TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/05/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Vigorito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1399/2022 R.G. promossa da: nata a [...] il [...], C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Roma, Via Milano n. 37, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, residente a [...], C.F._2 Parte_3 nata a [...] il [...] C.F. , residente a [...]
Manfredo Fanti n. 22, nato a [...] il [...] C.F. Parte_4
, residente a [...], rappresentati e difesi CodiceFiscale_4 dall'Avv. Anna Scifoni, del Foro di Velletri, CF ed elettivamente C.F._5 domiciliati presso la stessa a Velletri, Viale Roma n. 110.
- ATTORI –
Contro nato a [...] il [...], C.F. e CP_1 C.F._6 CP_2 nata a [...] il [...], C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._7
Stefano Santarossa del Foro di Roma (C.F. ; C.F._8
- CONVENUTI –
e Contro
nata a [...] il [...], residente a [...], CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Santarossa del Foro di Roma (C.F.
C.F._8
- CONVENUTA -
OGGETTO: divisione giudiziale dei beni caduti in successione TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
CONCLUSIONI:
Per gli attori:
a) dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra gli attori e CP_3
- dell'immobile sito in Roma via G. Allievo n. 93, relativamente alla quota del 9% della de cuius Per_1 quota del valore di € 29.083,34 e pari ad euro 14.541,65 per quota indivisa, rivalutato come per legge e
[...] comprensivo dei frutti civili da esso derivanti;
- dell'immobile sito in Anguillara Sabazia, Roma, Via C. Colombo
n. 8, relativamente alla quota del 34% della de cuius del valore di € 142.583,32 e pari ad Persona_1 euro 71.291,66 per quota indivisa, rivalutato come per legge e comprensivo die frutti civili;
b) dichiarare che gli attori sono creditori nei confronti dei convenuti, ciascuno per quanto di spettanza, della somma costituente i frutti civili, interessi, e rivalutazione per il mancato godimento degli immobili caduti in successione a seguito del decesso della Signora e comunque fin dall'anno 2000, beni tutti rimasti nel loro Persona_1 esclusivo utilizzo e godimento, per una somma pari ad euro 341.077,01 ovvero nella maggiore o minore che il
Tribunale riterrà di giustizia, anche a seguito di rimessione della causa sul ruolo e integrazione del quesito al Ctu, oltre e che del mancato versamento del dovuto a seguito della sentenza n. 905/2016 del Tribunale di
Civitavecchia.
Per i convenuti e CP_1 CP_2 CP_3
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dello scioglimento della comunione ereditaria istanziata dai Signori in ragione dei profili di abusivismo e/o di irregolarità urbanistico-catastale Pt_1 degli immobili su cui insistono le quote di proprietà oggetto della successione della de cuius Per_1 con conseguente rigetto di tutte le domande connesse e conseguenziali formulate da controparte, tra
[...] cui la divisione dei beni;
- accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda creditoria formulata dagli attori e, per l'effetto, rigettarla;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di scioglimento della comunione ereditaria, disporre l'integrazione della CTU e, in ogni caso, disporre la Divisione dei beni in natura, con annesso conguaglio economico;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda Creditoria avversaria, adoperare quali parametri per il valore di locazione dei beni quelli di cui alla bozza peritale per l'immobile di Anguillara
Sabazia;
2 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- Con vittoria di spese, onorari e competenze del presente procedimento, da distrarsi al procuratore nominato antistario.
Per la convenuta CP_3
“In via principale: disporre lo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto le quote immobiliari appartenenti alla de cuius, - come derivanti dalla Sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. Persona_1
905/2006 (R.G. n. 4110/2008) - tramite Divisione Naturale delle stesse ex art. 1114 c.c. e, per l'effetto, assegnare dette quote in pari misura agli Eredi, Signora e Signori , e CP_3 Pt_1 Pt_2 Parte_3
previa determinazione del valore attuale tramite apposito esame peritale;
Parte_4
- in via principale: rigettare la domanda subordinata di controparte poiché inammissibile, inconsistente e, comunque, lesiva della Proprietà Privata insistente sui medesimi beni immobili;
- in via principale: rigettare la domanda creditoria formulata da controparte in quanto generica, indeterminata, non provata e, in ogni caso, destituita di fondamento. Il tutto, con condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite, oltre IVA, C.P.A., oltre 15%, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15 aprile 2022, i signori , Parte_1 Pt_2
, e convenivano in giudizio i signori
[...] Parte_3 Parte_4
, E chiedendo al Tribunale di CP_3 CP_2 CP_1
“1. dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra gli eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3
e eredi della Signora deceduta in data 06/09/2014,
[...] Parte_4 CP_3 Persona_1 relativamente al patrimonio immobiliare di proprietà della stessa ed assegnato con sentenza pronunciata dal
Tribunale di Civitavecchia n. 905/2016 pubblicata in data 17/08/2016, resa nell'ambito del giudizio recante
RG 4110/2008, meglio ivi descritto ed alla quale ci si riporta;
2. per l'effetto, dichiarare la divisione giudiziale del patrimonio immobiliare della defunta ed Persona_1 alla stessa assegnato in virtù di sentenza n. 905/2016 del Tribunale di Civitavecchia, tra tutti gli eredi previa determinazione della sua consistenza attuale, con attribuzione a ciascun erede della corrispondente quota ideale secondo quanto verrà stabilito in sede di CTU che vorrà nominarsi ai fini della redazione di un progetto divisionale;
3 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
3. in via subordinata, accertata la indivisibilità dei beni, ordinare la vendita del patrimonio immobiliare caduto in successione ai sensi dell'art. 788 c.p.c. ai fini della ripartizione del ricavato secondo le quote di appartenenza;
fini della ripartizione del ricavato secondo le quote di appartenenza;
4. dichiarare che gli attori sono creditori nei confronti della Signora ed CP_3 CP_2 CP_1
per come succeduti ad della somma costituente i frutti civili, interessi, e rivalutazione,
[...] Persona_2 somma da accertarsi in corso di causa per il mancato godimento degli immobili caduti in successione a seguito del decesso della Signora e rimasti nell'esclusivo utilizzo e godimento della Signora Persona_1 CP_3
e odierna convenuta, dal 06/09/2014 all'attualità e mancato versamento del dovuto CP_2 CP_1
a seguito della sentenza n. 905/2016 del Tribunale di Civitavecchia;
5. con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Iscritta la causa al ruolo, veniva fissata la prima udienza al 28 settembre 2022 da tenersi in modalità cartolare.
