6 [...]
(da ora in poi ”) e la Parte_1 Pt_1
“ al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al CP_6
pagamento, in loro favore, delle somme come sopra indicate, oltre,
per il , al danno morale, determinato della misura di 1/3 di CP_1
quello biologico liquidato.
Il tutto, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Si costituivano in giudizio soltanto la “ ”, la ed il Pt_1 CP_4
. CP
La prima eccepiva, in via preliminare, l'improponibilità delle domande avverse per mancata osservanza delle diposizioni contenute nell'art. 148 d.lgs. 209/2005.
Contestava, inoltre, la infondatezza della domanda, atteso che la condotta della sua assicurata consistita nell'avere CP_6
parcheggiato in divieto di sosta l'autoveicolo FIAT 500, non aveva minimamente concorso al verificarsi del sinistro, essendo quest'ultimo avvenuto per esclusiva responsabilità del o, al CP_1
pag. 3/16 limite, per la concorrente condotta colposa del , per avere, il CP
, sicuramente tenuto una velocità di marcia eccessiva ed CP_1
inadeguata.
Deduceva, inoltre, la totale mancanza di prova circa il “quantum” delle avverse pretese risarcitorie.
Insisteva per la declaratoria di improponibilità e/o improcedibilità
delle domande, e comunque per il loro integrale rigetto, con ogni conseguenza circa il regolamento delle spese processuali.
I convenuti e contestavano la fondatezza della CP_4 CP
domanda avversa, sostenendo che il sinistro “de quo” era avvenuto per esclusiva responsabilità del , al quale doveva essere CP_1
contestato di avere tenuto, nella circostanza, una velocità di marcia elevata e comunque sicuramente non adeguata alle condizioni dei luoghi.
In caso di accoglimento della domanda attorea, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in garanzia la propria CO
assicuratrice CP_6
Proponevano domanda riconvenzionale nei confronti del e CP_1
della CO “ (che assicurava Controparte_3
per la r.c. il ) chiedendo la condanna dei Controparte_7
convenuti al pagamento della somma di € 2.791,50 (al netto di quella di € 325,00 già corrisposta dalla “ ) in favore CP_3
della , a titolo di risarcimento dei danni subiti dal suo CP_4
autoveicolo, e di € 1.202,64 (detratta la somma di euro 466,00 già
pag. 4/16 ricevuta dalla “ ”) in favore del , per i danni da CP_3 CP
lesioni dallo stesso riportate.
Chiedevano spese e competenze di lite.
La “ si costituiva in giudizio contestando CP_3
l'infondatezza, nell' “an” e nel “quantum” della proposta riconvenzionale e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge.
Rimasti contumaci la e la “ , la causa veniva CP_6 CP_6
istruita mediante l'interrogatorio formale del e del CP CP_1
e l'espletamento di una TU.
Con sentenza n. 1336/20 depositata l'8 settembre 2020, il Giudice
di Pace: dichiarava che in sinistro “de quo” era avvenuto per esclusiva responsabilità concorrente del e della CP CP_6
condannava le convenute compagnie assicuratrici “ ” ed Pt_1
“ ”, in solido tra loro, al pagamento, in favore della , CP_6 CP_2
della somma di € 3.679,25, oltre interessi dalla domanda e del di quella di € 4.307,88, oltre interessi dalla domanda;
CP_1
rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla e dal CP_4
; condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento CP
delle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva tempestivo appello la “ ” per Pt_1
i seguenti motivi: errata interpretazione di norme di diritto per non avere il primo giudice dichiarato la improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 148 D.Lgs. n.209/2005; errata valutazione e travisamento del materiale probatorio, falsa ed errata applicazione pag. 5/16 dell'art. 2697 c.c., nella parte in cui la sentenza aveva colpevolmente ignorato lo stato di totale incertezza sulla dinamica del sinistro come prospettata dagli attori e;
errata CP_2 CP_1
valutazione delle risultanze istruttorie, errata imputazione di responsabilità in capo al veicolo 500 assicurato dalla “ ”; CP_7 Pt_1
errata liquidazione, in mancanza di idonea prova, dei danni materiali e del cosiddetto danno morale.
Conveniva in giudizio , , CP_1 Controparte_2 CP_4
, , la “ e la “
[...] Controparte_5 CP_6 CP_6 [...]
al fine di sentire, previa sospensione Controparte_3
della esecutorietà della impugnata sentenza: dichiarare la improponibilità della domanda avversa perché proposta in violazione degli artt. 145 e 148 D.Lgs. n. 209/2005; rigettare la domanda proposta nei suoi confronti, sia in ordine all'”an” che al
“quantum debeatur”.
