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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 510/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI OR FABIO, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 874/2025 depositato il 01/02/2025
proposto da
Agenzia Delle Entrate Riscossione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14446/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202300004568000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70020016641562000000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6068/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado notificato all'Agenzia Entrate e Riscossione in data
12/03/2024, Resistente_1 , impugnò la comunicazione di iscrizione ipotecaria, limitando l'impugnativa alla cartella relativa all'IRPEF 2014, in quanto non notificata e, pertanto, concernente un debito tributario prescritto. In particolare, la contribuente eccepì: la mancata notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
la mancata e/o la nullità della notifica delle cartelle esattoriali sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
la prescrizione quinquennale del diritto di credito;
la decadenza dal diritto di riscossione ex artt. 25 e 26 D.P.R. 602/73; la prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni;
il disconoscimento delle copie fotostatiche.
Si costituì l'ADER che: eccepì il difetto di giurisdizione relativamente ai debiti da contravvenzione al Codice della Strada ed ai crediti di natura contributiva;
rappresentò il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle questioni concernenti gli atti presupposti;
segnalò, infine, l'avvenuta rituale notifica delle cartelle sottostanti, ivi compresa quella relativa all'IRPEF 2014.
Il Giudice di primo grado, premettendo che l'impugnativa era stata circoscritta dal ricorrente alla cartella relativa all'IRPEF 2014 così restando fuori dal perimetro del giudizio tutti gli altri titoli di cui al preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto del ricorso, con riferimento alle specifiche doglianze sollevate riguardo alla cartella relativa all'IRPEF 2014, rilevò che parte resistente non aveva versato in atti documentazione attestante l'avvenuta notifica dell'atto prodromico, solo asseritamente avvenuta in data 9.12.2019, per cui, in difetto di documentazione, ritenne la comunicazione di iscrizione nulla limitatamente a tale debito tributario.
Le spese furono compensate.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto appello, reiterando le eccezioni e i profili già dedotto in primo grado.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli chiedendo la riforma della gravata sentenza.
Si è costituita la contribuente chiedendo il rigetto dell'appello.
All'esito della camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita: «L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appellante ha censurato la correttezza della sentenza gravata, sia per le conclusioni nel merito, sia per i seguenti profili: omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza per territorio della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno in ragione del fatto che l'impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria è stata emessa dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione di Salerno;
omesso pronuncia sulla mancata vocatio in ius dell'Ente impositore,
Amministrazione Finanziaria – Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio controlli, con conseguente violazione della nuova disciplina ex art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/92; omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva del Concessionario in merito alla mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento n.
70020016641562000000 sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
2.1. In via preliminare il Collegio ritiene opportuno pronunciarsi sull'eccezione di difetto di competenza per territorio. Secondo l'appellante infatti l'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
10076202300004568000 è stato emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno e, pertanto, la competenza a decidere il ricorso spettava in primo grado alla Corte di Giustizia Tributaria di Salerno nella cui circoscrizione ha sede il concessionario e non a quella della provincia in cui ha sede l'Ente concedente impositore o la residenza e/o il luogo in cui è stato notificato l'atto impugnato, in quanto il concessionario subentra nei diritti e negli obblighi dell'Ente impositore verso i contribuenti ed è dunque legittimato a resistere all'impugnazione dell'atto.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata.
L'ente impositore è l'Amministrazione Finanziaria – Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio controlli, che ha emesso l'atto presupposto relativo al mancato pagamento di € 6.194,28 per IRPEF, sanzioni e interessi, anno 2014, impugnato unitamente alla presupponente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Il Collegio ritiene che «La competenza territoriale delle Commissioni tributarie nelle controversie promosse dai contribuenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione si determina avendo riguardo alla sede dell'ente impositore, e non a quella dei concessionari» (Comm. trib. prov.le Cremona, sez. II, 29/04/2021,
n. 61). Ne consegue che, avendo l'ente impositore sede a Napoli, è correttamente radicata la competenza presso la Corte napoletana di primo grado.
2.2. L'appellante ha lamentato l'omesso pronuncia sulla mancata vocatio in ius dell'Ente impositore,
Amministrazione Finanziaria – Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio controlli, con conseguente violazione della nuova disciplina ex art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/92.