In data 26 settembre 2022 si costituivano i convenuti signori E CP_2 CP_1 contestando le domande attoree e chiedendo:
[...]
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento delle suesposte argomentazioni difensive: - IN VIA PRELIMINARE: per i motivi di cui al Paragrafo II,
ACCERTARE E DICHIARARE il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria nei confronti dei Signori ed e, per l'effetto, DICHIARARE IMPROCEDIBILE l'azione CP_2 CP_1 giudiziaria di parte attrice nei loro confronti;
- IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: per i motivi di cui al Paragrafo III, ACCERTARE E DICHIARARE il Difetto di Legittimazione Passiva dei
Signori ed e PER L'EFFETTO disporne l'estromissione dal giudizio, con ogni CP_2 CP_1 conseguenza di legge da ciò derivante e relativa statuizione di condanna;
- IN VIA PRINCIPALE: per i motivi di cui al Paragrafo IV, RIGETTARE la domanda creditoria formulata da controparte in quanto generica, indeterminata, non provata e, in ogni caso, destituita di fondamento. Il tutto, con condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite, oltre IVA, C.P.A., oltre 15%, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali”.
In data 27 settembre 2022 si costituiva in giudizio la signora chiedendo “IN CP_3
VIA PRINCIPALE: per i motivi di cui al Paragrafo II, DISPORRE LO SCIOGLIMENTO DELLA
COMUNIONE EREDITARIA avente ad oggetto le quote immobiliari appartenenti alla de cuius, Per_1
- come derivanti dalla Sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 905/2006 (R.G. n. 4110/2008) -
[...] tramite Divisione Naturale delle stesse ex art. 1114 c.c. e, per l'effetto, ASSEGNARE dette quote in pari misura agli Eredi, Signora e Signori , e PREVIA CP_3 Pt_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4
4 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
DETERMINAZIONE del valore attuale tramite apposito esame peritale;
- IN VIA PRINCIPALE: per i motivi di cui al Paragrafo III, RIGETTARE la domanda subordinata di controparte poiché inammissibile, inconsistente e, comunque, lesiva della Proprietà Privata insistente sui medesimi beni immobili;
- IN VIA
PRINCIPALE: per i motivi di cui al Paragrafo IV, RIGETTARE la domanda creditoria formulata da controparte in quanto generica, indeterminata, non provata e, in ogni caso, destituita di fondamento. Il tutto, con condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite, oltre IVA, C.P.A., oltre 15%, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali”.
All'udienza del 28 settembre 2022 le parti si riportavano alle note in atti.
Questo Giudice si riservava con termine fino al 28 ottobre 2022 per note e fino all'11 novembre
2022 per repliche.
Sciogliendo la riserva e considerato che doveva esaminarsi in via preliminare la domanda di estromissione dal giudizio formulata da ed la causa veniva rinviata all'udienza CP_2 CP_1 del 12 aprile 2023 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. limitata a tale questione con termine fino al 28 febbraio 2023 per note conclusive sul punto.
Con proprie note conclusive gli attori rilevavano come, al di là del nomen utilizzato nell'atto introduttivo, la domanda dovesse essere qualificata come domanda di scioglimento della comunione non solo ereditaria ma anche ordinaria con conseguente rigetto della eccezione, sollevata dalla controparte, di carenza di legittimazione passiva.
I signori insistevano invece per la carenza di legittimazione passiva degli stessi dal CP_1 momento che il giudizio è relativo allo scioglimento di una comunione ereditaria determinatasi dal decesso di ispetto alla quale i signori ono terzi non eredi. Persona_1 CP_1
Con proprie note, la Signora non si opponeva alla richiesta di estromissione dal CP_3 giudizio dei signori CP_1
Con sentenza in data 12 aprile 2023 questo giudice rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dai signori e . CP_2 CP_1
Con ordinanza in pari data rimetteva la causa sul ruolo.
Veniva acquisita documentazione ipocatastale relativa agli immobili oggetto di causa e veniva disposta ed espletata CTU.
All'udienza del 26 febbraio 2025 la causa era nuovamente trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nella sentenza parziale si era proceduto alla qualificazione dell'azione come domanda di scioglimento della comunione ereditaria tra gli eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3
5 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
e eredi della Signora deceduta in data Pt_1 Parte_4 CP_3 Persona_1
06/09/2014, relativamente al patrimonio immobiliare di proprietà della stessa.
Nella stessa sentenza si è rilevato che i convenuti e pacificamente estranei CP_2 CP_1 alla comunione ereditaria, sono destinatari unicamente della domanda relativa all'indennizzo per il mancato godimento del bene oggetto della comunione.