Chiedeva spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituivano in giudizio soltanto la ed il , a CP_2 CP_1
mezzo lo stesso difensore e con la medesima comparsa, e, con distinto atto, la , eccependo la infondatezza CP_3
dell'appello e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge.
Con ordinanza resa all'udienza del 28 marzo 2022, il Giudice disponeva la sospensione della provvisoria esecuzione della impugnata sentenza.
L'appello è solo in minima parte fondato e deve, nei limiti in seguito precisati, essere accolto.
pag. 6/16 Va in primo luogo ribadita la contumacia degli appellati CP_4
, , e della “ .
[...] Controparte_5 CP_6 CP_6
Come visto, l'appellante ha dedotto la improponibilità dell'azione proposta dal e dalla davanti al Giudice di Pace CP_1 CP_2
sul presupposto che i danneggiati, in violazione di quanto espressamente disposto dall'art. 148 D.Lgs n. 209/2005, avrebbero inviato alla “ ” una richiesta di risarcimento incompleta, in Pt_1
particolare tacendo, il , che nel caso di specie si sarebbe CP_1
trattato di un infortunio “in itinere”.
A sostegno della sua tesi, l'appellante ha invocato alcune pronunce di merito, in gran parte risalenti nel tempo e comunque non condivisibili.
Per costante ed ormai consolidata giurisprudenza, infatti, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 Cod. Ass., è idonea a produrre il suo effetto quando, come nel caso di specie, la stessa contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta.
Rimane pertanto del tutto irrilevante, ai fini della proponibilità
suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più contenuti previsti dall'art. 148 Cod. Ass., quando gli elementi mancanti non siano ostativi alla formulazione della offerta da parte della CO destinataria (per tutte: Cass. 25/7/2024, n.
20802; Cass. 3/6/2021, n. 15445; Cass. 21/11/2024, n. 30091).
pag. 7/16 Non solo, ma è stato di recente chiarito, dalla Suprema Corte (v.
Cass. 9/11/2022, n. 32919), che l'azione proposta dalla vittima di un sinistro stradale è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni di cui all'art.148 Cod. Ass. se l'assicuratore, come avvenuto nella fattispecie in esame, non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata.
Nel merito, con riguardo all'”an” della domanda avversa, l'appellante ha lamentato la errata valutazione delle risultanze probatorie da parte del primo giudice, sostenendo che da ciò sarebbe derivata una ricostruzione della dinamica dell'incidente in questione diversa da quella realmente avvenuta.
Sostanzialmente, secondo la tesi dell'appellante: l'incidente sarebbe avvenuto per esclusiva responsabilità del , o, al massimo CP_1
per concorrente colpa di quest'ultimo con il conducente della OP
CO ; in particolare, il , nella circostanza, Controparte_5 CP_1
avrebbe tenuto una condotta di guida imprudente, procedendo ad una velocità di marcia superiore a quella consentita e comunque inadeguata alle circostanze;
il avrebbe reso, sul punto, CP_1
dichiarazioni sostanzialmente confessorie, allorquando, in sede di
Cont interrogatorio, avrebbe ammesso di avere visto la FIAT della in sosta sul margine destro del proprio senso di marcia, senza CP_6
però arrestare o almeno rallentare il veicolo da lui condotto;
il posizionamento della non avrebbe comunque avuto CP_9
alcuna incidenza sul verificarsi dell'evento dannoso.
pag. 8/16 Le argomentazioni dell'appellante risultano, però, prive di fondamento giuridico ed in contrasto con le risultanze probatorie acquisite nel giudizio di primo grado, per le seguenti ragioni.
È indubbio che la parcheggiò il suo veicolo in divieto di sosta, CP_6
al punto di meritare di essere appositamente contravvenzionata dagli agenti della Polizia Municipale, giunti sul posto nell'immediatezza del fatto.
Allo stesso modo è pacifico, come emerge dalla documentazione in atti e come rilevato dal TU prof. , che, in Persona_1
conseguenza della violazione al divieto di sosta ivi esistente, la FIAT
500 della ebbe una seria incidenza causale sul verificarsi del CP_6
sinistro perché, costringendo il ad invadere, di circa 70 – CP_1
80 cm., l'opposta corsia di marcia, favorì l'impatto tra il furgone
OR condotto dal e la guidata dal . CP_1 CP_10 CP
La tesi secondo cui le dichiarazioni rese dal in sede di CP_1
interrogatorio formale, allorquando riferiva di avere notato la CP_7
500 della ferma alla destra del suo senso di marcia (e come CP_6
avrebbe potuto non vederla se, come evidenziato dalla stessa appellante, la strada ove avvenne il sinistro “de quo” era rettilinea e le condizioni di visibilità erano buone?) sarebbero sostanzialmente confessorie circa la eccessiva velocità tenuta, nella circostanza, dal
, appare a dir poco ardita e comunque del tutto non CP_1
condivisibile.