Con ulteriore doglianza l'appellante si è lamentata dell'omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva del Concessionario in merito alla mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento n.
70020016641562000000 sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Questo Collegio ritiene che tale profilo è superato dal fatto che l'Amministrazione Finanziaria – Direzione
Provinciale I di Napoli – Ufficio controlli si è costituita in appello, contraddicendo sul merito della pretesa impositiva, e quindi potendo contraddire anche in ordine alla notifica del presupposto avviso di accertamento.
2.3. Nel merito il Giudice di primo grado, con riferimento alle specifiche doglianze sollevate riguardo alla cartella relativa all'IRPEF 2014, rilevò che parte resistente non aveva versato in atti documentazione attestante l'avvenuta notifica dell'atto prodromico, solo asseritamente avvenuta in data 9.12.2019, cioè
l'avviso di accertamento n. 70020016641562000000 (TF3011104592/2019), per cui, in difetto di documentazione, ritenne la comunicazione di iscrizione nulla limitatamente a tale debito tributario.
Questo Collegio ritiene che, anche a seguito della costituzione della Direzione Provinciale di Napoli solo in fase di appello, le conclusioni del primo giudice vadano confermate. Infatti le questioni della valutazione in ordine alla eventuale integrità del contraddittorio di primo grado e alla eventuale tempestività della produzione in appello dell'avviso di accertamento notificato restano assorbite alla luce del fatto che l'avviso di accertamento prodotto in appello dalla Direzione Provinciale di Napoli non risulta correttamente notificato.
In particolare, la Direzione Provinciale di Napoli, costituendosi in appello, ha prodotto l'Avviso di Accertamento
n. 70020016641562000000 (TF3011104592/2019) per Irpef anno 2014, sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Non è però fornita la prova del perfezionamento della notifica, in quanto,
a fronte della temporanea irreperibilità, l'Ufficio non ha fornito la prova di avere spedito la raccomandata informativa, per cui difetta la prova del perfezionamento della notifica dell'atto presupposto.
3. Dunque il Collegio respinge l'appello.
4. Le spese di lite del giudizio di appello possono essere compensate in ragione della particolarità delle questioni processuali e sostanziali.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese e competenze del grado compensate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI OR FABIO, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 874/2025 depositato il 01/02/2025
proposto da
Agenzia Delle Entrate Riscossione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14446/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202300004568000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70020016641562000000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6068/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado notificato all'Agenzia Entrate e Riscossione in data
12/03/2024, Resistente_1 , impugnò la comunicazione di iscrizione ipotecaria, limitando l'impugnativa alla cartella relativa all'IRPEF 2014, in quanto non notificata e, pertanto, concernente un debito tributario prescritto. In particolare, la contribuente eccepì: la mancata notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
la mancata e/o la nullità della notifica delle cartelle esattoriali sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
la prescrizione quinquennale del diritto di credito;
la decadenza dal diritto di riscossione ex artt. 25 e 26 D.P.R. 602/73; la prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni;
il disconoscimento delle copie fotostatiche.
Si costituì l'ADER che: eccepì il difetto di giurisdizione relativamente ai debiti da contravvenzione al Codice della Strada ed ai crediti di natura contributiva;
rappresentò il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle questioni concernenti gli atti presupposti;
segnalò, infine, l'avvenuta rituale notifica delle cartelle sottostanti, ivi compresa quella relativa all'IRPEF 2014.
Il Giudice di primo grado, premettendo che l'impugnativa era stata circoscritta dal ricorrente alla cartella relativa all'IRPEF 2014 così restando fuori dal perimetro del giudizio tutti gli altri titoli di cui al preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto del ricorso, con riferimento alle specifiche doglianze sollevate riguardo alla cartella relativa all'IRPEF 2014, rilevò che parte resistente non aveva versato in atti documentazione attestante l'avvenuta notifica dell'atto prodromico, solo asseritamente avvenuta in data 9.12.2019, per cui, in difetto di documentazione, ritenne la comunicazione di iscrizione nulla limitatamente a tale debito tributario.
Le spese furono compensate.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto appello, reiterando le eccezioni e i profili già dedotto in primo grado.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli chiedendo la riforma della gravata sentenza.
Si è costituita la contribuente chiedendo il rigetto dell'appello.