Gli attori, nella prosecuzione del giudizio ed in comparsa conclusionale, pur riconoscendo l'improcedibilità della domanda di divisione ereditaria a causa della presenza negli immobili degli abusi edilizi riscontrati dal CTU Arch. nella relazione del 15 settembre 2024, hanno Per_3 fatto rilevare che la domanda di scioglimento della comunione richiesta, con riguardo alla posizione di essa prescinde dalla attribuzione dei beni in natura ed attiene allo CP_3 scioglimento di quella quota parte “idealmente” già individuata nella sentenza n. 905/2016 emessa da Tribunale Giudicante e prodotta in atti oltre alla indennità locativa maturata dalla data della morte della signora rispetto ai due beni indicati, da sempre nella Persona_1 disponibilità di essi odierni convenuti e CP_2 CP_1
La domanda di scioglimento della comunione è inammissibile poiché la divisione materiale dei beni è preclusa dalla esistenza di abusi edilizi (cfr. Cass. Sez. Un. 7 ottobre 2019 n. 25021; Cass. 7 novembre 2024 n. 28666) e l'individuazione delle quote ideali spettanti ai coeredi è stata già operata dalla sentenza di questo Tribunale del 5 dicembre 2024 n. 1222.
Nel dispositivo di tale sentenza si legge, infatti, che il Tribunale ha disposto “lo scioglimento della comunione ereditaria sulle quote per cui è causa, come indicate ai punti 1), 2) e 3) in motivazione, tra gli attori e
la convenuta e la convenuta secondo le quote di diritto indicate Parte_4 CP_3 Persona_1 in motivazione” ed in motivazione ha previsto quanto segue: “Le quote di comproprietà innanzi indicate, in assenza di testamento, devono essere attribuite per un terzo agli attori e a quali eredi di Parte_4
figlia premorta della de cuius (e pertanto nella misura di un dodicesimo ciascuno), per un terzo a Persona_4
e per il restante terzo a altre figlie della defunta. Ne discende che, in CP_3 Persona_1 accoglimento della domanda di scioglimento della comunione dell'asse ereditario, deve essere disposta la divisione della massa secondo le quote di diritto così determinate”.
Pertanto la domanda di individuazione delle quote ideali spettanti ai coeredi è inammissibile in quanto già definita con tale sentenza mentre la domanda di divisione è improcedibile perché ha ad oggetto immobile che presentano abusi urbanistico-edilizi..
Nell'atto introduttivo del giudizio gli attori hanno chiesto inoltre dichiarare che gli stessi “sono creditori nei confronti della Signora ed per come succeduti ad CP_3 CP_2 CP_1
6 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
della somma costituente i frutti civili, interessi, e rivalutazione, somma da accertarsi in corso di Persona_2 causa per il mancato godimento degli immobili caduti in successione a seguito del decesso della Signora Per_1
e rimasti nell'esclusivo utilizzo e godimento della Signora e
[...] CP_3 CP_2 CP_1 odierna convenuta, dal 06/09/2014 all'attualità”.
Sulla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione formulata dalla parte attrice deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17 marzo 2014 n. 6178) ha ritenuto che: “Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino
a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto
l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”.
In generale, quindi, quando risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. è possibile affermare una illegittima sottrazione, da parte dei comproprietari delle concorrenti facoltà di godimento del bene comune, tale da giustificare una condanna restitutoria nel senso di consentire l'utilizzo del bene anche al comproprietario pretermesso.
In presenza di una situazione di comproprietà vi è il diritto di usare il fabbricato sicché deve affermarsi l'obbligo dei convenuti di comportarsi in modo da non rendere impossibile, e ingiustificatamente più gravoso, l'uso del singolo e cosi il loro dovere di quell'attiva cooperazione necessaria per l'uso del bene comune.
L'art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Quindi, ciascun comproprietario può godere dell'immobile comune anche senza aver acquisito il previo consenso degli altri comproprietari, purché l'uso che egli ne faccia non precluda agli altri partecipanti il godimento dell'immobile.
L'uso che i comproprietari possono fare dell'immobile non deve essere necessariamente paritetico.
Ciò che rileva ai fini del rispetto dell'art. 1102 c.c. è, infatti, che le modalità di godimento riconosciute a ciascun comproprietario siano tali da consentirgli di soddisfare le sue esigenze.
7 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L'art. 1102 c.c. può, quindi, dirsi violato nei casi in cui l'uso di un immobile da parte di un comproprietario escluda totalmente il diritto dell'altro comproprietario di godere in qualche modo dell'immobile.
Occorre però precisare che il diritto di godimento viene leso non solo rendendo impossibile lo stesso uso da parte degli altri comproprietari, ma, più in generale, impedendo loro una qualsiasi altra forma di godimento del bene come potrebbe essere concederlo in locazione o venderlo.
Così, se il bene in comune, come nel caso in esame, è un'abitazione e uno o più comproprietari vi fissino la propria dimora, può ravvisarsi la lesione del diritto di godimento dell'altro comproprietario non solo se anche quest'ultimo avesse, a sua volta, avuto interesse a trasferirsi nell'immobile, ma anche nel caso in cui, pur non avendo intenzione di vivere nell'immobile comune, avrebbe avuto interesse a locarlo o a venderlo.
L'uso esclusivo è fonte di responsabilità solo se ingiustificato: gli altri comproprietari, cioè, non devono essere rimasti inerti né avere acconsentito in modo certo ed inequivoco all'uso esclusivo.
Deve quindi sussistere, non in astratto ma in concreto, un loro interesse all'esercizio del diritto di godimento. Questo significa che l'uso del bene comune da parte di un comproprietario di per sé non lede l'altro comproprietario che non voglia godere dell'immobile o non abbia necessità di goderne in pari misura.