Ed invero: il TU prof. ha puntualmente e Persona_1
motivatamente indicato, in perizia, come, sulla base degli pag. 9/16 accertamenti e dei rilievi tecnici eseguiti, la velocità di marcia del mezzo condotto dal fosse stata, nell'occasione, di 40 Km/h CP_1
(e pertanto, nei limiti consentiti); la circostanza secondo cui, il
, pur avendo notato la FIAT 500 ferma sulla propria destra, CP_1
non avrebbe rallentato o non avrebbe arrestato la marcia del suo furgone perché procedeva a velocità elevata, appare una mera ed alquanto fantasiosa supposizione, priva di ulteriori riscontri (oltre che negata dal TU); detta tesi non tiene peraltro conto del rilievo che, sul posto, non furono rinvenute serie tracce di frenata dell'autoveicolo della e che, se davvero il avesse CP_2 CP_1
proceduto alla velocità assertivamente ritenuta dall'appellante, le conseguenze dell'impatto tra i veicoli coinvolti, attesa la repentinità
della manovra di immissione su via Di Giesi da parte della OP del
, sarebbero state ben più rilevanti. CP
In conclusione, relativamente all'accertamento delle responsabilità del sinistro e dell'”an debeatur” la sentenza impugnata appare corretta, pienamente condivisibile e meritevole, sul punto, di integrale conferma.
Per ciò che attiene al “quantum” della pretesa attrice, l'appellante ha sostenuto: che, relativamente ai danni all'autoveicolo, il primo giudice avrebbe accolto la domanda malgrado fosse stata prodotta, dalla danneggiata, una sola fattura, peraltro intestata a persona diversa dalla;
che, con riferimento ai danni da lesioni CP_2
subiti dal , il primo giudice li aveva liquidati sulla base delle CP_1
sole valutazioni eseguite dal medico-legale fiduciario della “ ” e CP_6
pag. 10/16 sull'errato presupposto che, a riguardo, non vi fosse stata contestazione da parte dell'odierna appellante;
che il danno morale non era stato provato e non poteva essere liquidato.
Le doglianze sono solo in parte fondate.
I danni all'autoveicolo della sono stati liquidati sulla base CP_2
della esauriente, corretta e condivisibile quantificazione operata dal
TU prof. , il quale, oltre a ridurre, sul punto, la pretesa Persona_1
attorea, ha evidenziato come il costo delle riparazioni (eseguite o eventualmente da eseguire) fosse comunque inferiore al valore antesinistro del mezzo incidentato.
Il “quantum” di tale voce di danno appare, pertanto, provato.
Relativamente al danno da lesioni subite dal in occasione CP_1
del sinistro “de quo”, il Giudice di Pace ha fondato la sua decisione sulla base delle valutazioni medico – legali svolte dal fiduciario della
“ ” dott. il quale aveva quantificato in 7 giorni la I.T.P CP_6 Per_2
al 75%, in 20 giorni quella al 50% ed in ulteriori 20 giorni la I.T.P. al
25%, aveva riconosciuto al postumi invalidanti di carattere CP_1
permanente pari al 2/3% della totale biologica ed aveva ritenuto congruo l'ammontare delle spese mediche di € 271,81.
L'appellante, come visto, ha denunciato l'erroneità della decisione,
sostenendo di avere contestato la fondatezza della richiesta e rilevando l'inidoneità probatoria della documentazione posta a base della decisione del primo giudice.