All'esito della camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita: «L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appellante ha censurato la correttezza della sentenza gravata, sia per le conclusioni nel merito, sia per i seguenti profili: omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza per territorio della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno in ragione del fatto che l'impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria è stata emessa dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione di Salerno;
omesso pronuncia sulla mancata vocatio in ius dell'Ente impositore,
Amministrazione Finanziaria – Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio controlli, con conseguente violazione della nuova disciplina ex art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/92; omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva del Concessionario in merito alla mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento n.
70020016641562000000 sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
2.1. In via preliminare il Collegio ritiene opportuno pronunciarsi sull'eccezione di difetto di competenza per territorio. Secondo l'appellante infatti l'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
10076202300004568000 è stato emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno e, pertanto, la competenza a decidere il ricorso spettava in primo grado alla Corte di Giustizia Tributaria di Salerno nella cui circoscrizione ha sede il concessionario e non a quella della provincia in cui ha sede l'Ente concedente impositore o la residenza e/o il luogo in cui è stato notificato l'atto impugnato, in quanto il concessionario subentra nei diritti e negli obblighi dell'Ente impositore verso i contribuenti ed è dunque legittimato a resistere all'impugnazione dell'atto.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata.
L'ente impositore è l'Amministrazione Finanziaria – Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio controlli, che ha emesso l'atto presupposto relativo al mancato pagamento di € 6.194,28 per IRPEF, sanzioni e interessi, anno 2014, impugnato unitamente alla presupponente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Il Collegio ritiene che «La competenza territoriale delle Commissioni tributarie nelle controversie promosse dai contribuenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione si determina avendo riguardo alla sede dell'ente impositore, e non a quella dei concessionari» (Comm. trib. prov.le Cremona, sez. II, 29/04/2021,
n. 61). Ne consegue che, avendo l'ente impositore sede a Napoli, è correttamente radicata la competenza presso la Corte napoletana di primo grado.
2.2. L'appellante ha lamentato l'omesso pronuncia sulla mancata vocatio in ius dell'Ente impositore,
Amministrazione Finanziaria – Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio controlli, con conseguente violazione della nuova disciplina ex art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/92.
Con ulteriore doglianza l'appellante si è lamentata dell'omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva del Concessionario in merito alla mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento n.
70020016641562000000 sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Questo Collegio ritiene che tale profilo è superato dal fatto che l'Amministrazione Finanziaria – Direzione
Provinciale I di Napoli – Ufficio controlli si è costituita in appello, contraddicendo sul merito della pretesa impositiva, e quindi potendo contraddire anche in ordine alla notifica del presupposto avviso di accertamento.
2.3. Nel merito il Giudice di primo grado, con riferimento alle specifiche doglianze sollevate riguardo alla cartella relativa all'IRPEF 2014, rilevò che parte resistente non aveva versato in atti documentazione attestante l'avvenuta notifica dell'atto prodromico, solo asseritamente avvenuta in data 9.12.2019, cioè
l'avviso di accertamento n. 70020016641562000000 (TF3011104592/2019), per cui, in difetto di documentazione, ritenne la comunicazione di iscrizione nulla limitatamente a tale debito tributario.
Questo Collegio ritiene che, anche a seguito della costituzione della Direzione Provinciale di Napoli solo in fase di appello, le conclusioni del primo giudice vadano confermate. Infatti le questioni della valutazione in ordine alla eventuale integrità del contraddittorio di primo grado e alla eventuale tempestività della produzione in appello dell'avviso di accertamento notificato restano assorbite alla luce del fatto che l'avviso di accertamento prodotto in appello dalla Direzione Provinciale di Napoli non risulta correttamente notificato.
In particolare, la Direzione Provinciale di Napoli, costituendosi in appello, ha prodotto l'Avviso di Accertamento
n. 70020016641562000000 (TF3011104592/2019) per Irpef anno 2014, sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Non è però fornita la prova del perfezionamento della notifica, in quanto,
a fronte della temporanea irreperibilità, l'Ufficio non ha fornito la prova di avere spedito la raccomandata informativa, per cui difetta la prova del perfezionamento della notifica dell'atto presupposto.
3. Dunque il Collegio respinge l'appello.
4. Le spese di lite del giudizio di appello possono essere compensate in ragione della particolarità delle questioni processuali e sostanziali.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese e competenze del grado compensate.