Il comproprietario che si ritenga leso nel suo diritto di godimento dovrà quindi, non appena avrà avuto contezza della circostanza, contestare l'abuso da parte del comproprietario che goda interamente ed in via esclusiva dell'immobile.
Nel caso in esame la parte attrice nell'atto di citazione ha dedotto che il godimento dei beni derivanti dallo scioglimento originario della comunione già effettuato con le sentenze n.
1222/2014 pubblicata in data 12/12/2014, e n. 905/2016 pubblicata in data 17/08/2016, rese entrambi dal Tribunale civile di Civitavecchia, è rimasto nella esclusiva disponibilità di CP_3
dei figli ed
[...] CP_2 CP_1
Nello stesso atto non ha, tuttavia, indicato il momento, precedente rispetto alla istanza di mediazione, nel quale ha contestato agli altri comproprietari il godimento esclusivo degli immobili.
I convenuti, da parte loro, hanno eccepito che gli attori non hanno assolto all'onere della prova dell'utilizzo esclusivo dei beni da parte degli stessi convenuti.
Quest'ultima eccezione è stata superata in corso di causa poiché i convenuti non sono comparsi a rendere l'interrogatorio formale sull'utilizzo esclusivo degli immobili da parte loro e risultavano
8 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
nella detenzione degli immobili al momento dell'accesso del CTU;
peraltro i convenuti di fronte a tali circostanze non hanno nemmeno dedotto che le modalità di godimento degli immobili da parte loro fossero comunque idonee a consentire anche all'attrice di soddisfare le sue esigenze rispetto ai beni in comunione.
Come è noto, la mancata risposta all'interrogatorio formale costituisce un comportamento processuale qualificato che, nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti, può fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.
(cfr. da ultimo Cass. 18 aprile 2018 n.9436)
Nel caso in esame la mancata risposta unita all'accertamento della detenzione del bene al momento della CTU ed alla sostanziale mancata deduzione di circostanze ed elementi di prova contrari portano a ritenere provate le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda.
Pertanto la domanda attorea deve essere accolta.
Tuttavia non essendovi prova della richiesta di rilascio degli immobile o di godimento comune prima della introduzione della mediazione, l'indennità spettante gli attori riguarda il periodo intercorrente tra l'istanza di mediazione (25 ottobre 2018) e la data della presente sentenza.
L'indennità spettante agli attori può essere determinata sulla base della CTU depositata dall'Arch.
in data 22 novembre 2024, tenendo conto della valutazione, operata dalla stessa CTU Per_3 con riferimento al 2024, ridotta sulla base dell'indice Istat per l'adeguamento degli affitti, come segue.
IMMOBILE 1
Comune: ROMA ( RM) Indirizzo: VIA GIUSEPPE ALLIEVO 93 00135 Piano: PIANO
TERRA Interno: 2
Canone locativo annuo alla data della CTU Euro 15.315,96, canone locativo rideterminato al novembre 2018 sulla base dell'indice Istat per l'adeguamento degli affitti Euro: 12.896,80, canone mensile 1.074,73, quota parte spettante agli attori 4,5%, credito mensile spettante agli attori euro
48,36 a decorrere dal novembre 2018 e fino alla messa a disposizione dell'immobile oltre interessi legali calcolati mensilmente.
IMMOBILE 2
Comune: AR SA ( RM) Indirizzo: VIA CRISTOFORO COLOMBO 16
00061 Piano: , , SOTTOTETTO Persona_5 Persona_6
9 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Canone locativo annuo alla data della CTU Euro 37.265,41 canone locativo rideterminato al novembre 2018 sulla base dell'indice Istat per l'adeguamento degli affitti Euro: 31.379,34 canone mensile 2.614,95, quota parte spettante agli attori 17%, credito mensile spettante agli attori euro
444,54 a decorrere dal novembre 2018 e fino alla messa a disposizione dell'immobile oltre interessi legali calcolati mensilmente.
Con riferimento all'immobile 2 il canone locativo è stato calcolato per la porzione di immobile che ha mantenuto la destinazione d'uso abitativa conforme al classamento catastale (A/2) al piano primo e alla destinazione d'uso prevista da Concessione edilizia, sottraendo la porzione che
è stata “ceduta” ad altra unità abitativa.
Pertanto i convenuti sono tenuti al pagamento a favore degli attori della somma di euro 492,90 mensili a decorrere dal novembre 2018 e fino alla messa a disposizione degli immobili oltre interessi legali calcolati mensilmente.
La decisione della causa adottata per ragioni diverse da quelle prospettate dalle parti con riguardo allo scioglimento della comunione consiglia la compensazione parziale delle spese del giudizio nella misura di ½ e la condanna dei convenuti al pagamento delle spese del giudizio per il residuo.
Le spese vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. n.
127/2022 vigente, in ragione del valore del giudizio (parametro euro 26.001-52.000) e tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché del numero delle parti e degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 1399 del 2022 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede: dichiara improcedibile la domanda di divisione dei beni in comunione ereditaria;
accoglie la domanda attorea relativa alla indennità di occupazione degli immobili in comunione e condanna e in solido, al pagamento a favore degli CP_1 CP_2 CP_3 attori e della somma di euro Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
492,90 mensili a decorrere dal novembre 2018 e fino alla messa a disposizione degli immobili oltre interessi legali calcolati sulla somma mensile dovuta;
condanna e in solido, al pagamento a favore degli CP_1 CP_2 CP_3 attori delle spese del giudizio che, compensate per la quota del 50%, si liquidano in euro 7.235,2 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Civitavecchia 24 maggio 2025.