Ora, a prescindere dal rilevo che, sul punto, la contestazione della pag. 11/16 odierna appellante fu, nel giudizio di primo grado, assolutamente generica (e comunque tutt'altro che specifica, nel senso auspicato dall'art.115 1° co. c.p.c.), va ricordato: che, fuori dalle ipotesi di prova “legale”, nel nostro ordinamento, come si evince dal disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., non esiste una gradazione di valore tra le prove, potendo e dovendo le stesse, tutte parimenti, salvo le eccezioni previste dalla legge, essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento e previo giudizio di attendibilità (per ciò che attiene le prove orali) e di forza persuasiva dei documenti prodotti (così, di recente: Cass. 3/2/2025, 2062); che il principio dell'onere della prova non implica anche che la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere e non possa,
altresì, desumersi da quelle espletate, o comunque acquisite, ad istanza ed iniziativa della controparte;
che nel nostro ordinamento processuale, infatti, vige, in uno con il principio dispositivo, quello della cosiddetta “acquisizione probatoria”, secondo il quale le risultanze, comunque ottenute, concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di una prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte (da ultimo: Cass. 28/8/2024, n. 23286); per finire, che il giudice può,
ai fini della decisione, valorizzare un documento in senso pag. 12/16 sfavorevole alla parte che lo ha prodotto o redatto nonostante, al limite, abbia dichiarato non volersi avvalere di esso (in questo senso: Cass. 12/7/2024, n. 19241) e tanto più se, come nel caso di specie, la stessa (la “ ”) sia rimasta contumace;
che nella CP_6
presente fattispecie, non è stata formulata nessuna contestazione sull'autenticità e veridicità del documento attestante la relazione medica del dott. Per_2
Ne consegue che, sulla base della prodotta relazione del medico fiduciario della ” dott. vanno riconosciuti al CP_6 Per_2 CP_1
i danni da lesioni (I.T.P. e I.P.P.) nella misura liquidata nella sentenza impugnata.
Il Giudice di Pace ha poi liquidato, in via forfettaria, al , € CP_1
1.000 a titolo di danno morale.
Tale liquidazione, come visto, è stata specificatamente contestata dall'appellante, perché errata e non dovuta.
Sul punto, l'appello è fondato.
È nota la problematica ed il “revirement” della giurisprudenza di legittimità in tema di autonomia del danno morale rispetto a quello biologico ed alla conseguente possibilità di specifica e differente possibilità di liquidazione del primo rispetto al secondo.
È però pur vero che, in tema di danni alla salute il danno morale – seppure, come visto, ontologicamente diverso da quello biologico –
consiste in una sofferenza interiore che prescinde del tutto dalle pag. 13/16 vicende relazionali della vita del danneggiato e non può essere accertato mediante perizia medico –legale.
Pertanto tale voce di danno, per essere risarcibile, deve essere allegata in modo stringente da parte del danneggiato, il quale dovrà conseguentemente indicare sia le conseguenze pregiudizievoli eziologicamente riconducibili alla condotta contestata, sia la descrizione di tutte le sofferenze di cui chiede il ristoro (in questo senso, per tutte: App. Bari, 10/9/2024, n. 1124; Trib. Bari,
30/3/2023, n.1134).
Quando i danni biologici siano stati, come nel caso in esame, di lieve entità, se anche non si vuole ritenere normalmente assorbito il danno morale in quello biologico (come sostenuto da: App. Palermo,
1/2/2024, n. 169), detto onere di allegazione della prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate dovrà essere più
rigoroso.
In difetto di tale allegazione probatoria, nel riscontrato danno biologico di lieve entità dovranno farsi rientrare anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del cosiddetto danno morale (Cass. 3/3/2023, n. 6443).
Nella fattispecie in esame, a fronte di danni biologici, anche da indennità permanente, di lieve entità, l'attore non ha fornito alcuna prova dell'ulteriore sofferenza fisica e psichica subita in conseguenza del sinistro in questione.
pag. 14/16 Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata,
con conseguente riduzione della di € 1.000 della somma liquidata dal primo giudice al a titolo di danno morale. CP_1
Il soltanto parziale accoglimento dell'appello giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti costituite.
Nulla per le spese degli appellati contumaci.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
”, in persona Parte_1
del suo legale rappresentante “pro tempore”, nei confronti della
“ , in persona del suo legale rappresentante “pro CP_6
tempore”, di e , CP_4 Controparte_5 CP_6
contumaci, nonché di , e della “ CP_1 Controparte_2 [...]
, in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante “pro tempore”, avverso la sentenza n. 1336/20 del
Giudice di Pace di Bari, così provvede:
1) In parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara non dovuta, al , la somma di € 1.000, liquidata dal primo CP_1
giudice a titolo di risarcimento del danno morale;
2) Conferma, per il resto, le statuizioni contenute nella sentenza appellata;
3) Compensa interamente, tra le parti costituite, le spese del presente grado del giudizio;
pag. 15/16 4) Nulla per le spese degli appellati non costituiti.
Bari, 24 marzo 2025
Il Giudice
pag. 16/16