10 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il Giudice
Francesco Vigorito
11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Vigorito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1399/2022 R.G. promossa da: nata a [...] il [...], C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Roma, Via Milano n. 37, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, residente a [...], C.F._2 Parte_3 nata a [...] il [...] C.F. , residente a [...]
Manfredo Fanti n. 22, nato a [...] il [...] C.F. Parte_4
, residente a [...], rappresentati e difesi CodiceFiscale_4 dall'Avv. Anna Scifoni, del Foro di Velletri, CF ed elettivamente C.F._5 domiciliati presso la stessa a Velletri, Viale Roma n. 110.
- ATTORI –
Contro nato a [...] il [...], C.F. e CP_1 C.F._6 CP_2 nata a [...] il [...], C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._7
Stefano Santarossa del Foro di Roma (C.F. ; C.F._8
- CONVENUTI –
e Contro
nata a [...] il [...], residente a [...], CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Santarossa del Foro di Roma (C.F.
C.F._8
- CONVENUTA -
OGGETTO: divisione giudiziale dei beni caduti in successione TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
CONCLUSIONI:
Per gli attori:
a) dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra gli attori e CP_3
- dell'immobile sito in Roma via G. Allievo n. 93, relativamente alla quota del 9% della de cuius Per_1 quota del valore di € 29.083,34 e pari ad euro 14.541,65 per quota indivisa, rivalutato come per legge e
[...] comprensivo dei frutti civili da esso derivanti;
- dell'immobile sito in Anguillara Sabazia, Roma, Via C. Colombo
n. 8, relativamente alla quota del 34% della de cuius del valore di € 142.583,32 e pari ad Persona_1 euro 71.291,66 per quota indivisa, rivalutato come per legge e comprensivo die frutti civili;
b) dichiarare che gli attori sono creditori nei confronti dei convenuti, ciascuno per quanto di spettanza, della somma costituente i frutti civili, interessi, e rivalutazione per il mancato godimento degli immobili caduti in successione a seguito del decesso della Signora e comunque fin dall'anno 2000, beni tutti rimasti nel loro Persona_1 esclusivo utilizzo e godimento, per una somma pari ad euro 341.077,01 ovvero nella maggiore o minore che il
Tribunale riterrà di giustizia, anche a seguito di rimessione della causa sul ruolo e integrazione del quesito al Ctu, oltre e che del mancato versamento del dovuto a seguito della sentenza n. 905/2016 del Tribunale di
Civitavecchia.
Per i convenuti e CP_1 CP_2 CP_3
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dello scioglimento della comunione ereditaria istanziata dai Signori in ragione dei profili di abusivismo e/o di irregolarità urbanistico-catastale Pt_1 degli immobili su cui insistono le quote di proprietà oggetto della successione della de cuius Per_1 con conseguente rigetto di tutte le domande connesse e conseguenziali formulate da controparte, tra
[...] cui la divisione dei beni;
- accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda creditoria formulata dagli attori e, per l'effetto, rigettarla;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di scioglimento della comunione ereditaria, disporre l'integrazione della CTU e, in ogni caso, disporre la Divisione dei beni in natura, con annesso conguaglio economico;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda Creditoria avversaria, adoperare quali parametri per il valore di locazione dei beni quelli di cui alla bozza peritale per l'immobile di Anguillara
Sabazia;
2 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- Con vittoria di spese, onorari e competenze del presente procedimento, da distrarsi al procuratore nominato antistario.
Per la convenuta CP_3
“In via principale: disporre lo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto le quote immobiliari appartenenti alla de cuius, - come derivanti dalla Sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. Persona_1
905/2006 (R.G. n. 4110/2008) - tramite Divisione Naturale delle stesse ex art. 1114 c.c. e, per l'effetto, assegnare dette quote in pari misura agli Eredi, Signora e Signori , e CP_3 Pt_1 Pt_2 Parte_3
previa determinazione del valore attuale tramite apposito esame peritale;
Parte_4
- in via principale: rigettare la domanda subordinata di controparte poiché inammissibile, inconsistente e, comunque, lesiva della Proprietà Privata insistente sui medesimi beni immobili;
- in via principale: rigettare la domanda creditoria formulata da controparte in quanto generica, indeterminata, non provata e, in ogni caso, destituita di fondamento. Il tutto, con condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite, oltre IVA, C.P.A., oltre 15%, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15 aprile 2022, i signori , Parte_1 Pt_2
, e convenivano in giudizio i signori
[...] Parte_3 Parte_4
, E chiedendo al Tribunale di CP_3 CP_2 CP_1
“1. dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra gli eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3
e eredi della Signora deceduta in data 06/09/2014,
[...] Parte_4 CP_3 Persona_1 relativamente al patrimonio immobiliare di proprietà della stessa ed assegnato con sentenza pronunciata dal
Tribunale di Civitavecchia n. 905/2016 pubblicata in data 17/08/2016, resa nell'ambito del giudizio recante
RG 4110/2008, meglio ivi descritto ed alla quale ci si riporta;
2. per l'effetto, dichiarare la divisione giudiziale del patrimonio immobiliare della defunta ed Persona_1 alla stessa assegnato in virtù di sentenza n. 905/2016 del Tribunale di Civitavecchia, tra tutti gli eredi previa determinazione della sua consistenza attuale, con attribuzione a ciascun erede della corrispondente quota ideale secondo quanto verrà stabilito in sede di CTU che vorrà nominarsi ai fini della redazione di un progetto divisionale;
3 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
3. in via subordinata, accertata la indivisibilità dei beni, ordinare la vendita del patrimonio immobiliare caduto in successione ai sensi dell'art. 788 c.p.c. ai fini della ripartizione del ricavato secondo le quote di appartenenza;
fini della ripartizione del ricavato secondo le quote di appartenenza;
4. dichiarare che gli attori sono creditori nei confronti della Signora ed CP_3 CP_2 CP_1
per come succeduti ad della somma costituente i frutti civili, interessi, e rivalutazione,
[...] Persona_2 somma da accertarsi in corso di causa per il mancato godimento degli immobili caduti in successione a seguito del decesso della Signora e rimasti nell'esclusivo utilizzo e godimento della Signora Persona_1 CP_3
e odierna convenuta, dal 06/09/2014 all'attualità e mancato versamento del dovuto CP_2 CP_1
a seguito della sentenza n. 905/2016 del Tribunale di Civitavecchia;
5. con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Iscritta la causa al ruolo, veniva fissata la prima udienza al 28 settembre 2022 da tenersi in modalità cartolare.
In data 26 settembre 2022 si costituivano i convenuti signori E CP_2 CP_1 contestando le domande attoree e chiedendo:
[...]
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento delle suesposte argomentazioni difensive: - IN VIA PRELIMINARE: per i motivi di cui al Paragrafo II,
ACCERTARE E DICHIARARE il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria nei confronti dei Signori ed e, per l'effetto, DICHIARARE IMPROCEDIBILE l'azione CP_2 CP_1 giudiziaria di parte attrice nei loro confronti;
- IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: per i motivi di cui al Paragrafo III, ACCERTARE E DICHIARARE il Difetto di Legittimazione Passiva dei
Signori ed e PER L'EFFETTO disporne l'estromissione dal giudizio, con ogni CP_2 CP_1 conseguenza di legge da ciò derivante e relativa statuizione di condanna;
- IN VIA PRINCIPALE: per i motivi di cui al Paragrafo IV, RIGETTARE la domanda creditoria formulata da controparte in quanto generica, indeterminata, non provata e, in ogni caso, destituita di fondamento. Il tutto, con condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite, oltre IVA, C.P.A., oltre 15%, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali”.
In data 27 settembre 2022 si costituiva in giudizio la signora chiedendo “IN CP_3
VIA PRINCIPALE: per i motivi di cui al Paragrafo II, DISPORRE LO SCIOGLIMENTO DELLA
COMUNIONE EREDITARIA avente ad oggetto le quote immobiliari appartenenti alla de cuius, Per_1
- come derivanti dalla Sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 905/2006 (R.G. n. 4110/2008) -
[...] tramite Divisione Naturale delle stesse ex art. 1114 c.c. e, per l'effetto, ASSEGNARE dette quote in pari misura agli Eredi, Signora e Signori , e PREVIA CP_3 Pt_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4
4 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
DETERMINAZIONE del valore attuale tramite apposito esame peritale;
- IN VIA PRINCIPALE: per i motivi di cui al Paragrafo III, RIGETTARE la domanda subordinata di controparte poiché inammissibile, inconsistente e, comunque, lesiva della Proprietà Privata insistente sui medesimi beni immobili;
- IN VIA
PRINCIPALE: per i motivi di cui al Paragrafo IV, RIGETTARE la domanda creditoria formulata da controparte in quanto generica, indeterminata, non provata e, in ogni caso, destituita di fondamento. Il tutto, con condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite, oltre IVA, C.P.A., oltre 15%, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali”.
All'udienza del 28 settembre 2022 le parti si riportavano alle note in atti.
Questo Giudice si riservava con termine fino al 28 ottobre 2022 per note e fino all'11 novembre
2022 per repliche.
Sciogliendo la riserva e considerato che doveva esaminarsi in via preliminare la domanda di estromissione dal giudizio formulata da ed la causa veniva rinviata all'udienza CP_2 CP_1 del 12 aprile 2023 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. limitata a tale questione con termine fino al 28 febbraio 2023 per note conclusive sul punto.
Con proprie note conclusive gli attori rilevavano come, al di là del nomen utilizzato nell'atto introduttivo, la domanda dovesse essere qualificata come domanda di scioglimento della comunione non solo ereditaria ma anche ordinaria con conseguente rigetto della eccezione, sollevata dalla controparte, di carenza di legittimazione passiva.
I signori insistevano invece per la carenza di legittimazione passiva degli stessi dal CP_1 momento che il giudizio è relativo allo scioglimento di una comunione ereditaria determinatasi dal decesso di ispetto alla quale i signori ono terzi non eredi. Persona_1 CP_1
Con proprie note, la Signora non si opponeva alla richiesta di estromissione dal CP_3 giudizio dei signori CP_1
Con sentenza in data 12 aprile 2023 questo giudice rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dai signori e . CP_2 CP_1
Con ordinanza in pari data rimetteva la causa sul ruolo.
Veniva acquisita documentazione ipocatastale relativa agli immobili oggetto di causa e veniva disposta ed espletata CTU.
All'udienza del 26 febbraio 2025 la causa era nuovamente trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nella sentenza parziale si era proceduto alla qualificazione dell'azione come domanda di scioglimento della comunione ereditaria tra gli eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3
5 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
e eredi della Signora deceduta in data Pt_1 Parte_4 CP_3 Persona_1
06/09/2014, relativamente al patrimonio immobiliare di proprietà della stessa.
Nella stessa sentenza si è rilevato che i convenuti e pacificamente estranei CP_2 CP_1 alla comunione ereditaria, sono destinatari unicamente della domanda relativa all'indennizzo per il mancato godimento del bene oggetto della comunione.
Gli attori, nella prosecuzione del giudizio ed in comparsa conclusionale, pur riconoscendo l'improcedibilità della domanda di divisione ereditaria a causa della presenza negli immobili degli abusi edilizi riscontrati dal CTU Arch. nella relazione del 15 settembre 2024, hanno Per_3 fatto rilevare che la domanda di scioglimento della comunione richiesta, con riguardo alla posizione di essa prescinde dalla attribuzione dei beni in natura ed attiene allo CP_3 scioglimento di quella quota parte “idealmente” già individuata nella sentenza n. 905/2016 emessa da Tribunale Giudicante e prodotta in atti oltre alla indennità locativa maturata dalla data della morte della signora rispetto ai due beni indicati, da sempre nella Persona_1 disponibilità di essi odierni convenuti e CP_2 CP_1
La domanda di scioglimento della comunione è inammissibile poiché la divisione materiale dei beni è preclusa dalla esistenza di abusi edilizi (cfr. Cass. Sez. Un. 7 ottobre 2019 n. 25021; Cass. 7 novembre 2024 n. 28666) e l'individuazione delle quote ideali spettanti ai coeredi è stata già operata dalla sentenza di questo Tribunale del 5 dicembre 2024 n. 1222.
Nel dispositivo di tale sentenza si legge, infatti, che il Tribunale ha disposto “lo scioglimento della comunione ereditaria sulle quote per cui è causa, come indicate ai punti 1), 2) e 3) in motivazione, tra gli attori e
la convenuta e la convenuta secondo le quote di diritto indicate Parte_4 CP_3 Persona_1 in motivazione” ed in motivazione ha previsto quanto segue: “Le quote di comproprietà innanzi indicate, in assenza di testamento, devono essere attribuite per un terzo agli attori e a quali eredi di Parte_4
figlia premorta della de cuius (e pertanto nella misura di un dodicesimo ciascuno), per un terzo a Persona_4
e per il restante terzo a altre figlie della defunta. Ne discende che, in CP_3 Persona_1 accoglimento della domanda di scioglimento della comunione dell'asse ereditario, deve essere disposta la divisione della massa secondo le quote di diritto così determinate”.
Pertanto la domanda di individuazione delle quote ideali spettanti ai coeredi è inammissibile in quanto già definita con tale sentenza mentre la domanda di divisione è improcedibile perché ha ad oggetto immobile che presentano abusi urbanistico-edilizi..
Nell'atto introduttivo del giudizio gli attori hanno chiesto inoltre dichiarare che gli stessi “sono creditori nei confronti della Signora ed per come succeduti ad CP_3 CP_2 CP_1
6 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
della somma costituente i frutti civili, interessi, e rivalutazione, somma da accertarsi in corso di Persona_2 causa per il mancato godimento degli immobili caduti in successione a seguito del decesso della Signora Per_1
e rimasti nell'esclusivo utilizzo e godimento della Signora e
[...] CP_3 CP_2 CP_1 odierna convenuta, dal 06/09/2014 all'attualità”.
Sulla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione formulata dalla parte attrice deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17 marzo 2014 n. 6178) ha ritenuto che: “Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino
a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto
l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”.
In generale, quindi, quando risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. è possibile affermare una illegittima sottrazione, da parte dei comproprietari delle concorrenti facoltà di godimento del bene comune, tale da giustificare una condanna restitutoria nel senso di consentire l'utilizzo del bene anche al comproprietario pretermesso.
In presenza di una situazione di comproprietà vi è il diritto di usare il fabbricato sicché deve affermarsi l'obbligo dei convenuti di comportarsi in modo da non rendere impossibile, e ingiustificatamente più gravoso, l'uso del singolo e cosi il loro dovere di quell'attiva cooperazione necessaria per l'uso del bene comune.
L'art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Quindi, ciascun comproprietario può godere dell'immobile comune anche senza aver acquisito il previo consenso degli altri comproprietari, purché l'uso che egli ne faccia non precluda agli altri partecipanti il godimento dell'immobile.
L'uso che i comproprietari possono fare dell'immobile non deve essere necessariamente paritetico.
Ciò che rileva ai fini del rispetto dell'art. 1102 c.c. è, infatti, che le modalità di godimento riconosciute a ciascun comproprietario siano tali da consentirgli di soddisfare le sue esigenze.
7 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L'art. 1102 c.c. può, quindi, dirsi violato nei casi in cui l'uso di un immobile da parte di un comproprietario escluda totalmente il diritto dell'altro comproprietario di godere in qualche modo dell'immobile.
Occorre però precisare che il diritto di godimento viene leso non solo rendendo impossibile lo stesso uso da parte degli altri comproprietari, ma, più in generale, impedendo loro una qualsiasi altra forma di godimento del bene come potrebbe essere concederlo in locazione o venderlo.
Così, se il bene in comune, come nel caso in esame, è un'abitazione e uno o più comproprietari vi fissino la propria dimora, può ravvisarsi la lesione del diritto di godimento dell'altro comproprietario non solo se anche quest'ultimo avesse, a sua volta, avuto interesse a trasferirsi nell'immobile, ma anche nel caso in cui, pur non avendo intenzione di vivere nell'immobile comune, avrebbe avuto interesse a locarlo o a venderlo.
L'uso esclusivo è fonte di responsabilità solo se ingiustificato: gli altri comproprietari, cioè, non devono essere rimasti inerti né avere acconsentito in modo certo ed inequivoco all'uso esclusivo.
Deve quindi sussistere, non in astratto ma in concreto, un loro interesse all'esercizio del diritto di godimento. Questo significa che l'uso del bene comune da parte di un comproprietario di per sé non lede l'altro comproprietario che non voglia godere dell'immobile o non abbia necessità di goderne in pari misura.
Il comproprietario che si ritenga leso nel suo diritto di godimento dovrà quindi, non appena avrà avuto contezza della circostanza, contestare l'abuso da parte del comproprietario che goda interamente ed in via esclusiva dell'immobile.
Nel caso in esame la parte attrice nell'atto di citazione ha dedotto che il godimento dei beni derivanti dallo scioglimento originario della comunione già effettuato con le sentenze n.
1222/2014 pubblicata in data 12/12/2014, e n. 905/2016 pubblicata in data 17/08/2016, rese entrambi dal Tribunale civile di Civitavecchia, è rimasto nella esclusiva disponibilità di CP_3
dei figli ed
[...] CP_2 CP_1
Nello stesso atto non ha, tuttavia, indicato il momento, precedente rispetto alla istanza di mediazione, nel quale ha contestato agli altri comproprietari il godimento esclusivo degli immobili.
I convenuti, da parte loro, hanno eccepito che gli attori non hanno assolto all'onere della prova dell'utilizzo esclusivo dei beni da parte degli stessi convenuti.
Quest'ultima eccezione è stata superata in corso di causa poiché i convenuti non sono comparsi a rendere l'interrogatorio formale sull'utilizzo esclusivo degli immobili da parte loro e risultavano
8 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
nella detenzione degli immobili al momento dell'accesso del CTU;
peraltro i convenuti di fronte a tali circostanze non hanno nemmeno dedotto che le modalità di godimento degli immobili da parte loro fossero comunque idonee a consentire anche all'attrice di soddisfare le sue esigenze rispetto ai beni in comunione.
Come è noto, la mancata risposta all'interrogatorio formale costituisce un comportamento processuale qualificato che, nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti, può fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.
(cfr. da ultimo Cass. 18 aprile 2018 n.9436)
Nel caso in esame la mancata risposta unita all'accertamento della detenzione del bene al momento della CTU ed alla sostanziale mancata deduzione di circostanze ed elementi di prova contrari portano a ritenere provate le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda.
Pertanto la domanda attorea deve essere accolta.
Tuttavia non essendovi prova della richiesta di rilascio degli immobile o di godimento comune prima della introduzione della mediazione, l'indennità spettante gli attori riguarda il periodo intercorrente tra l'istanza di mediazione (25 ottobre 2018) e la data della presente sentenza.
L'indennità spettante agli attori può essere determinata sulla base della CTU depositata dall'Arch.
in data 22 novembre 2024, tenendo conto della valutazione, operata dalla stessa CTU Per_3 con riferimento al 2024, ridotta sulla base dell'indice Istat per l'adeguamento degli affitti, come segue.
IMMOBILE 1
Comune: ROMA ( RM) Indirizzo: VIA GIUSEPPE ALLIEVO 93 00135 Piano: PIANO
TERRA Interno: 2
Canone locativo annuo alla data della CTU Euro 15.315,96, canone locativo rideterminato al novembre 2018 sulla base dell'indice Istat per l'adeguamento degli affitti Euro: 12.896,80, canone mensile 1.074,73, quota parte spettante agli attori 4,5%, credito mensile spettante agli attori euro
48,36 a decorrere dal novembre 2018 e fino alla messa a disposizione dell'immobile oltre interessi legali calcolati mensilmente.
IMMOBILE 2
Comune: AR SA ( RM) Indirizzo: VIA CRISTOFORO COLOMBO 16
00061 Piano: , , SOTTOTETTO Persona_5 Persona_6
9 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Canone locativo annuo alla data della CTU Euro 37.265,41 canone locativo rideterminato al novembre 2018 sulla base dell'indice Istat per l'adeguamento degli affitti Euro: 31.379,34 canone mensile 2.614,95, quota parte spettante agli attori 17%, credito mensile spettante agli attori euro
444,54 a decorrere dal novembre 2018 e fino alla messa a disposizione dell'immobile oltre interessi legali calcolati mensilmente.
Con riferimento all'immobile 2 il canone locativo è stato calcolato per la porzione di immobile che ha mantenuto la destinazione d'uso abitativa conforme al classamento catastale (A/2) al piano primo e alla destinazione d'uso prevista da Concessione edilizia, sottraendo la porzione che
è stata “ceduta” ad altra unità abitativa.
Pertanto i convenuti sono tenuti al pagamento a favore degli attori della somma di euro 492,90 mensili a decorrere dal novembre 2018 e fino alla messa a disposizione degli immobili oltre interessi legali calcolati mensilmente.
La decisione della causa adottata per ragioni diverse da quelle prospettate dalle parti con riguardo allo scioglimento della comunione consiglia la compensazione parziale delle spese del giudizio nella misura di ½ e la condanna dei convenuti al pagamento delle spese del giudizio per il residuo.
Le spese vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. n.
127/2022 vigente, in ragione del valore del giudizio (parametro euro 26.001-52.000) e tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché del numero delle parti e degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 1399 del 2022 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede: dichiara improcedibile la domanda di divisione dei beni in comunione ereditaria;
accoglie la domanda attorea relativa alla indennità di occupazione degli immobili in comunione e condanna e in solido, al pagamento a favore degli CP_1 CP_2 CP_3 attori e della somma di euro Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
492,90 mensili a decorrere dal novembre 2018 e fino alla messa a disposizione degli immobili oltre interessi legali calcolati sulla somma mensile dovuta;
condanna e in solido, al pagamento a favore degli CP_1 CP_2 CP_3 attori delle spese del giudizio che, compensate per la quota del 50%, si liquidano in euro 7.235,2 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Civitavecchia 24 maggio 2025.
10 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il Giudice
Francesco Vigorito
11 di 11